Concorso per 4 funzionari (lazio) AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 19-06-2018
Sintesi: AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI Concorso (Scad. 18 agosto 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di quattro ...
Ente: AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-06-2018
Data Scadenza bando 18-08-2018
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AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Concorso (Scad. 18 agosto 2018)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di quattro posti di funzionario, livello III, cod. FIII7. (Delibera n. 59/2018).

 
    L'Autorita', nella sua riunione del 30 maggio 2018; 
    Visto l'art. 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che ha istituito, nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre  1995,  n.
481,  l'Autorita'  di  regolazione   dei   trasporti   (di   seguito:
«Autorita'»); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili», avente come finalita' la  promozione
dell'inserimento e della  integrazione  delle  persone  disabili  nel
mondo del  lavoro  attraverso  servizi  di  sostegno  e  collocamento
mirato; 
    Visto in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 68
del 1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu'  di  50
dipendenti e il successivo art. 4 che prevede che la base di  computo
per determinare il numero  dei  soggetti  disabili  da  assumere,  va
calcolata  considerando  esclusivamente  i  lavoratori  occupati  con
contratto di lavoro subordinato e con le  esclusioni  indicate  dallo
stesso articolo; 
    Visto altresi' l'art. 18, comma 2 della citata legge  n.  68  del
1999, in base al quale i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  che
occupano da cinquantuno a centocinquanta  dipendenti  sono  tenuti  a
riservare un posto agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro  che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di  servizio,  ovvero
in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita'  riportata  per  tali
cause, nonche' dei coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di  lavoro  e  dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi
della legge 26 dicembre 1981, n. 763; 
    Visto il «Regolamento concernente  il  trattamento  giuridico  ed
economico del personale», approvato con delibera  n.  4/2013  del  31
ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di  approvazione
della   pianta   organica   dell'Autorita'   aggiornata   a   seguito
dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169; 
    Visto  il  regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita' approvato con delibera n. 61/2016 del 23
maggio 2016 modificato con delibera n. 131/2016 dell'8 novembre  2016
e,  in  particolare,  l'art.   15   che   disciplina   la   struttura
dell'Autorita'; 
    Visto il «Codice etico dell'Autorita'» adottato con  la  delibera
n. 58 del 22 luglio 2015; 
    Vista la Convenzione quadro in materia di  procedure  concorsuali
per  il  reclutamento  del  personale  delle  Autorita'  indipendenti
sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi dell'art. 22, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11  agosto
2014, n. 114; 
    Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con  la  quale
sono stati approvati il bilancio di  previsione  2018  e  pluriennale
2018-2020; 
    Considerato che presso  l'Autorita',  alla  data  della  presente
delibera,  sono  in  servizio  complessivamente  n.  77   unita'   di
personale,  escluse  le  qualifiche  cui  il  predetto   obbligo   di
assunzione non si applica e che, pertanto, in attuazione delle  sopra
citate disposizioni della legge n. 68  del  1999,  occorre  procedere
all'assunzione di quattro unita' di lavoratori, di cui tre  riservata
ai beneficiari di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge  e una
riservata alle categorie protette di cui all'art. 18, comma  2  della
stessa o alle categorie a esse equiparate per legge; 
    Vista la convenzione tra l'Autorita' e l'Agenzia Piemonte Lavoro,
sottoscritta in data 22 marzo  2018,  ai  sensi  dell'art.  11  della
citata legge 12 marzo 1999, n.  68,  contenente  l'impegno  da  parte
dell'Autorita' di  procedere  all'assunzione  delle  quote  d'obbligo
mediante concorso pubblico, riservato alle categorie protette di  cui
alla citata legge, per il reclutamento di n. 4 unita' di personale di
ruolo a tempo indeterminato nella qualifica di funzionario FIII,  con
inquadramento economico nel livello stipendiale FIII7,  da  assegnare
alla sede di Torino, di cui una unita' da assumere ai sensi dell'art.
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e tre unita' da  assumere  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima legge; 
    Tentuto conto che sul  piano  di  assunzione,  mediante  concorso
pubblico, di n. 4 funzionari ai sensi  dell'art.  1  e  dell'art.  18
della legge n. 68 del 1999 e'  stata  resa  l'informativa  preventiva
alle organizzazioni  sindacali,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,
lettera c), del vigente protocollo per le relazioni sindacali,  nella
riunione sindacale del 17 novembre 2017; 
    Considerato che nessuna delle Autorita' firmatarie  della  citata
Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manifestato
interesse ad aderire alla procedura concorsuale dell'Autorita' di cui
alla presenta  delibera  in  esito  alla  consultazione  avviata,  in
esecuzione  dell'art.  2  della  Convenzione   medesima,   con   note
dell'Autorita' n. 1804/2018 del 9 marzo 2018 e n.  4132/2018  del  17
maggio 2018; 
    Considerato che gli oneri derivanti dall'adozione della  presente
delibera  trovano  copertura  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio
relativi alle spese di reclutamento del personale; 
    Su proposta del Segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato
alle categorie protette di cui alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
articoli 1 e 18, per il reclutamento di quattro unita'  di  personale
di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti  da  assumere  a
tempo  indeterminato  nella  qualifica  di  funzionario   -   livello
funzionario III - cod. FIII7; 
    2. E' approvato il relativo bando contenuto nell'allegato  sub  A
alla  presente  delibera  che  ne  costituisce  parte  integrante   e
sostanziale; 
    3. Responsabile della procedura concorsuale di cui al comma 1  e'
il dott. Vincenzo Accardo, direttore  dell'Ufficio  affari  generali,
amministrazione          e          personale          dell'Autorita'
(v.accardo@autorita-trasporti.it - telefono 011 19212510); 
    4. la presente delibera e' pubblicata, unitamente al bando, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - e sul sito web dell'Autorita'. 
      Torino, 30 maggio 2018 
 
                                               Il Presidente: Camanzi 
 
                                                           Allegato A 
Bando di concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  riservato  alle
  categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (articoli
  1 e 18), per il reclutamento di n. 4 unita' di personale  di  ruolo
  dell'autorita' di regolazione dei trasporti  da  assumere  a  tempo
  indeterminato  nella  qualifica   di   funzionario -   livello   di
  funzionario III, cod. FIII7. 
 
                               Art. 1. 
                       Posti messi a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,
riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (di seguito:  legge
n. 68/1999), per il reclutamento  di  complessive quattro  unita'  di
personale di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  (di
seguito:  Autorita'),  da  assumere  a  tempo  indeterminato   e   da
inquadrare nella qualifica di funzionario -  livello  di  funzionario
III, cod. FIII7. 
 
                               Art. 2. 
                          Riserve di posti 
 
    1. Nell'ambito del numero dei posti messi a concorso  operano  le
seguenti  riserve  nei  confronti  dei  candidati  in  possesso   dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 3 del bando: 
      a) tre posti sono riservati ai  candidati  beneficiari  di  cui
all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999; 
      b) un posto e' riservato ai candidati che appartengono  ad  una
delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge  n.  68/1999
(orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti  per  causa
di  lavoro,  di  guerra  e  di  servizio,   ovvero   in   conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per  tali  cause,  nonche'
coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani  rimpatriati,
il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26  dicembre  1981
n. 763, nonche' delle  categorie  previste  dalla  legge  n.  407/98,
vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e  loro
congiunti, integrata da quanto  previsto  dalla  legge  n.  244/2007,
orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro). 
 
                               Art. 3. 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare al concorso i candidati  in  possesso  dei
seguenti requisiti generali: 
      a) laurea magistrale (LM) o laurea  specialistica  (LS)  ovvero
diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso  di  studi  di
durata non inferiore a quattro anni secondo  l'ordinamento  didattico
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il titolo
di studio conseguito all'estero e' valutato solo se corredato di  una
dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla  competente  autorita'
italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio  italiano  esso
corrisponda; 
      b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n.  174,  con  conoscenza
della lingua italiana a livello di madre lingua; 
        c) idoneita' fisica all'impiego da  accertarsi  da  parte  di
enti pubblici o di istituzioni sanitarie  pubbliche,  con  osservanza
delle norme in materia di categorie protette; 
        d) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
        e) godimento di diritti politici (per i  cittadini  di  altro
Stato membro dell'Unione europea nello Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza). 
    2. Per la partecipazione al concorso, i candidati devono altresi'
essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge
n. 68/1999, presso un qualsiasi centro provinciale per  l'Impiego,  o
appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti  di  coloro  che  siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra  e  di  servizio,  ovvero  in
conseguenza  dell'aggravarsi  dell'invalidita'  riportata  per   tali
cause, nonche'  coniugi  e  figli  di  soggetti  riconosciuti  grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei  profughi
italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto  ai  sensi  della
legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonche' delle categorie previste dalla
legge  n.  407/98,  vittime  del  terrorismo  e  della   criminalita'
organizzata e loro congiunti,  integrata  da  quanto  previsto  dalla
legge n. 244/2007, orfani o coniugi  che  sono  morti  per  fatto  di
lavoro). 
    3. I requisiti prescritti nel  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso;   quelli
indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), e al comma 2 devono essere
posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta  ferma  la  facolta'
dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche  successivo
allo  svolgimento  della  prova  scritta  e  della  prova   orale   e
all'eventuale instaurazione  del  rapporto  di  impiego,  l'effettivo
possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
l'esclusione dal concorso o non dare  seguito  all'assunzione  ovvero
procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei  soggetti  che
risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti. 
    4.  Non  possono  essere  ammessi  al   concorso   ne'   accedere
all'impiego presso l'Autorita' coloro che: 
      a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b)  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
anche ad ordinamento autonomo,  o  presso  un  ente  pubblico,  anche
economico, per aver conseguito l'impiego mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabili  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende  o  enti  privati
per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili  ad  inadempimento
del dipendente; 
      c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
                               Art. 4. 
      Presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
 
    1. I candidati, per  presentare  la  domanda  di  partecipazione,
dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura: 
      a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
«Domanda», che puo' essere  scaricato  dal  sito  web  dell'Autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it 
      b) salvare il modulo compilato, denominandolo  con  il  proprio
cognome,  nome  e  data  di  nascita  del  candidato,  scritti  senza
interruzione; 
      c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato; 
      d) inviare la domanda mediante posta  elettronica  certificata,
di              seguito              PEC,               all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando: 
        i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
alla lettera b); 
        ii. il modulo stampato  secondo  le  modalita'  di  cui  alla
lettera c); 
        iii. una copia non autenticata di un documento  di  identita'
in corso di validita'. 
    2. Il termine per la presentazione della  domanda  decorre  dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta  Ufficiale  e
scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta  di
avvenuta consegna generata dal sistema. 
    4. Non sono accettate candidature pervenute  o  domande  avanzate
secondo modalita'  e  tempistiche  diverse  da  quelle  indicate  nel
presente bando. 
    5. I candidati portatori di  handicap  dovranno  specificare,  ai
sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  l'ausilio
necessario in relazione al proprio status. A  tal  fine,  la  domanda
dovra' essere corredata  da  apposita  certificazione  rilasciata  da
competente  struttura  sanitaria  pubblica   dalla   quale   dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari. 
    6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui  all'art.
5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994,  n.  487  dovranno   essere   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione al concorso; i  titoli  non  espressamente  dichiarati
nella  domanda  non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione della graduatoria finale. 
    7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione  al
concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di  certificazione
o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
    8. Non sono valide  le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando. 
    9. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal  test  di
preselezione, di cui al successivo art. 8,  l'Autorita'  verifica  la
validita' delle domande solo  dopo  lo  svolgimento  del  medesimo  e
limitatamente ai candidati che lo hanno superato. 
 
                               Art. 5. 
                 Comunicazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le  date
delle prove d'esame, i relativi  esiti  e  le  graduatorie  avvengono
esclusivamente tramite  pubblicazione  sul  sito  web  dell'Autorita'
all'indirizzo www.autorita-trasporti.it  
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
presentato domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Eventuali comunicazioni individuali  sono  effettuate  tramite
PEC all'indirizzo indicato dal candidato. 
    4. Eventuali richieste di informazioni e  chiarimenti  in  merito
alla procedura  concorsuale  potranno  essere  trasmessi  all'Ufficio
affari  generali  amministrazione  e  personale  all'attenzione   del
direttore,      Vincenzo      Accardo,       all'indirizzo       PEC:
concorsi@pec.autorita-trasporti.it  
 
                               Art. 6. 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti  di  ammissione.  L'Autorita'
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi  momento  della
procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei  requisiti
richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione dal  concorso  verra'  comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
 
                               Art. 7. 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico e'  composta
da tre esperti  di  provata  competenza,  che  non  siano  componenti
dell'organo di vertice dell'Autorita' e che non siano  rappresentanti
sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali. 
    2. Il Presidente e i Componenti sono  nominati  dall'Autorita'  e
scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili,  Avvocati
dello Stato, dirigenti delle  pubbliche  amministrazioni,  professori
universitari, anche in quiescenza. La commissione  esaminatrice  puo'
essere integrata, con delibera dell'Autorita', da membri  esterni  in
relazione  a  specifiche  esigenze  funzionali  rappresentate   dalla
commissione esaminatrice. 
    3. Il  segretario,  che  puo'  essere  individuato  anche  tra  i
dipendenti dell'Autorita', e' nominato dall'Autorita' su designazione
della commissione esaminatrice. 
 
                               Art. 8. 
                    Eventuale prova preselettiva 
 
    1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano
superiori a cinquanta volte il numero dei posti, le prove concorsuali
sono  precedute  da  una  prova   preselettiva,   consistente   nella
soluzione, in tempi  predeterminati,  di  quiz  a  risposta  multipla
vertenti sulle materie indicate nel successivo art. 11. 
    2.  Ai  fini  dello   svolgimento   della   prova   preselettiva,
l'Autorita'  puo'  avvalersi   dell'ausilio   di   societa'   esterne
qualificate in materia di reclutamento del personale  e  dell'ausilio
di apparecchiature elettroniche. 
    3. La  data  e  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva sono pubblicati sul  sito  web  dell'Autorita',  con  un
preavviso di almeno quindici giorni.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione  dalla
procedura concorsuale. 
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
per  ogni  partecipante,  sono  comunicati,  nei  termini  e  con  le
modalita' rese note ai candidati il giorno  della  prova  stessa.  Le
predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti  gli  effetti
sia  nei  confronti  dei  candidati  che  hanno  superato  la   prova
preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
esclusi per mancato superamento della prova preselettiva. 
    5. Sono ammessi alle prove scritte  i  primi  duecento  candidati
secondo l'ordine decrescente di  punteggio  conseguito,  significando
che verranno comunque ammessi alle prove  scritte  tutti  coloro  che
avranno  conseguito  il  medesimo  punteggio  del   duecentesimo   in
graduatoria. 
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e'  preso
in considerazione per la formazione della graduatoria di  merito  del
concorso. 
 
                               Art. 9. 
   Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame 
 
    1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, il concorso
pubblico si articola nella valutazione  dei  titoli  nonche'  in  una
prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie  indicate,
per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 11 e 12. 
    2. La commissione esaminatrice dispone  complessivamente  di  100
punti, da attribuire come segue: 
      a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli; 
      b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta; 
      c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale. 
 
                              Art. 10. 
                  Valutazione dei titoli e criteri 
 
    1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
secondo i criteri descritti di seguito: 
      a)  titoli  di  studio  e  abilitazioni,  fino  ad  un  massimo
complessivo di 3 punti; 
      b)  esperienze  professionali,  maturate   successivamente   al
conseguimento del titolo di  studio  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), consistenti in  attivita'  lavorativa  retribuita  svolta
presso    istituzioni,    amministrazioni    pubbliche     nazionali,
internazionali o comunitarie o  di  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, imprese pubbliche o private o studi professionali:  fino  ad
un massimo di 7 punti. I periodi sono computabili solo se superiori a
sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi  sono
arrotondate all'anno.  Nel  caso  in  cui  siano  state  svolte  piu'
attivita' ed esperienze, contemporaneamente  in  contesti  lavorativi
diversi,  si  terra'  conto  di  una  sola   di   esse.   L'attivita'
professionale presso studi professionali sara' utilmente  considerata
solo per i candidati in possesso del relativo titolo abilitativo. 
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo  puntuale
e completo nella domanda puo' costituire causa  di  esclusione  della
valutazione dei singoli titoli. 
    3. La valutazione dei titoli e' effettuata  dopo  lo  svolgimento
della prova scritta da parte dei candidati e prima della  valutazione
della prova scritta da parte della commissione. 
 
                              Art. 11. 
                            Prova scritta 
 
    1. La data e il luogo di svolgimento  della  prova  scritta  sono
pubblicati sul sito web dell'Autorita' con  un  preavviso  di  almeno
quindici giorni. 
    2. La prova scritta consiste in un elaborato in cui sono  fornite
risposte sintetiche  a  una  pluralita'  di  quesiti  sulle  seguenti
materie: 
      a) diritto amministrativo; 
      b) diritto pubblico dei trasporti; 
      c) elementi di contabilita' dello Stato, degli enti pubblici  e
delle Autorita' indipendenti; 
      d) elementi di diritto dell'Unione europea; 
      e) sistema di finanziamento delle Autorita'  indipendenti,  con
particolare riferimento all'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
      f)   ruolo   e   attivita'   istituzionali   delle    Autorita'
indipendenti,   con   particolare   riferimento   all'Autorita'    di
regolazione dei trasporti. 
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
27 punti nella prova critta. 
 
                              Art. 12. 
                             Prova orale 
 
    1. La data e il luogo  di  svolgimento  della  prova  orale  sono
pubblicati sul sito web dell'Autorita' con  un  preavviso  di  almeno
venti giorni. 
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle  materie  indicate
nel precedente Art. 11, oltre alla conoscenza della lingua inglese  e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse. 
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione  dell'idoneita'
dei  candidati  con  riguardo  alle  loro  attitudini,  capacita'   e
conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto  al  comma
2. 
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati  che
conseguono la votazione di almeno 27 punti nella prova stessa. 
 
                              Art. 13. 
             Graduatoria di merito e graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione dei  titoli,  nella  prova  scritta  e  in
quella orale. 
    2. Sono considerati idonei i  candidati  che  hanno  superato  la
prova orale. 
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  deve  trasmettere  a  mezzo  posta
elettronica                 certificata                 all'indirizzo
concorsi@pec.autorita-trasporti.it i  relativi  documenti  in   carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  da  cui  deve  risultare  che   i   titoli
espressamente dichiarati nella  domanda  di  ammissione  al  concorso
erano gia' in possesso  del  candidato  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda stessa. 
    4. La commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito,
seguendo l'ordine decrescente del  punteggio  complessivo  conseguito
dai candidati, con l'indicazione del titolo di riserva posseduto  dal
candidato. 
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione  esaminatrice
e'  trasmessa  all'Autorita'  e  da  questa  approvata  con  apposita
delibera,  pubblicata  sul  proprio  sito  web,  nel  rispetto  della
normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. 
    7.    Saranno    dichiarati    vincitori,    sotto     condizione
dell'accertamento  del  possesso   dei   requisiti   prescritti   per
l'ammissione  all'impiego,  i  candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le
riserve di  legge  specificate  all'art.  2  del  presente  bando  di
concorso. 
    8.  L'Autorita'  si  riserva  la  facolta'   di   utilizzare   la
graduatoria approvata per esigenze che dovessero  manifestarsi  entro
tre anni dall'approvazione. 
 
                              Art. 14. 
             Assunzione e periodo di prova dei vincitori 
 
    1.  Ai  candidati  vincitori  sara'  comunicato   dall'Autorita',
mediante  PEC  all'indirizzo  indicato  dal  candidato,  la  data  di
assunzione in prova presso la sede di Torino e  gli  stessi  dovranno
manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
L'accettazione non puo' essere in alcun modo  condizionata,  pena  la
decadenza  dal  diritto  all'assunzione.  All'atto  dell'accettazione
dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno a rispettare
il codice etico dell'Autorita'. 
    2. Il candidato vincitore del concorso  che,  senza  giustificato
motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita'
decade dal diritto all'assunzione. 
    3. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando, sono
assunti a tempo indeterminato in prova presso la sede  dell'Autorita'
a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti  prescritti,  con
la qualifica e  il  trattamento  economico  relativi  alla  qualifica
indicata all'art. 1 e previo accertamento dell'idoneita' psico-fisica
all'impiego e allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo
per cui si concorre. 
    4. Al personale di cui  al  comma  1  si  applicano,  per  quanto
riguarda lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14,  23  e
24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed  economico
del personale dell'Autorita'. 
 
                              Art. 15. 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del  regolamento  (UE)  2016/679,  i  dati  personali
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti  a
tal   fine   dall'Autorita',   saranno   trattati   ai   soli    fini
dell'espletamento del concorso e, successivamente,  all'instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla  gestione  del
rapporto stesso. 
    2. Il titolare del trattamento e' l'Autorita' di regolazione  dei
trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
pec@pec.autorita-trasporti.it 
    3. Il responsabile della protezione  dati  e'  il  dott.  Roberto
Gandiglio     contattabile     tramite     la     seguente      mail:
privacy@autorita-trasporti.it 
    4. I  dati  personali  sono  trattati  con  modalita'  manuali  o
informatiche.  La  conservazione  in  forma  elettronica   dei   dati
personali  avviene  in  server  sicuri  posti  in  aree  ad   accesso
controllato. La conservazione in forma cartacea  dei  dati  personali
avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico. 
    5. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
finalita' connesse al procedimento, le pubbliche  amministrazioni.  I
dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
atti dell'Autorita'. 
    6. I dati personali relativi ai candidati  che  risulteranno  non
idonei in esito alla procedura concorsuale  saranno  conservati  sino
alla scadenza dei termini per  l'impugnazione  del  provvedimento  di
approvazione della graduatoria finale che conclude il procedimento e,
in caso di impugnazione del citato provvedimento, sino  al  passaggio
in giudicato del relativo provvedimento giudiziario.  Successivamente
i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio  della
minimizzazione.  I  dati  personali   relativi   ai   candidati   che
risulteranno idonei  in  esito  alla  procedura  concorsuale  saranno
conservati  sino  alla  scadenza  dei  termini  di  validita'   della
graduatoria e comunque, in caso di impugnazione del provvedimento  di
approvazione della graduatoria finale, sino al passaggio in giudicato
del  relativo  provvedimento  giudiziario.  Successivamente  i   dati
personali  saranno  archiviati  nel  rispetto  del  principio   della
minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
in prova presso l'Autorita' i dati personali saranno conservati  sino
alla cessazione  del  rapporto  di  lavoro  con  l'Autorita'  stessa.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto  del
principio della minimizzazione. 
    7. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati  personali  e  la  rettifica  in  caso  di  inesattezze   o   la
cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste  dalla
normativa o la limitazione del trattamento che  lo  riguardano  o  di
opporsi al loro trattamento. Tuttavia  la  mancata  comunicazione  di
dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
limitazione o  l'opposizione  al  trattamento  potrebbero  comportare
l'esclusione  dal  procedimento  per  il  quale  i  dati  sono  stati
comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
la portabilita' dei dati forniti (vale a dire  ricevere  alcuni  dati
personali in un formato strutturato, di  uso  comune  e  leggibile  a
livello informatico). 
    8. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei  dati  in
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la  liceita'
del trattamento basata sul consenso prestato  prima  della  revoca  e
potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
sono stati comunicati. 
    9.   Fatto   salvo   ogni   altro   ricorso   amministrativo    o
giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che  lo
riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
reclamo alla competente Autorita' di controllo. 
 
                              Art. 16. 
                          Pari opportunita' 
 
    1. E' garantita  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nello
sviluppo  professionale  e  nell'accesso   alle   carriere   e   loro
qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.