Concorso per 29 sottotenenti ruolo speciale arma dei carabinieri (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 29
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 90 del 15-11-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  15 dicembre 2011) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventinove sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-11-2011
Data Scadenza bando 15-12-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  15 dicembre 2011)
Concorso, per titoli ed  esami,  per  il  reclutamento  di  ventinove
  sottotenenti in servizio permanente nel  ruolo  speciale  dell'Arma
  dei carabinieri. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2001,  modificato  con
decreti ministeriali 11 maggio 2001 e 26 settembre 2002, concernente,
tra l'altro, i  titoli  di  studio  e  gli  ulteriori  requisiti  per
l'ammissione ai concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il  titolo  II
del libro IV, concernente norme per  il  reclutamento  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme  per  il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011); 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011- 2013; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  per  il  2012,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 29 sottotenenti
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione a
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non  abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di   speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione  presentate  venisse  ritenuto  compatibile   con   le
esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con  i  termini  di
conclusione della procedura concorsuale; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 29 (ventinove) sottotenenti  in  servizio  permanente
nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Dei 29 (ventinove) posti messi a concorso: 
    a) 26 (ventisei) sono riservati a favore  degli  appartenenti  al
ruolo ispettori nella  qualifica  di  luogotenente  e  nei  gradi  di
maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza,
maresciallo capo  e  maresciallo  ordinario  in  servizio  permanente
dell'Arma dei carabinieri; 
    b)1  (uno)  e'  riservato  a  favore  degli  ufficiali  in  ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri che  abbiano  prestato  servizio
per almeno diciotto mesi senza demerito; 
    c) l (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,  ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    3.  I   posti   riservati   eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di riservatari idonei  potranno  essere  devoluti  agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al
successivo art. 12. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente decreto, modificare  il  numero  dei
posti, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'  previste
dal concorso o l'ammissione al corso applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della  spesa  pubblica.  In  tal  caso
l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
Speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1.  Al  concorso,  di  cui  all'art.  1,  possono  partecipare  i
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
    a) ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei  carabinieri
in congedo che, alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande di ammissione al concorso, abbiano ultimato il servizio
di prima nomina; 
    b) ufficiali in ferma prefissata che, alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande  di  ammissione  al  concorso,
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il
periodo di formazione; 
    c) ufficiali inferiori di complemento facenti parte  delle  forze
di completamento, per essere stati richiamati per esigenze  correlate
con  le  missioni  internazionali  ovvero  impegnati   in   attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia
all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli  ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente delle  disposizioni
dell'art. 1255 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per
addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
    d) luogotenenti,  marescialli  aiutanti  sostituti  ufficiali  di
pubblica  sicurezza,  marescialli  capi  e  marescialli  ordinari  in
servizio permanente dell'Arma dei  carabinieri  che  hanno  riportato
nell'ultimo biennio la qualifica finale non  inferiore  a  "superiore
alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. 
    2. Fermo restando quanto  indicato  nel  precedente  comma  1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande riportato nel successivo art. 3, dovranno: 
    a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    b) non aver superato il giorno di compimento del: 
    1) 40° anno di eta' ed aver compiuto il  26°  anno  di  eta',  se
appartenenti alla categoria di cui al comma 1, lettera d); 
    2) 34° anno di eta', se appartenenti alle  categorie  di  cui  al
precedente comma 1, lettere b) e c); 
    3) 32° anno di eta', se appartenenti alla  categoria  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a). 
    Non si applicano gli aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1, della legge 11 dicembre  1969,  n.
910 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da  un  ufficio  scolastico  regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta; 
    d) godere dei diritti civili e politici; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da  precedente  arruolamento  volontario  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  ad  esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    g) non trovarsi in situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la  conservazione  dello  stato  di  ufficiale  dell'Arma  dei
carabinieri; 
    h) non essere stati sottoposti  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    i) avere tenuto condotta incensurabile; 
    j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    k) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati,  negli
ultimi cinque  anni  di  servizio,  inidonei  all'avanzamento  ovvero
avervi rinunciato. 
    3. Il  conferimento  della  nomina  a  sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e',  inoltre,
subordinato all'astensione dei comportamenti  di  cui  all'art.  635,
comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
nonche' al possesso: 
    a)  dell'idoneita'  psicofisica  ed  attitudinale   al   servizio
militare  quale  ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Arma   dei
carabinieri da accertarsi con  le  modalita'  previste  dal  presente
decreto; 
    b)  dei  requisiti  di  moralita'  e   condotta   stabiliti   per
l'ammissione ai  concorsi  nella  magistratura  ordinaria,  ai  sensi
dell'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  da  accertarsi
d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4. I requisiti di partecipazione  devono  essere  posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dovranno essere mantenuti, ad eccezione di quelli di cui al comma  2,
lettere b) e c) sino alla data di nomina a sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso: 
    a)  deve  essere  presentata  esclusivamente  on-line  sul   sito
http://www.carabinieri.it/ - area concorsi,  seguendo  le  istruzioni
per la compilazione che saranno fornite  dal  sistema  automatizzato,
entro trenta giorni decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
Serie Speciale. Se il trentesimo giorno  e'  festivo  il  termine  di
scadenza sara' prorogato al primo giorno seguente non festivo. 
    Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale
di selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere le  domande,  a
stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della  loro
presentazione alla prova di preselezione o alla prima  prova  scritta
di cui all'art. 7 (qualora la prova di preselezione non abbia  luogo)
per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata  on-line
non potra' essere modificata  all'atto  della  sottoscrizione  e  non
dovra' essere spedita a mezzo raccomandata; 
      b) solo in caso  di  avaria  del  sistema  automatizzato  o  di
indisponibilita'  di  un  collegamento  ad  internet,  potra'  essere
redatta in carta semplice, secondo il modello riportato  in  allegato
A, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile
anche nel sito http://www.carabinieri.it/,  firmata  per  esteso  dal
concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale  Tor
di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro il termine di cui  alla  lettera
a) (a tal fine  fara'  fede  la  data  apposta  dall'ufficio  postale
accettante).  La  firma   in   calce   alla   domanda,   da   apporre
necessariamente  in  forma  autografa  e  leggibile,   non   richiede
l'autenticazione.  La  mancata  sottoscrizione  rendera'  la  domanda
irricevibile. 
    I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta  di  spedizione  della  raccomandata  che  dovranno   essere
esibite, a richiesta, all'atto  della  presentazione  alla  prova  di
preselezione ovvero, qualora tale prova non abbia luogo,  alla  prima
prova scritta. 
    I concorrenti residenti all'estero, o che si  trovano  all'estero
per motivi di  servizio,  potranno  compilare  la  domanda  anche  su
modello non conforme al citato allegato  A,  purche'  contenente  gli
stessi dati, ed inoltrarla, entro  il  termine  sopraindicato,  anche
mediante l'Autorita' diplomatica o consolare ovvero  il  Comando  del
reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la
data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro al  succitato
indirizzo (per la  data  di  presentazione  fara'  fede  la  data  di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/comando
ricevente). 
    2. I concorrenti, se militari  in  servizio,  dovranno,  inoltre,
presentare copia della suddetta domanda al Comando  del  reparto/ente
presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo  di  curare
le incombenze di cui al successivo comma 5. 
    3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze  che,  ai  sensi
dell'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 possono derivare da falsita' in atti e da  dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: 
    a) i propri dati anagrafici (cognome e  nome,  data  e  luogo  di
nascita) e il codice fiscale e, qualora in  servizio,  il  numero  di
matricola meccanografica; 
    b) se in servizio, la propria posizione militare  (Forza  armata,
grado, Corpo/Arma/categoria/specialita'/corso di  appartenenza),  con
indicazione  della  data  di  decorrenza  della  ferma  eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli ufficiali delle forze  di  completamento  dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e  l'esigenza  per  la
quale sono stati richiamati; 
    c) la residenza ed il recapito al quale desidera  ricevere  tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  di  codice   di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto). 
    Il concorrente dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   Ufficio   concorsi   e
contenzioso, viale Tor di  Quinto  n.  119  -  00191  Roma,  a  mezzo
telegramma  o  fax  (06/3356.6906)  ogni  variazione  che   venga   a
verificarsi durante l'espletamento del concorso. 
    Il Ministero della difesa non assume alcuna  responsabilita'  per
la dispersione di comunicazioni dipendenti  da  inesatta  indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella  domanda,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici   o   comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    f) di aver tenuto condotta incensurabile e di  non  essere  stato
condannato,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un  eventuale  procedimento  penale  per
avere acquisito la qualifica di imputato. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento ed al Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale per il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali,  qualsiasi  variazione  della  sua  posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di  cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; 
      g)  il  titolo  di  studio  posseduto,  il  relativo   voto   e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito; 
      h) il reparto/ente di appartenenza (se  in  congedo  il  Centro
documentale     dell'Esercito,     il      Dipartimento      militare
marittimo/Capitaneria  di  porto,  la  Direzione   territoriale   del
personale della regione aerea o il Comando  Aeronautica  militare  di
Roma, di ascrizione); 
    i) di non essere stati dichiarati, negli ultimi  cinque  anni  di
servizio, inidonei all'avanzamento, ne' di avervi rinunciato (solo se
in servizio permanente); 
    l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti  di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 
    m) l'eventuale possesso di titoli di  merito  ritenuti  utili  ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 8; 
    n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei  titoli  di  preferenza
previsti dall'art. 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte   le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
    o)  l'eventuale  appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'art. 645, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti  in  linea  collaterale  di  secondo
grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate  e  delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio); 
    p) di non essere stati dichiarati obiettori di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio civile, a  meno  che  abbiano  presentato
apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo  status  di
obiettori di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla  data  in
cui sono stati collocati in congedo, come previsto dall'art. 636  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va  resa
anche se negativa; 
    q) di accettare,  qualora  vincitore,  di  prestare  servizio  in
qualunque sede; 
    r) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore  e  non
gia' in servizio permanente, di contrarre la ferma  di  cui  all'art.
13; 
    s) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto d'autorita'  o  d'ufficio
da  precedente  arruolamento  volontario  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla   vita
militare,  ad  esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    t) la lingua straniera (a scelta tra la francese,  l'inglese,  la
spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere la prova  orale
facoltativa; 
    u) di prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    v)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
    z) l'eventuale elenco dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive
allegati alla domanda di partecipazione. 
    Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente  della
Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno, all'atto
della sottoscrizione della domanda di  cui  al  precedente  comma  1,
esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare  alla  domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o  di  preferenza
di cui al precedente comma 3, lettere g), m) ed n), anche sotto forma
di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle  disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Detti titoli dovranno essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.   Per   le   domande   presentate   on-line   la   predetta
documentazione dovra' essere consegnata all'atto della  presentazione
alla prova di preselezione o alla prima prova scritta di cui all'art.
7 (se la prova di preselezione non avra' luogo). 
    Fermo restando il mancato accoglimento  delle  domande  nei  casi
espressamente previsti nel presente  articolo,  il  Comando  generale
dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle  domande  che,
sottoscritte e spedite nei termini, risultino formalmente  irregolari
per vizi sanabili, inesatte o non  conformi  al  modello  di  domanda
riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto. 
    5. I Comandi che hanno ricevuto dai concorrenti  in  servizio  la
copia della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere,
solo nei confronti  di  coloro  che  avranno  superato  la  prova  di
preselezione di cui all'art. 6 o, qualora la preselezione  non  venga
effettuata,  che  si   saranno   presentati   alle   prove   scritte,
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti: 
      a)  libretto  personale,  stato  di  servizio,  attestazione  e
dichiarazione di completezza (per gli ufficiali); 
      b)  libretto  personale,  foglio  matricolare,  attestazione  e
dichiarazione  di  completezza  (per  gli   appartenenti   al   ruolo
ispettori). 
    Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, viale  Tor
di Quinto n. 119 - 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione
degli esiti della prova di preselezione  o  dalla  presentazione  dei
concorrenti alle prove scritte, qualora  la  preselezione  non  venga
effettuata. 
    6.  Per  i  concorrenti  che   siano   ufficiali   inferiori   di
complemento, in ferma prefissata o delle forze di  completamento,  in
congedo, la documentazione di cui alla lettera a) del comma  5  sara'
acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e
contenzioso. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) una prova di preselezione; 
    b) due prove scritte (una di cultura generale e  una  di  cultura
tecnico-professionale); 
    c) la valutazione dei titoli di merito; 
    d) gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita'
psicofisica; 
    e) gli accertamenti attitudinali; 
    f) una prova orale; 
    g) una prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' od altro documento di riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione della  graduatoria  di  merito  del
concorso con il decreto dirigenziale di cui  al  successivo  art.  12
(presumibilmente entro luglio 2012)  tutti  i  concorrenti  -compresi
quelli di sesso femminile per i quali  la  positivita'  del  test  di
gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  psicofisica  -dovranno
essere  risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed  in   tutti   gli
accertamenti previsti nel  precedente  comma  1.  In  caso  contrario
saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,  per
le prove scritte ed orali, per la valutazione dei titoli di merito  e
per la formazione della graduatoria di merito; 
    b) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
    c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di cui  al  comma  1,  lettera  a)
sara' composta da: 
    a) un ufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri,  di  grado
non inferiore a generale di brigata, presidente; 
    b) tre ufficiali superiori in servizio dell'Arma dei carabinieri,
membri; 
    c) un docente o esperto di materie  letterarie,  membro  aggiunto
per le prove scritte; 
    d) un docente o esperto di diritto, membro aggiunto per la  prova
orale; 
    e) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    f) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di grado non inferiore a capitano ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui  al  comma
1, lettera b) sara' composta da: 
    a)  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a   tenente
colonnello, in servizio presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente; 
    b) due ufficiali medici, in servizio presso il  Centro  nazionale
di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui
il meno elevato in grado o, a  parita'  di  grado,  il  meno  anziano
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
comma 1, lettera c), sara' composta da: 
    a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non  inferiore
a tenente colonnello, in  servizio  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, presidente; 
    b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore attitudinale, in servizio presso  il  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, membro; 
    c) un ufficiale psicologo dell'Arma dei carabinieri, in  servizio
presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma  dei
carabinieri, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta    commissione    potra'    avvalersi    del     contributo
tecnico-specialistico di altro personale del citato Centro. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso - ad un'eventuale prova di preselezione sulle materie e  con
le modalita' indicate nel paragrafo 1 dell'allegato B che costituisce
parte integrante del presente decreto, presso il Centro nazionale  di
selezione e reclutamento dell'Arma  dei  carabinieri,  viale  Tor  di
Quinto n. 153 (altezza incrocio con  via  Federico  Caprilli),  Roma,
raggiungibile, dalla fermata "Ottaviano" della metropolitana -  linea
A, con la linea bus ATAC n. 32, il 20 dicembre 2011, con  inizio  non
prima delle 1045. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle  08,30  alle
10,45, tenendo conto che: 
    a) in ogni caso, a partire dalle 10,45, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo  d'Acquisto  (civico  153),
struttura ove verra' effettuata la prova; 
    b) non sara' permesso ai candidati di entrare  nell'aula  d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. 
    Eventuali modifiche della data, del calendario o  della  sede  di
svolgimento di detta prova  saranno  rese  note,  a  partire  dal  16
dicembre   2011,    mediante    avviso    consultabile    nei    siti
http://www.carabinieri.it/  e   http://www.persomil.difesa.it/,   che
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  i
concorrenti,  ovvero  chiedendo  informazioni  al  Comando   generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197  Roma,  tel.  0680982935,  o  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.  186  -
00143 Roma, tel. 06517051012. Con  le  stesse  modalita'  sara'  data
notizia del mancato svolgimento  della  prova,  qualora  in  base  al
numero dei concorrenti non sara' ritenuto opportuno effettuarla. 
    2. I concorrenti che non riceveranno comunicazione di  esclusione
dal concorso dovranno presentarsi nella sede e nel  giorno  previsti,
senza   attendere   alcun   preavviso,   muniti   di   documento   di
riconoscimento di cui all'art. 4, comma 1, della ricevuta  attestante
la presentazione della domanda on-line o di copia  della  domanda  di
partecipazione al concorso  e  della  ricevuta  di  spedizione  della
medesima, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    Coloro che risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  della
prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,  quindi,  esclusi   dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore. Se la prova verra' svolta  in  piu'
di una sessione non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati  in  improvvise  ed  inderogabili  esigenze  di
servizio, da documentare a cura del  Comando  di  appartenenza  e  di
quelli interessati al concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o fax al n. 0633566906) al
predetto centro nazionale di selezione e reclutamento  un'istanza  di
nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello  di  previsto
svolgimento  della  prova,  inviando  documentazione  probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra'  a  mezzo  e-mail
(se  e'  stato  indicato  il  relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma. 
    3.  La  prova  si  svolgera'  con  le   modalita'   fissate   nel
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m),
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001 citato nelle premesse ed, in
quanto applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4  e  5,  e
15, comma 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    4.  In  base  al  numero  delle  risposte  esatte   fornite   dai
concorrenti  nella  prova  di   preselezione   verra'   formata   una
graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere  a
sostenere le prove successive. 
    I concorrenti classificatisi nei primi 600 (seicento) posti della
graduatoria  di  cui  al  presente  comma  e   quelli   che   abbiano
eventualmente riportato lo stesso punteggio del concorrente collocato
al 600° posto saranno ammessi alle successive prove. 
    5. L'esito della  prova  di  preselezione  ed  i  nominativi  dei
concorrenti ammessi a sostenere  le  successive  prove  scritte,  per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici  indicati  nel
comma 4, saranno resi noti, a partire dal 21 dicembre 2011, nei  siti
http://www.carabinieri.it/  e   http://www.persomil.difesa.it/,   con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
ovvero chiedendo  informazioni  al  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma,  tel.  0680982935,  o  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  Sezione
relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 -  00143  Roma,
tel. 06517051012. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I candidati che hanno avuto notizia dell'ammissione alle prove
scritte con le  modalita'  di  cui  all'art.  6,  comma  5  ovvero  i
concorrenti  ai  quali  non  e'  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso, qualora la prova di preselezione  non  abbia  avuto  luogo,
dovranno sostenere: 
    a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di
6 ore; 
    b) una prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di 6 ore. 
    I relativi programmi sono riportati nel paragrafo  2  del  citato
allegato B al presente decreto. 
    2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto  n.  155  -  Roma,  nei
giorni l l e 12 gennaio 2012,  con  inizio  non  prima  delle  09,30.
Eventuali modificazioni della data o della  sede  di  svolgimento  di
dette prove saranno rese note, a partire dal 5 gennaio 2012, mediante
avviso   consultabile   nei   siti    http://www.carabinieri.it/    e
http://www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni
al Comando generale dell'Anna dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n.  2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale  per  il
personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico,  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    3.  I  concorrenti  dovranno  presentarsi,  nella  sede  ove   si
svolgeranno le prove scritte, senza attendere alcun preavviso,  dalle
08,15 alle 09,30  di  ciascuno  dei  giorni  indicati  nel  comma  2,
portando al seguito una penna a sfera ad inchiostro indelebile blu  o
nero, tenendo conto che: 
    a) prima delle 08,15 non  sara'  possibile  accedere  all'interno
della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura  ove  verranno
effettuate le due prove; 
    b) in ogni caso, a partire dalle 09,30 non sara' piu'  consentito
l'accesso all'interno della predetta caserma; 
    c) non sara' permesso ai candidati di entrare  nell'aula  d'esame
portando al seguito borse,  borselli,  bagagli,  dizionari,  appunti,
carta per scrivere e pubblicazioni varie. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove  saranno
esclusi dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    Per lo svolgimento delle  prove  scritte,  saranno  osservate  le
disposizioni degli articoli 13, 14 e 15,  comma  l  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487.  Durante  lo
svolgimento delle prove sara' consentita  solo  la  consultazione  di
dizionari della lingua italiana  messi  a  disposizione  direttamente
dalla commissione esaminatrice. 
    4. Le prove scritte si intenderanno  superate  se  i  concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non  inferiore  a
18/30. 
    5. L'esito delle prove scritte ed il calendario  di  convocazione
dei concorrenti ammessi a  sostenere  gli  accertamenti  sanitari  ed
attitudinali di cui ai successivi articoli 9 e 10 saranno resi  noti,
a   partire   dal   13    aprile    2012,    consultando    i    siti
http://www.carabinieri.it/  e   http://www.persomil.difesa.it/,   con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
ovvero chiedendo  informazioni  al  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il  pubblico,  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935 o al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare  -  Sezione  relazioni
con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma,  tel.
06517051012. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera a), procedera'  a  valutare  i  titoli  di  merito  dei  soli
concorrenti che si siano presentati ad  entrambe  le  prove  scritte,
sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del  termine
per la presentazione delle domande  di  partecipazione,  siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel  precedente  art.  3  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli
posseduti  dai  concorrenti  e  non  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella  medesima
domanda - o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata  -  non
sono state fornite  le  necessarie  informazioni,  non  costituiranno
oggetto di valutazione. L'esito della valutazione  dei  titoli  sara'
reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettera b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno  produrre  a  corredo
della domanda di partecipazione al concorso eventuale  documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n.  445.  Per  le  domande  presentate  on-line  la
predetta  documentazione  dovra'  essere  consegnata  all'atto  della
presentazione alla prima prova scritta. Per i militari in servizio  o
in congedo la  documentazione  matricolare  e  caratteristica  verra'
acquisita con le modalita' indicate nell'art. 3, comma 5. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
10/30, cosi' ripartiti: 
    a) durata e qualita' del servizio militare  prestato  (risultante
dalla  documentazione  matricolare  e   caratteristica   che   verra'
acquisita d'ufficio): massimo punti 6/30; 
    b) titolo di studio: massimo punti 2/30; 
    c) eventuali altri titoli e benemerenze: massimo punti 2/30. 
    4. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri dalla  cui  documentazione  caratteristica,
redatta in forma di  rapporti  informativi,  sia  stato  rilevato  il
difetto  del  requisito  della   qualita'   del   servizio   prestato
nell'ultimo biennio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 
    Detto  personale  sara'  escluso  dal  concorso  dalla  Direzione
generale per  il  personale  militare,  indipendentemente  dall'esito
delle  prove  scritte  di  cui  all'art.  7,  sostenute  prima  della
valutazione dei titoli da parte della commissione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le  prove  scritte  saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b), presso il Centro nazionale di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma   dei    carabinieri,    all'accertamento    dell'idoneita'
psicofisica  al  servizio  militare  quali  ufficiali   in   servizio
permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri. A tal fine i
concorrenti, convocati con le modalita' riportate nell'art. 7,  comma
5,   all'atto   della   presentazione   per   l'effettuazione   degli
accertamenti  sanitari  ed  attitudinali,  riceveranno  comunicazione
circa il punteggio riportato in ognuna delle prove scritte di cui  al
precedente art. 7 e nella valutazione dei titoli  di  merito  di  cui
all'art. 8. 
    Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli  accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti impegnati  in  improvvise  ed  inderogabili  esigenze  di
servizio, da documentare a  cura  del  Comando  di  appartenenza,  di
quelli interessati al concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito
di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai  quali  gli
stessi hanno chiesto di partecipare e di  quelli  che  non  siano  in
possesso,  alla  data  prevista  per  i  predetti  accertamenti,  dei
certificati e referti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) del
presente articolo, in ragione dei tempi necessari per il rilascio  di
tali documenti da parte di strutture sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate con il servizio  sanitario  nazionale.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far pervenire (a mezzo telegramma o  fax  al  n.
0633566906) al predetto Centro nazionale di selezione e  reclutamento
un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello
di prevista presentazione,  inviando  documentazione  probatoria.  La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi,  avverra'  a  mezzo
e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di
partecipazione)   o   telegramma.   La   mancata   esibizione   della
documentazione sanitaria di cui al comma 2, lettere a), b), c) e  d),
anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,  determinera'
l'impossibilita' per la commissione  di  cui  all'art.  5,  comma  1,
lettera b) di esprimersi  in  relazione  al  possesso  dei  requisiti
psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti  sanitari
indossando una tuta ginnica  e  muniti  dei  seguenti  documenti,  in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  salvo
diverse indicazioni: 
    a)  referto  originale  attestante  l'effettuazione  dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    b) certificato, conforme al modello  riportato  nell'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
    c) referto attestante l'esito del test per  l'accertamento  della
positivita' per anticorpi per HIV; 
    d) per i concorrenti di sesso femminile: 
    ecografia pelvica con relativo referto; 
    referto  attestante  l'esito  di  test  di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque  giorni
precedenti  la  data  degli  accertamenti  sanitari.   In   caso   di
positivita' del test di gravidanza,  la  commissione  non  potra'  in
nessun caso procedere agli accertamenti previsti e  dovra'  astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; 
      e) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio permanente nell'Arma dei carabinieri). 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
    3. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le modalita' previste dagli  articoli  582  e  587  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90  e  dalle  direttive
tecniche della  Direzione  generale  della  sanita'  militare  del  5
dicembre 2005, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  citate
nelle  premesse,  nonche'  con  quelle  definite  nel   provvedimento
dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m) del  decreto
ministeriale 12 gennaio 2001,  di  cui  in  premessa.  L'accertamento
dell'idoneita'  verra'  eseguito  in  ragione  delle  condizioni  del
soggetto al momento della visita. 
    4. La commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera  b),  prima
di eseguire la visita medica collegiale, disporra', in base a  quanto
prescritto nel successivo comma 5, una visita medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
    a) visita cardiologia con ECG; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita odontoiatrica; 
    d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    e) visita psichiatrica; 
    f) e analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope quali  cannabinoidi,  barbiturici,  anfetamine,  oppiacei,
cocaina  e  benzodiazepine.  In  caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    g) analisi del sangue concernenti: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio
e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta  utile  per
consentire una  adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale  del
concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
ad indagini radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato D. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno: 
    a)  per  i  concorrenti  in  servizio  permanente  l'assenza   di
infermita' invalidanti in  atto  incompatibili  con  quanto  previsto
dalla  vigente  normativa  in  materia  di  idoneita'  sanitaria  nei
concorsi per il reclutamento di personale militare; 
    b) per i restanti concorrenti il possesso  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  locomotore  superiore  (LS)   2;   apparato
locomotore inferiore (LI) 2;  apparato  uditivo  (AU)  2  e  apparato
visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo  e  motilita'  oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra  gli  interventi  di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 
    Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato  il  possesso
della statura non inferiore a: 
    cm. 170, se di sesso maschile; 
    cm. 165, se di sesso femminile. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti risultati affetti da: 
    a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di  inidoneita'  al
servizio militare secondo la  normativa  vigente  o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 5, lettera b); 
    b) disturbi della parola anche se  in  forma  lieve  (dislalia  e
disartria); 
    c) positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  ed  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze  stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
    d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
    e) tutte le imperfezioni e le infermita'  non  contemplate  nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del  corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
dell'Arma dei carabinieri. 
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando  per  loro  sede,
dimensioni  o  natura  sono   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o della persona o sono possibile indice di personalita'
abnorme (in tal caso da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con
appropriati test psicodiagnostici). 
    7. Le candidate che si trovano in accertato stato di  gravidanza,
che    costituisce    temporaneo     impedimento     all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento per essere sottoposte  alle  visite  specialistiche  e
agli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  4,  in  una  data
compatibile con la definizione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 12. Se in occasione  della  seconda  convocazione  il
temporaneo  impedimento  perdura,  la  preposta  commissione  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettera  b)  ne  dara'  notizia  alla  Direzione
generale per il personale militare che, con  provvedimento  motivato,
escludera' il candidato dal concorso per impossibilita' di  procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
decreto. 
    8.  I  concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti   sanitari
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Detti concorrenti, per esigenze organizzative,  saranno  ammessi  con
riserva a sostenere le ulteriori  prove  concorsuali.  I  concorrenti
che, al momento della nuova visita, non hanno recuperato la  prevista
idoneita' psicofisica  saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
    9. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti  sanitari,
che  sara'  comunicato  per  iscritto   seduta   stante   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui  all'art.  9,  i
concorrenti  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura   della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) agli  accertamenti
attitudinali, consistenti nello svolgimento di  una  serie  di  prove
(test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale  di
selezione) volte a valutare oggettivamente il possesso dei  requisiti
e delle qualita' indispensabili all'espletamento  delle  mansioni  di
ufficiale in  servizio  permanente  dell'Arma  dei  carabinieri.  Gli
accertamenti  saranno  svolti   con   le   modalita'   definite   nel
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera  m)
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti  sara'  considerato  rinunciatario  e
quindi escluso dal concorso,  salvo  quanto  riportato  nell'art.  9,
comma 1. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita' che verra' comunicato ai  concorrenti  seduta
stante. Tale giudizio e' definitivo. I concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
    4.  Tutti  i  concorrenti  nel  periodo  di  effettuazione  degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno  del  pranzo  a
carico  dell'Amministrazione  militare.  I  concorrenti  in  servizio
durante  lo  svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali  dovranno
indossare  l'uniforme,  fatta  eccezione   per   quelli   autorizzati
permanentemente a vestire l'abito civile. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale, a partire presumibilmente
dal 4 giugno 2012, vedente sulle materie riportate  nel  paragrafo  3
dell'allegato  B  al  presente  decreto.  La  sede  ed  i  giorni  di
convocazione saranno  resi  noti,  a  partire  dal  24  maggio  2012,
mediante avviso consultabile nei  siti  http://www.carabinieri.it/  e
http://www.persomil.difesa.it/, che avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo  informazioni
al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n.  2  -  00197  Roma,  tel.
0680982935 o al Ministero della difesa - Direzione  generale  per  il
personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico,  viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 
    2. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    3. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, salvo
quanto riportato nell'art. 9, comma 1. 
    4. I concorrenti idonei  alla  prova  orale,  solo  se  lo  hanno
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera con le modalita' indicate
nel paragrafo 4, dell'allegato B al presente decreto.  I  concorrenti
che non intendono sostenere  piu'  detta  prova  dovranno  rilasciare
dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati  dal
sostenerla. 
    5. La prova orale facoltativa di lingua straniera  si  intendera'
superata se il concorrente avra' riportato una  votazione  di  almeno
18/30.  Alla  votazione   conseguita   corrispondera'   il   seguente
punteggio, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui
all'art. 12: 
    a) da 18/30 a 20,999/30 = punti 0,25; 
    b) da 21/30 a 23,999/30 = punti 0,50; 
    c) da 24/30 a 26,999/30 = punti 0,75; 
    d) da 27/30 a 30/30 = punti 1. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria  di  merito  degli  idonei  al  concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolato sommando: 
    a) i voti riportati nelle due prove scritte; 
    b) l'eventuale punteggio riportato nella valutazione  dei  titoli
di merito; 
    c) il voto riportato nella prova orale; 
    d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella  prova  orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
delle riserve di posti indicate nell'art. 1.  I  posti  eventualmente
non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle
altre  categorie  di  concorrenti  idonei  secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito del concorso. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel comma  2,  nel  decreto  di
approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita' di  merito,
dei titoli di  preferenza,  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  posseduti  alla
data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  e
dichiarati  nella   domanda   di   partecipazione   o   in   apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.  A  parita'  od  in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita'  di  merito,  sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del  2°
periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come  aggiunto
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 
    4.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1,  comma  3,  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. La graduatoria dei  concorrenti  idonei  sara'  approvata  con
decreto dirigenziale che sara' pubblicato nel giornale ufficiale  del
Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
gazzetta   ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nei   siti
http://www.carabinieri.it/ e www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. l  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
prescritto, saranno nominati, ad  eccezione  di  quelli  appartenenti
alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di completamento
di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  c),  sottotenenti  in  servizio
permanente  nel  ruolo  speciale  dell'Arma  dei   carabinieri,   con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto  di  nomina,  che
sara' immediatamente esecutivo  e  con  anzianita'  relativa  secondo
l'ordine della graduatoria del concorso. 
    Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali  inferiori  delle
forze  di  completamento,  invece,  saranno  nominati  ufficiali   in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri  con
il  grado  rivestito  all'atto  della   scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande. 
    2.  Il  conferimento   della   nomina,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 3,  e'  subordinato  all'accertamento,  anche  successivo  alla
stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui  all'art.
2 del presente decreto e del superamento  del  corso  applicativo  di
durata non inferiore a sei mesi. 
    3. All'atto della presentazione presso la  Scuola  ufficiali  dei
carabinieri per la frequenza del corso i vincitori: 
    a)  produrre  il  certificato  anamnestico   delle   vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato  -  entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche; 
    b)  se  non  gia'  in  servizio  permanente,  saranno  tenuti   a
rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una  ferma  di  tre
anni, ai sensi dell'art. 738 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66. La mancata  sottoscrizione  di  detta  ferma  determinera'  la
revoca della nomina; 
    c) saranno sottoposti a visita medica di  controllo  al  fine  di
verificare che gli stessi sono  in  grado  di  frequentare  il  corso
applicativo. Al  termine  della  stessa,  se  insorgono  dubbi  sulla
persistenza dell'idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e'
facolta' del predetto istituto inviare  gli  stessi  all'osservazione
ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare  che
non  sono  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali  da  determinare   un
provvedimento medico-legale di inidoneita' al  servizio  militare.  I
vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza
mediante analisi delle urine. In caso  di  positivita'  del  predetto
test la visita  medica  di  incorporamento  sara'  sospesa  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90  e  l'interessata  sara'  rinviata  d'ufficio  alla
frequenza del primo corso utile ai sensi dell'art. 1494  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  Analogamente  verra'  rinviata  al
primo corso utile l'ufficiale  di  sesso  femminile  che,  trovandosi
nelle condizioni del citato art.  1494  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, non potra' completare il corso applicativo. 
    4. Al  superamento  del  corso  applicativo,  gli  ufficiali  che
abbiano contratto la ferma di cui al  comma  3,  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  anni  cinque  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    5.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base  all'ordine  della
graduatoria finale del corso stesso. I concorrenti di sesso femminile
di cui al comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il
corso applicativo assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe  loro
spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare. 
    6. Nei confronti degli ufficiali che  non  supereranno  il  corso
applicativo si provvedera' alla revoca della nomina ed i medesimi: 
    a) se provenienti dal ruolo degli ispettori,  rientreranno  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
    b) se provenienti dagli ufficiali ausiliari saranno collocati  in
congedo. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di  cui  all'art.  13,
comma 3, si provvede richiedere  alle  amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di  quanto  dichiarato  dal  concorrente,
risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione  al
cono stesso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Inoltre, verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale  del
casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma 1  emerge  la
non veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante
decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento  motivato,  esclude:  ogni  momento  dal   concorso   i
concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in  possesso   dei   requisiti
prescritti, nonche' dichiarare i medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
sottotenente in servizio permanente,  se  il  difetto  dei  requisiti
verra' accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Spese di viaggio. Licenza. 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui  al  precedente  art.  4  (compresi  quelli
eventualmente necessari per completare le varie concorsuali)  nonche'
quelle sostenute  per  la  permanenza  presso  le  relative  sedi  di
svolgimento sono a carico  dei  concorrenti,  anche  se  militari  in
servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino ad un massimo di trenta giorni,  nei  dovranno  essere
computati i giorni di svolgimento delle prove  e  degli  accertamenti
previsti dall'art. 4,  comma  I,  nonche'  quelli  necessari  per  il
raggiungimento  della  sede  ove  si  svolgeranno  dette   prove   ed
accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In  particolare
detta licenza, cumulabile con la  licenza  ordinaria,  potra'  essere
concessa nell'intera mi prevista di norma per la  preparazione  della
prova orale  oppure  frazionata  in  due  periodi,  di  cui  uno  non
superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non
sostiene le prove gli accertamenti per motivi  dipendenti  dalla  sua
volonta'  la  licenza  straordinaria  sara'  commutata   in   licenza
ordinaria dell'anno in corso. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, viale Tor di Quinto  n.
119 - Roma, per le finalita'  di  gestione  del  concorso  e  saranno
trattati presso una banca dati  automatizzata  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente,  nonche'  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore generale della Direzione generale del  personale  militare,
titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei
dati, ognuno per la propria parte di competenza: 
    a) il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri; 
    b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente  art.  3,
comma 5; 
    c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 novembre 2011 
 
                                Il Generale di corpo d'armata: Roggio