Concorso per 3 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 91 del 24-11-2009
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  24 dicembre 2009) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare m ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-11-2009
Data Scadenza bando 24-12-2009
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MINISTERO DELLA DIFESA


CONCORSO   (scad.  24 dicembre 2009)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il  reclutamento  di
  tre guardiamarina in servizio permanente  del  ruolo  speciale  del
  Corpo sanitario militare marittimo, laureati in biologia. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 10 aprile  1954,  n.  113,  concernente  lo  stato
giuridico   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della    Marina    e
dell'Aeronautica e successive modificazioni; 
    Vista  la  legge  20  settembre   1980,   n.   574,   concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 1987, n.  411,  modificato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n.  112,  con  cui  sono  stati
fissati, tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre   1997,   n.   490,
concernente il riordino del reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento  degli  ufficiali  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni ed, in particolare, l'art. 58; 
    Visto il decreto interministeriale  30  marzo  1999,  emanato  in
applicazione dell'art. 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490,  concernente,  fra  l'altro,  requisiti  di
partecipazione,  titoli  di  studio,   tipologia   e   modalita'   di
svolgimento dei concorsi e delle prove di  esame  per  la  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega  al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; 
    Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,  concernente
disposizioni in materia di reclutamento  su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata  legge  20  ottobre
1999,  n.380,  concernente   il   regolamento   recante   norme   per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita', che prevede, tra l'altro e in relazione alle  esigenze  di
impiego,  la  possibilita'  di  richiedere  nei  bandi  di   concorso
specifici requisiti psico - fisici; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato  decreto  ministeriale  4
aprile 2000, n. 114; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007  e  del
decreto 20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il
reclutamento e l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del
personale in servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla  Direzione  generale  della
Sanita' militare in data 11 gennaio 2008; 
    Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2009); 
    Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2009-2011; 
    Ravvisata la necessita di indire per  l'anno  2010,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  militare,  un  concorso
straordinario, per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  3  (tre)
Guardiamarina in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario militare marittimo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio  permanente  nel
ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo. 
    2. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o  l'ammissione  al  corso
applicativo dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie  o  disposizioni  di  contenimento
della spesa pubblica. In  tal  caso  l'Amministrazione  della  difesa
provvede a dare  formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3,
comma 1: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) non abbiano superato il 32° anno di eta'. Eventuali  aumenti
dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di  legge  per
l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano  con  i  limiti  di
eta' sopraindicati; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso di laurea magistrale in biologia (L.M.  6)
o in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche  (L.M.  9)  e
dell'abilitazione all'esercizio della professione di biologo. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo  il  precedente  ordinamento  e   sostituiti   dalle   lauree
magistrali suindicate. Saranno  inoltre  ritenute  valide  le  lauree
magistrali che, per la partecipazione ai concorsi  per  l'accesso  al
pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a  quella  suindicata
con provvedimento  legislativo  o  amministrativo.  Allo  scopo,  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
la  relativa  attestazione  di  equipollenza.  La  partecipazione  al
concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il  titolo
di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da  parte  del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente
elencati. All'uopo gli interessati  avranno  cura  di  allegare  alla
domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di  equipollenza
al titolo di studio previsto in Italia; 
      e)  siano  in  possesso  del  diploma  di  specializzazione  in
patologia clinica o in microbiologia o in biochimica; 
      f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario  nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o  di  inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica; 
      g) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230  a  meno  che  abbiano   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati in congedo, come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130
(solo se concorrenti di sesso maschile). 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  ai  prescritti
corsi applicativi sono subordinati: 
      a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale  al
servizio  militare  incondizionato  quale   ufficiale   in   servizio
permanente dei ruoli speciali della  Marina,  da  accertarsi  con  le
modalita'  prescritte  dai  successivi  articoli  8,  9  e   10.   Il
riconoscimento  del  possesso  di  tale  idoneita'  dovra'   comunque
avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 12; 
      b) all'accertamento, anche successivo  alla  nomina,  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, del possesso dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta
stabiliti  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,   da
accertare  d'ufficio  con  le  modalita'   previste   dalla   vigente
normativa. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di  cui  alla  lettera  b),  dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Coloro che intendono partecipare al concorso di  cui  all'art.
1, comma 1 del presente decreto dovranno: 
      a) redigere la domanda di partecipazione al concorso  in  carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto; 
      b)  firmare  per  esteso  la  domanda  (la  firma,  da  apporre
necessariamente in forma autografa, non  richiede  l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della
stessa; 
      c)   spedire   la   domanda,   a   pena   di   irricevibilita',
esclusivamente a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali  -  2ª  Sezione  -
casella postale 15317 - 00143  Roma  Cecchignola,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. Qualora  il  trentesimo  giorno  sia
festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente
non festivo, secondo quanto disposto  dall'art.  155  del  codice  di
procedura civile. 
    I concorrenti avranno cura  di  conservare  copia  della  domanda
nonche' la ricevuta di spedizione  della  raccomandata  che  dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla  prima
prova scritta, come indicato nel successivo art. 6, comma 2. 
    Detti concorrenti, se in servizio,  dovranno  inoltre  presentare
copia della  suddetta  domanda  di  partecipazione,  al  Comando  del
reparto/ente  di  appartenenza  ovvero,  se  in  congedo,  al  Centro
documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o  ai  Dipartimenti
militari  marittimi/Capitanerie  di  porto  ovvero   alle   Direzioni
territoriali  del  personale  della  Regione  aerea  competenti   per
territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma,  di  ascrizione
in relazione alla loro residenza. 
    2.  I  concorrenti  residenti  all'estero,  o  che   si   trovino
all'estero per motivi di servizio,  potranno  inoltrare  la  domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle  Autorita'
diplomatiche o consolari, ovvero  del  Comando  del  reparto/ente  di
appartenenza che,  dopo  aver  attestato  sulla  stessa  la  data  di
presentazione,  ne  cureranno   l'immediato   inoltro   all'indirizzo
sopraindicato. 
    Tali concorrenti avranno comunque cura di conservare copia  della
domanda, recante in  calce  il  visto  e  la  data  di  presentazione
dell'Autorita' competente, che dovra' essere esibita  all'atto  della
presentazione alla prima prova scritta, come indicato nel  successivo
art. 6, comma 2. 
    3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze  che,  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445,  possono  derivare  da  dichiarazioni  mendaci,  dovra'
dichiarare nella domanda: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data  e  luogo  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  di  codice   di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica, se  posseduto.  Il  concorrente
dovra', altresi', segnalare tempestivamente,  a  mezzo  telegramma  o
messaggio di  posta  elettronica  (r1d1s2@persomil.difesa.it)  o  fax
(06/517052774) al Ministero della difesa - Direzione generale per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
-  2ª  Sezione  -  viale  dell'Esercito  n.  180/186  -  00143   Roma
Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che
venga   a   verificarsi   durante   l'espletamento   del    concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da  allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale  Stato  ha  assolto
eventualmente gli obblighi militari; 
      d) il proprio stato civile; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) il possesso  di  una  delle  lauree  magistrali  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettera d), l'Universita' presso la quale
e' stata conseguita, la data di conseguimento e il voto; 
      g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio  della
professione di cui al gia'  citato  art.  2,  comma  1,  lettera  d),
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data; 
      h) il possesso del diploma  di  specializzazione  in  patologia
clinica, in microbiologia o in biochimica di cui al gia' citato  art.
2, comma 1, lettera  e),  l'Universita'  presso  la  quale  e'  stato
conseguito e la relativa data; 
      i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne'  che  risultino  a  proprio
carico precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovra' indicare in  apposita  dichiarazione  da
allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale pende un eventuale procedimento penale per  aver  acquisito  la
qualifica di imputato. 
    Il concorrente  dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione della sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in  servizio
permanente. Nel redigere  tale  attestazione  il  concorrente  dovra'
tener conto che la Direzione generale,  al  fine  di  controllare  la
veridicita'  delle  dichiarazioni  rese,  acquisira'   d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      l) il servizio militare eventualmente prestato o  in  atto  con
indicazione della durata, del grado rivestito e del reparto o ente di
appartenenza (se in congedo il Centro documentale  dell'Esercito,  il
Dipartimento militare marittimo/Capitanerie di  porto,  la  Direzione
territoriale  del  personale  della  regione  aerea  o   il   Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione); 
      m) per i soli concorrenti di sesso maschile: 
        1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva; 
        2) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai  sensi
dell'art. 15 punto 7 della legge 8 luglio 1998, n.  230  a  meno  che
abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia  a
tale status presso l'Ufficio nazionale per  il  servizio  civile  non
prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla  data  in  cui  sono
stati collocati in congedo, secondo l'art. 1, p. 2, comma 7-ter della
legge 2 agosto 2007, n. 130. Tale  dichiarazione  va  resa  anche  se
negativa; 
      n) gli eventuali servizi prestati  come  impiegato  presso  una
pubblica amministrazione e le cause  di  risoluzione  dei  precedenti
rapporti di impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 
      o) l'eventuale possesso di titolo/i di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7; 
      p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte   le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
      q) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto d'autorita' o  d'ufficio  per  motivi  disciplinari  o  di
inattitudine alla vita militare da  accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato
dello Stato; 
      r) di accettare, qualora vincitore,  di  prestare  servizio  in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare  i  corsi  specialistici
eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo; 
      s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora  vincitore,  di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13; 
      t) la lingua straniera  (non  piu'  di  due  a  scelta  fra  la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca)  nella  quale  intenda
sostenere la prova orale facoltativa; 
      u) l'ultima residenza in Italia della famiglia  e  la  data  di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero); 
      v) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
      w) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      z) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni  sostitutive
allegati alla domanda di partecipazione. 
    Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti  dovranno  allegare
alla  domanda  di   partecipazione   copia   di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita'. 
    4. Il concorrente, qualora  lo  desideri,  potra'  allegare  alla
domanda la documentazione dei titoli di  studio,  di  merito  e/o  di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g), h), m), n) e
o), anche sotto forma di  dichiarazione  sostitutiva,  rilasciata  ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    Fermo restando il mancato accoglimento  delle  domande  nei  casi
previsti  nel  presente  articolo,  la  Direzione  generale  per   il
personale  militare  potra'  richiedere  la  regolarizzazione   delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero  risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi  al
modello riportato nel gia' citato allegato A al presente decreto. 
    5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma  1,  lettera  c)
del presente articolo, dovranno  provvedere,  per  i  concorrenti  in
servizio, a compilare  apposito  documento  caratteristico  numerato,
chiuso alla data di scadenza del termine per la  presentazione  delle
domande di partecipazione, redatto per  «partecipazione  al  concorso
ruolo speciale Corpo sanitario militare marittimo -  anno  2010»  (in
calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua  firma  per  presa
visione). 
    Il complesso della documentazione  matricolare  e  caratteristica
del personale militare, in servizio o  in  congedo,  sara'  acquisito
d'ufficio dalla Direzione generale per  il  personale  militare  -  I
Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione per il solo
personale che si sia presentato ad entrambe le prove scritte  di  cui
al successivo art. 4, comma 1, lettera a). 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e militare ed una
di cultura tecnico-scientifica); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  ed  in  corso  di  validita',   rilasciato   da   una
amministrazione dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile  che
si siano trovati nelle condizioni di cui  all'art.  3,  comma  2  del
citato  decreto  ministeriale  4  aprile  2000,  n.  114  -  all'atto
dell'approvazione  della  graduatoria  di  merito  del  concorso  cui
partecipano con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 12,
comma 2 (presumibilmente entro la  fine  di  luglio  2010),  dovranno
essere  risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed  in   tutti   gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1. 
    3. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove  scritte,  la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      e) la commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio o in  ausiliaria
da non oltre tre anni, presidente; 
      b) due ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  di
grado non inferiore a Capitano di fregata in servizio o in ausiliaria
da  non  oltre  3  anni,  di  cui  uno   specialista   in   patologia
clinica/igiene o equivalente, membri; 
      c) un docente o esperto di biologia (membro tecnico esterno); 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Sottotenente  di
vascello  ovvero  un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa appartenente alla  terza  area  funzionale,  con  profilo  non
inferiore  a  «funzionario  di  amministrazione»,  segretario   senza
diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario   militare
marittimo, membri; 
      c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 
      b)  due  ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario   militare
marittimo, membri; 
      c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri; 
      c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  ed
esperti periti selettori. 
    6. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore della Marina militare in  servizio  o
in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
      b) due ufficiali in servizio della Marina  militare,  di  grado
non inferiore a Sottotenente di vascello, membri; 
      c) un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  ufficiali
e/o sottufficiali esperti di settore della Marina militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza armata. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale e militare; 
      b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica, 
entrambe della durata massima di sei ore. 
    I relativi programmi d'esame sono riportati  nell'allegato  B  al
presente bando. 
    Dette prove scritte avranno luogo presso  l'Accademia  navale  di
Livorno - viale Italia n. 72, secondo il diario che sara'  reso  noto
con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale,  4ª  serie  speciale,
del 15 dicembre 2009. Detto avviso avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle  date  di  svolgimento
delle  prove  scritte  saranno  pubblicate  nella  medesima  Gazzetta
ufficiale - 4ª serie speciale - del 15 dicembre  2009.  Nella  stessa
Gazzetta ufficiale del 15 dicembre  2009  tale  pubblicazione  potra'
essere rinviata ad una data successiva. 
    I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro  le
7,30 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o  di  altro
documento di riconoscimento provvisto  di  fotografia  rilasciato  da
un'amministrazione  dello  Stato  nonche'  copia  della  domanda   di
partecipazione al concorso e della ricevuta  della  raccomandata  con
cui la stessa e' stata spedita. 
    Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro  indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della  prova  sara'  loro
fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12,  13,
14 e 15, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in  ciascuna  delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a  21/30.
Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo
raccomandata o telegramma o,  qualora  possibile,  con  messaggio  di
posta elettronica. 
    3. I concorrenti che non avranno superato le  prove  scritte  non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove,  ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse,  a  partire
dal 45° giorno successivo alla data di svolgimento  delle  prove,  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n.  180/186
- 00143 Roma Cecchignola - tel.  06/517051012,  oppure  al  Ministero
della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il
pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196  Roma  -  tel.  06/3680.4442,
ovvero  potranno  consultare  i   siti   « www.difesa.it/concorsi »   o
« www.persomil.difesa.it ». 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 5, comma  1,  lettera
a) procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che  si  siano
presentati ad entrambe le prove  scritte,  sempreche'  detti  titoli,
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande  di  partecipazione,  siano  stati  dichiarati  con  le
modalita' indicate nel precedente  art.  3,  ovvero  risultino  dalla
documentazione matricolare e caratteristica. I titoli  posseduti  dai
concorrenti e non  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima  domanda  -  o  in
dichiarazione sostitutiva alla stessa  allegata  -  non  siano  state
fornite le necessarie  informazioni,  non  costituiranno  oggetto  di
valutazione.  La  valutazione  dei  titoli   avverra'   prima   della
correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tal  fine  i
concorrenti  potranno   produrre   a   corredo   della   domanda   di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a)  attivita'  professionale  svolta  presso  enti  pubblici  o
assimilati: massimo punti 4/30; 
      b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30; 
      c) attivita' svolta  senza  demerito  nell'ambito  delle  Forze
armate, Forze di polizia o  Corpi  armati  dello  Stato  o  in  altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le  prove  scritte  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona  presumibilmente  nel   mese   di
marzo/aprile  2010  (durata  presunta  3-4  giorni).  A  tal  fine  i
concorrenti  saranno  convocati  a  mezzo  lettera   raccomandata   o
telegramma, o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica. 
    Essi dovranno presentarsi alle 0700  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  amministrazione  dello
Stato. 
    Coloro che non si presenteranno saranno considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera  ed  il  nuoto  in  corso  di  validita'  (non
antecedente ad un  anno  all'atto  di  presentazione)  rilasciato  da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana  o  dal
personale sanitario delle strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate che esercita in tali ambiti la  professione  di  medico
specializzato in medicina dello sport; 
      b) libretto sanitario emesso dall' A.S.L. di appartenenza; 
      c) certificato anamnestico rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate  in  base  al  decreto
ministeriale 31 marzo 2003; 
      d)  esame  radiografico  del  torace  in  due  proiezioni,  con
relativo referto in originale, effettuato in data  non  anteriore  ai
sei mesi precedenti la visita presso strutture  sanitarie  pubbliche,
anche  militari,  o  private  convenzionate  col  Servizio  sanitario
nazionale. In quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotto  anche  il
certificato  attestante   che   trattasi   di   struttura   sanitaria
convenzionata con il Servizio  sanitario  nazionale.  Sara'  altresi'
ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  autenticata  del  referto
relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali  di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare; 
      e) referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo),  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale. Ai sensi dei decreti  dirigenziali  emanati  dal
Direttore generale della sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20
settembre  2007,  nonche'  della  relativa   direttiva   tecnica   di
attuazione emanata dalla Direzione generale della sanita' militare in
data  11  gennaio  2008,  i  soggetti  che   presentino   alterazioni
dell'enzima G6PD, consapevoli delle  sanzioni  civili  e  penali  cui
potranno andare incontro in caso di dichiarazione  mendace,  dovranno
far compilare dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' sottoscrivere, il modello  di
certificato medico di  cui  all'allegato  C,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Tale modello  sara'  presentato  dal
candidato alla commissione per gli accertamenti psico-fisici. Inoltre
i soggetti in questione, se giudicati idonei in sede di visita medica
effettuata  dalla  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,
dovranno sottoscrivere la dichiarazione di  ricevuta  informazione  e
responsabilizzazione di cui all'allegato  D,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto; 
      f)  referto,  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare, o privata convenzionata, da non oltre sei mesi,  attestante
l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per  anticorpi
HIV; 
      g) referto originale degli esami sottoelencati,  effettuati  in
data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate  con  il
Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo  caso  dovra'  altresi'
essere prodotto certificato in originale attestante che  trattasi  di
struttura  sanitaria  convenzionata   con   il   Servizio   sanitario
nazionale): 
        - analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        - emocromo completo; 
        - VES; 
        - glicemia; 
        - azotemia; 
        - creatininemia; 
        - trigliceridemia; 
        - colesterolemia; 
        - bilirubinemia totale e frazionata; 
        - gamma GT; 
        - transaminasemia (GOT e GPT); 
        - markers dell'epatite B ( tutti i markers )  e  dell'epatite
C. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
convenzionate con il Servizio sanitario  nazionale  (in  quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che  trattasi  di  struttura  sanitaria  convenzionata  col  Servizio
sanitario nazionale). Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa,
copia autenticata del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei
medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente
concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    La mancata presentazione  del  suddetto  certificato  comportera'
l'esclusione dei concorrenti di  sesso  femminile  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto originale di test di gravidanza -  mediante  analisi
su sangue o urine - eseguito, in data non anteriore  a  sette  giorni
precedenti la visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
(in quest'ultimo caso dovra' essere  prodotto  anche  certificato  in
originale   attestante   che   trattasi   di   struttura    sanitaria
convenzionata col Servizio sanitario nazionale). 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti  al
successivo comma 4, al test di gravidanza che escluda la  sussistenza
di detto  stato.  L'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'  alla
concorrente di essere sottoposta alle prove e determinera'  l'effetto
indicato al successivo comma 4, lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita'; 
      b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di  accertato
stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti  accertamenti
psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di
cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del  decreto  ministeriale  4
aprile 2000,  n.  114  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra il caso di cui alla precedente  lettera  b),  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
        1) visita cardiologia con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        4) visita odontoiatrica; 
        5) visita psichiatrica; 
        6)  esame  di  screening  delle   urine   per   la   verifica
dell'eventuale uso di cannabinoidi, oppiacei, cocaina e anfetamine, e
test GC/MS (gascromatografia con spettrometria di massa) di  conferma
in caso di positivita' dell'esame di screening; 
        7)  controllo  dell'abuso  sistematico  di  alcool   mediante
ricerca della CDT e, in caso di positivita', disporra'  sul  medesimo
campione test di conferma mediante HPLC; 
        8) visita medica generale. 
    La  commissione  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni   ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale. 
    5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di  inidoneita'  al  servizio  militare"  e
delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione  generale
della sanita' militare, la suddetta commissione di cui al  precedente
art. 5, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti
specifici requisiti: 
      a) dati somatici:  statura  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61  e
non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o per  l'anisometropia  sferica  ed  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale accertato alle lane. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalle
predette direttive tecniche della Direzione  generale  della  sanita'
militare. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra'  conto  delle  caratteristiche  somatofunzionali
nonche'  degli  specifici  requisiti   fisici   suindicati.   Saranno
giudicati: 
      a) idonei i concorrenti in possesso dei  requisiti  sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore  LI  2;  per
l'apparato  visivo  VS  e  per  l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli
specifici requisiti precedentemente indicati; 
      b) inidonei i concorrenti risultati affetti da: 
        1)  imperfezioni  ed  infermita'   previste   dalla   vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; 
        2) imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare di leva; 
        3) abuso sistematico  di  alcool,  uso,  anche  saltuario  od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico; 
        4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        5)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        7) tutte quelle malformazioni ed infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina. 
    La commissione,  seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli,  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina», con indicazione della causa di inidoneita'. 
    I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari  venissero
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultasse
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che non  avessero  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati. 
    La commissione medesima, inoltre, dovra' aver  cura,  al  termine
della visita medica generale, di informare  i  concorrenti  giudicati
idonei che presentino alterazioni dell'attivita' di  "G6PD"  tali  in
ogni caso da  comportare  l'attribuzione  del  coefficiente  2  nella
caratteristica  somato-funzionale  AV,  circa  gli  effetti  di  tale
alterazione nonche' delle eventuali limitazioni all'impiego  previste
per taluni scenari operativi. A  tal  fine  la  commissione  medesima
dovra' far sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione  e
responsabilizzazione di cui al comma 2 del presente articolo. 
    7.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza  ulteriori  comunicazioni.  Essi  potranno
tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto  -  1ª  Divisione  reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 (Ufficio postale  Roma
Laurentina) - 00143 Roma, improrogabilmente entro  il  decimo  giorno
successivo a quello della visita medica,  anticipandola  via  fax  al
numero  06/517052774,  specifica   istanza,   corredata   di   idonea
documentazione   rilasciata   da   struttura   sanitaria    pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno  determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della  prevista
documentazione   ovvero   pervenute   oltre   i   termini   perentori
sopraindicati. 
    Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di  cui  al
precedente art. 5, comma 1, lettera c), la  quale,  solo  qualora  lo
ritenga necessario, potra' sottoporre gli  interessati  ad  ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 
    8. In caso di mancato  accoglimento  dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione  da  parte  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. I concorrenti  dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  degli
ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7,  ovvero
che ai medesimi abbiano rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente art. 8, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,
lettera  d),  agli  accertamenti  attitudinali,   consistenti   nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, colloquio individuale) volte a  valutare  oggettivamente
il possesso dei  requisiti  necessari  per  il  riconoscimento  delle
qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di  ufficiale
in servizio permanente del ruolo speciale. Tale valutazione -  svolta
con le modalita' che  sono  indicate  nelle  apposite  norme  emanate
dall'Ispettorato  delle  scuole  della  Marina  militare  e   vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti -  si  articola  nelle
seguenti aree d'indagine, a loro  volta  suddivise  nelle  specifiche
caratteristiche attitudinali: 
      a) area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
elasticita' del pensiero, apprendimento; 
      b)  area  affettiva  e  relazionale:  maturita'  ed   autonomia
affettiva,   autocontrollo,   livelli   di    autostima,    capacita'
relazionali, capacita' di lavorare in team, modalita' di  rapportarsi
con l'autorita' e con il ruolo istituzionale; 
      c) area della  produttivita'  e  delle  competenze  gestionali:
livelli  di  attivita',  costanza  nel  rendimento,  tolleranza  alla
frustrazione ed allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse (approccio gestionale al  lavoro),  autoefficacia,
livelli di iniziativa e di aspirazione; 
      d) area motivazionale: aspettative  professionali,  livello  di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattiva. 
    2. A ciascuna delle sopra descritte caratteristiche  attitudinali
verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'
conto della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 0: assenza o forte carenza  dell'indice  in  esame
(livello molto scarso); 
      b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    E' consentita l'attribuzione di punteggi intermedi. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
dei punteggi assegnati in sede di  intervista  attitudinale  e  sara'
diretta  espressione  degli  elementi  preponderanti  emergenti   dai
diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di «inidoneita'» verra' espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale  globale  inferiore  o  uguale  a   20/72,   oppure   al
verificarsi di una delle seguenti condizioni: 
      a)  il  punteggio  di  livello  dell'area   del   pensiero   e'
insufficiente (ossia inferiore o uguale a 4/72); 
      b) il punteggio totale di livello delle altre  tre  aree  (area
affettiva/relazionale, area della produttivita'  e  delle  competenze
gestionali, area motivazionale) e' insufficiente (ossia  inferiore  o
uguale a 16/72). 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina»; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina» con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  di  cui   al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. 
    Detta commissione si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione  delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni  alla
Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno: 
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
        - nuoto 25 metri (qualunque stile); 
        - piegamenti sulle braccia; 
      b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi: 
        - addominali; 
        - corsa piana 1000 metri. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  al   presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di  svolgimento
degli esercizi  (obbligatori  e  a  scelta)  e  le  disposizioni  sui
comportamenti  da  tenersi  in  caso  di  precedente   infortunio   o
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle  prove  obbligatorie
ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio
di inidoneita' alle prove di efficienza fisica.  Tale  giudizio,  che
sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e' definitivo  ed
inappellabile. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei  saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera
e) redigera' il relativo verbale. 
    6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli  accertamenti
attitudinali e delle  prove  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati, dalle rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di selezione della Marina militare,  al  Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª  Sezione  -  viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma  Cecchignola,  entro  il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli  argomenti  previsti
dal programma riportato nell'allegato B  al  presente  decreto.  Tale
prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia
n. 72, presumibilmente nel mese di maggio/giugno 2010. A tal  fine  i
concorrenti riceveranno la  relativa  convocazione  a  mezzo  lettera
raccomandata o telegramma e,  qualora  possibile,  con  messaggio  di
posta elettronica. 
    2.  I  concorrenti  che  non  dovessero  presentarsi  nel  giorno
stabilito saranno  considerati  rinunciatari  e  quindi  esclusi  dal
concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione  al  concorso,  sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua  straniera  (non  piu'  di  due
lingue scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la  tedesca),
della durata massima di  quindici  minuti  per  ognuna  delle  lingue
scelte, che sara' svolta con le seguenti modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30 = 0 punti; 
      b) 21/30 = 0,05 punti; 
      c) 22/30 = 0,10 punti; 
      d) 23/30 = 0,15 punti; 
      e) 24/30 = 0,20 punti; 
      f) 25/30 = 0,25 punti; 
      g) 26/30 = 0,30 punti; 
      h) 27/30 = 0,35 punti; 
      i) 28/30 = 0,40 punti; 
      l) 29/30 = 0,45 punti; 
      m) 30/30 = 0,50 punti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. La graduatoria di  merito  degli  idonei  nel  concorso  sara'
formata  dalla  commissione  esaminatrice,   secondo   l'ordine   del
punteggio conseguito da ciascun concorrente ottenuto sommando: 
      a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) l'eventuale punteggio assegnato  per  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  e  dichiarati  nella  domanda   di   partecipazione   o   in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.  A  parita'  od  in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita'  di  merito,  sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del  2°
periodo dell'art. 3, comma 76 della legge n. 127/1997, come  aggiunto
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 
    3.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  2  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    4.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Inoltre,  esso  sara'  pubblicato  nel  Foglio
d'Ordini  della  Marina  e,  a  puro  titolo  informativo,  nel  sito
«www.persomil.difesa.it». 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito  della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita'  stabilite  dall'Ispettorato  delle  scuole
della Marina militare. 
    All'atto della presentazione  al  corso  gli  ufficiali  dovranno
contrarre  arruolamento  volontario  nel  Corpo  equipaggi   militari
marittimi con una ferma di  cinque  anni  decorrente  dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento  del  corso   applicativo   medesimo.   Il   rifiuto   di
sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei  posti  a  concorso  risultassero  non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
candidati idonei,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui  al
precedente art. 12. 
    5. Il concorrente di sesso femminile  nominato  Guardiamarina  in
servizio permanente  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  che,
trovandosi  nelle  condizioni  previste  dall'art.  10  del   decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non  possa  frequentare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine  corso.  Allo  stesso  modo,  al
superamento del corso applicativo  frequentato,  sara'  rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente  comma  5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza.  Il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre  verra'  acquisito   d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti che non  fossero  ritenuti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
Guardiamarina  in  servizio  permanente,  qualora  il   difetto   dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 4 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  la  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 4 del presente decreto, nonche' quelli necessari  per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta'  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno  trattati  presso
una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche' in  caso  di  esito  positivo,  ai  soggetti  di
carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del  trattamento  e'
il Direttore pro-tempore della 1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali
della Direzione generale medesima. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 11 novembre 2009 
 
                          Il Generale di corpo d'armata: Mario Roggio