Concorso per 1 ricercatore universitario (toscana) SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte:
Sintesi::: SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA Concorso (Scad. 14 gennaio 2008) Selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 Assegno per la collaborazione all'attività di ricerca "Studio sperimentale di decadimenti rari dei mesoni K e vio ...
Ente: SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Regione: TOSCANA
Provincia: PISA
Comune: PISA
Data di inserimento: 04-12-2007
Data Scadenza bando 14-01-2008
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Concorso (Scad. 14 gennaio 2008)

Selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 Assegno per la collaborazione all'attività di ricerca "Studio sperimentale di decadimenti rari dei mesoni K e violazione di CP", nell'ambito del settore scientifico disciplinare FIS/04 "Fisica nucleare e subnucleare", presso la Classe Accademica di Scienze, mm.ff.nn.

DRU-Giur/CS/CP - Decreto n. 602
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D.n.290 del 15.3.1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.72 del 27.3.1995, e successive modificazioni, in particolare l'art.6;
VISTA la Legge 23.8.1988, n.370;
VISTA la Legge 9.5.1989, n.168;
VISTA la Legge 7.8.1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;
VISTA la Legge 15.5.1997, n.127 e successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449, ed in particolare l'art.51, comma 6 che prevede la possibilità per le Università di conferire Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;
VISTA la nota ministeriale n.523 del 12 marzo 1998, contenente note esplicative in merito agli assegni di cui sopra;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 26 febbraio 2004 con cui sono stati rivalutati gli importi degli assegni, determinati in una somma compresa tra un minimo di €.16.138,00 e un massimo di €. 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione erogante;
VISTO il regolamento della Scuola per la costituzione dei rapporti contrattuali per attività di ricerca a tempo determinato emanato con D.D.n.405 del 22 ottobre 1998;
ACCERTATA la copertura finanziaria;
D E C R E T A
Art.1
OGGETTO DEL BANDO
La Scuola Normale Superiore di Pisa bandisce una selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di n.1 Assegno per la collaborazione all'attività di ricerca "Studio sperimentale di decadimenti rari dei mesoni K e violazione di CP", nell'ambito del settore scientifico disciplinare FIS/04 "Fisica nucleare e subnucleare", presso la Classe Accademica di Scienze, mm.ff.nn..
Art.2
CARATTERISTICA DEGLI ASSEGNI DI RICERCA
L'Assegno di ricerca ha la durata di un anno.
L'importo annuo lordo è fissato in € 18.133,00= al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, e verrà erogato al beneficiario in rate mensili.
Non è ammesso il cumulo degli assegni di ricerca con altri assegni uguali o analoghi e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne quelle concesse per integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
Art.3
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono presentare domanda per il conferimento dell'assegno di cui sopra i candidati in possesso del dottorato di ricerca (o titolo riconosciuto equipollente) in Fisica ovvero i candidati laureati in Fisica (laurea conseguita secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica o magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 sostitutivo del D.M. 509/99) in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della presente selezione.
Possono presentare domanda anche i candidati in possesso dei predetti titoli di studio conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti ai titoli italiani.
E' richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese.
Ai soli fini dell'ammissione alla selezione l'equipollenza dei titoli potrà essere dichiarata dalla commissione giudicatrice di cui all'art.5.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.
In ogni momento, con provvedimento motivato, l'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti.
Art. 4
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda d'ammissione alla selezione, in carta semplice e sottoscritta dall'interessato a pena di nullità, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando di selezione (allegato A), riportando tutte le indicazioni richieste, ed indirizzata al Direttore della Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri n.7-56100 PISA.
La stessa dovrà essere presentata o fatta pervenire entro quarantacinque giorni dalla data di affissione del presente bando all'albo ufficiale della Scuola. La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo di questa Amministrazione; per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Il ritardo nella presentazione della domanda, qualunque ne sia la causa, comporta l'esclusione dalla selezione.
Nelle domande i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
il nome e cognome;
la data ed il luogo di nascita;
la cittadinanza posseduta;
i titoli accademici con l'indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, la data di conseguimento e la votazione riportata;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
il livello di conoscenza della lingua inglese;
che tutte le attività svolte, le esperienze professionali ed i titoli acquisiti esplicitati nel curriculum corrispondono a verità.
I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda:
curriculum;
documenti, titoli e pubblicazioni, che ritengono utili ai fini della selezione;
elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni debitamente firmato.
I cittadini di altri Stati, dovranno altresì dichiarare il grado di conoscenza della lingua italiana.
A pena di non valutazione, i titoli presentati con la domanda di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentati secondo una delle seguenti modalità:
autodichiarati ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
presentati in originale;
presentati in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 445/2000;
allegati in fotocopia con unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445 del 2000. In tal caso il candidato dovrà allegare alla dichiarazione la copia del proprio documento di identità valido ai sensi di legge.
Relativamente ai titoli scientifici, le pubblicazioni non rinvenibili in rete devono essere materialmente allegate alla domanda di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, in originale ovvero in copia autenticata ovvero in copia semplice corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (la dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate a copia); per quelle che è possibile rinvenire in rete sarà sufficiente l'elenco con l'indicazione degli estremi per l'individuazione sul web.
Nell'ipotesi di lavoro a stampa che sia in corso di pubblicazione, ne deve essere allegato il dattiloscritto corredato da un'attestazione dell'editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione.
Per le suddette dichiarazioni i candidati possono avvalersi degli schemi allegati al presente bando (Allegato B).
Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua d'origine e se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta dichiarata conforme all'originale ai sensi di legge.
Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.445 del 2000, si fa presente che nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. I cittadini non appartenenti all'Unione possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei predetti casi, gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
Nel caso in cui il candidato ritenga di allegare i titoli, i relativi certificati dovranno essere rilasciati da autorità ed uffici competenti, e dovranno contenere, oltre alle generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione; i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art. 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione è nominata con Decreto Direttoriale ed è composta da tre docenti e/o esperti della materia di cui almeno uno esterno alla Scuola.
Art. 6
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Le categorie dei titoli valutabili, per i quali è attribuito un punteggio massimo complessivo di 100/100 sono le seguenti:
- titoli accademici, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, tenendo conto della votazione o del giudizio finale riportato, frequenza corsi di perfezionamento post-laurea, curriculum universitario, laurea e altri titoli fino ad un punteggio massimo di 15;
- titoli scientifici, pubblicazioni e lavori originali pertinenti, fino ad un punteggio massimo di 60;
- titoli professionali, attività documentata di ricerca presso Enti pubblici o privati con contratti, borse di studio, borse post-dottorato o incarichi, sia in Italia sia all'estero, lettere di presentazione da parte di docenti o esperti nel settore della ricerca oggetto dell'assegno, fino ad un punteggio massimo di 25.
Il punteggio minimo necessario nella valutazione dei titoli per entrare in graduatoria e di 70/100.
La Commissione giudicatrice, preliminarmente all'esame dei titoli, individuerà i criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi.
Art. 7
GRADUATORIA DEL CONCORSO
Terminata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai singoli candidati nella valutazione dei titoli presentati.
La graduatoria di merito, unitamente alla individuazione del vincitore della selezione, è approvata con provvedimento del Direttore, è immediatamente efficace ed è affissa all'albo della Scuola.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 8
STIPULA CONTRATTO PER ATTRIBUZIONE ASSEGNI DI RICERCA
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma o lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la Divisione Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane della Scuola Normale Superiore di Pisa per stipulare un contratto che regoli la propria attività, conformemente a quanto previsto dal D.M. 11.2.98 citato nelle premesse. All'atto della stipula l'interessato dovrà rilasciare:
una dichiarazione attestante la non fruizione di assegni di ricerca, di altri assegni uguali o analoghi e di borse di studio a qualsiasi titolo conferite (con l'esclusione di quelle cumulabili specificate nel precedente articolo 2);
una dichiarazione attestante di non essere dipendente di ruolo presso le Università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ENEA, e l'ASI;
una dichiarazione attestante di non aver procedimenti penali in corso e di non essere interdetto dai rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana.
L'Amministrazione si riserva di accertare il possesso da parte dei beneficiari degli assegni di ricerca, dei requisiti prescritti; in caso di mancanza di tali requisiti il contratto sarà considerato nullo.
Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenti per la sottoscrizione del contratto entro il termine stabilito e non inizi contestualmente la propria attività di collaborazione come in esso stabilito, decade dal diritto di stipula del contratto medesimo. In questo caso verrà convocato il primo degli idonei.
Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.
Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa e dal titolare dell'assegno di ricerca.
L'attività che il titolare dell'assegno di ricerca sarà chiamato ad espletare dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
1. carattere temporalmente definito;
2. legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
3. svolgimento in condizioni di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza orario di lavoro predeterminato.
Al termine dell'assegno, il titolare dovrà presentare al Preside della Classe Accademica di Scienze, mm.ff.nn., una particolareggiata relazione sull'attività svolta che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Classe.
Art. 9
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Scuola Normale Superiore di Pisa - per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Scuola Normale Superiore di Pisa- titolare del trattamento.
Art. 10
RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO
Per quanto non previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i rapporti di lavoro autonomo, l'art.51 comma 6 della Legge 27.12.1997, n.449 e il Regolamento della Scuola per la costituzione di rapporti contrattuali per attività di ricerca a tempo determinato.
Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Cristiana Puccini, in servizio presso la Divisione Gestione e Sviluppo Risorse Umane della Scuola, tel.050/509727.

Pisa, 28 novembre 2007

IL DIRETTORE
F.TO Prof. Salvatore Settis