Concorso per 1 dottore di ricerca (marche) UNIVERSITA' DI CAMERINO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 49 del 21-06-2011
Sintesi: UNIVERSITA' DI CAMERINO CONCORSO   (scad.  26 agosto 2011) Concorso per l'ammissione al XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca attivati dalla School of Advanced Studies - Scuola internazionale di dottorato ...
Ente: UNIVERSITA' DI CAMERINO
Regione: MARCHE
Provincia: MACERATA
Comune: CAMERINO
Data di inserimento: 22-06-2011
Data Scadenza bando 26-08-2011
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UNIVERSITA' DI CAMERINO


CONCORSO   (scad.  26 agosto 2011)

Concorso per l'ammissione al XXVII ciclo dei corsi  di  dottorato  di
  ricerca  attivati  dalla  School  of  Advanced  Studies  -   Scuola
  internazionale di dottorato - Anno accademico 2011/2012. 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382; 
    Visto la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224; 
    Vista la legge n. 240 del 30  dicembre  2010  ed  in  particolare
l'art.19; 
    Vista la circolare MIUR prot. 640 del 14 marzo 2011; 
    Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale n.  148
del 25 febbraio 2009; 
    Visto il  regolamento  di  ateneo  in  materia  di  dottorati  di
ricerca, emanato con decreto rettorale n. 459 del 18  aprile  2005  e
successive modifiche; 
    Richiamato l'Accordo di  programma  stipulato  tra  il  MIUR,  la
provincia di  Macerata,  l'Universita'  degli  studi  di  Camerino  e
l'Universita' degli studi di Macerata in data 11 febbraio 2010; 
    Vista la delibera  del  consiglio  di  Scuola  internazionale  di
dottorato, nella seduta n. 36 del 24 maggio 2011; 
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione, nella  seduta
n. 537 del 9 giugno 2011; 
    D'intesa con il rettore dell'Universita' di Macerata; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto il concorso per l'ammissione al XXVII ciclo dei  corsi
di dottorato di ricerca attivati dalla School of Advanced  Studies  -
Scuola internazionale di dottorato dell'Universita' di  Camerino  (da
qui denominata SAS) nelle seguenti aree di ricerca e  nei  rispettivi
curricula: 
      a) Architecture, Environment, and Design: 
        1) Knowledge and Design of Urban Landscape; 
        2) Industrial Design and Experimental Architecture; 
      b) Chemical and Pharmaceutical Sciences and Biotechnology: 
        1) Chemical Sciences; 
        2) Pharmaceutical Sciences; 
      c) Law, Economy and Society: 
        1) Civil Law and Constitutional Legality; 
        2)  Economic  development:  analysis,  policy,   and   theory
(interateneo con Universita' di Macerata); 
    3) Fundamental Rights in the Global Society; 
    4) Public Services; 
    5) Social Sciences on Work and Legality; 
    6) Forensic Sciences (interateneo con Universita' di Macerata); 
      d) Life Sciences and Public Health: 
    1) Ageing and Nutrition; 
    2) Molecular Biology, Biochemistry and Biotechnology; 
    3) Environmental Sciences and Public Health; 
    4) Malaria and Human Development; 
    5) Veterinary Medical Sciences and  Public  Health  (the  Italian
degree in  Veterinary  Medicine  or  its  non-Italian  equivalent  is
required for admission); 
      e) Science and Technology: 
    1) Information Science and Complex Systems; 
    2) Physics; 
    3) Earth Sciences. 
    I corsi hanno durata triennale e si concludono con  la  redazione
di una tesi originale in lingua inglese. In aggiunta  alle  attivita'
direttamente finalizzate alla preparazione della tesi, gli ammessi ai
corsi sono tenuti a partecipare ad  attivita'  formative  organizzate
dalla  SAS;  sono  inoltre  incoraggiate  esperienze   di   mobilita'
intersettoriale,   all'esterno   dell'Universita'.   Per    l'accesso
all'esame finale i candidati dovranno dimostrare  di  aver  trascorso
nel triennio almeno sei mesi all'estero in  istituzioni  abilitate  a
svolgere attivita' di ricerca e alta formazione. 
    Per i migliori tra i candidati ammessi e' prevista l'assegnazione
di una borsa di studio che puo' essere  mantenuta  per  il  triennio,
previa verifica annuale  dei  risultati  ottenuti.  E'  garantito  il
finanziamento di almeno 20 borse di  studio  complessive.  Il  numero
potra' aumentare grazie ad accordi e convenzioni  con  enti  pubblici
e/o privati esterni all'Universita' di Camerino. Le borse  di  studio
saranno attribuite secondo le procedure  di  selezione  previste  dal
presente  bando.  Il  numero  di  borse  disponibili  sara'  indicato
nell'apposita         sezione          del          sito          web
 http://www.unicam.it/laureati/dottorato/index.asp . 
    Sulla base delle graduatorie di merito saranno  resi  disponibili
ulteriori posti senza fruizione di borsa di studio;  i  candidati  in
questa posizione  dovranno  indicare  se  possono  ottenere  supporto
finanziario da enti pubblici e/o privati diversi dall'Universita'  di
Camerino. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    Possono accedere al dottorato di ricerca,  senza  discriminazioni
di genere,  eta',  religione  e  nazionalita',  coloro  che  sono  in
possesso di diploma di laurea  conseguito  ai  sensi  di  ordinamenti
antecedenti  il  decreto  ministeriale   n.   509/1999,   di   laurea
specialistica/magistrale o di analogo  titolo  accademico  conseguito
presso  Universita'  non  italiane,  riconosciuto   dalle   autorita'
accademiche. Qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara'
il Consiglio della SAS a dichiararne  l'equipollenza,  al  solo  fine
dell'ammissione al dottorato. 
    Possono presentare domanda di ammissione  anche  coloro  i  quali
conseguiranno il titolo di cui al precedente paragrafo  entro  il  31
ottobre 2011. In tal caso l'ammissione viene disposta  «con  riserva»
ed il candidato e' tenuto a presentare il  certificato  di  laurea  o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  entro  l'11
novembre 2011. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    La domanda di ammissione dovra' essere  compilata  esclusivamente
(pena esclusione dalla procedura di selezione/ammissione) sul  format
accessibile                dal                sito                web
 http://www.unicam.it/laureati/dottorato/call.asp  entro il  26  agosto
2011.  Il  candidato  dovra'   fornire   almeno   3   nominativi   di
docenti/ricercatori  (presenter)  che  saranno  contattati  per   via
telematica dal personale della SAS al fine di ottenere una lettera di
presentazione redatta secondo un format prestabilito disponibile  sul
sito web. La lettera di presentazione dovra'  pervenire  entro  il  2
settembre 2011 e verra' acclusa al dossier di ogni candidato. 
    E'  responsabilita'  del  candidato  accertarsi  che  almeno   un
docente/ricercatore abbia  effettuato  la  procedura  di  inserimento
della lettera di presentazione. La mancanza di tale lettera e'  causa
di esclusione dalla procedura di selezione/ammissione. 
    E' inoltre causa di esclusione il  non  aver  compilato  i  campi
obbligatori. Non  saranno  accettate  domande  in  fac-simile  o  con
allegati in cartaceo. 
    I candidati porranno  particolare  attenzione  alla  compilazione
dell'ipotesi di programma  di  ricerca  (redatta  preferibilmente  in
lingua inglese),  poiche'  essa  sara'  la  base  principale  per  la
valutazione  dell'attitudine  alla  ricerca.  Si   richiama   inoltre
l'attenzione  dei  candidati  sulla  necessita'  di   indicare   come
riferimento dei propri  interessi  scientifici  fino  a  3  «research
topics»,     tra     quelli      elencati      nel      sito      web
 http://web.unicam.it/laureati/dottorato/phdcourses.asp , in  ordine  di
priorita'. L'indicazione dei «research topics» non e' vincolante  per
l'assegnazione del progetto di ricerca da svolgere durante  il  corso
di dottorato. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    Ciascun  dossier   dei   candidati,   inclusa   la   lettera   di
presentazione,  sara'  trasmesso  a  valutatori  esterni  anonimi   e
indipendenti,  individuati   sulla   base   delle   loro   competenze
scientifiche. Prima della trasmissione,  l'ipotesi  di  programma  di
ricerca sara' analizzato attraverso un software per il rilevamento di
eventuali infrazioni ascrivibili a plagio; dossier risultati positivi
a questa analisi saranno esclusi dalla procedura di  valutazione.  Al
termine della valutazione, sulla  base  delle  votazioni  di  ciascun
valutatore, a ciascun dossier verra' attribuito un punteggio, su  una
scala da 1 a 4, il cui peso sul giudizio finale sara' del 60%. 
    I candidati che  non  avranno  raggiunto  una  valutazione  media
superiore a 3,0 saranno esclusi dalle successive fasi di valutazione.
L'esito complessivo della prima fase di valutazione sara'  pubblicato
sul sito internet http://web.unicam.it/laureati/dottorato/index.asp  e
ne sara' data comunicazione ad ogni candidato via e-mail. 
    I candidati che avranno superato la prima  fase  saranno  ammessi
alla seconda valutazione, organizzata dal  collegio  dei  docenti  di
ciascun  dottorato  di  ricerca,  attraverso  un  colloquio  con  una
commissione designata dallo  stesso  collegio.  Il  colloquio  dovra'
svolgersi per via telematica per non discriminare e/o scoraggiare  in
alcun modo i candidati residenti all'estero, secondo  procedure  tali
da assicurare l'identificazione del candidato. La data del  colloquio
sara' comunicata ai candidati via e-mail con un preavviso  minimo  di
10 giorni. 
    I risultati della seconda valutazione avranno un peso del 40% sul
giudizio finale. Eventuali discrepanze dovranno essere  adeguatamente
motivate. 
    La somma dei punteggi derivanti  dalle  due  valutazioni,  pesati
secondo le percentuali definite, produrra' la graduatoria finale  che
sara'  approvata  con  decreto  rettorale,  previa   verifica   della
regolarita' degli atti, raccolto il parere del Nucleo di  valutazione
di     ateneo,     e      pubblicata      sul      sito      internet
 http://web.unicam.it/laureati/dottorato/index.asp . 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    I candidati ammessi ai corsi dovranno inviare, entro  il  termine
perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di ammissione al corso da parte  dell'ateneo,  una  dichiarazione  di
accettazione    dell'iscrizione    tramite    e-mail    all'indirizzo
postlaurea@unicam.it. 
    Prima dell'inizio  della  frequenza  al  corso  di  dottorato,  i
candidati ammessi dovranno compilare la domanda di iscrizione, su  un
modello predisposto dall'Amministrazione universitaria, corredata  da
fotocopia del documento di identita' e debitamente firmata. 
    I candidati non comunitari, prima dell'inizio della frequenza  al
corso, oltre alla regolarizzazione dell'iscrizione  dovranno  inviare
tramite     fax     (0737/402099-403350)     o      tramite      mail
(postlaurea@unicam.it) i seguenti documenti: 
    1)     la     «dichiarazione      di      valore»      rilasciata
dall'Ambasciata/Consolato italiano competente per territorio; 
    2) un certificato attestante il titolo posseduto,  con  la  lista
degli esami e dei voti conseguiti, tradotto in italiano o  inglese  e
autenticato da  un'Ambasciata/Consolato  competente  per  la  nazione
dell'Universita' che ha rilasciato il titolo; 
    3) una fotocopia del passaporto. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    Per l'attribuzione delle borse di  studio  e'  richiesto  che  il
candidato abbia conseguito il titolo di ammissione  al  dottorato  da
meno di sei anni alla data di scadenza del bando, elevabili  ad  otto
anni qualora il candidato  abbia  frequentato  anche  una  scuola  di
specializzazione  e  di  un  ulteriore  anno   per   ogni   eventuale
gravidanza. 
    L'importo lordo delle borse di studio e' di Euro  1.137  mensili,
eventualmente incrementabile annualmente dagli organi competenti. Per
i periodi di ricerca trascorsi all'estero, la borsa verra' maggiorata
del 50%. 
    Per la fruizione delle borse di  studio,  il  limite  di  reddito
personale complessivo annuo lordo e' fissato dalle norme  vigenti  in
€ 7.746,85. 
    Le borse vengono erogate in 36 rate mensili posticipate. 
    Chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato, anche per periodi inferiori alla durata del corso  stesso,
non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 
    Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di  studio
a qualsiasi titolo conferite,  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad  integrare  con  soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    I candidati che fruiscono di assegni di  ricerca,  qualora  siano
collocati utilmente  nelle  graduatorie  di  merito,  ma  non  tra  i
vincitori, sono ammessi in soprannumero. 
    In base alle leggi  vigenti,  e'  garantita  agli  stranieri  non
comunitari l'assistenza sanitaria al pari degli studenti  italiani  e
comunitari,  ma  e'  richiesta  obbligatoriamente   l'iscrizione   al
Servizio sanitario nazionale al costo annuale di € 150,00. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per  la
relativa frequenza e' di € 830,00, cui si aggiungono € 90,00 di tassa
regionale per il diritto  allo  studio  universitario.  L'importo  e'
diviso in 2 rate: 
      1ª rata € 490,00 (all'atto dell'iscrizione); 
      2ª rata € 430,00 (entro il 30 giugno di ciascun anno). 
    I  dottorandi  titolari  delle  borse  di  dottorato,  nonche'  i
borsisti e gli idonei a borse  di  studio  ERSU  sono  esonerati  dai
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, ma sono  tenuti  al
pagamento della tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio  per
ciascun anno di corso. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    L'iscrizione ai  corsi  di  dottorato  e'  incompatibile  con  la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai
corsi di master universitari, a corsi di specializzazione o ad  altri
corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto
dell'immatricolazione, il dottorando sia in difetto  del  solo  esame
finale di altro corso,  relativo  all'anno  accademico  precedente  a
quello di iscrizione al dottorato. 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito  delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo   le
modalita' fissate dal collegio dei docenti. Nel caso di inadempimento
degli obblighi, trascorsi almeno 6 mesi dall'inizio delle  attivita',
il collegio  dei  docenti  puo'  proporre  al  Consiglio  della  SAS,
l'esclusione del dottorando dal corso e dal  beneficio  della  borsa.
L'eventuale esclusione ha  effetto  dalla  data  della  comunicazione
all'interessato della delibera del Consiglio della SAS. 
    Nell'ambito delle attivita' formative previste dal  collegio  dei
docenti, i dottorandi potranno essere impegnati in attivita' di stage
presso soggetti pubblici o privati, esterni all'universita'. 
    I dottorandi possono svolgere una  limitata  attivita'  didattica
nei corsi di laboratorio  ed  esercitazioni  per  un  massimo  di  30
ore/anno, a partire dal secondo anno di corso. In tale  ambito,  sono
sottoposti a valutazione da parte degli studenti e  degli  organi  di
governo dell'ateneo, analogamente a tutti  coloro  che,  a  qualsiasi
titolo, svolgono attivita' didattica nell'Universita' di Camerino. La
collaborazione  didattica  non  da'  luogo  a   diritti   in   ordine
all'accesso ai ruoli dell'universita'. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato   dal   rettore
dell'Universita'  di   Camerino   ed   eventualmente   da   autorita'
accademiche di istituzioni con le quali esistano accordi di co-tutela
o titolo congiunto, si consegue all'atto del  superamento  dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 
    Per l'esame finale, sono nominate dal rettore,  su  proposta  del
Collegio dei docenti dell'area di ricerca di competenza,  commissioni
composte  da   ricercatori-docenti   qualificati   nelle   discipline
attinenti  all'area  di  ricerca,  a  maggioranza  non   appartenenti
all'Universita' di Camerino, di norma con la presenza di esperti  non
italiani. 
    Per comprovati motivi che non consentano la  presentazione  della
tesi nei tempi previsti, si puo'  autorizzare  una  proroga  fino  al
ciclo successivo. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
    Per quanto non previsto nel presente  bando,  si  fa  riferimento
all'art. 4  della  legge  n.  210  del  3  luglio  1998,  al  decreto
ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, all'art. 19  della  legge  n.
240 del 30 dicembre 2010 ed  al  vigente  regolamento  di  ateneo  in
materia di dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
    Tutti gli avvisi e le  notizie  inerenti  la  presente  selezione
verranno resi  noti  agli  interessati  tramite  pubblicazione  sulla
pagina web: http://www.unicam.it/laureati/dottorato/index.asp . 
      Camerino, 10 giugno 2011 
 
                                                 Il rettore: Esposito