Concorso per 1851 agenti della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1851
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 21 del 15-03-2019
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 16 aprile 2019) Avvio del procedimento finalizzato all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-03-2019
Data Scadenza bando 16-04-2019
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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso (Scad. 16 aprile 2019)

Avvio del procedimento finalizzato all'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
della Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare,  gli  articoli  6  e
6-bis, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei  procedimenti  giudiziari»,  e,  in  particolare,  l'art.  33,  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 6, e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art.  35,  comma  6,
nella parte in cui prevede le qualita' morali e di  condotta  di  cui
devono essere in possesso i candidati ai concorsi  per  l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  e  protezione  dei  dati   personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 66, commi 9-bis e 10, del  decreto-legge  25  giugno
2008,  n.  112,  recante  «Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visti gli articoli 703 e 2049 del  decreto  legislativo  5  marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art.  1,
comma 287, lettera b), e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  l,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135, recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sostegno  e
semplificazione per le imprese e per  la  pubblica  amministrazione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
che autorizza l'assunzione di un massimo di milleottocentocinquantuno
allievi agenti della Polizia di  Stato,  mediante  scorrimento  della
graduatoria della prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia  di
Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto  del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza  del  18
maggio 2017, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  40  del  26
maggio 2017, come modificato con decreto del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica  sicurezza  del  23  ottobre  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 27 ottobre 2017; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art.  1,
commi 381, 384, e 387; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente  «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198,  recante  «Regolamento  concernente  i  requisiti  di  idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere  in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, concernente «Regolamento recante le modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia  di  Stato»,
e, in particolare, l'art. 1; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del  18  maggio
2017  recante  bando  di  concorso  pubblico  per   l'assunzione   di
ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza del 23  ottobre  2017,  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, recante elevazione dei posti del concorso  di  cui
al citato bando a complessivi millecentottantadue  della  Polizia  di
Stato; 
    Visto il decreto del direttore centrale per le risorse  umane  n.
333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, e, in  particolare,  l'art.
1, recante approvazione della graduatoria  della  prova  scritta  del
citato concorso  pubblico  per  l'assunzione  di  ottocentonovantatre
allievi agenti della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del direttore centrale per le risorse  umane  n.
333-B/12D.2.17/12217 del 28 maggio 2018,  pubblicato  nel  Bollettino
Ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno  -  supplemento
straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42  del  29  maggio  2018,  recante
approvazione della graduatoria di merito e  della  dichiarazione  dei
vincitori del concorso  pubblico,  per  esame,  per  l'assunzione  di
ottocentonovantatre  allievi   agenti   della   Polizia   di   Stato,
successivamente elevati a millecentottantadue,  aperto  ai  cittadini
italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione  nella
Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera  a),  del
bando  dei  concorsi  pubblici  per   l'assunzione   di   complessivi
millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato,  indetti
con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza del 18  maggio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 40 del 26 maggio 2017; 
    Visto il proprio decreto del 29 ottobre  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, recante  scorrimento
integrale della graduatoria del concorso di cui  al  citato  concorso
pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della
Polizia di Stato, per  complessivi  quattrocentocinquantanove  posti,
corrispondenti ai candidati idonei che hanno riportato una  votazione
superiore  a  9,50/10,  ferme  restando  le  riserve  previste  dalla
normativa vigente in favore dei soggetti in  possesso  dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni; 
    Considerato il numero delle cessazioni valide ai fini delle nuove
assunzioni intervenute nel corso dell'anno 2018; 
    Considerata  l'esigenza  di  determinare  il  contingente   degli
allievi agenti da assumere  nella  massima  misura  consentita  dalla
normativa vigente, dovendosi incrementare i dispositivi per i servizi
di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine
e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare,  alle  esigenze
di contrasto  alle  immigrazioni  irregolari  e  di  prevenzione  del
terrorismo internazionale; 
    Considerata la necessita', ai  fini  dell'assunzione  di  cui  al
comma 2-bis  dell'art.  11  del  citato  decreto-legge  n.  135/2018,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  12/2019,  per  il
successivo avvio al previsto corso di formazione, di procedere con la
massima possibile sollecitudine alle attivita'  di  verifica  di  cui
alle lettere b) e c) di tale comma 2-bis, allo scopo di individuare i
soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio  2019,  dei  requisiti
previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
335/1982, e successive modificazioni, e, in particolare, di quelli di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335/1982,  e  successive  modificazioni,  come  attuato
dall'art. 1 del regolamento di cui al  citato  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 103/2018, che fissa il  limite  massimo  di  eta'  di
ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione fino ad un massimo
di tre anni, per il servizio militare  prestato,  prevista  dall'art.
2049 del Codice dell'ordinamento militare, e di quelli  di  cui  alla
lettera d) del medesimo art. 6, comma 1, richiedente il possesso  del
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consente
l'iscrizione ai corsi universitari; 
    Ritenuto  di  procedere,  secondo  i   principi   di   efficacia,
efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa di cui all'art.
1 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, alla  verifica
del possesso dei citati requisiti attinenti all'eta' e al  titolo  di
studio con  riferimento  a  un  numero  di  soggetti  interessati  da
determinarsi nella misura necessaria a  garantire  il  raggiungimento
del contingente da assumere; 
    Ritenuto di procedere  con  successivo  decreto  del  Capo  della
Polizia  -  Direttore  generale   della   pubblica   sicurezza   alla
convocazione dei soggetti interessati, ove in possesso  dei  suddetti
requisiti,  ai  fini  dell'accertamento  dell'efficienza   fisica   e
dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'art.  6,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
335/1982, e successive modificazioni; 
    Considerato  che,  anche  alla  luce  dei  citati   principi   di
efficacia, efficienza ed economicita'  dell'azione  amministrativa  e
delle riferite esigenze di celerita', risulta particolarmente gravoso
eseguire,   nei   riguardi   dei   numerosi   soggetti   interessati,
comunicazioni  personali  di  avvio  del   citato   procedimento   di
assunzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n.  241/1990,  e
successive modificazioni; 
    Ritenuto pertanto, di doversi procedere, ai sensi del comma 2 del
citato art. 8 della legge n. 241/1990,  e  successive  modificazioni,
mediante  avviso  pubblico  contenuto  nel   presente   decreto,   da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Determinazione del contingente 
                    di allievi agenti da assumere 
 
    1.  Il  contingente  di  allievi  agenti  da  assumere  ai  sensi
dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  12/2019,  e'  determinato   in
milleottocentocinquantuno unita'. 
    2. Di tali unita', dieci sono riservate a  soggetti  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo (lingua  italiana  e  tedesca)  di  cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e
successive modificazioni, di livello  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che consente  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  fermi  restando  i   requisiti   previsti   per
l'assunzione nella Polizia di Stato. 
                               Art. 2 
 
                       Avvio del procedimento 
                      e relativa comunicazione 
 
    1. Con il presente decreto  e'  dato  avvio  al  procedimento  di
individuazione dei soggetti da avviare al  corso  di  formazione  per
allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di  cui
all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 12/2019. 
    2. Il presente decreto ha valore di notifica  nei  confronti  dei
soggetti  interessati  e  costituisce  comunicazione  di  avvio   del
procedimento ai sensi degli articoli 7  e  seguenti  della  legge  n.
241/1990. 
    3. Ai fini di cui al comma 2: 
      a) l'amministrazione competente e' il Ministero dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza; 
      b) il procedimento ha ad oggetto l'individuazione dei  soggetti
da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di
Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11,  comma  2-bis,  del
decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 12/2019; 
      c) l'ufficio responsabile e'  l'Ufficio  attivita'  concorsuali
della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento  della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; 
      d)  il  responsabile   del   procedimento   e'   il   direttore
dell'Ufficio di cui alla lettera c); 
      e) il procedimento si concludera' entro il termine del giorno 2
agosto 2019, con la convocazione dei soggetti interessati per l'avvio
al previsto corso di formazione,  mediante  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul
sito  web   istituzionale   www.poliziadistato.it   con   avviso   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» (tale pubblicazione  avra'  valore
di  notifica,  a  tutti  gli  effetti,  nei  confronti  dei  soggetti
interessati); 
      f)  i  soggetti   interessati   dal   procedimento   hanno   la
possibilita' di prendere visione degli atti, con  i  limiti  previsti
dalla  legge  sul  diritto  di  accesso,  mediante  apposita  istanza
all'ufficio responsabile, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della
legge n. 241/1990, e successive modificazioni. 
                               Art. 3 
 
Soggetti  interessati  dalla  verifica  del  possesso  dei  requisiti
              attinenti all'eta' e al titolo di studio 
 
    1. La verifica del possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 335/1982, e successive modificazioni, e' effettuata  nei  riguardi
degli idonei alla prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia  di
Stato di cui in premessa, limitatamente ad un  numero  sufficiente  a
garantire l'assunzione di  milleottocentocinquantuno  allievi  agenti
della Polizia di Stato. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione, le verifiche
sono effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella
fascia 9,50-8,875 decimi, secondo la graduatoria della prova  scritta
approvata con l'art. 1 del decreto  del  direttore  centrale  per  le
risorse umane  n.  333-8/12D.2.17/16263  del  27  ottobre  2017,  del
concorso di cui al comma 1. 
    3. I soggetti di cui al comma 2, per fascia di  voto,  in  ordine
decrescente, sono individuati, ciascuno con il codice  identificativo
rispettivamente attribuito al momento dell'accettazione della domanda
di partecipazione al concorso di cui al comma 1, tra quelli  indicati
nelle seguenti Tabelle, pubblicate in apposita  sezione,  accessibile
dalla homepage, del sito web istituzionale www.poliziadistato.it  che
elencano i soggetti che, sulla base delle informazioni fornite  nella
suddetta domanda di partecipazione al concorso: 
      a) risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta'
e al titolo di studio (Tabella A); 
      b) sono esclusi dal procedimento, avendo superato  il  previsto
limite  di  eta'  anche  ai   sensi   dell'art.   2049   del   Codice
dell'ordinamento militare (Tabella B); 
      c) non possono considerarsi certamente esclusi dalla  procedura
di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica
di cui all'art. 4 (Tabella C). 
    4. Qualora, al termine dell'espletamento delle verifiche  di  cui
al presente articolo, il numero dei soggetti interessati in  possesso
dei requisiti non risulti sufficiente  a  garantire  l'assunzione  di
milleottocentocinquantuno allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,
l'ufficio responsabile procedera'  allo  svolgimento  delle  medesime
verifiche  nei  riguardi  di  ulteriori   contingenti   di   soggetti
interessati, per fascia di voto, in ordine decrescente. 
    5. Restano salve le riserve previste in favore  dei  soggetti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del  Presidente  della   Repubblica   n.   752/1976,   e   successive
modificazioni. 
    6. I  soggetti  interessati  che,  per  qualsiasi  ragione,   non
risultassero piu' in possesso del codice  identificativo  di  cui  al
comma 3  del  presente  articolo  potranno  farne  richiesta  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 2. 
                               Art. 4 
 
Procedura di verifica del possesso dei requisiti attinenti all'eta' e
     al titolo di studio, nonche' dell'attestato di bilinguismo 
 
    1. I soggetti interessati di cui all'art. 3, comma 3, lettera  c)
(Tabella C), dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva  di
certificazione attestante: 
      a) l'eventuale avvenuta prestazione del  servizio  militare,  a
cui consegue, ai sensi dell'art.  2049  del  Codice  dell'ordinamento
militare, la possibilita' di elevazione del limite di eta' (non  aver
compiuto il ventiseiesimo anno di eta' alla data del 1° gennaio 2019)
in misura corrispondente alla durata del servizio prestato,  fino  ad
un massimo di tre anni; 
      b) il possesso, alla data del 1° gennaio 2019, del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che consente  l'iscrizione  ai
corsi universitari. 
    2. La dichiarazione sostitutiva di cui  al  comma  l  e'  redatta
mediante compilazione esatta del modello di cui  all'Allegato  1,  da
produrre entro le ore 14,00 del giorno 16  aprile  2019  (termine  da
osservarsi a pena di  sospensione  dell'istruttoria  amministrativa),
alternativamente: 
      a) mediante invio in  formato  .pdf  -  con  posta  elettronica
certificata   (PEC)   personalmente   intestata   all'interessato   -
all'indirizzo PEC dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it con copia
fronte/retro  della  carta  d'identita'   (o   altro   documento   di
identificazione in corso di validita'), secondo le modalita' indicate
pubblicate in apposita sezione, accessibile dalla homepage, del  sito
web  istituzionale  www.poliziadistato.it  (non   saranno   accettate
comunicazioni inviate mediante posta elettronica non certificata o da
PEC non personalmente intestata all'interessato); 
      b) mediante  consegna  presso  l'ufficio  del  personale  della
questura della provincia di residenza  dichiarata  nella  domanda  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3,  comma  1,  ovvero,  se
diversa, della provincia di residenza alla data di pubblicazione  del
presente decreto. 
    3. I soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia  di
Stato di cui in premessa, qualora  in  possesso,  alla  data  del  1°
gennaio 2019,  dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui  all'art.  1,
dovranno farne pervenire dichiarazione sostitutiva, con le  modalita'
indicate al comma  2  del  presente  articolo,  a  pena  del  mancato
riconoscimento di tali titoli di riserva. 
                               Art. 5 
 
Soggetti interessati dall'accertamento dei  requisiti  di  efficienza
       fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale 
 
    1. Con successivo decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
generale  della  pubblica  sicurezza  i  soggetti  in  possesso   dei
requisiti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  saranno  convocati   per
l'accertamento  dell'efficienza  fisica  e   dell'idoneita'   fisica,
psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  335/1982,  e  successive
modificazioni. 
    2. Il decreto di cui al comma 1 del  presente  articolo,  recante
calendario delle convocazioni agli accertamenti, individuera' ciascun
soggetto con il rispettivo codice identificativo di cui  all'art.  3,
comma 3, e sara' pubblicato il giorno 23 aprile  2019  sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it con avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avra' valore di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti interessati. 
    3. Gli interessati in possesso alla data del 1° gennaio  2019  di
uno o piu' titoli di  preferenza  previsti  dalla  normativa  vigente
dovranno  consegnare,  in   formato   cartaceo,   la   documentazione
attestante tale possesso, oppure apposita  dichiarazione  sostitutiva
di  certificazione,  secondo  il  modello  di  cui  all'Allegato   2,
inderogabilmente  nel   giorno   di   svolgimento   dell'accertamento
dell'efficienza  fisica,  a  pena  del  mancato  riconoscimento   dei
suddetti titoli. 
    4. Qualora dagli accertamenti di  cui  al  presente  articolo  il
numero dei soggetti in possesso dei requisiti non risulti sufficiente
a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi  agenti
della  Polizia  di  Stato,  l'ufficio  responsabile  procedera'  allo
svolgimento  delle  medesime  verifiche  nei  riguardi  di  ulteriori
contingenti di soggetti interessati, per fascia di  voto,  in  ordine
decrescente, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3,  comma
5. 
                               Art. 6 
 
          Modalita' di accertamento dell'efficienza fisica 
 
    1.  I   soggetti   interessati,   ai   fini   dello   svolgimento
dell'accertamento dell'efficienza fisica, dovranno presentarsi muniti
di carta d'identita' (o altro documento di identificazione  in  corso
di validita') e di  idoneo  abbigliamento  sportivo  nel  luogo,  nel
giorno e nell'ora per ciascuno stabiliti. Essi dovranno consegnare, a
pena di esclusione, un certificato di idoneita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al decreto del
Ministro  della  sanita'  del  18   febbraio   1982,   e   successive
modificazioni, rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche
o private convenzionate, in  cui  esercitino  medici  specialisti  in
medicina dello sport. 
    2. Una commissione  per  l'accertamento  dell'efficienza  fisica,
composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede,  da
un appartenente alla carriera dei  medici  della  Polizia  di  Stato,
nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di  Stato
«Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo  o  di
direttore    tecnico,    sottoporra'    i    soggetti     interessati
all'accertamento dell'efficienza  fisica,  consistente  nei  seguenti
esercizi ginnici, da superare in sequenza: 
 
=====================================================================
|        Prova       |   Uomini  |  Donne |          Note           |
+====================+===========+========+=========================+
|                    |           |  Tempo |                         |
|                    | Tempo max |  max   |                         |
|    Corsa 1000 m    |   3'55"   | 4'55"  |            /            |
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
|    Salto in alto   |   1,20 m  | 1,00 m |     Max 3 tentativi     |
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
|  Sollevamento alla |           |        |   Continuativi (max 2   |
|       sbarra       |    n. 5   |  n. 2  |         minuti)         |
+--------------------+-----------+--------+-------------------------+
 
    3. Le funzioni di  segretario  della  predetta  commissione  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli  ispettori
tecnici della Polizia di Stato oppure da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
ginnici di cui al comma  2  determinera'  l'esclusione  del  soggetto
interessato per inidoneita', con decreto del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
    5. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel
giorno  e   nell'ora   stabiliti   per   il   suddetto   accertamento
dell'efficienza fisica saranno esclusi dal procedimento  con  decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 7 
 
     Modalita' di accertamento dell'idoneita' fisica e psichica 
 
    1. Una commissione per  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica  e
psichica, composta da un primo dirigente medico, che la  presiede,  e
da quattro medici principali della Polizia di  Stato,  sottoporra'  i
soggetti  interessati,  risultati  idonei  all'accertamento  di   cui
all'art. 6 del presente decreto, agli accertamenti fisici e  psichici
di  cui  al  presente  articolo.  Le  funzioni  di  segretario  della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da  un  appartenente
ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica consiste in un
esame clinico generale e in prove strumentali e di laboratorio, oltre
che nell'esame della documentazione sanitaria di cui al comma 3. 
    3.  I  soggetti  interessati,  all'atto  della  presentazione  ai
predetti   accertamenti,   dovranno   esibire   un    documento    di
riconoscimento in corso di validita' e,  a  pena  di  esclusione,  la
seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore  a  tre
mesi a quella della sua presentazione: 
      a)  certificato  anamnestico,  secondo  il   modello   di   cui
all'Allegato   3,   sottoscritto   dal   medico    di    fiducia    e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In
proposito, l'interessato  potra'  produrre  documentazione  sanitaria
relativa agli accertamenti clinici o strumentali  ritenuti  utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
effettuati presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.,
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami ematochimici, effettuati presso una struttura pubblica
o  accreditata  con  il  S.S.N.,   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    4. E' facolta' della commissione di cui al comma 1  disporre,  ai
fini di una piu' completa valutazione medico-legale,  l'effettuazione
di esami di laboratorio o indagini strumentali, nonche' richiedere al
soggetto interessato la produzione di certificati  sanitari  ritenuti
utili. 
    5. La commissione di cui al  comma  1  accerta  il  possesso  dei
seguenti requisiti, la cui mancanza costituisce causa di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore  al  22%  per  gli
interessati di sesso maschile, e non inferiore al 12% e non superiore
al 30% per le interessate di sesso femminile; 
      c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per  gli  interessati
di sesso maschile, e non inferiore a 20  kg  per  le  interessate  di
sesso femminile; 
      d) massa metabolicamente attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica  presente  nell'organismo  non  inferiore  al  40%  per   gli
interessati di  sesso  maschile,  e  non  inferiore  al  28%  per  le
interessate di sesso femminile; 
      e) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, e un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    6. Costituiscono cause di inidoneita' anche le imperfezioni e  le
infermita' elencate nella tabella 1 allegata al decreto  ministeriale
n. 198/2003. 
    7. I giudizi della commissione di cui al comma 1 sono  definitivi
e comportano, in caso di inidoneita'  dell'interessato,  l'esclusione
dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
    8. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel
giorno  e   nell'ora   stabiliti   per   il   suddetto   accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica saranno esclusi dal procedimento con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
                               Art. 8 
 
        Modalita' di accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. Una commissione di selettori per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, composta da  un  funzionario  della  Polizia  di  Stato
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore  a
primo dirigente tecnico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari
della Polizia di Stato, con qualifica  non  inferiore  a  commissario
capo tecnico  del  ruolo  psicologi  della  carriera  dei  funzionari
tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a  commissario  capo
della   carriera   dei   funzionari   di    Polizia    in    possesso
dell'abilitazione professionale  di  perito  selettore  attitudinale,
sottoporra'   i   soggetti   interessati,   risultati   idonei   agli
accertamenti  di  cui  all'art.  7,  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale di cui al presente articolo. Le funzioni  di  segretario
della commissione sono svolte  da  un  appartenente  al  ruolo  degli
ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato  o  da  un
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con
qualifica  equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    2.  Gli   accertamenti   attitudinali,   diretti   ad   accertare
l'idoneita' del soggetto interessato  allo  svolgimento  dei  compiti
connessi con l'attivita' propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da
rivestire, consistono in  una  serie  di  test,  sia  collettivi  sia
individuali, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati
e approvati con decreto del Capo della Polizia -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza, nonche' in un colloquio con  un  componente
della  suddetta  commissione.  Su  richiesta  di   quest'ultimo,   la
commissione puo'  disporre  la  ripetizione  del  colloquio  in  sede
collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi,  ma  il  colloquio
sia  risultato  negativo,  quest'ultimo  sara'   ripetuto   in   sede
collegiale. All'esito  delle  prove,  la  commissione  si  esprimera'
sull'idoneita' del soggetto interessato. 
    3. I giudizi della commissione di cui al comma l sono  definitivi
e comportano, in caso di inidoneita'  dell'interessato,  l'esclusione
dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
    4. Gli interessati che non si siano  presentati  nel  luogo,  nel
giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti  attitudinali
saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 9 
 
           Avvio al corso di formazione per allievi agenti 
 
    1. 1 soggetti interessati in possesso dei requisiti di  cui  agli
articoli  3,  4,  5,  6,  7  e   8,   individuati   nel   numero   di
milleottocentocinquantuno  unita',  sono  convocati  per  l'avvio  al
prescritto corso di formazione mediante il decreto di cui all'art. 2,
comma 3, lettera e). 
    2. Saranno dichiarati decaduti dalla  nomina  ad  allievo  agente
della Polizia di Stato i soggetti interessati che, senza giustificato
motivo, non si presentino nella sede e  nel  termine  rispettivamente
assegnati per la frequenza del suddetto corso  di  formazione,  e  al
loro  posto  saranno  chiamati  altri  interessati  in  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e  8,  secondo  l'ordine
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso  pubblico
per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia
di Stato, ferme restando le riserve previste in favore  dei  soggetti
in possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  752/1976,  e  successive
modificazioni. 
    3. Al termine della fase residenziale del  corso  di  formazione,
gli agenti in prova della Polizia di Stato saranno assegnati in  sedi
di servizio non situate nella rispettiva provincia di origine, ne' in
quella di residenza ne' in quelle limitrofe. Ai fini di cui al  primo
periodo, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa  alla  Regione
Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla  Regione
Lazio. 
                               Art. 10 
 
                              Help desk 
 
    1. I soggetti interessati possono rivolgersi, esclusivamente  per
richieste di informazioni: 
      a)       all'indirizzo       di        posta        elettronica
concorsi.1851agenti2019@interno.it 
      b) ai numeri di telefono 06/46575154 06/46575155,  dal  lunedi'
al venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
                               Art. 11 
 
         Trattamento dei dati personali e diritto di accesso 
 
    1. I dati personali  forniti  dai  soggetti  interessati  saranno
raccolti per  le  finalita'  di  gestione  del  procedimento  di  cui
all'art. 2, comma 1, e trattati mediante una banca dati automatizzata
presso  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  Ufficio
attivita' concorsuali. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
procedimento di cui al comma 1 o della posizione  giuridico-economica
dei soggetti interessati. 
    3.  Si  applicano,  anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  diritti
riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  le  previsioni  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
    4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
potranno essere trasmesse - mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata  all'interessato  -  all'indirizzo  PEC
dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it 
                               Art. 12 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
                        e disposizioni finali 
 
    1. Dall'attuazione del presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    2. Il direttore centrale  per  le  risorse  umane  e'  incaricato
dell'esecuzione del presente decreto. 
    Il presente decreto sara' pubblicato, con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale
al  Tribunale  amministrativo  regionale   competente,   secondo   le
modalita' di cui al Codice del  processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  o,  alternativamente,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.  1199,
entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto. 
      Roma, 13 marzo 2019 
 
                                     Il Capo della Polizia: Gabrielli