Concorso per 154 dottori di ricerca (campania) SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 154
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 21-10-2008
Sintesi: SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI CONCORSO   (scad.  20 novembre 2008) Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 24° ciclo IL RETTORE Visto il vigente Sta ...
Ente: SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 29-10-2008
Data Scadenza bando 20-11-2008
Condividi

SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI
CONCORSO   (scad.  20 novembre 2008)
Concorso  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di ricerca - 24°
ciclo
                             IL RETTORE


   Visto  il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11/7/1980, n. 382
e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, recante norme in materia di
borse  di  studio  e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi'
come  integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
   Vista  la legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
   Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4, che
demanda  alle  Universita'  la  possibilita'  di  redigere un proprio
regolamento  che  disciplini  l'istituzione dei corsi di dottorato di
ricerca;
   Vista  la  legge  18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria ed in particolare l'art. 19;
   Visto  il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato  emanato  il «Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca»;
   Visto  il  D.R.  n. 4255 del 18 ottobre 2001 con il quale e' stato
elevato,  a  decorrere  dall'anno  accademico  2001/2002 il limite di
reddito  personale  complessivo  annuo lordo, ai fini dell'erogazione
della  borsa  di  studio di dottorato di ricerca, da Euro 7.746,85 ad
Euro 12.911,42;
   Visto il decreto M.I.U.R. del 18 giugno 2008 con il quale e' stato
determinato l'importo della borsa di studio da Euro 10.561,55 ad Euro
13.638,47,  oltre  oneri  a  carico  Ente, a decorrere dal 1° gennaio
2008;
   Visto  il  Regolamento  di  Ateneo  di disciplina dei dottorati di
ricerca  il cui testo e' stato emanato con D.R. n. 1970 del 17 luglio
2008 e successive modificazioni;
   Visto il D.R. n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo modificato con
D.R.  n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo all'istituzione delle Scuole
di  dottorato  di ricerca, previste dal decreto del MIUR n. 262 del 5
agosto 2004;
   Vista la nota prot. n. 880 dell'11 aprile 2008 con la quale il MUR
ha comunicato, che, ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 23 ottobre
2003,  n.  198 e D.M. 9 agosto 2004, n. 263 e D.M. 3 novembre 2005 n.
492,  «Fondo  per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'
degli  studenti»,  e' stato stanziato un finanziamento a favore della
Seconda  Universita'  degli  studi  di Napoli, per la copertura di n.
15 borse  di studio per corsi di dottorato di ricerca relativi al 23°
ciclo, distribuite in relazione a specifici ambiti disciplinari;
   Viste  le  proposte  di  istituzione  e/o  rinnovo  dei  corsi  di
dottorato  di ricerca - 24° ciclo - con sede amministrativa presso la
Seconda  Universita' degli studi di Napoli, inoltrate dalle strutture
proponenti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suindicato Regolamento;
   Vista la proposta formulata in data 24 giugno 2008 - pervenuta via
e-mail  in  data  14 luglio 2008 - dalla Commissione Permanente per i
corsi  di dottorato di ricerca, relativa all'attivazione dei corsi di
dottorato  di  ricerca  -  24° ciclo - con sede amministrativa presso
questo Ateneo;
   Vista  la  relazione del Nucleo di Valutazione Interna redatta, in
data  22  lugllio  2008, e relativa all'esito positivo della verifica
della   sussistenza   dei  prescritti  requisiti  di  idoneita',  con
riferimento  ai  corsi  di Dottorato di ricerca - 24° ciclo, proposti
dalle anzidette strutture;
   Viste  le  delibere  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente n. 61 del 16 luglio
2008  e  n.  116  del 22 luglio 2008, con le quali e' stata approvata
l'istituzione  e  il rinnovo di n. 35 corsi di dottorato di ricerca -
24°  ciclo  -  con  sede  amministrativa  presso  questo Ateneo e con
l'assegnazione  di  n.  2  borse  di  studio  per  ciascun  corso  di
dottorato, per un totale complessivo di n. 70 borse di studio;
   Viste  le  proposte  di  finanziamento  di  borse  di  studio  per
dottorati  di  ricerca presentate da Enti pubblici o privati in tempo
utile per l'emanazione del bando;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                             Istituzione


   E istituito  il  24°  ciclo  dei corsi di dottorato di ricerca con
sede  amministrativa  presso  la  Seconda  Universita' degli studi di
Napoli.
   Sono  indetti  pubblici  concorsi  per  l'ammissione  ai  corsi di
dottorato  di  ricerca, di cui all'allegato A che e' parte integrante
del presente bando di concorso.
   Per ciascun corso di dottorato di ricerca sono indicati:
    a) i posti messi a concorso;
    b) il numero delle borse di studio - ivi comprese il numero delle
borse  di  studio finanziate da Enti pubblici e/o privati - nonche' i
posti  e  le  borse di studio riservate ai cittadini stranieri non in
possesso della cittadinanza italiana;
    c) la durata del corso;
    d) la scuola di dottorato cui afferisce il corso;
    e) le eventuali sedi consorziate;
    f) il dipartimento sede amministrativa del dottorato di ricerca;
    g) il docente coordinatore del corso;
    h)  il  calendario di svolgimento delle prove di esame con valore
di notifica ufficiale agli interessati che, pertanto, non riceveranno
alcuna ulteriore comunicazione scritta;
    i)  l'eventuale adesione al progetto di «Internazionalizzazione».
Per quanto attiene all'anzidetto progetto di «Internazionalizzazione»
si  rinvia  a  quanto  previsto  dagli  articoli  23, 24, 25 e 26 del
Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca.
   I  posti  ricoperti da borse di studio potranno essere aumentati a
seguito  di  finanziamenti  da parte di enti pubblici e/o privati, la
cui  convenzione  sia  stipulata  entro  e  non  oltre  il termine di
scadenza   di   presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.  Detti  finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno
sul  numero  complessivo  dei  posti pianificati per ciascun corso di
dottorato di ricerca.
   Costituiranno finanziamenti aggiuntivi anche le eventuali economie
di  borse  di  studio  finanziate dal MUR. a valere sul «Fondo per il
sostegno giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» per quei
corsi  di  dottorato  di  ricerca  individuati  come  destinatari del
finanziamento  per  i  cicli  22°  e  23°  e per i quali non e' stato
possibile attribuire la borsa medesima.
   L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non  procedere  all'assunzione dei vincitori ovvero di
sospendere  o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal
bando  di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti senza
borsa,   in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facolta'
di  sospendere  o  non  attribuire  le  borse  di  studio  a  seguito
dell'interruzione  per  qualsiasi  causa dell'erogazione del relativo
finanziamento ivi compresi i finanziamenti ministeriali.

        
      
                               Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  ai  corsi di dottorato di ricerca, senza limiti di eta' e
di  cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla data di scadenza
del  termine  per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti
titoli:
    laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del D.M. n.
270/2004 (sostitutivo del 509/1999);
    diploma  di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici (il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale);
    titolo  accademico  equipollente  conseguito  presso  universita'
straniere.
   Coloro  i  quali  fossero  in  possesso  di  un  titolo  di studio
conseguito   all'estero,   che   non   sia  gia'  stato  riconosciuto
equipollente    alla    laurea    italiana,    potranno   richiederne
l'equipollenza  -  unicamente  ai  fini  dell'ammissione  ai corsi di
dottorato  di  ricerca per i quali intendono concorrere - al Collegio
dei  Docenti. In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere
corredata   dal   titolo  tradotto  e  legalizzato  dalle  competenti
rappresentanze  italiane,  secondo  le  norme  vigenti in materia per
l'ammissione   di   studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.

        
      
                               Art. 3.

             Ammissione al concorso per posti riservati


   I   cittadini  stranieri  (vale  a  dire  non  in  possesso  della
cittadinanza  italiana)  possono concorrere per i posti riservati, se
previsti  per  il  singolo dottorato e secondo le modalita' riportate
nell'allegato A dell'art. 1 del presente decreto.
   La  procedura concorsuale per i candidati stranieri che concorrono
alle   borse   riservate  puo'  prevedere  la  sola  valutazione  del
curriculum o in aggiunta puo' essere prevista anche una prova scritta
e/o un colloquio.
   Del curriculum e' valutabile:
    a)  la  pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici
disciplinati del corso di dottorato;
    b) il voto di laurea;
    c) la tesi di laurea;
    d)  le abilita' linguistiche ed altre competenze di interesse del
dottorato purche' opportunamente documentate;
    e) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
    f) i premi e le borse di studio;
    g) i titoli post-lauream;
    h) altri documenti utili ad una compiuta valutazione.
   Gli  ulteriori  documenti  utili  ai  fini  della  valutazione del
curriculum  potranno  essere  prodotti  in  lingua italiana, inglese,
francese  o  spagnola  e  autocertificati  secondo la legge italiana.
Entro  60  giorni  dall'affissione  degli  esiti  della  valutazione,
all'Albo  di  Ateneo,  i  vincitori  dovranno legalizzare l'anzidetta
documentazione.

        
      
                               Art. 4.

                        Domande di ammissione


   Le domande di ammissione, redatte su carta semplice in conformita'
allo  schema  esemplificativo  di  cui  all'allegato  1  (per  i soli
cittadini  italiani)  e  1-bis  (per  i  soli  cittadini  stranieri),
debitamente  firmate  dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere
indirizzate  al  Dirigente della Ripartizione degli Affari Generali -
Seconda  Universita'  degli  studi di Napoli - Piazza Luigi Miraglia,
Palazzo  Bideri  -  80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente
riportata  la  dicitura: «Domanda di ammissione ai corsi di dottorato
di  ricerca.»)  -  ed  inviate  - a pena di esclusione dal concorso -
esclusivamente  a  mezzo  di  raccomandata  con avviso di ricevimento
entro  il  termine  perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il  timbro  a  data  dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo si intendera'
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
   Per  ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata - a
pena   di   esclusione   dal   concorso,  la  ricevuta  in  originale
dell'avvenuto  versamento  di  Euro  50,00  (euro  cinquanta),  quale
contributo  per  la  partecipazione  alle prove di accesso a corsi di
studio,  da  effettuarsi  -  con  apposito modello PTA (allegato 4) -
presso una qualunque Agenzia del Banco di Roma.
   Per  i  cittadini  stranieri  non  in  possesso della cittadinanza
italiana non e' dovuto il contributo per la partecipazione alle prove
di accesso ai corsi di studio.
   Il  presente  bando  e la relativa modulistica sono reperibili sul
sito   WEB   della   Seconda   Universita'  degli  studi  di  Napoli:
 http://www.unina2.it/ . - pagina Dottorati di ricerca - Notizie
   Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' corsi di dottorato di
ricerca,  devono  essere  redatte  altrettante  domande,  allegando a
ciascuna  di  esse la documentazione prescritta dal presente bando ai
fini  della  valutazione  del  curriculum  ed  effettuati altrettanti
versamenti,  secondo  quanto sopra specificato. Tali domande potranno
essere inviate anche con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda
venissero indicati piu' corsi di dottorato di ricerca, sara' ritenuto
valido unicamente quello indicato per primo.
   Il  contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso
al corso di studio non verra' restituito in nessun caso.
   Nella  domanda,  da  redigersi  in  lingua  italiana,  i candidati
dovranno  dichiarare  con  precisione  e  chiarezza  sotto la propria
responsabilita':
    a)  il  cognome  e  il  nome,  la  data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso (specificando il
codice  di avviamento postale e il numero telefonico); possibilmente,
per  quanto  riguarda  i  cittadini stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione  della  propria  Ambasciata  in  Italia,  eletta  quale
proprio domicilio;
    b)  l'esatta  denominazione del corso di dottorato di ricerca per
il quale e' presentata domanda di partecipazione al concorso;
    c) la cittadinanza;
    d)  la  laurea  posseduta ai sensi del vecchio ordinamento con la
relativa  durata  legale, oppure la laurea specialistica o magistrale
posseduta  con l'indicazione della relativa classe, con l'indicazione
della  data  del conseguimento e dell'Universita' presso cui e' stato
conseguito il titolo; ovvero il titolo equipollente conseguito presso
una  universita'  straniera, con la data del decreto rettorale che ha
dichiarato l'equipollenza stessa;
    e)  di  essere  disposto  a  sostenere  parte del colloquio nella
lingua straniera indicata al precedente art. 1 del bando;
    f)  di  impegnarsi  a  frequentare  con  assiduita'  il  corso di
dottorato  di  ricerca  secondo  le modalita' che saranno fissate dal
Collegio  dei Docenti, nonche' di impegnarsi ad effettuare un periodo
di  formazione  all'estero  se  vincitore, con borsa di studio, di un
corso     di     dottorato    che    aderisce    al    progetto    di
«Internazionalizzazione»;
    g)  di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente ogni eventuale
variazione  della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
   Saranno  esclusi  dalla partecipazione al concorso di ammissione i
candidati le cui domande non contengano quanto segue:
    la firma (di proprio pugno);
    il cognome e il nome;
    la  denominazione del corso di dottorato di ricerca cui si intede
partecipare;
    la   residenza   o   il  recapito  ove  si  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso;
    l'indicazione  del  diploma di laurea posseduto, della sua durata
legale,  della  data  di  conseguimento  e dell'Universita' che lo ha
rilasciato  ovvero  la data del decreto rettorale della dichiarazione
di equipollenza;
    la   ricevuta  originale  del  versamento  di  Euro  50,00  (euro
cinquanta)  quale  contributo  per  la  partecipazione  alle prove di
accesso a corsi di studio.
   I  candidati  devono  allegare  alla  domanda di partecipazione al
concorso la seguente documentazione:
    1)  certificato  di laurea, in originale, con l'indicazione della
votazione   riportata,   dichiarazione,   in   originale,  di  titoli
post-lauream  o dichiarazione sostitutiva di certificazione, (secondo
l'allegato 2, da redigere in duplice copia);
    2)  documenti  e  titoli,  in  originale o copia conforme, che si
ritengono  utili  ai  fini del concorso, (tesi di laurea, le abilita'
linguistiche  ed altre competenze di interesse del dottorato, i premi
e  borse  di  studio,  i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e
all'estero  e  altri documenti utili ad una compiuta valutazione). La
conformita'   dei   titoli   potra'  essere  resa  con  dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta' ai sensi degli articoli 47 e 76
del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000  (  resa
secondo l'allgato 3 da redigere in duplice copia);
    3)  elenco,  in  carta  libera  ed  in  duplice  copia dei titoli
presentati in allegato alla domanda.
   Agli  atti ed ai documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata   una   traduzione   in  lingua  italiana  che  deve  essere
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica o consolare, da un traduttore ufficiale o
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.
   L'Amministrazione  universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni  della  residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
   I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992,  n.  104,  dovranno  fare  esplicita richiesta, in relazione al
proprio  handicap,  riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere
le prove concorsuali.

        
      
                               Art. 5.

                            Prove d'esame


   La  procedura concorsuale per i candidati stranieri che concorrono
alle   borse   riservate  puo'  prevedere  la  sola  valutazione  del
curriculum o in aggiunta puo' essere prevista anche una prova scritta
e/o  un  colloquio,  secondo  le  modalita' riportate nell'allegato A
dell'art.   1   del  presente  bando  qualora  previste  per  ciascun
dottorato.
   I  candidati  stranieri hanno la facolta' di sostenere l'eventuale
prova  nella  lingua  comunitaria  secondo  le  indicazioni di cui al
precedente art. 1.
   La procedura d'esame per i candidati che concorrono alle borse non
riservate  e'  basata  sulla valutazione del curriculum, su una prova
scritta e su un colloquio.
   Del curriculum e' valutabile:
    i)  la  pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici
disciplinati del corso di dottorato;
    j) il voto di laurea;
    k) la tesi di laurea;
    l)  le abilita' linguistiche ed altre competenze di interesse del
dottorato purche' opportunamente documentate;
    m) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
    n) i premi e le borse di studio;
    o) i titoli post-lauream;
    p) altri documenti utili ad una compiuta valutazione.
   Il  candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera secondo le indicazioni di cui al precedente art. 1.
   Le  prove  d'esame  sono  intese  ad  accertare  l'attitudine  del
candidato alla ricerca scientifica.
   Gli  argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi
ai   settori  scientifico-disciplinari  di  interesse  del  corso  di
dottorato  di  ricerca;  in  particolare,  la  prova  scritta oggetto
dell'esame  verra' scelta da un candidato mediante estrazione a sorte
tra una terna di temi proposti dalla commissione giudicatrice.
   Le  prove  di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i
calendari stabiliti nell'allegato A dell'art. 1.
   Tale  pubblicazione  ha  valore  di  notifica a tutti gli effetti,
pertanto,   i   concorrenti   ai   quali  non  sia  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso,  nella  sede  d'esame,  nel  giorno  e nell'ora stabilita,
indicata  per  ciascun  corso  di  dottorato di ricerca, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
   L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento
di  una  delle  prove  sara'  considerata  come  rinuncia  alla prova
medesima, qualunque ne sia la causa.
   Nel  caso  di  variazione  del giorno, dell'ora e del luogo in cui
verranno  affissi  gli  esiti  della  prova  scritta, si procedera' a
fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa
struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova.
   Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
   I  candidati  sono  ammessi,  con  riserva  dell'accertamento  dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
   L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato  del  rettore,  l'esclusione  dal  concorso  per difetto dei
requisiti.
   Per  sostenere  le  prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
    a) carta d'identita';
    b) passaporto;
    c) patente di guida;
    d) patente nautica;
    e) libretto di pensione;
    f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
    g) porto d'armi;
    h)  tessera  di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro   o   di   altra  segnatura  equivalente,  rilasciata  da  una
amministrazione dello Stato.

        
      
                               Art. 6.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti


   Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di
dottorato  di  ricerca,  nominate  con  decreto  rettorale  ai  sensi
dell'art.  13  del  Regolamento di Ateneo recante norme in materia di
dottorato  di  ricerca  di  cui  al D.R. n. 1970 del 17 luglio 2008 e
successive  modificazioni, saranno affisse all'Albo di Ateneo ubicato
presso le strutture indicate al successivo art. 7 del presente bando,
e  saranno  consultabili  sul  sito  Web dell'Ateneo: www.unina2.it -
pagina Dottorati di Ricerca - Notizie.
   Le  commissioni  giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri  e  le  modalita'  di valutazione delle prove concorsuali, al
fine  di  assicurare una idonea e trasparente valutazione comparativa
dei  candidati,  secondo  i principi previsti in tema di modalita' di
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi.
   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di 120 punti cosi' suddivisi:
    punti 20 per la valutazione del curriculum;
    punti 50 per la prova scritta;
    punti 50 per la prova scritta.
   Le  commissioni  giudicatrici provvederanno alla distribuzione dei
20 punti tra i titoli valutabili del curriculum.
   Le prove si intendono superate con i seguenti punteggi:
    valutazione curriculum punti 12;
    prova scritta punti 35;
    colloquio punti 35.
   Alla  fine  della  prova  orale  la commissione giudicatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente  e  dal  Segretario  della  commissione  giudicatrice,  e'
affisso  nel  luogo e secondo il calendario indicato nell' allegato A
dell'art. 1 del presente bando.
   Espletate   le   prove  concorsuali,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.

        
      
                               Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria


   Con  decreto  rettorale  si  procedera'  ad approvare, per ciascun
concorso,   la  graduatoria  generale  di  merito  formulata  secondo
l'ordine  decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato.
   In  caso  di  parita'  di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
   Per  i dottorati che prevedono posti riservati saranno stilate due
graduatorie  di  merito:  una  per  i  posti non riservati ed una per
quelli riservati.
   I  posti  e  le  borse  riservate,  qualora  non utilizzati, sono,
rispettivamente   attribuiti   ed  assegnate  a  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria non riservata e viceversa.
   Le  suindicate  graduatorie generali di merito relative ai singoli
concorsi  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato di ricerca - 24°
ciclo - saranno affisse il 12 gennaio 2009 all'Albo di Ateneo ubicato
presso:
    a) sede Rettorato di Napoli - Via S. Maria di Costantinopoli, 16;
    b) sede Rettorato di Caserta - Viale Beneduce, 10;
    c) Palazzo Bideri - Piazza Luigi Miraglia - Napoli;
    d)  Ufficio  Relazioni  con il Pubblico - Piazza Luigi Miraglia -
Palazzo Bideri - Napoli.
   Tale   affissione   avra'   valore   di  notifica  ufficiale  agli
interessati.
   Le  suindicate graduatorie saranno consultabili sul sito WEB della
Seconda  Universita'  degli  studi di Napoli: http://www.unina2.it/ : in Primo
Piano e alla pagina Dottorati di ricerca - Notizie.

        
      
                               Art. 8.

            Ammissione ai corsi e relativa documentazione


   Dal  12  gennaio  2009  al  19  gennaio 2009 i candidati utilmente
collocati in graduatoria dovranno presentarsi - a pena di decadenza -
presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca della Seconda Universita' degli
studi  di  Napoli,  sito  in Caserta, Via Lupoli, 24 - nei giorni dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle 12,00 e nei giorni di lunedi'
e  mercoledi'  anche dalle ore 13,30 alle ore 15,00, per formalizzare
la  richiesta  di  iscrizione  al  corso in carta semplice che dovra'
contenere,   oltre   ai   propri   dati   anagrafici,   le   seguenti
dichiarazioni:
    1)  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione - rese ai sensi
dell'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - attestante:
     a) la cittadinanza;
     b) il conseguimento del diploma di laurea con relativa votazione
finale;
     c)  il  reddito  personale  complessivo  annuo lordo (per i soli
dottorandi  classificatisi  su  posti  con  borsa  di studio, ai fini
dell'erogazione della stessa);
    2)  dichiarazioni  sostitutive  di  notorieta'  -  rese  ai sensi
dell'art.  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
     a)  di  essere/non  essere titolare di assegno di ricerca per la
collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri Atenei;
     b) di non essere iscritto ad altri corsi di studio universitario
(diploma   universitario,   laurea   -   breve   o   specialistica  -
specializzazioni,   master,   dottorato   di  ricerca)  o,  nel  caso
affermativo,   l'impegno  a  regolarizzare  la  propria  posizione  e
produrre la relativa documentazione;
     c)  di  non  aver  goduto  di  altre borse di studio erogate per
seguire corsi di dottorato di ricerca;
     d)  di  non godere, in concomitanza con la borsa di dottorato di
ricerca,  di  altre  borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad
eccezione  di  quelle  concesse  da istituzioni nazionali e straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione   o  di  ricerca  dei  borsisti  (per  i  soli  dottorandi
classificatisi su posti con borsa di studio);
     e) di essere a conoscenza che, ai sensi della normativa vigente,
non puo' essere pubblico dipendente e, pertanto, in caso affermativo,
l'impegno  a  richiedere il collocamento in aspettativa per motivi di
studio  o  senza assegni per tutta la durata del corso, con godimento
della  borsa  di studio oppure se trattasi di posto senza borsa o nel
caso  di  rinuncia  alla  borsa,  con  conservazione  del trattamento
economico,  previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da parte
dell'Amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto di lavoro;
     f)  di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n.
224/1999,  e  di  quanto  previsto  dall'art.  16 - commi 8 e 9 - del
Regolamento  di  Ateneo  recante  norme  in  materia  di dottorato di
ricerca  di  cui  al  D.R.  n.  1970  del 17 luglio 2008 e successive
modificazioni,  il  corso di dottorato di ricerca puo' essere sospeso
per  un  periodo  di  tempo  non superiore ad un anno, con obbligo di
recupero  del  tempo  perduto,  per  le ipotesi ivi previste e che la
sospensione   superiore   a trenta   giorni  comporta  la  cessazione
dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo.
   I  candidati  utilmente  collocati  in  piu'  graduatorie dovranno
presentare,  altresi',  l'opzione  a  favore  di  un  solo  corso  di
dottorato di ricerca.
   Si  provvedera'  a  notificare,  per  le  vie  brevi,  l'eventuale
scorrimento  della  graduatoria  di merito; in tal caso, il candidato
avente  successivamente  titolo  all'ammissione dovra' manifestare la
propria  volonta'  di iscrizione al corso di dottorato di ricerca - a
pena di decadenza.
   Le   dichiarazioni  sostitutive  suindicate  possono  essere  rese
mediante  compilazione  di  appositi  modelli  che saranno reperibili
anche sul sito Web dell'Ateneo - http://www.unina2.it/ : alla pagina Dottorati
di  ricerca  -  Notizie  -  insieme  alla richiesta di iscrizione e/o
opzione.
   Alla  richiesta  di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
    1)  una  fotocopia  della  carta  d'identita', in carta semplice,
debitamente firmata;
    2) una fotocopia del codice fiscale;
    3)  ricevuta  del  versamento di Euro 710,00 - di cui Euro 648,00
quale  contributo  per  l'accesso  e  la frequenza e Euro 62,00 quale
contributo regionale - (per i soli dottorandi senza borsa di studio);
    4)  ricevuta  del  versamento di Euro 355,00 - di cui Euro 293,00
quale  contributo  per  l'accesso  e  la frequenza e Euro 62,00 quale
contributo  regionale  - (per i soli dottorandi stranieri senza borsa
di studio);
    5)  iscrizione  alla  «Gestione  separata»  dell'INPS (per i soli
dottorandi con borsa di studio).
   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce
degli  aventi  diritto  prima  dell'inizio  del  corso, subentreranno
altrettanti  candidati  secondo  l'ordine di graduatoria, entro e non
oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi.
   Nell'ipotesi  di  variazione  della data di affissione all'Albo di
Ateneo  delle  graduatorie  generali  di  merito,  si  provvedera'  a
notificare  le  variazioni  stesse  mediante  affissione  all'Albo di
Ateneo, nello stesso giorno fissato per detto adempimento.

        
      
                               Art. 9.

                     Ammissioni in sovrannumero


   I   cittadini   extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali  relative  ai  posti  non  riservati  ma  che  non  siano
risultati  vincitori,  sono  ammessi  al  dottorato,  senza  borsa di
studio,  in  sovrannumero  nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
   I   cittadini   extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
concorsuali  relativi  ai  posti riservati ma che non siano risultati
vincitori,  possono essere ammessi al dottorato senza borsa di studio
subordinatamente   ai  candidati  extracomunitari  di  cui  al  comma
precedente,   in  sovrannumero  nel  limite  della  meta'  dei  posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.
   I  titolari  di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove  di  ammissione  ad  un  corso  di dottorato di ricerca possono
essere  ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11
del  Regolamento  di  Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca,  citato  nelle  premesse del presente bando di concorso, nei
limiti  del  numero  massimo  delle  unita'  dei  dottorandi  che  la
struttura e' in grado di formare.
   La  richiesta  di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
   Le  richieste  saranno  accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente  all'acquisizione del parere favorevole del Collegio
dei  Docenti  del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.

        
      
                              Art. 10.

                           Borse di studio


   Le  borse  di  studio  di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del  numero  di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria  sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per  il  pagamento  delle tasse e contributi degli studenti di questo
Ateneo.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   L'importo  annuo  della  borsa  di  studio,  per l'anno accademico
2008/2009, e' pari a Euro 13.638,47. Detto importo e' comprensivo dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma   26   e   seguenti,  della  legge  n.  335/1995  e  successive
modificazioni ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale,
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge  n. 476/1984 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   L'erogazione  della  borsa  di  studio  viene  effettuata  in rate
bimestrali  posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di
ricerca   rese.  Ai  fini  della  fruizione  della  borsa  il  limite
reddituale  personale  complessivo  annuo  lordo  e'  fissato in Euro
12.911,42.  Detto  limite  va  riferito  all'anno  solare di maggiore
erogazione  della  borsa stessa e alla determinazione di tale reddito
concorrono  redditi  di  origine  patrimoniale  nonche' emolumenti di
qualsiasi  altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di
quelli  aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva.
   Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al
corso,  i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi in
cui  superi  il limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei casi
di   incompatibilita'   previsti   dalla   normativa  vigente  e  dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
   Chi  ha  gia'  usufruito  di  una  borsa di studio per un corso di
dottorato  di  ricerca  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca.
   Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti.
   L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del  soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.

        
      
                              Art. 11.

          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi


   I  concorrenti  risultati  beneficiari  della  borsa  di studio, a
prescindere   dalla  natura  del  finanziamento  della  stessa,  sono
esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza.
   Gli  ammessi  ai corsi di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della  borsa  di  studio,  sono  tenuti  al  pagamento  annuale di un
contributo da versare per tutti gli anni di corso.
   Il   contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  del  dottorando
straniero senza la fruizione della borsa di studio, non puo' superare
la meta' della somma prevista per il dottorando italiano.
   I  dottorandi  ammessi  su  posti  con  borsa  di  studio  ma  che
rinunciano  alla  fruizione  della  borsa  annualmente o per tutta la
durata  legale  del  corso  di dottorato di ricerca, sono tenuti, con
riferimento  all'anno accademico di mancato godimento della borsa, al
pagamento  del  contributo  per l'accesso e la frequenza nella misura
determinata annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
   Il  contributo  per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca - 24° ciclo - e' fissato per l'anno accademico 2008/2009:
    1)  per  i  dottorandi  italiani  in Euro 710,00 (comprensivo del
contributo regionale di Euro 62,00);
    2)  per  i  dottorandi  stranieri in Euro 355,00 (comprensivo del
contributo regionale di Euro 62,00).
   I  suindicati  importi devono essere versati utilizzando i modelli
PTA,  disponibili  sul  sito  Web dell'Ateneo: www.unina2.it - pagina
Dottorati di Ricerca - Notizie.

        
      
                              Art. 12.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi


   I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare con assiduita' le
attivita'  per  loro previste dal Collegio dei Docenti, di presentare
relazioni  orali e scritte e quant'altro sia dal Collegio richiesto e
di  ottemperare a quanto dal Collegio legittimamente deliberato, e di
redigere  alla  fine  del  corso, la tesi di dottorato con contributi
originali.
   I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno almeno
60  crediti, distribuiti in base al programma concordato con il tutor
e col Collegio dei Docenti.
   L'attivita'   dei  dottorandi  senza  borsa  e'  disciplinata  dal
Collegio  dei  Docenti,  anche  in  deroga  a  quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
   I   dottorandi   con   borsa  di  studio,  possono  rinunziare  al
proseguimento  del  godimento  della  borsa di studio e proseguire la
loro  attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 16 del
Regolamento  di  Ateneo,  di cui al D.R. n. 1970 del 17 luglio 2008 e
successive modificazioni.
   Alla  fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla
base  di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte   da   ciascun   dottorando,  delibera  l'ammissione  all'anno
successivo  o  propone  al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
   I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del corso
per  un  periodo  di  tempo  non superiore ad un anno, con obbligo di
recupero  del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta giorni
comporta  la cessazione dell'erogazione della borsa di studio, per lo
stesso  periodo. Il Collegio dei Docenti, al termine dell'ultimo anno
di  corso,  stabilisce  se  i  dottorandi,  che  hanno  usufruito  di
sospensione  durante  il  corso  degli  studi,  abbiano recuperato il
periodo  di  assenza o debbano obbligatoriamente differire di un anno
l'esame finale.
   La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
   Ai   dottorandi   puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica  sussidiaria  o  integrativa,  nei  corsi  di  laurea  o di
diploma,  che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca.  La  collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il Bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita'  italiane.  Le  attivita'  didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico;  il  loro  svolgimento  e'  attestato  dal componente del
Collegio  dei  Docenti  a  cui  e'  affidata  la  supervisione e puo'
costituire crediti.
   Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono alle
cliniche  universitarie,  si  applicano le disposizioni dell'art. 1 -
comma  25  -  della  legge  14  gennaio  1999,  n.  4. Tale attivita'
assistenziale  deve  essere  approvata dal Collegio dei Docenti e dal
tutor,  previo nulla osta della Giunta del Dipartimento Assistenziale
o   del   Primario   del   Servizio,   in  mancanza  di  Dipartimento
Assistenziale.  Essa  viene  svolta senza oneri per il bilancio della
Seconda  Universita'  degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.
   Trascorsi sessanta    giorni    dall'approvazione    degli    atti
concorsuali,  i  candidati interessati alla restituzione dei titoli e
pubblicazioni presentati, dovranno provvedere, entro due mesi, a loro
spese,  al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviati. Decorso
tale termine l'Ufficio Dottorato di Ricerca procedera' allo scarto ed
eliminazione della documentazione e pubblicazioni prodotti.

        
      
                              Art. 13.

               Conseguimento del Dottorato di ricerca


   Il  Dottorato  di ricerca viene conferito, a conclusione del corso
di  dottorato  di  ricerca,  dal  rettore  e si consegue all'atto del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta.

        
      
                              Art. 14.

                   Trattamento dei dati personali


   Ai  sensi  dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  i  dati  personali  forniti  dai candidati e quelli che saranno
raccolti  in futuro durante il corso di dottorato di ricerca, saranno
oggetto  di  trattamento,  nel  rispetto della predetta normativa, al
fine  di  provvedere  agli  adempimenti  connessi  alla  gestione del
rapporto stesso nonche' all'assolvimento delle funzioni istituzionali
della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
   Il  trattamento  dei  predetti  dati  avverra'  mediante strumenti
manuali,   informatici  e  telematici,  e  con  logiche  strettamente
correlate  alle  finalita'  stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

        
      
                              Art. 15.

                             R i n v i o


   Per   quanto   non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia  al
Regolamento  di  Ateneo  recante  norme  in  materia  di dottorato di
ricerca  di  cui  al  D.R.  n.  1970  del 17 luglio 2008 e successive
modificazioni,  consultabile  sul sito Web dell'Ateneo: http://www.unina2.it/ 
pagina Dottorati di Ricerca - Notizie.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Caserta, 6 ottobre 2008
                                                    Il rettore: Rossi