Concorso per 1 dirigente amministrativo (lazio) 1 assistente amministrativo (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 83 del 18-10-2011
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO   (scad.  7 novembre 2011) Indizione delle prove di accertamento linguistico riservate al personale docente e ATA a tempo indeterminato della scuola statale per prestar ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-10-2011
Data Scadenza bando 07-11-2011
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CONCORSO   (scad.  7 novembre 2011)
Indizione  delle  prove  di  accertamento  linguistico  riservate  al
  personale docente e ATA a tempo indeterminato della scuola  statale
  per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie
  all'estero. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     PER IL PERSONALE SCOLASTICO 
                   DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 639 del decreto legislativo del 16 aprile  1994,  n.
297,  relativo  ai  posti  di  contingente  del  personale  a   tempo
indeterminato della scuola docente ed ATA (limitatamente ai direttori
dei   servizi   generali   e   amministrativi   e   agli   assistenti
amministrativi) da destinare all'estero a prestare servizio presso le
Iniziative  (ex  art.  636  del  medesimo  decreto   legislativo   n.
297/1994) le istituzioni scolastiche italiane all'estero,  le  Scuole
Europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere; 
    Visto il  decreto  legislativo  del  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modifiche  e   integrazioni   recante   «Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» ed in particolare l'art. 45; 
    Visto il CCNL per il  personale  del  comparto  Scuola,  capo  X,
sottoscritto il 29 novembre 2007; 
    Visto il D.I. del 10 agosto 1991, n. 4177, concernente  i  titoli
di accesso per l'insegnamento  nei  corsi  a  favore  dei  lavoratori
italiani e loro congiunti; 
    Visto il D.M. del 30 gennaio 1998, n. 39,  concernente  il  testo
coordinato delle disposizioni impartite in materia  delle  classi  di
concorso  a  cattedre  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria   ed
artistica; 
    Vista la legge del  4  marzo  2009,  n.  15  «Delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni  nonche'  disposizioni  integrative  delle   funzioni
attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro  e  alla
Corte dei Conti»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  del  27  ottobre  2009,  n.  150
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la Direttiva del 4 dicembre 2009, n.  94,  registrata  alla
Corte dei Conti il 14 gennaio 2010, registro  n.  1,  foglio  n.  59,
concernente l'applicazione dell'art. 72 della  legge  n.  133  del  6
agosto 2008, come sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, del  D.L.
del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
del 3 agosto 2009, n. 102; 
    Vista  la  legge  del  7  agosto  1990,  n.  241   e   successive
modificazioni, concernente nuove norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso e il relativo  regolamento  di
attuazione approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  12
aprile 2006, n. 184; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia   di   documentazione   amministrativa   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo  2005,  n.  82,  recante
Codice dell'amministrazione digitale; 
    Vista la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione n. 12/2010, riguardante  le  procedure  concorsuali  ed
l'informatizzazione; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la Circolare del 24  luglio  1999  del  Dipartimento  della
Funzione Pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle
persone handicappate (Legge n.  104/1992)  -  portatori  di  handicap
candidati ai concorsi pubblici; 
    Visto l'art. 2, comma 4-novies, della legge del 26 febbraio 2011,
n. 10, di conversione con modifiche  del  D.L.  n.  225/2010  che  ha
disposto la durata complessiva del servizio all'estero in un  periodo
non superiore a nove anni scolastici; 
    Visto il D.I. del 20 aprile 2011, n. 3045, registrato dalla Corte
dei Conti in data 31 agosto 2011 relativo  al  contingente  triennale
del personale docente ed amministrativo da assegnare alle  iniziative
ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle  Scuole  Europee
ed alle  istituzioni  scolastiche  ed  universitarie  estere  per  il
triennio 2011/12, 2012/13 e 2013/14; 
    Ritenuto opportuno derogare a quanto  previsto  dall'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  487/1994  in  merito  a
modalita' e termini di presentazione delle domande di partecipazione,
nel rispetto dei criteri di efficienza ed  economicita',  la  domanda
dovra' essere presentata esclusivamente  on  line  entro  il  termine
perentorio di 20 (venti) giorni; 
    Sentite le Organizzazioni Sindacali; 
    Tenuto  conto  dell'incontro  con  le  Organizzazioni   Sindacali
avvenuto presso il MAE in data 7 ottobre 2011, nel corso del quale e'
stata fornita l'informativa alle stesse; 
 
                              Decreta: 
 
 
                              Titolo I 
 
 
    PROVE DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Indizione delle prove 
 
 
    Sono indette le prove  di  accertamento  della  conoscenza  delle
lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) - di  seguito
denominate  prove  -  per  il  conseguimento   dell'idoneita'   utile
all'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'individuazione del
personale della scuola, docente e ATA (limitatamente ai direttori dei
servizi generali e amministrativi e agli assistenti  amministrativi),
con contratto  a  tempo  indeterminato,  sui  posti  di  contingente,
determinati annualmente secondo quanto disposto dall'art. 639,  comma
2 del decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  relativi  alle
iniziative scolastiche, ex art. 636 del medesimo decreto  legislativo
n.  297/1994,  alle  istituzioni  scolastiche  italiane  e  straniere
all'estero, alle Scuole Europee  ed  alle  istituzioni  universitarie
estere. 
    Con successiva ordinanza saranno impartite  disposizioni  per  la
valutazione dei titoli previsti dalla  tabella  D  allegata  al  CCNL
vigente  che  concorreranno,  con  il  punteggio  acquisito   nella/e
prova/e, al punteggio complessivo utile per  l'inserimento  in  dette
graduatorie. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
             Criteri generali e requisiti di ammissione 
                       alle prove di selezione 
 
 
    1. Alle prove e' ammesso a partecipare, a domanda,  il  personale
docente e ATA (limitatamente ai  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi e agli assistenti amministrativi)  della  scuola,  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di  prova,
abbia prestato almeno un ulteriore anno  scolastico  (escluso  l'anno
scolastico  in  corso  2011/12)  di  effettivo   servizio   a   tempo
indeterminato in territorio metropolitano nella  classe  di  concorso
(per i docenti di scuola secondaria di I e II grado), nel posto  (per
i docenti di  scuola  dell'infanzia  e  di  scuola  primaria),  nella
qualifica (per il personale ATA) in cui e'  titolare  all'atto  della
domanda, per il cui relativo codice funzione chiede di partecipare. 
    2. Per  codice  funzione  si  intende  il  numero  identificativo
corrispondente alla classe di concorso, al posto o alla qualifica cui
appartiene il personale all'atto della presentazione della domanda di
partecipazione  alle  prove.  I   codici   funzione   sono   indicati
nell'Allegato n. 1, che e' parte integrante del presente decreto. 
    3.  Per  quanto  riguarda  il  personale  docente  aspirante   ai
lettorati di italiano presso le universita' estere,  hanno  titolo  a
sostenere la  prova  esclusivamente  i  candidati  appartenenti  alle
seguenti categorie: 
      a. docenti di  italiano  a  tempo  indeterminato  delle  scuole
secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso A043 - A050 -
A051 - A052); 
      b. docenti di lingue  straniere  a  tempo  indeterminato  delle
scuole secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso A245 -
A345 - A445 - A545 - A246 - A346- A446 - A546) che abbiano  superato,
nell'ambito di corsi universitari, almeno due  esami  di  lingua  e/o
letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneita' del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, allegata ai  bandi
di concorsi per titoli ed esami emanati con i D.D.G.G. 31 marzo  1999
e 1° aprile 1999, riportata alla nota n. 3 dell'Allegato n. 1; 
      c. docenti di  lingue  straniere  che  abbiano  conseguito  nel
settore scientifico-disciplinare previsto dalla normativa  citata  in
premessa i crediti relativi agli esami con denominazione prevista dai
succitati provvedimenti. Pertanto,  per  gli  effetti  del  combinato
disposto dei provvedimenti citati  in  premessa,  per  le  classi  di
concorso per le quali siano richiesti un esame biennale o  due  esami
annuali di lingua  e/o  di  letteratura  italiana,  tali  esami  sono
sostituibili    con    12    crediti    acquisiti     nel     settore
scientifico-disciplinare  «L  FIL  LET   10   Letteratura   Italiana»
(denominazione dell'esame letteratura italiana) e con 12 crediti  nel
settore scientifico-disciplinare «L FIL LET 12 Linguistica  Italiana»
(denominazione dell'esame: didattica italiana o grammatica italiana o
linguistica italiana o storia della lingua  italiana).  Per  maggiore
precisione si ritiene opportuno specificare che non  sono  ammessi  i
docenti di lingue straniere che abbiano superato altri esami  diversi
da quelli contenuti in detta tabella o che non abbiano  raggiunto  il
numero di  crediti  previsti  dalla  normativa  citata  in  premessa.
L'appartenenza alle categorie di cui ai punti  a,b,c.  dovra'  essere
inoltre documentata all'atto  della  richiesta  di  inclusione  nelle
graduatorie permanenti. 
    4. Hanno  titolo  a  partecipare  alle  prove  di  selezione  per
l'insegnamento della lingua e della cultura  italiana  nei  corsi  di
lingua italiana di  cui  all'art.  636  del  decreto  legislativo  n.
297/1994: 
      a) i docenti di materie letterarie delle scuole  secondarie  di
primo grado a tempo indeterminato, classe di concorso A043; 
      b) i docenti di lingue straniere a  tempo  indeterminato  delle
scuole secondarie di primo grado (classi di concorso A245  -  A345  -
A445 - A545 a condizione che siano in possesso di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
        che abbiano  superato,  nell'ambito  di  corsi  universitari,
almeno due esami di  lingua  e/o  letteratura  italiana,  secondo  la
tabella    di    omogeneita'    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, allegata ai bandi di  concorsi  per
titoli ed esami emanati con i D.D.G.G. 31  marzo  1999  e  1°  aprile
1999, riportata alla nota n. 3 dell'allegato n. 1, 
        che abbiano conseguito nel  settore  scientifico-disciplinare
previsto dalla normativa citata in premessa i crediti  relativi  agli
esami  con  denominazione  prevista  dai  provvedimenti   citati   in
premessa. Pertanto,  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  dei
provvedimenti citati in premessa, per le classi di  concorso  per  le
quali siano richiesti un esame biennale o due esami annuali di lingua
e/o di letteratura italiana, tali  esami  sono  sostituibili  con  12
crediti acquisiti nel settore scientifico-disciplinare «L FIL LET  10
Letteratura Italiana» (denominazione dell'esame letteratura italiana)
e con 12 crediti nel settore scientifico-disciplinare «L FIL  LET  12
Linguistica Italiana» (denominazione dell'esame: didattica italiana o
grammatica italiana o linguistica  italiana  o  storia  della  lingua
italiana). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
             Domanda di ammissione: termini e modalita' 
 
 
    1. Il candidato invia la domanda di ammissione alla prova o  alle
prove  esclusivamente  per  via  telematica,  collegandosi  al   sito
https://web.esteri.it/concorsionline     e     compilando,     previa
registrazione, il predisposto modello on line. 
    2. La compilazione on line della domanda deve  essere  completata
entro le ore 24 del ventesimo giorno, compresi i  giorni  festivi,  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale. La data di presentazione on line della domanda  di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo  scadere  del  termine  utile  per  la  presentazione,  non
permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Nel caso in
cui un candidato compili piu' domande  nel  predetto  termine  utile,
verra'  considerata  valida  solo  l'ultima  domanda  acquisita   dal
sistema. 
    3.  Il  giorno  della  prova,  dopo   l'identificazione   tramite
documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  il  candidato
autocertifichera' quanto dichiarato nella domanda  di  partecipazione
mediante apposizione della propria firma in un registro  a  tal  fine
predisposto. 
    4. Il personale docente puo' presentare domanda per  una  o  piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra  quelle  sotto  riportate  e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'Allegato 1: 
SCC = Scuole, iniziative scolastiche: 
    Il settore SCC comprende: 
      Scuole italiane statali e non statali 
      Sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere 
      Sezioni di italiano inserite in scuole internazionali 
      Iniziative scolastiche ex art. 636 del decreto  legislativo  n.
297/1994 
SEU = Scuole Europee: 
    Trattasi di Istituzioni intergovernative scolastiche, funzionanti
mediante Accordo sottoscritto  fra  i  vari  Governi  di  vari  Paesi
dell'Unione Europea, ratificato  dai  Parlamenti  dei  singoli  Stati
Membri. Dette scuole sono attualmente presenti  nei  seguenti  Paesi:
Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi  Bassi,  Regno  Unito  e
Spagna. 
LET = Lettorati di Italiano presso Universita' estere: 
    Trattasi di incarichi a sostegno dell'insegnamento della Lingua e
della cultura italiana presso le universita' straniere  ed  eventuali
incarichi extra accademici presso le Rappresentanze diplomatiche  e/o
consolari. 
    5.  Il  personale  ATA  (Direttore   dei   servizi   generali   e
amministrativi e Assistente amministrativo) in possesso dei requisiti
previsti, presenta domanda unicamente per la tipologia  ATA  indicata
nell'Allegato 1. 
    6. Al personale docente ed ATA  e'  consentito  partecipare  alle
prove per una o piu' lingue straniere. 
    Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo
e tedesco, relative alle aree linguistiche indicate nell'Allegato  n.
2, che e' parte integrante del presente decreto. 
    7. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende sostenere le prove per piu' tipologie  di  istituzioni,  deve
inoltrare  on  line  un'unica  domanda  comprensiva  delle  tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCC, SEU, LET. 
    8. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde  alla  classe  di
concorso, al posto o alla  qualifica  di  attuale  appartenenza -  il
candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda on line
la lingua o le lingue per le quali chiede la partecipazione. 
    9.  Ai  sensi  del  Testo  Unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445, i  requisiti  per  la  partecipazione  alle
prove risultano autocertificati tramite  le  dichiarazioni  contenute
nella domanda stessa.  Tali  requisiti  e  condizioni  devono  essere
acquisiti entro il termine di scadenza  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione alle prove. 
    10. Pertanto,  i  dati  riportati  dal  candidato  nella  domanda
assumono il valore di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione
rese  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e  formalizzate  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3 comma 3 del presente  bando.  Vigono,  al
riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76  del  succitato  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  che  prevedono   conseguenze   di
carattere amministrativo  e  penale  per  il  candidato  che  rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    11. Tutti i candidati che dichiarino nella  domanda  il  possesso
dei requisiti previsti per l'ammissione alle  prove  di  accertamento
linguistico sono ammessi a sostenere le suddette prove  con  riserva,
fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di escludere - ai  sensi
del successivo art. 5  -  coloro  che,  pur  avendole  superate,  non
documentino nei tempi e nei termini previsti con successiva Ordinanza
il possesso di tali requisiti. 
    12. Il candidato deve specificare l'indirizzo  -  comprensivo  di
codice di avviamento postale - il numero telefonico ed il recapito di
posta  elettronica  presso  cui  chiede  che   siano   trasmesse   le
comunicazioni relative alle prove, con  l'impegno  di  far  conoscere
tempestivamente  le  eventuali  successive   variazioni   per   Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo: dgsp.05@cert.esteri.it 
    13. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai  fini  dello  svolgimento  delle  procedure  di
accertamento  linguistico.  Ai  sensi  dell'art.   13   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai
candidati  nelle  domande  di  ammissione  sono  raccolti  presso  il
Ministero degli affari esteri in Piazzale della Farnesina, 1 -  00135
Roma.  Il  trattamento  dei  dati  avverra'  esclusivamente  per   le
finalita' di gestione delle prove e della stesura delle  graduatorie,
anche presso una banca dati automatizzata,  e  anche  successivamente
all'eventuale destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro. Il  Ministero  degli  affari  esteri
puo' comunicare  i  predetti  dati  unicamente  alle  amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo  svolgimento  delle  prove  o
alla posizione giuridico-economica del candidato. 
    Il responsabile del trattamento dei dati e' il capo  dell'Ufficio
V della Direzione Generale del  Sistema  Paese  del  Ministero  degli
affari esteri, il quale garantisce anche il rispetto delle  norme  in
materia di sicurezza dei dati. 
    14. Il candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento delle prove e/o se necessita di tempi  aggiuntivi.  E'
fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
permettere di  svolgere  l'attivita'  presso  le  sedi  estere  e  in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    15. Non sono inoltre valide le  domande  di  partecipazione  alle
prove presentate con modalita' diverse da quelle di cui  al  presente
art. 3, commi 1, 2 e 3 ovvero quelle  per  le  quali  non  sia  stata
effettuata la procedura di compilazione e invio on line.  La  mancata
esclusione dalle prove non costituisce, in ogni caso, garanzia  della
regolarita',   ne'   sana   la   irregolarita'   della   domanda   di
partecipazione alle prove. 
    16. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in  caso
di smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    17. In qualsiasi  momento  l'Amministrazione  puo'  procedere  ad
idonei  controlli,  anche  a  campione,   sulla   veridicita'   della
documentazione  esibita   nonche'   sulle   eventuali   dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti (art. 71,  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445). 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                Modalita' di svolgimento delle prove 
 
 
    1. L'accertamento e' effettuato, secondo  quanto  disposto  dagli
articoli 111 e 112 del CCNL vigente, sulla base di test articolati in
40 quesiti a risposta multipla nella lingua straniera  oggetto  della
prova. I parametri di valutazione  saranno  resi  noti  ai  candidati
immediatamente prima dell'inizio della prova. La durata  di  ciascuna
prova e' fissata in 45 minuti. 
    2.  La  prova  mira  a  verificare  la  conoscenza  della  lingua
straniera nei  suoi  molteplici  aspetti:  morfologici,  ortografici,
sintattici, lessicali, semantici e socio-linguistici. 
    3. Il livello richiesto della conoscenza della  lingua  straniera
e' correlato  alla  tipologia  delle  istituzioni  per  le  quali  il
candidato  intende  partecipare.  Pertanto  sono  predisposte   prove
specifiche per ciascuna delle seguenti categorie di  candidati  nelle
quattro lingue straniere oggetto delle prove: 
      a.  docenti  e  personale  amministrativo   (limitatamente   ai
direttori dei servizi generali e  amministrativi  e  agli  assistenti
amministrativi  del  personale  della  scuola)  che   aspirano   alle
istituzioni scolastiche diverse dalle Scuole Europee, contraddistinti
dalla  sigla  SCC,  per  i  quali  la  prova  dovra'  verificare  una
conoscenza adeguata della lingua o delle lingue straniere (riferibile
indicativamente al livello B2 QCER - Allegato n. 3); 
      b. docenti che aspirano alle  Scuole  Europee,  contraddistinti
dalla sigla SEU, e ai lettorati di  italiano  presso  le  universita'
straniere, contraddistinti dalla sigla LET,  per  i  quali  la  prova
dovra' verificare se il grado di  conoscenza  della  lingua  o  delle
lingue straniere consente la  piena  integrazione  in  uno  specifico
contesto rispettivamente educativo  e  plurilingue,  universitario  e
pluriculturale (riferibile  indicativamente  al  livello  C1  QCER  -
Allegato n. 3). 
    4.  Per  ciascuna  delle  tre  tipologie:  SCC,  SEU,  LET   sono
predisposti distinti  questionari  nelle  lingue  francese,  inglese,
spagnola e tedesca. 
    I candidati che concorrano per diverse tipologie  di  istituzioni
sostengono una prova di accertamento della  conoscenza  della  lingua
prescelta per ciascuna tipologia richiesta. 
    I candidati che concorrano per una  tipologia  e  per  piu'  aree
linguistiche devono sostenere una prova relativa a tale tipologia per
ogni area linguistica richiesta. 
    I candidati che concorrano per diverse tipologie e per piu'  aree
linguistiche  devono  sostenere  una  prova  per  ciascuna  tipologia
nonche' per ogni area linguistica richiesta. 
    5.  Il  personale  ATA  (Direttore   dei   servizi   generali   e
Amministrativi ed Assistenti amministrativi) concorre, per il proprio
codice funzione corrispondente alla propria qualifica, per una o piu'
aree linguistiche. 
    6. I candidati non possono  introdurre  nella  sede  della  prova
carta   da   scrivere,   appunti   manoscritti,   libri,   dizionari,
pubblicazioni,   telefoni   portatili   e   strumenti   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra di loro. Essi occupano il posto  nel  settore  loro  assegnato  e
consegnano prontamente l'elaborato al personale di assistenza, quando
e' dato il segnale della fine del tempo stabilito. 
    In caso  di  violazione  di  tali  disposizioni,  la  commissione
esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano  l'immediata
esclusione dalla prova. 
    7. Superano la prova i candidati che riportino  un  punteggio  di
almeno 56/80. 
    8. Al termine di ciascuna delle prove la commissione procede alla
redazione di appositi elenchi dei candidati che  le  hanno  superate,
con l'indicazione del punteggio conseguito. 
    A conclusione di tutte le prove il Ministero degli affari  esteri
inserisce i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali
redatti in stretto ordine alfabetico e distinti  per  ciascun  codice
funzione e per ciascuna area linguistica. 
    Gli elenchi dei candidati che superano le prove  sono  pubblicati
all'albo dell'Ufficio V  della  D.G.S.P.  e  nel  sito  Internet  del
Ministero degli affari esteri all'indirizzo:  www.esteri.it  (seguire
il percorso: politica estera/ cultura/ istituzioni scolastiche). 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Esclusione 
 
 
    Il Ministero degli affari esteri puo' disporre  in  ogni  momento
l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti  e  di
quelli generali per l'accesso agli impieghi  civili  delle  pubbliche
amministrazioni previsti dalla normativa vigente. 
    L'esclusione e' disposta con decreto del Ministero  degli  affari
esteri che e' notificato all'interessato con lettera raccomandata. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Convocazione dei candidati 
 
 
    L'avviso relativo  al  calendario  delle  prove  di  accertamento
linguistico, all'indicazione della sede e dell'orario di inizio delle
prove - predisposto  dal  Ministero  degli  affari  esteri  -  verra'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -  il  giorno
11 novembre 2011. 
    Il  calendario  delle  prove  con  l'indicazione  delle  sedi   e
dell'orario di  inizio  sara'  pubblicato  contestualmente  sul  sito
Internet   del   Ministero   degli   affari   esteri   all'indirizzo:
www.esteri.it  (seguire  il  percorso:  politica  estera  /  cultura/
istituzioni scolastiche). 
    L'avviso   nella   Gazzetta   Ufficiale,   con   la   contestuale
pubblicazione sul sito Internet del MAE,  ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    Le  spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  sono  a  carico   degli
interessati. 
    I candidati devono presentarsi  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento. 
    I candidati sono ammessi alle prove con riserva  di  accertamento
dei requisiti richiesti dal presente decreto. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
              Composizione e compiti delle commissioni 
 
 
    Sono  costituite  apposite  commissioni,  una   per   ogni   area
linguistica, nominate dal Direttore Generale per  la  Promozione  del
Sistema Paese  del  Ministero  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
presiedute da un Dirigente  tecnico  o  amministrativo,  in  servizio
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e composte da due membri, in rappresentanza rispettivamente  dei  due
Ministeri, nonche' da un segretario, nominato  tra  il  personale  in
servizio presso il Ministero degli affari esteri. 
    Tali commissioni hanno il  compito  specifico  di  assicurare  la
regolarita' delle procedure e di redigere gli elenchi  del  personale
che ha superato le prove di accertamento di cui al presente decreto. 
    Non possono far parte delle commissioni coloro che  siano  legati
da matrimonio o da parentela o affinita' entro il  quarto  grado  con
alcuno dei candidati o dei membri delle commissioni stesse. 
    Parimenti non possono far parte  delle  commissioni  coloro  che,
alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano  superato
il settantesimo anno di eta' ne'  gli  ex  dipendenti  dei  Ministeri
degli  affari  esteri  e  dell'istruzione,  universita'  e   ricerca,
collocati a riposo da piu' di tre anni. 
    Inoltre non possono far parte di alcuna delle commissioni  coloro
che si candidino per le prove di accertamento  ne'  coloro  che  alla
data della pubblicazione  del  presente  decreto  siano  in  servizio
all'estero. 
    Non possono, altresi',  far  parte  delle  commissioni  ai  sensi
dell'art. 35 del decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  i
componenti dell'organo  di  direzione  politica  dell'amministrazione
interessata, coloro che  ricoprano  cariche  politiche  o  che  siano
rappresentanti  sindacali  o  designati   dalle   confederazioni   ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
    Tutti i membri delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di
servizio per il tempo strettamente  indispensabile  allo  svolgimento
delle operazioni. 
 

        
      
 
                              Titolo II 
 
 
          RIFORMULAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE 
 
                               Art. 8 
 
 
          Riformulazione e aggiornamento delle graduatorie 
 
 
    1. La partecipazione e il superamento delle prove di accertamento
linguistico, di cui al  presente  decreto,  prescindono  dal  diritto
all'inserimento  nelle  graduatorie  permanenti  per   la   mobilita'
professionale  del  personale  della  scuola,  docente  ed  ATA,  con
contratto a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui posti di
contingente, di cui all'art. 639 del decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, comprese le iniziative scolastiche ex art. 636  decreto
legislativo n. 297/1994. 
    2. Con successiva apposita Ordinanza del Direttore Generale della
Promozione del Sistema Paese del Ministero degli  affari  esteri,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, e  nel  sito
Internet del predetto Ministero, sono definite le procedure afferenti
la  riformulazione  e  l'aggiornamento  delle  graduatorie   per   il
conferimento del mandato di servizio all'estero del personale docente
e ATA di cui all'art. 1 art. 4  del  presente  D.I.,  secondo  quanto
previsto dalle disposizioni vigenti. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
         Pubblicazione del decreto di indizione delle prove 
 
 
    Il presente decreto, costituito  dal  bando  di  indizione  delle
prove di accertamento  e  da  n.  3  Allegati,  e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -  e
contestualmente all'albo dell'Ufficio V della  D.G.S.P.  nonche'  nel
sito  Internet  del  Ministero  degli  affari  esteri  all'indirizzo:
www.esteri.it       (seguire       il       percorso:        politica
estera/cultura/Istituzioni scolastiche). 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Avverso il presente decreto interministeriale e' ammesso  ricorso
in sede giurisdizionale al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del
Lazio entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  o  ricorso
straordinario al Capo  dello  Stato  entro  centoventi  giorni  dalla
stessa data. 
      Roma, 7 ottobre 2011 
 
                                          Il direttore generale       
                                            per la promozione         
                                            del Sistema Paese         
                                    del Ministero degli affari esteri 
                                                  Melani              
 
     Il direttore generale 
  per il personale scolastico 
 del Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca 
          Chiappetta 

        
      
                                                           Allegato 1 
 
             Tipologie di Istituzioni e Codici funzione 
 
    Il personale  docente  e  ATA  (limitatamente  ai  direttori  dei
servizi generali e amministrativi e agli  assistenti  amministrativi)
puo' partecipare alle prove di accertamento  per  le  sotto  indicate
tipologie di istituzioni in relazione ai rispettivi  codici  funzione
previsti nelle medesime: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
Note all'Allegato 1 
    (1) I docenti appartenenti alla classe di concorso  A091  possono
partecipare alle prove esclusivamente per l'insegnamento nei corsi di
cui all'art. 636 del Testo Unico n. 297/1994, funzionanti  nei  Paesi
dell'area linguistica tedesca (decreto interministeriale n. 4177  del
10 agosto 1991). 
    (2) I docenti di lingua straniera, classe A245 - A345  -  A445  -
A545 possono partecipare alle prove per insegnare  lingua  e  cultura
italiana di cui all'art. 636 del Testo  Unico  n.  297/1994,  secondo
quanto previsto dall'Art.2, punto b) del presente decreto. 
    Solo i docenti titolari della classe  di  concorso  A345  e  A346
possono presentare domanda per l'insegnamento della  lingua  inglese,
rispettivamente  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado,  codice
funzione 007 e  nella  scuola  secondaria  di  secondo  grado  codice
funzione  012,  in  quanto  nelle  istituzioni  scolastiche  italiane
all'estero non vi sono cattedre di altre lingue  straniere  insegnate
da docenti italiani a tempo indeterminato. 
    (3) I docenti appartenenti alle classi di concorso A245 - A345  -
A445 - A545 e A246 - A346, A446- A546 possono partecipare alle  prove
di accertamento per svolgere la funzione di lettore, purche'  abbiano
superato, nell'ambito di corsi  universitari,  almeno  due  esami  di
lingua e/o letteratura italiana, secondo quanto previsto  dal  citato
art. 2, punto b). 
    Tabella di omogeneita' valevole  per  gli  insegnanti  di  lingua
straniera di scuola media di primo grado che  chiedono  di  insegnare
nei  corsi  di  lingua  e  cultura  italiana  ex  art.  636   decreto
legislativo n. 297/1994 e per gli insegnanti di lingua  straniera  di
primo e secondo  grado  che  chiedono  di  insegnare  italiano  nelle
universita' straniere. 
 
    

-----------------------------------------------------------
1. LINGUA ITALIANA      |        1. DIDATTICA
                        |    DELLA LINGUA ITALIANA
------------------------|----------------------------------
                        |   2. GRAMMATICA ITALIANA
------------------------|----------------------------------
                        |   3. LINGUISTICA ITALIANA
------------------------|----------------------------------
                        |   4. STORIA DELLA LINGUA ITALIANA
------------------------|----------------------------------
2. LETTERATURA ITALIANA |   5. NESSUNA EQUIPARAZIONE
-----------------------------------------------------------

    
 

        
      
                                                           Allegato 2 
 
                          AREE LINGUISTICHE 
 
    Il personale  docente  e  ATA  (limitatamente  ai  direttori  dei
servizi generali e amministrativi e agli  assistenti  amministrativi)
puo' partecipare alle prove per una o piu' lingue  appartenenti  alle
sotto indicate aree linguistiche comprendenti i seguenti Paesi: 
      
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
Note: 
    (1) Ai Paesi di cui al presente allegato  potranno  aggiungersene
altri,  qualora  si  renda  necessario,  per  esigenze  sopravvenute,
l'invio del personale. I Paesi elencati  in  piu'  aree  linguistiche
costituiscono «area mista» alla quale concorrono secondo l'ordine  di
graduatoria i candidati inseriti nelle rispettive aree linguistiche. 

        
      
                                                           Allegato 3 
 
         Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
                      © Council of Europe, 2001 
 
Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale