Concorso per 200 borsisti (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 200
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2010
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE CONCORSO   (scad.  8 febbraio 2010) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-01-2010
Data Scadenza bando 08-02-2010
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

CONCORSO   (scad.  8 febbraio 2010)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di  studio
  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
  organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art.  4  della
  legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive  modificazioni;  delle
  vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art.  82  della
  legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  successive  modificazioni;  dei
  familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge  20
  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
  marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della  legge  3
  agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi  di  laurea,
  laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli  studenti
  dei  corsi  delle  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica,
  musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con
  esclusione di quelle retribuite. 

 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
    Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, come sostituito  dall'art.  1,  comma  344,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
    Visto l'art. 4, della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  come
modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che  amplia  l'ambito  dei  destinatari  della
norma agli  orfani  e  ai  figli  delle  vittime  della  criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e  dall'art.
3,  del  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n.  13,  convertito   con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che estende  l'ambito
dei benefici delle borse di studio  agli  orfani  e  ai  figli  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  alle
vittime del dovere e loro superstiti che  frequentino  oltre  che  le
scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole
elementari e secondarie inferiori; 
    Visto l'art. 5, della legge 23 novembre  1998,  n.  407,  recante
nuove  norme  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo   e   della
criminalita' organizzata; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Visto l'art. 1-bis del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.  9,
convertito con modificazioni  dalla  legge  12  marzo  2004,  n.  68,
recante disposizioni in favore delle famiglie  delle  vittime  civili
italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,  n.  243,  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266»; 
    Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il  comma
1-bis, estendendo l'applicazione delle  disposizioni  della  presente
legge anche ai familiari del disastro aereo  di  Ustica,  nonche'  ai
familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante «Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti»; 
    Considerato che gli articoli 3 e 4  del  regolamento  n.  58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede  a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che  le
relative graduatorie vengono  approvate  da  un'apposita  commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge  23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere  e
dei loro superstiti di cui all'art. 82, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni; dei familiari  delle  vittime  di
cui  all'art.  1-bis  del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.   9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004,  n.  68,  e
dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3  agosto  2004,  n.  206,
riservato   agli   studenti   dei    corsi    di    laurea,    laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi
delle  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione,  con  esclusione
di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno accademico 2008/2009 sono da assegnare: 
      a) centocinquanta borse di studio dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
      b)  cinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti delle  scuole  di  specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
    1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che: 
      a) risultino iscritti ai corsi nell'anno accademico 2008/2009; 
      b) abbiano superato, al momento della  scadenza  del  bando  di
concorso, almeno due esami i cui crediti  formativi  complessivi  non
siano inferiori a  20  ovvero  conseguano  la  laurea  o  il  diploma
accademico entro l'anno accademico successivo  a  quello  dell'ultimo
esame sostenuto; 
      c)   non   siano   gia'   in    possesso    di    una    laurea
specialistica/magistrale o diploma  accademico  di  secondo  livello,
fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi
di livello superiore; 
      d) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 
    2. Il requisito di cui alla lettera b) del  precedente  comma  1,
non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di  cui  all'art.  1,
comma 3. 
    3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione  al  suddetto
concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al  momento  della
scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    1. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio,  redatte
in  carta  semplice  secondo  l'allegato   modello,   devono   essere
presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per il Coordinamento Amministrativo  -  Ufficio  Accettazione/Palazzo
Chigi - Via dell'Impresa - 00187 Roma. 
    2. Le domande per l'assegnazione delle borse di  studio  relative
all'anno accademico  2008/2009,  devono  essere  presentate  ospedite
entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale;  la  data  di  presentazione
sara' quella risultante dal timbro apposto  dall'ufficio  postale  di
partenza. 
    3.  Le  domande  per  l'assegnazione  delle   borse   di   studio
sottoscritte dal richiedente - o qualora incapace, dall'esercente  la
potesta' di genitori o dal tutore -  con  allegata  fotocopia  di  un
valido documento di identita',  dovranno  essere  accompagnate  dalle
dichiarazioni di seguito indicate: 
      specifica dell'evento lesivo, luogo, data e  breve  descrizione
del fatto; 
      attestazione, per lo studente, della qualita'  di  vittima,  di
orfano o di figlio di vittima del  terrorismo  o  della  criminalita'
organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; 
      indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami
sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti  conseguiti  riferiti
all'anno accademico per il  quale  viene  inoltrata  domanda  con  la
specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo; 
      indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile,
ai sensi del precedente art. 1, comma 3; 
      dichiarazione con cui  il  richiedente  confermi  di  essere  a
conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa  di  studio,  la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  verra'  verificata  secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art.  1,  comma  344,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
      dichiarazione sostitutiva  semplificata  del  richiedente  -  a
norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello  conforme
all'allegato al bando, attestante il reddito  complessivo  netto  del
nucleo  familiare  risultante   dalle   dichiarazioni   dei   redditi
presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente
all'anno di presentazione della domanda,  o  dall'ultimo  certificato
sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti  previdenziali.
A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie  del
nucleo familiare medesimo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1. La Commissione di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  maggio  2009,  n.  58,  in  base  alle  domande
pervenute, redige la graduatoria attribuendo  i  punteggi  secondo  i
seguenti criteri: 
      a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; 
      b) per il reddito da  3  a  5  punti,  in  misura  inversamente
proporzionale all'ammontare dello stesso; 
      c) per il merito universitario da 1  a  3  punti;  in  caso  di
parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 
    2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo  le  classi
di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e  b)  e
distinte  graduatorie  per  ciascuna  delle  tipologie  riservate  ai
soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 
    3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni  dal
ricevimento delle domande, al Segretario  generale  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. 
    4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta  giorni
dall'ultima riunione della Commissione,  predispone  il  decreto  che
rende esecutive le graduatorie approvate dalla Commissione medesima. 
      Roma, 28 dicembre 2009 
 
                                       Il segretario generale: Strano