Concorso per 10 allievi corsi (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 17-02-2009
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  19 marzo 2009) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di dieci allievi ufficiali del ruolo aeronavale al primo anno dell'8° corso aeronavale d ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-02-2009
Data Scadenza bando 19-03-2009
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO   (scad.  19 marzo 2009)
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  di dieci allievi
   ufficiali  del  ruolo  aeronavale  al  primo  anno  dell'8°  corso
   aeronavale  dell'Accademia  della  Guardia  di finanza, per l'anno
   accademico 2009/2010.
                       IL COMANDANTE GENERALE
   Visto  l'art.  5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n.  1961,  recante  «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli  ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
   Viste  le  leggi  21  dicembre  1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n.
1172, e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico
spettante agli allievi delle accademie militari;
   Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa,  con  varianti,  alla  Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n.  237,  recante  «Leva  e  reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica»;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,   recante   «Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
   Visti  gli  articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
   Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
   Vista   la   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
   Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574,  recante  «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Vista  la  legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza», e successive modifiche;
   Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, recante
«Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   in  materia  di
istruzione»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge  6  marzo  1992,  n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale  non  direttivo  e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,  nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4,
recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di   finanza   e   della  Polizia  di  Stato.  Norme  in  materia  di
coordinamento delle Forze di polizia»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo
   A)»;
   Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto   il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
   Visto   il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  concernente
l'individuazione  dei  titoli  di  studio  e  gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
   Vista  la  convenzione  tra  l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  studi  di  Milano Bicocca e l'Universita' degli
studi  di  Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003 e successive
modificazioni,  recante  «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che
sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri
da   adottare   per   l'accertamento   e   la   valutazione  ai  fini
dell'inidoneita'»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94, recante
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
   Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  226, recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n.  98635,  datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008,
al  n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie  Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, convertito in
legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008, n. 133;
   Ritenuto di dover riservare uno dei posti da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
                             Determina:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso

   1.   E'  indetto  per  l'anno  accademico  2009/2010  un  pubblico
concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di 10 allievi ufficiali del
«ruolo   aeronavale»   al   primo   anno   dell'8°  corso  aeronavale
dell'Accademia della Guardia di finanza.
   2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
    a) specializzazione «pilota militare» n. 6 posti;
    b) specializzazione «comandante di unita' navale» n. 4 posti.
   3.  Uno  dei sei posti disponibili per la specializzazione «pilota
militare»  e'  riservato,  subordinatamente  al  possesso degli altri
requisiti   prescritti   dall'art.   2,   ai  candidati  in  possesso
dell'attestato  di  cui  all'art.  4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
   4.  I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
   5. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
    b) una prova scritta di cultura generale;
    c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    d) una prova di efficienza fisica;
    e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    f) tre prove orali;
    g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
    h) una prova facoltativa di informatica;
    i) visita medica di incorporamento.
   6.  Il  corso  di  Accademia  ha  inizio  nella data stabilita dal
Comando  Generale  della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
   7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
Applicazione,  di  durata  biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

        
      
                               Art. 2.
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

   1. Possono partecipare al concorso:
    a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
     1)  alla  data  del  1°  gennaio  2009,  non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1981 (compreso);
     2)  non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;
    b) i cittadini italiani che:
     1)   abbiano,  alla  data  del  1°  gennaio  2009,  compiuto  il
diciassettesimo  anno  di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe',
siano  nati  nel  periodo  compreso  tra  il 1° gennaio 1987 ed il 1°
gennaio 1992, estremi inclusi;
     2)  abbiano,  se  minorenni  alla  data  di  presentazione della
domanda,  il  consenso  dei  genitori  o  del  genitore  esercente la
potesta'  o  del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
     3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
     4)  non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate e di polizia;
     5)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio civile
nazionale  quali  obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
     6)  non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari o per
inattitudine  alla  vita  militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
     7)  non  siano  imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p.  per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
     8)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
     9)  qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
   2.  Tutti  i  candidati  devono,  inoltre, possedere un diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi  di  laurea  previsti  dal  decreto interministeriale 12 aprile
2001.
   3.  Possono  partecipare  anche  coloro  che,  pur  non essendo in
possesso   del   previsto  diploma  alla  data  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2008/2009.
   4.  I  requisiti  di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6),  7),  8)  e 9), devono essere posseduti alla scadenza del termine
ultimo  previsto  per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
   5.  Non  si  applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

        
      
                               Art. 3.
                      Domanda di partecipazione

   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
   3.  I  militari  alle  armi  e  gli  appartenenti  al Corpo devono
presentare  la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
   4.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 -
00181 ROMA/APPIO.
   5.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  Reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet www.gdf.it , nella sezione relativa ai concorsi.
   6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al concorso, sia minorenne deve allegare alla stessa,
a  pena  di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme
all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in
caso  di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di
entrambi  i  genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo
dei  genitori,  devono  essere  documentati  i  motivi  per cui manca
l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche
se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
   7.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte  in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
   9.  Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte   dall'art.   4,   sono   restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio   di   cinque   giorni   dal  momento  della  restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   10.   Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   11.  I  provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante  Interregionale  della Guardia di
finanza dal quale dipende il Reparto che ha disposto l'archiviazione,
ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli Istituti di Istruzione della
Guardia  di  finanza  qualora  l'archiviazione  e' stata disposta dal
Centro di Reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  30  giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di  notifica,  ai sensi dell'art. 21, primo comma, della
legge  6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 4.
                 Elementi da indicare nella domanda

   1. Il candidato deve indicare nella domanda:
    a)  cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il grado rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza);
    b) la specializzazione per cui intende concorrere;
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d)  lo  stato  civile  e  il  numero  dei figli, eventualmente, a
carico;
    e)  di  essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
    f)  di  non  essere  imputato, non essere stato condannato ovvero
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
    g)  il  titolo  di  studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2008/2009;
    h)  la  posizione  nei riguardi del servizio militare (i militari
del    Corpo   devono   obbligatoriamente   indicare   la   matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
    i)  di  non  essere  stato  ammesso a prestare il servizio civile
nazionale  quale  obiettore  di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
    l)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
    m) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
    n)  il  recapito  presso  il  quale  desidera  ricevere eventuali
comunicazioni;
    o)  l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.
6, comma 2;
    p)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
   2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo'
richiedere   di   essere   sottoposto   anche   alle  seguenti  prove
facoltative:
    a)  prova  di  conoscenza  di  una  lingua  straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
    b) prova di informatica.
   3.  Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art.  1,  comma  3, devono compilare la domanda di partecipazione
precisando,  in  allegato  alla stessa, gli estremi ed il livello del
titolo  in  base  al  quale  concorrono  per  il  posto  riservato ed
indicando  la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale.
   4.  I  candidati,  inoltre,  devono  dichiarare, nella domanda, di
essere  a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'art. 11.
   5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
   6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e  nel  modo  piu'  celere  al  Comando  Provinciale della Guardia di
finanza  competente (ovvero al locale Comando Regionale della Guardia
di  finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  al Centro di
Reclutamento  della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali  non  assumono  alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti  da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito  o da eventi di forza maggiore. Gli stessi Reparti, inoltre,
non  assumono  alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da  parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine,  essere  tempestivamente  comunicata agli stessi Reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.

        
      
                               Art. 5.
                      Istruttoria della domanda

   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi   al  concorso,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
   2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.

        
      
                               Art. 6.
                           Documentazione

   1.   Nei  confronti  dei  candidati  convocati  per  le  prove  di
efficienza  fisica  di  cui all'art. 18, il Comando Provinciale della
Guardia  di  finanza  competente  (ovvero il locale Comando Regionale
della  Guardia  di  finanza,  per  i residenti in Valle d'Aosta) o il
Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di finanza, per i residenti
all'estero, provvedono a richiedere i seguenti atti:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in  servizio  militare  o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva  o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
   2.  I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono
presentare  o  far  pervenire,  direttamente  ai  Reparti indicati al
precedente  comma,  entro  venti  giorni  dalla data di comunicazione
della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono  i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 38, comma 6,
della  legge  24  dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di cui
all'art.  21  devono  presentare o far pervenire ai Reparti di cui al
comma  1,  a  pena  di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso di formazione:
    a)  se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio  o  certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
    b)  copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    c)   domanda  diretta  al  Ministero  della  Difesa  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata   e   ufficiale  delle  forze  di
completamento,  chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire l'ammissione
all'Accademia  della  Guardia  di  finanza  in  qualita'  di  allievo
ufficiale.
   4.  Il  vincitore  del posto riservato di cui all'art. 1, comma 3,
deve,  inoltre, far pervenire ai Reparti di cui al comma 1, a pena di
decadenza,  entro  trenta giorni dalla data di ammissione al corso di
formazione, l'attestato di cui al predetto art. 1.
   5.  I  vincitori  del  concorso  devono consegnare, all'atto della
presentazione  in  Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma  in  originale  ovvero  la  copia  autentica  del certificato
attestante  il  conseguimento  del  titolo  di studio, in conformita'
all'art.  18  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445.  Il titolo originale di studio deve, comunque, essere
fatto  pervenire  all'Accademia  entro  il  31 marzo 2010. In caso di
documentato  impedimento,  il vincitore del concorso deve presentare,
entro   lo  stesso  termine,  un  certificato  sostitutivo  ai  sensi
dell'art.  199,  comma  6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
   6.  I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
   7.  Il  documento  di  cui al comma 3, lettera b), deve avere data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale.
   8.  I  documenti  si  considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   9.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
   10.  Il  Comando  Provinciale  della Guardia di finanza competente
(ovvero  il  locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i
residenti  in  Valle  d'Aosta),  esclusivamente  per  i vincitori del
concorso,  ricevuti  i  suddetti  documenti,  li  trasmette, entro 10
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di Reclutamento.
   11.  Il  candidato,  in  servizio  nella Guardia di finanza, nelle
Forze   armate,  nelle  altre  Forze  di  polizia  e  nella  pubblica
amministrazione,  deve produrre soltanto il titolo di studio, nonche'
l'attestato  di  cui  all'art.  1, comma 3, se vincitore per il posto
riservato.

        
      
                               Art. 7.
                      Commissione giudicatrice

   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta  da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di finanza e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta  da  un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non inferiore a
colonnello:
    a)  sottocommissione  per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione  dei  titoli  e  la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,   membri.   I   professori   devono  essere  in  possesso
dell'abilitazione   all'insegnamento   negli  istituti  superiori  di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
    b)  sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da  un  ufficiale  della  Guardia  di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  uno  di  grado  superiore a quello dei medici della
precedente  sottocommissione  o  a  parita'  di  grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
    d)  sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al  servizio  incondizionato  nel  Corpo, in qualita' di ufficiali in
servizio  permanente  effettivo,  composta da quattro ufficiali della
Guardia di finanza, periti selettori, membri;
    e)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di incorporamento,
composta  da  un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
   2.  La  sottocommissione  esaminatrice per le prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
    a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
    b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
   3.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio  e,  se  fanno  parte  delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
   4.  Per  l'eventuale  valutazione  delle prove scritta e orale dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione  e'  integrata  dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
   5.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione  di  cui al comma 1,
lettera   d),   puo'   avvalersi,  altresi',  durante  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
   6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi  di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato dal
Centro di Reclutamento.

        
      
                               Art. 8.
                 Adempimenti delle sottocommissioni

   1.  Le  sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

        
      
                               Art. 9.
                       Esclusione dal concorso

   1.  Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
   2.  Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento.
   3.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati  possono produrre
ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Capo  di Stato Maggiore del Comando Generale
della  Guardia  di  finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  entro  30  giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di  notifica,  ai sensi dell'art. 21, primo comma, della
legge  6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                              Art. 10.
                    Documento di identificazione

   1.  Ad  ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta  di  identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da  un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di fotografia
recente.

        
      
                              Art. 11.
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare

   1.  I  candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette  ad  accertare  le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche  della  lingua  italiana,  presso  la  Scuola Ispettori e
Sovrintendenti  della  Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
    a)  6  aprile  2009,  ore  9,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da A a D;
    b)  6  aprile  2009,  ore 15,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da E a M;
    c)  7  aprile  2009,  ore  9,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da N a R;
    d)  7  aprile  2009,  ore 15,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da S a Z.
   2.  Il  calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
   3.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di  sostenere  le  previste  prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono  richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore  della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
   4.  Ciascun  candidato  deve  presentarsi  per  sostenere la prova
preliminare munito di:
    a) idoneo documento di riconoscimento;
    b) una penna biro ad inchiostro nero.
   5.  Nella  sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti    devono    essere
obbligatoriamente spenti.
   6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati  sara'  pubblicata  sul  sito  internet  www.gdf.it,  nella
sezione relativa ai concorsi.
   7.  Al  fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
    a)   disponibile,   sul   sito  internet  www.gdf.it,  una  mappa
dell'itinerario;
    b)  allestito  un  servizio  di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione  ferroviaria  e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
   8.  I  concorrenti  che  non  si  presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti,  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
   9.  Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed  ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 20, non si
presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
   10.  La  somministrazione  e  la  revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   11.  Prima  dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al  comma 10, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
   12.  Superano  la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova  scritta,  di  cui  all'art.  12,  i  candidati classificatisi,
rispettivamente,  nei primi 200 posti della graduatoria relativa alla
specializzazione  per  la  quale concorrono. Sono, inoltre, ammessi i
concorrenti   che   abbiano   conseguito   lo  stesso  punteggio  del
concorrente  classificatosi,  nell'ambito delle predette graduatorie,
all'ultimo posto utile.
   13.  Gli  aspiranti  che non ricevono la convocazione per la prova
scritta,  entro  il  20 aprile 2009, debbono considerarsi esclusi dal
concorso.
   14.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
    a)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o  dalla  data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi  dell'art.  21,  primo  comma,  della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
    b)  straordinario  al  Capo  dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

        
      
                              Art. 12.
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta

   1.  La  prova  scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento  di  un  tema  di  cultura  generale,  unico  per tutti i
candidati,   adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di  istruzione
superiore  di  secondo  grado,  ha luogo presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti  della  Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), il giorno 22 aprile 2009, alle ore 9,00.

        
      
                              Art. 13.
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta

   1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e
ai  candidati  e'  fatto  obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli  articoli  11,  12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

        
      
                              Art. 14.
                    Revisione della prova scritta

   1.   La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a).
   2.  La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
   3.  Il  punto  di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
   4.  Conseguono  l'idoneita'  i  candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
   5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  alla  prova scritta
ricevono  comunicazione  del  voto  conseguito  e, nel contempo, sono
convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui
all'art. 15.
   6.   Gli   aspiranti   che   non   ricevono  la  convocazione  per
l'effettuazione  dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro
il:
    a)  18  maggio  2009,  per  coloro  che  abbiano  concorso per la
specializzazione «pilota militare»;
    b)  26  maggio  2009,  per  coloro  che  abbiano  concorso per la
specializzazione «comandante unita' navale»,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 15.
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b).
   2. A tal fine, i candidati sono:
    a)   avviati,   se   concorrenti   per  i  posti  riservati  alla
specializzazione  «pilota  militare»,  a  visita  medica  preliminare
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare di Roma via
P.  Gobetti, 2, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi
di  navigazione  aerea  quali «piloti militari», ai sensi del decreto
ministeriale  16  settembre 2003. La sottocommissione di cui al comma
1,  acquisito  il  giudizio  medico-legale del predetto Istituto, nei
confronti  dei  candidati  risultati  idonei,  esprime il giudizio di
idoneita'  al  servizio  nella  Guardia  di finanza, disponendo, dove
ritenuto  necessario,  l'effettuazione  di eventuali ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio per una migliore
valutazione  del  quadro  clinico  dell'aspirante,  sulla  base delle
previsioni  del  decreto  ministeriale  17 maggio 2000, n. 155, cosi'
come richiamato dall'art. 16, comma 1, lettera a).
   I  concorrenti  che,  durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di  navigazione  aerea  quale  «pilota  militare», sono, a cura della
competente  sottocommissione,  giudicati non idonei al servizio nella
Guardia  di  finanza,  quali  ufficiali del «ruolo aeronavale» per la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
    b)   sottoposti,  se  concorrenti  per  i  posti  riservati  alla
specializzazione  «comandante  di  unita'  navale»,  a  visita medica
preliminare,  comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di finanza, sito in Roma, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34.
   3.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   4.  I  candidati che non conseguono l'idoneita' alla visita medica
preliminare possono richiedere:
    a)  se  concorrenti  per  i posti riservati alla specializzazione
«pilota  militare»  e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  «piloti  militari»,  di  essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti   tesi   ad   ottenere  la  revisione  del  giudizio  di
inidoneita'.
   La relativa istanza:
    1) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione del
giudizio  di  non idoneita', al presidente della sottocommissione per
la  visita  medica  preliminare  di cui al comma 1. Eventuali istanze
presentate successivamente sono ritenute nulle;
    2)  deve  essere  integrata,  improrogabilmente  entro  il decimo
giorno  successivo  a quello della comunicazione di non idoneita', da
documentazione  redatta  da  una  struttura sanitaria pubblica, anche
militare,   o   privata   convenzionata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale,  relativa  alle  cause  che hanno determinato l'esclusione
(modello in allegato 3);
    3)  non  e' presa in considerazione se la prevista documentazione
non  dovesse  pervenire  entro  il termine suindicato. A tal fine, la
stessa  potra'  essere anticipata via fax al numero 0624290622 oppure
al numero 0624290676;
    4) e' valutata dalla sottocommissione di cui al comma 1, la quale
puo'   disporre   la   convocazione   del   candidato  per  ulteriori
accertamenti  sanitari, a cura della Commissione Sanitaria di Appello
dell'Aeronautica  Militare, che si esprime, esclusivamente, in ordine
alle  imperfezioni  o infermita' che hanno determinato il giudizio di
non idoneita';
    b)  se  concorrenti  per  i posti riservati alla specializzazione
«pilota  militare»  e  giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite  specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
dalla   sottocommissione   di  cui  al  comma  1,  al  momento  della
comunicazione  del  giudizio  di  non  idoneita', di essere ammessi a
visita  medica  di  revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui
all'art. 17, commi 7, 10 e 11.
   La  citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):
    1)  e'  effettuata  non  prima  del  15°  giorno  successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
    2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di
inidoneita'  espresso  dalla  sottocommissione  per  la visita medica
preliminare;
    c)  se  concorrenti  per  i posti riservati alla specializzazione
«comandante  di  unita'  navale»,  al momento della comunicazione del
giudizio  di  non  idoneita',  di  essere  ammessi a visita medica di
revisione,  fatta eccezione per i requisiti di cui all'art. 17, commi
7, 10 e 11.
   La  richiesta  di  ammissione  a  visita  medica di revisione deve
essere  presentata  al  presidente  della  sottocommissione di cui al
comma 1.
   La  citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):
    1)  e'  effettuata  non  prima  del  15°  giorno  successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
    2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di
inidoneita'  espresso  dalla  sottocommissione  per  la visita medica
preliminare.
   5.  I  candidati,  che  conseguono  l'idoneita' fisica alla visita
medica  preliminare  ovvero  alla  visita  medica  di revisione, sono
convocati per le successive fasi concorsuali.
   6.  I  candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla  visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori accertamenti
sanitari  presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
   7.   Il   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 16.
Requisiti   psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per  la
                 specializzazione «pilota militare»

   1.  Le  sottocommissioni  di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c):
    a)  hanno il compito di selezionare aspiranti che siano idonei al
servizio  nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155, e, comunque, in possesso dei requisiti fisici
previsti  per  l'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione  aerea quali
«piloti  militari»,  ai  sensi  del decreto ministeriale 16 settembre
2003;
    b)  prima  dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
   2.  I  concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi   di   navigazione  aerea  presso  l'Istituto  Medico  Legale
dell'Aeronautica Militare di Roma, devono presentare:
    a)  certificato,  con  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni,
attestante  l'effettuazione  ed  il risultato dell'accertamento per i
markers  dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o privata
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
    b)  certificato,  in  originale  o  copia  conforme, di idoneita'
all'attivita'  sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' (anni
   uno)
,  rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva
Italiana,   ovvero   da   strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate  con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in
tali  ambiti,  in  qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport;
    c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle igE totali;
    d)  referto  di  analisi  di  laboratorio concernente il dosaggio
ematico  del  G6PD,  eseguito  con  metodo quantitativo ed effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
    e)  certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico
di  fiducia  di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
attestante:
     - lo stato di buona salute;
     -       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
     - la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
    f)  certificato,  rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale,  attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
    g)  referto  ed  esame  ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
    h)  esami  radiografici  del  torace, della colonna in toto sotto
carico  con  reticolo, colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e
relativi  referti.  Tali  esami strumentali devono essere effettuati,
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
    i)   tracciato  elettroencefalografico  e  relativo  referto,  in
originale  o  copia  conforme,  eseguito  presso  strutture sanitarie
pubbliche,  anche  militari,  o private convenzionate con il Servizio
Sanitario Nazionale, avente le seguenti caratteristiche:
     1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
     2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
     3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
     4) prove di attivazione complete (S.L.I. - IPERPNEA);
     5)  tracciato  da  effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne), trasversali (anteriori - posteriori);
    l) solo per i candidati di sesso femminile:
     1)  referto,  in  originale o copia conforme, attestante l'esito
del  test  di  gravidanza  non  anteriore  ai  5 giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato;
     2)   ecografia  pelvica,  con  referto,  in  originale  o  copia
conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
   La  mancata  presentazione,  anche  di un singolo documento, della
documentazione  medica  indicata  al  presente comma, comporta la non
ammissione  del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione
dal concorso.
   La positivita' all'accertamento di cui alla lettera c) comporta la
sottoposizione  agli  ulteriori esami strumentali e di laboratorio di
cui all'art. 15, comma 2, lettera a).
   3.  Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea  quali  «piloti  militari», gli esami radiografici ed i referti
sono  trattenuti  presso  l'Istituto  Medico  Legale ed eventualmente
messi  a disposizione della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1,  lettera  b),  per  l'espletamento  delle  attribuzioni di propria
competenza.
   4.   Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'art.  3,  comma  2,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato  di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora  alla data del 6
luglio 2009.
   5.  I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi  di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione  di consenso informato al protocollo diagnostico in uso
presso l'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare, secondo il
modello in allegato 5.
   6.  Nel predetto allegato 5, e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
   7.  I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di  statura  previsti  dall'art.  4  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227, e dall'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003.
   8.  Per  effetto  del  combinato  disposto  delle  norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
    a)  statura  non  inferiore a m 1,68 e non superiore a m 1,90 per
gli uomini;
    b) statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,90 per le
donne.
   9.  Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di
cui  al  precedente  comma,  il  predetto  Istituto Medico Legale non
procede  all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari».
   10.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 17.
Requisiti   psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per  la
           specializzazione «comandante di unita' navale»

   1.  Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n.   155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
   2.  I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale:
    a)   certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
    b)  certificato  attestante  l'esito  del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
    c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
   La  positivita'  agli  accertamenti  di  cui  alle lettere a) e b)
comporta  l'esclusione  dal concorso. La positivita' all'accertamento
di  cui  alla  lettera  c)  comporta la sottoposizione agli ulteriori
esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 14.
   3.   In   sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato  4),  rilasciato  dal  medico  di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    a) lo stato di buona salute;
    b)       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
   4.  La  mancata  presentazione  dei certificati di cui al comma 2,
lettera  a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato
alle  successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non
presentati  entro  30  giorni dalla data di notifica dell'esito della
visita medica preliminare.
   5. La mancata presentazione del certificato relativo all'esito del
dosaggio  delle  IgE  totali, di cui al comma 2, lettera c), comporta
l'esclusione dal concorso.
   6. I candidati sono sottoposti a visita:
    a) neurologica;
    b) psichiatrica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) oculistica;
    e) odontostomatologica;
    f) ginecologica.
   7.  I  candidati  all'atto  della  visita medica devono, comunque,
avere:
    a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
    b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
    c) acutezza visiva:
     -  uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno senza correzione;
     - campo visivo e motilita' oculare normale;
    d) visione binoculare;
    e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
   8.  Sono  causa  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
   9.  Per  quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
    a) monolaterale: 35 dB;
    b) bilaterale: P.P.T. 20%.
   10.  Sono,  inoltre,  causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie,  dislalia e paralalia) anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
   11.  La  dentatura  deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
   12.  Ai  fini  del  computo  del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
   13. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
    a) radiografia del torace;
    b) dell'urina ed ematochimici;
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
    d) test psico-clinici.
   14.  I  candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
   15.  I  candidati  che  non  raggiungono i requisiti fisici minimi
negli  accertamenti  di  cui  ai commi 7, 10 e 11 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
   16.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
   17.  Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di  visite  mediche,  un  test  di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra  indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza.
   18.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'art.  3,  comma  2,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato  di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora  alla data del 6
luglio 2009.

        
      
                              Art. 18.
Prova   di   efficienza   fisica   ed   accertamento   dell'idoneita'
                            attitudinale

   1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici   sono  sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica,
all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,  alle  prove orali ed
alle  eventuali  prove  facoltative  presso  il  Centro  Addestrativo
Polifunzionale    della    Guardia   di   finanza   di   Roma   (loc.
Castelporziano),  via  Croviana, n. 120, nella data indicata all'atto
della  convocazione di cui all'art. 15, comma 5, dove usufruiscono di
vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.
   2.  Gli aspiranti devono attenersi alle norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
   3. Le prove hanno il seguente svolgimento:
    a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
    b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
    c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua straniera
e di informatica, di cui all'art. 19.
   4. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
    a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso, corsa piana 1000 m;
    b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
   5.  L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio  complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 6.
   6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo
dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
    b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
    c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
    d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
    e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
    f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
    g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
   7.  Il  mancato  superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla   gia'   conseguita   idoneita'   al   termine  degli  esercizi
obbligatori.
   8.  All'atto  del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma  1,  lettera d), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione  Medico  Sportiva  Italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche   o   private   convenzionate  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale,  che  esercitano,  in  tali  ambiti, in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
   9.  La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alla  prova  di  efficienza  fisica  e,
pertanto, l'esclusione dal concorso.
   10.  Il  presidente  della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
    a)  presenti  idonea  certificazione medica attestante postumi di
infortuni   precedentemente   subiti   o   uno  stato  di  temporanea
indisposizione;
    b)  si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle
prove  e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito  il  medico  presente,  provvede,  con  giudizio  motivato ed
insindacabile,  all'eventuale  differimento  dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 21 luglio 2009.
   11.  Ai  soli  fini  della  effettuazione in piena sicurezza della
prova  di  efficienza  fisica,  i candidati di sesso femminile devono
produrre,  in  sede  di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza  di  data  non  anteriore  a  cinque  giorni dalla data di
presentazione,  che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del  referto,  la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
   12.   Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza,  sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione  della  prova  di efficienza fisica e deve esimersi
dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n. 155, secondo il quale lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
   13. Tali candidate sono, pertanto:
    a)   ammesse,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
    b)  comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del  predetto  decreto  ministeriale,  laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 21 luglio 2009.
   14.  I  candidati  che  hanno  ottenuto il differimento, di cui al
comma  10, possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere    ammessi,    con   riserva,   a   sostenere   l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
   15.  I  candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono  ammessi  all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
   16.  L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il  possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il ruolo
ambito.
   17. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   18.  Prima  dell'effettuazione  della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento   dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,  la
sottocommissione  di  cui  all'art.  7, comma 1, lettera d), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi.
   19.  I  candidati  risultati  idonei all'accertamento attitudinale
sono  ammessi  a  sostenere  le prove orali, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
   20.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 19.
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

   1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in:
    a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
    b) un esame di geografia (durata massima 15');
    c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma riportato in allegato 7.
   2.  I  programmi  relativi  alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
   3.  Per  ciascuna  materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
   4.  Il  punto  di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
   5.  Conseguono  l'idoneita' i candidati che riportano un punteggio
minimo di diciotto in ciascuna materia.
   6.  Coloro  che  riportano  un  punteggio,  in almeno una materia,
inferiore  a  diciotto,  sono  dichiarati  non  idonei ed esclusi dal
concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   8.  Il  candidato,  che  ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione  ed  abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto  alle  prove  facoltative  di  una  lingua  straniera e di
informatica, secondo le modalita' indicate in allegato 8.
   9.  L'aspirante  in  possesso  dell'attestato  di bilinguismo puo'
richiedere  di  sostenere  la  prova  di lingua straniera in inglese,
francese   o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'  essere
assistito,  sul  posto,  da  personale  qualificato conoscitore della
lingua  tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
   10.  Analogamente  a  quanto  previsto  nel  precedente  comma, il
candidato  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo' essere
assistito,  nel  corso  della  prova  facoltativa  di informatica, da
personale  qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
   11.  Il  giudizio  sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
integrata a norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita'
indicate al comma 4.
   12.  La  sottocommissione  assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto  di  merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso   tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio  della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
    b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
    c) 0,75 per i voti superiori a 26.
   13.  Al  termine  di  ogni  seduta, la competente sottocommissione
compila  l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da  ciascuno  riportato  nelle  prove  orali ed, eventualmente, nelle
prove  facoltative.  Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro  della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato ad ogni candidato.
   14.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali  e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione delle
stesse.

        
      
                              Art. 20.
         Mancata presentazione e differimento del candidato

   1.    Il    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta per:
    a)   sostenere  la  prova  preliminare,  prevista  dall'art.  11,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, la
prova  di  efficienza  fisica e l'accertamento attitudinale, previsti
dall'art. 18, e le prove orali, previste dall'art. 19, e' considerato
rinunciatario  e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi  tecnici  di  espletamento  delle  succitate  fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere
a), b), c) e d), hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o
posticipare   la   convocazione   dei  candidati,  nel  rispetto  del
calendario  di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il
Centro  di  Reclutamento  della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione  AA.UU.,  via  della  Batteria  di Porta Furba, n. 34 - 00181
ROMA/APPIO,  deve  essere  anticipata, via fax, al numero 06/24290622
oppure al numero 06/24290676;
    b)   sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  12,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
    c)  la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 22, e'
considerato  rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza maggiore,
comunicati   via   fax,   entro  24  ore,  ai  numeri  035/4043215  o
035/4043303,  sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del  Comandante  dell'Accademia,  che,  sentito  il  presidente della
sottocommissione   per  la  visita  medica  di  incorporamento,  puo'
differire  la  presentazione  del  candidato,  purche' il ritardo sia
contenuto  improrogabilmente  entro  il decimo giorno dall'inizio del
corso.  I  giorni  di  assenza  maturati sono computati ai fini della
proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.  Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i
Reparti di cui all'art. 4, comma 6.

        
      
                              Art. 21.
                             Graduatoria

   1.   La   graduatoria   unica   di   merito   e'  compilata  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 5, ad esclusione delle lettere g), h) ed i),
con  l'indicazione a fianco di ciascuno della specializzazione per la
quale ha concorso.
   3.  La  graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di  merito  complessivo,  dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza  fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
   4.  A  parita'  di merito, sono osservate le norme di cui all'art.
38,  comma  6,  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
   5.  La  graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale.

        
      
                              Art. 22.
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

   1.  Subordinatamente  al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da  parte  dell'Autorita'  di  Governo,  sono  ammessi  al  corso  di
formazione,  in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale»,
i  candidati  che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art.
21, siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna
specializzazione,  tenendo  conto  della  riserva  del  posto  di cui
all'art.  1,  comma  3,  e  che  abbiano  conseguito  il  giudizio di
idoneita'  alla  visita  medica  di  incorporamento,  alla quale sono
sottoposti  prima  della  firma  dell'atto  di arruolamento, da parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
   2.    Prima    della   visita   medica   di   incorporamento,   la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
   3.  I  candidati  non  idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
   4.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   5.  Qualora  il  posto  riservato  di cui all'art. 1, comma 3, non
possa  essere  ricoperto  per mancanza di candidati idonei, lo stesso
sara'   conferito   ad   altro   candidato   iscritto  nell'anzidetta
graduatoria,  per  la specializzazione «pilota militare», nell'ordine
del punteggio di merito conseguito.
   6.  Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,  comunque,  disponibili  per  ciascuna specializzazione tra i
candidati   precedentemente   dichiarati   vincitori   in  base  alle
disposizioni vigenti.
   7.  All'atto  della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti  ed  i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
   8.  Gli  allievi  ufficiali,  ammessi  a  frequentare  il corso di
Accademia,  devono  sottoscrivere,  prima  dell'inizio del corso, una
dichiarazione  con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un  periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia.  All'atto  della  nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre  una  nuova  ferma  di  dieci  anni,  che assorbe quella da
espletare.
   9.  I  vincitori  del  concorso  per  la  specializzazione «pilota
militare»,  convocati  presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisito   lo   status   di  «allievo  ufficiale»,  sono  sottoposti
all'accertamento  dell'attitudine  al  volo  per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
   10.   Detto   accertamento   e'   effettuato   presso  l'Accademia
Aeronautica  e  presso  la  Scuola  di Volo dell'Aeronautica Militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
   11.  Coloro  i  quali sono ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine  al  pilotaggio sono rinviati dal corso di Accademia della
Guardia di finanza.
   12.  Gli  appartenenti al Corpo della guardia di finanza, rinviati
dall'8°  corso  «aeronavale» dell'Accademia, riassumono la precedente
posizione  di  stato,  salva  l'adozione  nei  loro  confronti  degli
ulteriori  occorrenti  provvedimenti.  Il periodo di durata del corso
e',  in  tal  caso,  computato  per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio e di grado.

        
      
                              Art. 23.
Spese  di  partecipazione  al  concorso  e  concessione della licenza
                       straordinaria per esami

    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove  selettive,  sono  a  carico  degli  aspiranti, ad eccezione di
quelle indicate all'art. 18 comma 1.
   2.  Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma  5, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al
Corpo  sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami,  fino  alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per
la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito
il giudizio di idoneita' all'accertamento dei requisiti psicofisici.
   3.  Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.

        
      
                              Art. 24.
            Trattamento economico degli allievi ufficiali

   1. Durante il corso, agli allievi ufficiali e' corrisposta la paga
giornaliera  di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni ed integrazioni.
   2.  Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della    prima    vestizione,    le   cui   spese   sono   a   carico
dell'Amministrazione.
   3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
    a) per la manutenzione del vestiario;
    b)  relative  all'istruzione  e,  cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
    c) di carattere personale e straordinarie.
   4.  Gli  allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di  formazione,  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato in
allegato 9.

        
      
                              Art. 25.
Trattamento   economico   degli  allievi  ufficiali  provenienti  dai
                         militari del Corpo

   1.  Al  personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli  ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti  nella  nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari  alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.

        
      
                              Art. 26.
                 Sito internet ed informazioni utili

   1.  Ulteriori  informazioni  sul  concorso possono essere reperite
consultando  il  sito  internet  del  Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
   2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei  candidati  dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta nonche' la graduatoria unica di merito.

        
      
                              Art. 27.
                   Trattamento dei dati personali

   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   I  dati  personali  forniti  dai  candidati  che concorrono per la
specializzazione   «pilota  militare»,  nel  corso  dell'accertamento
dell'idoneita'  ai servizi di navigazione aerea, sono raccolti presso
l'Istituto  Medico  Legale  dell'Aeronautica  Militare,  che rilascia
apposita informativa sul relativo trattamento.
   I  dati  personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito  della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli stessi potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3.  L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di rettificare,
aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati erronei, incompleti o
raccolti  in  termini  non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
    Roma, 6 febbraio 2009
                                            Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo