Concorso per 12 dottori di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 29-10-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO   (scad.  29 novembre 2010) Concorso pubblico per l'ammissione alla scuola di dottorato di scienza e tecnica «Bernardino Telesio» - XXVI Ciclo ...
Ente: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: RENDE
Data di inserimento: 04-11-2010
Data Scadenza bando 29-11-2010
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA


CONCORSO   (scad.  29 novembre 2010)

Concorso pubblico  per  l'ammissione  alla  scuola  di  dottorato  di
  scienza e tecnica «Bernardino Telesio» - XXVI Ciclo 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 1997 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  n.  387  del  3
ottobre 1997; 
    Vista la legge n. 449 del 27 dicembre 1997,  ed  in  particolare,
l'art. 51, comma 6; 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che
le Universita', con proprio regolamento,  disciplinino  l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso  e  di  conseguimento
del titolo, gli obiettivi  formativi  ed  il  relativo  programma  di
studi, la durata, il contributo per  l'accesso  e  la  frequenza,  le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di  studio  nonche'
le convenzioni con soggetti pubblici e  privati,  in  conformita'  ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle  sedi  determinati
con decreto del Ministro; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  224  del  30  aprile  1999,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del  13  luglio  1999,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  n.  270  del  22  ottobre  2004,
«Modifiche  al  Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  Atenei,  approvato  con   decreto   del   Ministero
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509»; 
    Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di  ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto  rettorale  n.
1707 del 16 giugno 2008; 
    Visto il Regolamento delle Scuole di  Dottorato  dell'Universita'
della Calabria, approvato con decreto rettorale n. 1708 del 16 giugno
2008 e successive modificazioni; 
    Vista la nota ministeriale prot. n.  606  del  17  marzo  2010  -
decreto ministeriale 23 ottobre 2003 n. 198 articoli 3 e 6 e  decreti
ministeriali 9 agosto 2004 n. 263 e 3 novembre 2005, n.  492,  avente
per oggetto: Assegnazione borse aggiuntive dottorato di ricerca,  per
il finanziamento di n. 2 posti aggiuntivi; 
    Viste le proposte avanzate  dalle  varie  strutture  dell'Ateneo,
relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei corsi e delle scuole
di dottorato di ricerca - XXVI ciclo - con sede amministrativa presso
l'Universita' della Calabria; 
    Visto il parere del nucleo di valutazione interna del  10  giugno
2010; 
    Vista le proposte di ripartizione delle borse per i singoli corsi
e scuole di dottorato, avanzate  dal  CO.CO.P.  nell'adunanza  del  6
luglio 2010; 
    Vista la seduta del Senato Accademico del 12 luglio  2010,  nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei corsi e  delle  scuole  di
dottorato di ricerca per il XXVI ciclo  e  la  relativa  ripartizione
delle borse; 
    Vista la deliberazione del Consiglio di  Amministrazione  del  25
giugno 2010, con la quale e' stata rideterminata la tassa di  diritto
allo studio; 
    Viste la comunicazione pervenuta  per  il  finanziamento  di  tre
posti  aggiuntivi  da  parte  del  Dipartimento  di   Fisica   e   la
comunicazione pervenuta per il finanziamento di un  posto  aggiuntivo
da  parte  del  Laboratorio  Licryl  dell'Istituto  per  i   Processi
Chimico-Fisici del CNR; 
    Vista la comunicazione del Direttore della Scuola  di  Scienza  e
Tecnica Bernardino Telesio circa le modalita'  di  svolgimento  delle
prove d'esame e altre informazioni utili; 
    Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto  legislativo  n.  445/2000  «Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa». 
    Accertato  che  la   copertura   finanziaria   sara'   assicurata
sull'apposito capitolo bilancio esercizio finanziario 2010; 
    Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso per l'ammissione  alla  Scuola
di Dottorato di Scienza e Tecnica «Bernardino Telesio». Nell'allegato
A - Scheda  Analitica  Scuola  di  Dottorato  di  Scienza  e  Tecnica
«Bernardino Telesio» XXVI ciclo - A.A.  2010/2011,  parte  integrante
del presente bando, sono indicati, l'area e il settore  o  i  settori
scientifico-disciplinari   di   riferimento,   le   eventuali    sedi
consorziate, obiettivi formativi/curricula, la durata, i posti  e  le
borse di studio messi a concorso, i temi/gli  obiettivi  delle  borse
classificate  per  ambito/settore,  il  coordinatore/direttore,   gli
eventuali       indirizzi/aree,       le       eventuali       lauree
specialistiche/magistrali  richieste  per   l'ammissione,   ulteriori
requisiti richiesti, eventuali criteri per la valutazione dei titoli,
le modalita' di ammissione e il calendario delle prove. 
    2. Le borse di studio per il finanziamento di  posti  aggiuntivi,
indicate  nel  presente  bando,  saranno  disponibili  solo  dopo  la
conclusione  degli  accordi  in  itinere,  con  l'approvazione  e  la
sottoscrizione delle relative convenzioni, pena la  non  assegnazione
delle stesse. 
    Fermi restando i termini della  data  di  scadenza  previsti  dal
successivo art. 5, il numero delle  borse  di  studio  potra'  essere
aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da  enti  pubblici  di
ricerca  e  da  qualificate  strutture  produttive  private,  che  si
rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando,  purche'
la relativa  convenzione  venga  sottoscritta  entro  il  termine  di
scadenza per la presentazione delle domande. 
    L'eventuale aumento  delle  borse  di  studio  puo'  determinare,
previa richiesta del Collegio dei  Docenti,  l'incremento  dei  posti
complessivamente messi a  concorso,  per  un  numero  di  posti  pari
all'aumento del numero delle borse. 
    Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da  fondi  di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere  assicurata  la
copertura finanziaria per tutto il periodo della  borsa  e  stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono il/i docenti
che mettono a disposizione i propri fondi. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                 Requisiti per l'accesso alla Scuola 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione alla Scuola di dottorato di Scienza e Tecnica  «Bernardino
Telesio» di cui al precedente art. 1,  senza  limiti  di  eta'  e  di
cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli  stati
di appartenenza o di provenienza, coloro che siano in possesso: 
      a) di diploma di laurea conseguito prima del nuovo  ordinamento
didattico di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; 
      b) di laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di
cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; 
      c) titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 
    Non possono presentare domanda di partecipazione coloro  i  quali
siano in possesso della sola laurea triennale. 
    2. I cittadini stranieri in possesso di titolo che non  sia  gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda  di
partecipazione al concorso fare espressa richiesta, al  Collegio  dei
Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio  presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al  quale  intendono
concorrere) e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo
articolo 6. Tutti i documenti presentati dovranno essere  tradotti  e
legalizzati dalle competenti rappresentanze  italiane  del  paese  di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    3. Valgono le stesse disposizioni di cui al  precedente  comma  2
per i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea  conseguita
all'estero, che non sia gia' stata  dichiarata  equipollente  ad  una
laurea italiana. 
    4. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto  al  comma  1
entro il giorno  antecedente  la  data  di  svolgimento  della  prova
concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con  riserva»
ed il candidato  sara'  tenuto  a  presentare,  pena  esclusione  dal
concorso,  autocertificazione  del  conseguito  diploma  di   laurea,
direttamente al Presidente della Commissione Giudicatrice. Qualora il
candidato consegua il titolo di diploma di laurea almeno  la  settima
precedente  a  quella  della  prova  concorsuale   sara'   tenuto   a
presentare,    pena    esclusione    dal    concorso,    la    stessa
autocertificazione all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 
    5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di  Dottore
di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad  un  corso
di dottorato  diverso  da  quello  posseduto,  senza  poter  comunque
usufruire di posti coperti da borsa di studio. 
    6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  puo'  essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Sara', inoltre,  esclusa  la
domanda presentata o spedita oltre il termine stabilito al successivo
art. 5. 
    7.  I  candidati  dovranno  presentare,  pena  esclusione   dalla
selezione, un  progetto  di  ricerca,  debitamente  sottoscritto,  un
curriculum   vitae   e   studiorum   autocertificato   e    eventuali
pubblicazioni. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                   Titolari di assegni di ricerca 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui  al  precedente
art. 1, senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi
dell'art. 51, comma 6 della legge n.  449  del  27  dicembre  1997  e
successive modificazioni ed integrazioni, siano titolari di contratto
di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza
oltre i  termini  fissati  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione all'ammissione alla scuola  di  dottorato  di  cui  al
presente bando. In caso di ammissione alla scuola, i  posti  relativi
sono da considerarsi  in  soprannumero  rispetto  a  quelli  indicati
all'art. 1. 
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di  studio,  neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    Ai sensi dell'art. 52,  comma  57  della  legge  n.  448  del  21
dicembre 2001, il pubblico dipendente ammesso ai corsi  o  scuole  di
dottorato  di  ricerca  e'   collocato,   a   domanda,   in   congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per  il  periodo  di
durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le
condizioni richieste. In caso di ammissione alla scuola di  dottorato
di  ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di  rinuncia   a   questa,
l'interessato  in  aspettativa  conserva  il  trattamento  economico,
previdenziale   e   di   quiescenza    in    godimento    da    parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  immediatamente  successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi  corrisposti.  Il  periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Procedure di presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, deve essere  redatta
e inviata in forma elettronica collegandosi  alla  procedura  ON-LINE
disponibile  dal  giorno  successivo   a   quello   della   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   Italiana   4ª   Serie   Speciale,   all'indirizzo   web:
 www.unical.it/portale/ricerca/dottorati . La procedura  ON-LINE  sara'
automaticamente chiusa  alle  ore  12  del  giorno  di  scadenza  del
presente bando. Il termine indicato e' da intendersi perentorio ed e'
responsabilita' del  candidato  verificare  la  corretta  conclusione
della procedura elettronica. 
    2. Dopo aver compilato la domanda ON-LINE il candidato dovra' far
pervenire in versione cartacea, sempre entro e non oltre il giorno di
scadenza del presente bando, la domanda di partecipazione al concorso
(stampata dalla procedura di compilazione online) debitamente firmata
in calce e la  documentazione  richiesta  al  successivo  punto  6  e
all'art.6, secondo una delle seguenti modalita': 
      a)  consegna  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo   Generale
dell'Universita'  della   Calabria,   Via   Pietro   Bucci   Edificio
Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei  giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle  ore  12  -  Sulla
busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere riportata
la dicitura: Domanda di partecipazione a  Concorso  di  dottorato  di
ricerca con l'indicazione del mittente; 
      b) spedizione postale, a mezzo di raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita'  della
Calabria - Via Pietro Bucci 87036 Arcavacata  di  Rende  (CS);  Sulla
busta dovra' essere riportata la dicitura: Domanda di  partecipazione
a Concorso di dottorato di ricerca con l'indicazione del mittente. 
    Per il rispetto del termine  predetto  fara'  fede  la  data  del
timbro dell'Ufficio  postale  accettante  la  raccomandata  A/R.  Non
saranno in ogni caso, prese in considerazione, le  domande  che,  per
qualsiasi causa di forza  maggiore  dovessero  pervenire  oltre  i  5
(cinque) giorni successivi al termine di scadenza del presente bando,
anche se inviate in tempo utile. 
    Resta esclusa qualsiasi  diversa  forma  di  presentazione  delle
domande. 
    Il   candidato   che,   pur   avendo   compilato    ed    inviato
elettronicamente la domanda, non provveda direttamente alla  consegna
o all'invio per raccomandata A/R della stessa,  debitamente  firmata,
nei tempi stabiliti, sara' escluso dalla partecipazione al concorso. 
    3. La data di scadenza e' fissata perentoriamente  al  trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione  del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  4ª  serie
speciale. 
    4.   L'amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di  comunicazioni  causate  da
inesatte indicazioni della residenza e  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione  del  cambiamento
degli stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
imputabili a terzi. 
    5. I candidati  diversamente  abili,  ai  sensi  della  legge  n.
104/92, come integrata dalla legge n. 17/99, possono  richiedere,  in
relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari ed eventuali
tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  della  prova  di   ammissione
prevista. 
    A tale riguardo, i dati sensibili saranno  custoditi  e  trattati
con la riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. 
    6. Alla domanda di ammissione, pena esclusione  dalla  selezione,
dovranno  essere  allegati  il  progetto  di   ricerca,   debitamente
sottoscritto, il curriculum vitae e studiorum  autocertificato  e  le
eventuali pubblicazioni, come specificato nell'allegato A.  I  titoli
potranno  essere  presentati  in  originale  o  in   semplice   copia
dichiarata conforme all'originale, ai sensi del  decreto  legislativo
n. 445/2000; successivamente  alla  pubblicazione  della  graduatoria
finale di ammissione,  i  candidati  dovranno  provvedere  a  proprie
spese, al ritiro dei titoli presentati; trascorsi sei mesi dalla data
di pubblicazione della suddetta graduatoria, i  titoli  non  ritirati
saranno sottoposti a procedura di scarto. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
        Candidati in possesso di titolo accademico straniero 
 
 
    I candidati in possesso di titolo accademico  straniero  dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea  con
l'indicazione degli esami sostenuti e relativa  votazione  ed  una  o
piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale  hanno
conseguito il titolo. 
    I  cittadini  stranieri  dovranno  allegare   alla   domanda   un
certificato di cittadinanza (in carta libera) e  una  copia  conforme
all'originale del passaporto. 
    Se il titolo accademico e'  gia'  stato  dichiarato  equipollente
alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente
l'Universita' italiana e gli estremi del decreto  rettorale  a  mezzo
del quale e'  stata  dichiarata  l'equipollenza  stessa.  Qualora  il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei  Docenti  del
dottorato di ricerca per il  quale  il  candidato  presenta  domanda,
deliberera'  in   merito   ai   titoli   posseduti   ai   soli   fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca. 
    I documenti  ufficiali  allegati  alla  domanda  (certificato  di
laurea, esami sostenuti e  votazione,  certificato  di  cittadinanza)
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da  una
traduzione in lingua italiana o inglese. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                   Prove di ammissione alla Scuola 
 
 
    1.  I  nominativi  degli  ammessi  a  sostenere  la  prima  prova
concorsuale saranno resi noti mediante  pubblicazione  sul  sito  web
dell'Ateneo al seguente indirizzo: www.unical.it/portale   (Ricerca  -
Dottorati  di  ricerca).   Non   saranno   attivate   da   parte   di
quest'Universita' altre forme di avviso. 
    2.  L'esame  di  ammissione  alla  Scuola   di   cui   all'art.1,
consistera' nella valutazione dei titoli, non  selettiva,  e  in  una
prova  orale.  Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare  la   buona
conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    Per le modalita' di partecipazione al concorso di  ammissione  si
rinvia alle specifiche contenute nell'allegato A -  Scheda  Analitica
Scuola di dottorato di Scienza e Tecnica  «Bernardino  Telesio»  XXVI
ciclo - A.A. 2010/2011. 
    3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione,  le
capacita' e l'attitudine del candidato  alla  ricerca  scientifica  e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. 
    4. La data per l'espletamento della  prova  concorsuale,  fissata
all'allegato A del presente bando, ha valore di notifica a tutti  gli
effetti, pertanto, i  candidati  ammessi,  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, sono tenuti a presentarsi, senza  alcun  ulteriore
preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicata. 
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa. 
    Qualora impedimenti di  qualsiasi  natura  non  consentissero  il
rispetto del calendario  indicato,  sara'  cura  dell'Amministrazione
comunicare ad ogni singolo  candidato  avente  domicilio  in  Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata  A/R  o  telegramma,
eventuali variazioni; mentre i candidati aventi domicilio  all'estero
saranno contattati esclusivamente tramite posta elettronica. 
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dagli  aspiranti  allegati   alla   domanda   di
partecipazione. La Commissione Giudicatrice stabilira'  il  punteggio
per la valutazione dei titoli nel corso della  seduta  preliminare  e
provvedera'  alla   successiva   valutazione   degli   stessi   prima
dell'espletamento della prova orale. 
    La graduatoria finale per l'ammissione dei  candidati,  approvata
con  Decreto  Rettorale,  sara'  resa  nota  esclusivamente  mediante
affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale
si sono svolte le prove e  sul  sito  internet  www.unical.it/portale 
(Ricerca  -  Dottorati  di  Ricerca).  I  candidati  non  riceveranno
pertanto alcuna comunicazione a domicilio. 
    Gli atti del concorso sono pubblici, agli  stessi  e'  consentito
l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni. 
    Per  esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed   in
ossequio ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza  ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa  Amministrazione,  ai
fini  di  eventuali  esclusioni  per  mancanza   dei   requisiti   di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato  le  due
prove. 
    5. Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati  dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita': 
      a. tessera postale; 
      b. porto d'armi; 
      c. passaporto; 
      d. carta d'identita'; 
      e. qualunque altro valido documento d'identita'. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1. La Commissione Giudicatrice dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione e' nominata con Decreto Rettorale su proposta del Collegio
dei Docenti, incaricata della valutazione comparativa dei  candidati,
ed e' composta di almeno tre membri  scelti  tra  i  professori  e  i
ricercatori  universitari   di   ruolo   nell'area   scientifica   di
riferimento, cui possono essere aggiunti  non  piu'  di  due  esperti
esterni di chiara fama, anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  delle
strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 
    2. La Commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. 
    3. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta  anche  per
via telematica, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di
cui al decreto rettorale 1707 del 16 giugno 2008. Si intende superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore  a  21/30.  Sara'
cura  della  Commissione  Giudicatrice  contattare  in  tempo  utile,
attraverso la posta elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda
di  partecipazione,  i  candidati  di  nazionalita'   straniera   per
stabilire le modalita' di esecuzione dell'eventuale prova  orale  per
via telematica. 
    4. Al termine di ogni  seduta  la  Commissione  Giudicatrice  per
l'accesso alla scuola  di  dottorato  di  ricerca  rende  pubblici  i
risultati della prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno
della seduta, all'Albo della Facolta' o del  Dipartimento  presso  il
quale si e' svolta la prova concorsuale. 
    5. Espletata la prova di  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria generale di merito  sommando  per  ciascun  candidato  il
punteggio delle singole prove, riportando l'indicazione dei candidati
ammessi. 
    6. Le borse di  studio  sono  assegnate  ai  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito. In presenza di piu'  tipologie
di borse  queste  sono  assegnate  ai  vincitori  direttamente  dalla
Commissione Giudicatrice: tale assegnazione deve essere riportata nel
verbale finale della Commissione. 
    7. La graduatoria finale sara' resa nota esclusivamente  mediante
affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale
si sono svolte le prove e  sul  sito  internet  www.unical.it/portale 
(Ricerca - Dottorati di Ricerca). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                       Ammissione alla Scuola 
 
 
    1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso per la scuola di dottorato, previo rispetto dei requisiti di
ammissione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    In caso di rinuncia prima dell'inizio  dei  corsi  da  parte  dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare  all'Ufficio  Dottorato
di  Ricerca  entro  5  giorni  dalla  ricezione   della   e-mail   di
convocazione  per  l'iscrizione,  subentra  altro  candidato  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. 
    A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di  rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi, procedere  a  surroga,
mentre, entro tre mesi dall'inizio del corso, il Collegio dei Docenti
valuta l'opportunita' di coprire il  posto  rimasto  vacante  con  un
altro  candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito. 
    2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio  anche  se
il  corso  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca.  I  titolari  di  assegno  di  ricerca  sono
ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con  le  modalita'  di
cui al precedente art.  3  e  al  successivo  comma  3  del  presente
articolo. 
    3. In caso di ammissione senza borsa di  studio,  o  in  caso  di
rinuncia a questa, il dipendente pubblico e' obbligato  a  collocarsi
in aspettativa per motivi di studio, fin dall'inizio e per  tutta  la
durata del corso  di  dottorato,  conservando  pero'  il  trattamento
economico, previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da  parte
dell'amministrazione pubblica di provenienza. 
    4. Il possessore di altro titolo di dottore di ricerca, nel  caso
sia vincitore, non ha diritto a fruire della borsa di studio. 
    5. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione,  ad  altro
Corso di Dottorato o ad un Master, ammessi al  dottorato  di  ricerca
hanno l'obbligo di sospendere la frequenza  dei  predetti  corsi  fin
dall'inizio e per tutta la durata del ciclo di dottorato. 
    6. Qualora,  a  conclusione  della  prova  d'esame,  due  o  piu'
candidati ottengano pari punteggio  per  un  posto  senza  borsa,  e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi  dell'art.  3  -
comma 7 - della legge 127/97 come modificato dall'art. 2 della  legge
16 giugno 1998, n. 191. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                             Iscrizione 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti  a  presentarsi,
pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca  per  procedere
all'iscrizione  rispettando  la  data  indicata   nella   e-mail   di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso,  consegnando  i
seguenti documenti: 
      a) domanda di iscrizione al primo anno  di  corso  (disponibile
sul sito  internet  http://www.unical.it/  (Ricerca  -  Dottorati  di
Ricerca); 
      b) attestazione del versamento della  Tassa  Regionale  per  il
Diritto allo Studio di  euro  130,00  C/C  n.  13790878  intestato  a
Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata  87036
Rende (Cosenza); 
      c) attestazione del versamento  della  tassa  di  assicurazione
contro  gli  infortuni  di  euro  4,40  C/C  n.  260893  intestato  a
Universita'  della  Calabria  Esattoria  Tasse   Universitarie   C.da
Arcavacata 87036 Rende (Cosenza). 
      d) fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
(in carta libera) debitamente firmata; 
      e) fotocopia del codice fiscale. 
    2. I bollettini di cui  ai  punti  «b)»  e  «c)»  possono  essere
ritirati presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della
Calabria, in caso contrario compilare debitamente in  ogni  parte  ed
indicare la causale. 
    3. I  cittadini  stranieri  devono,  inoltre,  autocertificare  i
seguenti requisiti: 
      a) godere dei diritti civili e politici anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica. 
    4. Ulteriore documentazione comprovante la  situazione  economica
del candidato potra'  essere  richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo comma 5 dell'art. 11. 
    5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso. 
    6.  La  mancata  iscrizione  entro  i  termini  stabiliti   sara'
considerata rinuncia  al  posto  (con  o  senza  borsa),  che  verra'
assegnato al candidato che segue  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
della stessa, previo rispetto dei  requisiti  di  ammissione  di  cui
all'art.  2  del  presente  bando.  La  comunicazione  al   candidato
successivo verra' inviata per posta  elettronica;  lo  stesso  dovra'
iscriversi,  rispettando   la   data   indicata   nella   e-mail   di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione  prevista
al precedente comma 1. 
    7. Nel caso in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando  le  sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Articoli 75 e 76
decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000),  il  candidato
decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. 
    L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici  concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione  all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Ai candidati  dichiarati  vincitori,  ai  sensi  del  comma  6
dell'art. 8 del presente bando, e' conferita la borsa di studio, fino
alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti  idonei
ammessi  su  posti  senza  borsa  possono  accedere  alla  scuola  di
dottorato, fino al numero di posti previsti. 
    2. Ai dottorandi italiani  e  stranieri,  con  reddito  personale
complessivo  annuo  lordo  non  superiore  a  Euro  12.911,42   sara'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa  vigente,  una
borsa di studio il cui importo annuale e' pari a  euro  13.638,47  al
lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico
del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. 
    La durata della borsa di studio e'  pari  all'intera  durata  del
corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno  successivo
deliberato dal Collegio dei Docenti. 
    La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di  studio  e'  di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso  il
pagamento  complessivo  di  quanto   dovuto   deve   essere   versato
all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del  periodo
di  permanenza  all'estero.  Gli  interessati  hanno   l'obbligo   di
richiedere all'ente estero presso cui e'  avvenuto  il  soggiorno  un
certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto
originale dovra' essere consegnato all'Ufficio Dottorato di  Ricerca,
al rientro in sede, pena la restituzione di  quanto  percepito.  Tali
periodi non possono complessivamente superare la meta'  della  durata
del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali). 
    3. I dottorandi titolari di borsa di studio potranno recarsi  per
periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi  solo
previo parere favorevole del Collegio dei Docenti fermo restando  che
per periodi di durata inferiore al semestre  e'  necessario  solo  il
consenso del coordinatore. 
    4. Chi abbia usufruito di una borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un  solo  anno  o  frazione  di  esso,  non  puo'
chiedere di fruirne una seconda volta. 
    5. Le borse di studio sono assegnate  secondo  l'ordine  definito
nella  relativa  graduatoria  di  merito,  ai  sensi  del   comma   6
dell'articolo 8 del presente bando. A parita' di  merito  prevale  la
valutazione della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. 
    6. Il dottorando che non conclude l'anno di corso per ragioni  di
lavoro o per scelta  personale,  e'  tenuto  a  restituire  le  somme
percepite nello stesso anno di corso. 
    7. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche ai  sensi  dell'art.  4
della legge 13 agosto 1984. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
         Contributi per l'accesso e la frequenza alla Scuola 
 
 
    Gli studenti vincitori di posti coperti o non da borsa di  studio
sono esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della  Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa  di  Assicurazione
contro gli infortuni. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti hanno l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  della
scuola di dottorato e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso  dell'intera  durata
del dottorato, di  contemporanea  iscrizione  a:  Corso  di  Diploma,
Laurea, Corso di Formazione, Master,  altro  Dottorato  e  Scuole  di
Specializzazione  e,  pertanto,  gli  stessi   hanno   l'obbligo   di
sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta  la  durata  del
corso di dottorato. 
    3. La frequenza dei corsi della scuola di dottorato  puo'  essere
sospesa nei seguenti casi,  previa  deliberazione  del  Collegio  dei
Docenti: 
      a) maternita'; 
      b) servizio civile; 
      c) grave e documentata malattia. 
    4. Su decisione motivata del Collegio  dei  Docenti,  il  Rettore
puo' disporre l'esclusione dal dottorato di ricerca o la  ripetizione
dell'anno, nonche' la revoca della  borsa  di  studio,  nei  seguenti
casi: 
      a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente  al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; 
      b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza  preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti; 
      c) assenze prolungate ingiustificate. 
    Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed  e'  fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti,  relativi
all'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento. 
    5. Alla  fine  di  ciascun  anno  gli  iscritti  alla  scuola  di
dottorato  dovranno  presentare   una   particolareggiata   relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti,  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'  e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore  il   proseguimento   del   dottorato   di   ricerca   ovvero
l'esclusione. 
    6. Il dottorando, che per motivi di lavoro o personali, abbandoni
il corso durante l'anno di frequenza,  decade  dal  dottorato  e  dal
diritto di percepire gli ulteriori ratei di  borsa  ed  e'  tenuto  a
restituire le somme percepite nello stesso anno di corso. 
    8. Il dottorando previa autorizzazione del Collegio dei  Docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, fino
ad un massimo di 30 ore per anno accademico. 
    9. I  dottorandi  con  borsa  di  studio  possono  rinunciare  al
proseguimento della borsa  di  studio  e  chiedere  al  Collegio  dei
Docenti di formulare un programma per proseguire  la  loro  attivita'
formativa fino  al  conseguimento  del  titolo,  anche  in  un  tempo
superiore a quello  stabilito  per  i  corsi  normali,  comunque  non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso  incrementata  di
un anno, escluso l'anno di  eventuale  proroga  per  la  redazione  e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame  finale  per
il conseguimento del titolo di dottore di Ricerca. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
              Modalita' per il conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di Dottore di Ricerca verra'  conferito  a  conclusione
del corso a  chi  avra'  conseguito  risultati  di  rilevante  valore
scientifico,  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da una apposita commissione. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto  legislativo  n.  196/2003,  i
dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno   raccolti   presso
l'Universita' della Calabria, per  le  finalita'  di  gestione  della
selezione  e  saranno  trattati   anche   presso   una   banca   dati
automatizzata pure successivamente  all'eventuale  instaurazione  del
rapporto, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo e per fini istituzionali. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta  nel  rispetto  dei
principi di cui al decreto legislativo  n.  196/2003  espressione  di
tacito  consenso  a  che  i  dati  personali  dei  candidati  vengano
pubblicati sul sito internet dell'Universita' della Calabria. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7  del  citato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai  dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari  tra  cui  il
diritto di far rettificare, aggiornare,  completare  o  cancellare  i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto nel  presente  bando  vale  la  normativa
vigente in materia. 
    Il presente bando sara'  inviato  al  Ministero  dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, 4ª serie speciale. 
    Il presente bando e' consultabile sui siti internet  dell'Ateneo:
 www.unical.it/portale/ricerca/dottorati                              e
 http://www.amministrazione.unical.it / (Bandi e concorsi). 
      Rende, 12 ottobre 2010 
 
                                                  Il rettore: Latorre