Concorso per 1 direttore generale di azienda sanitaria ed ospedaliera (piemonte) REGIONE PIEMONTE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 14-04-2009
Sintesi: REGIONE PIEMONTE CONCORSO   (scad.  14 maggio 2009) Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale. ...
Ente: REGIONE PIEMONTE
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: TORINO
Data di inserimento: 14-04-2009
Data Scadenza bando 14-05-2009
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REGIONE PIEMONTE


CONCORSO   (scad.  14 maggio 2009)

Avviso  pubblico  per  l'aggiornamento  dell'elenco  dei candidati in
   possesso  dei  requisiti  per  la  nomina  a direttore generale di
   azienda sanitaria regionale.

Destinatari.
   Con  deliberazione  n.  15-11108  del  30  marzo  2009,  la Giunta
Regionale  della  Regione  Piemonte  ha  indetto, in conformita' alle
previsioni  di  cui  alla  DGR  n.  75-1862  del 19 dicembre 2005, un
pubblico  avviso  per  l'aggiornamento  dell'elenco  dei candidati in
possesso  dei  requisiti per la nomina a direttore generale d'Azienda
sanitaria regionale, da utilizzare per la copertura delle sedi che si
dovessero  rendere  vacanti.  L'aggiornamento dell'elenco consistera'
nell'inserimento  dei  nuovi candidati ovvero nella cancellazione dei
nominativi   di   coloro   che,  gia'  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'allegato   A)  alla  DGR  n.  53-2527  del  3  aprile  2006,  con
annotazione “ anno di iscrizione 2004”, non confermeranno
il   possesso  di  tutti  i  requisiti,  segnatamente  il  persistere
dell'attualita'   dei   dati  relativi  all'esperienza  professionale
maturata, rinnovando nel contempo la disponibilita' alla nomina;
   Conseguentemente,  solo  i  soggetti  che  risultano gia' iscritti
nell'elenco  regionale,  a  seguito  della  deliberazione  di  Giunta
regionale  n.  51-11598 del 26 gennaio 2004 (come integrata dalla DGR
n.  27-12458  del 10 maggio 2004) sono tenuti a confermare la propria
disponibilita',  rinnovando  l'istanza  ed  aggiornando il curriculum
professionale   e   la   scheda   analitica   gia'   presentate,  con
l'indicazione  delle  attivita'  lavorative  idonee a giustificare il
permanere   del   possesso   del  requisito  relativo  all'esperienza
professionale  maturata nei dieci anni antecedenti alla pubblicazione
dell'avviso   nella   Gazzetta   Ufficiale,   pena  la  cancellazione
dall'elenco.
   Non  devono presentare alcuna richiesta coloro che hanno formulato
una nuova istanza, a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione n.
75-1862   del  19  dicembre  2005,  o  hanno  confermato  la  propria
disponibilita'  -  rinnovando  l'istanza ed aggiornando il curriculum
professionale  e  la  scheda analitica - con riferimento alle istanze
presentate a seguito delle DD.GG.RR. nn. 103-689 del 31 luglio 2000 e
19-4315  del  5  novembre  2001.  I suddetti nominativi sono inseriti
nell'elenco  allegato  alla  DGR  n.  53-2527 del 3 aprile 2006, come
integrata  dalla  DGR 62-3498 del 24 luglio 2006, ed identificati con
“anno  di  iscrizione  2006”.  Si  precisa che gli stessi
nominativi  verranno  integralmente  riportati nell'elenco che verra'
formato a conclusione dell'espletamento del presente avviso.
Requisiti richiesti.
   Possono  presentare  istanza  coloro che, ai sensi dell'art. 3-bis
comma   3   del  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni   ed  integrazioni,  siano  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
    diploma di laurea;
    specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni
da  svolgere,  ed  attestanti  qualificata  formazione  ed  attivita'
professionale con esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica
o  amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in
posizione   dirigenziale   con   autonomia   gestionale   e   diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
Regime delle incompatibilita'.
   Ai  sensi  dell'articolo  3-bis,  comma  10 del d.lgs. 30 dicembre
1992,   n.   502  e  s.m.i.,  la  carica  di  direttore  generale  e'
incompatibile  con  la  sussistenza  di  altro  rapporto  di  lavoro,
dipendente o autonomo.
   Ai  sensi dell'articolo 3, comma 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502  e  s.m.i.,  la carica di Direttore generale e' incompatibile con
quella  di  membro  del  consiglio  e delle assemblee delle regioni e
delle  province  autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di  assessore  di  comunita'
montana,  di  membro  del  Parlamento,  nonche'  con  l'esistenza  di
rapporti,  anche  in  regime  convenzionale,  con l'azienda sanitaria
presso  la quale sono esercitate le funzioni, o di rapporti economici
o  di  consulenza con strutture che svolgono attivita' concorrenziali
con   la   stessa.  La  carica  di  Direttore  generale  e'  altresi'
incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente,
ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza  assegni, con l'azienda
sanitaria presso la quale sono esercitate le funzioni.
   Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502  e  s.m.i.,  non  possono  essere  nominati direttori generali di
azienda sanitaria regionale:
    a)  coloro  che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena  detentiva  non  inferiore  ad  un  anno per delitto non colposo
ovvero  a  pena  detentiva  non  inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri  o  violazione  dei  doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo  quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
penale;
    b)  coloro  che  sono  sottoposti  a  procedimento  penale per un
delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
    c)  coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non
definitivo,  ad  una  misura  di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione  prevista  dall'art.  15 della legge 3 agosto 1988, n.
327;
    d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata.
   Ai  sensi dell'articolo 66, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267,  la  carica di Direttore generale di azienda sanitaria regionale
e'  incompatibile  con quella di consigliere provinciale, di sindaco,
di  assessore  comunale,  di  presidente  o di assessore di comunita'
montana.
   Sempre  ai  sensi dell'articolo 3, comma 9, del d.lgs. 30 dicembre
1992,  n.  502,  il Direttore generale non e' eleggibile a membro dei
consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee
delle  regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non
siano  cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza
dei  periodi  di  durata dei predetti organi. In caso di scioglimento
anticipato  dei  medesimi,  le  cause  di  ineleggibilita'  non hanno
effetto  se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso
il  Direttore  generale  non e' eleggibile nei collegi elettorali nei
quali  sia ricompreso, in tutto o in parte il territorio dell'azienda
sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni, in
un  periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione
della  candidatura.  Il  Direttore generale che sia stato candidato e
non  sia  stato  eletto  non puo' esercitare per un periodo di cinque
anni le sue funzioni in aziende sanitarie locali ricomprese, in tutto
o  in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni.
   Ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 23 marzo 1995, n.
39, le nomine di competenza della Giunta regionale sono incompatibili
con le seguenti funzioni:
    1. Consigliere regionale;
    2.  dipendente  della  Regione,  nei  limiti  di  cui  alla legge
regionale 23 gennaio 1989, n. 10, (“Disciplina delle situazioni
di  incompatibilita'  con  lo stato di dipendente regionale”) e
degli   Enti,  Istituti,  Societa'  di  cui  la  Regione  detenga  la
maggioranza  del  capitale  sociale  ovvero nomini la maggioranza del
Consiglio  di  Amministrazione,  nonche' delle Aziende della Regione,
salvo  i  casi  previsti dalla legge o quando tale designazione possa
costituire  tramite  per la presenza tecnico funzionale della Regione
nell'organismo  in  cui  deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta
menzione nel provvedimento di nomina;
    3.  coloro  che  siano  destinatari  di incarichi non saltuari di
collaborazione professionale nei confronti della Regione o degli Enti
soggetti  a  controllo  regionale, ovvero siano legati agli stessi da
rapporti di collaborazione continuativa;
    4.  membri  di  organi consultivi cui compete di esprimere pareri
sui   provvedimenti   degli   Enti,  Istituti  od  organismi  di  cui
all'articolo 2;
    5.  magistrati  ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori
dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
   Non e'  inoltre  consentita la contemporanea presenza della stessa
persona in piu' di un Ente, Societa' od organismo regionale di cui al
presente  articolo,  ad  esclusione  dei  Sindaci e dei componenti di
organismi di revisione contabile.
Informazioni ai sensi della legge n. 241/1990.
   Ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r.
n. 7 del 4 luglio 2005 vengono individuate:
    quale struttura responsabile del procedimento, il Settore Assetto
istituzionale   e  organizzativo  delle  ASR  e  Sistemi  informativi
sanitari,  Assessorato  Tutela  della salute e Sanita' programmazione
socio-sanitaria  di concerto con l'Assessore al Welfare, e per quanto
attiene  all'edilizia  sanitaria,  di  concerto  con  l'Assessore  al
Patrimonio;
    quale  commissione  esaminatrice,  ai  fini  della  verifica  dei
requisiti  dei candidati ai sensi dell'art. 11, comma 3 della l.r. n.
10/1995, la commissione composta da esperti individuati nelle persone
della  dott.ssa  Laura  Faina,  responsabile  del  Settore  Attivita'
legislativa  e  per  la  qualita'  della  normazione,  della dott.ssa
Patrizia Camandona, responsabile del Settore Attivita' Ispettiva e di
controllo  amministrativo,  del dott. Sergio Di Giacomo, responsabile
del  Settore  Servizio  civile,  Terzo  Settore  ed  Enti  di diritto
pubblico e privato.
   In  attuazione  del  decreto del Presidente n. 445 del 28 dicembre
2000   (“Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa”) ed
in  conformita'  alle disposizioni regionali in materia, la struttura
responsabile  procedera'  d'ufficio  al  controllo  a  campione delle
dichiarazioni  sostitutive  prodotte  dai candidati, nonche' di tutte
quelle presentate dai soggetti nominati.
   Eventuali  ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste al
Settore  Assetto  istituzionale  e  organizzativo delle ASR e Sistemi
informativi sanitari della Direzione Sanita' ai seguenti recapiti:
    dott.ssa Maria Massimino - tel. 011.432.2241 - fax 011.432.4641 -
e-mail: maria.massimino@regione.piemonte.it
    dott.  Luca  Quacchia  -  tel.  011.432.4037 - fax 011.432.4641 -
e-mail: luca.quacchia@regione.piemonte.it
    dott.  Luigi  Ronco  -  tel.  011.432.3167  -  fax 011.432.4641 -
e-mail: luigi.ronco@regione.piemonte.it
Informazioni ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
   I  dati  personali  e  giudiziari  richiesti  al candidato saranno
oggetto di trattamento da parte della Regione Piemonte esclusivamente
ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni istituzionali connesse alla
costituzione  dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per
la nomina a Direttore generale d'Azienda sanitaria, alla formulazione
delle  nomine  stesse  ed  all'esercizio  delle  verifiche  di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”).
   I  dati  saranno  trattati  in  modo lecito e secondo correttezza,
anche  con  strumenti  informatici,  ed  utilizzati  in operazioni di
trattamento  connesse,  in termini compatibili con i succitati scopi.
L'interessato  puo'  far  valere i diritti attribuiti dall'articolo 7
del  d.lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), nei termini e con le modalita'
previste dal medesimo decreto.
Presentazione dell'istanza.
   Le   istanze,  redatte  in  carta  legale,  formulate  secondo  il
fac-simile allegato al presente avviso, scaricabili dal sito Internet
della  Regione  Piemonte: www.regione.piemonte.it , dovranno contenere
le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di
notorieta',  rese  dall'interessato sotto la propria responsabilita',
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i.:
    1) cognome e nome;
    2) data e luogo di nascita;
    3) codice fiscale;
    4) residenza;
    5)  cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
    6)  l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    7)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, ne' dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' insanabile;
    8)  di  non  avere  riportato  condanne  penali  e  di  non avere
procedimenti  penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate
o gli eventuali carichi pendenti, compresa l'indicazione di eventuali
provvedimenti  inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale, non menzione;
    9)  di  non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a
liberta'  vigilata,  nonche', anche con provvedimento non definitivo,
ad  una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione
prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
    10) il diploma di laurea conseguito, con l'indicazione della data
del  conseguimento,  dell'autorita'  che  lo  ha  rilasciato  e della
votazione riportata;
    11)  il  possesso  degli  specifici requisiti di cui al d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
    12)   di   non   trovarsi   in   nessuna   delle   condizioni  di
incompatibilita'  o comportanti decadenza dalla carica previste dagli
art. 3 e 3-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dall'art.
13,  della  l.r.  23  marzo  1995,  n. 39, dall'art. 66 del d.lgs. 18
agosto    2000    n.    267,   ovvero   l'indicazione   delle   cause
d'incompatibilita'  e  l'impegno  a  rimuoverle prima dell'assunzione
dell'incarico;
    13)  di accettare, in caso di nomina, l'assunzione delle funzioni
di  Direttore  generale dell'azienda sanitaria regionale per la quale
la  nomina  e'  fatta  alle  condizioni del contratto approvato dalla
Giunta regionale;
    14)  indirizzi di recapito postale, telefonico, fax ed e-mail, ai
fini  delle  comunicazioni  inerenti il presente avviso e l'eventuale
nomina.
   Con  riferimento  al punto 8), si precisa che ai sensi del comma 1
bis  dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990 n. 55, per tutti gli effetti
disciplinati dal medesimo articolo la sentenza prevista dall'art. 444
del Codice di procedura penale e' equiparata a condanna.
   All'istanza dovra' essere allegato, a pena d'inammissibilita':
    dettagliato  curriculum  scolastico  e  professionale,  datato  e
firmato;
    scheda  analitica - redatta secondo lo schema allegato all'avviso
-  attinente  ai  requisiti per la nomina a Direttore generale di ASR
(titolo  di  studio,  requisiti  formativi e professionali), datata e
firmata.
   Ai  sensi  dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  le  firme apposte in calce
all'istanza contenente le dichiarazioni sostitutive, al curriculum ed
alla scheda analitica, non sono soggette ad autenticazione se apposte
in  presenza  del  funzionario  regionale addetto o se all'istanza e'
allegata  la  fotocopia  di  un  documento  di  identita' in corso di
validita' (fronte e retro), del dichiarante.
   Le  candidature, indirizzate al Presidente della Giunta regionale,
dovranno  pervenire  alla Regione Piemonte - Assessorato Tutela della
salute  e  Sanita'  programmazione  socio-sanitaria  di  concerto con
l'Assessore  al Welfare, e per quanto attiene all'edilizia sanitaria,
di  concerto  con  l'Assessore  al  Patrimonio  - Direzione Sanita' -
Settore  Assetto  istituzionale  e  organizzativo delle ASR e Sistemi
informativi sanitari - C.so Regina Margherita 153-bis - 10122 Torino,
entro  il  termine  perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno
successivo  dalla  data  di  pubblicazione  del presente avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine per
la  presentazione  delle  candidature  cada  in un giorno festivo, il
medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Non
saranno  esaminate  le  candidature  pervenute  oltre  la  data sopra
indicata.
   Le  istanze  possono  essere  consegnate  direttamente  al Settore
Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e Sistemi informativi
sanitari,  corso Regina Margherita 153-bis, Torino, Pal. B, 3° piano,
dal  lunedi'  al  venerdi',  esclusivamente  dalle  ore 9.00 alle ore
12.30,  previa  presentazione  di  un  documento di identita', oppure
spedite a mezzo raccomandata, nel qual caso sulla busta dovra' essere
indicato  il  riferimento  “candidatura a Direttore generale di
A.S.R.”. Per la determinazione del termine di scadenza, in caso
di  inoltro  a  mezzo  raccomandata,  fara'  fede  la data del timbro
dell'Ufficio  postale  accettante,  oppure, per le istanze presentate
manualmente,  la data del timbro dell'amministrazione regionale sulla
copia dell'istanza medesima.
   E'  ammessa  la  consegna dell'istanza da parte di terzi muniti di
delega,  allegando  copia del documento di identita' (fronte e retro)
del delegante.
   L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatte  indicazioni  del recapito da
parte  del  candidato,  o  da  mancata  o  tardiva  comunicazione del
cambiamento di recapito, ne' per eventuali disguidi postali o in ogni
modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Informazioni sul contratto di prestazione d'opera.
   Il   rapporto   di  lavoro  del  Direttore  generale  dell'Azienda
sanitaria  regionale  e'  esclusivo,  ed  e' regolato da contratto di
diritto  privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civile. I contenuti economici e normativi
del  contratto  di  lavoro  sono  approvati  dalla  Giunta  regionale
coerentemente  alle  previsioni di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n.
502,  come  modificato  ed  integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.
319.
   In  caso di nomina, il candidato si obbliga ad esercitare tutte le
funzioni  attribuite  al Direttore generale dell'Azienda sanitaria da
norme  nazionali  o  regionali,  e  con  l'assunzione  dei  poteri di
gestione  dell'Azienda,  quali  disciplinati  da  norme di legge o di
regolamento o da provvedimenti nazionali o regionali, si accolla ogni
responsabilita' connessa.
   Il  corrispettivo  per  l'esercizio  delle  funzioni  di Direttore
generale  e'  determinato dall'allegato D alla DGR n. 65 -7819 del 17
dicembre  2007, in relazione alle peculiari caratteristiche aziendali
e  viene  corrisposto  in  dodici quote mensili, posticipate, di pari
ammontare.  Il  trattamento  economico cosi' determinato ha carattere
d'onnicomprensivita',  ed  in  particolare  e'  compensativo anche di
tutte   le   spese  che  il  Direttore  generale  sosterra'  per  gli
spostamenti  dal  luogo  di  residenza  al luogo di svolgimento delle
funzioni. Il predetto corrispettivo puo' essere integrato, fino ad un
massimo  del  venti  per  cento, in considerazione del raggiungimento
complessivo  dei  risultati  di gestione attesi e della realizzazione
degli obiettivi assegnati annualmente dalla Giunta regionale.
   Il  trattamento  economico  puo'  essere  inoltre  integrato  fino
all'importo  massimo previsto dall'art. 1 comma 5-bis del D.P.C.M. 19
luglio  1995  n.  502 e s.m.i., conformemente altresi' al disposto di
cui  alla  D.G.R.  n.  99-10265 del 1° agosto 2003, in relazione alla
documentata  partecipazione  ad iniziative di formazione manageriale,
di  studio e di aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali il
direttore   generale  partecipi  per  esigenze  connesse  al  proprio
ufficio.
   In attuazione del disposto di cui all'art. 61 comma 14 del D.L. 25
giugno 2008 n. 112 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per
lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la competitivita', la
stabilizzazione    della   finanza   pubblica   e   la   perequazione
tributaria” convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008
n.  133,  a  decorrere  dalla data di conferimento o di rinnovo degli
incarichi  i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori
generali  sono  rideterminati  con  una  riduzione  del  20 per cento
rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Istruttoria.
   Non verranno prese in considerazione:
    le  istanze  presentate  in data anteriore alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
    le  istanze presentate dopo che siano trascorsi piu' di 30 giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  data  di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
    le istanze presentate in difformita' al presente avviso;
    le  istanze  pervenute  da  soggetti  inseriti,  con  annotazione
“anno   di   iscrizione   2006”,   nell'elenco   di   cui
all'allegato A) alla deliberazione di Giunta regionale n. 53-2527 del
3 aprile 2006, come integrato con DGR n. 62-3498 del 24 luglio 2006.
   La  mancata  presentazione dell'istanza di conferma all'iscrizione
nell'elenco  da  parte dei candidati inseriti con la deliberazione di
Giunta  regionale n. 51-11598 del 26 gennaio 2004, come integrata con
DGR  n. 27-12458 del 10 maggio 2004, unitamente all'aggiornamento del
curriculum  professionale  e  della scheda analitica gia' presentate,
contenenti   l'indicazione   delle   attivita'  lavorative  idonee  a
giustificare  il permanere del possesso del requisito dell'esperienza
professionale,  maturata  nei  dieci anni precedenti la pubblicazione
del   presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,  determinera'  la
cancellazione dall'elenco.
   La  valutazione  dei requisiti richiesti per la nomina alla carica
di   direttore   generale   di  azienda  sanitaria  regionale,  quali
dichiarati  dai  candidati,  verra' effettuata sulla base dei criteri
ermeneutici utilizzati nei precedenti avvisi, e da ultimo nell'avviso
di  cui  alla  DGR  n.  75-1862  del  19  dicembre  2005, adottata in
conformita'  all'articolo  2,  comma 3 della legge regionale 23 marzo
1995,  n.  39,  recante  ad oggetto “Criteri e disciplina delle
nomine  ed  incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti
tra  la  Regione  ed i soggetti nominati”, il quale dispone che
“le nomine attribuite alla Giunta Regionale o al suo Presidente
sono  effettuate  sulla base di criteri di carattere generale assunti
dalla  Giunta  Regionale,  sentita  la  Commissione consultiva per le
nomine”, conseguentemente:
    l'esperienza professionale quinquennale deve essere stata svolta,
anche  in  periodi  non  continuativi,  nei  dieci anni precedenti la
pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
    l'attivita'  deve  riferirsi  a funzioni effettivamente svolte in
seguito al conferimento di incarico formale;
    non  sono  da  considerarsi  attivita'  professionali ai fini del
presente avviso le esperienze relative:
     ad attivita' libero-professionale,
     all'esercizio del mandato politico,
     alla mera consulenza,
     a  componente  di  organi  d'amministrazione, eccezion fatta per
l'amministratore delegato, o il socio accomandatario e il consigliere
delegato con incarichi operativi;
    l'attivita'  di  amministratore di enti o aziende sanitarie viene
considerata  rilevante  esclusivamente  qualora  svolta  in  veste di
organo monocratico (amministratore straordinario, direttore generale,
commissario)  successivamente  all'attuazione  della  legge  4 aprile
1991, n. 111;
    per  «attivita'  di  direzione  tecnica  o amministrativa» verra'
considerata  l'attivita'  di  direzione  di  strutture  organizzative
svolta  sotto il profilo tecnico o amministrativo in tutte le diverse
specializzazioni   professionali,  escludendo  le  funzioni  di  mero
studio,  ricerca,  ispezione nonche' le attivita' finanziarie di mera
partecipazione;
    l'attivita' di direzione sara', inoltre, ritenuta qualificante se
esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda,
struttura  od organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni
organizzative degli stessi secondo i rispettivi ordinamenti, e dovra'
essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, consistenza
organizzativa e responsabilita' verso l'esterno;
    verra' considerata rilevante:
     l'attivita'  di  amministratore  di  enti  o  aziende sanitarie,
qualora  svolta  in  qualita'  di  organo monocratico, con esclusione
degli  incarichi  di  componente  di organi collegiali (componenti di
comitati  di  gestione,  componenti  di  consigli di amministrazione,
eccezion    fatta    per    l'amministratore   delegato,   il   socio
accomandatario, il consigliere delegato con incarichi operativi);
     l'attivita'   di   partecipazione   alla   direzione  strategica
aziendale;
     l'attivita'   di   direzione   di  strutture  caratterizzate  da
autonomia e complessita' in enti e aziende sanitarie; in mancanza del
titolare   della   posizione   funzionale   apicale   sono  prese  in
considerazione  le  funzioni svolte in tale posizione da personale di
qualifica inferiore, purche' le funzioni stesse siano state conferite
con atto formale;
     l'attivita'  svolta,  in  posizione  dirigenziale  con autonomia
gestionale,  in  enti/aziende  private e in enti pubblici che abbiano
recepito  nei  rispettivi  ordinamenti  quanto  previsto  dal decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e successive modificazioni e
integrazioni,  in  ordine  alla  separazione  tra le competenze degli
organi   di   direzione  politica  e  le  responsabilita'  gestionali
dirigenziali;
     l'attivita'   dirigenziale   svolta   a  capo  delle  principali
articolazioni  organizzative di enti pubblici e privati, in posizione
apicale,   con  responsabilita'  verso  l'esterno,  indipendentemente
dall'adozione di atti che impegnino l'ente;
    non sara' considerata rilevante:
     l'attivita'    di    magistrato,    qualora   non   connessa   a
responsabilita' di direzione di struttura, come definita dalla D.G.R.
n. 103-689 del 31 luglio 2000;
     la  presidenza  in consigli di amministrazione, in conformita' a
quanto previsto dalla D.G.R. n. 103-689 del 31 luglio 2000;
     l'esperienza  professionale il cui grado di qualificazione, come
previsto  dalla  D.G.R.  n.  103-689  del 31 luglio 2000, non risulti
adeguatamente comprovato.
   A conclusione del procedimento, l'elenco dei candidati in possesso
dei  requisiti per la nomina a Direttore generale d'Azienda sanitaria
regionale  sara'  pubblicato  sul  Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
   In  caso di nomina, verra' richiesto all'interessato di presentare
le  certificazioni  comprovanti  il  possesso dei requisiti di cui al
d.lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  s.m.i.,  e di quanto comunque
dichiarato nell'istanza, nel curriculum e nella scheda analitica alla
stessa allegati.