Concorso per 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA

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Nomina

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Nomina
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 30-09-2011
Sintesi: UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA NOMINA Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario. IL ...
Ente: 'ALMA MATER STUDIORUM' DI BOLOGNA
Regione: EMILIA ROMAGNA
Provincia: BOLOGNA
Comune: BOLOGNA
Data di inserimento: 30-09-2011
Data Scadenza bando 29-11-2011
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UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA

NOMINA
Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione
  comparativa a due posti di ricercatore universitario. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 06.07.98 n. 210; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23.03.00 n. 117; 
    Visto il decreto rettorale n. 4762/572 del  21.12.00,  contenente
il  Regolamento  dell'Universita'  Degli  Studi  di  Bologna   "sulle
modalita' di espletamento delle procedure  per  il  reclutamento  dei
professori universitari di ruolo e  dei  ricercatori  nonche'  per  i
trasferimenti e la mobilita' interna"; 
    Visto il Decreto Rettorale n.  1317  del  03/11/2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 16/11/2010; 
    Vista la legge del 9.01.2009 n. 1; 
    Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 n. 139; 
    Visto il risultato delle operazioni di voto e di sorteggio per le
designazioni dei componenti le Commissioni giudicatrici 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E'  costituita  la  seguente  commissione  giudicatrice  per   il
concorso a posti di Ricercatore universitario: 
 
         SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA - FACOLTA' DI ECONOMIA 
                           sede di BOLOGNA 
 
    Giacomo CALZOLARI - Professore Ordinario - Universita' di BOLOGNA
- Piazza A. Scaravilli, 2 - 40126 BOLOGNA 
    Marco DARDI - Professore Ordinario - Universita' di FIRENZE - Via
delle Pandette, 32 - 50127 FIRENZE 
    Adriano GIANNOLA - Professore Ordinario - Universita'  di  NAPOLI
Federico II - Via Cintia - Complesso Monte S.Angelo - 80126 NAPOLI 
    Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per  ciascun
candidato: 5 
    Numero di fax presso il quale inviare eventuale dichiarazione  di
rinuncia ai sensi dell'allegato C al bando di concorso: 051-2092664 
    Sede  presso  la  quale   trasmettere   i   lavori   scientifici:
Dipartimento di Scienze Economiche. - Piazza  Scaravilli  2  -  40126
Bologna 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5 del bando di  concorso  (D.R.  n.  1317  del
03/11/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale -
n.  91  del  16/11/2010   consultabile   nel   seguente   sito   WEB:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm)         i
candidati dovranno inviare le  pubblicazioni  alla  sede  concorsuale
entro 30 gg. dal giorno successivo alla  pubblicazione  del  presente
Decreto in Gazzetta Ufficiale. 
    Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede dei  lavori  entro
il termine prescritto non equivale  a  rinuncia  alla  partecipazione
alla procedura. Tuttavia, la commissione  giudicatrice  valutera'  il
candidato solo sulla base del  curriculum  e  non  potra',  pertanto,
valutare le pubblicazioni anche se personalmente conosciute. 
    Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella  domanda  ai
sensi del punto d) dell'art. 4,  dovranno  essere  inviate,  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  consegnate   a   mano,
all'indirizzo indicato all'art.1 del presente Decreto. Per effettuare
la consegna a mano, si consiglia di verificare  giorni  ed  orari  di
apertura della sede lavori. 
    L'art. 2, comma 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
117/00 e l'art. 6 del bando  di  concorso  sanciscono  la  esclusione
dalla procedura per i candidati che  abbiano  inviato  un  numero  di
pubblicazioni superiore a quello indicato nel Bando di  concorso.  Al
fine di non incorrere nella sanzione ora indicata, si  raccomanda  di
controllare  l'esistenza  o  meno  del  suddetto   limite   (indicato
nell'art.1 del presente bando relativamente ad ogni procedura)  e  di
verificare con attenzione il rispetto dello stesso al  momento  della
spedizione. 
    Sui plichi contenenti le  pubblicazioni  devono  essere  indicati
espressamente:  l'Universita'  che  ha  bandito  la   procedura,   la
Facolta', il settore scientifico-disciplinare e la qualifica  per  la
quale si intende concorrere, nonche' indicazione del mittente. 
    E' facolta' del candidato trasmettere copia  delle  pubblicazioni
anche ai componenti la commissione presso l'Ateneo  di  appartenenza.
L'invio delle pubblicazioni ai singoli Commissari,  non  sostituisce,
in alcun modo, l'invio alla sede lavori. 
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati a spese di questa  Amministrazione;  tuttavia  i  candidati
potranno  rientrare  in  possesso  delle  stesse,   salvo   eventuale
contenzioso in atto,  recandosi  personalmente  o  a  mezzo  delegato
presso la sede ove la Commissione  ha  svolto  i  lavori.  Il  ritiro
potra' comunque avvenire non prima che siano trascorsi 4  mesi  dalla
data  del  decreto  di  approvazione  atti.  Questa  Amministrazione,
trascorsi 6 mesi dalla approvazione degli atti, disporra' liberamente
delle pubblicazioni non ritirate. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    Ai sensi del comma 16 dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  117/00,  dal  giorno  successivo   a   quello   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   presente   Decreto,
decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del  decreto-legge  21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 246, per la presentazione al Rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso  tale  termine  e,  comunque,   dopo   l'insediamento   della
Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma  12  dell'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 117/00, sono autorizzate,
in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici
di lavoro collegiale. 
 
      Bologna, 15 settembre 2011 
 
                                                  Il rettore: Dionigi