Concorso per 80 dottori di ricerca (lombardia) UNIVERSITA' DI BRESCIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 80
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 62 del 08-08-2008
Sintesi: UNIVERSITA' DI BRESCIA CONCORSO   (scad.  8 settembre 2008) Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXIV ciclo - anno accademico 2008/2009 IL ...
Ente: UNIVERSITA' DI BRESCIA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: BRESCIA
Comune: BRESCIA
Data di inserimento: 27-08-2008
Data Scadenza bando 08-09-2008
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UNIVERSITA' DI BRESCIA
CONCORSO   (scad.  8 settembre 2008)
Concorsi  pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca del XXIV ciclo - anno accademico 2008/2009
                             IL RETTORE
   Visto  lo Statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, emanato
con  decreto  rettorale del 16 ottobre 1997 n. 688, e successivamente
modificato con decreto rettorale del 9 maggio 2002 n. 648;
   Vista  la  legge  3 luglio 1998, n. 210, concernente «Norme per il
reclutamento  dei  ricercatori e dei professori universitari di ruolo
ed  in  particolare l'art. 4 comma 2, che prescrive: «le Universita',
con  proprio  Regolamento  disciplinano  l'istituzione  dei  corsi di
dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi  formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento
e  l'importo  delle  borse  di  studio,  nonche'  le  convenzioni con
soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali ed ai
requisiti  di  idoneita'  delle  sedi  determinati  con  decreto  del
Ministro»;
   Visto  il  Regolamento in materia di Dottorato di ricerca adottato
con  decreto  del  M.U.R.S.T.  del  30 aprile 1999 n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 1999
n. 162;
   Visto   il   Regolamento   in  materia  di  Dottorati  di  ricerca
dell'Universita' degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale
del  20  settembre 1999 e successivamente modificato con delibera del
S.A. n. 253/4676 del 25 giugno 2008;
   Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato, formulate
dai coordinatori dei corsi e dai rispettivi Collegi dei docenti;
   Viste le delibere di approvazione dei Consigli di dipartimento;
   Visto  il parere del Consiglio della ricerca espresso nella seduta
del 19 giugno 2008;
   Vista  la  delibera  del  Senato  accademico  del  25  giugno 2008
relativa  all'approvazione  delle  proposte dei Dottorati di ricerca,
per l'anno accademico 2008/2009 - ciclo XXIV;
   Vista  la  delibera del Consiglio di amministrazione del 26 giugno
2008  relativa  all'approvazione  delle  proposte  dei  Dottorati  di
ricerca, per l'anno accademico 2008/2009 - ciclo XXIV;
   Visto  il  parere  tecnico  positivo  del Nucleo di valutazione di
Ateneo espresso nella seduta del 10 giugno 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Istituzione
   E'  istituito  per  l'anno accademico 2008/2009, il XXIV ciclo dei
corsi  di  Dottorato  di  ricerca.  Sono indetti presso l'Universita'
degli studi di Brescia pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione
ai  corsi  di  Dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun
dottorato  e'  indicata la sede, la durata, i posti messi a concorso,
le  borse  di  studio  disponibili,  le sedi consorziate ed i settori
scientifico-disciplinari di riferimento.
   Il  numero  delle  borse  di  studio potra' aumentare a seguito di
finanziamenti  di  soggetti  pubblici  e privati, purche' la relativa
convenzione  venga  sottoscritta  entro il termine di scadenza per la
presentazione  delle  domande.  L'eventuale  aumento del numero delle
borse   sara'   reso  noto  anche  utilizzando  i  consueti  supporti
informatici.  L'incremento dei posti globalmente messi a concorso non
potra' comunque superare il doppio delle borse messe a concorso.

          ---->  Vedere elenco da pag. 17 a pag. 24   <----

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso, senza
limitazioni  di  eta'  e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento, oppure
che  siano in possesso della laurea specialistica conseguita ai sensi
del  nuovo ordinamento - decreto ministeriale 509/99 succ. modificato
dal   decreto  ministeriale  270/2004  -  ovvero  di  analogo  titolo
accademico  conseguito presso Universita' straniere e preventivamente
riconosciuto   dalle  autorita'  accademiche,  anche  nell'ambito  di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
   Alla  domanda  di partecipazione del concorso deve essere allegato
un curriculum vitae aggiornato del candidato.
   I  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia'
stato  dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di
partecipazione  al  concorso espressamente richiedere al Collegio dei
docenti   la   dichiarazione  di  equipollenza,  unicamente  ai  fini
dell'ammissione  al corso di dottorato al quale intendono concorrere,
e  corredare  la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale
dichiarazione.  Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti
e  legalizzati  dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza,  secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
   Possono   partecipare  agli  esami  di  ammissione  dei  corsi  di
dottorato  anche  gli studenti che conseguiranno il diploma di laurea
specialistica entro la sessione del 31 dicembre 2008.

        
      
                               Art. 3.
                        Domanda di ammissione
   La   domanda  di  ammissione,  indirizzata  al  Magnifico  rettore
dell'Universita'  degli  studi  di  Brescia, redatta in carta libera,
secondo  lo  schema  allegato  al  presente  bando,  dovra' pervenire
all'Ufficio  protocollo, via Gramsci, 17 - 25121 Brescia entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando di concorso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, con una delle
seguenti modalita':
    consegna  personale  all'Ufficio  protocollo nel seguente orario:
dal  lunedi' al venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il martedi' e
giovedi', inoltre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
    spedizione  con  raccomandata  a.r.  tramite  servizio  postale o
agenzia autorizzata, sulla busta contenente la domanda, dovra' essere
apposta  la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso
di Dottorato di ricerca XXIV ciclo, anno accademico 2008/2009».
   Non  si  terra'  conto  delle  domande  spedite  oltre  il termine
perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Nella  domanda  l'aspirante  dovra'  dichiarare  con  chiarezza  e
precisione sotto la propria responsabilita':
    le  proprie  generalita',  la  data  ed  il  luogo di nascita, la
residenza   ed   il  domicilio  eletto  agli  effetti  del  concorso.
Possibilmente,   per  quanto  riguarda  i  cittadini  comunitari  non
italiani  ed  extra-comunitari,  un recapito italiano o l'indicazione
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
    l'esatta  denominazione  del  dottorato  per il quale presenta la
domanda;
    la propria cittadinanza;
    la  laurea  posseduta,  con la data e l'Universita' presso cui e'
stata  conseguita,  ovvero il titolo accademico conseguito presso una
Universita'   straniera.   Se  il  titolo  straniero  e'  gia'  stato
dichiarato  equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
    di  impegnarsi  a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti,
    la  o  le  lingue  straniere  conosciute per l'espletamento della
prova orale;
    di   impegnarsi   a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
    l'eventuale  titolarita'  di  assegno  di  ricerca o contratto di
ricerca  e  nell'affermativa,  dichiarazione  di  voler concorrere su
posti in soprannumero;
    l'iscrizione alle liste elettorali;
    di  non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti
penali in corso;
    la posizione rispetto agli obblighi militari di leva.
   I  candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato  equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i
documenti indicati all'art. 2 comma 2 e 3.
   Alla  domanda  il  candidato  dovra'  allegare un curriculum vitae
aggiornato.
   L'Amministrazione  universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del domicilio da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 4.
                         Esame di ammissione
   L'esame di ammissione ai corsi di dottorato consiste in due prove,
che potranno essere una scritta e una orale, o la presentazione di un
progetto  ed  una  prova  orale,  volte ad accertare l'attitudine del
candidato  alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale la
verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato, nella domanda di partecipazione.
   Le  date  per  l'espletamento  delle  prove  concorsuali,  fissate
all'art.  1  del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli
effetti,  pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso,  presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati. L'assenza
del  candidato  sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa.
   Qualora  impedimenti  di  qualsiasi  natura  non  consentissero il
rispetto    del   calendario   indicato,   sara'   cura   di   questa
Amministrazione   comunicare   ad  ogni  singolo  candidato  mediante
notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
   Il  diario  delle  prove  con l'indicazione dei giorni, del mese e
dell'ora  in  cui  le  medesime  avranno luogo sara' comunicato per i
corsi  di  dottorato  per  i  quali non e' stato fissato nel presente
bando.
   Si   comunica   inoltre  che  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza
preavviso,  alla  prova  orale  coloro  che nella prova scritta hanno
ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60.
   L'elenco  dei  candidati  esaminati  con  l'indicazione  dei  voti
riportati  nella prova stessa sara' affisso all'albo della Facolta' o
Dipartimento  presso  cui  si  e'  svolta  la prova. Sara' cura della
Commissione giudicatrice comunicare ai candidati quando la correzione
degli  elaborati  sara' effettuata e pertanto quando sara' affissa la
graduatoria.
   Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
    tessera  postale;  porto  d'armi;  passaporto; carta d'identita';
patente di guida.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissioni giudicatrici
   La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso
di  Dottorato  di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del
Collegio  dei  docenti.  Essa sara' composta da tre docenti di ruolo,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca.
   In  relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
   La  prova scritta ed il colloquio si intendono superati solo se il
candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60.
   Alla  fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno  riportati  nella  prova  stessa.  L'elenco sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  della  Commissione,  e'  affisso  nel
medesimo  giorno  nell'albo  della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
   Al  termine  della prova d'esame la Commissione compila un verbale
contenente  la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi
ottenuti  dai  candidati  nelle  singole  prove,  e  lo  trasmette al
Magnifico rettore per gli adempimenti conseguenti di competenza.

        
      
                               Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

        
      
                               Art. 7.
Ammissione  ai  corsi  di titolari di assegno di ricerca, titolari di
          contratti di ricerca e cittadini extracomunitari
   I  titolari  di  assegni  di  ricerca e i titolari di contratto di
ricerca  che  abbiano  superato  le  prove  di ammissione al corso di
dottorato,  possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai
corsi  di  dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi,
purche'  entro  il  limite  degli  ammissibili ed a condizione che il
dottorato    a    cui    partecipano    riguardi   la   stessa   area
scientifico-disciplinare  di  riferimento, e l'assegno o il contratto
di  ricerca  abbiano  scadenza  non anteriore al termine del corso di
dottorato.
   A  tal  fine  gli interessati devono dichiarare la loro situazione
gia'  nella  domanda  di partecipazione al concorso e successivamente
dimostrare  la titolarita' del contratto di ricerca o dell'assegno di
ricerca.
   I  cittadini extracomunitari possono essere ammessi a sostenere le
prove concorsuali in lingua inglese.
   Il  candidato  gia'  in  possesso del titolo di dottore di ricerca
puo'  essere  ammesso a frequentare previo superamento delle prove di
selezione,  un  secondo  corso  di  dottorato non coperto da borsa di
studio.  Nel  caso  di  parita' di merito, prevarra' il candidato che
concorre per la prima volta.

        
      
                               Art. 8.
                             Iscrizione
   I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire  all'Ufficio  dottorati  di  ricerca dell'Universita' degli
studi  di  Brescia,  vicolo dell'Anguilla, 8 - 25122 Brescia entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata
documentazione in carta libera:
    a) domanda di iscrizione al primo anno dei corsi del dottorato;
    b)  dichiarazione  in  carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di   certificazione   del  diploma  di  scuola  secondaria  superiore
posseduto,  ovvero  per  i cittadini non italiani, del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita';
    c)  dichiarazione  in  carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di certificazione di cittadinanza;
    d)  dichiarazione  in  carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di certificazione di laurea specialistica;
    f)  dichiarazione,  in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 47
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di notorieta', nella quale dovra' risultare:
     di  non  essere  iscritto/a  e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro  corso  di  diploma  di  laurea,  di  laurea specialistica e di
dottorato, per tutta la durata del corso suindicato;
     di  non  essere  iscritto/a  ad  una  scuola di specializzazione
ovvero  di  perfezionamento  e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne o interromperne la frequenza;
     di  avere/non  avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio per un corso di dottorato;
     di impegnarsi a richiedere al Collegio docenti del proprio corso
di   dottorato  l'autorizzazione  per  lo  svolgimento  di  attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
   Si  ricorda  che  il  pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di
dottorato  di  ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per
tutta  la  durata  del  corso, in congedo straordinario per motivi di
studio  senza  assegno  ed  usufruisce  della borsa di studio, ove ne
ricorrano   le   condizioni   di   merito.   Il  periodo  di  congedo
straordinario  e'  utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
   In  caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (art. 52 comma 57
della legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
    f) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
    g)  per  i  soli  vincitori  di  borsa  di studio, inoltre, sara'
necessario  presentare  una dichiarazione, in carta semplice, resa ai
sensi  dell'art.  38  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra' risultare:
     l'impegno  a  non  cumulare  la  borsa stessa con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
     il  numero del conto corrente, con il codice CAB, ABI e CIN, per
l'accreditamento della borsa;
    h) copia apertura posizione I.N.P.S. a gestione separata.
   L'Universita'  si  riserva  la facolta' di deliberare l'inizio dei
corsi con decorrenza dal 1 gennaio 2009.

        
      
                               Art. 9.
                           Borse di studio
   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio e' di euro 13.638,47,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  che,  per l'anno 2009 e' pari al 25,72% di cui 1/3 a carico
del percettore della borsa, salvo diversa determinazione legislativa.
   Le  borse  di  studio  saranno assegnate secondo l'ordine definito
nelle  rispettive  graduatorie  di merito formulate dalle Commissioni
giudicatrici,  fino  alla  concorrenza  del  numero  di borse messe a
concorso per il rispettivo corso di dottorato.
   In  caso  di  parita'  di  merito,  prevale  la  valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.132 del 3 giugno 1997.
   La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
   La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
   L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.

        
      
                              Art. 10.
               Contributo per l'accesso e la frequenza
   Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di euro  14,62 per il
bollo relativo alla istanza di iscrizione.
   Tutti  i  dottorandi  con  borsa  o  senza  borsa  sono  tenuti al
versamento  di  euro   100 a titolo di tassa regionale per il diritto
allo studio.
   Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare annuo
della  tassa  di  iscrizione per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza  e'  pari  a  euro  282,00  ed  e'  comprensiva della tassa
regionale  per  il diritto allo studio. La tassa di iscrizione non e'
soggetta   ad   alcuna   riduzione,   e'   da   versare   al  momento
dell'iscrizione.
   Sono  esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione (ad eccezione
della  tassa regionale per il diritto allo studio) tutti i dottorandi
che risultano:
    1.  beneficiari  di  borsa  di studio concessa dalla Regione o ne
risultano assegnatari;
    2. beneficiari di prestito d'onore;
    3. portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%.
   Sono  esonerati  temporaneamente  dal  pagamento  della  tassa  di
iscrizione coloro che presentano domanda di borsa di studio presso il
CEDISU.  In  questo  caso  all'atto dell'iscrizione e' dovuta la sola
tassa regionale per il diritto allo studio.
   Alla  pubblicazione  delle graduatorie provvisorie, coloro che non
risultano  beneficiari  di  borsa  sono  tenuti a versare la tassa di
iscrizione.
   I    dottorandi    titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente  dai  contributi  per  l'accesso  e  la frequenza dei
corsi,  sono  comunque  obbligati  a pagare la tassa regionale per il
diritto allo studio.
   Gli  oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei  contributi  per  l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3,  della  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  possono  essere coperti
dall'Universita'  anche  mediante  convenzioni  con soggetti estranei
all'Amministrazione  universitaria,  da stipulare in data antecedente
alla  scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle
domande.

        
      
                              Art. 11.
                       Obblighi dei dottorandi
   Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato,
di  svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca
approvato  nell'ambito  delle  strutture  destinate  a tal fine, e di
presentare  al  Collegio  dei  docenti,  al termine di ogni anno, una
relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del
corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
   E'  prevista  l'esclusione dal Dottorato di ricerca, con decisione
motivata  del  Rettore  su proposta del Collegio dei docenti, in caso
di:
    a) giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
    b)   prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
    c) assenze ingiustificate e prolungate.
   E'  prevista  la  sospensione dal corso per maternita'; in caso di
assenze  per  grave  e documentata malattia e per obblighi di leva la
sospensione  dal  corso  e'  previa  autorizzazione  del Collegio dei
docenti.   Tali   periodi   di   sospensione   possono  essere  anche
parzialmente   recuperati   con  l'autorizzazione  del  Collegio  dei
docenti.
   Ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  4  della  legge  n. 210/98 ai
dottorandi  puo'  essere affidata, previa autorizzazione del Collegio
docenti,  una  limitata  attivita'  di supporto didattico a carattere
seminariale.

        
      
                              Art. 12.
                      Conseguimento del titolo
   Il  titolo  di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo  di  dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e'  subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi
di  dottorato)  che  dia  conto  di una ricerca originale dalla quale
emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. Tale esame puo'
essere ripetuto una sola volta.
   Al  termine del corso i dottorandi devono redigere una tesi finale
in   lingua   italiana,   ovvero   in   lingua   comunitaria   previa
autorizzazione  del  Collegio  dei docenti; in tal caso il dottorando
dovra' comunque presentare una sintesi della tesi in lingua italiana.
   Per  il  conseguimento  del  titolo  di  dottore  di  ricerca, gli
iscritti  al  dottorato  che  hanno  completato la tesi di dottorato,
dovranno  inoltrare  entro  il 31/10 di ogni anno apposita domanda al
Rettore e, per conoscenza, al Collegio dei docenti.
   Per  comprovati  motivi  che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il Rettore, su proposta del Collegio dei
docenti,  puo'  ammettere  il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra  sede  o  ad  un'eventuale  sessione aggiuntiva. Tale eventuale
sessione  aggiuntiva  viene  stabilita  dal  Collegio dei docenti, in
considerazione  del  numero  di  richieste pervenute e dell'eventuale
presenza  di  Dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di
borse precedentemente deliberati.
   Il  Rettore,  previa acquisizione dei risultati dell'esame finale,
rilascia  il  titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sara'
depositata presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

        
      
                              Art. 13.
                        Norme di riferimento
   Per  quanto non espressamente previsto nel presente bando si fara'
riferimento  alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto MURST 30
aprile  1999 n. 224, al Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca
dell'Universita'  degli  studi di Brescia, ai Regolamenti dei singoli
corsi di dottorato ed ai principi generali nell'Ordinamento giuridico
vigente in tema di Dottorato di ricerca.

        
      
                              Art. 14.
                            Informazione
   I  dati  forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003 per le finalita' e con le modalita' previste nel presente
bando di concorso e per il successivo rapporto di iscrizione al corso
di dottorato.
   Eventuali  ed  ulteriori informazioni, con riferimento al presente
bando   di   concorso,  possono  essere  richieste  presso  l'Ufficio
Dottorati  di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia, vicolo
dell'Anguilla, 8:
    David Claudia: telefono 030/2988244, e-mail David@amm.unibs.it;
    dott.ssa    Rollo    Linda:    telefono    030/2988243,    e-mail
Rollo@amm.unibs.it;
    responsabile  del  procedimento  e'  il  dott. Luigi Micello tel.
030/2988246 - e-mail: Micello@amm.unibs.it. - fax: 0302988291.
     Brescia, 22 luglio 2008
                                                    Il rettore: Preti