Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Tipologia Avviso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 27-11-2018
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Avviso Terza variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. IL VICE DIRE ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-11-2018
Data Scadenza bando 26-01-2019
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MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso

Terza variante al bando di reclutamento, per il 2018, di ottomila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del  21
dicembre 2017 emanato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare (DGPM), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale «concorsi ed esami» - n. 2 del 5 gennaio 2018  e  successive
modifiche, con il quale e' stato indetto, per il 2018, il  bando  per
il reclutamento di ottomila volontari in ferma prefissata di un  anno
(VFP 1) nell'Esercito; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il f. n. M_D SSMD REG2018 0157223 del 10 ottobre 2018 dello
Stato Maggiore della Difesa, contenente la Scheda tecnica di  sintesi
per   l'attuazione   del   Protocollo   sanitario   unico   e   della
Certificazione sanitaria unica; 
    Visto il decreto interministeriale 16 maggio  2018  del  Ministro
della difesa di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  recante
«Direttiva  tecnica  in  materia  di  protocolli  sanitari   per   la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare»,
recepito con il f. n. M_D SSMD REG2018 0153427  del  4  ottobre  2018
dello  Stato  Maggiore  della  Difesa -  Ispettorato  generale  della
sanita'; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2017 0677612 del 21 dicembre 2017 prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2018  0392962
del 16 luglio 2018 emanato dalla DGPM, con cui le e' stata  conferita
la delega all'adozione di taluni atti di gestione  amministrativa  in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e  dell'Arma
dei Carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    L'art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2017  0677612
del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
      «1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri
di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza  armata  i
candidati per le prove di  efficienza  fisica  e  l'accertamento  dei
requisiti   psico-fisici   e   attitudinali,    attingendo    dalla/e
graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti  di  seguito
indicati:    per    il    1°    blocco:    15.000    candidati    per
incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla  Forza  armata;
tutti i partecipanti al reclutamento per «elettricista», «idraulico»,
«muratore», «maniscalco»  e  «meccanico  di  automezzi»,  per  il  2°
blocco: 15.000 candidati, per il 3° blocco: 15.000 candidati, per  il
4° blocco: 15.000 candidati. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  della  relativa
documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza  fisica  e  degli
accertamenti   psico-fisici   e   attitudinali,   verra'   effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  9,
presso i Centri di selezione o enti o Centri sportivi indicati  dalla
Forza armata per le prove di efficienza fisica e  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali,  fino  al  raggiungimento  dei
posti disponibili per ogni blocco. 
    3. I  candidati  saranno  sottoposti  alle  prove  di  efficienza
fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato  C  al  presente
bando. Lo svolgimento delle prove potra' comportare l'attribuzione di
un punteggio incrementale. Tutti i candidati sottoposti alle prove di
efficienza fisica saranno giudicati idonei, compreso coloro che,  non
completando la singola prova, non potranno acquisire alcun  punteggio
incrementale. 
    4. Il giudizio derivante dalle  prove  di  efficienza  fisica  e'
definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante. 
    5. I candidati esclusi  alle  prove  di  efficienza  fisica,  per
mancato completamento delle prove o per parziale presentazione  della
documentazione richiesta, potranno avanzare  ricorso  giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato
di € 650,00), rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento. 
    6. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove  di  efficienza  fisica  e  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale), attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva  agonistica  per  l'atletica  leggera   ovvero   una   delle
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura  sanitaria
pubblica o privata) autorizzato  secondo  le  normative  nazionali  e
regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato  in  medicina  dello  sport.  La  mancata  o   difforme
presentazione  di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione   dal
reclutamento; 
      c)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      d) Certificazione sanitaria unica (CSU) di  cui  al  successivo
comma 7, in corso  di  validita',  attestante  l'idoneita'  sanitaria
ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare. 
    Qualora  il  candidato  non  sia   in   possesso   della   citata
Certificazione  sanitaria  unica  in  corso  di   validita',   dovra'
presentare  la  seguente  documentazione   formante   il   Protocollo
sanitario  unico  (PSU)  che  costituisce  l'elenco  omogeneo   delle
certificazioni  di   base   richieste   per   l'effettuazione   degli
accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale
VFP  1  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e   nell'Aeronautica
militare: 
      e) originale o copia conforme dei seguenti  esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        emocromo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        bilirubinemia diretta e indiretta; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        analisi delle urine con esame del sedimento; 
        markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti
HBc e anti HCV; 
        ricerca anticorpi per HIV; 
      f) referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
      g) referto drug test urine, rilasciato da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  relativo
ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore
a un mese  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
      h)  certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato D al presente bando; 
      i)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    7. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma  6,  (ad
eccezione del certificato  medico  di  cui  al  precedente  comma  6,
lettera b), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva  agonistica
e, per i concorrenti di sesso  femminile,  il  referto  del  test  di
gravidanza  di  cui  al  precedente   comma   6,   lettera   c))   la
Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in   corso   di   validita',
attestante l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in  precedenti  iter  di
reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e
nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal Presidente  della
Commissione medica a ciascun candidato risultato «idoneo» al  termine
delle  visite  e  degli  accertamenti   sanitari   concorsuali,   con
conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale  certificazione,
conforme al format in Allegato E al presente bando,  sara'  valida  e
presentabile presso qualsiasi  Centro  di  selezione  e  reclutamento
delle Forze armate, a livello interforze, entro l'arco  temporale  di
un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 6,  lettera  b)  e,  per  le  concorrenti  di  sesso
femminile, l'originale o copia conforme del referto del test  di  cui
al precedente comma 6, lettera c) con rilascio in data non  anteriore
a 5 giorni rispetto a  quella  di  presentazione  agli  accertamenti,
devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU
in corso di validita'. 
    8. Ultimate le prove di efficienza fisica, le commissioni di  cui
al di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  d),  presa  visione  della
documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno
l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali: 
      a) visita medica generale; 
      b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) valutazione della personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica; 
      f) accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      g)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato; 
      h) ripetizione, ove necessario, di test/esami  diagnostici  che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione; 
    Le commissioni di cui di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  d),
giudicheranno inidonei i candidati che  presentino  tatuaggi  quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme -  e  quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le  cui  caratteristiche
sono    visualizzabili    nel     sito     internet     dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per  contenuto,
di discredito alle istituzioni. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinviera'
i candidati  a  data  successiva  ove  rilevi  l'incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami  ematochimici
indicati. 
    I candidati rinviati a data successiva  per  incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata,  qualora  all'atto  della  nuova
convocazione  risultino  ancora   sprovvisti   della   documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 
    9. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici  i
candidati dovranno essere: 
      a) riconosciuti esenti: 
        1)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello Stato  Maggiore  della  Difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
        1)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
        2) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti Direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3; 
      b) in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
        2) perdita uditiva: 
          monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
          bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
          monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le  frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a 
    seguito di uno degli  accertamenti  di  cui  al  presente  comma,
ovvero  che  non  risultino  in  possesso  dei   predetti   requisiti
specifici, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro
alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Per    quanto    concerne    l'eventuale    deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
    10.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che  saranno  riconosciuti
affetti  da  malattie  o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza   e
presumibile breve  durata,  per  le  quali  risulta  scientificamente
probabile un'evoluzione migliorativa tale  da  lasciar  prevedere  la
possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni
per gli  accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  rinvieranno  il
giudizio,  fissando  il  termine  entro  il   quale   sottoporli   ad
accertamento definitivo per la verifica del  possesso  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    11. I candidati saranno altresi'  sottoposti  alla  verifica  del
possesso delle capacita' attitudinali,  come  da  Direttive  tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1. 
    Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo  e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante  apposito  foglio
di notifica. 
    12.  Per  particolari  esigenze  di  Forza  armata,  i  candidati
potranno essere convocati in  un  primo  tempo  presso  i  Centri  di
selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza armata per lo
svolgimento delle prove di efficienza fisica  e  successivamente,  in
caso di idoneita' alle prove di efficienza fisica, per l'accertamento
dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. 
    In tale evenienza tutti i convocati devono presentarsi alle prove
di efficienza fisica con  quanto  indicato  al  precedente  comma  6,
lettere a), b) e c) (solo per i  concorrenti  di  sesso  femminile  e
limitatamente al referto del test di gravidanza) e agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali con quanto indicato al  precedente  comma
6, lettera d) oppure e), f), g), h) e i) (solo per i  concorrenti  di
sesso femminile). 
    13. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario. Tale valutazione sara'  svolta  in  base  alle
modalita' specificate nelle  direttive  della  Forza  armata  vigenti
all'atto  dell'effettuazione  degli  accertamenti  e  secondo  quanto
previsto dalla Direttiva di cui al decreto del Ministro della  difesa
4 giugno 2014, ovvero di inidoneita',  che  comportera'  l'esclusione
dal reclutamento. Il  giudizio,  con  determinazione  dei  presidenti
delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 
    14. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato  di  €
650,00), rispettivamente entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di notifica del relativo provvedimento. 
    15. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,  entro  trenta
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata  e
documentata istanza di riesame, il cui  modello  e'  disponibile  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -
da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di   posta   elettronica   certificata   da   inviare,    utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di  posta
elettronica da inviare,  utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta   elettronica,    all'indirizzo    persomil@persomil.difesa.it,
compilando il campo relativo all'oggetto  indicando  il  concorso  al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2018  1°  Blocco
Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF)
della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  accreditata  con   il   SSN,
attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie  riscontrate  in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e  del  modulo
di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di inidoneita' attitudinale, di esclusione alle prove  di  efficienza
fisica e di esclusione  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili. 
    16. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al  fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti  psico-fisici  da  parte
delle competenti commissioni mediche concorsuali di appello. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalle  stesse
commissioni mediche presso  il  Centro  di  selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro  di  selezione  indicato
dalla Forza armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.  I  candidati  riconosciuti
idonei e collocati utilmente  nella  graduatoria  di  merito  saranno
incorporati con il primo  blocco  utile,  assumendone  la  decorrenza
giuridica. 
    17.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  da   non   piu'   di
trecentossessantacinque giorni a una selezione psico-fisica  prevista
nel corso di  una  procedura  di  reclutamento  della  Forza  armata,
nell'ambito  della  quale  sono  stati  sottoposti  ad   accertamenti
specialistici e  strumentali,  alla  data  di  convocazione  per  gli
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo  di  notifica
di  idoneita'  comprensivo  del  profilo  precedentemente  assegnato,
ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa  esibizione
della stessa, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
      verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      visita medica generale conclusiva. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 8. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  6,
lettera e) - limitatamente a GOT, GPT,  gamma  GT  ed  emocromo  -  e
lettere f), g) e h). I concorrenti di sesso femminile devono produrre
comunque i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  6,
lettere c) e i).». 
                               Art. 2 
 
    L'art. 14, comma 4 del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
    «4. I candidati dovranno produrre, entro il termine e secondo  le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori  dovranno,  inoltre,  produrre,  ai  fini
dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non  definito  per  la
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  l'originale  del  referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso  in
termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti  candidati
che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali,  per  tale  deficit,
sara'  attribuito  il  coefficiente  3  o  4   nella   caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta   informazione   e    di    responsabilizzazione,    redatta
conformemente all'Allegato D al presente bando, tenuto conto che  per
la  caratteristica  somato-funzionale   AV,   indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando.». 
                               Art. 3 
 
    L'art. 14, comma 6 del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2017
0677612 del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
    «6. I vincitori di concorso saranno sottoposti,  ove  necessario,
al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite
nella «Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione  di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio  2018.  A  tal  fine,
dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali al personale militare». 
                               Art. 4 
 
    L'art. 20 del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2017  0677612
del 21 dicembre 2017 e' cosi' sostituito: 
    «1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo  (UE)
n. 2016/679 (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono  raccolti
e/o  successivamente  trattati;  cio'  anche  in  caso  di  eventuale
comunicazione  a  terzi   e   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto  di  impiego/servizio,  per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@rpd.difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della  Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso  le  giurisdizioni
ordinarie, amministrativa e contabile; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza di Monte Citorio n. 121  -
00186      Roma,       indirizzi       e-mail:       garante@gpdp.it;
protocollo@pec.gpdp.it. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento.». 
                               Art. 5 
 
    L'allegato E, annesso  al  presente  decreto,  costituisce  parte
integrante del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2017  0677612  del
21 dicembre 2017. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 14 novembre 2018 
 
                               Il vice direttore generale: Montemagno