Concorso per 10 tenenti (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 19-12-2017
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorsi (Scad. 18 gennaio 2018) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnic ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 19-12-2017
Data Scadenza bando 18-01-2018
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorsi (Scad. 18 gennaio 2018)

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2017.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Riordino  del  reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli  ufficiali  del  Corpo
della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della  legge  31  marzo
2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  e  successive
modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli
di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia   didattica   degli   atenei,   approvato   con   decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25   novembre   2005,   recante
«Definizione  della  classe  del  corso  di  laurea   magistrale   in
giurisprudenza»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi di laurea magistrale»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del Bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di  processo  civile»,  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'ordinamento
militare»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita'  di  adozione
del sistema SPID da parte delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche». 
    Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive
a  quella  preliminare,  se  svolta,  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di dieci tenenti in servizio  permanente  effettivo  del
ruolo tecnico-logistico-amministrativo del  Corpo  della  guardia  di
finanza per l'anno 2017. Dei posti disponibili: 
    a) 1 (uno) e' riservato agli Ufficiali in ferma  prefissata,  con
almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di  finanza.
Tale posto e' assegnato alla specialita' amministrazione; 
    b) 9 (nove) sono  destinati  agli  altri  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali  posti  sono
ripartiti tra le seguenti specialita': 
    1) 3 (tre) per amministrazione; 
    2) 3 (tre) per telematica; 
    3) 3 (tre) per sanita'. 
    2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e  una
sola specialita' di cui al comma 1. 
    3. Lo svolgimento del concorso comprende: 
    a) una prova preliminare (test  logico-matematici  e  culturali),
eventuale, cui non sara' sottoposto il candidato al posto di  cui  al
comma 1, lettera a); 
    b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
    c) la valutazione dei titoli di merito; 
    d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
    e)  l'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali  in
servizio        permanente        effettivo         del         ruolo
tecnico-logistico-amministrativo; 
    f) una prova orale; 
    g) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
    h) la visita medica di incorporamento. 
    4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili. 
                               Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso per il posto di  cui  all'art.
1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo,
ovvero cancellati dal ruolo, che: 
    a) alla data di scadenza del termine ultimo per la  presentazione
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  abbiano   prestato
servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza per almeno
diciotto mesi, compreso il periodo di formazione; 
    b) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il  giorno
di compimento del trentaquattresimo anno di  eta'  e,  quindi,  siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1983; 
    c) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
    d) non siano imputati, non siano stati  condannati,  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
    e) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
    f) abbiano mantenuto il  possesso  delle  qualita'  morali  e  di
condotta stabilite per l'ammissione ai  concorsi  della  magistratura
ordinaria. A tal fine, il Corpo della  guardia  di  finanza  accerta,
d'ufficio, l'irreprensibilita' del  comportamento  del  candidato  in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa  di
esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dal concorso. 
    2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b): 
      a) i  militari  del  Corpo  appartenenti  ai  ruoli  ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che: 
    1) alla data del 1° gennaio 2017 non abbiano superato  il  giorno
del compimento del quarantacinquesimo anno di eta' e,  quindi,  siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1972; 
    2) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
    3) non siano imputati, non siano stati  condannati,  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
    4) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale  non
inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente; 
    5) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento  ovvero,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
    6) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
    7)  non  abbiano   riportato,   nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
    8) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare  di  corpo
da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave  della
consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 17  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; 
    9) non siano sospesi dal servizio o non siano in aspettativa. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio  del
corso, pena l'esclusione dal concorso; 
      b) i cittadini italiani che: 
    1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il  giorno
di compimento del trentacinquesimo anno di eta' e, quindi, siano nati
in data non antecedente al 1° gennaio 1982; 
    2) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
    3) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  e  di  polizia,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
    4) non siano imputati, non siano stati  condannati,  ne'  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
    5)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    6) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 
    Tali requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino alla data  di  effettivo
incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2,  alla  data
di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso, tutti i  candidati  devono  possedere  un
diploma  di  laurea  ovvero  di  laurea  specialistica  o  di  laurea
magistrale o titolo equipollente, richiesto per  la  specialita'  per
cui concorrono, tra quelli indicati in allegato 1. 
    Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero,
sempreche'    riconosciuti     dal     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  equipollenti  ad  uno  di  quelli
prescritti per la partecipazione al presente concorso. 
    4. I concorrenti per la specialita' «sanita'»  devono,  altresi',
essere iscritti, alla data di scadenza del  termine  ultimo  previsto
per la presentazione della domanda all'albo dei medici-chirurghi. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
    6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), e'
espresso sulla base  dei  requisiti  fisici,  morali,  di  carattere,
intellettuali,  culturali  e  professionali,  dimostrati  durante  il
servizio prestato. L'autorita' competente  ad  esprimersi  e'  per  i
candidati  in  congedo  dal  Corpo  della  guardia  di  finanza,   il
Comandante Regionale  territorialmente  competente  in  relazione  al
luogo di residenza. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo  le
istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni  decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
    a) gli utenti che accedono  con  S.P.I.D.  (Sistema  Pubblico  di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
    b) i restanti  utenti  registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, firmato per esteso e scansionato, dovra' essere caricato  a
sistema,  mediante  l'apposita  funzione  «upload»,  unitamente  alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto
inserimento  e  di   concludere   la   procedura   di   presentazione
dell'istanza. 
    4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    5.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione  e  accertata  dall'Amministrazione,  sara'
considerata  comunque  valida  l'istanza  presentata  dal   candidato
utilizzando il modello riportato in allegato 2, firmato per esteso  e
inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento
di riconoscimento in  corso  di  validita',  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro il  termine  di
cui al comma 1. 
    Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page  del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 
    6. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  Reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier generale. 
    7. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita'
di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il
termine di cui al comma 1. 
    8. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di  Reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente  al  termine  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
    a) la categoria di posti e la specialita'  per  i  quali  intende
concorrere; 
    b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di  nascita
(i militari alle  armi  devono  indicare  anche  il  grado  rivestito
nonche' il Reparto cui sono in forza); 
    c) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria  famiglia,
completo del numero di codice di avviamento  postale  e  un  recapito
telefonico; 
    d) i recapiti presso  i  quali  si  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni  e  il   proprio   indirizzo   di   posta   elettronica
certificata; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
    g) di godere dei diritti civili e politici; 
    h)  il  possesso  del  diploma  di  laurea  ovvero  della  laurea
specialistica  o  della  laurea  magistrale  o  titolo   equipollente
richiesto  (indicare  il  titolo  di   studio   prescritto   per   la
partecipazione   alla   specialita'    cui    intende    concorrere),
l'Universita'  presso  cui  e'  stato  conseguito,  con  il  relativo
indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la  data  di
conseguimento e il voto; 
    i)  di  essere  iscritto,  se  concorrente  per  la   specialita'
«sanita'» all'albo dei medici-chirurghi; 
    l) la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui  e'  in
forza, se personale del Corpo in servizio; 
    m) di non essere stato ammesso  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunziato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    n) di non essere imputato, non essere stato condannato, ne'  aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
    o) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
    p) di non essere stato dimesso, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
    q) se militare del Corpo in servizio permanente: 
    1) di non essere stato  dichiarato  non  idoneo  all'avanzamento,
ovvero,  se  dichiarato   non   idoneo   all'avanzamento,   di   aver
successivamente conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  che  siano
trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
    2)   di   non   aver   rinunciato   all'avanzamento   nell'ultimo
quinquennio; 
    3) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale  non
inferiore a «superiore alla media» o equivalente; 
    4)  di  non   aver   riportato   nell'ultimo   biennio   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
    5) di non essere sottoposto a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
    6) di non essere sospeso dal servizio o in aspettativa. 
    r) il possesso dei titoli di merito di  cui  all'allegato  9.  Al
riguardo, si precisa che e' onere  del  candidato  consegnare  o  far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art.  7,
la  documentazione  o  le  certificazioni  ovvero  le   dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso
dei titoli di merito; 
    s) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di  cui  all'art.
22, comma 4. Al riguardo, si  precisa  che  e'  onere  del  candidato
consegnare o far pervenire, secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 7, la documentazione o le certificazioni ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso dei titoli preferenziali; 
    t) di essere disposto, al termine  del  corso  di  formazione,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base  delle
esigenze dell'Amministrazione. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo'  richiedere  di  sostenere  anche  una  prova   facoltativa   di
conoscenza di una lingua straniera,  scelta  tra  francese,  inglese,
spagnolo e tedesco. 
    3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere
a  conoscenza  delle  disposizioni  del  bando  di  concorso  e,   in
particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16  e  22,  concernenti,  tra
l'altro,  il  calendario  di  svolgimento  della  prova   preliminare
(eventualmente  prevista),  della  prova  scritta,  le  modalita'  di
notifica  dei  relativi  esiti  e  di  convocazione  per   le   prove
successive, la valutazione dei titoli  e  le  modalita'  di  notifica
della graduatoria unica di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui: 
    a) non siano sottoscritte, se previsto, e/o non  siano  corredate
da idoneo documento di riconoscimento; 
    b) pur se compilate telematicamente, il PDF generato dal  sistema
e sottoscritto dal candidato pervenga  con  modalita'  differenti  da
quella prevista; 
    c) pervengano  all'indirizzo  P.E.C.  concorsoRTLA@pec.gdf.it  in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda partecipazione al concorso di  cui
all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna»; 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
    a)  gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti   di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b)  giurisdizionale,  al  competente   Tribunale   amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    4. L'ammissione con riserva deve intendersi  fino  all'ammissione
al corso di formazione. 
                               Art. 6 
 
                Istruttoria della domanda presentata 
                 dai militari del Corpo in servizio 
 
    1.  Nei  confronti  di  tutti   i   partecipanti,   la   relativa
documentazione  caratteristica  deve  essere  chiusa  alla  data   di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
previsto all'art. 3, comma 1. 
    2.  I  Comandi  Regionali,  i  Comandi  equiparati   ai   Comandi
Regionali,  il  Quartier  Generale,  il  Reparto  Tecnico   Logistico
Amministrativo degli  Istituti  di  Istruzione,  il  Reparto  Tecnico
Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e  il
Centro di Aviazione devono, altresi', comunicare  tempestivamente  al
Centro di Reclutamento: 
    a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di  uno
dei  prescritti  requisiti  previsti  all'art.  2,   da   parte   dei
partecipanti al concorso; 
    b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi  durante  lo
svolgimento del concorso. 
                               Art. 7 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 e della valutazione dei  titoli  di  cui  all'art.  15,  i
Comandi Regionali, i Comandi  equiparati  ai  Comandi  Regionali,  il
Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo  degli
Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico  Logistico  Amministrativo
dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione,  con
riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi
alla prova scritta, devono: 
    a) provvedere alla redazione  di  uno  dei  prescritti  documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione; 
    b) aggiornare alla medesima data il Documento  Unico  Matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
    c)  procedere  alla  parifica  dei  relativi  D.U.M.  secondo  le
modalita' di cui alla circolare del Comando Generale - I  Reparto  n.
225647/102, in data 20 luglio 2016; 
    d)  far  sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»; 
    e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei  dati  del  D.U.M.  al
Centro di Reclutamento in modo da consentirne la rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    2. Inoltre, il Centro di Reclutamento, per  gli  altri  candidati
ammessi alla prova scritta, provvede, tramite  i  Comandi  del  Corpo
territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di  ruolo  nelle  pubbliche  amministrazioni,  copia
integrale dello stato matricolare; 
    c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    3. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza,  Ufficio  Concorsi  -  Sezione
Allievi Ufficiali, via delle Fiamme Gialle, n. 18 -  00122  Roma/Lido
di Ostia: 
      a)  se  ammessi  alla  prova  scritta,  entro  il   giorno   di
svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3: 
    1) al fine di eventualmente fornire, per la corretta  valutazione
da parte della competente sottocommissione, informazioni  dettagliate
su  ciascuno  dei  titoli  di  merito  indicati  nella   domanda   di
partecipazione; 
    2) unitamente  alle  pubblicazioni  tecnico-scientifiche  di  cui
all'allegato 9 e all'eventuale  documentazione  probatoria  -  ovvero
alle dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti  dalla  legge  -
attestante il possesso di titoli di  merito  anche  se  non  indicati
nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della stessa. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali
la preposta sottocommissione non dispone di informazioni  dettagliate
per  la  corretta  attribuzione  di  punteggio  maggiorativo   ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta. 
    Al riguardo, si specifica che: 
    1) per le attivita' professionali, occorre indicare l'Ente presso
il quale e' stata esercitata  l'attivita'  nonche'  la  durata  e  la
tipologia di impiego svolto; 
    2) per gli eventuali diplomi di  specializzazione,  dottorati  di
ricerca, master  e  corsi  di  specializzazione/perfezionamento  post
lauream, posseduti in aggiunta al  titolo  di  studio  richiesto,  e'
necessario fornire informazioni  utili  all'individuazione  dell'Ente
presso il quale tali titoli sono  stati  conseguiti  e  precisare  la
tipologia e le materie oggetto degli stessi; 
      b) se ammessi alla prova orale, entro  la  data  di  rispettivo
svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative
dichiarazioni sostitutive  comprovanti  il  possesso,  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui
all'art. 22, comma 4. I  titoli  preferenziali  gia'  indicati  nella
domanda  di  partecipazione  saranno  comunque  valutati  qualora  il
candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica  che  dispone
della documentazione attestante il possesso del titolo preferenziale. 
    Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali  per  i
quali  la  preposta  sottocommissione  non  dispone  di  informazioni
dettagliate per la  corretta  attribuzione  della  preferenza  ovvero
presentati oltre la data di svolgimento della prova orale. 
    4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2,  comma  6,  e'
trasmesso al Centro  di  Reclutamento,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica comunicate dallo stesso Centro. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
    a) sottocommissione per la valutazione delle prove di  esame,  la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
    b) sottocommissione per la visita medica preliminare,  costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre  ufficiali  medici,
membri; 
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
    d)    sottocommissione    per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti  selettori,
membri; 
    e)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  incorporamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei
titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui  al  comma  1,
lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da: 
    a) un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  appartenente  alla
medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; 
    b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e
orale. 
    3.  Per  l'effettuazione  della  prova  facoltativa   di   lingua
straniera, la sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  a),  e'
integrata  da  ufficiali  della  Guardia   di   finanza   qualificati
conoscitori della lingua stessa. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano ad  eccezione
degli ufficiali medici, che  nelle  sottocommissioni  per  le  visite
mediche possono rivestire anche il grado di tenente. 
    5. Le sottocommissioni possono avvalersi: 
    a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di esperti
ovvero di personale specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di
cui al comma  1,  lettera  d),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi; 
    b)  durante  lo  svolgimento  dei   lavori,   di   personale   di
sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento. 
                               Art. 9 
 
                 Adempimenti delle Sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  8,  prima  dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in  un  apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 8, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 10 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  Maggiore  del  Comando  Generale
della Guardia  di  finanza,  entro trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b)  giurisdizionale,  al  competente   Tribunale   amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 11 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 12 
 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso, ad eccezione di quelli concorrenti per  i
posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),  sono  sottoposti  a
un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici
e  in  domande  dirette  ad  accertare  le   abilita'   linguistiche,
orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana a partire dal 5
febbraio 2018. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  convocati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario, e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova
saranno resi noti, a partire dal 29  gennaio  2018,  mediante  avviso
pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it»
e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico  della  Guardia
di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    3.  La  prova  preliminare  sara'  svolta   qualora   il   numero
complessivo di domande validamente presentate, relativo  a  tutte  le
specialita' a concorso, sia  superiore  a  180.  In  ogni  caso,  non
saranno  sottoposti  alla  predetta  prova  i  concorrenti   per   le
specialita' per le quali il numero di domande validamente  presentate
non sia superiore a 60. Di tale circostanza, sara' data comunicazione
con l'avviso di cui al comma 2. 
    4. I concorrenti che non si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    8.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo
all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it» e  sulla  rete  intranet  del
Corpo. 
    9. La somministrazione e la  revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 
    10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova  scritta,  di  cui  all'art.  13  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi 60 posti di ciascuna specialita' a concorso. 
    Sono inoltre ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo
stesso  punteggio  del  concorrente  classificatosi,  nell'ambito  di
ciascuna specialita', alla sessantesima posizione. 
    I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima  tornata  della  predetta  prova,
mediante  avviso  disponibile  sul   portale   attivo   all'indirizzo
«www.concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso
l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    12. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a)  giurisdizionale,  al  competente   Tribunale   amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
    b)  straordinario,  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199,  entro centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 13 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare  di  cui
all'art. 12, se effettuata, nonche' i candidati per i  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta,  presso  il
Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza,  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18, Roma/Lido  di  Ostia,  alle  ore  8,00  del  giorno  27
febbraio 2018. 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso
per ciascuna delle specialita', vertente sugli  argomenti  richiamati
nell'allegato 4 alla presente determinazione. 
    3. Eventuali variazioni della data o della  sede  di  svolgimento
della prova saranno rese note con uno degli avvisi  di  cui  all'art.
12, commi 2 e 11. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 14 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta, possono essere consultati: 
    a) codici  e  testi  di  legge,  se  autorizzati  dalla  suddetta
sottocommissione; 
    b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi  e
contrari. 
    Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati. 
    Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o,  comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della preposta sottocommissione. 
                               Art. 15 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1.  Dopo  l'effettuazione  della  prova  scritta  e  prima  della
correzione degli elaborati, la sottocommissione di  cui  all'art.  8,
comma  1,  lettera  a),  procedera'  alla  valutazione   dei   titoli
attribuendo a ciascun candidato il punteggio  aggiuntivo  determinato
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9. 
    2. I titoli sono  ritenuti  validi  se  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine previsto per la presentazione della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 7. 
    3. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    4. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso  noto  ai
candidati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 5, che ha valore  di
notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. 
                               Art. 16 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata
a norma del comma 2, dello stesso art. 8. 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il 10  aprile  2018,  con  avviso
disponibile       sul       portale       attivo        all'indirizzo
«www.concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale  relazioni  con
il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno  rese  note
eventuali variazioni della data  di  pubblicazione  dell'esito  della
prova scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti, e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a   presentarsi   per
l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  e,  se
idonei  all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,  secondo   il
calendario e le modalita' comunicati  con  un  ulteriore  avviso  che
sara'  reso  noto  a  partire  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui al comma 5. 
    Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 17 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei  candidati,  e'
effettuato: 
    a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 8, comma  1,
lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il  Centro  di
Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia; 
    b) in ragione delle condizioni  del  soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dalle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
«www.gdf.gov.it». 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
    a) visita medica generale; 
    b) esami delle urine ed ematochimici; 
    c) visita neurologica; 
    d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
    e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3  nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza   sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
    a) visita medica generale; 
    b) esame delle urine, per la ricerca di  cataboliti  di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
    c)  eventuali   ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici  previsti  per  l'accesso  al  ruolo
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo' contestualmente chiedere di essere ammesso  a  visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
    a)  presentata  al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione per la
visita medica preliminare; 
    b)  integrata  da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro  di
Reclutamento - Ufficio Sanitario -- via delle Fiamme Gialle, n. 18  -
00122  Roma/Lido  di  Ostia,  o  inviata   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro  il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva e compatibilmente con questi, potra' essere comunque  presa
in considerazione la documentazione: 
    1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni
e pervenuta oltre lo stesso; 
    2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia,  il
cui originale  sia  prodotto  nei  termini  indicati  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    In  ogni   caso,   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
    a)  esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o   non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
    b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di  Reclutamento  per
sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali  e
di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito  dei  quali  formulera'
l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima  dello
svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
    a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),  anche
se in forma lieve; 
    b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
    c)  positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata   anche
mediante test tossicologici di I e II livello. 
    12. La sottocommissione per la visita medica preliminare: 
    a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del  comma  11,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
    b) nel caso di positivita' alle sostanze  psico-attive  accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di II livello. Se confermata la positivita',
la  sottocommissione  dichiara  la   non   idoneita';   diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione o nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. I candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono ammessi a sostenere  l'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 18 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
                    di visita medica preliminare 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
    c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno  i
valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
    d)  ecografia  pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  6),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
    (1) lo stato di buona salute; 
    (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
    (3)    la    presenza/assenza     di     gravi     manifestazioni
immuno-allergiche; 
    (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie  a
farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta  o  somministrata,  nei   30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo
della guardia di  finanza,  devono,  inoltre,  produrre  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 14 maggio 2018, non consenta  di  rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
    a)  lettere  a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
    b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere  convocato
in data successiva  per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata  all'art.
8, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto
del calendario di svolgimento delle visite  mediche  preliminari.  La
data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato.
Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza  ovvero  non  si
presenti nel giorno in  cui  e'  stato  riconvocato  e'  escluso  dal
concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 19 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica  sono  tenuti  a  presentarsi  per   essere   sottoposti
all'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  quale  ufficiale   in
servizio  permanente  del  ruolo  «tecnico-logistico-amministrativo»,
secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso  di  cui
all'art. 16, comma 6. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  8,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet «www.gdf.gov.it». 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
    a) uno o piu' test attitudinali, per  valutare  le  capacita'  di
ragionamento; 
    b) uno o piu' test di personalita' per acquisire  elementi  circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
    c) uno o  piu'  questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
    d)  un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali   periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
    e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5. I candidati  risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono ammessi a sostenere la prova orale e  la  prova  facoltativa  di
lingua straniera, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 20 
 
         Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione  di  cui
all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2  dello
stesso art. 8, ha  una  durata  massima  di  45  minuti  per  ciascun
concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato
7. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame. 
    3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto  di
merito da zero a trenta trentesimi. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la  votazione
minima di diciotto trentesimi. 
    6. Coloro  che  riportano  una  votazione  inferiore  a  diciotto
trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella  prova  orale,  e'
sottoposto alla prova facoltativa di una  lingua  straniera,  con  le
modalita' indicate in allegato 8. 
    9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8  e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 3, dello stesso art. 8. 
    10. La sottocommissione assegna, per  la  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato  secondo  le
modalita' di cui al comma  4.  Il  candidato  che  riporta  un  punto
compreso tra diciotto e trenta  trentesimi  consegue,  nel  punteggio
della graduatoria unica di  merito,  le  maggiorazioni  riportate  in
allegato 8. 
    11. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova
facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un  membro
della sottocommissione, e' affisso,  nel  medesimo  giorno,  all'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato ad ogni candidato. 
                               Art. 21 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
    a)  sostenere  la  prova  preliminare  di  cui  all'art.  12,  se
prevista, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui  all'art.
17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art.  19  e
la prova orale di cui all'art. 20, e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici  di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  Presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta' - su istanza dell'interessato, per  documentate  cause
di forza maggiore ovvero, se militare in servizio  della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoRTLA@pec.gdf.it 
    b) sostenere la prova scritta, nella data prevista  all'art.  13,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    2.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti per la visita medica di incorporamento,  prevista  dall'art.
23, e' considerato rinunciatario e,  quindi,  escluso  dal  concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza
maggiore  e  debitamente  documentati,   comunicati   dal   candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, entro 24 ore,  tramite  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it   sono
valutati a giudizio  discrezionale  e  insindacabile  del  Comandante
dell'Accademia che, sentito il Presidente della sottocommissione  per
la visita medica di incorporamento, puo' differire  la  presentazione
del candidato, purche' il  ritardo  sia  contenuto  improrogabilmente
entro l'ottavo giorno dall'inizio del  corso.  I  giorni  di  assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio  d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati tramite il Centro di Reclutamento. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2,  non  si  presenta
nel giorno e  nell'ora  stabiliti  e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
                               Art. 22 
 
                     Graduatoria unica di merito 
 
    1.  La   graduatoria   unica   di   merito   e'   redatta   dalla
sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella  anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali
di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h). 
    3. La graduatoria e' formata sommando  il  punteggio  complessivo
conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella  prova
scritta e orale,  incrementato,  eventualmente,  della  maggiorazione
conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di  cui  all'art.
5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 7. 
    5. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 23. 
    Tale graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul  portale
attivo all'indirizzo «www.concorsi.gdf.gov.it», sulla  rete  intranet
del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55  -  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 12. 
                               Art. 23 
 
                   Visita medica di incorporamento 
                 e ammissione al corso di formazione 
 
    1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente,  ammessi
al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati
che, secondo l'ordine della graduatoria di  cui  all'art.  22,  siano
compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art.  1,
comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito  il  giudizio
di idoneita' alla visita medica di  incorporamento  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e). 
    2. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12. 
    4. Qualora per mancanza di candidati idonei: 
      a) il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),  non  possa
essere ricoperto, l'unita' disponibile  e'  conferita  in  aumento  a
quelle messe a concorso per la specialita' amministrazione e, laddove
cosi' non ricoperta, alle altre specialita' di cui all'art. 1,  comma
1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': 
    (1) telematica; 
    (2) sanita'; 
      b) uno o piu' posti di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)
rimangano scoperti, le unita' disponibili  sono  equamente  ripartite
e/o conferite in aumento alle altre specialita' di  cui  al  medesimo
art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita': 
    (1) amministrazione; 
    (2) telematica; 
    (3) sanita'. 
    5.  I  vincitori  del  concorso,  nominati  tenenti  in  servizio
permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della
Guardia  di  finanza,  sono  iscritti  in  ruolo  nell'ordine   della
graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza  di
un corso di formazione di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi.  Gli
stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia,
devono congedarsi dalle rispettive Amministrazioni. 
    6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo  corrispondente  a
un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente  dalla
data di inizio dello stesso, il Comando  Generale  della  Guardia  di
finanza puo' dichiarare,  per  ciascuna  specialita',  vincitori  del
concorso altri candidati idonei nell'ordine della  graduatoria  unica
di merito. 
    7. Gli ufficiali allievi,  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione,  devono  sottoscrivere,  immediatamente  dopo  la  visita
medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di sette anni a  decorrere  dalla  data  di  inizio  dello
stesso. 
    8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il
corso di formazione: 
    a) se provenienti da personale appartenente al Corpo,  riassumono
la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato  e',
in tale  caso,  computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio e di grado; 
    b) sono collocati in congedo, nei restanti casi. 
                               Art. 24 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in  servizio
nel  Corpo  della  guardia   di   finanza   sono   concesse   licenze
straordinarie,  per  esami  militari,  per  i   giorni   strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per  esami,  fino  alla
concorrenza  di  giorni  trenta,  puo'   essere   concessa   per   la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento attitudinale. Per  i  militari
frequentatori di corso, le assenze maturate per  la  fruizione  della
predetta licenza sono computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi
massimi  di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'
disposto  il  rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,   secondo   le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua, fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il  limite  massimo  di quarantacinque  giorni   annui   di   licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 25 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
sul portale attivo all'indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it 
                               Art. 26 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali, e sono trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata
anche, successivamente all'eventuale instaurazione  del  rapporto  di
lavoro,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del   rapporto
medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, tra i quali il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza. 
    Roma, 6 dicembre 2017 
 
                                             Gen. C.A. Giorgio Toschi