Concorso per 10 tenenti (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 20-05-2008
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  19 giugno 2008) Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di quattro tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito e di sei tenenti in ser ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-06-2008
Data Scadenza bando 19-06-2008
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO   (scad.  19 giugno 2008)
Concorsi,  per  titoli  ed esami, per la nomina di quattro tenenti in
servizio  permanente  effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito  e  di sei tenenti in servizio permanente effettivo nel
ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
   Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali
dell'Esercito,   della   Marina   e   dell'Aeronautica  e  successive
modificazioni;
   Vista   la   legge  13  dicembre  1966,  n.  1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
   Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n.  382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista  la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
   Vista  la  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione  nei  pubblici  impieghi  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
   integrazioni;
   Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in  applicazione  all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme
in   materia   di  autonomia  didattica  degli  atenei  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  5,  della  precitata legge 20
ottobre  1999,  n.  380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica   e   tecnologica   28   novembre  2000,  concernente  la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari   in   materia   di   documentazione  amministrativa  e
successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni ed
integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n.  313,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni  amministrative  dipendenti  da reato e dei relativi carichi
pendenti;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il  codice  in  materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale   della   Sanita'   militare,   integrata   con  il  decreto
dirigenziale   30   agosto  2007,  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni  e  delle  infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio   militare,   di  cui  all'annesso  al  sopracitato  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale  della  Sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei  soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il
decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  11  gennaio 2008 della Direzione
generale  della Sanita' militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata
emanata  la  direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto
2007  e  20  settembre 2007 della medesima Direzione generale, per la
selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento  e  l'impiego,  tra gli
altri,  del  personale  in servizio permanente nelle Forze armate dei
soggetti affetti da deficit di G6PD;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il  codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a  norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Vista  la  legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente modifiche alla
legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;
   Vista  la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008);
   Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
   Ravvisata  la  necessita'  di indire per l'anno 2008 due concorsi,
per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  ufficiali  in  servizio
permanente  nei  ruoli  normali del Corpo sanitario e del Corpo degli
ingegneri dell'Esercito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1. Sono indetti per l'anno 2008 i sottonotati concorsi, per titoli
ed  esami,  per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo
nei ruoli normali dell'Esercito:
   a) concorso per la nomina di 4 (quattro) tenenti nel ruolo normale
del  Corpo  sanitario  dell'Esercito,  con riserva di 3 (tre) posti a
favore  degli  ufficiali ausiliari di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n.  215, che abbiano prestato servizio
senza demerito nell'Esercito;
    b)  concorso  per  la nomina di 6 (sei) tenenti nel ruolo normale
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito.
   I  posti sono ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di
studio:
    a) laurea specialistica in chimica: 1 (uno) posto;
    b) laurea specialistica in biologia: 1 (uno) posto;
    c) laurea specialistica in fisica: 1 (uno) posto;
    d) laurea specialistica in ingegneria elettronica: 1 (uno) posto;
    e) laurea specialistica in informatica: 1 (uno) posto;
    f)  laurea  specialistica  in  ingegneria  aerospaziale:  1 (uno)
posto.
   Agli  ufficiali  ausiliari  di  cui  all'articolo  26  del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n.  215, che abbiano prestato servizio
senza  demerito  nell'Esercito  sono  riservati  i  posti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e).
   Qualora  uno  o  piu'  dei  posti  previsti  per  i concorrenti in
possesso  di  uno  dei  diplomi di laurea sopraindicati non venissero
ricoperti  per  insufficienza  di  idonei, i medesimi potranno essere
devoluti come di seguito indicato:
    -  il  posto  di  cui alla lettera a) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
b), c), d), e) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera b) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), c), d), e) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera c) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), d), e) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera d) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), e) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera e) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), d) ed f);
    -  il  posto  di  cui alla lettera f) eventualmente non ricoperto
sara'  portato  in aumento, nell'ordine, a quelli di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e);
   I  posti  che,  nonostante  l'applicazione dei criteri precedenti,
dovessero  risultare ancora non ricoperti saranno devoluti secondo la
graduatoria generale di merito ai concorrenti idonei.
   2. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il Personale
Militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei  posti  di  cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione
dei  vincitori  alla  frequenza  del corso applicativo, in ragione di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero,  in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno
2008.  Qualora  l'Amministrazione  si  avvalesse  di  tale  facolta',
provvedera'  a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

        
      
                               Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
   1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1 possono partecipare
concorrenti  di  sesso  sia  maschile che femminile che, alla data di
scadenza  del  termine  di  presentazione delle domande, indicato nel
successivo articolo 3, comma 1:
    a. non abbiano superato:
     -  il  40°  anno  di  eta', se ufficiali in ferma prefissata che
abbiano  completato  un  anno di servizio, di cui all'articolo 24 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, o se ufficiali inferiori
appartenenti  alle forze di completamento, di cui all'articolo 25 del
medesimo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
     -  il  32°  anno  di  eta',  se  non  appartenenti alle predette
categorie;
    b. siano cittadini italiani;
    c. abbiano statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile, a
m 1,61 se di sesso femminile;
    d. godano dei diritti civili e politici;
    e.  non  siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita'  o  d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle
Forze  armate  o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica;
    f.  non  siano  stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza e non
abbiano  prestato  servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo
15,  comma  7,  della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status  di  obiettore  di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio  civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data   in   cui  sono  stati  collocati  in  congedo,  come  disposto
dall'articolo  1, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n.130 (solo
se concorrenti di sesso maschile);
    g.  non  siano  imputati  per  delitti non colposi o sottoposti a
misure  di  prevenzione  o  di  sicurezza  ne'  siano  in  situazioni
incompatibili  con  l'acquisizione  o la conservazione dello stato di
ufficiale;
    h.   siano   in   possesso   di   una   delle   seguenti   lauree
magistrali/specialistiche:
     1)  per  il  concorso  per  tenenti  del ruolo normale del Corpo
sanitario  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a):
      medicina  e  chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere
in  possesso  della  abilitazione  all'esercizio della professione di
medico chirurgo;
     2) per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
     chimica,  biologia, fisica, ingegneria elettronica, informatica,
ingegneria aerospaziale.
   Saranno  ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di laurea conseguiti
secondo   il   precedente   ordinamento,   sostituiti   dalle  lauree
magistrali/specialistiche precedentemente indicate.
   Saranno ritenute valide anche le lauree che, per la partecipazione
ai  concorsi  per  l'accesso  al  pubblico  impiego, siano dichiarate
equipollenti  a  quelle  suindicate  con  provvedimento legislativo o
amministrativo.  Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare
alla   domanda   di   partecipazione   la  relativa  attestazione  di
equipollenza.
   Saranno,  infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
sempreche'   le   stesse   risultino   riconosciute   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca equipollenti a quelle prescritte per
la  partecipazione  ai concorsi indetti con il presente decreto. Allo
scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di  allegare alla domanda di
partecipazione al concorso la relativa attestazione di equipollenza;
   2.  Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
    a.  al  possesso  della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente nei
ruoli   normali   dell'Esercito,   da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dal successivo articolo 9;
    b.  all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  ai sensi
dell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n.  487,  del  possesso  dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
   3.  I  requisiti  di  partecipazione  di cui al precedente comma 1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi,  ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a, nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  il  successivo  iter
formativo.

        
      
                               Art. 3.
                      Domanda di partecipazione
   1. I concorrenti dovranno:
    a.  redigere  la  domanda  di partecipazione al concorso in carta
semplice,   secondo   lo  schema  riportato  nell'Allegato  "A",  che
costituisce parte integrante del presente decreto;
    b.   firmare   per  esteso  la  domanda  (la  firma,  da  apporre
necessariamente  in  forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La   mancata   sottoscrizione   della  domanda  determinera'  il  non
accoglimento della medesima;
    c.  spedire  la  domanda  a  mezzo  raccomandata  con ricevuta di
ritorno,  con  esclusione  di  qualsiasi  altro mezzo o procedura, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
-  I  Reparto  -  1ª  Divisione Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione -
Casella  Postale  15317 - 00143 Roma Laurentino, a pena di decadenza,
entro  il  termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente decreto nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   Il  concorrente  avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto   della  presentazione  alla  prova  di  preselezione,  come
indicato nel successivo articolo 6, comma 3.
   I  militari  in  servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con  le  modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
   I  concorrenti  residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
entro   il   termine   sopraindicato,   anche  tramite  le  Autorita'
diplomatiche o consolari.
   I  militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi  siano  le  predette  Autorita',  potranno  presentare la domanda,
sempre  entro  il  medesimo  termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
   In  detti  casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione  a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
   2.  Il  concorrente,  consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi  dell'articolo  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono
derivare da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
    a.  il  concorso  al  quale  intenda partecipare, precisando, con
riferimento  a  quello  di  cui  al  precedente  articolo 1, comma 1,
lettera  b),  il  posto,  distinto per laurea, per il quale chiede di
concorrere;
    b.   la   lingua  straniera  nella  quale  intenda  eventualmente
sostenere  la prova orale facoltativa (una sola a scelta fra inglese,
francese, tedesco e spagnolo);
    c.  i  propri  dati  anagrafici  (cognome,  nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
    d.  la  residenza  ed  il  comune  nelle  cui liste elettorali e'
iscritto,  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
    e.  il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative  al  concorso,  completo  di codice di avviamento postale e,
possibilmente, il numero telefonico.
   Il  concorrente  dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della Difesa -
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione - Viale dell'Esercito,
186  - 00143 Roma Cecchignola - ogni variazione del recapito indicato
nella  domanda  che  venga  a  verificarsi durante l'espletamento del
concorso.
   L'Amministrazione    non   assume   alcuna   responsabilita'   per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a caso fortuito o a forza
maggiore;
    f. la laurea magistrale/specialistica posseduta, la durata legale
del  corso  di  studi  universitari  seguito, l'Universita' presso la
quale  e'  stata  conseguita  con  il  relativo indirizzo, la data di
conseguimento e la votazione riportata;
    g.  l'abilitazione all'esercizio della professione, l'Universita'
presso  la  quale  e' stata conseguita con il relativo indirizzo e la
data  di  conseguimento  (solo  se concorrente per il Corpo sanitario
dell'Esercito);
    h. il possesso della cittadinanza italiana.
   In  caso  di  doppia  cittadinanza,  dovra'  indicare, in apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in
quale  Stato  e'  soggetto (o ha assolto), se di sesso maschile, agli
obblighi di leva;
    i. lo stato civile;
    j. di godere dei diritti civili e politici;
    k.  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444 del codice di procedura penale e di non
aver   in   corso   procedimenti   penali   ed   amministrativi   per
l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di prevenzione, ne' che
risultino   a   proprio  carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel
casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  686  del  codice di
procedura penale.
   In  caso  contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione, da
allegare  alla  domanda,  le  condanne,  le  applicazioni  di pena, i
procedimenti  a  carico  ed  ogni  altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha  emanato,  ovvero presso la quale pende un procedimento penale per
aver assunto la qualifica di imputato.
   Dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al  Ministero della
Difesa  -  Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto -
1ª   Divisione   Reclutamento   Ufficiali   -   4ª  Sezione  -  Viale
dell'Esercito,  186  -  00143  Roma  - qualsiasi variazione della sua
posizione    giudiziaria    che   intervenga   successivamente   alla
dichiarazione di cui sopra;
    l.  gli  eventuali  servizi  prestati  come  impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o    dichiarato    decaduto    dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  e  prosciolto  d'autorita' o d'ufficio da precedente
arruolamento  volontario  nelle  Forze armate o di polizia per motivi
disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita  militare o per perdita
permanente  dei  requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va
resa anche se negativa;
    m.  il  servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della  durata  e  del  grado rivestito. Se ufficiale di complemento o
ufficiale  in  ferma prefissata, la data di inizio del corso A.U.C. o
del  corso  A.U.F.P.,  il  numero  e  la  tipologia  dello  stesso  e
l'anzianita'   giuridica   di   nomina.   Inoltre,  se  ufficiale  di
complemento dovra' indicare la data di fine servizio di prima nomina,
l'eventuale  ammissione alla ferma biennale non rinnovabile e la data
di  fine  ferma biennale. Se ufficiale delle forze di completamento i
periodi  di  richiami  effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale e' stato richiamato;
    n. solo se concorrenti di sesso maschile dovranno dichiarare:
     1)  il  distretto  militare  ovvero  la  capitaneria di porto di
appartenenza;
     2) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
     3)  di  non  essere stato dichiarato obiettore di coscienza e di
non  aver prestato servizio civile sostitutivo ai sensi dell'articolo
15,  comma  7  della  legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status  di  obiettore  di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio  civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla
data  in  cui  sono stati collocati in congedo, secondo l'articolo 1,
comma 7-ter della legge 2 agosto 2007, n. 130;
    o.  l'ultima  residenza  in  Italia  della  famiglia e la data di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero);
    p.  l'eventuale  possesso  di  uno  o  piu'  dei titoli di merito
indicati nel successivo articolo 11.
   E onere  del  concorrente  fornire  informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della  Commissione  esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione  al concorso
eventuale   documentazione   probatoria   ovvero   una  dichiarazione
sostitutiva  rilasciata  ai  sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente   della   Repubblica   28   dicembre   2000,  n.  445.  Le
pubblicazioni   di   carattere  tecnico-scientifico  dovranno  essere
necessariamente  allegate  alla  domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
    q.  l'eventuale  possesso  di uno o piu' dei titoli di preferenza
indicati  nell'Allegato  "B",  che  costituisce  parte integrante del
presente  decreto.  Tali  titoli potranno essere anche analiticamente
indicati  in  apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegata alla
domanda di partecipazione al concorso;
    r.  di  essere  a  conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13, comma 4;
    s.  di  accettare,  qualora  vincitore,  di  prestare servizio in
qualunque  sede  e  di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
    t.   di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
    u.  di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento dei dati
contenuti  nella  domanda,  ai  sensi  delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    v. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso
affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
   3.  Fermo  restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  nel presente articolo, la Direzione Generale
per il Personale Militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande  che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato "A" al presente
decreto.

        
      
                               Art. 4.
                      Svolgimento dei concorsi
   1.  Lo  svolgimento  di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, prevede:
    a) una prova di preselezione;
    b) due prove scritte;
    c) valutazione dei titoli di merito;
    d) prove di efficienza fisica;
    e) accertamenti sanitari;
    f) accertamento attitudinale;
    g)  una  prova orale (nonche' una prova pratica solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
    h) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
   2.  Alle  prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  presentarsi  muniti  di carta d'identita' o di
altro  documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
   3.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti  -  compresi  quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (presumibilmente entro il 30 dicembre 2008), dovranno
essere   risultati   idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.

        
      
                               Art. 5.
                             Commissioni
   1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
    a. la Commissione per le prove di efficienza fisica;
    b. la Commissione per gli accertamenti sanitari;
    c. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
    d. la Commissione per l'accertamento attitudinale;
    e.  la Commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per
le  prove  scritte, per la valutazione dei titoli, per le prove orali
(nonche'  per  la  prova  pratica  solo  nel  concorso  per  il Corpo
sanitario  dell'Esercito)  e  per  la  formazione  della graduatoria,
distinta per ciascun concorso.
   2.  La  Commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
    un  ufficiale  dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
    due  ufficiali dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore  a  maggiore, qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
    un  ufficiale  dell'Esercito  in servizio permanente di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
   La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di
personale   del   Centro   di   Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico dell'Esercito.
   3.  La  Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
    un  ufficiale  medico  dell'Esercito  in  servizio permanente, di
grado non inferiore a colonnello, presidente;
    due  ufficiali  medici  dell'Esercito  in servizio permanente, di
grado non inferiore a maggiore, membri.
   Detta  Commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
   4.  La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
    un  brigadiere  generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, presidente;
    due  ufficiali superiori medici del Corpo sanitario dell'Esercito
in servizio permanente, membri.
   Gli  ufficiali  medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di
cui al precedente comma 3.
   5.  La  Commissione  per  l'accertamento  attitudinale,  di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
    un  ufficiale  superiore in servizio permanente del ruolo normale
delle  Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, presidente;
    un   ufficiale   in   servizio  permanente  del  Corpo  sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
    un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
    un  ufficiale  inferiore  in  servizio  permanente,  di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
   Detta Commissione si avvarra' del contributo tecnico specialistico
di   ufficiali   del   Corpo   sanitario  dell'Esercito  laureati  in
psicologia,  nonche'  di  psicologi  civili  convenzionati  presso il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.
   6.  La  Commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta:
    a.  per  il  concorso  per  tenenti  del  ruolo normale del Corpo
sanitario  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a), da:
     un  ufficiale  generale  del  Corpo  sanitario dell'Esercito, in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
     tre  ufficiali  del  Corpo  sanitario  dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri;
     un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore   a   maggiore,  per  la  prova  di  preselezione,  per  la
valutazione  dei  titoli,  per  la  prova  orale - limitatamente agli
argomenti   di   carattere  militare -  e  per  la  formazione  della
graduatoria generale di merito, membro aggiunto;
     un  docente  o  esperto,  che  potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
     un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore     a     capitano,    ovvero    un    dipendente    civile
dell'Amministrazione   della  Difesa  appartenente  alla  terza  area
funzionale,  fascia  retributiva  non  inferiore a "F/3", con profilo
professionale  non  inferiore  a "funzionario di amministrazione", ai
sensi  del  CCNL  2006-2009,  sottoscritto in data 14 settembre 2007,
segretario senza diritto di voto;
    b.  per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b), da:
     un ufficiale dell'Esercito, di grado non inferiore a generale di
brigata o grado equivalente, in servizio o in ausiliaria da non oltre
tre anni, presidente;
     quattro  ufficiali  del  Corpo  degli ingegneri dell'Esercito in
servizio permanente, di grado non inferiore a maggiore, membri;
     un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore   a   maggiore,  per  la  prova  di  preselezione,  per  la
valutazione dei titoli, per la prova scritta di cultura generale, per
la prova orale - limitatamente agli argomenti di carattere militare -
e  per  la  formazione  della  graduatoria generale di merito, membro
aggiunto;
     un   docente  universitario  -  che  potra'  essere  diverso  in
relazione  a  ciascuna  delle  categorie  di  laureati  fra  cui sono
ripartiti  i posti a concorso, di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera b) - membro aggiunto;
     un  docente  o  esperto,  che  potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
     un  ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non
inferiore     a     capitano,    ovvero    un    dipendente    civile
dell'Amministrazione   della  Difesa  appartenente  alla  terza  area
funzionale,  fascia  retributiva  non  inferiore a "F/3", con profilo
professionale  non  inferiore  a "funzionario di amministrazione", ai
sensi  del  CCNL  2006-2009,  sottoscritto in data 14 settembre 2007,
segretario senza diritto di voto;
   I  membri  aggiunti  interverranno  solo  nelle fasi espressamente
indicate  ed avranno diritto di voto per le sole materie per le quali
sono aggregati.

        
      
                               Art. 6.
                        Prova di preselezione
   1.   I   concorrenti,   distinti  per  ciascun  concorso,  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettere  a)  e  b) del presente decreto,
saranno  sottoposti  -  con  riserva di accertamento del possesso dei
requisiti  prescritti  per  la partecipazione al concorso cui abbiano
chiesto  di  essere ammessi - ad una prova di preselezione, che avra'
luogo,  a  cura  della  rispettiva Commissione esaminatrice di cui al
precedente  articolo  5,  comma  1,  lettera  e), presso il Centro di
Selezione  e  Reclutamento Nazionale dell'Esercito - caserma "Gonzaga
del  Vodice" - Viale Mezzetti n. 2 - Foligno, il giorno 7 luglio alle
ore 8,00.
   Eventuali  modificazioni  della  sede,  della  data  o dell'ora di
svolgimento  della prova di preselezione saranno rese note con avviso
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  serie speciale - del 27
giugno 2008, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.  Nella  stessa  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
del  27  giugno 2008 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
   2. Qualora in relazione al numero dei concorrenti venisse ritenuto
non  opportuno effettuare la prova di preselezione per uno o entrambi
i  concorsi  indetti con il presente decreto, nella medesima Gazzetta
Ufficiale -  4ª serie speciale - del 27 giugno 2008, ovvero in quella
alla  quale  la  stessa  avesse  fatto  eventualmente  rinvio, verra'
pubblicato  il  relativo  avviso,  con valore di notifica a tutti gli
effetti  e  per  tutti  i  concorrenti.  Per informazioni in merito i
concorrenti  potranno consultare, inoltre, a decorrere dalla predetta
data, il sito web " www.persomil.difesa.it ".
   3.  I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal concorso cui hanno chiesto di partecipare sono tenuti
a presentarsi, senza attendere alcun avviso, muniti della copia della
domanda,  della  ricevuta  della  raccomandata  di  spedizione  della
domanda   e  di  valido  documento  di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia,  presso  il  predetto  Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di
quella fissata per l'inizio della prova.
   Coloro  che  risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio della
prova,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza, comprese quelle
dovute  a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
   4.  La  prova  di  preselezione  per  entrambi  i concorsi, di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettere  a)  e  b) del presente decreto,
consistera' nella somministrazione di almeno 50 (cinquanta) quesiti a
risposta   multipla  predeterminata  sugli  argomenti  riportati  nel
paragrafo  A  degli  Allegati  "C"  e  "D",  che  costituiscono parte
integrante del presente decreto.
   La  durata  massima  della  prova  ed  il  numero  dei quesiti cui
dovranno  rispondere  i  concorrenti  saranno preventivamente fissati
dalla  Commissione  esaminatrice e comunicati prima dell'inizio della
prova stessa.
   Per  quanto  concerne  le  modalita'  di  svolgimento  della prova
saranno  osservate,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni degli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
   5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sara'
effettuata  con  l'ausilio  di  sistemi informatizzati, la competente
Commissione,  in  base  al  numero  delle risposte esatte fornite dai
concorrenti,  formera'  graduatorie  provvisorie distinte per ciascun
concorso,  al  solo  scopo  di individuare coloro che saranno ammessi
alle prove scritte.
   6.  Per  ciascun  concorso  saranno  ammessi  alle  prove scritte,
secondo  l'ordine  della rispettiva graduatoria provvisoria di cui al
precedente   comma   5,  concorrenti  nei  limiti  numerici  appresso
indicati:
    40  (quaranta)  per il concorso per tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma
1, lettera a);
    60  (sessanta)  per il concorso per tenenti nel ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera b);
   Saranno inoltre ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti
che   abbiano  fornito  lo  stesso  numero  di  risposte  esatte  del
concorrente  classificatosi  nella graduatoria provvisoria all'ultimo
posto utile.
   7. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno apposita
comunicazione  di  ammissione  alle  prove  scritte  da  parte  della
Direzione   Generale  per  il  Personale  Militare  a  mezzo  lettera
raccomandata o telegramma.
   8.  I  concorrenti  che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili  indicati  al  precedente  comma 6 non riceveranno alcuna
comunicazione  scritta  dell'esito  di  detta  prova.  Essi  potranno
richiedere  informazioni  sull'esito  della stessa, a partire dal 10°
giorno  successivo  alla data di rispettivo svolgimento, al Ministero
della  Difesa  -  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare -
Servizio Relazioni con il Pubblico - Viale dell'Esercito, 186 - 00143
Roma   (tel.   06/517051012),   ovvero   consultare   il   sito   web
" www.persomil.difesa.it ".
   9.  La  Commissione  esaminatrice  di  ciascun concorso dovra' far
pervenire  i  verbali  della  prova  di  preselezione, entro il terzo
giorno  dalla  data di svolgimento della prova stessa, alla Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare  -  I  Reparto  - 1ª Divisione
Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione.

        
      
                               Art. 7.
                            Prove scritte
   1. I concorrenti di cui al precedente articolo 6, comma 6 - ovvero
quelli  che  non  avessero  ricevuto  comunicazione di esclusione dal
concorso  qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione
- dovranno sostenere le seguenti prove scritte:
    a.  per  il  concorso  per  tenenti  del  ruolo normale del Corpo
sanitario  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera a):
     1ª  prova  di  cultura  generale professionale: svolgimento, nel
tempo  massimo  di otto ore, di un elaborato su uno o piu' argomenti,
scelti dalla Commissione esaminatrice, tratti dalle materie riportate
nel 1° alinea del paragrafo B del citato Allegato "C";
     2ª  prova  di  cultura  tecnico-professionale:  svolgimento, nel
tempo  massimo  di otto ore, di un elaborato su uno o piu' argomenti,
scelti dalla Commissione esaminatrice, tratti dalle materie riportate
nel 2° alinea del paragrafo B del citato Allegato "C";
    b.  per il concorso per tenenti del ruolo normale del Corpo degli
ingegneri  dell'Esercito,  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
     1ª  prova  di  cultura  generale:  comune a tutti i concorrenti,
consistente  in quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta
sugli argomenti riportati nel paragrafo B del citato Allegato "D".
   La  durata  massima di detta prova sara' fissata dalla Commissione
esaminatrice  e comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova
stessa;
     2ª   prova  di  cultura  tecnico-scientifica  diversificata  per
ciascun diploma di laurea, consistente nello svolgimento, in un tempo
non   superiore  ad  otto  ore,  di  un  elaborato  scelto,  mediante
sorteggio,  fra tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice e
vertente sugli argomenti indicati nel paragrafo C del citato Allegato
"D ".
   2.  Le  prove scritte, di cui al precedente comma 1, avranno luogo
con inizio non prima delle ore 8,30, nelle sedi e nei giorni appresso
indicati:
    a.  concorso  per 4 tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario
dell'Esercito:  23  e  24 luglio 2008 presso il Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Viale Mezzetti n. 2 - Foligno;
    b.  concorso  per  6  tenenti  nel  ruolo normale del Corpo degli
ingegneri  dell'Esercito:  23  e  24  luglio 2008 presso la Scuola di
Applicazione - Via Arsenale n. 22 - Torino.
   Eventuali  modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette  prove  saranno  rese  note  mediante  avviso  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 luglio 2008, che avra'
valore  di  notifica  a  tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale - del 4 luglio
2008   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva.
   3.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma 1 sono tenuti a
presentarsi  senza  attendere  alcun avviso (muniti della copia della
domanda  e  della  ricevuta  della  raccomandata  di spedizione della
domanda solo qualora la prova di preselezione non avesse avuto luogo)
nella  sede  e  nei  giorni  rispettivamente prescritti, entro le ore
7,30.
   Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna
prova,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza, comprese quelle
dovute  a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
   4.  Per ciascuna prova scritta consistente nello svolgimento di un
elaborato  la  Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo
5,  comma  1,  lettera  e)  formulera'  preventivamente,  in adunanza
segreta,  tre tracce concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le
chiudera'  in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti  sara'  invitato  a  scegliere,  mediante  sorteggio,  la
traccia da svolgere.
   5.  Per  quanto  concerne  le modalita' di svolgimento delle prove
saranno  osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   6.  Le  prove  scritte  si intenderanno superate se il concorrente
avra'  conseguito  in  ciascuna  di esse un punteggio non inferiore a
18/30i.   Tale   punteggio   sara'  utile  per  la  formazione  delle
graduatorie di cui al successivo articolo 12.
   7.  I  concorrenti  risultati  idonei  riceveranno  da parte della
Direzione Generale per il Personale Militare apposita comunicazione a
mezzo  lettera  raccomandata  o telegramma contenente indicazione del
giorno   e   dell'ora  nei  quali  dovranno  presentarsi  per  essere
sottoposti   alle  prove  di  efficienza  fisica,  agli  accertamenti
sanitari  ed  attitudinale  di  cui  ai successivi articoli 8 e 9 del
presente decreto.
   8.  I  concorrenti  che  non avranno superato le prove scritte non
riceveranno  comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno  richiedere  informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal  30°  giorno  successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
-  Servizio  Relazioni  con  il Pubblico - Viale dell'Esercito, 186 -
00143  Roma  (tel.  06/517051012),  ovvero  consultare  il  sito  web
 www.persomil.difesa.it 

        
      
                               Art. 8.
                     Prove di efficienza fisica
   1.  I  concorrenti  risultati  idonei  alle  prove scritte saranno
ammessi  a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
saranno  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale.
   2.  Le  prove  di  efficienza  fisica, gli accertamenti sanitari e
quello  attitudinale  avranno  luogo,  presumibilmente  nel  mese  di
ottobre  2008, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito  - caserma "Gonzaga del Vodice" - Viale Mezzetti n. 2 -
Foligno, nei giorni che saranno resi noti con la lettera raccomandata
o il telegramma di cui al precedente articolo 7, comma 7.
   I  concorrenti nel periodo di permanenza presso il Centro dovranno
attenersi  alle  norme  disciplinari  e  di vita interna di caserma e
fruiranno,  compatibilmente  con  le  potenzialita'  dello stesso, di
vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
   3.  I  concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di
tenuta ginnica e dovranno produrre i seguenti documenti:
    a.  certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana ovvero da
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
   I  concorrenti in servizio non di leva nella Forza armata Esercito
potranno   produrre,   in   luogo   del   predetto   certificato,  la
dichiarazione  rilasciata  dal  dirigente  del servizio sanitario del
Reparto/Ente  presso  cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza
di  controindicazioni  allo  svolgimento  delle  prove  di efficienza
operativa previste per detto personale.
   La  mancata presentazione del certificato o della dichiarazione di
cui  sopra determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
le prove di efficienza fisica;
    b.  referto  rilasciato  da  struttura  sanitaria pubblica, anche
militare,  o  privata  convenzionata  relativo  all'accertamento  dei
markers  dell'epatite  B  e  C  effettuato  da non oltre tre mesi. La
mancata  presentazione  di  detta  certificazione determinera' la non
ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
    c.   referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale   del   "G6PD"   (metodo  quantitativo)  eseguito  presso
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con il Servizio
Sanitario  Nazionale.  Ai  sensi dei decreti dirigenziali emanati dal
Direttore generale della Sanita' militare in data 30 agosto 2007 e 20
settembre   2007,   nonche'   della  relativa  direttiva  tecnica  di
attuazione emanata dalla Direzione generale della Sanita' militare in
data   11   gennaio  2008,  i  soggetti  che  presentino  alterazioni
dell'attivita'  di "G6PD", consapevoli delle sanzioni civili e penali
cui  potranno  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazione mendace,
dovranno  compilare,  nonche' far sottoscrivere dal proprio medico di
fiducia, di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
il  modello  di  certificato  medico  di  cui  all'Allegato  "E", che
costituisce parte integrante del presente decreto. Tale modello sara'
presentato  dal  candidato  alla  Commissione  per  gli  accertamenti
sanitari.  La mancata presentazione di detto certificato determinera'
la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari.
   Inoltre,  i  soggetti  in  questione,  in  sede  di  visita medica
effettuata  dalla  Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  se
giudicati idonei, dovranno sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta
informazione  e  di responsabilizzazione di cui all'Allegato "F", che
costituisce parte integrante del presente decreto;
    d.   referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
tre  mesi  precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso   femminile).   La   mancata  presentazione  di  detto  referto
determinera'  la  non  ammissione della concorrente agli accertamenti
sanitari;
    e.  eventuale  esame  radiografico del torace in due proiezioni e
relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti
a  tale esame strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche
militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
degli accertamenti sanitari;
    f.  eventuale referto attestante l'esito del test di gravidanza -
mediante  analisi  su  sangue  o  urine - effettuato presso struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime
(solo se di sesso femminile).
   Le   certificazioni   sanitarie  sopra  indicate  dovranno  essere
prodotte in originale o in copia conforme.
   4.  I  concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire il
referto  del  test  di gravidanza, al solo fine dell'effettuazione in
piena  sicurezza  delle  prove  di  efficienza  fisica  e  dell'esame
radiografico  del torace, dovranno essere sottoposti a detto test che
escluda   la   sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato  stato  di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di  efficienza  fisica.  Inoltre  la Commissione per gli accertamenti
sanitari  di  cui  all'articolo  5, comma 1, lettera b) non potra' in
nessun  caso  procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
dalla  pronuncia  del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del
decreto  ministeriale  4  aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse,
secondo  il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
   5.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
maschile,  consisteranno  nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    piegamenti  sulle  braccia  (minimo  15,  tempo  limite  2' senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    corsa  piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  6')  -  esercizio
obbligatorio.
    salto  in  alto  (minimo 110 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    salita  alla  fune  di  metri  4 (tempo massimo 50'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso  maschile e' riportato nell'Allegato "G", che costituisce parte
integrante del presente decreto.
   6.  Le  prove  di  efficienza  fisica,  per i concorrenti di sesso
femminile,  consisteranno nella esecuzione, in sequenza, dei seguenti
esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
    piegamenti  sulle  braccia  (minimo  8,  tempo  limite  2'  senza
interruzioni) - esercizio obbligatorio;
    corsa  piana  di  metri  1000  (tempo  massimo  7')  -  esercizio
obbligatorio;
    salto  in  alto  (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) -
esercizio facoltativo;
    salita  alla  fune  di  metri  4 (tempo massimo 60'', massimo due
tentativi) - esercizio facoltativo.
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di
sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato "G" al presente
decreto.
   7.  Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli esercizi
obbligatori   indicati   per   le   due   categorie  di  concorrenti,
rispettivamente,  nei precedenti commi 5 e 6 determinera' giudizio di
non  idoneita'  e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
sanitari ed attitudinale e l'esclusione dal concorso.
   Il  superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio   di   idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica  senza
attribuzione  di  alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare,  qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine
di  conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato nel gia' citato
Allegato "G" al presente decreto.
   Il  medesimo Allegato "G" contiene disposizioni circa le modalita'
di  svolgimento  delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di esiti di
precedente   infortunio   o   di   infortunio   verificatosi  durante
l'effettuazione degli esercizi.
   8.  La  Commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente articolo 5, comma 1, lettera a):
    verifichera'  la  validita'  delle  certificazioni  prodotte  dai
concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
    avviera'  senza  indugio  alla  competente  Commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza   fosse  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento di cui al precedente comma 4 del presente articolo;
    sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e facoltativi
secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando
il relativo verbale;
    attribuira'  ai  concorrenti  che abbiano superato uno o entrambi
gli  esercizi  facoltativi  il  punteggio corrispondente indicato nel
gia'  citato Allegato "G" al presente decreto. Tale punteggio, che in
ogni  caso  non  potra'  superare  complessivamente  i 2 punti, sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
delle graduatorie di cui al successivo articolo 12.
   9.  La  Direzione  Generale  per il Personale Militare si riserva,
compatibilmente  con  i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza
fisica  nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire  la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax -
numero 06/517052774) al massimo entro il giorno della prova, inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  la data di approvazione delle graduatorie finali di
cui al successivo articolo 12.

        
      
                               Art. 9.
                Accertamenti sanitari ed attitudinale
   1.  I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ad accertamenti sanitari ed attitudinale.
   2.  Per  esigenze organizzative l'accertamento attitudinale potra'
eventualmente precedere, anche in parte, gli accertamenti sanitari.
   3.  Gli  accertamenti  sanitari, cui provvedera' la Commissione di
cui  al  precedente articolo 5, comma 1, lettera b), saranno volti al
riconoscimento  del  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
dei  concorrenti  quali  ufficiali  in  servizio permanente nei ruoli
normali dell'Esercito.
   a)  Sulla  scorta  del  vigente "Elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che  sono  causa di non idoneita' al servizio militare" e
delle  direttive  della  Direzione generale della Sanita' militare in
data  5  dicembre  2005  e  successive modificazioni ed integrazioni,
citati  nelle premesse, detta Commissione dovra', altresi', accertare
il   possesso   da  parte  dei  concorrenti  dei  seguenti  specifici
requisiti:
    1) statura non inferiore a:
     m. 1,65, se di sesso maschile,
     m. 1,61, se di sesso femminile;
    2)  acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10i e non
inferiore  a  4/10i  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile con
correzione  non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico,   a   5   diottrie   per   l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  e  a  4  diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo  occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita' oculare
normali;
    3) perdita uditiva:
     MONOLATERALE: valori compresi tra 25 e 35 dB;
     BILATERALE: P.P.T. compresa entro il 20%;
     MONOLATERALE O BILATERALE ISOLATA > 45dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz;
    4)  normale  assetto della struttura della personalita' nelle sue
componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
   b)  La  Commissione,  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
    esame  radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui
non abbiano prodotto esame e relativo referto da cui risulti che tale
accertamento  sia  stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
strutture    sanitarie    pubbliche,   anche   militari   o   private
convenzionate, come indicato al precedente articolo 8, comma 3;
    cardiologico con E.C.G.;
    oculistico;
    otorinolaringoiatrico;
    psicologico/psichiatrico;
    analisi completa delle urine;
    esito  negativo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso di
alcool,   per  l'uso  anche  saltuario  od  occasionale  di  sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
    analisi del sangue concernente:
     emocromo completo;
     glicemia;
     creatininemia;
     transaminasemia (ALT - AST);
     birilubinemia totale e frazionata;
     eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).
   La   Commissione   potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
   Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare
apposita  dichiarazione  di  consenso informato all'effettuazione del
predetto    protocollo    diagnostico,   secondo   quanto   riportato
nell'Allegato  "H",  che  costituisce  parte  integrante del presente
decreto,  nonche'  ulteriore  dichiarazione  di consenso informato al
protocollo  vaccinale  che,  ai  sensi della normativa vigente, sara'
loro  praticato  all'atto  della  presentazione  in  servizio dopo la
nomina  e periodicamente ad intervalli programmati, per conservare lo
stato   di  immunizzazione,  secondo  quanto  indicato  nel  medesimo
Allegato "H" al presente decreto.
   c)  La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali,  nonche'  degli  specifici  requisiti psico-fisici
suindicati.
   d)  La  Commissione,  seduta  stante,  comunichera' al concorrente
l'esito  degli  accertamenti  sanitari,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
    "Idoneo   quale   ufficiale   nel   ruolo   normale   del   Corpo
sanitario/degli  ingegneri dell'Esercito in servizio permanente", con
indicazione del profilo sanitario di cui alla successiva lettera e);
    "Non   idoneo   quale  ufficiale  nel  ruolo  normale  del  Corpo
sanitario/degli  ingegneri dell'Esercito in servizio permanente", con
indicazione della causa di non idoneita'.
   e) Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato attribuito
il seguente profilo sanitario minimo:


   PS  CO  AC  AR  AV  LS  LI  VS  AU
    2   3   2   2   2   2   2   3   2

e  che  se affetti da deficit di glucosio-fosfato-deidrogenasi (G6PD)
non abbiano avuto comprovate manifestazioni emolitiche.
   f)  Ai  concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo sanitario. Ad ogni coefficiente 2 o 3
di  ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito
un  punteggio  pari  a  0  (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo
stesso  sara'  attribuito  un  punteggio  pari  a  0,5.  Pertanto, il
punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari
sara' di punti 4,5.
   g)  Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
    imperfezioni  ed  infermita'  previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
    disturbi  della  parola  anche  se  in  forma  lieve  (dislalia -
disartria);
    esito  positivo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche'
per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
    malattie  o  lesioni  per  le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
    tutte  quelle  malformazioni  ed  infermita'  non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
applicativo  e  con  l'impiego quale ufficiale in servizio permanente
dei ruoli normali.
   h)  Nei  confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari  venissero  riscontrati  affetti da lievi patologie ritenute
guaribili  entro  i successivi trenta giorni e senza esiti rientranti
nelle  cause  di  esclusione  di  cui  alla precedente lettera g), la
Commissione rinviera' il giudizio, fissando il termine entro il quale
sottoporli  all'accertamento  definitivo  per  verificare il possesso
dell'idoneita' fisica.
   Detti  concorrenti,  per  esigenze  organizzative, potranno essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo comma 4.
   i)  La  Commissione per gli accertamenti sanitari dovra' aver cura
di   informare   i   concorrenti   giudicati  idonei  che  presentino
alterazioni  dell'attivita' di "G6PD" tali in ogni caso da comportare
l'attribuzione    del    coefficiente    2    nella    caratteristica
somato-funzionale  AV, circa gli effetti di tale alterazione, nonche'
delle  eventuali  limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi.   A   tal   fine   la   Commissione  medesima  dovra'  far
sottoscrivere   la   dichiarazione  di  ricevuta  informazione  e  di
responsabilizzazione di cui al citato Allegato "F".
   j)   Il   giudizio   riportato   negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
   k)  I  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  potranno,  tuttavia,
spedire   con  lettera  raccomandata  al  Ministero  della  Difesa  -
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  -  I  Reparto - 1ª
Divisione  Reclutamento Ufficiali - 4ª Sezione - Viale dell'Esercito,
186 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo
alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza di ulteriori
accertamenti  sanitari, corredata di idonea documentazione rilasciata
da  struttura  sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno
determinato  il giudizio di non idoneita'. Detta istanza, pena il suo
mancato   accoglimento,   dovra'   essere  anticipata  alla  predetta
Direzione generale a mezzo fax (06/517052774).
   Non   saranno   prese   in   considerazione  istanze  prive  della
documentazione  prevista  ovvero  spedite  oltre  i termini perentori
sopraindicati.
   In  caso  di  accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  la relativa
comunicazione.
   In   caso   di   mancato   accoglimento  dell'istanza,  invece,  i
concorrenti   riceveranno   comunicazione  che  il  giudizio  di  non
idoneita'  riportato  al  termine  degli accertamenti sanitari dovra'
intendersi confermato.
   Il  giudizio  circa  l'idoneita'  psico-fisica dei concorrenti, in
caso  di  accoglimento  dell'istanza  sara'  espresso,  a  seguito di
valutazione  della  documentazione  allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti,   dalla  Commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti
sanitari  di  cui  al  precedente articolo 5, comma 1, lettera c), la
quale,   solo   qualora   lo   ritenga  necessario,  sottoporra'  gli
interessati  ad  ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo.
   I  concorrenti  giudicati  "non  idonei",  anche  a  seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
   4.  Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei  saranno  sottoposti  ad  un  accertamento attitudinale a cura
della  Commissione  di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera
d),    finalizzato   a   valutarne   le   qualita'   attitudinali   e
caratterologiche.
   Detta   Commissione,  attraverso  una  serie  di  prove  (batteria
testologica   e   questionario  informativo)  ed  una  intervista  di
selezione individuale, valutera':
    come il soggetto struttura il pensiero;
    come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
    come il soggetto organizza e gestisce il lavoro;
    motivazione e valori che sostengono la scelta.
   Verranno pertanto indagate le seguenti aree:
    area  cognitiva  (modalita'  di  interazione  e  di affrontare le
situazioni reali);
    area relazionale (livello di maturita' e autoconsapevolezza delle
capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
    area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche che
concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
    area  motivazionale  e  di  identificazione  con l'organizzazione
(reali   aspettative   professionali,  capacita'  di  condividere  ed
interiorizzare norme e principi dell'organizzazione militare).
   5.  A  detto  accertamento,  per  esigenze organizzative, potranno
essere  sottoposti,  con  riserva,  anche  i  concorrenti  di  cui al
precedente comma 3, lettera h) del presente articolo.
   6.  I concorrenti di cui al precedente comma 3, lettera k) saranno
di  norma  sottoposti a detto accertamento solo se verranno giudicati
idonei in sede di valutazione della documentazione allegata a corredo
della   istanza   di   ulteriori   accertamenti   o  degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, eventualmente dopo aver sostenuto con
riserva,  ove fosse necessario per esigenze organizzative connesse al
rispetto  del  termine di conclusione della procedura concorsuale, la
prova  orale.  Eccezionalmente,  ove  lo impongano le citate esigenze
organizzative,   essi   potranno   essere   sottoposti   con  riserva
all'accertamento    attitudinale   nelle   more   della   valutazione
dell'istanza  di ulteriori accertamenti gia' prodotta o che intendano
produrre.
   7.  La Commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
un  giudizio  di  idoneita'  o  di non idoneita'. Detto giudizio, che
sara'  comunicato  agli  interessati  seduta stante, per iscritto, e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  non idonei saranno
esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio  di  idoneita'  non comportera'
attribuzione di alcun punteggio.
   8.   Le   Commissioni   per   gli   accertamenti  sanitari  e  per
l'accertamento  attitudinale  dovranno  far  pervenire alla Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare -  I  Reparto  -  1ª Divisione
Reclutamento  Ufficiali -  4ª  Sezione, i rispettivi verbali entro il
terzo giorno dalla data di completamento dei medesimi.

        
      
                              Art. 10.
Prova  orale,  prova  pratica  e  prova  orale  facoltativa di lingua
                              straniera
   1.  I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quello  attitudinale saranno invitati dalla Direzione Generale per il
Personale  Militare,  a  mezzo  lettera  raccomandata o telegramma, a
presentarsi per sostenere la prova orale e, nel concorso per il Corpo
sanitario dell'Esercito, anche quella pratica.
   2.  Nella  lettera  o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno  indicazione della sede e della data di svolgimento delle
prove  di  cui  al  precedente comma 1. Per esigenze organizzative la
prova  pratica  prevista  per i partecipanti al concorso per il Corpo
sanitario  dell'Esercito  potra'  avere  luogo dopo lo svolgimento di
quella orale e solo in caso di idoneita' riportata in questa ed anche
in sede diversa da quella della prova orale.
   I  concorrenti  che non dovessero presentarsi nel giorno stabilito
saranno  considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. La
Direzione  Generale  per il Personale Militare si riserva la facolta'
di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa
di  forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A
tal  fine  gli  interessati  dovranno  far  pervenire la richiesta di
riconvocazione  (a  mezzo  telegramma  o fax numero 06/517052774), al
massimo   entro   il   giorno  di  prevista  presentazione,  inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione  potra'  essere  disposta  solo  se  la stessa risulti
compatibile  con  la data di approvazione delle graduatorie finali di
cui al successivo articolo 12.
   3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale e,
quando prevista, di quella pratica, sono riportati nei paragrafi C. e
D. dei gia' citati Allegati "C" e "D" al presente decreto.
   4.  La  prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto  in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura   tecnico-professionale   e  cultura  tecnico-militare)  una
votazione  non  inferiore  a  18/30i,  utile  per la formazione delle
graduatorie  di merito di cui al successivo articolo 12. Il punteggio
della  prova  risultera'  dalla  media  dei  voti  riportati  nei due
precitati gruppi di argomenti. La prova pratica, che avra' luogo solo
nel  concorso  per  il  Corpo  sanitario dell'Esercito, si intendera'
superata   se  il  concorrente  avra'  riportato  una  votazione  non
inferiore  a 18/30i, utile anch'essa per la formazione della relativa
graduatoria di merito.
   5.  I  concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova  orale  facoltativa  di lingua straniera (una sola a scelta fra
inglese, francese, tedesco e spagnolo).
   La  prova,  della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
    breve colloquio a carattere generale;
    lettura  di  un  brano  di  senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
    conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
   Ai  concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara'  assegnata  una  votazione  in  trentesimi da 0 a 30 alla quale
corrispondera' il seguente punteggio:
    da 0 a 17,999/30i: punti 0;
    da 18/30i a 19,999/30i: punti 1;
    da 20/30i a 21,999/30i: punti 2;
    da 22/30i a 23,999/30i: punti 3;
    da 24/30i a 25,999/30i: punti 4;
    da 26/30i a 27,999/30i: punti 5;
    da 28/30i a 30/30i: punti 6.

        
      
                              Art. 11.
                       Valutazione dei titoli
   1.  La  Commissione  esaminatrice  di  ciascun concorso, di cui al
precedente  articolo 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di
cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procedera' alla
valutazione  dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara'
reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale.
   2. La Commissione disporra' di un punteggio complessivo massimo di
10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
    Diploma di laurea (massimo punti 1):
     -  punti 1: per laurea specialistica con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
     - punti 0,50: per laurea specialistica con voto compreso tra 100
e 105/110;
    Titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
     - punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
     -  punti  2:  per  ogni  master  afferente alla professionalita'
posseduta;
     -  punti  2:  per  ogni  dottorato  di  ricerca  afferente  alla
professionalita' posseduta;
    Pubblicazioni  a  stampa di carattere tecnico-scientifico, sempre
che  siano  riportate  in  riviste scientifiche, con esclusione delle
tesi  di  laurea  o  di  specializzazione  attinenti  la  professione
(massimo  punti  2). Esse formeranno oggetto di eventuale valutazione
solo  se allegate alle domande. Per quelle prodotte in collaborazione
la  loro  valutabilita'  avverra'  solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori;
    -  Esperienze  professionali documentate, successive alla laurea,
attinenti alla laurea specialistica posseduta (massimo punti 2);
    -  Qualita'  del  servizio  prestato  nelle Forze armate (massimo
punti 1).
   A  ciascun  concorrente  non  potra'  essere attribuito, in nessun
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
   3.  Formeranno  oggetto  di  valutazione  -  fermo restando quanto
precisato  per  le  pubblicazioni  di carattere tecnico-scientifico -
solo  i  titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi indicato
nel  precedente  articolo  3,  comma  1  e  per i quali i concorrenti
abbiano  fornito  analitiche  e  complete  informazioni nelle domande
stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate.

        
      
                              Art. 12.
                             Graduatorie
   1.  I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle  prove  concorsuali  saranno  iscritti, a cura della rispettiva
Commissione  esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
   2.  Tali  graduatorie generali di merito - che nel concorso per il
Corpo  degli  ingegneri  dell'Esercito  saranno  distinte  secondo la
ripartizione  dei posti per lauree specialistiche indicata nel citato
articolo   1   -  saranno  formate  secondo  l'ordine  del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato quale somma:
    dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
    dell'eventuale  punteggio  conseguito  nelle  prove di efficienza
fisica;
    del punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
    dell'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
    del punteggio conseguito nella prova orale;
    dell'eventuale  punteggio  ottenuto nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
   3.  Nel  decreto di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui  al  precedente  articolo  1, comma 1, lettere a) e b), si terra'
conto  della  riserva  di  posti  prevista  a  favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito.
Detti posti, qualora non ricopribili per insufficienza di riservatari
idonei,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso.
   4.  Nel  decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui  al  precedente  articolo 1, comma 1, lettera b), si terra' conto
della  ripartizione  dei posti sulla base delle lauree specialistiche
prescritte per la partecipazione al concorso. Pertanto, la riserva di
un  posto  a  favore  degli  ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio  senza  demerito  nell'Esercito  si  intendera'  soddisfatta
dichiarando    vincitore   del   concorso   il   primo   riservatario
classificatosi   con   il   piu'  elevato  punteggio  assoluto  nella
graduatoria  di  merito  del concorso, indipendentemente dalla laurea
specialistica posseduta. Una volta approvata la graduatoria di merito
del   concorso,   il  ripianamento  del  posto  eventualmente  resosi
disponibile  per  rinuncia o decadenza del vincitore riservatario non
potra'  avvenire  in nessun caso a danno degli altri concorrenti gia'
dichiarati   vincitori   con   il   decreto   di  approvazione  della
graduatoria.
   In  assenza  di riservatari idonei la copertura dei posti avverra'
secondo  i  criteri  indicati  nel  precedente  articolo  1, comma 1,
lettera b).
   5.  Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nel
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla  data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i  concorrenti  abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.
   6.  Le  graduatorie  dei  concorrenti  risultati idonei in ciascun
concorso  saranno  approvate  con  distinti  decreti dirigenziali. In
ciascun  concorso saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1,
comma   2  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi
precedenti,  si  collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie
di merito.
   7.  I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   Ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito web "www.persomil.difesa.it".

        
      
                              Art. 13.
                               Nomine
   1.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  articolo 12, comma 6,
saranno   nominati   tenenti   in   servizio   permanente  effettivo,
rispettivamente,  nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito
e  nel  ruolo  normale  del  Corpo degli ingegneri dell'Esercito, con
anzianita'   assoluta   nel  grado  stabilita  nel  relativo  decreto
Presidenziale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
   2.  Il  conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito della
condotta  e delle qualita' morali di cui al precedente articolo 2 del
presente decreto.
   3.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere  servizio in via
provvisoria,   sotto   riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  la  nomina  e  del  superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
   4.   Dopo   la   nomina   essi   frequenteranno,  come  prescritto
dall'articolo  4,  comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n.  490  e  successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Esercito.
   La  mancata  presentazione  nel  giorno  prefissato comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487. All'atto della
presentazione  al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di
anni  cinque  decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che
avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  all'atto del superamento del
corso   applicativo.   Il   rifiuto   di  sottoscrivere  detta  ferma
comportera' la revoca della nomina.
   5. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per
rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  Direzione generale per il
personale  militare  potra'  procedere all'ammissione al corso, con i
criteri  e nei limiti indicati nel precedente articolo 12, entro 1/12
della  durata  del  corso  stesso,  di altrettanti concorrenti idonei
secondo l'ordine della graduatoria.
   6.  Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente  che,  trovandosi  nelle  condizioni  dell'articolo 10 del
decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il
corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
   7.   Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.  Per  gli  ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
   disposizioni  previste  dall'articolo  25,  comma  4,  del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
   8.  Per  gli  ufficiali  che  non  supereranno  o non porteranno a
compimento  il  corso  applicativo  verra'  disposta  la revoca della
nomina,  a  decorrere  dalla  data  di  conferimento  della  stessa e
sanzionato  il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno  collocati  in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano  completare  gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli
di  provenienza.  Il  periodo  di  durata  del corso e' computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio
permanente.

        
      
                              Art. 14.
                     Accertamento dei requisiti
   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo  2  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per il
personale  militare  provvedera'  a  richiedere  alle Amministrazioni
pubbliche  ed  enti  competenti  la conferma di quanto dichiarato dai
vincitori  nelle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma   1   emergesse   la   non   veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti  al  provvedimento  emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
   3.  Il  certificato  del  casellario  giudiziale  verra' acquisito
d'ufficio.

        
      
                              Art. 15.
                             Esclusioni
   1.  La  Direzione  generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi   concorrente  che  non  fosse  ritenuto  in  possesso  dei
prescritti  requisiti,  nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina  ad  ufficiale  in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

        
      
                              Art. 16.
                     Spese di viaggio - Licenza
   1.  Le  spese  per  i  viaggi da e per le sedi delle prove e degli
accertamenti  di  cui  al  precedente articolo 4 del presente decreto
sono a carico dei concorrenti.
   2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria  per  esami  militari,  sino  ad  un  massimo di trenta
giorni,  nei  quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento
delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui all'articolo 4, nonche'
quelli  necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno
dette  prove  ed accertamenti ed il rientro alla sede di servizio. In
particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza ordinaria,
potra'  essere  concessa  nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione  della  prova orale oppure frazionata in due periodi, di
cui  uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il  concorrente  non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi  dipendenti  dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

        
      
                              Art. 17.
                   Trattamento dei dati personali
   1.  Ai  sensi  degli  articoli  11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il
Personale Militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali,
per  le  finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata,  anche successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
   2.  Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  dei  concorsi  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare o
cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non
conformi   alla   legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi.
   4.  Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
Direttore   Generale   della  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il   Direttore   della  1ª  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  della
Direzione Generale medesima.
   Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 13 maggio 2008
                               Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi