Concorso per 7 orchestrali (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 7
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 04-08-2009
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCORSO   (scad.  3 settembre 2009) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestra ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-08-2009
Data Scadenza bando 03-09-2009
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA


CONCORSO   (scad.  3 settembre 2009)

Concorso  pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di sette
   posti  di  orchestrale  in prova del ruolo degli orchestrali della
   banda musicale della Polizia di Stato.

  IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della Pubblica Sicurezza

   Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121, concernente il nuovo
ordinamento   dell'amministrazione   della   pubblica   sicurezza,  e
successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.  337,  recante  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o tecnica, e successive
modifiche e integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n.  240,  concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della
Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l'altro, le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
   Visto  l'art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l'altro,   disposizioni   per   lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione nella Polizia di Stato;
   Visto  il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi
per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato,
approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo   regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visti  gli  articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12,  recante  l'ordinamento  giudiziario,  e  successive modifiche ed
integrazioni,  richiamati  dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53;
   Visto  il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n. 198, per la
realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
   Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche  e, in particolare, l'art. 37, che prevede
l'accertamento,  nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei
candidati   dell'uso   delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse e di almeno una lingua straniera;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  il  testo  unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme
in materia di protezione dei dati personali;
   Ritenuto  necessario  procedere  alla  copertura di sette posti di
orchestrale, vacanti nell'organico della banda musicale della Polizia
di  Stato,  nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni per l'anno
2009,   che  verra'  rilasciata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica;
   Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il
diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d'esame;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso


   1. E'  indetto  un  pubblico concorso, per titoli ed esami, per il
conferimento  di  sette posti di orchestrale in prova del ruolo degli
orchestrali  della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato, cosi'
suddivisi:
    I Parte - B
     - n. 1 posto di 1ª tromba in Fa-Mi b con obbligo della tromba in
Si b acuto
    II Parte - A
     - n. 1 posto di 2ª tromba in Si b acuto con obbligo del trombino
Si b
    III Parte - A
     - n. 1 posto di sassofono basso Si b;
     - n. 1 posto di 3° flicorno soprano Si b;
     - n. 1 posto di 3° flicorno contrabbasso Si b
    III Parte - B
     - n. 1 posto di 2° sassofono baritono Mi b;
     - n. 1 posto di 3° flicorno basso Si b.

        
      
                               Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione


   1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione, i seguenti requisiti:
    a) essere cittadino italiano;
    b) godere dei diritti politici;
    c) aver compiuto il diciottesimo anno di eta';
    d)  aver  conseguito  il  diploma di scuola secondaria di secondo
grado e il diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto
per cui si concorre secondo la tabella A allegata al presente bando;
    e)   possedere   l'idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale
all'espletamento  delle mansioni di carattere professionale nei ruoli
della  Polizia  di  Stato,  cosi'  come previsto dall'art. 6, e dalle
allegate  tabelle  1 e 3, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.
198,  pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003;
    f) possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 124
del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, cosi' come modificato
dall'art.  6,  comma  2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
    g) per i candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati
obiettori  di  coscienza  e  per  tale  motivo essere stati ammessi a
prestare  servizio  militare  non  armato ovvero servizio sostitutivo
civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;
    h)  non  essere  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai Corpi
militarmente  organizzati  ovvero  destituiti  da  pubblici  uffici o
dichiarati  decaduti  da  un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
comma  1,  lett.  D),  del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957, n. 3, ne' aver riportato condanna a pena detentiva per
delitto  non colposo od essere stati sottoposti a misura di sicurezza
o di prevenzione.
   2.   L'amministrazione   provvedera'   d'ufficio  ad  accertare  i
requisiti  di  moralita'  e  condotta  dei  candidati e gli ulteriori
requisiti  richiesti  per  la  partecipazione al concorso, nonche' le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
   3.  Per difetto dei predetti requisiti sara' disposta l'esclusione
dal concorso con decreto motivato.

        
      
                               Art. 3.

                      Domande di partecipazione


   1.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso andranno redatte
esclusivamente  sull'apposito  modulo  allegato  al  presente  bando,
composto   di   due   facciate  da  riprodurre  in  una  sola  pagina
fronte/retro,  reperibile  altresi'  presso le Questure o all'interno
del  sito  internet  « www.poliziadistato.it ».  Dette domande dovranno
essere  presentate  esclusivamente  alla  Questura della provincia di
residenza  entro  il  termine perentorio dei trenta giorni successivi
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta
ufficiale  della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
   2.  Le  domande potranno anche essere spedite, esclusivamente alla
Questura  suddetta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro  il  medesimo  termine;  a tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' esser
conservato  dal  candidato  almeno fino al giorno in cui sosterra' la
prima  prova  d'esame.  Sul  tagliando di spedizione e sull'avviso di
ricevimento  dovra'  essere  necessariamente  riportato  il  seguente
Codice Concorso: OR20091.
   I  candidati che si trovino all'estero potranno inviare la domanda
alle  rappresentanze  diplomatiche  che  ne  cureranno  l'invio  alla
Questura  della  provincia  di residenza o nelle cui liste elettorali
sono  iscritti.  Le  Questure provvederanno a tenere contatti diretti
con i suddetti Uffici per quanto necessario all'eventuale istruttoria
delle pratiche concorsuali.
   3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilita' e consapevoli delle conseguenze di carattere penale a
cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
    a)  il  cognome  ed  il  nome.  Le  candidate  coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
    b) la data ed il comune di nascita;
    c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
    d)  il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero
il  motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. A tale ultimo fine il candidato dovra' utilizzare lo spazio
riservato alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
    e)  di  non  aver  riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico; a
tale  ultimo  fine il candidato dovra' utilizzare lo spazio riservato
alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
    f)  il posto o i posti per cui intendono concorrere, specificando
parte  e  qualifica.  A  tal  fine  il  candidato  dovra'  utilizzare
l'apposito spazio del modulo della domanda;
    g)  il  diploma  di scuola secondaria di secondo grado posseduto,
con  l'esatta  indicazione  dell'istituto che lo ha rilasciato, della
data  in  cui  e'  stato  conseguito e del voto riportato, nonche' il
diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto per cui si
concorre,  con l'esatta indicazione dell'Istituto presso cui e' stato
conseguito, della data di conseguimento e del voto riportato;
    h)  per  i  candidati  di  sesso  maschile,  di  non essere stati
dichiarati  obiettori  di  coscienza  e  per tale motivo essere stati
ammessi  a  prestare  servizio  militare  non  armato ovvero servizio
sostitutivo civile, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230;
    i)  i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche  amministrazioni  e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego;  a tal fine il candidato
dovra'  utilizzare  lo  spazio riservato alle annotazioni integrative
del modulo della domanda;
    l)  la  lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame  di  cui al successivo art. 7, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
   4.  I  candidati  dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
   5.  Le  domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione del
recapito  presso  il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le  comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni
del  predetto  recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a
mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, direttamente al
Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  - Direzione Centrale per le
Risorse  Umane  -  Ufficio III Attivita' Concorsuali - Via del Castro
Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
   6.  L'amministrazione  non assumera' alcuna responsabilita' per il
caso   di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da
inesatte   od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte  dei
candidati   ovvero   dalla   mancata   o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  del  recapito  stesso,  ne'  per  gli eventuali disguidi
postali ad essa non imputabili.

        
      
                               Art. 4.

               Titoli di merito ammessi a valutazione


   1.  Le  categorie  di titoli di merito ammessi a valutazione ed il
punteggio  massimo  da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti
come segue:
    a)  titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio
statale o presso un istituto parificato): sino ad un massimo di punti
8;
    b)  titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori
o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
    c)  titoli professionali (attivita' ed incarichi svolti): sino ad
un massimo di punti 8.
   2.  Saranno  valutati  dalla  commissione  esaminatrice soltanto i
titoli  posseduti  dai  candidati  alla  data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso.
   3.  I  candidati dovranno elencare nell'apposito spazio del modulo
per  la domanda di partecipazione, i titoli valutabili di cui sono in
possesso, elencandoli singolarmente e specificando per ognuno di essi
la data di espletamento o conseguimento nonche', laddove previsti, la
durata, i voti o i giudizi riportati.
   4.  I titoli di cui al presente articolo non dichiarati in sede di
presentazione  della  domanda  di partecipazione, anche se dichiarati
successivamente,  non  saranno  presi in considerazione ai fini della
valutazione.  Non  saranno  altresi' presi in considerazione i titoli
redatti  in  lingua  straniera,  se non corredati della traduzione in
lingua italiana certificata dalle competenti autorita'.
   5. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui al
presente  articolo  alla  data  di  scadenza del termine utile per la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  - in
originale  o  in  copia  autenticata o, fatte salve le pubblicazioni,
sotto  forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti
di  notorieta',  ai  sensi  degli  articoli  46  e 47 del decreto del
Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - dovra' essere
prodotta   perentoriamente   entro   trenta  giorni  dalla  richiesta
dell'amministrazione.
   6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle dichiarazioni effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47
del citato D.P.R. n. 445/2000.

        
      
                               Art. 5.

              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali


   1.  I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora
che  saranno  loro preventivamente comunicati, alla visita medica per
l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui  all'art.  6  e
all'allegata  tabella  1  del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.
198,  ed  alle prove attitudinali previste per l'accesso al ruolo dei
periti tecnici della Polizia di Stato, di cui alla tabella 3 allegata
al decreto in questione.
   2.  Il  candidato  che non si presentasse nel luogo, nel giorno ed
all'ora  stabiliti  per  l'effettuazione  dei  predetti  accertamenti
verra' considerato rinunciatario al concorso, salvo i casi di gravi e
documentati  motivi  da comunicare tempestivamente a mezzo telefax al
n. 06.46.57.52.50.
   3.   Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione   composta,   ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  23  dicembre 1983, n. 903, da un primo
dirigente  medico  della  Polizia  di  Stato,  che  la presiede, e da
quattro  direttivi  medici  della  Polizia  di  Stato. Le funzioni di
segretario  sono  svolte  da un appartenente al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato o dell'amministrazione civile dell'interno con
qualifica   equivalente.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici,  i  candidati  saranno sottoposti ad esami clinici ed a
prove strumentali e di laboratorio.
   4.   Un'apposita   commissione  di  selettori,  presieduta  da  un
funzionario  del  ruolo dei dirigenti tecnici psicologi della Polizia
di  Stato  e  composta  da quattro funzionari del ruolo dei direttori
tecnici  psicologi o del ruolo dei commissari della Polizia di Stato,
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale,  sottoporra'  alla verifica del possesso delle qualita'
attitudinali   i  candidati  risultati  idonei  all'accertamento  dei
requisiti  psico-fisici.  Tale verifica consistera' nello svolgimento
di  test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un
componente  della commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso
in  cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale.
   5.  I candidati che fanno gia' parte dei ruoli del personale della
Polizia  di Stato saranno sottoposti esclusivamente agli accertamenti
attitudinali  tesi  a verificare la specifica idoneita' all'esercizio
delle funzioni proprie del posto per cui concorrono.
   6. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono definitivi e
comportano,  in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che
sara' disposta con decreto motivato.

        
      
                               Art. 6.

                      Tutela dei dati personali


   1.  Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  gli  esiti  degli  accertamenti  di  cui  al
precedente  articolo,  nonche' i dati personali forniti dai candidati
nelle  domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso
il  Ministero  dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane - Area III «Concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale tecnico-scientifico e professionale»
per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
   3.  Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
   4. L'interessato gode, ove possibile, dei diritti di cui al citato
decreto  legislativo  n.  196/03.  Tali  diritti potranno esser fatti
valere  nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della
pubblica  sicurezza  - Direzione centrale per le risorse umane - Area
III, titolare del trattamento.
   5.  Il  responsabile  del trattamento e' il dirigente responsabile
dei  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale  che  svolge
attivita' tecnico-scientifica e professionale.

        
      
                               Art. 7.

                      Commissione esaminatrice


   Con   separato   provvedimento  sara'  costituita  la  Commissione
esaminatrice  ai sensi dell'art. 17 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 240/87.

        
      
                               Art. 8.

                            Prove d'esame


   1.  I  candidati  sono  tenuti  a  presentarsi,  muniti  di idoneo
documento  di  riconoscimento,  per  sostenere  le  prove d'esame nel
luogo,  giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La
mancata presentazione sara' considerata rinuncia.
   2. I candidati sostengono nell'ordine le seguenti prove:
    a)  esecuzione, con lo strumento per il quale e' stato bandito il
concorso,  di  un  brano  da concerto, scelto dal candidato, e di uno
studio  di  adeguate  difficolta'  tecniche, scelto dalla commissione
giudicatrice  fra  tre  proposti  dal  candidato. Nell'esecuzione del
brano  da concerto il candidato puo' farsi accompagnare al pianoforte
da persona di sua fiducia;
    b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti
dalla commissione;
    c) per i candidati ai posti di prima e seconda parte, esecuzione,
nell'insieme  della  Banda  musicale della Polizia di Stato, di uno o
piu'  brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico o
sinfonico riguardante lo strumento suonato;
    d)   colloquio   vertente  su  nozioni  relative  alla  struttura
fisico-acustica ed alla storia dello strumento.
   3. Nel corso del colloquio verra', altresi', accertato il grado di
conoscenza   dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche   piu'   diffuse  (videoscrittura,  foglio  di  calcolo,
navigazione in rete) nonche' della lingua straniera indicata all'atto
della domanda di partecipazione al concorso.
   4.  L'esame  s'intende  superato  se  il candidato abbia riportato
nelle  varie  prove  una votazione media non inferiore a 40/50 ed una
votazione  non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. I candidati che
non   superino   una  prova  non  sono  ammessi  a  sostenere  quelle
successive.

        
      
                               Art. 9.

                    Formazione delle graduatorie


   1. Espletate le prove d'esame e dopo la valutazione dei titoli, la
commissione  esaminatrice  formera',  per ciascuna tipologia di posto
messo a concorso, la graduatoria di merito.
   2.  Il  punteggio  di  merito  per  la  formazione  della predetta
graduatoria  e'  dato dalla somma tra la media dei punteggi riportati
nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito in sede di valutazione
dei titoli.
   3. Ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso,
i  candidati  saranno  invitati a far pervenire al Dipartimento della
Pubblica  Sicurezza  - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Area
III,  entro  il  termine  perentorio di giorni venti da quello in cui
avranno  ricevuto  l'avviso  in  tal  senso,  i  documenti  idonei  a
dimostrare  il  possesso  degli  eventuali titoli di preferenza nella
nomina  a  parita' di punteggio, previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  cosi' come
modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge vigenti in
materia.
   4. I predetti documenti possono essere costituiti da dichiarazioni
sostitutive  di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   5.  I  documenti  che  saranno  presentati  o  perverranno dopo il
termine stabilito dal secondo comma del presente articolo non saranno
valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro
mezzo entro il termine medesimo.
   6.  Ai  fini  della  compilazione  delle  graduatorie del concorso
costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita' di merito,
l'appartenenza alla Polizia di Stato.
   7.  Con  decreto  ministeriale,  riconosciuta  la  regolarita' del
procedimento,  verranno  approvate  le  graduatorie  e  dichiarati  i
vincitori   del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento  del
possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

        
      
                              Art. 10.

                        Nomina dei vincitori


   1.  I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
orchestrali  in  prova  della banda musicale della Polizia di Stato e
verranno destinati a prestare servizio in Roma, sede della banda.
   2.  Durante  il  periodo  di  prova, i vincitori frequenteranno un
corso  informativo  sui  servizi  e  sulle attivita' della Polizia di
Stato,  della durata massima di trenta giorni, ai sensi dell'art. 14,
quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1987, n. 240.
   3.  Coloro  che  non  si presenteranno, senza giustificato motivo,
presso  la  sede  e  nel termine loro assegnato per assumere servizio
saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

        
      
                              Art. 11.

                   Pubblicazione della graduatoria


   1.  La  graduatoria  del  concorso sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale   del   personale   del  Ministero  dell'Interno.  Di  tale
pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante  avviso inserito nella
Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
   2.  Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i
termini,   rispettivamente   di   giorni  60  e  120,  per  eventuali
impugnative  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale, ai sensi della
legge   6   dicembre  1971,  n.  1034,  ovvero  al  Presidente  della
Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
    Roma, 15 luglio 2009

                                       Il Capo della Polizia
                          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
                                             Manganelli