Concorso per 2 ricercatori universitari (emilia romagna) UNIVERSITA' DI FERRARA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI FERRARA CONCORSO   (scad.  17 giugno 2010) Procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario IL RE ...
Ente: UNIVERSITA' DI FERRARA
Regione: EMILIA ROMAGNA
Provincia: FERRARA
Comune: FERRARA
Data di inserimento: 18-05-2010
Data Scadenza bando 17-06-2010
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UNIVERSITA' DI FERRARA

CONCORSO   (scad.  17 giugno 2010)
 
          Procedura di valutazione comparativa a due posti 
                    di ricercatore universitario 
 

 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria,  la
relativa   fascia   di   formazione   nonche'   la    sperimentazione
organizzativa e didattica; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove  norme
sull'accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e  successive
modificazioni; 
    Vista  la  legge  24  dicembre  1993,   n.   537   e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto il decreto-legge 21 aprile  1995,  n.  120,  convertito  in
legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693; 
    Vista  la  legge  31  dicembre  1996,   n.   675   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
    Visto l'art. 1, primo comma della legge 3 luglio  1998,  n.  210,
che trasferisce  alle  Universita'  le  competenze  ad  espletare  le
procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo  di
professori ordinari, associati e ricercatori  e  reca  norme  per  il
reclutamento di tale personale; 
    Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la
copertura  di  posti  di  ricercatori  universitari  deliberate   dai
consigli di facolta'; 
    Viste le delibere adottate dal senato accademico; 
    Considerato che i posti richiesti  dalle  facolta'  godono  della
copertura finanziaria  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
    Vista la Legge 18 febbraio 1999, n. 28; 
    Visti i DD.MM. del 4 ottobre 2000, 9 gennaio  2001,  1°  febbraio
2001     concernenti     la     rideterminazione     dei      settori
scientifico-disciplinari   e   la    definizione    delle    relative
declaratorie; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  2000,
n. 117; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; 
    Visto il D.M. 24 novembre 2009, n. 212; 
    Vista la nota ministeriale 17 dicembre 2009, n. 1656; 
    Viste le indicazioni fornite dal M.I.U.R., con nota prot.  n.  29
del 6 ottobre 2009, relative  alle  modalita'  di  svolgimento  delle
procedure concorsuali; 
    Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 - Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  recante
disposizioni urgenti per il diritto allo  studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca; 
    Visto il decreto  ministeriale  27  marzo  2009  -  Modalita'  di
svolgimento delle elezioni  per  la  costituzione  delle  commissioni
giudicatrici di  valutazione  comparativa  per  il  reclutamento  dei
professori e dei ricercatori universitari; 
    Visto il decreto ministeriale 28 luglio  2009  prot.  n.  89/2009
sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E'  indetta  la  procedura  di  valutazione  comparativa  per  la
copertura  di  due  posti  di  ricercatore  universitario  presso  le
sottoindicate    facolta'    e     per     i     seguenti     settori
scientifico-disciplinari: 
      Facolta' di ingegneria - ING-IND/21 -  Metallurgia  (un  posto)
settori scientifico-disciplinari affini: nessuno; 
      Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - FIS/01  -
Fisica  sperimentale  (un  posto)  settori   scientifico-disciplinari
affini: nessuno. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa 
 
 
    La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art.  1
e' libera, senza limitazioni in relazione  alla  cittadinanza  ed  al
titolo di studio posseduto dai candidati. 
    Non possono partecipare alla valutazione comparativa: 
      1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili  e
politici; 
      2) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una Pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro  impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      4)  i  professori  ed  i  ricercatori  universitari  di   ruolo
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo  al
posto per il quale e' indetta  la  procedura  o  nei  settori  affini
eventualmente previsti dall'art. 1; 
      5)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato  cinque  domande  di
partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia  i  cui
bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2010.  Nel
caso di partecipazione esclusivamente a procedure  concernenti  posti
di ricercatore, il numero massimo e' elevato a quindici. 
    Il candidato e' escluso dalle procedure, successive  alla  quinta
ovvero alla quindicesima, per le quali abbia  presentato  domanda  la
cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. 
    Nel caso in cui il  numero  massimo  di  cinque  o  quindici  sia
superato con piu' domande aventi la  medesima  data  di  riferimento,
nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e' valida. 
    I requisiti per ottenere l'ammissione  debbono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in
carta libera, secondo l'unito modello (allegato A) fornito anche  per
via telematica (http://www.unife.it), dovra'  essere  indirizzata  al
magnifico rettore dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara  -  Via
Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di  trenta
giorni a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  della  data  di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. 
    Le  domande  di  ammissione  alla  valutazione   comparativa   si
considereranno prodotte in tempo utile se spedite  entro  il  termine
indicato a mezzo raccomandata (a tal fine fa fede il  timbro  a  data
dell'ufficio   postale   accettante)   o   consegnate    direttamente
all'Ufficio protocollo archivio, Via Savonarola,  9  -  Ferrara,  nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedi' al venerdi' dalle  ore  9  alle
ore 12,30 e martedi' pomeriggio dalle ore 15 alle ore  16,30  (a  tal
fine fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata  dall'Ufficio
protocollo archivio). 
    Qualora il termine di scadenza indicato cada in  giorno  festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 
    Ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  39,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  la  sottoscrizione  della
domanda non va autenticata. 
    La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione
comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco
il    decreto    rettorale,    la    facolta'    e     il     settore
scientifico-disciplinare per il quale  il  candidato  intende  essere
ammesso. 
    I  candidati   che   intendano   partecipare   alla   valutazione
comparativa  per  piu'   settori   scientifico-disciplinari,   devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore. 
    Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il  proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice  di  identificazione
personale (codice fiscale). Le donne coniugate  debbono  indicare  il
cognome da nubile. 
    Il  candidato  deve   inoltre   dichiarare   sotto   la   propria
responsabilita': 
      1) la propria residenza; 
      2) la cittadinanza posseduta; 
      3) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze,  e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      4)  di  non  essere  professore  universitario   di   ruolo   o
ricercatore   universitario   inquadrato   nello    stesso    settore
scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od  in  uno
di quelli ad esso affini eventualmente indicati all'art. 1; 
      5) di non aver prodotto, oltre la presente, cinque  domande  di
partecipazione  a  procedure  di  valutazione  comparativa   per   il
reclutamento di ricercatori e professori universitari di ruolo ovvero
di  non  aver  prodotto,  oltre  la  presente,  quindici  domande  di
partecipazione a procedure di valutazione comparativa  esclusivamente
per il reclutamento di ricercatori universitari i cui  bandi  abbiano
termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2010; 
      6) di non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
Pubblica amministrazione per persistente insufficiente  rendimento  e
di non essere stato dichiarato decaduto da  un  impiego  statale,  ai
sensi dell'art. 127, lettera d)  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      7) di essere iscritto nelle liste elettorali,  precisandone  il
comune ed indicando eventualmente i motivi  della  non  iscrizione  o
della cancellazione dalle medesime; i candidati  cittadini  di  Stati
esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti  civili  e  politici
negli Stati di  appartenenza  o  provenienza,  ovvero  i  motivi  del
mancato godimento degli stessi; 
      8) l'attuale posizione nei  riguardi  degli  obblighi  militari
(solo per i cittadini italiani). 
    Nella domanda deve essere indicato il recapito che  il  candidato
elegge ai fini della valutazione comparativa. 
    Ogni   eventuale   variazione   dello    stesso    deve    essere
tempestivamente  comunicata  all'ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione. 
    I candidati riconosciuti handicappati  devono  specificare  nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito  delle  comunicazioni  relative  alla
valutazione comparativa per cause non imputabili  all'Amministrazione
stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a  caso
fortuito o forza maggiore. 
    Il candidato dovra' allegare alla domanda: 
      1) copia fotostatica del documento di identita'  e  del  codice
fiscale; 
      2)  curriculum  in  duplice  copia  della   propria   attivita'
scientifica e didattica; 
      3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione  comparativa
e relativo elenco in duplice copia; 
      4) elenco, firmato in duplice copia,  delle  pubblicazioni  che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 4. 
    I documenti e i  certificati  devono  essere  prodotti  in  carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. 
    I candidati italiani e i cittadini di Stati  dell'Unione  europea
possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante  le
dichiarazioni sostitutive di certificazione  amministrativa  previste
dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
compilando l'allegato B al presente bando. 
    I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in  copia
autenticata  ovvero  in   copia   fotostatica   dichiarata   conforme
all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso,  utilizzando  a
tal fine l'allegato B al presente bando. 
    L'utilizzo  degli  strumenti  di  semplificazione  da  parte  dei
cittadini non appartenenti all'Unione e' consentito alle condizioni e
secondo le modalita' previste  dall'art.  3,  commi  2,  3  e  4  del
sopracitato decreto. 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive. Non verranno prese in considerazione le domande che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                            Pubblicazioni 
 
 
    Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la
valutazione comparativa e che siano state indicate nella  domanda  di
partecipazione,  dovranno   essere   inviate   con   apposito   plico
raccomandato, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto costitutivo  delle  commissioni,  all'indirizzo
indicato nel decreto stesso. 
    E' facolta' dei candidati inviare le pubblicazioni stesse a tutti
i membri della commissione. 
    Per nessun motivo i candidati dovranno  inviare,  contestualmente
alla domanda, il plico contenente le pubblicazioni che,  se  inviato,
non verra' considerato  valido  ai  fini  della  partecipazione  alla
valutazione comparativa. 
    Le commissioni non prenderanno  in  considerazione  pubblicazioni
difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda  di
partecipazione alla valutazione comparativa. 
    Le  pubblicazioni   che   non   risultino   inviate,   in   plico
raccomandato, nel termine e all'indirizzo previsti dal  comma  1  del
presente articolo non potranno essere prese in  considerazione  dalle
commissioni giudicatrici. 
    A tal fine,  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante. 
    Sui plichi contenenti le  pubblicazioni  devono  essere  indicati
espressamente: decreto rettorale, la Facolta', la  sigla,  il  titolo
del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per  la  quale  si
intende concorrere, nonche' cognome, nome e indirizzo del candidato. 
    Il candidato puo' produrre  le  pubblicazioni  in  originale,  in
copia autenticata ovvero in  copia  fotostatica  dichiarata  conforme
all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso,  utilizzando  a
tal fine l'allegato B al presente bando. 
    Per i lavori stampati all'estero deve  risultare  la  data  e  il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia anteriormente
al 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti  gli  obblighi  previsti
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31  agosto  1945,
n. 660; per quelli stampati successivamente a tale  data  si  rimanda
alle disposizioni di cui alla legge 15  aprile  2004,  n.  106  e  al
relativo  Regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. 
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure  da  autocertificazione  del  candidato   sotto   la   propria
responsabilita', ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
    Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale. 
    Il candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di  valutazione
comparativa deve far pervenire, nella sede  indicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  in  cui  sono  pubblicate  le
commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni,  con  annesso
elenco, quante sono le procedure di  valutazione  comparativa  a  cui
partecipa. 
    I documenti e le pubblicazioni  prodotti  dai  candidati  per  la
partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa non
saranno restituiti da questa Amministrazione. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
              Esclusione dalla valutazione comparativa 
 
 
    I  candidati  sono   ammessi   con   riserva   alla   valutazione
comparativa. 
    L'esclusione per difetto dei requisiti e'  disposta  con  decreto
motivato del rettore. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le commissioni giudicatrici  sono  costituite  con  le  modalita'
indicate dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e dal decreto  ministeriale
27 marzo 2009. 
    Le commissioni sono nominate  con  decreto  rettorale  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo
d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. 
    La rinuncia alla nomina o le dimissioni di  un  componente  della
commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti  devono  essere
adeguatamente motivate e documentate e hanno  effetto  solo  dopo  il
decreto di accettazione da parte del rettore. 
    Le  eventuali  modifiche  dello   stato   giuridico   intervenute
successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente
delle commissioni giudicatrici. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                             Ricusazione 
 
 
    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del  decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 
    Se la causa di ricusazione  e'  sopravvenuta,  purche'  anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza. Il rigetto della  istanza  di  ricusazione  non  puo'
essere dedotto come causa successiva di ricusazione. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Valutazione dei candidati 
 
 
    La valutazione comparativa e' effettuata sulla base  dei  titoli,
illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni
dei candidati, ivi compresa  la  tesi  di  dottorato,  utilizzando  i
parametri, riconosciuti anche in ambito  internazionale,  individuati
dal decreto ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89/2009. 
    Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e
le procedure della valutazione  comparativa  dei  candidati,  secondo
quanto previsto dalla legge n. 1/2009 e li consegnano, senza indugio,
al responsabile del procedimento di cui  all'art.  12,  il  quale  ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta'
che hanno richiesto il bando. I  criteri  sono  pubblicizzati  almeno
sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. 
    La valutazione comparativa dei titoli dei candidati e' effettuata
analiticamente  sulla  base   dei   seguenti   elementi   debitamente
documentati: 
      a) possesso del titolo di dottore  di  ricerca  o  equivalente,
conseguito in Italia o all'estero; 
      b) svolgimento di attivita' didattica a  livello  universitario
in Italia o all'estero; 
      c) prestazione di servizi di formazione e  ricerca,  anche  con
rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  presso  istituti  pubblici
italiani o all'estero; 
      d)  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca,  formalizzata   da
rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri; 
      e) svolgimento di attivita' in campo  clinico  relativamente  a
quei settori scientifico-disciplinari  in  cui  sono  richieste  tali
specifiche competenze; 
      f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a  quei
settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; 
      g) organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi  di
ricerca nazionali e internazionali; 
      h)  titolarita'  di  brevetti  relativamente  a  quei   settori
scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; 
      i)  partecipazione  in  qualita'  di  relatore  a  congressi  e
convegni nazionali e internazionali; 
      j)  conseguimento  di  premi  e  riconoscimenti   nazionali   e
internazionali per attivita' di ricerca. 
    La valutazione di ciascun elemento sopra indicato  e'  effettuata
considerando specificamente la significativita' che  esso  assume  in
ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal
singolo candidato. 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4  novembre  2005,  n.
230, sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di  ricerca
e le attivita' svolte in qualita' di  assegnisti  e  contrattisti  ai
sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di
borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398,
nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge
4 novembre 2005, n. 230. 
    Per  la   valutazione   delle   pubblicazioni,   le   commissioni
prenderanno in considerazione esclusivamente  pubblicazioni  o  testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi
inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in  formato
cartaceo o digitale con  l'esclusione  di  note  interne  o  rapporti
dipartimentali. 
    La valutazione comparativa  delle  pubblicazioni  avverra'  sulla
base dei seguenti criteri cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89: 
      a)  originalita',  innovativita'  e  importanza   di   ciascuna
pubblicazione scientifica; 
      b)  congruenza  di  ciascuna  pubblicazione  con   il   settore
scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; 
      c)  rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale  di
ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno  della  comunita'
scientifica; 
      d)  determinazione  analitica,  anche  sulla  base  di  criteri
riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto
individuale del candidato nel caso di partecipazione del  medesimo  a
lavori in collaborazione. 
    Le  commissioni  giudicatrici   devono   altresi'   valutare   la
consistenza complessiva della produzione scientifica  del  candidato,
l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti  salvi  i
periodi, adeguatamente documentati di allontanamento  non  volontario
dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle  funzioni
genitoriali. 
    Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari  in  cui  ne  e'
riconosciuto  l'uso  a  livello  internazionale  le  commissioni  nel
valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: 
      1) numero totale delle citazioni; 
      2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
      3) «impact factor» totale; 
      4) «impact factor» medio per pubblicazione; 
      5) combinazioni dei precedenti  parametri  atte  a  valorizzare
l'impatto della  produzione  scientifica  del  candidato  (indice  di
Hirsch o simili). 
    I candidati saranno  convocati  per  la  discussione  dei  titoli
tramite lettera raccomandata con ricevuta di  ritorno  con  preavviso
non inferiore a venti giorni. I candidati dovranno presentarsi muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita'.  La  mancata
presentazione del candidato e'  considerata  esplicita  e  definitiva
manifestazione  della  volonta'  di   rinunciare   alla   valutazione
comparativa. 
    Sui titoli, illustrati e  discussi  davanti  alla  commissione  e
sulle pubblicazioni di ciascun candidato, ogni commissario esprime il
proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale. 
    Al  termine  dei  lavori  la  commissione,   previa   valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, indica il vincitore. 
    E' priva di effetti, al fine della conclusione  della  procedura,
la deliberazione che individui un numero  di  vincitori  superiore  a
quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve
esser ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei  nominativi
dei vincitori previsti per quella procedura. 
    Le commissioni giudicatrici devono  concludere  la  procedura  di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione  del
decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una  sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per  la  conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali  motivi  segnalati  dal
presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non  si  siano
conclusi entro la proroga, il rettore,  con  provvedimento  motivato,
avvia le procedure per  la  sostituzione  dei  componenti  cui  siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo  nel  contempo  un  nuovo
termine per la conclusione dei lavori. 
    Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
              Accertamento della regolarita' degli atti 
 
 
    Gli atti della commissione  sono  costituiti  dai  verbali  delle
singole  riunioni,  dei  quali  sono  parte  integrante   i   giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
    Il rettore accerta, con  proprio  decreto,  entro  trenta  giorni
dalla  consegna,  la  regolarita'   formale   degli   atti,   dandone
comunicazione ai candidati. 
    Nel caso in cui riscontri vizi di  forma  il  rettore,  entro  il
predetto termine, rinvia con provvedimento  motivato  gli  atti  alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa dovra' completare i lavori. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                          Documenti di rito 
 
 
    I candidati risultati vincitori della  procedura  di  valutazione
comparativa dovranno presentare a questa  Amministrazione,  entro  il
termine  perentorio  di  trenta  giorni  che  decorrono  dal   giorno
successivo a quello in cui ha ricevuto  l'invito,  la  documentazione
attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    La  nomina  in  ruolo  dei  vincitori  e'  disposta  con  decreto
rettorale. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Responsabile del  procedimento  di  valutazione  comparativa  del
presente bando e' la dott.ssa Daniela  Toselli  -  Ufficio  selezione
personale (tel. 0532293344 - 0532293343 - 0532293336 0532293183,  Fax
0532293337, e-mail concorsi@unife.it). 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell' art. 13, del decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti
presso la Ripartizione risorse umane dell' Universita' degli studi di
Ferrara e trattati per le finalita' di gestione  della  procedura  di
valutazione comparativa e dell' eventuale procedimento di  assunzione
in servizio. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   alla
posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano  la
legge 3 luglio 1998,  n.  210  e  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la legge 9 gennaio 2009, n.  1,  la
vigente normativa universitaria e quella in materia di  accesso  agli
impieghi nella pubblica amministrazione. 
    Avverso tutti gli  atti  inerenti  la  procedura  concorsuale  e'
possibile  proporre  ricorso  entro  sessanta  giorni  al   Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna -  sede  di  Bologna  -
Strada  Maggiore,  53  -  40125  Bologna,  tel.  051/340449,  telefax
051/341501 ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. 
    L' avviso del presente bando  di  valutazione  comparativa  sara'
inoltrato al Ministero della giustizia  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Il presente bando sara' pubblicato all'Albo del rettorato e  reso
disponibile    anche    al     seguente     indirizzo     telematico:
http://www.unife.it/concorsi 
      Ferrara, 28 aprile 2010 
 
                                                  Il rettore: Bianchi