Concorso per 8 dottori di ricerca (lombardia) I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 8
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 08-04-2008
Sintesi: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA CONCORSO   (scad.  14 maggio 2008) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica ...
Ente: I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
Regione: LOMBARDIA
Provincia: PAVIA
Comune: PAVIA
Data di inserimento: 24-04-2008
Data Scadenza bando 14-05-2008
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I.U.S.S. - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
CONCORSO   (scad.  14 maggio 2008)
Concorso  pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso di
dottorato   di   ricerca  internazionale  in  "Ingegneria  sismica  e
sismologia applicata all'ingegneria" - XXIV ciclo.
                            IL DIRETTORE
    Visto  lo  statuto dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.)  di  Pavia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana n. 178 del 2 agosto 2005;
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche
al  regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
Atenei",  approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    Vista  la  proposta  di  istituzione  del  corso  di dottorato di
ricerca  internazionale in "Ingegneria sismica e sismologia applicata
all'ingegneria"  -  XXIV  ciclo  -  con  sede  amministrativa  presso
l'Istituto  Universitario  di  Studi  Superiori  (I.U.S.S.) di Pavia,
presentata  dal  Consiglio  didattico  dei dottorati dell'Istituto ai
sensi dell'art. 26 dello statuto;
    Visto  il  parere  espresso  dal nucleo di valutazione, a seguito
della verifica dei requisiti di idoneita';
    Vista  la delibera del consiglio direttivo, adottata nella seduta
del  19 marzo 2008, con la quale e' stata approvata l'istituzione del
corso di dottorato di ricerca internazionale in "Ingegneria sismica e
sismologia   applicata  all'ingegneria"  XXIV  ciclo  -  avente  sede
amministrativa  presso  l'Istituto  Universitario  di Studi Superiori
(I.U.S.S.) di Pavia;
    Vista  la  convenzione  stipulata tra l'Istituto universitario di
studi  superiori  (I.U.S.S.)  di Pavia e l'Universita' degli studi di
Pavia;
    Vista  la  convenzione  stipulata tra l'Istituto universitario di
studi  superiori  (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione "Centro Europeo
di  formazione e ricerca in ingegneria sismica", per l'attivazione ed
il   funzionamento   del   dottorato  di  ricerca  internazionale  in
"ingegneria  sismica  e  sismologia  applicata  all'ingegneria" - XIV
ciclo - avente sede amministrativa presso l'Istituto universitario di
studi  superiori, e con la quale si e' impegnato a finanziare quattro
borse  di  studio per il corso di dottorato di ricerca internazionale
in "ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria";
    Ritenuto  di  dover  provvedere all'emanazione del bando relativo
alla  indizione  di  pubblici  concorsi,  per  titoli  ed  esami, per
l'ammissione  al  corso di dottorato di ricerca "Ingegneria sismica e
sismologia   applicata  all'ingegneria"  XXIV  ciclo  -  avente  sede
amministrativa  presso  l'Istituto  universitario di studio superiori
(I.U.S.S.) di Pavia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Istituzione
    1.  Nell'ambito  del XXIV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi  sede  amministrativa presso l'Istituto universitario di studi
superiori  (I.U.S.S.)  di  Pavia,  e'  istituito,  in  consorzio  con
l'Universita' degli studi di Pavia e la Fondazione "Centro Europeo di
formazione  e ricerca in ingegneria sismica", il dottorato di ricerca
internazionale   in   "Ingegneria   sismica  e  sismologia  applicata
all'ingegneria".
    2.   Sono   indetti  presso  l'Istituto  universitario  di  studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia pubblici concorsi, per titoli ed esami,
per  l'ammissione  al predetto corso di dottorato di ricerca. Vengono
indicate    di    seguito    l'area    scientifica   ed   i   settori
scientifico-disciplinari  di  riferimento  del  corso,  la  sede  del
dottorato,  il  coordinatore,  la  durata  del corso, i posti messi a
concorso,  il  numero  delle  borse  di  studio disponibili, gli enti
finanziatori  delle  borse  di  studio, i titoli che saranno valutati
dalla  commissione  giudicatrice,  le  modalita' di svolgimento delle
prove  di  ammissione,  la data e la sede di espletamento delle prove
concorsuali, l'indirizzo web del dottorato.
          Dottorato di ricerca internazionale in ingegneria
           sismica e sismologia applicata all'ingegneria.
    Area scientifica: ingegneria civile ed architettura;
    Settori  scientifico  disciplinari:  ICAR/07;  ICAR/08;  ICAR/09;
MAT/08; GEO/11; ING-IND/22;
    Sede:  Fondazione  "Centro  Europeo  di  formazione  e ricerca in
ingegneria  sismica",  via  Ferrata  n. 1  -  27100  Pavia  Tel./Fax:
+39.0382.516933 - E-mail: secretariat@roseschool.it
    Coordinatore: prof. Gian Michele Calvi;
    Sedi consorziate: Universita' degli studi di Pavia;
    Durata: 3 anni;
    Posti: n. 8;
    Borse di studio: n. 8;
    Enti finanziatori:
      n. 4  borse di studio finanziate dall'Istituto Universitario di
Studi Superiori di Pavia (I.U.S.S.);
      n. 4  borse  di  studio  finanziate  dalla  Fondazione  "Centro
Europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica".
    Titoli che saranno valutati dalla commissione giudicatrice:
      a) Diploma di laurea o di laurea specialistica conseguito;
      b) Curriculum accademico e professionale;
      c) Lettere di presentazione;
      d) Pubblicazioni scientifiche;
      e) Risultati conseguiti in corsi di master;
      f) Ogni altro titolo o documento ritenuto utile dal candidato.
    Prova  scritta:  giorno 19 maggio 2008, alle ore 14.00, presso la
Fondazione  "Centro  Europeo  di  formazione  e ricerca in ingegneria
sismica", viaFerrata 1 -27100 Pavia
    Prova  orale:  giorno  21 maggio  2008,  alle ore 9.00, presso la
Fondazione  "Centro  Europeo  di  formazione  e ricerca in ingegneria
sismica", via Ferrata 1 - 27100 Pavia.
    Modalita'  di  svolgimento  delle  prove concorsuali: i candidati
dovranno sostenere le prove concorsuali in lingua inglese.
    Sito web di approfondimento: http://www.roseschool.it/ 

        
      
                               Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso di
ammissione  al  corso  di  dottorato  di  ricerca  internazionale  in
"Ingegneria  sismica  e  sismologia  applicata all'ingegneria", senza
limitazione  di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso del
diploma   di  laurea  specialistica  ovvero  del  diploma  di  laurea
conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del
decreto  ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270,  oppure  di  titolo
accademico  equipollente  conseguito  presso  Universita'  straniere,
preventivamente   riconosciuto  dalle  autorita'  accademiche,  anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    2.  I  candidati  in  possesso  di  titolo  accademico conseguito
all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea
italiana,  dovranno,  unicamente  ai fini dell'ammissione al corso di
dottorato   di   ricerca  internazionale  in  "Ingegneria  sismica  e
sismologia  applicata all'ingegneria", farne espressa richiesta nella
domanda  di  partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa
del   documento   di  cui  si  richiede  l'equipollenza,  tradotto  e
legalizzato  dalle competenti rappresentanze secondo le norme vigenti
in  materia  di  ammissione  di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle  Universita' italiane, nonche' dei documenti utili a consentire
al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola.
    3.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.
    4.   I   candidati   sono  ammessi  con  riserva  alla  procedura
concorsuale.  L'Amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con
provvedimento   motivato,  l'esclusione  per  difetto  dei  requisiti
prescritti.  Tale  provvedimento  verra'  comunicato  all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

        
      
                               Art. 3.
                      Domande di partecipazione
    1.  La  domanda  di  partecipazione,  redatta in carta libera, in
conformita'  al modello allegato al presente bando, deve pervenire al
Direttore  dell'Istituto  Universitario  di  Studi Superiori di Pavia
(I.U.S.S.)  entro  il  giorno  14 maggio  2008 con una delle seguenti
modalita':
      a)  consegna  presso  gli uffici dell'Istituto Universitario di
Studi  Superiori (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo Ticino Sforza n. 56
-  aperto al pubblico con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
      b) spedizione  a  mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di
ricevimento    al   seguente   indirizzo:   Direttore   dell'Istituto
Universitario  di  Studi  Superiori  (I.U.S.S.) di Pavia, viale Lungo
Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia;
      c) trasmissione a mezzo fax al seguente numero: +39.0382.529131
(Sede  della  Fondazione  "Centro  Europeo di formazione e ricerca in
ingegneria  sismica").  In  questo caso i documenti allegati dovranno
anche  pervenire,  entro  il  termine  stabilito per la presentazione
delle  domande  di  partecipazione,  secondo  le  modalita' di cui ai
precedenti punti a) e b).
    2.  Per  il  rispetto del termine di cui al comma 1 fara' fede il
timbro  dell'Ufficio  Protocollo dell'Istituto universitario di studi
superiori (I.U.S.S.) di Pavia.
    3.  Nella  domanda  di  partecipazione,  da  redigersi  in lingua
italiana,   il   candidato   dovra'   dichiarare   sotto  la  propria
responsabilita'  ed  ai  sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
      a)  le  proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, il
codice  fiscale,  la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso,  specificando  il  codice  di avviamento postale, il numero
telefonico,  l'eventuale  numero  di  fax  e  l'eventuale  e-mail.  I
cittadini  stranieri  devono  indicare  un  recapito  in Italia quale
domicilio eletto ai fini del concorso;
      b) la propria cittadinanza;
      c) il  diploma  di  laurea o di laurea specialistica posseduta,
nonche'  la  data e l'Universita' presso la quale e' stata conseguita
la  laurea  o  la  laurea  specialistica, ovvero il titolo accademico
equipollente  conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la
data   dell'eventuale   decreto  rettorale  con  il  quale  e'  stata
dichiarata   l'equipollenza,  oppure,  nel  caso  in  cui  il  titolo
straniero   non  sia  stato  dichiarato  equipollente,  richiesta  di
dichiarazione  di  equipollenza,  corredata  dai  documenti  utili  a
consentire  al  Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
ai  soli  fini  dell'ammissione  al  corso  di dottorato (i documenti
dovranno essere presentati secondo le modalita' di cui all'articolo 2
comma 2);
      d) i  titoli  conseguiti  (limitatamente  a quelli che potranno
essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice
ed indicati nell'articolo 1);
      e) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei
docenti;
      f) le lingue straniere conosciute;
      g) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
      h) di  aver preso visione della normativa prevista dal bando di
concorso.
    4.  I  candidati  devono  allegare alla domanda di partecipazione
esclusivamente  i  titoli  indicati  nell'articolo 1. Eventuali altri
titoli  non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
giudicatrice.  I  candidati  dovranno  provvedere,  a  loro spese, al
ritiro  dei  titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi
dalla  data  di  pubblicazione della graduatoria di merito. Trascorsi
sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione della graduatoria di merito
l'Istituto  Universitario  di Studi Superiori (I.U.S.S.) di Pavia non
potra'  essere  ritenuto in alcun modo responsabile per i titoli e le
pubblicazioni presentate dai singoli candidati.
    5.  Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  i candidati
portatori   di  handicap,  ai  sensi  dell'articolo  20  della  legge
5 febbraio  1992,  n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni,
devono  avanzare  esplicita  richiesta  riguardo l'ausilio necessario
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove di esame.
    6.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive dei dati anagrafici, delle dichiarazioni
indicate  nel  presente  articolo  nonche'  quelle pervenute oltre il
termine  indicato  nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata
dichiarata inammissibile sara' data comunicazione dell'esclusione dal
concorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    7.  L'Amministrazione dell'Istituto non ha alcuna responsabilita'
per  il  caso  di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni  della  residenza  e  del recapito da parte del candidato
oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del cambiamento degli
stessi,  ne'  per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

        
      
                               Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
    1.  La  Commissione  giudicatrice  e' composta da tre commissari,
membri   del   Collegio   dei   docenti   del  dottorato  di  ricerca
internazionale   in   "Ingegneria   sismica  e  sismologia  applicata
all'ingegneria".

        
      
                               Art. 5.
                       Procedura di selezione
    1.  L'ammissione  al corso di dottorato di ricerca internazionale
in "Ingegneria sismica e sismologia applicata all'ingegneria" avviene
previo  superamento  di  una  idonea procedura di selezione intesa ad
accertare  la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato
alla ricerca scientifica.
    2.   La   procedura   di  selezione  consiste  nella  valutazione
comparativa  dei  titoli presentati dai candidati e nello svolgimento
dell'esame di ammissione.
    3.  La Commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i titoli
indicati  nell'articolo  1.  Per la valutazione dei titoli presentati
dai candidati, la Commissione giudicatrice dispone di venti punti.
    4. I venti punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della
Commissione  giudicatrice,  sulla  base di specifici criteri definiti
prima  dell'esame  delle  domande  di  partecipazione  presentate dai
candidati.
    5.  La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
della  prova  scritta  e  prima  che si proceda alla correzione degli
elaborati. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti
ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.
    6.  L'esame  di ammissione al corso consiste in una prova scritta
ed  in  un  colloquio.  Per  la  valutazione di ciascun candidato, la
Commissione  giudicatrice  dispone di quaranta punti per ognuna delle
due prove.
    7. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato.
    8.  La Commissione giudicatrice determina il tempo a disposizione
dei  candidati  per  l'espletamento  della  prova  scritta.  Il tempo
concesso  ai  candidati  per  lo  svolgimento dell'elaborato non puo'
essere inferiore a novanta minuti ne' eccedere le sei ore.
    9.  E'  ammesso  al  colloquio il candidato che abbia superato la
prova  scritta  con  una  votazione  non  inferiore  a venti punti. I
risultati della prova scritta saranno resi noti ai candidati mediante
affissione  all'Albo del corso di dottorato di ricerca in "Ingegneria
sismica  e  sismologia  applicata all'ingegneria" il giorno 20 maggio
2008.
    10.  Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno venti punti.
    11.  Al  termine  della  seduta  dedicata  alle  prove  orali, la
Commissione  giudicatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno nella prova stessa.
L'elenco   sottoscritto   dal   Presidente  e  dal  Segretario  della
Commissione,  e'  affisso  nel  medesimo giorno all'Albo del corso di
dottorato  di  ricerca  in "Ingegneria sismica e sismologia applicata
all'ingegneria".
    12.  Al  termine  dei  propri lavori, la Commissione giudicatrice
redige  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione, i
giudizi  individuali,  il  punteggio complessivo attribuito a ciascun
candidato  e  la  graduatoria  di merito. La graduatoria di merito e'
formata  sulla base della somma delle votazioni conseguite da ciascun
candidato  nella  valutazione  dei  titoli, nella prova scritta e nel
colloquio.  In  caso  di parita' nella graduatoria generale di merito
prevale  il  candidato  che  abbia ottenuto il punteggio piu' elevato
nella  valutazione  dei  titoli.  In  caso  di  ulteriore  parita' la
preferenza e' determinata dalla minore eta' anagrafica del candidato.
    13.  Gli  atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi
al Direttore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.
    14. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'articolo 1
del  bando  di  concorso,  costituisce  notifica  agli interessati. I
candidati riceveranno comunicazione relativa alla convocazione per le
prove  scritte ed orali solo se le date gia' precisate all'articolo 1
dovessero  subire  variazioni.  In tal caso, il diario delle prove di
ammissione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara'
comunicato  agli  interessati  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
ricevimento,   inviata   almeno  quindici  giorni  prima  della  data
prevista.
    15.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove concorsuali, i
candidati   dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti  di
riconoscimento, valido a norma di legge:
      a) carta di identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto.
    16.  La  mancata  presentazione  alle  prove  di ammissione sara'
considerata come rinuncia al concorso.

        
      
                               Art. 6.
                  Ammissione ai corsi di dottorato
    1.  Il  Direttore,  con  proprio  decreto, accerta la regolarita'
degli  atti  concorsuali ed approva la graduatoria generale di merito
unitamente  a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori i
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alla procedura di selezione.
    2.  I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi secondo l'ordine della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano
la  loro  accettazione  entro  quindici  giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso  di  dottorato.  In  corrispondenza  di eventuali rinunce degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.

        
      
                               Art. 7.
                         Dipendente pubblico
    1.  Il  pubblico  dipendente  ammesso  ai  corsi  di dottorato di
ricerca  e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi
di  studio  senza  assegni  per  il  periodo  di  durata del corso ed
usufruisce   della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le  condizioni
richieste.  In  caso  di  ammissione  a corsi di dottorato di ricerca
senza  borsa  di  studio,  o  di  rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa  conserva  il  trattamento  economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la  quale  e'  instaurato  il  rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento  del  dottorato  di  ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni  successivi,  e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai  sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e'
utile  ai  fini  della  progressione  di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza.

        
      
                               Art. 8.
                  Iscrizioni al corso di dottorato
    1.  I  concorrenti  risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire  all'Istituto  universitario di studi superiori (I.U.S.S.),
viale  Lungo  Ticino  Sforza  n. 56  -  27100 Pavia, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione al corso, la
seguente documentazione:
      a)  domanda  di iscrizione al primo anno di corso del dottorato
di     ricerca,    redatta    su    apposito    modulo    predisposto
dall'Amministrazione;
      b) una fotografia formato tessera;
      c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
      d) fotocopia del codice fiscale.
    2.  Dalla  domanda di immatricolazione risultano le dichiarazioni
sostitutive  di  certificazione,  rese  ai sensi dell'articolo 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, che
attestano il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali:
      a) nascita, residenza e cittadinanza;
      b) diploma  di  laurea  o di laurea specialistica conseguito. I
vincitori  in  possesso di un titolo accademico conseguito all'estero
sono  tenuti ad allegare l'originale del titolo medesimo alla domanda
di immatricolazione.
    3.  Nella  domanda  di  immatricolazione,  il candidato risultato
vincitore  dovra'  dichiarare,  ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445:
      a) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora   intenda   intraprendere  una  attivita'  lavorativa,  anche
occasionale   e   di  breve  durata,  a  richiedere  l'autorizzazione
preventiva   del  Collegio  dei  docenti,  oppure,  di  impegnarsi  a
richiedere   al   Collegio   dei   docenti  l'autorizzazione  per  la
prosecuzione   dell'attivita'   lavorativa   in   essere  al  momento
dell'iscrizione al corso di dottorato;
      b) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
    4.  Nella  domanda  di immatricolazione, il candidato che risulta
assegnatario  della  borsa  di  studio  dovra' inoltre dichiarare, ai
sensi  dell'articolo  47  del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 2000, n. 445:
      a)  di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    5.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del  vincitore.  Qualora  da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.

        
      
                               Art. 9.
                           Borse di studio
    1.  L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  di  cui  all'articolo  2,  commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto  1995,  n. 335  e  successive modificazioni ed integrazioni.
Alle  borse  di  studio  per  la  frequenza dei corsi di dottorato si
applicano,  in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
    2. Il Direttore, con proprio decreto, attribuisce ai vincitori le
borse  di studio secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria
e fino alla concorrenza delle borse di studio disponibili.
    3.  La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio e' pari
all'intera durata del corso.
    4.  Il  pagamento  della borsa di studio viene effettuato in rate
bimestrali posticipate.
    5.  L'importo  della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del cinquanta per cento.
I  periodi di soggiorno all'estero non potranno in ogni caso superare
la  meta'  della durata legale del corso di dottorato. Per periodi di
permanenza  all'estero  di  durata  pari  o  superiore  a sei mesi e'
necessaria  l'autorizzazione  del  Collegio  dei  docenti  mentre per
periodi   di   durata   inferiore  e'  sufficiente  il  consenso  del
Coordinatore.
    6. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    7.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato,  anche  per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

        
      
                              Art. 10.
                       Obblighi dei dottorandi
    1.  Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno il
corso  di  dottorato  e  di  compiere  continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a tal fine destinate,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti.
    2.  Il  corso di dottorato si varra' dei corsi attivati presso il
Centro  post-laurea  di  formazione e ricerca in ingegneria sismica e
sismologia  dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.)
di   Pavia.   Ogni   corso   completato   con   successo  comportera'
l'assegnazione di sei crediti. Verranno offerti almeno nove corsi per
ciascun  anno  accademico.  Tutti i corsi saranno impartiti in lingua
inglese.
    3. Potranno essere organizzati studi individuali per studente che
dovranno concludersi con la presentazione di un elaborato scritto con
carattere  di rapporto scientifico o progettuale, approvato da almeno
due  membri  del  Collegio  dei  docenti,  di cui uno con funzioni di
relatore. Ogni studio individuale completato con successo comportera'
l'assegnazione di dodici crediti.
    4.  Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e la ricerca svolta al Collegio dei docenti, il quale
ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'
e  dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al corso, proporra' al
Direttore   il   proseguimento   del   dottorato  di  ricerca  ovvero
l'esclusione.
    5.  Il  Collegio  dei  docenti  puo'  autorizzare il dottorando a
compiere  missioni  in  Italia ed all'estero per la realizzazione del
programma  di  ricerca  e/o  la presentazione di risultati a consessi
scientifici.
    6.   L'Istituto   universitario   di  studi  superiori  di  Pavia
garantisce,  nel  periodo  di  frequenza  del  corso di dottorato, la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.

        
      
                              Art. 11.
                 Attivita' didattica dei dottorandi
    1.  Il  Collegio  dei docenti puo' autorizzare il dottorando allo
svolgimento  di  una attivita' didattica, sussidiaria ed integrativa,
con  un  impegno  annuo non superiore a trenta ore. La collaborazione
didattica  e'  facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e
non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli delle
Universita'.

        
      
                              Art. 12.
                       Sospensione e decadenza
    1.  La frequenza alle attivita' del dottorato puo' essere sospesa
nei seguenti casi:
      a   )  gravidanza  e  maternita',  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 marzo  2001,  n. 151  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
      b) gravi  e  documentate  ragioni  di salute o personali per un
periodo globalmente non superiore ad un anno.
    2.  Durante  la sospensione non ha luogo l'erogazione della borsa
di studio.
    3.  La  richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei
docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione al
Direttore.  I  mesi  di  sospensione  devono  essere  recuperati, con
erogazione  delle  relative  rate  dell'eventuale borsa di studio, al
termine  del  periodo  prescritto  per il corso di dottorato, in modo
tale  che  la  durata  totale  del  corso  sia  la stessa per tutti i
dottorandi.  Il  Collegio  dei  docenti  definisce  le  modifiche del
programma di attivita' dei dottorandi che chiedono la sospensione, al
fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla
sospensione.
    4.   Fatti   salvi   gravi  e  giustificati  motivi,  determinano
esclusione dal corso di dottorato:
      a) la mancata iscrizione agli anni successivi;
      b) la mancata presentazione della domanda per sostenere l'esame
finale.
    5.  Il  dottorando  puo'  essere  inoltre  escluso  dal  corso di
dottorato  su  circostanziata  proposta  del Collegio dei docenti per
gravi e documentati motivi.
    6.  La  sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione
delle rate gia' erogate della borsa di studio.

        
      
                              Art. 13.
                          Incompatibilita'
    1.   L'iscrizione   a  corsi  di  dottorato  di  ricerca  non  e'
compatibile  con  la  contemporanea iscrizione a corsi di laurea o di
laurea  specialistica,  a  corsi  di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato.
    2.  L'attivita'  di  dottorato  non  e'  di norma compatibile con
impegni  di  lavoro.  A  richiesta  del  dottorando,  il Collegio dei
docenti,  previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudica
lo  svolgimento  dell'attivita'  di studio e di ricerca approvata dal
Collegio stesso, in casi particolari e con adeguata motivazione, puo'
consentire  al  dottorando che abbia impegni di lavoro di frequentare
il  corso  di dottorato. Per il periodo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa, il dottorando non ha diritto alla borsa di studio.

        
      
                              Art. 14.
               Esame finale e conseguimento del titolo
    1.  Il  titolo  di  dottore  di ricerca, rilasciato dal Direttore
dell'Istituto  universitario  di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia,
si  consegue  all'atto  del  superamento  dell'esame finale, che puo'
essere ripetuto una sola volta nell'anno immediatamente successivo.
    2.   L'ammissione   all'esame   finale   comporta  il  preventivo
conseguimento  di almeno novanta crediti, con un massimo di due studi
individuali, ed il completamento della tesi di dottorato.
    3. I crediti acquisiti nel corso del Master in ingegneria sismica
e  sismologia  promossa dalla Scuola europea in riduzione del rischio
sismico  o  presso  una  delle  istituzioni  ad  essa  convenzionate,
potranno  essere  interamente  riconosciuti  nell'ambito del percorso
formativo  previsto dal corso di dottorato, sulla base di equivalenze
in termini di crediti e di impegno di studio.

        
      
                              Art. 15.
                   Trattamento dei dati personali
    1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196
("Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali"), i dati
personali  forniti  dai  candidati  saranno raccolti presso l'Ufficio
dottorati  di  ricerca dell'Istituto Universitario di Studi Superiori
(I.U.S.S.)  di  Pavia  e  trattati  per  le finalita' di gestione del
concorso  e  dell'eventuale  procedimento  di gestione della carriera
accademica  dei vincitori. La comunicazione di tali dati da parte dei
candidati  e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
    2. I dati personali forniti dai candidati saranno comunicati alle
strutture   amministrative   dell'Istituto   Universitario  di  Studi
Superiori  di  Pavia  ed  agli  enti  direttamente  interessati  alla
posizione giuridico-economica dei candidati risultati vincitori.
    3.  I  candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196  ("Codice  in materia di protezione dei dati
personali"),  tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.

        
      
                              Art. 16.
            Responsabile del procedimento amministrativo
    1.  Ai  sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive   modificazioni   ed  integrazioni,  il  responsabile  del
procedimento  amministrativo attinente al concorso e' il dott. Franco
Corona  Direttore amministrativo dell'Istituto Universitario di Studi
Superiori  (I.U.S.S.),  viale Lungo Ticino Sforza n. 56 - 27100 Pavia
-tel. 0382.375811; fax 0382.375899.

        
      
                              Art. 17.
                            Norme finali
    1.  Per  quanto  non previsto nel presente bando, si applicano le
disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente in materia, e dalla
normativa  interna  dell'Istituto  Universitario  di  Studi Superiori
(I.U.S.S.)  di  Pavia,  nonche'  dalle  norme  di gestione del corso,
allegate  alla  Convenzione stipulata tra l'Istituto Universitario di
studi  Superiori  di  Pavia (I.U.S.S.) e l'Universita' degli studi di
Pavia e ed alla Convenzione stipulata tra l'Istituto universitario di
studi  superiori  (I.U.S.S.) di Pavia e la Fondazione "Centro europeo
di formazione e ricerca in ingegneria sismica".
    2.  Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana. Sara' inoltre reso pubblico per
via   telematica   nel   sito  http://www.roseschool.it/   e  nel  sito
 http://www.iusspavia.it/ 
      Pavia, 17 marzo 2008
                                             Il direttore: Schmid