Concorso per 2 funzionari amministrativi (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 7 del 23-01-2018
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' Concorso (Scad. 22 febbraio 2018) Concorso pubblico, riservato a disabili, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due unita' di personale con il profilo di fun ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-01-2018
Data Scadenza bando 22-02-2018
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso (Scad. 22 febbraio 2018)

Concorso pubblico, riservato a disabili, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di due unita' di personale con il profilo di funzionario di amministrazione in prova - V livello professionale.

 
 
                            IL DIRETTORE 
                  DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 
 
    Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   in
particolare  l'art.  34-bis  del  decreto  medesimo,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale   delle   istituzioni   e   degli   enti   di   ricerca   e
sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
13 maggio 2009 e relativo al suddetto personale; 
    Visto il decreto del presidente  dell'Istituto  3  ottobre  2002,
concernente il regolamento recante  norme  per  il  reclutamento  del
personale dell'Istituto superiore di sanita'  e  sulle  modalita'  di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio; 
    Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,  recante  la
riorganizzazione degli enti vigilati dal  Ministero  della  salute  a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  24  ottobre  2014,
concernente l'approvazione dello statuto dell'Istituto  superiore  di
sanita', ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012,
n. 106; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data
2  marzo  2016,  concernente  l'approvazione   del   regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106; 
    Vista la delibera n. 4, allegata al verbale n. 19, del 12 ottobre
2017 con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione  del  predetto
Istituto ha approvato la programmazione di  assunzioni  di  personale
disabile, da effettuarsi in tre anni da recepire in una  convenzione,
prevista  dall'art.  11  della  legge  n.  68/1988,   stipulata   tra
l'Istituto superiore di sanita' e la  citta'  Metropolitana  di  Roma
Capitale; 
    Vista la convenzione n. CMRC-2017 n. 0162499 del 23 novembre 2017
stipulata  tra  l'Istituto  superiore  di   sanita'   e   la   citta'
Metropolitana di Roma Capitale -  Dipartimento  III -  Servizio  I  -
Politiche del lavoro  e  servizi  per  l'impiego -  Osservatorio  sul
mercato del lavoro e sugli esiti occupazionali - Servizio inserimento
disabili; 
    Considerato che in detta convenzione e' stabilito che per  l'anno
2017 l'Istituto  superiore  di  sanita'  dovra'  indire  un  pubblico
concorso,  riservato   a   disabili,   per   l'assunzione   a   tempo
indeterminato  di  due  unita'  di  personale  con  il   profilo   di
funzionario di amministrazione - V livello professionale; 
    Vista la delibera n. 6, allegata al verbale n. 21 del 20 dicembre
2017  con  cui  il  consiglio  di  amministrazione  ha  approvato  le
modalita' del concorso riservato sopra indicato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1.  E'  indetto  un  pubblico  concorso,  riservato  a  personale
disabile,  per  titoli  ed   esami,   per   l'assunzione,   a   tempo
indeterminato,  di  due  unita'  di  personale  con  il  profilo   di
funzionario di amministrazione in prova -  V  livello  professionale,
dell'Istituto superiore di sanita' (esperti in economia sanitaria). 
                               Art. 2 
 
 
    1. Al suddetto concorso e'  ammesso  a  partecipare  soltanto  il
personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  in
possesso dei sotto indicati requisiti: 
      a) eta' non superiore ai 65 anni; 
      b) cittadinanza italiana; 
      c) laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Scienze
dell'economia (LM 56) rilasciata da una universita' della Repubblica.
In caso di titolo accademico rilasciato da universita'  estera,  deve
esserne riconosciuta l'equiparazione alla laurea magistrale  italiana
con le  modalita'  prescritte  secondo  la  normativa  vigente.  Sono
escluse tutte le equipollenze; 
      d) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si
concorre; l'Istituto si riserva di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    3.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche. 
                               Art. 3 
 
 
    1. La domanda di ammissione, redatta su  carta  semplice,  dovra'
essere inviata a mezzo di raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
indirizzata  all'Istituto  superiore  di  sanita' -  Ufficio  III   -
Reclutamento, borse di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299
- 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico  (pec)  indirizzo:
protocollo.centrale@pec.iss.it  con  esclusione  di  qualsiasi  altro
mezzo, entro il termine perentorio  di  giorni  trenta,  che  decorre
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine,  qualora  venga  a
scadere in giorno festivo, si intendera' protratto  al  primo  giorno
non festivo immediatamente seguente. 
    2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la  ricevuta  di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. 
    3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia  la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 
    4. Il  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it 
    5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato  A),  gli
aspiranti debbono dichiarare: 
      1) il cognome ed il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) la residenza; 
      4) di essere disabili. Dichiarare la percentuale  di  riduzione
permanente della capacita' lavorativa (la riduzione non  puo'  essere
inferiore al 46%); 
      5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale; 
      6) di godere dei diritti civili e politici,  con  l'indicazione
del comune nelle cui liste elettorali  risultano  iscritti  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
      7) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di  misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della  vigente  normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 
      8)  il  titolo  di  studio  di  cui  sono  in   possesso,   con
l'indicazione della data di conseguimento e  dell'universita'  presso
la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio  conseguito
presso una universita' estera il candidato dovra' allegare, a pena di
esclusione, copia  del  provvedimento  di  equiparazione  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettera c); 
      9)  i   servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego; 
      10) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito,  di
cui al successivo art. 11, dei quali siano in possesso; 
      11) indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni nonche'  il  relativo  codice  di  avviamento
postale ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare tempestivamente all'ufficio III - Reclutamento,  borse  di
studio e formazione dell'Istituto superiore di sanita'  le  eventuali
variazioni del proprio recapito. 
    6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso  ne  avesse  bisogno,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere  gli  esami  in
relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.
16, comma 1, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  a  seconda  delle
situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di  svolgimento
delle  prove  d'esame,  per  consentire  ai  candidati  disabili   di
concorrere  in  effettiva  condizione  di  parita'  con   gli   altri
candidati. 
    7. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  firmata
in  calce.  Non  sara'  presa  in  considerazione  la   domanda   non
sottoscritta dal candidato. 
    8. I candidati le cui domande di  partecipazione  non  contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 
    9. La domanda con cui si chieda di  partecipare  anche  ad  altri
concorsi indetti da questo Istituto  sara'  presa  in  considerazione
soltanto per il concorso indicato  per  primo  nella  domanda  stessa
compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di
presentazione. 
    10. L'Istituto non assume responsabilita' per la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione  del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    11.  Per  informazioni  relative  ai  concorsi  l'ufficio  III  -
Reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto superiore di
sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei
giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore  quattordici
alle ore quindici del martedi' e del giovedi'. 
                               Art. 4 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione alle selezioni  saranno  raccolti  e  trattati  presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio III -  Reclutamento,  borse
di studio e formazione per le finalita' di gestione del  procedimento
concorsuale e per la formazione  di  eventuali  ulteriori  atti  allo
stesso connessi, anche con l'uso  di  procedure  informatizzate,  nei
modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dalla selezione. 
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. 
                               Art. 5 
 
 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai  fini  della  valutazione  di  merito
nonche' un curriculum dell'attivita' svolta. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      categoria 1 - Servizi  ed  attivita'  prestati  presso  enti  o
istituzioni di ricerca nel settore della  sanita'  pubblica:  fino  a
punti 21,00. 
    Saranno attribuiti  punti  3,00  per  anno  o  frazione  di  anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo  risultano
prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo  verra'  considerato
una sola volta; 
      categoria 2 - Specializzazioni, borse di studio,  dottorati  di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione, vincite o idoneita' in
pubbliche selezioni o concorsi, pubblicazioni, elaborati di  servizio
e  altri  titoli  culturali  e  professionali:  fino  a  punti  9,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo: punti 0.50. 
    4.  Gli  elaborati  di  servizio  sono  i  lavori  originali  che
l'impiegato  ha  svolto  nelle  proprie  attribuzioni,  per  speciale
incarico  conferitogli  dall'amministrazione  di  appartenenza  o  da
quella presso cui presta servizio e che  vertano  su  problemi  o  su
questioni   di   particolare   rilievo,    attinenti    ai    servizi
dell'amministrazione. 
    5. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I  lavori
in corso  di  stampa,  eventualmente  presentati,  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale   o   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero, in luogo di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi  dell'art.  47  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione, nonche' il  nome  della  rivista  scientifica  nella
quale il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato.  Non  saranno  presi  in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati  per
la pubblicazione. 
    6. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale o copia  dichiarata  conforme  all'originale  ovvero  nella
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione  a  seconda  dei
casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi  dell'art.  40  non
potranno essere utilizzate  certificazioni  rilasciate  da  pubbliche
amministrazioni che, ove prodotte, non saranno  ritenute  valide;  in
luogo  di  dette  certificazioni  dovranno   essere   presentate   le
dichiarazioni sostitutive sopra citate. 
    7. I cittadini  di  Stati  terzi,  regolarmente  soggiornanti  in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di  cui  agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, limitatamente agli stati,  alle  qualita'  personali  e  ai
fatti certificabili o  attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici
italiani, ovvero nei casi in cui la  produzione  delle  dichiarazioni
stesse avvenga in  applicazione  di  convenzioni  internazionali  tra
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
    8. I certificati o le attestazioni  rilasciate  dalle  competenti
autorita' dello Stato di cui lo straniero  e'  cittadino,  attestanti
stati,  qualita'  personali  e  fatti,  devono  essere  corredati  di
traduzione in lingua italiana  autenticata  dall'autorita'  consolare
italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 
    9. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    10. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili, per  i  relativi  fini,  in
luogo della documentazione che sostituiranno. 
    11. Le dichiarazioni mendaci o la falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    12. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    13. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  di
tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale  dovranno  essere
indicati gli estremi del concorso e  le  generalita'  del  candidato,
dovra' essere firmato dal candidato  stesso.  Ciascun  titolo  dovra'
essere numerato  progressivamente  e  la  numerazione  dovra'  essere
riportata nell'elenco. 
    14.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli,  unitamente  ad  un  elenco
degli stessi, dovranno essere accompagnati da una apposita lettera di
trasmissione. 
    15. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    16. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  dopo  le  prove
scritte e prima che  si  proceda  alla  valutazione  degli  elaborati
relativi alle prove medesime. Saranno  valutati  i  titoli  dei  soli
candidati risultati presenti ad entrambe le prove scritte. 
    17. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla commissione esaminatrice nella  prima  seduta,  prima  di  ogni
altro adempimento previsto dal presente bando. 
    18. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della  prova  orale  di  cui  al
successivo art. 6. 
                               Art. 6 
 
 
    1. Gli esami consteranno di due prove scritte ed una prova orale: 
      la prima prova scritta vertera'  su  argomenti  di  economia  e
management dei servizi sanitari; 
      la seconda  prova  scritta  -  a  contenuto  teorico-pratico  -
vertera' su contabilita' pubblica; 
      la  prova  orale  consistera'  in  un  colloquio  tendente   ad
accertare le capacita' professionali del candidato in relazione  alle
attivita' proprie  del  profilo  professionale  cui  il  concorso  si
riferisce, tenuto anche conto dei titoli  culturali,  di  servizio  e
professionali presentati, che  vertera'  sulle  materie  delle  prove
scritte nonche' su diritto sanitario con particolare  riferimento  ai
compiti dell'Istituto superiore di sanita'.  Il  colloquio  tendera',
altresi', ad accertare  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  la
capacita' di utilizzazione delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    2.  Nella  prima  seduta  la  commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3. Per la valutazione di ciascuna prova  scritta  la  commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti  novanta.  Conseguiranno  l'ammissione  alla  prova
orale i candidati che  avranno  riportato  in  ciascuna  delle  prove
scritte un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    4.  Per  la  valutazione  della  prova   orale   la   commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti novanta. Per  superare  detta  prova  il  candidato
dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    5. Le  prove  d'esame  avranno  luogo  in  Roma.  Nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - del 6 aprile 2018, verra'  data  comunicazione  del  giorno,
dell'ora e del luogo in cui  i  candidati  dovranno  presentarsi  per
sostenere le  prove  scritte.  Tale  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. Le  prove  d'esame  non  potranno  aver
luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.
101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche'  nei  giorni
di festivita' religiose valdesi. 
    6. I candidati a cui non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere  le  prove  scritte,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora  indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 
    7.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte. 
    8. La prova orale si svolgera'  presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    9. Al termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    10.  Per  sostenere  le  prove  d'esame  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'. 
                               Art. 7 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5 della legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e  di  ogni
altro adempimento procedurale e'  il  dirigente  dell'ufficio  III  -
Reclutamento, borse di studio e formazione. 
                               Art. 8 
 
 
    1. La commissione esaminatrice, nominata  con  provvedimento  del
direttore generale dell'Istituto, avra' la composizione prevista  dal
decreto del presidente 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 19. 
                               Art. 9 
 
 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei  voti
conseguiti nelle prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito  con
l'indicazione delle votazioni stesse. 
                               Art. 10 
 
 
    1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni  e  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 11 
 
 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di  preferenza  a  parita'  di  merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli  stessi  abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti  il  possesso  di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande. 
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato  sia  coniugato  o  meno,  da  comprovarsi  mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza; 
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito  potra'  essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di  certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  a  seconda
dei casi. 
    5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza  a  parita'  di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    6. I documenti di cui al presente  articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    7. Ai documenti di cui al presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale. 
                               Art. 12 
 
 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  delle  commissioni
esaminatrici,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalle
commissioni medesime sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito  di  cui  al
precedente  art.  11,  con  decreto  del  direttore  della  direzione
centrale delle  risorse  umane  ed  economiche,  sara'  approvata  la
graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i  vincitori
del concorso medesimo. 
    2. La graduatoria del concorso sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale dell'Istituto superiore di sanita'. Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale  decorrera'   il   termine   per   le   eventuali
impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi. 
                               Art. 13 
 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della  documentazione  di
cui al successivo art. 14, a stipulare,  ai  sensi  dell'art.  3  del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del   personale   delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  sottoscritto  il  7
aprile  2006,  un  contratto  individuale   di   lavoro   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
contestualmente ad assumere servizio. 
    2.  Ai  candidati  vincitori  sara'  richiesto  di  produrre   la
relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative in  relazione
alle mansioni del profilo  per  cui  si  concorre  -  funzionario  di
amministrazione,  rilasciata  dalla   commissione   medica   prevista
dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi  dell'art.
20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    3.  Il  rapporto  di  lavoro   sara'   regolato   dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili.  E'
condizione risolutiva del contratto  individuale,  senza  obbligo  di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura  di  reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 
    4. Al nuovo assunto sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale relativo al V livello professionale - profilo di funzionario
di amministrazione, previsto dal Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del 13 maggio 2009, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali. 
    5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un  periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. 
    6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    7. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio. 
                               Art. 14 
 
 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  dovra'  presentare  o  far
pervenire all'ufficio indicato nel precedente  art.  3  del  presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  ricevimento
del relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla  successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui  al  comma  1
del precedente art. 13, i seguenti documenti: 
      1)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in   carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   sottoscritta
dall'interessato e comprovante: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza, attuale  e  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso; 
        c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali risulta iscritto; 
        d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere
procedimenti penali in corso; 
        e) il titolo di studio  posseduto,  con  l'indicazione  della
data di conseguimento e dell'universita' presso  la  quale  e'  stato
conseguito; 
      2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in  presenza
del dipendente addetto  ovvero  sottoscritta  e  corredata  da  copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato  e  di  non  trovarsi  in   nessuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto  legislativo  n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
superiore di sanita'; 
      3)  il  permesso  di  soggiorno  della  Comunita'   europea   o
l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di  protezione
sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi Terzi); 
      4) la relazione conclusiva sulle residue  capacita'  lavorative
in relazione  alle  mansioni  del  profilo  per  cui  si  concorre  -
Funzionario di amministrazione, rilasciata dalla  commissione  medica
prevista dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  integrata
dal medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi
dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    2.  L'Istituto  richiedera'  direttamente  alle   amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi. 
    3. Resta fermo quanto previsto dal comma 11, del precedente  art.
5, in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai  controlli  effettuati
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
candidato decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    4. Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere  in  data  non
anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 
    5. Scaduto inutilmente il termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai candidati interessati
che non abbiano presentato la documentazione come  innanzi  precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13. 
 
      Roma, 28 dicembre 2017 
 
                                              Il direttore: Martoccia