Concorso per 221 dottori di ricerca (sicilia) UNIVERSITA' DI MESSINA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 221
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 67 del 24-08-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI MESSINA CONCORSO   (scad.  23 settembre 2010) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione alle scuole di dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad esse afferenti - XXVI ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DI MESSINA
Regione: SICILIA
Provincia: MESSINA
Comune: MESSINA
Data di inserimento: 30-08-2010
Data Scadenza bando 23-09-2010
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UNIVERSITA' DI MESSINA

CONCORSO   (scad.  23 settembre 2010)
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  alle  scuole  di
  dottorato di ricerca e ai corsi di dottorato ad  esse  afferenti  -
  XXVI ciclo. 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
    Vista la legge n. 476 del 13 agosto1984, come integrata dall'art.
52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001 n. 448; 
    Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio1998; 
    Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 "recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai   documenti
amministrativi" e successive modifiche; 
    Visto il D.L. del 30 giugno 2003, n. 196 "codice in  materia  dei
dati personali; 
    Visto il D.M. n. 224 del  30  aprile  1999,  che  regolamenta  la
materia del Dottorato di Ricerca; 
    Vista la legge del 27 dicembre 1997 n.449 art.51,comma 6; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Messina, emanato
con  D.R.  del  10  aprile  2007  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il Regolamento per la istituzione delle Scuole di Dottorato
e dei Corsi di Dottorato di  Ricerca,  del  5  agosto  2009,  n.12  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto   il   parere   espresso   del   Nucleo   di    Valutazione
dell'Universita' degli Studi di Messina in data luglio 2010; 
    Viste le delibere del 2 e  3  agosto  2010,  rispettivamente  del
Senato Accademico  e  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  questo
Ateneo, con le quali sono stati approvati le  Scuole  e  i  Corsi  di
Dottorato di Ricerca del XXVI ciclo e attribuite le relative borse di
studio; 
    Fatta   riserva di   eventuali   e   successive   modifiche   e/o
integrazioni al bando che verranno pubblicizzate  sul  sito  internet
dell'Universita'    degli    Studi    di    Messina     all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html 
 
                           D E C R E T A: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
            Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
 
 
    E' istituito  il  XXVI  ciclo  relativo  ai  Corsi  di  Dottorato
afferenti alle Scuole di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa
presso l'Universita' degli Studi di Messina. 
    Sono indetti i pubblici concorsi,  per  esami,  per  l'ammissione
alle Scuole di Dottorato di Ricerca ed ai Corsi di Dottorato ad  esse
afferenti, rappresentate negli allegati al presente decreto (all.  A1
e A2) che costituiscono parte  integrante  del  presente  bando.  Per
ciascuna Scuola e per ciascun Corso di Dottorato vengono  indicati  i
posti messi a concorso ed il numero degli stessi ricoperti  da  borsa
di studio ed il Docente coordinatore del Corso. 
    I Corsi di Dottorato di Ricerca  hanno  la  durata  di  tre  anni
solari. Per ogni Corso di Dottorato,  le  borse  di  studio  indicate
negli All. A1 e A2 potranno essere aumentate  prima  dell'inizio  dei
Corsi, a seguito di finanziamenti che si siano  resi  disponibili  da
altre Universita' e da Enti pubblici e privati.  L'eventuale  aumento
delle borse potra'  determinare  l'  incremento  dei  posti  messi  a
concorso su richiesta del Collegio dei Docenti del Corso interessato.
Di  tali  incrementi  sara'  data  comunicazione  sul  sito  internet
dell'Ateneo,                                            all'indirizzo
http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html. 
    Le Borse di studio finanziate da Enti esterni vengono  assegnate,
fatto salvo il buon fine della  convenzione  tra  l'Ateneo  e  l'Ente
finanziatore. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti di ammissione alla selezione 
 
 
    Sono ammessi alle selezioni,  senza  limitazioni  di  eta'  e  di
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso del diploma di  laurea
(Vecchio Ordinamento) o di laurea Specialistica o  Magistrale  (Nuovo
Ordinamento) conseguito in Italia  o  di  analogo  titolo  accademico
conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge. 
    Sono ammessi alle selezioni, con riserva, coloro i quali siano in
possesso di analogo titolo accademico  conseguito  all'estero  e  non
gia' dichiarato equipollente alla laurea italiana.  In  tal  caso  e'
necessario   richiederne   l'equipollenza    unicamente    ai    fini
dell'ammissione al Dottorato ed, al fine di consentire opportunamente
al Collegio dei Docenti la valutazione del titolo di studio, di  esso
dovra' essere prodotta anche  una  traduzione  in  una  delle  lingue
ufficiali dell'Unione Europea. Il titolo sara' valutato dal  Collegio
dei  Docenti  del  Corso  di  Dottorato  per  il  quale  si   intende
concorrere. 
    Per i cittadini italiani in  possesso  di  un  titolo  accademico
straniero, che non sia stato  gia'  dichiarato  equipollente  ad  una
laurea italiana, valgono le disposizioni precedenti. 
    Sono ammessi alle selezioni, con riserva, anche coloro  che,  pur
non essendo in possesso del  diploma  di  laurea  o  Specialistica  o
Magistrale (Nuovo Ordinamento) al momento della  presentazione  della
domanda, lo conseguiranno entro il giorno precedente  la  data  della
prova scritta. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Domande di ammissione alla selezione 
 
 
    La domanda di partecipazione alla  selezione,  redatta  in  carta
semplice,  secondo  l'allegato  schema,   (all.   B)   con   indicato
l'eventuale  domicilio  eletto  agli  effetti   della   selezione   e
indirizzata al Magnifico  Rettore  dell'Universita'  degli  Studi  di
Messina - Settore  Alta  Formazione,  Piazza  Pugliatti,  1  -  98100
Messina, dovra' essere inoltrata, pena esclusione dalla stessa, entro
e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla  data
di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, con  la
seguente modalita': 
      Spedizione   postale   (posta   celere,   corriere    espresso,
raccomandata a. r.) Per il rispetto del termine predetto  fara'  fede
la data del timbro dell'Ufficio postale  o  del  vettore  accettante.
Ulteriori informazioni  potranno  essere  richieste  direttamente  al
Settore Alta Formazione telefonicamente al numero 090/6768503. 
     Nella domanda l'aspirante alla selezione per  l'  ammissione  al
Corso di Dottorato di ricerca,  dovra'  dichiarare  con  chiarezza  e
precisione  (a  macchina  o  in   stampatello)   sotto   la   propria
responsabilita', ai sensi del D.P.R. 445/00: 
      a) le proprie generalita', la data e il luogo  di  nascita,  la
residenza e l'eventuale domicilio eletto agli effetti della selezione
(specificando il codice di avviamento postale) il recapito telefonico
ed eventuale indirizzo e-mail; i cittadini stranieri,  comunitari  ed
extracomunitari,  devono   l'indicare   un   domicilio   italiano   o
l'indirizzo  della  propria  Ambasciata  in  Italia,   eletta   quale
domicilio; 
      b) l'esatta denominazione del Corso di Dottorato cui si intende
partecipare; 
      c) la propria cittadinanza; 
      d) nel caso di  doppia  cittadinanza  di  cui  una  sia  quella
italiana, di optare (ai soli fini della procedura selettiva di cui al
bando indicato nella presente domanda) per la cittadinanza italiana; 
      e) di possedere un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana
(per i cittadini stranieri); 
      f)  il  titolo  di  Studio  posseduto,  nonche'   la   data   e
l'Universita' presso cui e' stato conseguito; ovvero il titolo,  gia'
dichiarato equipollente, conseguito presso una Universita' straniera,
ovvero titolo conseguito presso  Universita'  straniera  e  non  gia'
dichiarato equipollente, con relativa richiesta di riconoscimento  ai
sensi dell'art. 2 del presente bando; ovvero l'iscrizione al corso di
laurea  (vecchio  ordinamento,  specialistica   o   magistrale)   con
l'indicazione dell'Universita' e  con  la  previsione  temporale  del
conseguimento del titolo ai sensi del sopra citato art.2; 
      g) di impegnarsi a frequentare il Corso di Dottorato secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio  dei  Docenti,  assolvendo
agli eventuali oneri  finanziari  fissati  dagli  Organi  di  governo
dell'Universita' e con le modalita' fissate dagli stessi; 
      h) di indicare le lingue straniere conosciute; 
      i) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito. 
    I candidati diversamente  abili  dovranno,  inoltre,  specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi  della  vigente  normativa,
l'ausilio  necessario  nonche'  l'eventuale   necessita'   di   tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. 
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni,  dipendente  da  inesatte  o
incomplete indicazioni  della  residenza  o  del  recapito  da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento dagli  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le  Commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione ad ogni Corso di Dottorato di ricerca  saranno  formate  e
nominate in conformita' al Regolamento delle Scuole  di  Dottorato  e
dei Corsi di Dottorato di  Ricerca,  del  5  agosto  2009,  n.  12  e
successive modificazioni ed integrazioni. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Prove di ammissione 
 
 
    L'esame di ammissione al Corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale; gli argomenti, oggetto delle prove, sono relativi ai
settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  delle  Scuole  di
Dottorato o di ciascun Corso di Dottorato. 
    Le prove  sono  intese  ad  accertare  i  prerequisiti  culturali
nonche' l'attitudine alla ricerca dei Candidati. 
    Il Candidato dovra' inoltre dimostrare  la  buona  conoscenza  di
almeno una lingua straniera. 
    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli Studi
di  Messina,  sede  amministrativa  del  Dottorato,  nei  locali  che
verranno indicati con le modalita' di cui ai commi successivi. 
    Il diario delle prove, con l'indicazione del luogo,  del  giorno,
del  mese  e  dell'ora  in  cui  le  medesime  avranno  luogo,  sara'
pubblicato  dopo  la   scadenza   del   bando   nel   sito   internet
dell'Universita'         di          Messina,          all'indirizzo:
 http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html   e  varra'  a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale dei Candidati. 
    Per sostenere le prove i Candidati  dovranno  esibire  un  valido
documento di riconoscimento. Ogni Commissione, per la valutazione  di
ciascun Candidato, dispone di sessanta punti per ciascuna  delle  due
prove. 
    E' ammesso al colloquio il Candidato che abbia superato la  prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. 
    Il colloquio si intende superato  se  il  Candidato  ottiene  una
votazione di almeno 40/60. 
    L'elenco dei Candidati con l'indicazione  del  voto  da  ciascuno
riportato,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario   della
Commissione, e' affisso all'albo del Dipartimento presso cui si  sono
svolte le prove; per quanto  riguarda  la  prova  scritta,  entro  il
giorno successivo la correzione degli elaborati; per quanto  riguarda
la prova orale, nel medesimo giorno in cui la stessa si svolge. 
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun Candidato nelle singole prove. 
    La  graduatoria  verra'  pubblicata  nel  sito  web  dell'Ateneo,
all'indirizzo:
 http://www.unime.it/ateneo/bandiconcorsi/dottorati.html     e     tale
pubblicazione varra' a tutti gli effetti di legge come  notificazione
personale. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai Corsi 
 
 
    La graduatoria finale per ciascun Dottorato e' unica. In caso  di
utile collocamento in piu' graduatorie relative all'accesso a diversi
Corsi di Dottorato, il Candidato dovra' esercitare l'opzione  per  un
solo Corso tra quelli a cui risulta gia' iscritto con riserva,  entro
e  non  oltre  sette   giorni   dall'avvenuta   pubblicazione   delle
graduatorie di tutti i Corsi. I Candidati saranno  ammessi  ai  corsi
secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero  dei
posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato. In corrispondenza
di eventuali rinunce  degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio  del
Corso, subentreranno altrettanti  Candidati  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o piu' Candidati, ai soli
fini del  conferimento  della  borsa  di  studio,  la  precedenza  in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della  situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli  studenti  di  questo
Ateneo. 
    I Candidati che siano gia' in possesso di un titolo di Dottore di
Ricerca o abbiano gia'  frequentato  e  abbandonato  per  documentate
cause di forza maggiore lo stesso o altro Corso di dottorato, in caso
di  utile  collocamento  in  graduatoria  sono  ammessi  a  posto  di
Dottorato senza borsa di studio. 
    I Candidati gia' ammessi con  riserva  alle  prove  selettive  ai
sensi dell'art. 2 del presente bando, in caso di  utile  collocamento
in graduatoria possono accedere al Corso rispettivamente:  a)  previo
parere  favorevole  del   Collegio   dei   Docenti   in   merito   al
riconoscimento del titolo di studi conseguito all'estero;  b)  previo
effettivo  conseguimento  del  titolo  necessario  entro  il   giorno
antecedente la data fissata per la prova scritta. 
    Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13  agosto  1984,  il
pubblico dipendente ammesso a Corsi di Dottorato  di  Ricerca  ha  la
possibilita' di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del Corso  ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le   condizioni
richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza. Il pubblico dipendente ammesso a Corsi  di  Dottorato  di
Ricerca senza borsa  di  studio  posto  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. 
    Inoltre, la frequenza ai Corsi di  Dottorato  di  Ricerca,  senza
borsa di studio, e' compatibile, previa autorizzazione  del  Collegio
dei Docenti, con i rapporti di impiego, sia pubblico  che  privato  e
con lo svolgimento di attivita' libero professionale. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Iscrizione ai Corsi 
 
 
    E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea,  scuole
di specializzazione o  altro  corso  universitario  post-laurea  e  a
master di primo e secondo livello. 
    Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca puo'  essere  applicata,
secondo le disposizioni vigenti, la sospensione del corso degli studi
di specializzazione sino alla cessazione della frequenza del Corso di
Dottorato. Tale disposizione non si applica ai laureati in Medicina e
Chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area medica  di
tipologia conforme alla normativa dell'Unione Europea. 
    I Candidati ammessi ai Corsi di Dottorato,  con  o  senza  borsa,
dovranno iscriversi entro il termine  perentorio  di  giorni  10  che
decorrono dalla data  di  pubblicazione  delle  relative  graduatorie
finali nel sito  web  dell'Ateneo.  La  mancata  iscrizione  entro  i
termini stabiliti sara' considerata come rinuncia  al  posto,  con  o
senza borsa, che verra' assegnato al  Candidato  successivo,  secondo
l'ordine della graduatoria. 
    Il Candidato che ha partecipato a piu' selezioni, nell'ambito del
presente ciclo (XXVI) di  Dottorato,  ove  collocatosi  in  posizione
utile in  diverse  graduatorie,  deve  procedere  all'iscrizione  nei
termini  e  con  le  modalita'  stabiliti   nei   commi   precedenti,
dichiarando di riservarsi il diritto di opzione per UNO dei Corsi  di
Dottorato entro giorni sette decorrenti  dall'avvenuta  pubblicazione
delle graduatorie finali di tutti i Corsi di Dottorato.  In  caso  di
mancato esercizio del  diritto  di  opzione  nei  termini  stabiliti,
verra'   confermata   l'ultima   iscrizione   inoltrata   in   ordine
cronologico. 
    La domanda di iscrizione dovra' essere inoltrata,  compilando  il
modulo predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile  sul  sito
insieme alla graduatoria, al Magnifico  Rettore  dell'Universita'  di
Messina Alta Formazione, Piazza Pugliatti 1, 98100  Messina,  con  la
sotto elencata dichiarazione e documentazione: 
      1) Dichiarazione dalla quale risulti: 
        a) la cittadinanza (se cittadino straniero il  godimento  dei
diritti civili e politici nel Paese di appartenenza o provenienza); 
        b) il titolo di studio posseduto, la data  di  conseguimento,
la  durata  del  corso  degli  studi,   la   votazione   ottenuta   e
l'Universita' italiana presso la quale e' stato conseguito; ovvero il
titolo equipollente  conseguito  presso  una  Universita'  straniera,
nonche'  la  data  del  decreto  rettorale  con  il  quale  e'  stata
dichiarata  l'equipollenza  stessa;  ovvero  il  titolo   di   studio
conseguito presso una Universita' straniera per  il  quale  e'  stata
gia' richiesta l'equipollenza, al fine di cui all'art. 2  del  bando,
con indicazione della data della deliberazione in merito da parte del
competente Collegio dei Docenti; ovvero, per coloro gia'  iscritti  a
corsi di laurea, ai sensi dell'art. 2 del  presente  bando,  di  aver
conseguito il titolo necessario con l'indicazione dell'Universita'  e
la data del conseguimento e la votazione riportata; 
        c) di non essere iscritto ad altro corso di laurea, ad  altri
Corsi di Dottorato, a scuole di specializzazione, a corsi  di  master
di primo e secondo livello. Se iscritto, di impegnarsi a  sospenderne
la frequenza prima dell'inizio e per l'intera  durata  del  Corso  di
Dottorato, fatte salve  le  disposizioni,  indicate  all'art.  7  del
presente bando, in ordine agli iscritti a Corsi  di  specializzazioni
ed al diritto di opzione in  caso  di  ammissione  a  piu'  Corsi  di
Dottorato; 
        d) di essere in servizio presso una Pubblica  Amministrazione
o altro ente pubblico, indicando  l'Amministrazione  e  specificando,
altresi', il regime di aspettativa di cui intende godere;  ovvero  di
non essere in servizio presso Pubblica Amministrazione e  altro  ente
pubblico; 
        e) di aver gia' conseguito un titolo di  Dottore  di  Ricerca
(specificare: denominazione, Universita' e  data  di  conseguimento),
ovvero di non aver conseguito alcun titolo di Dottore di Ricerca; 
        f) di non aver gia' frequentato lo stesso o  altro  Corso  di
Dottorato, abbandonato  per  documentate  cause  di  forza  maggiore;
ovvero di aver frequentato lo  stesso  o  altro  Corso  di  Dottorato
(specificare: titolo e Universita') abbandonato per documentate cause
di forza maggiore (allegare documentazione). 
    Qualora il dichiarante risulti assegnatario di  borsa  di  studio
dovra' inoltre specificare: 
      di non cumulare la borsa stessa con altra  borsa  di  studio  a
qualsiasi  titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse   da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del Dottorando; 
      di essere a conoscenza che la borsa  di  studio  viene  erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono il reddito annuo superiore
all'importo indicato nel successivo art. 8. 
    Fermo restando il superamento delle previste prove di  ammissione
di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita  l'iscrizione  in
soprannumero dei  titolari  di  Assegni  di  Ricerca.  I  regolamenti
interni di ciascun corso di Dottorato fissano il numero  massimo  dei
beneficiari  ammissibili  nei  limiti  previsti   dal   progetto   di
attivazione e  rinnovo  del  corso  di  dottorato  e  secondo  quanto
indicato nell'art.11 del  Regolamento  di  Ateneo  per  l'istituzione
delle Scuole di Dottorato e dei Corsi di  Dottorato  di  Ricerca.  Il
numero dei posti in soprannumero, comunque, non puo' essere superiore
al numero dei posti con borsa e senza borsa attribuiti dall'Ateneo al
dottorato. 
    Fermo restando il superamento delle previste prove di  ammissione
di cui all'art. 5 del presente bando, e' consentita  l'iscrizione  in
soprannumero dei cittadini extracomunitari, in misura  non  eccedente
un terzo del numero totale dei posti attivati,  fatte  salve  deroghe
del Senato Accademico. 
    Gli atti e i documenti, attestanti le dichiarazioni di cui  sopra
o eventualmente allegati, redatti in lingua straniera  devono  essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo stato estero e  devono  essere  conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato. 
      2)  Fotocopia  debitamente  sottoscritta   del   documento   di
identita' in corso di validita'; 
      3) Fotocopia del codice fiscale ovvero di documento equivalente
se cittadini stranieri; 
      4) Ricevuta di versamento della I rata (acconto) della tassa di
iscrizione  al  I  anno  di  corso,  ovvero  fotocopia  della  stessa
nell'ipotesi in cui il candidato abbia prodotto  piu'  iscrizioni  ai
sensi dei precedenti commi del presente articolo. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi 
 
 
    La borsa di studio di Dottorato di Ricerca e' pari ad un  importo
annuo di € 13.638,47, al lordo degli oneri previdenziali a carico del
dottorando, erogata in rate bimestrali posticipate.  L'importo  della
borsa  di  studio  e'  elevabile  del  50%,  nel  caso  di  soggiorni
all'estero, per un periodo non superiore  alla  meta'  del  Corso  di
Dottorato. 
    Le richieste di  soggiorno  di  studio  all'estero,  regolarmente
autorizzate  e  con  l'indicazione   della   localita',   periodo   e
motivazione, dovranno essere trasmesse dal coordinatore del Corso  di
Dottorato all'Ufficio competente almeno 30 giorni  prima  dell'inizio
del soggiorno. Tale periodo non puo' essere inferiore a 15 giorni. 
    Per usufruire della borsa di studio il Dottorando non deve godere
di un reddito personale annuo superiore a € 15.000,00  lordi,  giusta
delibera del Senato Accademico del 3.7.2002. Gli ammessi ai Corsi  di
Dottorato di Ricerca, che non fruiscono della borsa di  studio,  sono
tenuti  al  versamento,  per  ciascun  anno  di  corso,  di  tasse  e
contributi pari a quelle versate dagli studenti di questa Universita'
iscritti  a  corsi  di  laurea,  giuste  deliberazioni  degli  Organi
Accademici in merito, usufruendo  dell'equiparazione  della  relativa
disciplina inerente gli esoneri . 
    La prima rata (acconto) della tassa di iscrizione  dovra'  essere
versata, nel  primo  anno  all'atto  dell'iscrizione,  e  negli  anni
successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno di corso.  La  seconda
rata (conguaglio) dovra' essere versata  entro  il  30  settembre  di
ciascun anno. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                 Frequenza e obblighi dei Dottorandi 
 
 
    I Dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita'  le  attivita'
previste per il loro curriculum formativo e  a  dedicarsi  con  pieno
impegno e per il  periodo  richiesto  dal  Collegio  dei  Docenti  ai
programmi di studio individuale e guidato e  allo  svolgimento  delle
attivita' di ricerca assegnate. 
    Entro la  data  stabilita  dal  Collegio  dei  Docenti,  ai  fini
dell'organizzazione delle prove annuali  di  verifica,  i  Dottorandi
sono  tenuti  a  presentare  al  Collegio   una   relazione   scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i  risultati  conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative  scientifiche,  unitamente  alle  eventuali  pubblicazioni
prodotte. 
    Alla fine di ciascun anno il Collegio dei  Docenti,  con  proprio
deliberato, valutata l'attivita' di ricerca  svolta  dai  Dottorandi,
certificata  la  frequenza,  ne   proporra'   l'ammissione   all'anno
successivo ovvero l'esclusione. Fatti salvi i casi di maternita' e di
grave e documentata malattia, la sospensione o l'esclusione dal Corso
e' disposta su motivata decisione del Collegio  dei  Docenti,  previa
verifica dei risultati conseguiti. In caso di sospensione  di  durata
superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso,  non  puo'
essere erogata la borsa di studio. 
    Il Dottorando di Ricerca senza  borsa  di  studio  e'  tenuto  al
pagamento delle tasse Universitarie giuste deliberazioni, in  merito,
degli Organi Accademici. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una  apposita
Commissione  costituita  in  conformita'  del  "Regolamento  per   la
istituzione delle Scuole di Dottorato e dei  Corsi  di  Dottorato  di
Ricerca" dell'Ateneo di Messina del 5 agosto 2009, n.12 e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta. 
    Il  titolo  e'   conferito   dal   Rettore   che,   a   richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento. I Corsi di Dottorato
di  Ricerca  o  i  loro  indirizzi  che  rientrino  in   accordi   di
cooperazione  interuniversitaria  internazionale  seguono  i  dettami
stabiliti  dalle  singole  convenzioni,  stipulate  ai  sensi   della
normativa vigente. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del decreto  legislativo  n.196/2003,  l'Universita'  si
impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle  informazioni
fornite dal Candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al  concorso  ed  alla  eventuale
gestione  della  carriera  del   Dottorando,   nel   rispetto   delle
disposizioni vigenti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si fa
riferimento alle norme contenute nella legge n. 210/1998, nel D.M. n.
224 del 30 aprile 1999, nel Regolamento dell'Universita'  di  Messina
disciplinante la materia, nonche' alle altre disposizioni vigenti  in
materia. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
      Messina, 6 agosto 2010 
 
                                                Il rettore: Tomasello