Concorso per 7 dottori di ricerca (lombardia) I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 7
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 43 del 03-06-2008
Sintesi: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA CONCORSO   (scad.  31 luglio 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in scienze biomolecolari e biotecnologie - ...
Ente: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PAVIA
Comune: PAVIA
Data di inserimento: 16-06-2008
Data Scadenza bando 31-07-2008
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I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
CONCORSO   (scad.  31 luglio 2008)
Concorso  pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di
   dottorato  di  ricerca  in scienze biomolecolari e biotecnologie -
   XXIV ciclo.
                            IL DIRETTORE
   Visto lo statuto dell'Istituto universitario di studi superiori di
Pavia,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 178 del 2 agosto 2005;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo
4;
   Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
   Visto  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche
al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
   Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di ricerca
in  "Scienze  biomolecolari e biotecnologie" -  XXIV ciclo - con sede
amministrativa  presso l'Istituto universitario di studi superiori di
Pavia  (I.U.S.S.),  presentata  dal consiglio didattico dei dottorati
dell'Istituto ai sensi dell'art. 26 dello statuto;
   Visto  il  parere  espresso  dal  nucleo di valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita';
   Vista  la  delibera del consiglio direttivo, adottata nella seduta
del  19 marzo 2008, con la quale e' stato approvato il XXIV ciclo del
corso   di   dottorato   di   ricerca   in  scienze  biomolecolari  e
biotecnologie con sede amministrativa presso l'Istituto universitario
di studi superiori di Pavia (I.U.S.S.);
   Vista  la  convenzione  stipulata  tra l'Istituto universitario di
studi  superiori  di Pavia (I.U.S.S.)  e l'Universita' degli studi di
Pavia;
   Ritenuto  di  dover  provvedere  all'emanazione del bando relativo
alla  indizione  di  pubblici  concorsi,  per  titoli  ed  esami, per
l'ammissione   al   corso   di   dottorato   di  ricerca  in  scienze
biomolecolari  e biotecnologie - XXIV ciclo - con sede amministrativa
presso   l'Istituto   universitario   di  studi  superiori  di  Pavia
(I.U.S.S.);
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Istituzione
   E'  istituito  il  XXIV ciclo del corso di dottorato di ricerca in
scienze  biomolecolari e biotecnologie con sede amministrativa presso
l'Istituto universitario di studi superiori di Pavia.
   E'  indetto  presso l'Istituto universitario di studi superiori di
Pavia  il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
corso   di   dottorato   di   ricerca   in  scienze  biomolecolari  e
biotecnologie.
   Il  numero  delle  borse  di studio indicate nel presente articolo
potra'  essere aumentato a seguito di finanziamenti, ottenuti da enti
pubblici  di  ricerca  e da qualificate strutture produttive private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando ed entro la
data  di  espletamento  della  prova  scritta  del concorso. Restando
comunque  fermi  i  termini  previsti  dall'art.  4  comma  1  per la
presentazione  delle  domande  di ammissione, l'eventuale aumento del
numero delle borse di studio sara' reso noto ai candidati, in sede di
esame, prima dell'espletamento della prova scritta.
    Dottorato  di  ricerca  in  scienze biomolecolari e biotecnologie
area scientifica: scienze biologiche;
    settori scientifico disciplinari: BIO/04; BIO/10; BIO/11; BIO/12;
BIO/14; BIO/18; BIO/19; MED/04; CHIM/03; CHIM/08; CHIM/09;
    luogo  di  svolgimento:  dipartimento  genetica  e microbiologia,
Universita' degli studi di Pavia, via Ferrata n. 1 - Pavia;
    coordinatore: prof. Andrea Mattevi;
    sedi consorziate: Universita' degli studi di Pavia;
    durata: 3 anni;
    posti: sette;
    posti senza borsa di studio: due;
    posti  in  soprannumero,  senza  borsa  di  studio,  riservati  a
candidati stranieri residenti all'estero: uno;
    posti  in  soprannumero,  senza  borsa  di  studio,  riservati  a
titolari di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca: 0;
    borse di studio: cinque;
    enti    finanziatori: quattro    borse   di   studio   finanziate
dall'Istituto  universitario  di studi superiori; una borsa di studio
finanziata dalla Fondazione Bussolera
   Requisiti di ammissione:
    a)  vecchio  ordinamento: diploma di laurea o titolo equipollente
conseguito presso una universita' straniera;
    b)  nuovo ordinamento: diploma di laurea specialistica/magistrale
o titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera;
   Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
    a) voto di laurea;
    b) eventuali pubblicazioni scientifiche;
    c)  eventuali  lettere  di presentazione (da presentarsi in busta
chiusa con firma apposta sui lembi della lettera da parte dell'autore
della lettera).
   Prova  scritta:  giorno  23  settembre 2008, alle ore 9, presso il
dipartimento di genetica e microbiologia - Via Ferrata n. 1 - Pavia.
   Prova  orale:  giorno  24  settembre  2008,  alle ore 9, presso il
dipartimento di genetica e microbiologia - Via Ferrata n. 1 - Pavia.
   Modalita'  di  svolgimento  delle  prove  concorsuali: i candidati
potranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
   Informazioni: http://www.iusspavia.it/ 

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
   1.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione  al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione  di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma   di   laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  precedente
all'entrata  in  vigore  del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270,  ovvero  del  diploma di laurea specialistica richiesto per ogni
singolo  corso di dottorato, ovvero di titolo accademico equipollente
conseguito presso universita' straniere, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
   2.  Possono  presentare  domanda  di partecipazione al concorso di
ammissione  al corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 1, senza
limitazione  di  eta'  e cittadinanza, coloro che, ai sensi dell'art.
51,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  siano  titolari  di  assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca.
   L'ammissione al corso di dottorato avviene secondo le disposizioni
di cui all'art. 8, comma 3.3.
   3.  Possono  presentare  la domanda di partecipazione anche coloro
che  conseguiranno  il  diploma  di  laurea o di laurea specialistica
richiesto  entro  la  data  di  svolgimento  della  prova  scritta di
ammissione.  In tal caso l'ammissione viene disposta "con riserva" ed
il candidato sara' tenuto a presentare alla commissione giudicatrice,
in  sede  di prova scritta, a pena di decadenza, l'autocertificazione
relativa al diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito.
   4.  Ai  soli  fini  dell'ammissione  al  concorso,  i candidati in
possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia gia'
stato  dichiarato  equipollente  alla  laurea italiana, dovranno fare
espressa  richiesta dell'equipollenza nella domanda di partecipazione
al  concorso  e  corredare  la  domanda  stessa dei documenti utili a
consentire  al  collegio  dei docenti di pronunciarsi sulla richiesta
effettuata. Costituiscono documentazione utile:
    a)  copia  del  diploma di laurea in lingua originale e della sua
traduzione in lingua italiana;
    b) dichiarazione di valore;
    c)  certificato  in  lingua originale, e sua traduzione in lingua
italiana, contenente gli esami sostenuti con relativa valutazione.
   I  predetti  documenti  devono essere tradotti e legalizzati dalle
competenti   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   italiane
all'estero,  secondo  le  norme  vigenti  in materia di ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Nel
caso   di   richiesta  di  equipollenza,  il  candidato  dovra'  aver
conseguito  il  titolo accademico straniero entro il termine previsto
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
   5.   I   candidati   sono   ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.  L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con
provvedimento   motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 3.
Disposizioni    particolari   per   candidati   stranieri   residenti
all'estero:  ammissione  in  soprannumero,  senza borsa di studio, al
                   corso di dottorato di ricerca.
   1.  I  candidati  stranieri  residenti all'estero, che ne facciano
esplicita  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione al concorso,
possono  essere  ammessi  al corso di dottorato previa valutazione da
parte della commissione giudicatrice dei titoli presentati.
   2.  La  procedura  di selezione e' disciplinata dalle disposizioni
previste dal successivo art. 7.
   3.   L'ammissione   al  corso  di  dottorato  avviene  secondo  le
disposizioni del successivo art. 8, comma 4.

        
      
                               Art. 4.
                      Domande di partecipazione
   1.   La  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  libera,
utilizzando  il  modello  allegato  al  presente  bando,  deve essere
inoltrata,  in  plico unico, al direttore dell'Istituto universitario
di studi superiori di Pavia entro il termine perentorio del 31 luglio
2008, con una delle seguenti modalita':
    a)   spedizione  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di
ricevimento    al   seguente   indirizzo:   direttore   dell'Istituto
universitario  di studi superiori di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza
n. 56 - 27100 Pavia;
    b)  consegna  presso  gli  uffici  dell'Istituto universitario di
studi  superiori  di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 (apertura
al pubblico dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12).
   2.  Alle  domande  di  partecipazione  trasmesse  a  mezzo posta o
consegnate  da  persona  diversa  dal  sottoscrittore  dovra'  essere
allegata  la  fotocopia  di  un  documento  di  identita' in corso di
validita' del candidato.
   3.  Per  il  rispetto  del termine di cui al comma 1 fara' fede il
timbro  dell'ufficio  postale  accettante l'invio ovvero dell'ufficio
protocollo ricevente la domanda.
   4.   Sull'involucro   del   plico  devono  risultare  le  seguenti
indicazioni:
    a) le generalita' del candidato;
    b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
    c)  l'esatta  denominazione  del  concorso  di dottorato a cui si
intende  partecipare  ed  eventualmente  del curriculum previsto, ove
indicato  nell'articolo  1  del  presente bando nella descrizione dei
singoli corsi di dottorato.
   5.   Alla  domanda  di  partecipazione,  da  redigersi  in  lingua
italiana,  utilizzando  il  modello  di  domanda allegato al presente
bando,  i candidati devono allegare esclusivamente i titoli indicati,
per  ogni corso di dottorato, nell'art. 1. Eventuali altri titoli non
saranno   oggetto   di   valutazione   da   parte  della  commissione
giudicatrice.  Decorsi  tre  mesi  dalla  data di pubblicazione della
graduatoria di merito, i candidati dovranno provvedere, a loro spese,
al  ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate. Trascorsi sei
mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria  di  merito,
l'Istituto  universitario  di  studi  superiori  di  Pavia non potra'
essere  ritenuto  in  alcun  modo  responsabile  per  i  titoli  e le
pubblicazioni presentate dai singoli candidati.
   6. I candidati stranieri residenti all'estero che intendono essere
ammessi  al  corso  di  dottorato,  in  soprannumero e senza borsa di
studio,  secondo  quanto  disposto  dall'art. 3, devono allegare alla
domanda di partecipazione al concorso la seguente documentazione:
    a) il proprio curriculum scientifico-professionale;
    b) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalita'
internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
    c) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
    d)  altri eventuali documenti o titoli ritenuti utili ai fini del
concorso.
   7.  Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i  candidati
portatori  di  handicap devono inoltrare, ai sensi dell'art. 20 della
legge   5  febbraio  1992,  n.  104  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   esplicita  richiesta  riguardo  l'ausilio  necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame.
   8.  Ogni  domanda  di partecipazione potra' fare riferimento ad un
unico corso di dottorato.
   9.   Non   saranno   prese   in   considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
ivi  richieste,  dell'esatta  denominazione del concorso di dottorato
cui  si intende partecipare, nonche' quelle prodotte oltre il termine
indicato  nel  comma  1  del  presente articolo. Non saranno altresi'
prese  in considerazione le domande presentate da candidati stranieri
residenti  all'estero prive della documentazione indicata nel comma 6
del  presente  articolo.  Ai  candidati  la  cui  domanda  sia  stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
   10.   L'amministrazione  non  ha  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni  che  dipenda  da inesatte indicazioni
della  residenza  e  del  recapito  da  parte del candidato oppure da
mancata  o  tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o per
disguidi postali o telegrafici ad essa comunque non imputabili.

        
      
                               Art. 5.
                      Commissione giudicatrice
   1. La commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso
di  dottorato e' composta da tre commissari scelti fra i docenti ed i
ricercatori    universitari    di    ruolo    afferenti   alle   aree
scientifico-disciplinari   alle   quali  si  riferisce  il  corso  di
dottorato.  La  commissione puo' essere integrata con non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.
   2.   La   commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere  le
operazioni  concorsuali  entro sessanta giorni dalla data del decreto
direttoriale di nomina.

        
      
                               Art. 6.
                       Procedura di selezione
   1.  L'ammissione  al  corso di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo  superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la  preparazione,  la  capacita'  e  l'attitudine  del candidato alla
ricerca scientifica.
   2.   La   procedura   di   selezione  consiste  nella  valutazione
comparativa  dei  titoli presentati dai candidati e nello svolgimento
dell'esame di ammissione.
   3.  La  commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
indicati,  nell'art.  1. Per la valutazione dei titoli presentati dai
candidati, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti.
   4.  I  punti  riservati  ai  titoli  sono  ripartiti, a cura della
commissione  giudicatrice,  sulla  base di specifici criteri definiti
prima  dell'esame  delle  domande  di  partecipazione  presentate dai
candidati.
   5.  La  valutazione  dei  titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
della  prova  scritta  e  prima  che si proceda alla correzione degli
elaborati. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti ai
candidati prima dello svolgimento del colloquio.
   6.  L'esame  di  ammissione consiste in una prova scritta ed in un
colloquio,  comprensivo  di  una  prova  di  conoscenza di una lingua
straniera   scelta   dal  candidato  ed  indicata  nella  domanda  di
partecipazione  al concorso. Per la valutazione di ciascun candidato,
la  commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna delle
due prove.
   7.  La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato.
   8.  La  commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione
dei  candidati  per  l'espletamento  della  prova  scritta.  Il tempo
concesso  ai  candidati  per  lo  svolgimento dell'elaborato non puo'
essere inferiore a novanta minuti ne' eccedere le sei ore.
   9.  E'  ammesso  al  colloquio  il candidato che abbia superato la
prova  scritta  con  una  votazione non inferiore a ventuno punti. La
commissione  giudicatrice  rendera'  noto  ai candidati l'esito della
prova  scritta  prima dello svolgimento del colloquio. A tal fine, il
giorno  della  prova scritta la commissione giudicatrice comunichera'
ai   candidati   le  modalita'  con  cui  potranno  prendere  visione
dell'elenco degli ammessi al colloquio.
   10.  Il  colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a ventuno punti.
   11.  Al  termine  della  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione  giudicatrice,  e'  affisso  nel medesimo giorno all'Albo
ufficiale  dell'Istituto  universitario di studi superiori di Pavia e
presso  il  Dipartimento  genetica  e  microbiologia,  Universita' di
Pavia, via Ferrata n. 1, Pavia.
   12.  Al  termine  dei  propri  lavori, la commissione giudicatrice
redige  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione, i
giudizi  individuali,  il  punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato  e  la  graduatoria  di  merito.  La graduatoria di merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della  media  delle  votazioni  conseguite da ciascun candidato nella
valutazione  dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. In caso
di   parita'   nella   graduatoria  generale  di  merito  prevale  la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e
successive modifiche.
   13. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
direttore a cura del presidente della commissione giudicatrice.
   14.  Il diario delle prove di ammissione, riportato all'articolo 1
del  bando  di  concorso,  costituisce  notifica  agli interessati. I
candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le
prove  scritte  ed  orali  solo  se le date gia' precisate all'art. 1
dovessero  subire  variazioni.  In tal caso, il diario delle prove di
ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara'
comunicato  agli  interessati  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
ricevimento,   inviata   almeno  quindici  giorni  prima  della  data
prevista.
   15.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali, i
candidati   dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti  di
riconoscimento, in corso di validita':
    a) carta di identita';
    b) patente di guida;
    c) passaporto.
   16.  La  mancata  presentazione  alle  prove  di  ammissione sara'
considerata come rinuncia al concorso.

        
      
                               Art. 7.
Procedura  di selezione per l'ammissione in soprannumero, con o senza
    borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero
   1.  La  commissione  giudicatrice  dispone  di trenta punti per la
valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati
stranieri residenti all'estero.
   2.  I  punti  riservati  ai  titoli  sono  ripartiti, a cura della
commissione  giudicatrice,  sulla  base di specifici criteri definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione.
   3.  E' dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione
non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli.
   4.  Al  termine  dei  propri  lavori,  la commissione giudicatrice
redige  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione, i
giudizi  individuali,  il  punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato  e  la  graduatoria  di  merito.  La graduatoria di merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli.

        
      
                               Art. 8.
                  Ammissione ai corsi di dottorato
   1. Il direttore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti  concorsuali  ed  approva  la  graduatoria  generale  di  merito
unitamente  a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame.
   2. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine
della  graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi
a  concorso.  I  vincitori  decadono  qualora  non  esprimano la loro
accettazione entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello  in  cui  hanno  ricevuto la lettera di ammissione al corso di
dottorato.  In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi
diritto   prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti
candidati  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  In  caso  di utile
collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  candidato dovra' esercitare
opzione per un solo corso di dottorato mediante comunicazione scritta
da   inoltrare   all'ufficio   dottorati   di  ricerca  dell'Istituto
universitario di studi superiori di Pavia.
   3.  I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso
di  dottorato  di  ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per
ogni dottorato.
   4.   I   candidati   stranieri  residenti  all'estero,  che  siano
dichiarati  idonei  al  termine  della procedura concorsuale prevista
dall'art.  7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso  di  dottorato  nel limite dei posti ad essi riservati per ogni
dottorato.

        
      
                               Art. 9.
                         Dipendente pubblico
   1. Il pubblico dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda,  in  congedo  straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della  borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso
di  ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio,
o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione  degli  importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il   periodo   di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.

        
      
                              Art. 10.
                  Iscrizioni al corso di dottorato
   1.  I  concorrenti  risultati  vincitori dovranno presentare o far
pervenire  all'Istituto  universitario  di  studi superiori di Pavia,
ufficio dottorati di ricerca, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100
Pavia,  entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno  successivo  a  quello  in  cui avranno ricevuto la lettera di
ammissione  al  corso  unitamente  al  modulo di immatricolazione, la
seguente documentazione:
    a) domanda di immatricolazione al corso del dottorato di ricerca,
redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
    b) una fotografia formato tessera;
    c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
    d) fotocopia del codice fiscale.
   2.  Nella  domanda  di  immatricolazione  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare:
    a)  di  non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di  laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
    b)  di  non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora   intenda   intraprendere  una  attivita'  lavorativa,  anche
occasionale   e   di  breve  durata,  a  richiedere  l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere
al   collegio   dei  docenti  l'autorizzazione  per  la  prosecuzione
dell'attivita'  lavorativa  in  essere  al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato;
    c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
   3.  Il  candidato  che  risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
    a)  di  non  avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
    b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio a
qualsiasi   titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
   4.  I  titolari  di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi  di  dottorato,  dovranno  indicare  la  durata del rapporto di
collaborazione  e  l'ente  presso  il  quale  svolgono l'attivita' di
ricerca.
   5. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto delle dichiarazioni del
vincitore.  Qualora  da  tale controllo emerga la non veridicita' del
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante decade dai benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

        
      
                              Art. 11.
                           Borse di studio
   1.   L'importo   annuale   della  borsa  di  studio  e'  di €
10.561,54=,  assoggettabile  al  contributo  previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8  agosto  1995,  n.  335 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle  borse  di  studio  per  la  frequenza dei corsi di dottorato si
applicano,  in  materia  fiscale,  le  disposizioni di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
   2.  Il direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse  di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
   3.  La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e' pari
all'intera durata del corso.
   4.  Il  pagamento  della  borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
   5.  L'importo  della  borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I  periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la meta' della durata legale del corso di dottorato.
   6.  Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
   7.  Chi  abbia  usufruito  di  una borsa di studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

        
      
                              Art. 12.
                       Obblighi dei dottorandi
   1.  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo di frequentare a tempo pieno i
corsi  di  dottorato  e  di  compiere  continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
   2.   L'Istituto   universitario   di   studi  superiori  di  Pavia
garantisce,  nel  periodo  di  frequenza  del  corso di dottorato, la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.
   3.  Alla  fine di ciascun anno, gli iscritti al corso di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  la  ricerca svolta al collegio dei docenti, che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
direttore   il   proseguimento   del   dottorato  di  ricerca  ovvero
l'esclusione.
   4.  Il  collegio  dei  docenti  puo'  autorizzare  il dottorando a
compiere  missioni  in  Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma  di  ricerca  e/o  la presentazione di risultati a consessi
scientifici.

        
      
                              Art. 13.
                 Attivita' didattica dei dottorandi
   1.  Il  collegio  dei  docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento  di  una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con  un  impegno  annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica  e'  facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli delle
universita'.

        
      
                              Art. 14.
                       Sospensione e decadenza
   1.  La  frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
    a)  gravidanza  e maternita', ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed
integrazioni;
    b)  gravi  e  documentate  ragioni  di  salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
   2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa di
studio.
   3.  La  richiesta  di sospensione viene presentata al collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
direttore.  I  mesi  di  sospensione  devono  essere  recuperati, con
erogazione  delle  relative  rate  dell'eventuale borsa di studio, al
termine  del  periodo  prescritto  per il corso di dottorato, in modo
tale  che  la  durata  totale  del  corso  sia  la stessa per tutti i
dottorandi.  Il  collegio  dei  docenti  definisce  le  modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
   4. Fatti salvi gravi e giustificati motivi, determinano esclusione
dal corso di dottorato:
    a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
    b)  la  mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
   5.  Il  dottorando  puo'  essere  inoltre  escluso  dal  corso  di
dottorato  su  circostanziata  proposta  del collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
   6.  La  sospensione  o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.

        
      
                              Art. 15.
                          Incompatibilita'
   1.   L'iscrizione   al  corso  di  dottorato  di  ricerca  non  e'
compatibile  con  la  contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea  specialistica,  a  corsi  di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
   2.  L'attivita'  di  dottorato  non  e'  di  norma compatibile con
impegni  di  lavoro.  A  richiesta  del  dottorando,  il collegio dei
docenti,  previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica
lo  svolgimento  dell'attivita'  di studio e di ricerca approvata dal
collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire  al  dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare
il corso di dottorato. Per il periodo di svolgimento di una attivita'
lavorativa  di  natura  non occasionale, il dottorando non ha diritto
alla borsa di studio.

        
      
                              Art. 16.
               Esame finale e conseguimento del titolo
   1.  Il  titolo  di  dottore  di  ricerca, rilasciato dal direttore
dell'Istituto  universitario di studi superiori di Pavia, si consegue
all'atto  del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta nell'anno immediatamente successivo.

        
      
                              Art. 17.
                   Trattamento dei dati personali
   1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali),  i dati personali
forniti  dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio dottorati di
ricerca  dell'Istituto  universitario  di  studi superiori di Pavia e
trattati  per  le finalita' di gestione del concorso e dell'eventuale
procedimento  di gestione della carriera accademica dei vincitori. La
comunicazione  di tali dati da parte dei candidati e' obbligatoria ai
fini   della   valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso.
   2.  I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture   amministrative   dell'Istituto   universitario  di  studi
superiori  di  Pavia  ed  agli  enti  direttamente  interessati  alla
posizione giuridica ed economica dei candidati risultati vincitori.
   3. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196  (Codice  in  materia  di  protezione dei dati
personali),  tra  i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.

        
      
                              Art. 18.
            Responsabile del procedimento amministrativo
   1.  Ai  sensi  dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  il  responsabile  del
procedimento  amministrativo  per  il  concorso  e'  il  dott. Franco
Corona, direttore amministrativo dell'Istituto universitario di studi
superiori  di  Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia -
Tel. 0382/375811; Fax 0382/375899.

        
      
                              Art. 19.
                            Norme finali
   1.  Per  quanto  non  previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente in materia, e dalla
normativa  interna  dell'Istituto universitario di studi superiori di
Pavia.
   2.  Il  presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via telematica nel sito http://www.iusspavia.it/ 
    Pavia, 5 maggio 2008
                                                 Il direttore: Schmid