Concorso per 600 borsisti (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 600
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2010
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE CONCORSO   (scad.  8 febbraio 2010) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-01-2010
Data Scadenza bando 08-02-2010
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

CONCORSO   (scad.  8 febbraio 2010)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di  studio
  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
  organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art.  4  della
  legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive  modificazioni;  delle
  vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art.  82  della
  legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  successive  modificazioni;  dei
  familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge  20
  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
  marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della  legge  3
  agosto  2004,  n.  206,  riservato  agli  studenti   della   scuola
  elementare, secondaria inferiore e secondaria superiore. 

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
    Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, come sostituito  dall'art.  1,  comma  344,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
    Visto l'art. 4, della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  come
modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che  amplia  l'ambito  dei  destinatari  della
norma agli  orfani  e  ai  figli  delle  vittime  della  criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e  dall'art.
3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n.  13,   convertito   con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che estende  l'ambito
dei benefici delle borse di studio  agli  orfani  e  ai  figli  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  alle
vittime del dovere e loro superstiti che  frequentino  oltre  che  le
scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole
elementari e secondarie inferiori; 
    Visto l'art. 5, della legge 23 novembre  1998,  n.  407,  recante
nuove  norme  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo   e   della
criminalita' organizzata; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Visto l'art. 1-bis del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.  9,
convertito con modificazioni  dalla  legge  12  marzo  2004,  n.  68,
recante disposizioni in favore delle famiglie  delle  vittime  civili
italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,  n.  243,  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266»; 
    Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il  comma
1-bis, estendendo l'applicazione delle  disposizioni  della  presente
legge anche ai familiari del disastro aereo  di  Ustica,  nonche'  ai
familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante «Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti»; 
    Considerato che gli articoli 3 e 4  del  regolamento  n.  58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede  a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che  le
relative graduatorie vengono  approvate  da  un'apposita  commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4, della
legge 23 novembre 1998, n. 407,  e  successive  modificazioni;  delle
vittime del dovere e dei loro superstiti di cui  all'art.  82,  della
legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni;  dei
familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis  del  decreto-legge  20
gennaio 2004, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art.  1  della  legge  3
agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola elementare,
secondaria inferiore e secondaria superiore. 
    2. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono da assegnare: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola media superiore. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che: 
      a) risultino iscritti ai corsi nell'anno scolastico 2008/2009; 
      b) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o  la
licenza elementare/licenza  media/diploma  di  istruzione  secondaria
superiore o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento; 
      c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1,  comma
3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per il Coordinamento Amministrativo  -  Ufficio  Accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa n. 91 - 00187 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno scolastico 2008/2009, devono  essere  presentate  o  spedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale;  la  data  di  presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di
partenza. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore  o
incapace, dall'esercente la potesta' di genitori o dal tutore  -  con
allegata fotocopia di un  valido  documento  di  identita',  dovranno
essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che  ha  emanato
il decreto di riconoscimento di vittima; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico
per il quale viene inoltrata  domanda  ed  ogni  dato  utile  per  la
valutazione del merito scolastico nell'anno  di  riferimento  -  voti
riportati  ed  eventuale  titolo  di  studio   conseguito   nell'anno
scolastico di riferimento e votazione sede,  indirizzo  ed  eventuale
recapito telefonico dell'Istituto scolastico; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
      dichiarazione sostitutiva  semplificata  del  richiedente  -  a
norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello  conforme
al modello allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto
del nucleo  familiare  risultante  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente
all'anno di presentazione della domanda,  o  dall'ultimo  certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti  previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie  del
nucleo familiare medesimo. 
      

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige la graduatoria attribuendo  i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti; in caso di  parita'
risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e  b)  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  generale  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. 
    4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta  giorni
dall'ultima riunione della Commissione,  predispone  il  decreto  che
rende esecutive le graduatorie approvate dalla Commissione medesima. 
      Roma, 28 dicembre 2009 
 
                                       Il segretario generale: Strano