Concorso per 50 allievi ufficiali guardia di finanza (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 50
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 06-02-2009
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO   (scad.  9 marzo 2009) Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 109° corso dell'Accademia ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-02-2009
Data Scadenza bando 09-03-2009
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO   (scad.  9 marzo 2009)
Concorso  pubblico,  per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi
   ufficiali   del  ruolo  normale  al  primo  anno  del  109°  corso
   dell'Accademia  della  Guardia  di  finanza, per l'anno accademico
   2009/2010.
                       IL COMANDANTE GENERALE

   Visto  l'art.  5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n.  1961,  recante  «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli  ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
   Viste  le  leggi  21  dicembre  1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n.
1172, e 27 febbraio 1974, n. 68, concernenti il trattamento economico
spettante agli allievi delle accademie militari;
   Vista  la  legge  31 luglio 1954, n. 599, recante «Stato giuridico
dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica»,
estesa,  con  varianti,  alla  Guardia di finanza con legge 17 aprile
1957, n. 260;
   Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n.  237,  recante  «Leva  e  reclutamento obbligatorio nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica»;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,   recante   «Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  recante  «Norme  di attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto  Adige  in materia di proporzione negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  642,  recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19
della   legge   18  febbraio  1999,  n.  28,  concernente  «Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
   Visti  gli  articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia;
   Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme sul servizio di leva»;
   Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
   Vista   la   legge   24   dicembre  1986,  n.  958,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante «Norme sul servizio militare
di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
   Visto  l'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici», come modificato dal
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574,  recante  «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  370:  recante  «Esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Vista  la  legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia  di  avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza», e successive modifiche;
   Visto  il  decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, recante
«Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   in  materia  di
istruzione»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante «Attuazione dell'articolo 3
della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento
del  personale  non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia
di finanza»;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   recante   «Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
   Vista  la  legge  16  giugno  1998,  n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in materia di obiezione di
coscienza»,  nonche'  la  legge  6  marzo  2001,  n.  64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo
per l'istituzione del servizio militare volontario femminile»;
   Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000, n. 24, recante
«Disposizioni  in  materia  di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate  e  nel  Corpo  della  guardia di finanza, a norma dell'art.1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Vista  la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.4,
recante  «Delega  al  Governo  in  materia  di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di   finanza   e   della  Polizia  di  Stato.  Norme  in  materia  di
coordinamento delle Forze di polizia»;
   Visto  il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  nella  Guardia  di  finanza,  ai sensi dell'art.1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
   Visto  il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n.  416631,  datato  15  dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
   Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69, recante
«Riordino  del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
   Visto   il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
«Determinazione   delle   classi   delle   lauree   e   delle  lauree
specialistiche  universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e della
sicurezza»;
   Visto   il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  concernente
l'individuazione  dei  titoli  di  studio  e  gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
   Vista  la  convenzione  tra  l'Universita' degli Studi di Bergamo,
l'Universita'  degli  Studi di Milano - Bicocca e l'Universita' degli
Studi  di  Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001;
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94, recante
«Regolamento  concernente  le  modalita'  di svolgimento dei corsi di
formazione  per  l'accesso  ai  ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo  degli  ufficiali  della  Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
   Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  226, recante «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari  di  truppa  in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
   Vista  la  determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza  n.  98635,  datata 26 marzo 2008, registrata al Dipartimento
Ragioneria  Generale  dello  Stato  - Ufficio Centrale del Bilancio -
presso  il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008,
al  n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle
varie  autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto  legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito in
legge,  con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto
2008, n. 133;
   Ritenuto di dover riservare due dei posti da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che,   alle  prove
concorsuali  successive a quella preliminare, venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

                             Determina:

                               Art. 1.
                          Posti a concorso

   1.   E'  indetto  per  l'anno  accademico  2009/2010  un  pubblico
concorso,  per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi ufficiali
del «ruolo normale» al primo anno del 109° corso dell'Accademia della
Guardia di finanza.
   2.    Due    dei    suddetti cinquanta   posti   sono   riservati,
subordinatamente   al   possesso  degli  altri  requisiti  prescritti
dall'art.  2,  a  coloro  che siano in possesso dell'attestato di cui
all'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752,  riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di
secondo grado o superiore.
   3. Lo svolgimento del concorso comprende:
    a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
    b) una prova scritta di cultura generale;
    c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
    d) una prova di efficienza fisica;
    e) un tirocinio, della durata di 18 giorni, durante il quale sono
effettuati:
     1) la visita medica di controllo;
     2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale;
    f) tre prove orali;
    g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
    h) una prova facoltativa di informatica;
    i) una visita medica di incorporamento.
   4.  Il  corso  di  Accademia  ha  inizio  nella data stabilita dal
Comando  Generale  della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
   5. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
Applicazione,  di  durata  biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

        
      
                               Art. 2.
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

   1. Possono partecipare al concorso:
    a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
     1)  alla  data  del  1°  gennaio  2009,  non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1981 (compreso);
     2)  non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero
vi abbiano rinunciato, se in servizio permanente;
    b) i cittadini italiani che:
     1)   abbiano,  alla  data  del  1°  gennaio  2009,  compiuto  il
diciassettesimo  anno  di  eta' e non superato il ventiduesimo, cioe'
siano  nati  nel  periodo  compreso  tra  il 1° gennaio 1987 ed il 1°
gennaio 1992, estremi inclusi;
      2)  abbiano,  se  minorenni  alla  data  di presentazione della
domanda,  il  consenso  dei  genitori  o  del  genitore  esercente la
potesta'  o  del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
     3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
     4)  non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle Forze
armate e di polizia;
     5)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio civile
nazionale  quali  obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
     6)  non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari o per
inattitudine  alla  vita  militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
     7)  non  siano  imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
     8)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
     9)  qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
   2.  Tutti  i  candidati  devono,  inoltre, possedere un diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi  di  laurea  previsti  dal  decreto interministeriale 12 aprile
2001.
   3.  Possono  partecipare  anche  coloro  che,  pur  non essendo in
possesso   del   previsto  diploma  alla  data  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2008/2009.
   4.  I  requisiti  di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6),  7),  8)  e 9), devono essere posseduti alla scadenza del termine
ultimo  previsto  per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
   5.  Non  si  applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

        
      
                               Art. 3.
                      Domanda di partecipazione

   1.  La  domanda  di  partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4^  Serie  Speciale
«Concorsi ed esami».
   2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta,  la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando regionale della Guardia di finanza.
   3.  I  militari  alle  armi  e  gli  appartenenti  al Corpo devono
presentare  la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
   4.  I  cittadini  italiani  residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34,
00181 ROMA/APPIO.
   5.  La  domanda  deve  essere  redatta  esclusivamente su apposito
modello,  riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1)
e  disponibile  presso  tutti  i  reparti  del Corpo nonche' sul sito
internet http://www.gdf.it/, nella sezione relativa ai concorsi.
   6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al concorso, sia minorenne deve allegare alla stessa,
a  pena  di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme
all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in
caso  di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di
entrambi  i  genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo
dei  genitori,  devono  essere  documentati  i  motivi  per cui manca
l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche
se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
   7.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si  considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso  di  ricevimento,  entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  pervengono  entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando sono archiviate. Nelle
more,   i   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.
   9.  Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma   formalmente   irregolari   ovvero  incomplete  di  talune  delle
dichiarazioni   prescritte  dall'articolo  4,  sono  restituite  agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
con   le  dichiarazioni  precedentemente  omesse,  entro  il  termine
perentorio   di   cinque   giorni   dal  momento  della  restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
   10.   Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
   11.1  provvedimenti  di  archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  sono  notificati  agli  interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Comandante  Interregionale  della Guardia di
finanza  dal quale dipende il reparto che ha disposto l'archiviazione
ovvero  al  Generale  Ispettore  per gli istituti di istruzione della
Guardia  di  finanza,  qualora  l'archiviazione e' stata disposta dal
Centro di reclutamento, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
entro  30  giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di  notifica,  ai sensi dell'art. 21, primo comma, della
legge  6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                               Art. 4.
                 Elementi da indicare nella domanda

   1. Il candidato deve indicare nella domanda:
    a)  cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita
(i  militari  alle  armi  devono  indicare  anche  il grado rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza);
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c)  lo  stato  civile  e  il  numero  dei figli, eventualmente, a
carico;
    d)  di  essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
    e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non
aver  ottenuto  l'applicazione  della  pena ai sensi dell'art.444 del
codice  di  procedura  penale per  delitti  non  colposi ne' essere o
essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
    f)  il  titolo  di  studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2008/2009;
    g)  la  posizione  nei riguardi del servizio militare (i militari
del    Corpo   devono   obbligatoriamente   indicare   la   matricola
meccanografica, il grado e il reparto cui sono in forza);
    h)  di  non  essere  stato  ammesso a prestare il servizio civile
nazionale  quale  obiettore  di coscienza ovvero di aver rinunziato a
tale status, ai sensi dell'art. 15, comma 7-ter, della legge 8 luglio
1998, n. 230;
    i)  di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o dichiarato
decaduto  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
    l) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
    m)  il  recapito  presso  il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
    n)  l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.
6, comma 2;
    o)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
   2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo'
richiedere   di   essere   sottoposto   anche   alle  seguenti  prove
facoltative:
    a)  prova  di  conoscenza  di  una  lingua  straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
    b) prova di informatica.
   3.  Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art.  1,  comma  2, devono compilare la domanda di partecipazione
precisando,  in  allegato  alla stessa, gli estremi ed il livello del
titolo  in  base  al  quale concorrono per tali posti ed indicando la
lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono  sostenere le
previste prove scritta e orale.
   4.  I  candidati,  inoltre,  devono  dichiarare, nella domanda, di
essere  a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite all'art. 11.
   5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle sanzioni previste dal
codice  penale  e  dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente  conseguente  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
   6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente
e  nel  modo  piu'  celere  al  Comando  provinciale della Guardia di
finanza  competente (ovvero al locale Comando regionale della Guardia
di  finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  al Centro di
reclutamento  della Guardia di finanza, per i residenti all'estero, i
quali  non  assumono  alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti  da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito  o da eventi di forza maggiore. Gli stessi reparti, inoltre,
non  assumono  alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da  parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine,  essere  tempestivamente  comunicata agli stessi reparti ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.

        
      
                               Art. 5.
                      Istruttoria della domanda

   1.  Tutti  i  candidati,  le  cui  istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi   al  concorso,  con  riserva,  in  attesa  dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
   2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al
corso di formazione.

        
      
                               Art. 6.
                           Documentazione

   Nei  confronti  dei candidati convocati per le prove di efficienza
fisica  di  cui  all'art. 17, il Comando provinciale della Guardia di
finanza  competente (ovvero il locale Comando regionale della Guardia
di  finanza,  per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il Centro di
reclutamento  della  Guardia  di finanza, per i residenti all'estero,
provvedono a richiedere i seguenti atti:
    a)  rapporto   sul  servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per  il  personale  di  ruolo  nelle pubbliche amministrazioni, copia
integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in  servizio  militare  o che abbiano gia' partecipato alla visita di
leva  o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 13 e 14
della  legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano concorso alla leva
di mare.
   2.  I candidati convocati per le prove di efficienza fisica devono
presentare  o  far  pervenire,  direttamente  ai  reparti indicati al
precedente  comma,  entro  venti  giorni  dalla data di comunicazione
della convocazione stessa, i certificati, rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono  i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 38, comma 6,
della  legge  24  dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   3.  I  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di cui
all'art.  24  devono  presentare o far pervenire ai reparti di cui al
comma  1,  a  pena  di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di
ammissione al corso di formazione:
    a)  se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio  o  certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
    b)  copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    c)   domanda  diretta  al  Ministero  della  Difesa  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata   e   ufficiale  delle  forze  di
completamento,  chiede  di  rinunciarvi  per  conseguire l'ammissione
all'Accademia  della  Guardia  di  finanza  in  qualita'  di  allievo
ufficiale.
   4.  I  vincitori  dei  posti  riservati di cui all'art.1, comma 2,
devono,  inoltre,  far pervenire ai reparti di cui al comma 1, a pena
di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso
di formazione, l'attestato di cui al predetto art.1.
   5.  I  vincitori  del  concorso  devono consegnare, all'atto della
presentazione  in  Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma  in  originale  ovvero  la  copia  autentica  del certificato
attestante  il  conseguimento  del  titolo  di studio, in conformita'
all'art.  18  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445.  Il titolo originale di studio deve, comunque, essere
fatto  pervenire  all'Accademia,  entro  il 31 marzo 2010. In caso di
documentato  impedimento,  il vincitore del concorso deve presentare,
entro   lo  stesso  termine,  un  certificato  sostitutivo  ai  sensi
dell'art.  199,  comma  6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
   6.  I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
   7.  Il  documento  di  cui  al comma 3, letterab), deve avere data
posteriore  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale.
   8.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   9.  I  documenti,  incompleti  o  affetti  da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
   10.  Il  Comando  provinciale  della Guardia di finanza competente
(ovvero  il  locale Comando regionale della Guardia di finanza, per i
residenti  in  Valle  d'Aosta),  esclusivamente  per  i vincitori del
concorso,  ricevuti  i  suddetti documenti, li trasmette, entro dieci
giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di partecipazione, al
Centro di reclutamento.
   11. I candidati, in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate,   nelle   altre   Forze   di   polizia   e   nella   pubblica
amministrazione,  devono  produrre  soltanto  il  titolo  di  studio,
nonche'  l'attestato  di  cui all'art. 1, comma 2, se vincitori per i
posti riservati.

        
      
                               Art. 7.
                      Commissione giudicatrice

   1.   La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta  da  un  ufficiale  generale  della  Guardia  di finanza e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta  da  un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non inferiore a
colonnello:
    a)  sottocommissione  per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione  dei  titoli  e  la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,   membri.   I   professori   devono  essere  in  possesso
dell'abilitazione   all'insegnamento   negli  istituti  superiori  di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
    b)  sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita
da  un  ufficiale  della  Guardia  di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici  (di  cui  uno  di  grado  superiore a quello dei medici della
precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
    d)  sottocommissione per la valutazione della prova di efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al  servizio  incondizionato  nel  Corpo, in qualita' di ufficiali in
servizio  permanente  effettivo,  composta  da  sei  ufficiali  della
Guardia  di  finanza, periti selettori, membri, e, ai soli fini della
valutazione  dei  candidati  al  termine  del  tirocinio,  da quattro
ufficiali  della  Guardia  di finanza, istruttori presso l'Accademia,
membri;
    e)  sottocommissione  per la visita medica di controllo, composta
da  un  ufficiale  della Guardia di finanza e da un ufficiale medico,
membri;
    f)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di incorporamento,
composta  da  un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
   2.  La  sottocommissione  esaminatrice  delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza, rispettivamente:
    a) qualificati c onoscitori della lingua stessa;
    b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
   3.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere in
servizio  e,  se  fanno  parte  delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
   4.  Per  l'eventuale  valutazione  delle prove scritta e orale dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione  e'  integrata  dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
   5.  Le  sottocommissioni,  per  i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione  di  cui al comma 1,
lettera  d),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini dell'accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  e  della  valutazione  al  termine  del
tirocinio, dell'ausilio di:
    a) psicologi;
    b)  ufficiali  del  Corpo  cui demandare, in qualita' di «tutor»,
l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio.
   6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni  sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
   7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori,
avvalersi  di  personale  di  sorveglianza  all'uopo  individuato dal
Centro   di   reclutamento   ovvero,   nel   corso   del   tirocinio,
dall'Accademia.

        
      
                               Art. 8.
                 Adempimenti delle sottocommissioni

   1.  Le  sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

        
      
                               Art. 9.
                       Esclusione dal concorso

   1.  Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
   2.  Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
reclutamento.
   3.  Avverso  tali  esclusioni,  gli  interessati  possono produrre
ricorso:
    a)  gerarchico,  al  Capo  di Stato Maggiore del Comando Generale
della  Guardia  di  finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art.1,
primo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199;
    b)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di  notifica,  ai sensi dell'art. 21, primo comma, della
legge  6  dicembre 1971, n. 1034, e dell'art.63, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
      
                              Art. 10.
                    Documento di identificazione

   1.  Ad  ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta  di  identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da  un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di fotografia
recente.

        
      
                              Art. 11.
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare

   1.  I  candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette  ad  accertare  le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche  della  lingua  italiana,  presso  la  Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della. Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
    a)  30  marzo  2009,  ore  09:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "A" a "BO";
    b)  30  marzo  2009,  ore  15:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "BR" a "CK";
       c) 31  marzo  2009, ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "CL" a "DE";
    d)  31  marzo  2009,  ore  15:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da "DI" a "FO";
    e)  1°  aprile  2009,  ore 09:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "FR" a "K";
    f)  1°  aprile  2009,  ore 15:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "L" a "MA";
    g)  2  aprile  2009,  ore  09:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "ME" a "OZ";
    h)  2  aprile  2009,  ore  15:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "PA" a "PU";
    i)  3  aprile  2009,  ore  09:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "Q" a "SK";
    l)  3  aprile  2009,  ore  15:00 per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere lettere da "SL" a "Z".
   2.  I  candidati,  i  cui  cognomi  non rientrino in nessuna delle
tornate  di  convocazione  di  cui al comma 1, devono presentarsi per
sostenere la prova preliminare il giorno 3 aprile 2009, ore 15:00.
   3.  Il  calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
   4.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di  sostenere  le  previste  prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono  richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore  della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
   5.  Ciascun  candidato  deve  presentarsi  per  sostenere la prova
preliminare munito di:
    a) idoneo documento di riconoscimento;
    b) una penna biro ad inchiostro nero.
   6.  Nella  sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti    devono    essere
obbligatoriamente spenti.
   7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati  sara'  pubblicata  sul  sito  internet  www.gdf.it,  nella
sezione relativa ai concorsi.
   8.  Al  fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
    a)   disponibile,  sul  sito  internet  www  .gdf.it,  una  mappa
dell'itinerario;
    b)  allestito  un  servizio  di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione  ferroviaria  e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
   9.  I  concorrenti,  che  non  si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
   10. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed  ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 23, non si
presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
   11.  La  somministrazione  e  la  revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   12.  Prima  dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al  comma 11, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
   13.  Superano  la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova  scritta,  di  cui  all'art. 12, i candidati classificatisi nei
primi   1000  posti  della  graduatoria.  Sono,  inoltre,  ammessi  i
concorrenti   che   abbiano   conseguito   lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile.
   14.  Gli  aspiranti  che non ricevono la convocazione per la prova
scritta,  entro  il  18 aprile 2009, debbono considerarsi esclusi dal
concorso.
   15.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
    a)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o  dalla  data  in  cui  la stessa esclusione si intende definita, ai
sensi  dell'art.  21,  primo  comma,  della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
    b)  straordinario  al  Capo  dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

        
      
                              Art. 12.
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta

   1.  La  prova  scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento  di  un  tema  di  cultura  generale,  unico  per tutti i
candidati,   adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado, ha luogo presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti  della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), il giorno 21 aprile 2009, alle ore 09:00.

        
      
                              Art. 13.
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta

   1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e
ai  candidati  e'  fatto  obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli  articoli  11,  12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

        
      
                              Art. 14.
                    Revisione della prova scritta

   1.   La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art.7, comma 1, lettera a).
   2.  La  sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di
merito da zero a trenta.
   3.  Il  punto  di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
   4.  Conseguono  l'idoneita'  i  candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
   5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  nella prova scritta
ricevono  comunicazione  del  voto  conseguito  e, nel contempo, sono
convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui
all'art. 15.
   6.   Gli   aspiranti   che   non   ricevono  la  convocazione  per
l'effettuazione  dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro
il  22  giugno  2009,  debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal
concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 15.
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

   1.  L'idoneita'  psico-fisica  dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione  indicata  all'art.  7,  comma 1, lettera b),
mediante   visita   medica   preliminare,   comprensiva  degli  esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito  in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
   3.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente,  comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica  di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art.
16,  commi  7, 12 e 13. La richiesta di ammissione alla visita medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non  idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente sono
ritenute nulle.
   4.  La  visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno  successivo  alla  comunicazione  di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
   5.  Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno  dato  luogo  al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
   6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o
di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
   7.   II   giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
   8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 16.
                       Requisiti psico-fisici

   1.  Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici  hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei  profili  sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n.   155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di  rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
   2.  I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza,  per  sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni sessanta, rilasciata da una struttura
sanitaria  pubblica,  anche  militare, o privata convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale:
    a)   certificato   attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento  per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali;
    b)  certificato  attestante  l'esito  del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
    c) certificazione recante l'esito del dosaggio delle IgE totali.
   La  positivita'  agli  accertamenti  di  cui  alle lettere a) e b)
comporta  l'esclusione  dal concorso. La positivita' all'accertamento
di  cui  alla  lettera  c)  comporta la sottoposizione agli ulteriori
esami strumentali e di laboratorio di cui al comma 16.
   3.   In   sede  di  accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  i
candidati  dovranno, altresi', produrre un certificato (fac-simile in
allegato  3),  rilasciato  dal  medico  di fiducia di cui all'art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
    a) lo stato di buona salute;
    b)       la       presenza/assenza       di       deficit      di
glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD);
    c) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche.
   4.  La  mancata  presentazione  dei certificati di cui ai commi 2,
lettere  a) e b), e 3 comporta l'ammissione con riserva del candidato
alle  successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non
presentati  entro trenta  giorni  dalla  data  di notifica dell'esito
della visita medica preliminare.
   5. La mancata presentazione, in sede di visita medica preliminare,
del  certificato relativo all'esito del dosaggio delle IgE totali, di
cui al comma 2, lettera c), comporta l'esclusione dal concorso.
   6. I candidati sono sottoposti a visita:
    a) neurologica;
    b) psichiatrica;
    c) otorinolaringoiatrica;
    d) oculistica;
    e) odontostomatologica;
    f) ginecologica.
   7.  I  candidati,  all'atto della visita medica, devono, comunque,
avere:
    a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
    b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
    c) acutezza visiva:
     -  uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
     - campo visivo e motilita' oculare normale;
    d) visione binoculare;
    e) senso cromatico normale alle matassine colorate.
   8.  I  candidati  con  vizi  visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali'».
   9.  La  rilevazione  dell'entita'  visiva  per  detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle  «a contatto».
   10.  Sono  causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
   11.  Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei   i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai  seguenti
parametri:
    a) monolaterale: 35 dB;
    b) bilaterale: P.P.T. 20%.
   12.  Sono,  inoltre,  causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
   13.  La  dentatura  deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
   14.Ai  fini  del  computo  del  numero  minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
   15. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
    a) radiografia del torace;
    b) dell'urina ed ematochimici;
    c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
    d) test psico-clinici.
   16.  I  candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad ulteriori
visite   specialistiche   ed  esami  strumentali  e  di  laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
   17.  I  candidati  che  non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli  accertamenti  di  cui  ai commi 7, 12 e 13 sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione.
   18.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
   19.  Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede
di  visite  mediche,  un  test  di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopra  indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
   20.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  vis  te mediche,
risultano  positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti  o  degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa sede, la
competente  sottocommissione  non  puo'  procedere  agli accertamenti
previsti  e  deve  esimersi  dalla  pronuncia  del giudizio, ai sensi
dell'art.  3,  comma  2,  del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155,  secondo  il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento  all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo
stato  di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora alla data del 15
luglio 2009.

        
      
                              Art. 17.
                     Prova di efficienza  fisica

   1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici  sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, che si
svolgera'  presso il Centro addestrativo polifunzionale della Guardia
di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, nella
data comunicata dal Centro di reclutamento.
   2. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
    a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso, corsa piana 1000 m;
    b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
   3.  L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio  complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 4.
   4. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15 (comprensivo
dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue, nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) da 8,1 a 9 punti 0,10;
    b) da 9,1 a 10 punti 0,15;
    c) da 10,1 a 11 punti 0,20;
    d) da 11,1 a 12 punti 0,25;
    e) da 12,1 a 13 punti 0,30;
    f) da 13,1 a 14 punti 0,35;
    g) da 14,1 a 15 punti 0,40.
   5.  Il  mancato  superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla   gia'   conseguita   idoneita'   al   termine  degli  esercizi
obbligatori.
   6.  All'atto  del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati  devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma  1,  lettera  d),  un  certificato  di  idoneita' all'attivita'
sportiva  agonistica  per  l'atletica  leggera in corso di validita',
rilasciato  da  medici  appartenenti alla Federazione medico sportivo
Italiana,   ovvero   a   strutture   sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in
tali  ambiti,  in  qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
   7.  La  mancata presentazione di detto certificato comporta la non
ammissione   del   concorrente   alla  suddetta  prova  e,  pertanto,
l'esclusione dal concorso.
   8. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre,
in  sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di' gravidanza
di  data  non  anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione,
che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata  e',  allo  scopo  sopra  indicato,  sottoposta  al test di
gravidanza a cura dell'Amministrazione.
   9.   Per   le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza,  sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti,  il  presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento  delle  stesse  ad una data posteriore a quella prevista
dal  calendario  della  prova  di  efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 25 agosto 2009.
   10.  Laddove  lo  stato  di temporaneo impedimento sussista ancora
alla  data  del  25  agosto  2009,  tali  candidate  sono escluse dal
concorso.
   11.  Il  presidente  della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
    a)  presenti  idonea  certificazione medica attestante postumi di
infortuni   precedentemente   subiti   o   uno  stato  di  temporanea
indisposizione;
    b)  si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una delle
prove  e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione,
sentito  il  medico  presente,  provvede,  con  giudizio  motivato ed
insindacabile.  all'eventuale  differimento  dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 25 agosto 2009.
   12.  Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione  di  cui al comma 6 fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
   13.  Ai candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
e' notificata, da parte della sottocommissione di cui al comma 12, la
data  di ammissione alla frequenza del tirocinio, di cui all'art. 18,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
   14.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 18.
                              Tirocinio

   1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova di efficienza
fisica  sono  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio, che ha durata
di diciotto   giorni  e  si  svolge  presso  il  Centro  addestrativo
polifunzionale    della    Guardia   di   finanza   di   Roma   (loc.
Castelporziano),  via  Croviana,  n.  120,  a  decorrere  dalla  data
indicata all'atto della convocazione di cui all'art. 17, comma 13.
   2.  Le  aspiranti  di sesso femminile, all'atto dell'ammissione al
tirocinio,  devono  produrre  un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza  di detto stato. In assenza del referto, la candidata e',
allo  scopo  sopra  indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura
dell'Amministrazione.
   3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono:
    a)  in  qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di
presentazione,  per  la  frequenza dello stesso, una ferma volontaria
che avra' termine il 12 settembre 2009;
    b)  con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale
periodo,  essi  sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai
doveri degli aspiranti di cui alla precedente lettera a);
    c)  alle  dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza, che
si  avvarra',  per  il loro inquadramento, degli ufficiali istruttori
componenti  la  sottocommissione  di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d), ed, eventualmente, degli ufficiali «tutor».
   Nel caso in cui i candidati appartengano:
    d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per tutta
la durata del tirocinio;
    e)  alle  altre  Forze  armate,  sono posti, a cura degli enti di
provenienza,  nella posizione di comandati o aggregati e continuano a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
    f)  a  Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile ovvero al Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  sono posti, a cura degli enti di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
   4. Durante il tirocinio, tutti i candidati:
    a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione;
    b)  ricevono  in  uso  un  corredo  ridotto.  In particolare, per
esigenze  connesse  allo  svolgimento delle attivita' previste, tutti
gli  aspiranti  indossano i capi di vestiario e i distintivi previsti
per l'allievo finanziere;
    c)  provvedono,  in  proprio, per gli indumenti ed i materiali di
cui all'allegato 5;
    d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto, previste per gli allievi dell'Accademia;
    e) svolgono le seguenti attivita':
     - esercitazioni di educazione fisica;
     -  addestramento formale ed altre esercitazioni tecnico-pratiche
di carattere militare;
     -  attivita' didattiche e conferenziali, allo scopo di acquisire
conoscenze  di base sull'ordinamento ed i compiti istituzionali della
Guardia  di finanza, sui diritti e i doveri del militare, nonche' sul
percorso di studi dell'allievo ufficiale del Corpo;
     -  studio  obbligatorio  per  la preparazione alle prove orali e
facoltative del concorso;
     f) sono sottoposti a:
     - visita medica di controllo;
     - accertamento dell'idoneita' attitudinale.
   5. Gli aspiranti, in caso di mancato superamento di una delle fasi
selettive  di  cui al comma 4, lettera f), sono dichiarati non idonei
ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni.
   6.  Sono  parimenti  esclusi dal concorso, con provvedimento della
sottocommissione  di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), i candidati
che:
    a)  risultino  positivi al test di gravidanza, di cui al comma 2,
sulla  base  dei  certificati  prodotti o degli accertamenti svolti a
cura dell'Amministrazione;
    b)  restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un periodo
complessivamente  superiore  a cinque  giorni,  qualunque  ne  sia la
causa.  Ai  fini  del  computo dei giorni di assenza, sono, altresi',
considerati   quelli   concessi   in   sede   di  differimento  della
presentazione  per  la frequenza del tirocinio, a norma dell'art. 23,
comma 1, lettera c).
   7.  I  candidati  che rinunciano alla frequenza del tirocinio sono
esclusi dal concorso.
   8.   Nelle   more   della  formalizzazione  del  provvedimento  di
esclusione  dal  concorso,  nei  casi di cui al comma 6, e in caso di
rinuncia   alla   frequenza   del   tirocinio,   i   candidati   sono
immediatamente   messi  in  liberta'  a  cura  dell'Accademia  e,  se
rientranti tra quelli di cui al comma 3:
    a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni;
    b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
   9.  I  provvedimenti  di  esclusione  di  cui  ai commi 5 e 6 sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli  secondo  le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art.11.
   10.A  seguito  del  provvedimento  di  esclusione  o  di' rinuncia
durante  la  frequenza del tirocinio e con la medesima decorrenza, la
ferma  contratta  dai  candidati  di  cui  al comma 3, lettera a), e'
rescissa.

        
      
                              Art. 19.
                     Visita medica di controllo

   1.  Tutti  i  candidati ammessi alla frequenza del tirocinio, dopo
aver  sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui all'art.
18,  comma  3,  lettera  a),  sono  sottoposti  alla visita medica di
controllo,  da  parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera e).
   2.  Prima  della  visita  medica di controllo, la sottocommissione
fissa,  in  apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento
degli accertamenti.
   3.  La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre   l'esecuzione   di   tutti   gli   accertamenti   ritenuti,
eventualmente,  necessari  per  una  migliore  valutazione del quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare.
   4.  I  candidati  risultati idonei alla visita medica di controllo
sono  ammessi  a  sostenere  la  successiva  prova concorsuale di cui
all'art. 20, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
   5.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 20.
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale

   1.  I  candidati  risultati idonei alla visita medica di controllo
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
   2.  L'accertamento  dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il  possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il ruolo
ambito.
   3. Detto accertamento si articola in:
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento;
    b)  test di personalita' e questionario biografico, per acquisire
elementi  circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita
passata e presente;
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test.
   4.   Prima   dell'accertamento   dell'idoneita'  attitudinale  dei
candidati,  la  sottocommissione  di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per  la
valutazione degli stessi.
   5.  I  candidati  risultati  idonei  alle  fasi  dell'accertamento
attitudinale,  di  cui  al  comma  3,  proseguono l'iter concorsuale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
   6.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 21.
                Valutazione al termine del tirocinio

   1.  Nei  confronti  dei  candidati  idonei all'accertamento di cui
all'art.  20, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
d), compie una valutazione finale del tirocinio svolto.
   2. A tal fine, la sottocommissione:
    a)  prima  dell'inizio  del  tirocinio,  fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso;
    b) tiene conto del rendimento globale durante l'intero periodo di
frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla
resistenza  fisica,  al  comportamento  tenuto  ed  alla idoneita' ad
affrontare l'iter formativo quinquennale dell'Accademia.
   3.  I  candidati  nei  cui  confronti  e'  espresso un giudizio di
idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le
prove orali, con le modalita' di cui all'art. 22, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso.
   4.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

        
      
                              Art. 22.
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

   1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in:
    a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
    b) un esame di geografia (durata massima 15');
    c) un esame di matematica (durata massima 15'),
    nei limiti del programma riportato in allegato 6.
   2.  I  programmi  relativi  alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di' queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
   3.  Per  ciascuna  materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta.
   4.  Il  punto  di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
   5.  Conseguono  l'idoneita'  i  candidati che abbiano riportato un
punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia.
   6.  Coloro  che  riportano  un  punteggio,  in almeno una materia,
inferiore  a  diciotto  sono  dichiarati  non  idonei  ed esclusi dal
concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   8.  Il  candidato,  che  ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione  ed  abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto  alle  prove  facoltative  di  una  lingua  straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 7.
   9.  L'aspirante  in  possesso  dell'attestato  di bilinguismo puo'
richiedere  di  sostenere  la  prova  di lingua straniera in inglese,
francese   o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'  essere
assistito,  sul  posto,  da  personale  qualificato conoscitore della
lingua  tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
   10  Analogamente  a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo' essere
assistito,  nel  corso  della  prova  facoltativa  di informatica, da
personale  qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
   11.11  giudizio  sulle  prove  di cui al comma 9 e' espresso dalla
sottocommissione  di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4.
   12.La  sottocommissione  assegna,  per  ogni prova facoltativa, un
punto  di  merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto
compreso  tra  i  diciotto  e  trenta  consegue,  nel punteggio della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni:
    a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22;
    b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26;
    c) 0,75 per i voti superiori a 26.
   13.AI  termine  di  ogni  seduta,  la  competente sottocommissione
compila  l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da  ciascuno  riportato  nelle  prove  orali ed, eventualmente, nelle
prove  facoltative.  Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro  della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato ad ogni candidato.
   14.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove  orali  e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione delle
stesse.

        
      
                              Art. 23.
         Mancata presentazione e differimento del candidato

   1.    Il    candidato    che,    per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta per:
    a)   sostenere  la  prova  preliminare,  prevista  dall'art.  11,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, la
prova  di efficienza fisica, prevista dall'art. 17, e le prove orali,
previste  dall'art.  22,  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso   dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  di
espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti delle
sottocommissioni  di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) ed),
hanno  facolta',  su istanza motivata, di anticipare o posticipare la
convocazione   dei   candidati,   nel   rispetto  del  calendario  di
svolgimento  delle  stesse.  L'istanza,  inviata  presso il Centro di
reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  Ufficio concorsi, Sezione
AA.UU.,  via  della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO,
deve  essere  anticipata,  via  fax,  al numero 06/24290622 oppure al
numero 06/24290676;
    b)   sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  12,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
    c)   la   frequenza   del  tirocinio,  previsto  dall'art.18,  e'
considerato  rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza maggiore,
comunicati  via  fax, entroventiquattro  ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303,  sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del  Comandante  dell'Accademia,  che puo' differire la presentazione
del  candidato,  purche'  il  ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro  due  giorni  dall'inizio  del  tirocinio.  I giorni di assenza
maturati  sono  cumulati  con  quelli previsti dall'art. 18, comma 6,
lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso;
    d)  la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 25, e'
considerato  rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza maggiore,
comunicati  via  fax,  entro vetiquattro ore, ai numeri 035/4043215 o
035/4043303,  sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del  Comandante  dell'Accademia,  che,  sentito  il  presidente della
sottocommissione   per  la  visita  medica  di  incorporamento,  puo'
differire  la  presentazione  del  candidato,  purche' il ritardo sia
contenuto  improrogabilmente  entro  il decimo giorno dall'inizio del
corso.  I  giorni  di  assenza  maturati sono computati ai fini della
proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.  Le decisioni assunte sono comunicate al candidato tramite i
Reparti di cui all'art. 4, comma 6.
   2.  I  presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta'
di  anticipare  o  posticipare la sottoposizione di singoli candidati
alle  fasi  selettive  di  cui  all'art. 18, comma 4, lettera f), nel
rispetto del calendario delle stesse.

        
      
                              Art. 24.
                             Graduatoria

   1.   La   graduatoria   unica   di   merito   e'  compilata  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere g), h) ed i).
   3.  La  graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di  merito  complessivo,  dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza  fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
   4.  A  parita'  di merito, sono osservate le norme di cui all'art.
38,  comma  6,  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958, quelle di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
   5.  La  graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale.

        
      
                              Art. 25.
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

   1.  Subordinatamente  al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da  parte  dell'Autorita'  di  Governo,  sono  ammessi  al  corso  di
formazione,  in  qualita'  di allievi ufficiali, i candidati iscritti
nella  graduatoria  di  cui all'art. 24, nei limiti dei posti messi a
concorso,  secondo  l'ordine  risultante  dalla  graduatoria  stessa,
sempreche'  abbiano  conseguito  il giudizio di idoneita' alla visita
medica  di  incorporamento,  alla  quale sono sottoposti, prima della
firma  dell'atto  di arruolamento, da parte della sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, letteraf).
   2.    Prima    della   visita   medica   di   incorporamento,   la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
   3.  I  candidati  non  idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
   4.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
   5.  Qualora  i  posti  riservati  di  cui all'art. 1, comma 2, non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono  conferiti agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica
di merito, nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
   6.  Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei  nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,   comunque,   disponibili  tra  i  candidati  precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti.
   7.   L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche  che si dovessero verificare, entro la data di approvazione
della  graduatoria,  nel  limite  di  un  decimo  dei  posti  messi a
concorso.
   8  All'atto  della  loro  ammissione in Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti  ed  i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
   9.  Gli  allievi  ufficiali,  ammessi  a  frequentare  il corso di
Accademia,  devono  sottoscrivere,  prima  dell'inizio del corso, una
dichiarazione  con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un  periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia.
   All'atto  della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre
una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare.

        
      
                              Art. 26.
Spese  di  partecipazione  al  concorso  e  concessione della licenza
                       straordinaria per esami

   1.  Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove  selettive,  sono  a carico degli aspiranti. Rimangono a carico
dell'Amministrazione  le  spese  di  vitto  e  alloggio connesse alla
permanenza dei candidati presso il Centro addestrativo polifunzionale
della  Guardia  di  finanza  di  Roma  (Loc.  Castelporziano), per la
frequenza del tirocinio.
   2.  Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma   3,   ad   eccezione  delle  lettere  e)  edi),  ai  candidati
appartenenti  al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami
militari,  per  i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo'
essere  concessa  per  la preparazione agli esami orali solo a coloro
che  avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dei
requisiti psicofisici.
   3.  Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.

        
      
                              Art. 27.
            Trattamento economico degli allievi ufficiali

   1. Durante il corso, agli allievi ufficiali e' corrisposta la paga
giornaliera  di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni ed integrazioni.
   2.  Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della    prima    vestizione,    le   cui   spese   sono   a   carico
dell'Amministrazione.
   3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
    a) per la manutenzione del vestiario;
    b)  relative  all'istruzione  e,  cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
    c) di carattere personale e straordinarie.
   4.  Gli  allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di  formazione  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato  in
allegato 5.

        
      
                              Art. 28.
Trattamento   economico   degli  allievi  ufficiali  provenienti  dai
                         militari del Corpo

   1.  Al  personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli  ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti  nella  nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari  alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.

        
      
                              Art. 29.
                 Sito internet ed informazioni utili

   1.  Ulteriori  informazioni  sul  concorso possono essere reperite
consultando  il  sito  internet  del  Corpo all'indirizzo www.gdf.it,
nella sezione relativa ai concorsi.
   2. Parimenti, sono pubblicati sul citato sito internet gli elenchi
dei  candidati  dichiarati idonei alla prova preliminare e alla prova
scritta nonche' la graduatoria unica di merito.

        
      
                              Art. 30.
                   Trattamento dei dati personali

   1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  i  dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il  Centro di rclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita' concorsuali, e sono trattati presso una banca dati
automatizzata  anche  successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
   I  dati  personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito  della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli stessi potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3.  L'interessato  gode  dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai  dati  che  lo  riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  possono  essere  fatti valere nei confronti del
Comandante  del  Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei  dati.  Il  titolare  del  trattamento  dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
   La presente determinazione sara' inviata agli organi di controllo.
    Roma, 27 gennaio 2009
                                            Gen. C.A: Cosimo D'Arrigo