Concorso per 960 giudici commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 960
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 16-08-2011
Sintesi: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONCORSO   (scad.  15 settembre 2011) ...
Ente: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-08-2011
Data Scadenza bando 15-09-2011
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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONCORSO   (scad.  15 settembre 2011)
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti  di
  giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. 

 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545,  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro delle finanze  2  giugno  1998,  n.
231, e successive modificazioni, relativo al regolamento  recante  la
disciplina del termine e delle  modalita'  per  le  comunicazioni  di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione  degli
elenchi per la nomina  a  presidente,  presidente  di  sezione,  vice
presidente  di  sezione  e  giudice  delle   commissioni   tributarie
provinciali e regionali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370,  e  successive  modifiche,
concernente l'esenzione dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di
concorso presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle  finanze
in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  25
ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato  il  numero
delle  sezioni  e  i  corrispondenti   organici   delle   commissioni
tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B,
allegate al medesimo decreto; 
    Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n.  111,  recante  disposizioni  urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria, con il quale e' stato disposto che «Al fine di  coprire,
a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il consiglio di  presidenza  provvede
ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure  ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545,
senza previo espletamento della procedura di cui all'art.  11,  comma
4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura  di  960  posti
vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi  sono  riservati
ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 4,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  in
servizio,  che  non  prestino  gia'  servizio  presso   le   predette
commissioni.», cioe' ai magistrati ordinari, amministrativi, militari
e contabili in servizio; 
    Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo n.  545  del  1992,
come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6
luglio  2011,  n.  98,   citato,   che   disciplina   le   cause   di
incompatibilita' dei giudici tributari; 
    Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo  n.  545/1992,  che
prevede la formazione di elenchi, per ogni commissione tributaria, di
coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3,  4
e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria  disponibilita'
a ricoprire l'incarico di  componente  delle  commissioni  tributarie
provinciali e regionali; 
    Visti i criteri di valutazione ed i  punteggi  per  la  nomina  a
componenti  delle  commissioni  tributarie  di  cui  alla  tabella  E
allegata al decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    Con il presente bando e'  indetto,  ai  sensi  dell'art.  39  del
decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concorso  pubblico
per titoli per la copertura  di  complessivi  960  posti  vacanti  di
giudici presso le sotto indicate commissioni tributarie  regionali  e
provinciali, riservato alle categorie di cui all'art. 4,  lettera  a)
del decreto legislativo n. 545 del  31  dicembre  1992  e  successive
modificazioni, in servizio, e che non prestino gia'  servizio  presso
le commissioni tributarie. 
    E'  approvato  l'allegato  schema   di   domanda,   dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto  notorio,  per  l'inserimento
negli elenchi  di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 545/1992, per la copertura dei seguenti posti  vacanti
di giudici.       
      
                               Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    Per essere ammesso al concorso,  e'  necessario  che  l'aspirante
documenti o dichiari: 
    1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1,  lettera
a)  del  citato  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.   545,
specificando di essere in  servizio  quale  magistrato  ordinario,  o
amministrativo o militare, o contabile, e di  non  prestare  servizio
presso le commissioni tributarie; 
    2) il possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  7  del  decreto
legislativo n. 545/1992, che dispone: 
    a) di essere cittadino italiano; 
    b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non  colposi
o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
    d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta' alla data
di scadenza del termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione della domanda di ammissione; 
    e) di aver idoneita' fisica e psichica; 
    f) di avere o aver dichiarato di  voler  stabilire  la  residenza
nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria; 
      3) il possesso dell'attestato di bilinguismo, se  partecipa  ai
concorsi per le sedi  di  Bolzano,  relativo  alla  conoscenza  della
lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, terzo comma,  numero
4), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010,
n. 86. Il candidato  deve  dichiarare  anche  il  gruppo  linguistico
(italiano o tedesco) al quale appartiene o al  quale  si  impegna  ad
appartenere. 

        
      
                               Art. 3 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
    Il magistrato che versa in alcuna delle cause di incompatibilita'
di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo  n.  545  del  1992,
come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, comunichera' e rimuovera'  entro  venti
giorni dalla ricezione della delibera di graduatoria  ogni  eventuale
causa  di  incompatibilita',  anche  se   insorgente   in   relazione
all'incarico conferito. 

        
      
                               Art. 4 
 
          Domanda di ammissione e termini di presentazione 
 
    Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui  all'art.  1,
devono, nel termine di  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, presentare
la domanda per non piu'  di  tre  incarichi  complessivi,  presso  la
segreteria del Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria,
via Solferino n. 15 - 00185 Roma. A tal fine fa fede il timbro a data
apposto dall'ufficio ricevente. 
    Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro  il  termine  di
cui al precedente comma  (a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio  postale  accettante),  ovvero  con  posta   elettronica
certificata,  entro  il  medesimo  termine,  al  seguente  indirizzo:
ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it 
    La domanda e la documentazione allegata sono esenti da bollo. 
    Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria. 
    Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non  assume
alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della  domanda  o
di  altre  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta  indicazione   del
recapito, o da mancata o  tardiva  segnalazione  del  cambiamento  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 5 
 
                         Cause di esclusione 
 
    Coloro che risultano privi dei requisiti di cui  all'art.  2  del
presente bando, saranno esclusi dai concorsi. 
    Non si terra' conto delle  domande-dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica,  nonche'  di
quelle prodotte oltre il termine  fissato  all'art.  3  del  presente
bando. 

        
      
                               Art. 6 
 
         Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 
                    sostitutiva di certificazione 
 
    Ai  fini  della  valutazione,  il  candidato  deve  presentare  i
documenti  in  originale  o  in  copia  autenticata,  comprovanti  il
possesso dei titoli  di  servizio,  professionali,  accademici  e  di
studio, indicati nella tabella E allegata al decreto  legislativo  n.
545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli puo' risultare dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta
secondo il modulo allegato. Nella  dichiarazione  sostitutiva  devono
essere specificatamente elencati  tutti  i  titoli  accademici  e  di
studio, di  servizio  e  professionali  con  indicazione  della  data
iniziale e finale. Per le attivita' in  corso  deve  essere  indicata
come data finale quella di  scadenza  del  termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. 
    Al riguardo,  si  precisa  che,  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio: 
    a) i candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione i periodi della progressione di carriera,  secondo  lo
schema  riportato  nella  citata  tabella  E  allegata   al   decreto
legislativo n. 545/1992; 
    b) coloro che hanno esercitato l'attivita' di  avvocati,  dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel  ruolo
o nel registro dei  revisori  ufficiali  dei  conti  o  dei  revisori
contabili, devono specificatamente  documentare,  ovvero  dichiarare,
sia  l'iscrizione  all'albo,  nel   ruolo   o   nel   registro,   sia
l'abilitazione nonche'  l'effettivo  esercizio  della  professione  o
dell'attivita' per il periodo da valutare; 
    c)  coloro  che  hanno  esercitato  l'attivita'   di   lavoratori
dipendenti  (pubblici  e  privati)  devono  indicare   la   qualifica
rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro,
per ogni periodo da valutare; 
    d) coloro che hanno esercitato l'attivita' di revisori, ovvero di
sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di  capitali,  devono
elencare gli enti e/o le societa' di capitale presso cui hanno svolto
detta attivita', specificandone, per ognuno, la durata; 
    e) coloro che hanno svolto attivita' di insegnamento, di cui alla
tabella E, presso le universita' devono indicare l'universita' che ha
conferito l'incarico, il tipo e la durata di ogni incarico; 
    f) i titoli accademici o di  studio,  vanno  dichiarati  completi
della data e del luogo di conseguimento (ad esempio: abilitazione  di
avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la  Corte  d'appello  di
Milano); 
    g) il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate  nella
medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla tabella E  da'
luogo ad un unico punteggio  (ad  esempio:  l'attivita'  di  revisore
contabile,  se  contemporanea  a  quella  di  avvocato,   non   viene
valutata); 
    h) in assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti,  i
titoli non saranno valutati. 

        
      
                               Art. 7 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
    1. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio  il  candidato
deve impegnarsi, in  caso  di  utile  collocazione,  ad  assumere  la
residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria
richiesta entro un anno dalla data dell'immissione nelle funzioni. 
    2. Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle
commissioni  da  lui  stesso  prescelte  ed  indicate  in  ordine  di
preferenza,  non  concorrera'  alla  valutazione  per  gli  incarichi
indicati in subordine. 
    3.  L'interessato  potra'  esercitare  la  facolta'  di  rinuncia
all'incarico per il quale e' risultato  vincitore  entro  il  termine
perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della delibera  di
approvazione della graduatoria. Il candidato che rinuncia oltre  tale
termine non  concorrera'  alla  valutazione  ne'  per  gli  incarichi
indicati in subordine ne' per quelli richiesti in via prioritaria. 
    4. I vincitori dovranno far pervenire, entro trenta giorni  dalla
data di ricezione della delibera di approvazione  della  graduatoria,
in originale o in copia autenticata,  la  documentazione  inerente  i
titoli valutati non compresi  nell'elenco  di  cui  all'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  Al
fine di accelerare i tempi del procedimento di controllo, i vincitori
potranno far  pervenire  in  originale  o  in  copia  autenticata  la
documentazione inerente anche i titoli compresi fra  quelli  elencati
al citato art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. Si procedera' alle nomine  dei  vincitori  al  termine  del
controllo di tutti i titoli dichiarati dai medesimi. 

        
      
                               Art. 8 
 
      Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi 
             presso le commissioni tributarie di Bolzano 
 
    Al fine di assicurare la composizione paritetica  fra  il  gruppo
linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei  componenti
di ciascuna delle commissioni tributarie di primo e di secondo  grado
di Bolzano, prevista dall'art. 41-bis, comma secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i posti  previsti
per le sedi di Bolzano, indicati all'art. 1, vengono cosi' ripartiti: 
    nella commissione tributaria di secondo  grado,  due  posti  sono
riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano; 
    nella  commissione  tributaria  di  primo  grado,  un  posto   e'
riservato ad appartenente al gruppo linguistico italiano e  un  posto
ad appartenente al gruppo linguistico tedesco. 

        
      
                               Art. 9 
 
                      Pubblicazione graduatorie 
 
    Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria
della  commissione  tributaria  interessata  e  presso  l'ufficio  di
segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 
    Le     graduatorie     saranno      pubblicate      sul      sito
www.giustizia-tributaria.it,  sezione  «CONCORSI»,   a   solo   scopo
consultivo. 
    I titoli dichiarati dai candidati saranno sottoposti ai controlli
previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria,  e
saranno trattati  esclusivamente  per  le  finalita'  concorsuali  e,
successivamente, solo per  le  finalita'  inerenti  la  gestione  del
rapporto di servizio dei vincitori. 
    L'accesso agli atti verra' consentito, a  richiesta,  al  termine
delle operazioni concorsuali. 
    Titolare del trattamento dati e' il Presidente del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria. 
      Roma, 3 agosto 2011 
 
                                                 Il presidente: Gobbi