Concorso per 10800 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10800
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 68 del 26-08-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO Bando di reclutamento, per il 2012, di 10.800 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-08-2011
Data Scadenza bando 27-07-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO

 
       Bando di reclutamento, per il 2012, di 10.800 volontari 
        in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito 
 

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante le nuove  norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, che ha stabilito le norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997,  n.  127,  concernente  le  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  riguardante  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati  personali  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2004,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del
Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» ed, in particolare, il libro  IV,  concernente
le norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  1°  febbraio  2010  -
registrato alla Corte dei conti il 27 aprile  2010,  registro  n.  4,
foglio n. 281 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della Direzione generale per il personale militare ed,  in
particolare,  l'art.  15,  comma  3  che  prevede  le  modalita'   di
sostituzione in caso - tra gli altri  -  di  temporanea  assenza  del
Direttore generale per il personale militare; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale  della  Direzione
generale per il personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. Per il 2012 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 10.800
volontari in ferma prefissata di  un  anno  (VFP  1),  ripartiti  nei
seguenti quattro blocchi di incorporamento: 
    a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2012,
3.200 posti. La domanda di partecipazione puo' essere presentata  dal
7 settembre al 21 ottobre 2011, per i nati dal 21 ottobre 1986 al  21
ottobre 1993, estremi compresi; 
    b) 2° blocco, con prevista  incorporazione  nel  mese  di  giugno
2012,  2.700  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 24 ottobre 2011 al 20 gennaio 2012, per i nati dal  20
gennaio 1987 al 20 gennaio 1994, estremi compresi; 
    c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese  di  settembre
2012,  2.700  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 23 gennaio al 6 aprile 2012, per i nati dal  6  aprile
1987 al 6 aprile 1994, estremi compresi; 
    d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel  mese  di  dicembre
2012,  2.200  posti.  La  domanda  di  partecipazione   puo'   essere
presentata dal 9 aprile al 27 luglio 2012, per i nati dal  27  luglio
1987 al 27 luglio 1994, estremi compresi. 
    2. Il 10% dei posti disponibili di ciascun  blocco  e'  riservato
alle categorie previste nell'art.  702  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e indicate nell'allegato A  che  costituisce  parte
integrante del presente bando. In caso di mancanza,  anche  parziale,
di  candidati  idonei  appartenenti  alle  suindicate  categorie   di
riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti
idonei dello stesso blocco. 
    3. Le domande, con indicata la  preferenza  all'arruolamento  per
uno specifico blocco, inviate a mezzo  posta,  secondo  le  modalita'
specificate nel successivo  art.  3,  entro  i  termini  previsti  ma
pervenute dieci giorni oltre il termine  di  scadenza  stabilito  per
ciascun blocco, saranno ritenute valide per l'arruolamento al  blocco
successivo. Si fa eccezione per il 4° blocco, per il quale le domande
inviate a mezzo posta entro i termini  previsti  ma  pervenute  venti
giorni  oltre  il  prescritto  termine   di   presentazione   saranno
considerate irricevibili. 
    4. E' ammessa la presentazione di  domande  di  reclutamento  per
piu' blocchi, purche' non immediatamente successivi  e  nel  rispetto
delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando di reclutamento, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal presente bando, in ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione  di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica.  In  tal  caso,  l'Amministrazione
della  difesa  provvedera'  a  dare  formale  comunicazione  mediante
annuncio che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 

        
      
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) avere compiuto il 18° anno di eta'  e  non  aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
    d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad  esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per
inidoneita' psico-fisica; 
    f) possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo  grado
(ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati  che  hanno
conseguito  un   titolo   di   studio   all'estero   e'   subordinata
all'equipollenza  del  titolo  stesso  rilasciata   da   un   ufficio
scolastico regionale o provinciale a loro scelta, che  dovra'  essere
prodotta all'atto della presentazione della domanda, con riportato il
giudizio sintetico (sufficiente, buono, distinto e ottimo); 
    g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) aver tenuto condotta incensurabile; 
    i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle  istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) idoneita' psico-fisica  e  attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di VFP 1; 
    k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
    l) statura  non  inferiore  a  m  1,65,  se  candidati  di  sesso
maschile, e statura non inferiore a m 1,61,  se  candidate  di  sesso
femminile; 
    m) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 
    2. Tutti i requisiti sopra  indicati  dovranno  essere  posseduti
fino alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande per ciascun blocco e mantenuti, fatta  eccezione  per  quello
dell'eta',  fino  alla  data  di   effettiva   incorporazione,   pena
l'esclusione dal reclutamento. 

        
      
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1.  Per  ciascun  blocco  la   domanda   di   partecipazione   al
reclutamento  deve  essere,  a  pena  di   irricevibilita',   redatta
utilizzando il modello riportato in allegato A, compilato in ogni sua
parte osservandone le apposite istruzioni e firmata in originale  per
esteso dal candidato. La firma, da apporre necessariamente  in  forma
autografa,  non  deve  essere  autenticata.  Ai   soli   fini   della
compilazione della domanda, puo' essere utilizzata anche la procedura
on-line  disponibile   sui   siti   web   www.esercito.difesa.it.   e
www.difesa.it. 
    2. La domanda deve essere  consegnata  direttamente  ad  uno  dei
Centri documentali indicati nell'allegato B,  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  bando,  il  quale  provvede  a  rilasciare
ricevuta dell'avvenuta presentazione, ovvero  inviata  ad  uno  degli
stessi Centri, a mezzo raccomandata, entro i termini di  scadenza  di
presentazione fissati per ciascun blocco. A tal fine fa fede la  data
apposta dall'ufficio postale accettante. 
    Le domande  possono  essere  presentate  anche  presso  eventuali
Nuclei  di  ricezione   predisposti   in   occasione   di   attivita'
promozionali della Forza armata. In tal caso deve  essere  rilasciata
all'interessato la ricevuta  dell'avvenuta  consegna  della  domanda,
fatta riserva di acquisizione e accoglimento della  stessa  da  parte
del  Centro  documentale  competente.  Nella  ricevuta  deve   essere
specificato che eventuali integrazioni dovranno pervenire  presso  il
predetto  Centro  entro  la  data  di   scadenza   fissata   per   la
presentazione della domanda di ciascun blocco, pena l'esclusione  dal
reclutamento o la  mancata  valutazione  degli  eventuali  titoli  di
merito non dichiarati e/o  documentati.  Le  domande  acquisite  (con
annessa ricevuta) saranno inviate al Centro documentale indicato  dai
candidati sul modello di domanda. 
    3.  Coloro  che  risiedono  o  si  trovano  per  motivi   diversi
all'estero possono presentare la domanda, entro i termini  stabiliti,
all'Autorita' diplomatica o consolare che  ne  curera'  l'inoltro  al
Centro documentale di Roma con la massima sollecitudine. In tali casi
per la data  di  presentazione  fa  fede  la  data  di  assunzione  a
protocollo  della  domanda  da  parte  dell'Autorita'  diplomatica  o
consolare. 
    4. Il candidato deve dichiarare nella  domanda,  sotto  forma  di
autocertificazione, quanto segue: 
    a) il cognome, il nome ed il sesso; 
    b) la data ed il luogo di nascita; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la residenza; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti civili e politici; 
    g) il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore) ed il giudizio conseguito al  termine  di
detto  ciclo  di  studi,  valido  ai  fini  della  formazione   della
graduatoria di cui al successivo  art.  7,  unitamente  all'indirizzo
dell'istituto scolastico ove ha conseguito il diploma stesso; 
    h)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di  merito,  preferenza  o
precedenza di  cui  al  successivo  art.  8  del  presente  bando  di
reclutamento; 
    i) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
    j) di non essere in atto  imputato  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione  da  allegare  alla  domanda,  i  procedimenti   penali
pendenti a carico e l'Autorita' giudiziaria presso la quale pendono i
procedimenti stessi; 
    k) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; 
    l) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
    m) di aver tenuto condotta incensurabile; 
    n)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
    o) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti  da
non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in  una
selezione  psico-fisica  e  attitudinale,  prevista  dal   precedente
reclutamento di volontari in ferma prefissata di un  anno  ovvero  da
altro  concorso  per  l'accesso  ad  una  delle   carriere   iniziali
dell'Esercito; 
    p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate. 
    Inoltre, deve indicare: 
    a) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; 
    b) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra Forza
armata, indicando quella prescelta in ordine di preferenza; 
    c) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio  presso
i reparti/comandi ubicati nelle regioni elencate nel citato  allegato
A; 
    d)  il  gradimento  a  prestare  servizio   presso   reparti   di
paracadutisti dell'Esercito. In  tal  caso  gli  arruolandi  potranno
essere destinati per l'espletamento del servizio, a prescindere dalla
regione prescelta,  ad  unita'  di  paracadutisti  sulla  base  delle
esigenze pianificate dalla Forza armata per ciascun blocco; 
    e)  di  accettare,  in  caso  di   ammissione   all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnata in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposto ad essere  impiegato  su  tutto  il
territorio nazionale ed all'estero; 
    f) il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine; 
    g)  di  aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del   bando   di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito. 
    5. Alla domanda devono essere allegati: 
    a) copia fotostatica fronte retro, leggibile, di un documento  di
riconoscimento in corso di validita', rilasciato  da  amministrazioni
dello Stato e munito di fotografia; 
    b) copia fotostatica leggibile del codice fiscale; 
    c)  originale  o  copia  autenticata   del   certificato   medico
attestante l'idoneita' all'attivita' agonistica sportiva in corso  di
validita'. 
    I candidati, se ne sono in possesso, potranno allegare copia  del
diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
    6. Sottoscrivendo la domanda il candidato,  oltre  a  manifestare
esplicitamente il consenso  alla  raccolta  e  trattazione  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
della procedura di reclutamento (il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
in merito ad eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. Il candidato nella domanda di reclutamento deve anche indicare
il recapito presso il quale desidera ricevere  le  comunicazioni,  se
diverso da quello di residenza, con il relativo codice di  avviamento
postale e, ove possibile, il  numero  telefonico  fisso  e/o  mobile,
nonche'   l'indirizzo   di   posta   elettronica.   Ogni   variazione
dell'indirizzo durante l'espletamento delle procedure di reclutamento
dovra' essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente  e
tempestivamente al  Centro  documentale  presso  il  quale  e'  stata
presentata/inviata la domanda di partecipazione. 
    8.   L'Amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa  i  possibili  disguidi  derivanti  da  errate,
mancate  o  tardive  segnalazioni  di  variazioni  del  recapito,  da
ritardate ricezioni da parte dei candidati di comunicazioni dovute  a
disguidi  postali,  da  altre  cause   non   imputabili   a   proprie
inadempienze dovute a cause di forza maggiore 
    9. Le domande di reclutamento dei candidati dichiarati idonei  ma
non risultati  utilmente  collocati  in  graduatoria  per  il  blocco
richiesto  saranno   trasportate   al   blocco   non   immediatamente
successivo. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta
esclusione  dalla  procedura   di   reclutamento   o   per   avvenuta
incorporazione  dei  candidati  a   seguito   dell'attuazione   delle
procedure di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente bando. 
    10. I candidati  che,  convocati  per  l'incorporamento,  non  si
presenteranno  presso  gli  enti  addestrativi  o  che   daranno   le
dimissioni  entro  i  termini  previsti,  potranno  presentare  nuova
domanda  di  partecipazione  per   un   blocco   non   immediatamente
successivo. 

        
      
                               Art. 4 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
    a) presentazione della domanda al Centro  documentale  competente
secondo le modalita' gia' specificate nell'art. 3; 
    b) acquisizione, istruttoria delle domande e  verifica  da  parte
del medesimo ente dei requisiti di cui all'art.  2,  comma  1,  fatta
eccezione per quelli relativi: 
    al possesso della statura minima e dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale; 
    agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool  e  per  l'uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri  documentali,
dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) ed  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della Direzione  generale  per  il
personale militare (DGPM); 
    d) accertamento,  da  parte  dei  Centri  documentali,  ai  sensi
dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000,  n.  445,  del  contenuto  delle  autocertificazioni  rese  dai
candidati nella domanda; 
    e) consegna, da parte dei Centri documentali, delle  domande  dei
candidati  in  possesso  dei  requisiti  accertati,  corredate  della
annessa documentazione, alla DGPM - I Reparto -  3ª  Divisione  -  1ª
Sezione  reclutamento  VFP  1   che   provvedera',   effettuati   gli
accertamenti di competenza, al successivo  inoltro  alla  commissione
valutatrice di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  a)  del  presente
bando; 
    f) valutazione, da parte della predetta commissione  valutatrice,
dei  giudizi  riportati  dai  candidati  nel  diploma  di  istruzione
secondaria di  primo  grado  e  formazione  della  graduatoria  degli
ammessi alla valutazione dei titoli di merito; 
    g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 8 e
formazione della relativa graduatoria; 
    h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria  di  cui
alla precedente lettera g) presso  i  Centri  di  selezione  indicati
nell'allegato  B  per  l'accertamento   dei   requisiti   d'idoneita'
psico-fisica e attitudinale; 
    i) formazione, da  parte  della  commissione  valutatrice,  della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
    j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
    k) assegnazione ai vari reparti dell'Esercito italiano  da  parte
dello Stato maggiore dell'Esercito ed  incorporamento  dei  candidati
utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente  lettera
j); 
    l) decretazione dei  candidati  incorporati  ammessi  alla  ferma
prefissata di un anno nell'Esercito italiano; 
    m) eventuale decadenza  dalla  ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente. 

        
      
                               Art. 5 
 
                             Esclusioni 
 
    1. Non sono  prese  in  considerazione  e  comportano,  pertanto,
l'esclusione dal reclutamento le domande: 
    a) presentate da candidati carenti dei  prescritti  requisiti  di
partecipazione; 
    b) non redatte utilizzando il modello riportato  nell'allegato  A
ovvero disponibile on-line; 
    c) prive della copia fotostatica fronte retro, leggibile,  di  un
documento di riconoscimento in  corso  di  validita',  rilasciato  da
amministrazioni dello Stato e munito di fotografia; 
    d) non consegnate secondo  le  modalita'  indicate  nell'art.  3,
commi 2 e 3; 
    e) non spedite a mezzo raccomandata; 
    f) non firmate in originale e in forma autografa dal candidato; 
    g)  redatte  e  firmate  a  matita  o  con  penne  ad  inchiostro
cancellabile; 
    h) contenenti correzioni e/o abrasioni; 
    i) prive dell'originale o di copia  autenticata  del  certificato
medico attestante l'idoneita' all'attivita'  agonistica  sportiva  in
corso di validita'; 
    j)  contenenti  dichiarazioni  non  veritiere  in  relazione   al
giudizio conseguito con il diploma di istruzione secondaria di  primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza. 
    2. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM: 
    a) allo svolgimento delle  operazioni  inerenti  all'accertamento
dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, nei  limiti  specificati
dall'art. 4, lettera b) e ad  effettuare  le  dovute  esclusioni  dal
reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del  possesso  dei
requisiti di cui all'art.  2,  comma  1,  lettere  g),  h)  ed  i)  e
dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti  non
colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1,  lettera  j)  del
presente articolo; 
    b)  ad  accertare  il  possesso  del  certificato  di   idoneita'
all'attivita' sportiva  agonistica,  escludendo  dalla  procedura  di
reclutamento i candidati che ne  risultano  privi  o  che  non  hanno
presentato il previsto certificato o che lo hanno presentato in copia
non autenticata; 
    c) a non ammettere le domande di  candidati  gia'  esclusi  dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento. 
    Gli stessi Centri  provvedono  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti di esclusione/mancata ammissione. 
    3. Le commissioni di cui al successivo art. 6, comma  1,  lettera
b), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: 
    inidonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali; 
    positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    4. I candidati che, a seguito di accertamenti  anche  successivi,
risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra  quelli  previsti
dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato  della
DGPM, anche se gia' incorporati. In  quest'ultimo  caso  il  servizio
prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    5.  Se  l'esclusione  deriva  da  dichiarazioni  non   veritiere,
l'interessato sara' segnalato, ai sensi dell'art. 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  alla  Procura
della Repubblica competente per territorio e  non  potra'  presentare
domanda di partecipazione per i successivi blocchi. 
    6. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti, possono presentare  domanda  per  il
presente bando. 
    7. Il candidato nei cui confronti e' adottato il provvedimento di
esclusione potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.  del
Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della
Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione. 

        
      
                               Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
    a) commissione valutatrice; 
    b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
    b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente, membri; 
    c)  due  ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  tenente  ovvero
funzionari amministrativi, designati dalla DGPM, membri; 
    d) un sottufficiale di grado non inferiore a  maresciallo  ovvero
assistente  amministrativo  appartenente  all'Amministrazione   della
difesa, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le commissioni di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b),
saranno insediate presso i Centri di selezione di cui all'allegato B.
Esse saranno composte da: 
    a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
    b) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente, membro; 
    c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di  grado
non inferiore a tenente ovvero uno psicologo  civile  abilitato  alla
professione,  appartenente   all'Amministrazione   della   difesa   o
convenzionato, ovvero un  ufficiale  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
    d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 

        
      
                               Art. 7 
 
                Selezione dei candidati da ammettere 
                alla valutazione dei titoli di merito 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria dei candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di
merito sulla base del giudizio conseguito nel diploma  di  istruzione
secondaria di primo grado, assegnando i seguenti punteggi: 
    a) ottimo: punti 4; 
    b) distinto: punti 3; 
    c) buono: punti 2; 
    d) sufficiente: 1 punto. 
    Nel caso di voto  espresso  in  decimi:  al  giudizio  di  ottimo
corrisponde il voto di 10/10 ovvero di 9/10; al giudizio di  distinto
corrisponde il voto di 8/10; al giudizio di buono corrisponde il voto
di 7/10; al giudizio di sufficiente corrisponde il voto di 6/10. 
    2. I candidati da ammettere alla valutazione dei titoli di merito
saranno tratti dalla predetta graduatoria  entro  i  seguenti  numeri
massimi di collocazione utile: 1° blocco: 20.000; 2° blocco:  20.000;
3° blocco: 20.000; 4° blocco: 20.000. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. Per ogni blocco, la graduatoria  dei  candidati  da  ammettere
alla valutazione dei titoli  di  merito  sara'  pubblicata  sul  sito
www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 8 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
                       e relativa graduatoria 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice  redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 7, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
      a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera a) del decreto
del Ministro della difesa 1° settembre 2004: 
    1) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
    2) patente di guida civile B o superiore: punti 1; 
    3) porto d'armi: punti 1; 
    b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 7; 
    2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con  il  punteggio
di cui al precedente punto 1), lettera b): punti 6; 
    3)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai  precedenti
punti 1) e 2), lettera b): punti 5; 
    4)  diploma   di   istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui  ai  precedenti
punti 1), 2) e 3), lettera b): punti 4; 
    5) diploma di istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),  non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2),  3)  e
4), lettera b): punti 3; 
    6) attestato  di  formazione  professionale  rilasciato  da  enti
statali o regionali legalmente riconosciuti, non  cumulabile  con  il
punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), lettera b):
punti 1; 
    7) maestro di sci: punti 4; 
    8) guida alpina, non  cumulabile  con  il  punteggio  di  cui  al
precedente punto 7): punti 4; 
    9) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 7) e 8): punti 2,5; 
    10) istruttore o aiuto istruttore del Club alpino italiano: punti
2; 
    11) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio o
di  nuoto   per   salvamento,   rilasciato   da   enti   riconosciuti
dall'Amministrazione della difesa: punti 1,5; 
    12) patente nautica: punti 1; 
    13) brevetto di equitazione per sport olimpici  rilasciato  dalla
Federazione italiana sport equestri: punti 1; 
    14) aver svolto per  almeno  10  mesi  il  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 1; 
    15) corsi di abilitazione basic life support (BLS) e  basic  life
support - defibrillation (BLSD), non cumulabile con il  punteggio  di
cui al precedente punto 11): punti 0,5. 
    2. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    3. In  caso  di  ulteriore  parita',  sara'  data  preferenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    4. I candidati idonei ma non risultati vincitori per  un  blocco,
per i quali e' stata operata la procedura del trasporto delle domande
ai sensi dell'art. 3, comma 9, saranno inseriti nella graduatoria  di
merito del blocco in valutazione con il punteggio gia' conseguito  in
quello di  provenienza,  salvo  ulteriore  punteggio  attribuito  con
l'integrazione di eventuali titoli di cui al successivo comma 5. 
    5. E' data  facolta',  esclusivamente  ai  candidati  di  cui  al
precedente comma 4,  di  integrare  eventuali  titoli  di  merito  in
possesso  attraverso  il  modello  contenuto  nell'allegato  C,   che
costituisce parte integrante del presente bando, da far pervenire non
oltre dieci giorni il  termine  di  scadenza  stabilito  per  ciascun
blocco allo stesso Centro documentale presso cui e' stata  presentata
la domanda, con le modalita'  indicate  nell'art.  3.  L'integrazione
delle domande consegnate presso i Nuclei  di  ricezione  deve  essere
presentata con le stesse modalita' al Centro documentale indicato dal
candidato. 
    6. Per ogni blocco, la graduatoria di  merito  dei  candidati  da
ammettere alla fase degli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali
sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 9 
 
              Accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
    1. I Centri documentali sono delegati dalla DGPM a  convocare,  a
mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  presso  i  Centri  di
selezione i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e
attitudinali, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente  art.
8 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 8.000; per il
2° blocco: 7.000; per il 3° blocco: 7.000; per il 4° blocco: 7.000. I
candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla  lettera
di convocazione, ovvero al prosieguo  degli  accertamenti  anche  nei
giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  8,
presso  i  Centri  di  selezione  per  l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale,  fino  al  raggiungimento  dei   posti
disponibili per ogni blocco. 
    3.  I  candidati  devono  presentarsi,  pena   l'esclusione   dal
reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con: 
    a) un documento di identita' in  corso  di  validita'  munito  di
fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato; 
    b)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita,  ad
eccezione di quello riguardante il  gruppo  sanguigno,  dei  seguenti
esami: 
    emocromo completo; 
    VES; 
    glicemia; 
    creatininemia; 
    trigliceridemia; 
    colesterolemia; 
    bilirubina totale e frazionata; 
    gamma GT; 
    transaminasemia (GOT e GPT); 
    attestazione del gruppo sanguigno; 
    c)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di   gravi    intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti, rilasciato dal medico di  fiducia
in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita  e  redatto  in
modo conforme all'allegato D, che costituisce  parte  integrante  del
presente bando; 
    d)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a  sei  mesi  precedenti  la  visita,
dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    e)  originale  o  copia  conforme  del  referto,  rilasciato   da
struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a  tre  mesi  precedenti  la  visita,
dell'esame dei markers dell'epatite B e  C.  Copia  del  referto  dei
markers dell'epatite B dovra' essere conservata dal candidato per  la
successiva consegna, se arruolato, all'ente di incorporazione; 
    f) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata
convenzionata  con  il  servizio  sanitario  nazionale  in  data  non
anteriore ai tre mesi precedenti la visita,  attestante  l'esito  del
test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
    g) se concorrenti di sesso femminile: 
    originale o copia  conforme  del  referto  di  ecografia  pelvica
eseguita presso struttura sanitaria pubblica  o  privata  accreditata
col servizio sanitario nazionale in data non anteriore  ai  sei  mesi
precedenti la visita; 
    originale o copia conforme del referto del test di gravidanza con
esito  negativo,  eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata col servizio  sanitario  nazionale  in  data  non
anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita. 
    I candidati, se ne sono  in  possesso,  potranno  produrre  anche
eventuali esami radiografici del torace. 
    4.  Le  commissioni   per   gli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, presa visione della documentazione  sanitaria  elencata
al precedente comma, oltre a sottoporre il candidato  ad  una  visita
medica generale preliminare, comprensiva della rilevazione  dei  dati
antropometrici, disporranno l'esecuzione  dei  seguenti  accertamenti
specialistici e strumentali: 
    a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorino; 
    d) valutazione  della  personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessaria,  eventuale
visita psichiatrica; 
    e) analisi delle urine, completa di drug test; 
    f) accertamenti  volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
    g)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica  e  medico
legale del concorrente, da effettuare anche  presso  altre  strutture
sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medico  generale  le  commissioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali  giudicheranno  inidoneo  il
candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro  sede  o  natura,
siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    5. Al termine degli accertamenti  sanitari  potranno  accedere  a
quelli attitudinali i candidati riconosciuti esenti: 
    a) dalle imperfezioni/infermita' di cui  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90,  ed  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate della Direzione generale della sanita' militare; 
    b) da altre patologie ritenute incompatibili  con  l'espletamento
del servizio quale VFP 1; 
    c) da patologie per  le  quali  e'  prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
della Direzione generale della sanita' militare. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  del  candidato
riscontrato affetto  dalle  citate  imperfezioni/infermita'/patologie
durante la visita preliminare o a seguito di uno  degli  accertamenti
di cui al precedente comma 4 comunicando le motivazioni allo stesso e
sottoponendogli  alla  firma  apposito   foglio   di   notifica   del
provvedimento. 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare o di temporanea  inidoneita',  le
commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  agli  accertamenti  sanitari
saranno  sottoposti  alla  verifica  del  possesso  delle   capacita'
attitudinali, come da  direttive  tecniche  vigenti,  necessarie  per
assicurare un corretto e continuo svolgimento  dei  compiti  previsti
per il VFP 1.  Il  giudizio  derivante  dalla  suddetta  verifica  e'
definitivo. 
    7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva  della
Direzione   generale   della   sanita'   militare,    precedentemente
richiamata, ovvero di inidoneita', che comportera'  l'esclusione  dal
reclutamento. Il giudizio sara' comunicato,  con  determinazione  dei
presidenti  delle  commissioni  delegate  dalla  DGPM  alle  predette
incombenze, al candidato, sottoponendogli alla firma apposito  foglio
di notifica. 
    8. Il candidato escluso potra' avanzare  ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,  rispettivamente  entro   sessanta   e
centoventi  giorni  dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione. 
    9.  Per   le   sole   esclusioni   relative   agli   accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' all'interessato di  avanzare,
entro trenta giorni dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione, motivata e documentata istanza  di  riesame,  debitamente
firmata e corredata della certificazione sanitaria rilasciata da  una
struttura pubblica  o  privata  accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale,   attestante   l'assenza   delle    imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, che dovra' essere inviata, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 3ª Divisione -  1ª  Sezione  reclutamento  VFP  1  -  Viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e  per  abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico. Le istanze non  firmate  o  carenti  della  predetta
certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili. 
    10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto delle certificazioni presentate, se  sussistono  le  condizioni,
interessa  le  commissioni  mediche   di   appello   competenti   che
provvederanno  a  convocare  il  ricorrente  al  fine  di  sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in
quest'ultima  indagine  e'  definitivo.  Nel   caso   di   confermata
inidoneita' il ricorrente sara' escluso dal reclutamento. In caso  di
idoneita'  l'interessato  verra'  inviato  dalla  stessa  commissione
medica  presso  il  Centro  di  selezione  che  lo  aveva  dichiarato
inidoneo, per  il  completamento  degli  accertamenti  dei  requisiti
psico-fisici e  attitudinali.  I  candidati,  riconosciuti  idonei  e
collocati utilmente nella  graduatoria  del  blocco  di  provenienza,
saranno  incorporati  con  il  primo  blocco  utile,  assumendone  la
decorrenza giuridica. 
    11. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di un anno  ad
una selezione psico-fisica e attitudinale prevista nel corso  di  una
procedura di reclutamento quale VFP 1 alla data di  convocazione  per
gli accertamenti sanitari devono, previa  esibizione  del  modulo  di
notifica  di  idoneita'  comprensivo  del   profilo   precedentemente
assegnato, essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
    a)  verifica  dell'abuso  di  alcool  e  dell'uso   di   sostanze
stupefacenti (quest'ultimo mediante drug test); 
    b)  test  di  valutazione  psichiatrica  con   eventuale   visita
richiesta dallo psicologo; 
    c) visita medica generale conclusiva. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti degli esami  ematochimici  previsti  per  tutti  i
candidati,  fatta  eccezione  per  coloro  gia'  sottoposti  all'iter
selettivo entro i sei mesi dalla data della nuova visita. 

        
      
                               Art. 10 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede  a
compilare la graduatoria, comprendente i candidati giudicati idonei e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti  accertamenti,
che  verra'  inviata  alla  DGPM  per  l'approvazione   con   decreto
dirigenziale. 
    2. Le graduatorie  sono  valide  12  mesi  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferme  restando  le  previsioni  degli
articoli 11 e 12. 
    3. Per  ogni  blocco,  la  graduatoria  di  merito  del  presente
articolo sara' pubblicata sul sito www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 11 
 
           Procedure per il recupero dei posti non coperti 
 
    1. In caso di mancata copertura dei posti per l'arruolamento,  al
termine delle operazioni di incorporazione riferite ad  ogni  blocco,
ad esaurimento degli arruolandi compresi nella  relativa  graduatoria
di cui al precedente art.  10,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore
dell'Esercito  la  DGPM  potra'  autorizzare   l'incorporamento   dei
candidati idonei ma non utilmente  collocati  nella  graduatoria  del
blocco immediatamente precedente. 
    2. Ultimata la procedura, risultando ancora posti non coperti, su
richiesta  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito   la   DGPM   potra'
incrementare le incorporazioni  dei  blocchi  successivi  non  oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti  dall'art.
1. 

        
      
                               Art. 12 
 
             Ripartizione dei candidati idonei eccedenti 
                 le incorporazioni di ciascun blocco 
 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  11,  a  copertura  dei
posti di cui al precedente art.  1,  comma  1  eventualmente  rimasti
vacanti, su richiesta dello Stato  maggiore  dell'Esercito,  la  DGPM
potra' attingere, previo  consenso  dei  rispettivi  Stati  maggiori,
dalle graduatorie dei VFP 1 nella Marina militare e  nell'Aeronautica
militare, i candidati idonei ma non utilmente  collocati,  che  hanno
manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate. Tali
graduatorie,  in  corso  di  validita',  sono  riferite   a   blocchi
precedenti. 

        
      
                               Art. 13 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
    1. Per ogni blocco i Centri documentali  sono  autorizzati  dalla
DGPM a convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un
anno presso gli enti indicati  dallo  Stato  maggiore  dell'Esercito,
sulla base della graduatoria di cui all'art. 10 fino  alla  copertura
dei posti previsti. 
    2.  La  convocazione   e'   inviata   all'interessato   a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento e contiene la data e l'ora  di
presentazione ai reparti della Forza armata nonche' le  modalita'  di
produzione della certificazione sanitaria attestante le  vaccinazioni
gia' effettuate in ambito civile e militare, della copia del  referto
dell'esame dei markers dell'epatite B di cui al precedente art. 9. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita' loro  indicate  nella  lettera  di  convocazione,  pena  la
decadenza dall'arruolamento, anche l'autocertificazione attestante il
mantenimento   dei   requisiti   dichiarati    nella    domanda    di
partecipazione, utilizzando il modello in allegato E, che costituisce
parte integrante del presente bando. Tale documento  sara'  acquisito
ed inserito nel  fascicolo  personale  dell'interessato  a  cura  del
reparto di appartenenza. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di istruzione secondaria di primo grado e  un
referto analitico attestante l'esito del dosaggio del  glucosio  6  -
fosfato - deidrogenasi rilasciato da strutture sanitarie pubbliche. 
    4. I candidati convocati per l'incorporamento, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell'arco  alpino  e
nelle  altre  regioni  tipiche  di   reclutamento   alpino,   saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
reparti alpini  fino  al  completamento  dell'organico  previsto  per
ciascun blocco. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla data di previsto incorporamento per ogni
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i reparti di addestramento. I candidati,  tratti
dalla graduatoria di cui all'art. 10, che non si presenteranno presso
i reparti della Forza armata nel termine fissato nella  comunicazione
di convocazione, saranno considerati rinunciatari. In  caso  di  piu'
date di incorporamento riferite ad ogni blocco, gli effetti giuridici
decorreranno dalla prima fra quelle previste. 
    7. Entro 16 giorni dall'avvenuto  incorporamento,  i  reparti  di
addestramento dovranno inviare la copia  dei  relativi  verbali,  con
l'indicazione delle date della decorrenza giuridica ed amministrativa
dei singoli candidati, alla DGPM - I Reparto  -  3ª  Divisione  -  1ª
Sezione reclutamento VFP 1, per il seguito di competenza. 
    8. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma volontaria di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporamento. 

        
      
                               Art. 14 
 
                   Disposizioni di stato giuridico 
 
    1. Ai VFP 1 si applicano le  disposizioni  in  materia  di  stato
giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  in
particolare  quelle  che  si  riferiscono  alle   dimissioni   e   al
proscioglimento dalla ferma. 
    2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  annuali  previste   per   i   volontari
nell'Esercito, i VFP 1 potranno essere  ammessi,  a  domanda,  ad  un
periodo di rafferma della durata di un anno. 
    3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato  domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art.  15,  comma
3, potra' essere prolungato, su proposta  dell'Amministrazione  della
difesa e previa accettazione dell'interessato, oltre il  termine  del
periodo di ferma o di rafferma per il tempo  strettamente  necessario
al  completamento  dell'iter  concorsuale  per  il  reclutamento  nei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4). 

        
      
                               Art. 15 
 
                 Possibilita' e sviluppo di carriera 
 
    1. I VFP 1 nell'Esercito potranno conseguire, previo giudizio  di
idoneita', il grado di caporale non prima del  compimento  del  terzo
mese dall'incorporazione. 
    2. I volontari giudicati inidonei per il conseguimento del  grado
di caporale saranno  sottoposti  a  nuova  ed  unica  valutazione  al
compimento del nono mese dall'incorporazione. 
    3. I VFP 1, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli  prosciolti
a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma o in
congedo  per  fine  ferma  potranno  partecipare  alle  procedure  di
reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nei relativi bandi. 

        
      
                               Art. 16 
 
Reclutamento nelle  carriere  iniziali  delle  Forze  di  polizia  ad
  ordinamento militare e civile e  del  Corpo  militare  della  croce
  rossa 
 
    1. I posti messi a concorso nelle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare
della croce rossa sono riservati ai VFP 1, ai volontari  in  rafferma
annuale e a quelli a cui e' stato  prolungato  il  periodo  di  ferma
annuale ai sensi del precedente art. 14, comma 3, nei limiti indicati
dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei  candidati  sono
determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il  Ministro  della
difesa. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                              Benefici 
 
 
    1.  I  brevetti  e  le  specializzazioni,  acquisiti  durante  il
servizio militare in qualita' di VFP 1  nell'Esercito,  costituiscono
titolo valutabile ai sensi delle normative vigenti di settore. 
    2. I  titoli  di  merito,  il  periodo  di  servizio  svolto,  le
caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per  cui  e'
fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono  considerati
utili,  secondo  le   disposizioni   previste   da   ciascuna   delle
amministrazioni  interessate,  ai   fini   della   formazione   delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali  delle  Forze
di polizia ad ordinamento militare e  civile  e  del  Corpo  militare
della croce rossa. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per  le  sedi  ove  hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono a carico dei candidati. 
    2. Durante le operazioni di selezione  presso  i  Centri  di  cui
all'allegato B i candidati potranno fruire di  vitto  ed  alloggio  a
carico dell'Amministrazione della difesa, se disponibili. 
    3.  Ai  VFP  1  che  prestano  servizio  nei  reparti  alpini  e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di cinquanta euro. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno
raccolti  e  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  anche
successivamente  all'eventuale  arruolamento,  per  le  finalita'  di
gestione della procedura di reclutamento e per quelle  inerenti  alla
ferma contratta. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione alla  procedura  di
reclutamento e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento  della  procedura  di  reclutamento  o   alla   posizione
giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato  e,  in  caso  di
arruolamento, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
    a) i  responsabili  dei  Centri  documentali  di  cui  al  citato
allegato B; 
    b) il presidente della commissione valutatrice; 
    c) i presidenti  delle  commissioni  preposte  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
    d) il direttore della 3ª Divisione della DGPM. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente bando sara' trasmesso agli organi competenti  per  il
controllo secondo le normative  vigenti  e  verra'  pubblicato  nella
gazzetta ufficiale. 
      Roma, 16 agosto 2011 
 
                                           Il direttore generale t.a. 
                                           Generale di corpo d'armata 
                                                  Mario Roggio        
 
Il vice  direttore generale 
Generale di divisione aerea 
       Roberto Zappa 
 
--------- 
 
                         Avvertenze generali 
 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
chiesta direttamente alla Sezione relazioni  con  il  pubblico  della
Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito  n.
186 - c.a.p. 00143 Roma - Cecchignola - tel. 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati: 
      1) in visita o telefonicamente: 
        a) dal lunedi' al giovedi': 
    dalle 08.30 alle 12.30; 
    dalle 13.30 alle 16.00; 
        b) il venerdi' dalle 09.00 alle 13.00; 
      2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.