Concorso per 1 personale laureato con esperienza (lazio) ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 18 del 04-03-2008
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO CONCORSO   (scad.  3 aprile 2008) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di una borsa di studio a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-03-2008
Data Scadenza bando 03-04-2008
Condividi

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO
CONCORSO   (scad.  3 aprile 2008)
Concorso  pubblico,  per  titoli,  per l'assegnazione di una borsa di
studio  a cittadini italiani e di altri Paesi appartenenti all'Unione
europea  provvisti  di  diploma  di  laurea  triennale in tecniche di
laboratorio  biomedico, per collaborare allo svolgimento del progetto
di  ricerca  finalizzata  PMS/35/2005, finanziato dal Ministero della
salute - anno 2005.
                        IL DIRETTORE GENERALE
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 619,  concernente  l'istituzione  dell'Istituto  superiore  per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) ;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,
n. 303,  concernente  il regolamento di organizzazione dell'ISPESL, a
norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
    Visto  il  decreto  presidenziale  5 ottobre 2006, concernente il
regolamento di organizzazione dell'ISPESL a livello di strutture e di
personale;
    Visto  l'art. 12,  comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e
successive   modifiche  ed  integrazioni  che  prevede  finanziamenti
nell'ambito  della politica di ricerca e sviluppo del Ministero della
salute;
    Considerato che il Ministero della salute ha accordato all'ISPESL
per  il  progetto  di  ricerca  finalizzata  "Approcci molecolari non
invasivi  per la diagnosi precoce del tumore alla vescica in soggetti
a rischio" un finanziamento complessivo pari a Euro 300.000,00;
    Visto  che  l'ISPESL,  in  base  a  quanto  previsto dal piano di
attivita' triennale 2005-2007, ha approvato un cofinanziamento pari a
Euro 95.000,00 per il progetto di ricerca di cui sopra;
    Visto  il  decreto  presidenziale 22 aprile 2005, con il quale e'
stato  emanato  il  regolamento  per  il  conferimento delle borse di
studio  da  fruirsi  presso  l'ISPESL,  che  trova  applicazione, nel
presente  bando,  per  le  parti  compatibili  con la specialita' del
rapporto derivante da un finanziamento del Ministero della salute;
    Visto  il disciplinare per il conferimento delle borse di studio,
approvato  dal Consiglio di Amministrazione dell'ISPESL, nella seduta
del 27 dicembre 2004 con delibera n. 15/2004;
    Visto il decreto 5 marzo 2002, con il quale si esplicita che, per
quanto  attiene  i  progetti  di  ricerca finalizzata, finanziati dal
Ministero  della  salute  ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo   n. 502/1992,   per  "spese  per  il  personale"  devono
intendersi  sia  le  spese  per  le  borse di studio che le spese per
contratti  a  termine,  consulenze, missioni ed eventuali altre spese
riferite al personale;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  contenente  nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed   integrazioni,  contenente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   contenente   il   testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    contenente   norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Viste   le   indicazioni   fatte   pervenire  dal  Direttore  del
Dipartimento  medicina  del  lavoro  alla  Unita'  funzionale  II del
Dipartimento processi organizzativi in ordine alla borsa di studio da
mettere  a  concorso,  previste  dal  progetto di ricerca finalizzata
2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione a
cittadini  italiani  e di altri Paesi appartenenti all'Unione europea
provvisti  di  diploma di laurea triennale in tecniche di laboratorio
biomedico,  di  una  borsa  di  studio  biennale per collaborare allo
svolgimento  del  progetto  di  ricerca  finalizzata  finanziata  dal
Ministero  della  salute, presso il dipartimento Medicina del lavoro,
come  di  seguito riportato: "Approcci molecolari non invasivi per la
diagnosi precoce del tumore alla vescica in soggetti a rischio".
    Titolo della borsa: "Utilizzo di tecniche di biologia cellulare e
molecolare",  luogo di fruizione Monteporzio Catone - Centro ricerche
ISPESL - DML.

=================================================
                                  |   Titoli di studio richiesti,
        Settore di ricerca        |      durata, finanziamenti
=================================================
                                  |Laurea triennale in Tecniche di
Unita' Operativa ISPESL 1         |laboratorio biomedico
---------------------------------------------------------------------
Responsabile scientifico dott. ssa|una borsa di studio per 24 mesi
Delia Cavallo                     |Euro 25.000,00 totale

    Al  candidato  e' fatto obbligo di concorrere per il solo settore
di  ricerca  sopra  indicato,  che deve essere espressamente indicato
nella domanda di partecipazione al concorso.
    Sono  esclusi dal conferimento della borse di studio i dipendenti
dell'ISPESL.
    Detta  borsa di studio avra' la durata di 24 mesi e dovra' essere
fruita  presso il Dipartimento medicina del lavoro dell'ISPESL - Sede
di  Monteporzio  Catone (Roma) - a decorrere dalla data di inizio del
conferimento.
    La  borsa di studio ha per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed
il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e
di   lavori  scientifici  e/o  tecnici  che  interessano  l'attivita'
dell'istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.
    Pertanto,  il godimento della stessa non configura un rapporto di
lavoro,  essendo  finalizzato  alla sola formazione professionale del
borsista.
    La   borsa   comunque  utilizzata  non  da  luogo  a  trattamenti
previdenziali,  ne'  a  valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o
premi  conferiti  dallo  Stato  e  da  altri  enti,  sia pubblici che
privati,  ne'  con  corrispettivi  derivanti  da  lavoro  autonomo  o
retribuzioni  derivanti  da  rapporti di lavoro pubblico o privato. A
nessun  titolo  possono  essere  attribuiti  all'assegnatario,  oltre
all'importo  della borsa, compensi che facciano carico a contributi o
assegnazioni dell'ISPESL.

        
      
                               Art. 2.
    Per  la partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di
studio  a  candidati  provvisti di diploma di laurea e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza   italiana   o   di  altro  paese  appartenente
all'Unione europea;
      b) diploma  di  laurea  conseguito  presso  una  universita'  o
istituto  di  istruzione  universitaria  equiparato  della Repubblica
italiana  o  di  un  paese  dell'Unione  europea, cosi' come indicato
nell'art. 1  in  relazione  al settore di ricerca. E' esclusa, per la
partecipazione al concorso, l'equipollenza di qualsiasi altro diploma
di laurea non indicato nell'art. 1;
      c) non  aver  superato  il  28°°  anno  di  eta';  (e'  escluso
qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta) ;
      d) idoneita' fisica all'attivita' di tirocinio, aggiornamento e
perfezionamento, connessa con il godimento della borsa;
      e) non   aver   riportato   condanne   penali   che  comportino
l'interdizione dai pubblici uffici.
    Tutti  i  requisiti  sopra  indicati devono essere posseduti alla
data  di  scadenza  del  termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
    L'Amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione del candidato dal concorso per
difetto dei requisiti sopra indicati.

        
      
                               Art. 3.
    La  domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
dovra'  essere inoltrata, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo
raccomandata  con  avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi
altra   forma   di   presentazione,  all'Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro  -  Dipartimento  processi
organizzativi  -  Unita' funzionale II - Unita' amministrativa per le
attivita'  di  stampa,  formazione  ed informazione, entro il termine
perentorio  di  trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  Qualora tale termine venga a scadere in un giorno festivo,
la  scadenza  di  esso  verra'  protratta al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
    Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine  dell'accertamento  della  spedizione della domanda stessa e dei
titoli allegati nel termine sopra indicato.
    Gli   aspiranti   residenti   all'estero  potranno,  nel  termine
prescritto,  presentare  la  domanda  di  ammissione  alle  autorita'
diplomatiche o consolari italiane nel territorio ove risiedono.
    Non  sono  ammessi  al concorso coloro i quali abbiano spedito la
domanda  ed  i  relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra
fissato,  quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato
stesso, o in forma diversa da quella richiesta.
    Al  candidato  e'  fatto  obbligo di concorrere per il settore di
ricerca indicato nel precedente art. 1, che deve essere espressamente
indicato nella domanda di partecipazione al concorso.
    Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno
schema  esemplificativo  (vedi  allegato  1),  l'aspirante,  oltre  a
manifestare  la volonta' di partecipare al concorso, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', quanto segue:
      1) il proprio cognome e nome;
      2) la data e luogo di nascita;
      3) la residenza;
      4) il possesso della cittadinanza del paese di appartenenza;
      5) il titolo di studio di cui e' in possesso, con l'indicazione
dell'universita'  che  lo  ha  rilasciato,  del  voto e della data di
conseguimento;
      6) il  settore  di  ricerca,  indicato nell'art. 1 del presente
bando, per il quale intende concorrere;
      7) di   non  aver  riportato  condanne  penali  che  comportino
l'interdizione  dai  pubblici  uffici  ovvero  le  eventuali condanne
penali riportate;
      8) non aver superato il 28° anno di eta'; (e' escluso qualsiasi
beneficio di elevazione dei limiti di eta) ;
      9) di non essere dipendente dell'ISPESL;
      10) di  non  aver  rinunciato  o  di  essere  stato  dichiarato
decaduto da borse di studio conferite dall'ISPESL;
      11) di  autorizzare  l'ISPESL, ai sensi del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196,  ad  utilizzare  i dati personali contenuti
nella domanda ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale;
      12) il domicilio e l'indirizzo (con relativo numero telefonico)
al  quale  desidera  che  siano  trasmesse le eventuali comunicazioni
relative al concorso.
    La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal
candidato.  La  sottoscrizione  della  domanda  non  e'  soggetta  ad
autenticazione,  ai  sensi  dell'art. 39  del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
    Il  candidato  dovra'  indicare,  nella  parte in alto a sinistra
della  busta  contenente  la  domanda,  il  concorso ed il settore di
ricerca cui la stessa fa riferimento.

        
      
                               Art. 4.
    Ai  sensi  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali  forniti  dai  candidati nelle domande di partecipazione al
concorso  saranno  raccolti  presso  l'ISPESL - Dipartimento processi
organizzativi  -  Unita' funzionale II - per le finalita' di gestione
del concorso medesimo.
    Il   conferimento   di   tali   dati   e'  obbligatorio  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato
decreto legislativo n. 196/2003.

        
      
                               Art. 5.
    Alla  domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati,
in carta libera, i seguenti documenti:
      a) certificato    di   laurea   rilasciato   dalla   competente
Universita'  con  l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli
esami di profitto e nell'esame finale del corso di laurea;
      b) eventuali  pubblicazioni  scientifiche;  (saranno  prese  in
considerazione   esclusivamente   quelle  ove  sia  individuabile  il
contributo  personale;  inoltre  i  lavori in corso di stampa saranno
presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione
dell'editore accettante la pubblicazione) ;
      c) documenti attestanti attivita' svolte, attinenti il progetto
di ricerca oggetto della borsa;
      d) altri titoli che si ritengano utili ai fini del concorso;
      e) tesi di laurea;
      f) curriculum vitae et studiorum, in tre copie;
      g) elenco in tre copie dei documenti allegati, sottoscritto dal
richiedente.
    Il  possesso  dei  titoli  di  cui  alle lettere a), c) e d) puo'
essere  comprovato  con  dichiarazioni  sostitutive di certificazioni
sottoscritte  dal  candidato,  rese ai sensi dell'art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (vedi allegato 2).
    I  titoli  di  cui  alla  lettera  b) dovranno essere prodotti in
originale  o  in  copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,  ovvero  in semplice
fotocopia,  corredata  dalla  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di
notorieta'  ai  sensi  dell'art. 47  del decreto del Presidente della
Repubblica   citato,  che  attesti  la  conformita'  di  detta  copia
all'originale.  La  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
dovra'  essere  sottoscritta  dal  candidato  e  corredata  da  copia
fotostatica di un documento di identita' del candidato medesimo (vedi
allegato 3), pena la nullita' della stessa.
    Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto
previsto  dall'art. 76  del  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 445/2000,  sono  punite  ai  sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
    L'ISPESL  procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
    I  titoli  di  cui  al  presente  articolo, prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  e  da copia fotostatica del documento di identita' con la
quale  se  ne attesti la conformita' all'originale, non saranno presi
in  considerazione  ai  fini  della  valutazione di cui al successivo
art. 7.
    I  titoli  eventualmente spediti a parte, a mezzo di raccomandata
con  avviso  di ricevimento, saranno presi in considerazione soltanto
se  spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande
e nella forma prevista.
    I  titoli  valutabili  dovranno  essere  posseduti  alla  data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.

        
      
                               Art. 6.
    Saranno   esclusi   dal   concorso,  con  provvedimento  motivato
dell'Amministrazione, i candidati:
      1) che  abbiano  spedito la domanda oltre il termine perentorio
indicato  nel  primo  comma  del  precedente  art. 3,  o  che abbiano
utilizzato forme diverse di spedizione oltre quella prevista;
      2) che  abbiano  superato  il  28°  anno  di  eta'  (e' escluso
qualsiasi  beneficio  di  elevazione  dei limiti di eta) alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale;
      3) le  cui  domande non contengano le indicazioni precisate nel
precedente art. 3;
      4) le cui domande siano prive di sottoscrizione;
      5) che    abbiano   riportato   condanne   penali   comportanti
l'interdizione dai pubblici uffici;
      6) che siano dipendenti dell'ISPESL o di altri enti pubblici;
      7) che abbiano rinunciato o che siano stati dichiarati decaduti
da borse di studio conferite dall'ISPESL.
    L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da inesatte od incomplete
indicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  borsista  o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento del recapito
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

        
      
                               Art. 7.
    I   titoli   prodotti   dai  candidati  saranno  esaminati  dalla
commissione  giudicatrice nominata con decreto del Direttore generale
dell'ISPESL.
    La  commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
    La  commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati,  provvede  a  ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Al  termine  dei  lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
    Sono   dichiarati  vincitori  i  candidati  che  risultino  primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
della borsa messa a concorso.
    A   parita'   di   punteggio  complessivo,  la  preferenza  sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.

        
      
                               Art. 8.
    Il   candidato   utilmente  collocato  nella  graduatoria  dovra'
presentare  o  far  pervenire,  a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento,  al  Dipartimento  del  bilancio,  del personale e degli
affari generali, Unita' funzionale I - Amministrazione del personale,
via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di trenta
giorni  decorrente  dal  giorno di ricevimento del relativo invito, i
seguenti documenti rilasciati in carta libera:
      1) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione resa ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta dal candidato e comprovante:
        a) la data ed il luogo di nascita;
        b) la residenza;
        c) la cittadinanza;
        d) il godimento dei diritti politici;
        e) il  non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne  penali  riportate,  precisando  la data del provvedimento e
l'autorita' che lo ha emesso.
    La  dichiarazione  sostitutiva  ha  la stessa validita' temporale
degli atti che sostituisce.
    L'Istituto   procedera'  ad  effettuare  idonei  controlli  sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive prodotte dai candidati
con  le modalita' di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica   n. 445/2000,   consultando   direttamente   gli  archivi
dell'Amministrazione  certificante  ovvero  richiedendo alla medesima
conferma  scritta  della  corrispondenza  di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
    Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 5,  quarto  comma,  del
presente  bando,  in  caso  di dichiarazioni mendaci o di falsita' in
atti.  Qualora  dal  controllo  effettuato  da questa Amministrazione
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
vincitore  decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera;
      2) certificato  medico rilasciato da un medico militare, ovvero
dal  medico  legale  della  Azienda sanitaria locale o dall'Ufficiale
sanitario,  dal  quale risulti la sana e robusta costituzione fisica,
nonche'   l'idoneita'  a  svolgere  l'attivita'  di  borsista.  Detto
certificato  non  puo'  essere sostituito da altro documento ai sensi
dell'art. 49  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e  deve  essere rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella
di ricevimento del relativo invito.
    Il  concorrente  di  cui  sopra,  inoltre,  dovra' rilasciare una
dichiarazione  con  la  quale  si impegna, durante il godimento della
borsa  di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 del
presente  bando  ed  il  divieto,  ai  sensi  dell'art. 1  del  bando
medesimo,  di  cumulare  la  borsa  stessa  con  altre  borse o premi
conferiti  dallo Stato o da altri enti, sia pubblici che privati, con
corrispettivi  derivanti  da lavoro autonomo o retribuzioni derivanti
da rapporti di lavoro pubblico o privato.

        
      
                               Art. 9.
    Con  decreto  del  Direttore  generale  sara'  approvata  e  resa
immediatamente  esecutiva  la  graduatoria  di  merito, dichiarato il
vincitore ed assegnata la borsa di studio.
    Detto  decreto  verra'  successivamente pubblicato nel bollettino
"Fogli    informazione    ISPESL"   (disponibile   presso   le   sedi
dell'Istituto)  e  sul  sito  http://www.ispesl.it/   Di tale pubblicazione si
dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale.
    Dalla  data  di  pubblicazione  di  tale  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per eventuali impugnative.
    Trascorsi  centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione
potranno   essere  restituiti  i  titoli  allegati  alla  domanda  di
partecipazione al concorso.
    Il vincitore del concorso al quale e' stata assegnata la borsa di
studio  verra' invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso
i  Dipartimento  dell'ISPESL,  a pena di decadenza, il giorno fissato
nell'apposita  comunicazione  inviata  con raccomandata con avviso di
ricevimento.
    L'ISPESL  non assume alcuna responsabilita' nel caso di eventuale
dispersione  di comunicazione dell'ente, dipendente da inesatta o non
chiara  trascrizione di dati anagrafici e del recapito da parte degli
aspiranti,  oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  sia  per eventuali disguidi
postali.

        
      
                              Art. 10.
    La  borsa  di studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia  o  decadenza  del  vincitore,  potra'  essere  assegnata al
candidato risultato idoneo secondo l'ordine della graduatoria, per il
restante  periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta  del  Direttore  del  dipartimento interessato, entro trenta
giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i
sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

        
      
                              Art. 11.
    Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza
giustificato   motivo,   entro   il  termine  stabilito  dall'ISPESL,
all'attivita' di ricerca in programma.
    Puo'   essere  dichiarato  decaduto  con  provvedimento  motivato
dell'Amministrazione,   su  proposta  del  responsabile  scientifico,
l'assegnatario che:
      a) dopo  aver iniziato a collaborare per l'attivita' di ricerca
in   programma,   non   la   prosegua,   senza  giustificato  motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze;
      b) non  ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 12
e dal divieto di cumulo di cui all'art. 1 del presente bando;
      c) dia  prova  di  non  possedere  sufficiente  attitudine alla
ricerca.
    In  questi casi, il borsista percepira' solo quanto dovuto per il
periodo di attivita' effettivamente svolto.
    Il  godimento  della borsa di studio e' sospeso per il periodo in
cui  il  titolare  debba  adempiere  agli obblighi militari di leva o
assentarsi  per  gravidanza  e  puerperio,  per  malattia  di  durata
superiore ad un mese o per altro grave motivo.
    Cessato   l'impedimento,  il  borsista  e'  tenuto  a  riprendere
immediatamente  la  sua  attivita', a pena di decadenza dal prosieguo
del godimento della stessa.

        
      
                              Art. 12.
    Il borsista ha l'obbligo:
      1) di  iniziare  la  propria  attivita' presentandosi presso il
Dipartimento  dell'ISPESL,  il  giorno fissato nella comunicazione di
cui al quinto comma del precedente art. 9;
      2) di  frequentare l'Unita' operativa di assegnazione presso la
sede  indicata  nell'art. 1,  svolgendo  le  ricerche per le quali e'
stata   concessa  la  borsa,  secondo  le  direttive  del  competente
responsabile scientifico;
      3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la   possibilita',   per  il  responsabile  scientifico,  di  gestire
l'attivita'  del  borsista  per  quanto  riguarda  orari  e  giornate
lavorative;
      4) di  trasmettere,  al  termine  della  fruizione della borsa,
all'ISPESL  - Dipartimento processi organizzativi - Unita' funzionale
II  -  una  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  scientifica
svolta  vistata  dal  responsabile  scientifico  della ricerca per la
quale  e'  stata  concessa  la  borsa.  La relazione e' comunicata al
Comitato  tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente
o  in riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla
al riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
      5) di  dare  notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4)
di  eventuali  invenzioni  o  scoperte  anche  incidentali,  avvenute
durante  il  godimento  della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34,  commi  secondo e successivi, del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.

        
      
                              Art. 13.
    Quando  sussistono  giustificati  motivi,  l'inizio del godimento
della  borsa  puo'  essere  rinviato per un periodo massimo di giorni
trenta dal termine fissato per l'inizio della fruizione della borsa.
    Nel  corso  del  godimento  della borsa di studio il responsabile
scientifico   puo'  consentire  una  sospensione  dell'attivita'  del
borsista  per  la durata massima di giorni trenta, per cause di forza
maggiore o per gravi e giustificati motivi quali matrimonio, famiglia
o salute.
    Qualora  la causa che ha determinato il periodo di sospensione si
protragga  per  oltre  un  mese,  il  responsabile scientifico potra'
ricorrere alla graduatoria per una nuova assegnazione.
    Coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste dal decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 (contenente il testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della  paternita',  a  norma  dell'art. 15 della legge
n. 53/2000),  dovranno  sospendere  l'attivita'  di  borsista  previa
esibizione  di  apposito certificato medico nel quale dovranno essere
indicati  i  periodi  di  astensione  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo.
    Nelle  ipotesi  di  cui  sopra  verra' operata una trattenuta sul
rateo mensile proporzionale alla durata dell'assenza.

        
      
                              Art. 14.
    Il  borsista sara' assicurato presso l'INAIL contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della
propria attivita' presso l'ISPESL, a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

        
      
                              Art. 15.
    L'inizio  dell'attivita'  del  borsista  vincitore e' subordinata
all'effettiva  disponibilita'  dei  finanziamenti  relativi a ciascun
progetto,  a  seguito  di  trasferimento  dei  fondi  da  parte delle
Amministrazioni competenti.
    L'Amministrazione  si  riserva  piena  facolta'  di  prorogare  e
riaprire  i  termini,  revocare o sospendere e modificare il presente
bando  di concorso, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse
la  necessita'  o  l'opportunita',  dandone  tempestiva comunicazione
all'interessato,  senza  che  lo  stesso,  per  questo, possa vantare
diritti o pretese di sorta.

        
      
                              Art. 16.
    L'ammontare  della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
    La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che  il responsabile
scientifico  avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
    La  spesa  complessiva  di  Euro 25.000,00  gravera' sull'impegno
n. 5452   del  31 dicembre  2007  capitolo  2.1.1.702.0535  esercizio
finanziario 2007.
    Il presente decreto sara' trasmesso al Dipartimento del bilancio,
del personale e degli affari generali Unita' funzionali I, II e III -
per  gli  adempimenti  di  competenza ed al Collegio dei revisori dei
conti  per  i  riscontri di cui all'art. 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 303/2002.
      Roma, 20 febbraio 2008
                                 Il direttore generale: Sacerdote