Concorso per 1 medico (puglia) ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: DIR N. 70 del 25-10-2017
Sintesi: ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI Concorso (Scad. 18 novembre 2017) AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, CON RAP ...
Ente: ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI
Regione: PUGLIA
Provincia: BARI
Comune: BARI
Data di inserimento: 25-10-2017
Data Scadenza bando 18-11-2017
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ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI

Concorso (Scad. 18 novembre 2017)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, CON RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DI MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.


VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il D. Lgs. n. 106/2009, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 506 del 05/10/2017
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (di seguito ARPA Puglia), in adempimento delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, intende conferire incarico biennale di Medico Competente della Sorveglianza Sanitaria a professionista esterno, tramite selezione pubblica per soli titoli, costituendo rapporto di lavoro autonomo.
ARTICOLO 1 – OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
1. Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno di questa Agenzia, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1, 40, 41 e qualsiasi attività che la normativa vigente pone a carico del medico competente. In particolare, il Medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
f) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
g) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
h) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
j) Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
k) Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL MEDICO COMPETENTE
1. Il professionista incaricato sarà obbligato all’osservanza di tutte le leggi e delle norme vigenti in materia ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori e dovrà assolvere a tutte le prestazioni sanitarie ed specificate nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. La sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’art. 41 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
3. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
4. Le visite mediche di cui al comma 3 non possono essere effettuate: a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
5. Le visite mediche di cui al comma 3, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 3, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono, altresì, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
6. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 D. Lgs. n. 81/2008.
7. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 3, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
7bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7, il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
8. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, devono essere precisati i limiti temporali di validità.
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Per svolgere le funzioni di medico competente, è necessario possedere, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i seguenti requisiti:
A) Laurea in medicina e chirurgia con abilitazione all’esercizio della professione;
B) Possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
· Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
· Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
· Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
· Con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di Medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale devono dimostrare di aver frequentato appositi percorsi formativi universitari definiti con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è, altresì, necessario aver partecipato al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2008. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
ARTICOLO 4 – COMPENSO
1. L’Agenzia stipulerà con il professionista contratto di lavoro autonomo.
2. I corrispettivi per le prestazioni richieste al Medico competente sono determinati come segue:
a) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 2, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008): € 30,00, oltre IVA;
b) Ulteriori visite di accertamento (diverse da quella prevista dall’art. 41, comma 2, lett. B, D. Lgs. n. 56436 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 81/2008): € 20,00 oltre IVA.
3. Il presente corrispettivo si intende comprensivo anche di tutte le prestazioni extrasanitarie specificate nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché delle attività connesse alla valutazione dei rischi specifici di laboratorio connessi all’uso di sostanze pericolose, tossiche, cancerogene, mutagene.
4. Saranno rimborsate eventuali spese documentate, necessarie alla svolgimento del servizio. Non sono oggetto di rimborso le spese di viaggio per recarsi presso la sede di svolgimento del Servizio in Bari, presso la Direzione Generale.
5. Il corrispettivo sarà erogato, su presentazione di regolare fattura, per mensilità.
6. A titolo indicativo il numero attuale dei dipendenti Arpa Puglia è di n. 349 a tempo indeterminato e n. 81 a tempo determinato. Al momento dell’incarico sarà precisato il numero dei dipendenti in servizio.
7. Il corrispettivo massimo annuo ad erogarsi sarà di € 30.000,00, oltre IVA se in quanto dovuta. Il suddetto corrispettivo massimo annuo erogabile rimarrà invariato anche se il numero dei dipendenti subisca variazioni in aumento nel limite del 20%, superato il quale, ove la sommatoria delle singole prestazioni superi il massimo annuo di € 30.000,00, si applicheranno per le visite individuali ulteriori, le tariffe seguenti:
a) Visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b, D. Lgs. n. 81/2008): € 30,00, oltre IVA;
b) Ulteriori visite di accertamento (diverse da quella prevista dall’art. 41, comma 2, lett. B, D. Lgs. n. 81/2008): € 20,00 oltre IVA.
ARTICOLO 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale di Medico Competente non possono partecipare e ne sarà decretata la non ammissione della eventuale domanda coloro che:
a) Essendo dipendenti di una struttura pubblica, assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non possono prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (art. 39, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
b) Siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
c) Siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
d) Siano stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
e) Abbiano riportato condanne penali e che abbiano procedimenti penali pendenti
f) Sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
g) Siano in conflitto di interessi con l’Amministrazione o che abbiano conseguito giudizi di demerito in precedenti incarichi.
2. Costituiscono, altresì, motivo di non ammissione alla procedura:
A. La consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza previsto dall’avviso;
B. La mancanza dei requisiti richiesti;
C. La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
D. La mancata presentazione del curriculum formativo e professionale datato e firmato;
E. La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità a corredo delle dichiarazioni sostitutive o certificative di cui al D.P.R. N. 445/2000;
F. La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dall’art. 6 del bando.
3. L’ammissione o la non ammissione alla procedura selettiva sono disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane. In caso di non ammissione, il provvedimento sarà notificato ai candidati, anche a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla esecutività del provvedimento stesso.
4. Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi, che vale a tutti gli effetti come comunicazione.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di ammissione al presente avviso pubblico, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere compilata secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 3. Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
a) A mezzo posta elettronica certificata ( P.E.C.) all’indirizzo “concorsiarpapuglia@pec.it”, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico professionale, con rapporto di lavoro autonomo, di medico competente della sorveglianza sanitaria, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni”.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione alla procedura. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 2MB) soltanto in formato PDF, con i seguenti allegati:
• Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta. Se la domanda è spedita tramite P.E.C., la sottoscrizione è ammessa con firma digitale o con scansione dell’originale, con firma autografa;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
b) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (anche a mezzo posta privata o corriere privato che ne attesti ricevuta di consegna), in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari.
c) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
In tali ultimi due casi, le domande dovranno riportare sulla busta, oltre al destinatario e al mittente, la seguente dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico professionale, con rapporto di lavoro autonomo, di medico competente della sorveglianza sanitaria, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni”.
4) L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della documentazione.
5) TERMINE: Le domande di partecipazione all’avviso devono pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) e, nella medesima data, sul sito Istituzionale Web di ARPA Puglia. In ogni caso, la data di scadenza è indicata in epigrafe del presente Avviso. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
ARTICOLO 7 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la sussistenza di tutti i requisiti e delle condizioni di partecipazione sopra previsti ed elencati.
2. Nella domanda, il candidato deve dichiarare che il compenso annuo è congruo e rappresenta il giusto compenso professionale per l’attività da espletare.
3. Si fa presente che per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo PEC nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa alla presente selezione verrà effettuata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
4. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di aver preso completa visione del bando, di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto ed esprimere, nella stessa domanda, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
5. All’istanza, datata e sottoscritta dal professionista (cui va allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del D.P.R 445/2000), dovrà essere allegato curriculum professionale, datato e sottoscritto, completo delle informazioni utili e necessarie per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE
1. La selezione avverrà sulla base della documentazione prodotta dai candidati, che sarà valutata dalla Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale. La Commissione procederà alla valutazione dei titoli e determinerà la graduatoria di merito mediante l’applicazione dei seguenti punteggi fino ad un massimo di 100 punti:
a) PARTE PRIMA massimo punti 30
- Curriculum professionale (max punti 20)
- Votazione conseguita nella Specializzazione, di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/2008: max punti 3;
- Eventuale ulteriore specializzazione coerente con lo svolgimento delle funzioni di cui al presente bando: max punti 7.
b) PARTE SECONDA massimo 70
- Incarichi analoghi a quello proposto, per enti pubblici o privati. Per ogni incarico che si intende segnalare dovranno esser fornite le seguenti informazioni: committente, descrizione sintetica, dimensione dell’azienda, n.ro personale sottoposto a controllo sanitario anche in relazione alla tipologia di rischio, località, periodo e durata dell’incarico. Saranno attribuiti i seguenti punteggi:
- Per incarichi analoghi svolti presso aziende pubbliche o private con dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria (max punti 20);
- Disponibilità di software gestionale per la tenuta dello scadenziario visite mediche, per la programmazione dell’attività e per l’elaborazione della relativa documentazione, che dovrà essere reso disponibile all’Agenzia per le attività di propria competenza (max punti 20);
- Disponibilità di strumentazione medica necessaria per lo svolgimento di tutti gli esami strumentali (max punti 10);
- Capacità Organizzativa valutabile in termini di numero di operatori da dedicare quale supporto alle attività di sorveglianza sanitaria e relativa qualificazione. Descrizione del Modello Organizzativo che si intende adottare. (Max punti 20).
ARTICOLO 9 – DESIGNAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE
1. A conclusione della procedura, il Direttore Generale designerà, quale Medico competente, il candidato che riveste la migliore performance professionale, tenendo conto delle valutazioni formulate dalla Commissione esaminatrice.
2. Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola domanda, purché valida e giudicata congrua.
3. Il candidato designato dovrà assumere la funzione di Medico Competente con decorrenza dalla data fissata nell’atto di conferimento.
ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1) Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati, ai fini della procedura, saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal personale dell’ARPA Puglia per le finalità di gestione della procedura stessa e per i provvedimenti conseguenti.
2) Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla procedura.
3) I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
4) Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane.
ARTICOLO 11 - NORME FINALI
1. Il presente avviso costituisce “lex specialis” e, pertanto, la partecipazione al presente avviso comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali ed al regolamento dell’ARPA Puglia.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di prorogare o di revocare il presente avviso nonché di non procedere al conferimento dell’incarico in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari: Tel. 080/5460506 5460512.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO