Concorso per 1 perito agrario/agrotecnico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 42 del 28-05-2010
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  28 giugno 2010) Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico sessione 2010 ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-05-2010
Data Scadenza bando 28-06-2010
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  28 giugno 2010)
 
   Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio 
        della libera professione di agrotecnico sessione 2010 
 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
     per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,  n.   1378,   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, di approvazione del regolamento sugli esami  di  Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni; 
    Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n.  251,  nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo  1991,  n.  91,  che
istituisce l'esame di Stato per  il  conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1997,  n.   176,   di
approvazione  del  regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in  un'unica  sessione
indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione:  del  giorno  di  inizio  delle  prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto  dai  candidati  in
favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1);  delle
modalita'  di  consegna,  da  parte  del  Collegio  nazionale   degli
agrotecnici e  degli  agrotecnici  laureati  (di  seguito  denominato
"Collegio nazionale"), di atti e documenti agli istituti sedi d'esame
(art.  6,  comma  2);  del  tempo  assegnato  ai  candidati  per   lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche  (art.  11,  comma
1); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il Decreto delega del Direttore Generale degli  Ordinamenti
Scolastici del 16 luglio 2008 prot. n. 8147; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2010, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
agrotecnico. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i  candidati,  in  possesso
del  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di   agrotecnico
conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente, paritari o legalmente riconosciuti, che,  alla  data  del
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A -  completato  un  periodo  biennale  di  pratica  presso  un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore  in  scienze  agrarie  o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art.  1,
comma 2, lettera a, legge n. 251/1986); 
      B - completato un periodo biennale di formazione e lavoro,  con
contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre  1984,  n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,  n.
863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art.  1,  comma
2, lettera b, legge n. 251/1986); 
      C -  completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio  tecnico  professionale,
con mansioni proprie del diploma di agrotecnico  (art.  1,  comma  2,
lettera c, legge n. 251/1986); 
      D - conseguito il diploma di apposita  scuola  diretta  a  fini
speciali di durata  biennale  istituita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1,  comma  2,
lettera d, legge n. 251/1986); 
      E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine  degli  specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15  novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni  (art.  2,  comma  2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176); 
      F - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma  3,
decreto del Presidente della Repubblica  n.  328/2001).  Il  Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      G - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      H - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma  1  e  comma  2,  lettera  a,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art.   9   del   regolamento,   possono    essere    costituite,
rispettivamente, commissioni per  candidati  provenienti  da  diverse
sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti  individuati  quali  sedi  d'esame  nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi  contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in  cui  il
numero delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita'  ricettive
dell'Istituto, possono essere  costituite  commissioni  ubicate,  ove
necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite del Collegio nazionale. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
         Domande di ammissione - Modalita' di presentazione 
                        Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale, presentare,  come  indicato  al  comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo  art.
5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente
- sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi  nella
tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3,  comma  1,
regolamento). 
    2. La domanda, indirizzata al Dirigente scolastico  dell'Istituto
sede d'esame prescelto, deve, pero', entro il termine  sopraindicato,
essere inviata, mediante raccomandata con avviso di  ricevimento,  al
Collegio nazionale degli Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati
(Ufficio di presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47122 Forli' -  tel.
0543/720908)  ovvero  essere  presentata  direttamente  al   medesimo
Collegio  nazionale  che  provvedera'   agli   adempimenti   previsti
dall'art. 7 della presente O.M. 
    3. La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presentata a mano. 
    4. Nella prima ipotesi fa fede  il  timbro  dell'ufficio  postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
interessati dal Collegio stesso, redatta su carta intestata,  recante
la firma dell'incaricato alla ricezione delle  istanze,  la  data  di
presentazione ed il numero di protocollo. 
    5. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito  o
presentato la domanda con i documenti oltre il  termine  di  scadenza
stabilito, quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali  risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 
    6. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  14,62)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto  delle
dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dai  benefici   eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della  Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica): 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica, nonche' indicare l'indirizzo  completo
presso il quale intendano ricevere eventuali  comunicazioni  relative
agli esami ed almeno un recapito telefonico; 
      di  aver  conseguito  il  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'Istituto sede
d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del  voto  riportato;
dell'Istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da quello  sede
d'esame; della data del diploma; del numero ed  anno  di  stampa,  se
esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra);  della  data  di
consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti  sul  retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,  comunque,  in   possesso   dell'interessato,   precisare   tali
circostanze ed indicare l'Istituto  che  ha  rilasciato  il  relativo
certificato, se posseduto, con  gli  estremi  dello  stesso  (data  e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei  due  requisiti  di  cui  al
precedente art. 2, comma 2, lettere G ed H  (diplomi  universitari  e
lauree); 
      di essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito  di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
locale; 
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del  competente  collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare  in  modo
specifico come indicato al precedente art. 2,  ovvero  di  maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di  inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui  al  precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere D, F, G ed H (diplomi di apposita scuola
diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
comma 3, occorre dichiarare, con fedele e completa  trascrizione,  il
contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
IFTS e le  lauree  occorre,  in  particolare,  dichiarare  l'avvenuto
compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi); 
      di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno
ed a pena di esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare  il
requisito di ammissione  sono  tenuti  successivamente,  ad  avvenuta
maturazione   di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la    propria
responsabilita', il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo  dei
contenuti della domanda gia'  presentata,  indirizzato  al  dirigente
scolastico dell'istituto sede d'esame, ma, inviato  o  presentato  al
Collegio nazionale. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento delle  prove  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
      breve curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro  (art.  2  -  capoverso  3  -  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre   1990).   Il
versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando il modello F23 (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio:
quello  della  Agenzia  delle  Entrate  "locale"  in  relazione  alla
residenza anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame
(da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a  norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni; 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti del Collegio nazionale 
 
 
    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza (art. 6, comma 1,  regolamento),  comunica
al Ministero dell'  Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
entro la data del 14 settembre 2010, a mezzo fax (n. 06/58492602), il
numero dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  ai  fini  della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. 
    2. Alla suddetta comunicazione lo  stesso  Collegio  fa  seguito,
entro la data del 18 settembre  2010,  con  l'inoltro  tramite  posta
elettronica  all'indirizzo  annarita.dicarlo@istruzione.it,   a   cui
seguira'  l'invio  a  mezzo  postale,  di  elenchi   nominativi   dei
candidati, distinti in relazione all'Istituto sede  d'esame  da  loro
prescelto ed in stretto ordine alfabetico e numerico, per  consentire
al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. 
    3. Il Collegio nazionale  provvede  a  formare  i  detti  elenchi
previo  puntuale  controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle attestazioni dei collegi locali di cui all'art.  12,  comma  4,
decreto ministeriale  6  marzo  1997,  n.  176,  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, al possesso di uno dei requisiti di  cui  al  precedente
art. 2. 
    4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun  candidato,
il cognome, il nome, il luogo  e  la  data  di  nascita,  nonche'  il
requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente  art.  2,  da
indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o  G  o
H). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  posteriore  al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 
    5. In calce a ciascuno dei detti elenchi, datati  e  sottoscritti
dal  presidente  del  Collegio  nazionale,  questi  deve  apporre  la
seguente attestazione: 
    «Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell'art.
6  del  regolamento  degli  esami   di   Stato   per   l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6  marzo
1997, n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ...,  di  cui
all'elenco nominativo che precede: 
      l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti  ed  il
possesso  (salva  indicazione  contraria  relativa  a  candidati  con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di  rendere
successiva, analoga attestazione)  di  uno  dei  requisiti  stabiliti
(art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma  3,  ed  art.  55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'». 
    6.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    7. Entro la data  del  23  ottobre  2010,  il  suddetto  Collegio
nazionale  provvede  alla  consegna  delle   domande   ai   dirigenti
scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate,  o
ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero  in
caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art.  3,
trattenendo  ai  propri  atti  una   fotocopia   della   domanda   di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale  dei  medesimi   elenchi,   di   competenza   di   ciascuna
commissione,  gia'  trasmessi  al  Ministero.  Detti   elenchi   sono
integrati  con  apposita  nota,  datata   e   sottoscritta,   recante
indicazione: 
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
      dell'avvenuta maturazione del requisito  di  ammissione  per  i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando  le
successive dichiarazioni, di cui  al  precedente  art.  5,  comma  2,
trasmesse dai candidati). 
    8. Successivamente, il  Collegio  nazionale  avra'  cura  di  far
pervenire, entro e non oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei  requisiti
di ammissione per i restanti candidati con  la  dicitura  di  cui  al
precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui  al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati). 
    9. Il Collegio Nazionale,  inoltre,  avra'  cura  di  inviare  al
Ministero  le  terne  dei  nominativi  di  docenti  e  professionisti
agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici,  come
previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 6 marzo  1997  n.  176,
entro e non oltre il 30 settembre 2010. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      9 novembre  2010,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali,  alle
commissioni medesime; 
      10  novembre  2010,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      11 novembre 2010,  ore  8,30:  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      12 novembre 2010, ore 8,30:  svolgimento  della  seconda  prova
scritta o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati, entro il giorno successivo al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'Istituto  sede
degli esami (art. 11, comma 5, regolamento). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4),  alle  rispettive  sedi  di
esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle  prove
scritte  o  scritto-grafiche,   muniti   di   valido   documento   di
riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.  11,
comma 1, regolamento). 
    4. Durante le prove e' consentita soltanto  la  consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito   possono   dalla
commissione stessa essere riconvocati in altra data (art.  11,  comma
8, regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del regolamento. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni  contenute  nel  regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
      Roma, 14 maggio 2010 
 
                                         Il direttore generale: Dutto