Concorso per 1 lavoratore a progetto (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso di progettazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso di progettazione
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 11 del 08-02-2008
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE CONCORSO   (scad.  8 aprile 2008) Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani per la promozione della ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-02-2008
Data Scadenza bando 08-04-2008
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
CONCORSO   (scad.  8 aprile 2008)
Bando  per  la  presentazione  di  progetti  di  azioni in favore dei
giovani per la promozione della legalita' e la crescita della cultura
sportiva, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 21 giugno
2007.
                               Art. 1.
                          Oggetto del bando
    1.  Con  il presente bando si intende dare attuazione a programmi
di azioni volti a promuovere nei giovani la cultura della legalita' e
la crescita della cultura sportiva.
    2.  A  tal  fine  il dipartimento per le politiche giovanili e le
attivita'  sportive (di seguito dipartimento) provvede a selezionare,
tramite  una  commissione all'uopo nominata, sulla base dei criteri e
delle  modalita'  di  seguito  riportate,  i  progetti  piu' idonei a
perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

        
      
                               Art. 2.
                       Obiettivi dei progetti
    1.  Costituiscono  oggetto  del presente bando i progetti volti a
promuovere  la  crescita  tra i giovani della cultura sportiva, anche
attraverso  il  rispetto delle regole in ambito sportivo, il rispetto
dei   beni  di  terzi  e  della  collettivita',  il  contrasto  delle
discriminazioni  e  della  violenza legata allo svolgimento di eventi
sportivi.
    2. In particolare i progetti devono:
      a) sviluppare  azioni  innovative  in materia di mediazione dei
conflitti  e  prevenzione  della  violenza legata allo svolgimento di
eventi sportivi;
      b) valorizzare   gli   aspetti   positivi   del  tifo  sportivo
(aggregazione, partecipazione e socialita', competitivita' leale);
      c) promuovere  una  sana  cultura  sportiva soprattutto tra gli
adolescenti, anche con il coinvolgimento della scuola;
      d) promuovere una cultura volta a contrastare qualsiasi tipo di
razzismo, omofobia e xenofobia;
      e) promuovere la cultura della non-violenza, della tolleranza e
del rispetto delle persone e del patrimonio collettivo.

        
      
                               Art. 3.
                      Destinatari dei progetti
    1.  I  progetti  devono essere attuati sul territorio nazionale e
rivolti  a  favore dei giovani, cittadini italiani o stranieri fino a
35   anni,  residenti  sul  territorio  nazionale  al  momento  della
attuazione dei progetti medesimi.

        
      
                               Art. 4.
                         Risorse programmate
    1.  L'ammontare  delle  risorse  destinate  ai progetti di cui al
presente  bando e' di euro 1.000.000 a valere sulle risorse assegnate
al  fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del
decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 233, convertito, con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
    2.  Ciascun  progetto  e'  finanziabile  nella  misura massima di
25.000 euro. I progetti che presentano un costo complessivo superiore
a  25.000  euro  sono  finanziabili  solo  entro  tale limite, previa
dimostrazione,  con idonea documentazione, dell'esistenza di adeguate
forme di finanziamento per il costo residuo.

        
      
                               Art. 5.
                         Soggetti proponenti
    1.  Sono  ammessi  a  presentare i progetti le organizzazioni non
lucrative  di  utilita' sociale (ONLUS) e comunque i soggetti privati
che  non  hanno scopo di lucro e che operano abitualmente, e comunque
da  non  meno  di  dodici  mesi,  con soggetti, gruppi e aggregazioni
giovanili  che  frequentano,  da spettatori, gli stadi e i palazzetti
dello sport.
    2.  I  legali  rappresentanti  del soggetto proponente non devono
essere  destinatari  di  provvedimenti  di cui all'art. 6 della legge
13 dicembre   1989,  n. 401,  e  comunque  non  devono  essere  stati
condannati  in  via  definitiva  per  reati commessi in occasione o a
causa di manifestazioni sportive.
    3. Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
    4.  Possono  essere  indicate  nel  progetto  eventuali  forme di
partenariato con altri soggetti pubblici o privati.

        
      
                               Art. 6.
                         Durata dei progetti
    1.  Sono  ammessi  alla  valutazione  progetti  della  durata non
superiore  ad  un  anno. Sono altresi' ammissibili progetti di durata
pluriennale,  fermo  restando  che  il  finanziamento  e  la relativa
rendicontazione si riferiscono ad un periodo annuale.

        
      
                               Art. 7.
     Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti
    1.   I   progetti   devono   essere   corredati   dalla  seguente
documentazione:
      a) domanda    di   finanziamento,   sottoscritta   dal   legale
rappresentante  del  soggetto  proponente  ed accompagnata, a pena di
inammissibilita',  dalla  fotocopia  del documento di identita' dello
stesso;
      b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del proponente;
      c) formulario  in  allegato 1,  compilato  in  ogni sua parte e
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
      d) autocertificazione, rilasciata dai legali rappresentanti del
soggetto  proponente,  attestante  l'assenza  delle condizioni di cui
all'art. 5, comma 2;
      e) relazione   illustrativa   del   progetto,  con  particolare
riferimento  al  contesto sociale e territoriale sul quale si intende
intervenire,  agli  strumenti e alle azioni che si intendono porre in
essere,   alle   diverse   fasi   del  progetto,  alle  competenze  e
professionalita'  poste  a  disposizione del progetto, agli eventuali
apporti  di soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione
del progetto, attestati da appositi accordi;
      f) preventivo  di  spesa,  compilato analiticamente e suddiviso
nelle  seguenti  categorie: 1) personale; 2) mezzi e attrezzature; 3)
spese  di  gestione;  4)  costi  generali;  5)  spese di produzione e
divulgazione di materiale, anche editoriale.

        
      
                               Art. 8.
                     Requisiti di ammissibilita'
    1.   I   progetti  non  corredati  dalla  documentazione  di  cui
all'art. 7 sono inammissibili.
    2. Non sono altresi' ammissibili i progetti che:
      a) presentino  un  costo  complessivo superiore ad euro 25.000,
fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 2;
      b) non  rispettino  le  modalita'  e i termini di presentazione
previsti dall'art. 12;
      c) prevedano  spese  per  il  personale  ed  i  costi  generali
complessivamente eccedenti il 40% del valore del progetto.

        
      
                               Art. 9.
       Assistenza tecnica per la predisposizione delle domande
    1. Per avere informazioni sul presente bando e sulle procedure di
presentazione dei progetti, i soggetti interessati possono rivolgersi
al     dipartimento     all'indirizzo     di     posta    elettronica
bandosport@governo.it  Laddove i quesiti siano di interesse generale,
le  relative risposte saranno pubblicate come FAQ (domande frequenti)
nel sito http://www.pogas.it/ 
    2.  Entro  quindici  giorni dalla data di pubblicazione del bando
saranno rese disponibili sullo stesso sito http://www.pogas.it/  note tecniche
esplicative per la compilazione del formulario.

        
      
                              Art. 10.
                      Valutazione dei progetti
    1.   La  valutazione  dei  progetti  e'  effettuata  da  apposita
commissione nominata dal responsabile del dipartimento.
    2.   La   commissione  provvede  alla  valutazione  dei  progetti
utilizzando  apposite  griglie tecniche di attribuzione del punteggio
sulla base dei seguenti criteri:
      a) qualita'  della  proposta  sotto  il profilo organizzativo e
gestionale e della fattibilita' dell'intervento;
      b) numero dei possibili destinatari del progetto;
      c) esperienza   e   capacita'   organizzativa   del  proponente
comprovata  da idonea documentazione attestante i progetti attuati in
precedenza;
      d) idoneita'   del   progetto  a  porsi  come  modello  per  la
diffusione di buone pratiche;
      e) previsione  di  forme  di  partenariato  o di collaborazione
istituzionale  con  altri  soggetti  che  operano  per  promuovere la
cultura della legalita' e la crescita della cultura sportiva;
      f) capacita'  di  interazione con altri progetti aventi analogo
oggetto;
      g) disponibilita'   di   personale   in  possesso  di  adeguata
professionalita'.

        
      
                              Art. 11.
Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e ammissibilita' delle
                                spese
    1.  Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili  sono  definiti  in apposita convenzione stipulata tra il
soggetto proponente e il dipartimento. L'erogazione del finanziamento
e'  subordinata  alla  accettazione  delle  condizioni  fissate nella
convenzione   nella   quale  sono  definite  anche  le  modalita'  di
rendicontazione e verifica dell'attuazione del progetto.
    2.  Alla  firma  della  convenzione viene erogato un anticipo sul
finanziamento non superiore al 20%. L'ulteriore erogazione avviene in
due  distinti  momenti:  a  seguito  di una verifica intermedia, e al
termine   del   progetto,   previa   verifica  della  rendicontazione
finanziaria  e della relazione sull'attivita' svolta. Il dipartimento
si  riserva  di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di
inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione.

        
      
                              Art. 12.
         Modalita' e termini di presentazione della domanda
    1.  Le  domande  di finanziamento, corredate dalla documentazione
prevista   dall'art. 7,  devono  pervenire  al  dipartimento  per  le
politiche giovanili e le attivita' sportive, via della Mercede n. 9 -
00187  Roma,  entro  sessanta  giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
    2.  Le  buste  contenenti  le domande di finanziamento, corredate
dalla  documentazione  prevista dall'art. 7 (un originale e 2 copie),
devono  recare  le  seguenti  diciture: "Progetto di azioni in favore
della  promozione  della  legalita'  e  della  crescita della cultura
sportiva" e "non aprire".
    3.  Le  domande  possono essere spedite con raccomandata a/r, nel
qual caso fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano
puo'  essere  effettuata  dal  lunedi'  al venerdi', dalle ore 9 alle
ore 14,  presso  il  dipartimento  per  le  politiche  giovanili e le
attivita' sportive, via della Mercede n. 9, piano quinto.
      Roma, 23 gennaio 2008
                Il responsabile del dipartimento: Giovanni Marino