Concorso per 1 personale diplomato (puglia) ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: DIR N. 25 del 05-04-2017
Sintesi: ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI Concorso (Scad. 6 maggio 2017) Avviso per la formazione di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo oc ...
Ente: ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI
Regione: PUGLIA
Provincia: BARI
Comune: BARI
Data di inserimento: 07-04-2017
Data Scadenza bando 06-05-2017
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ARPA PUGLIA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DI BARI

Concorso (Scad. 6 maggio 2017)

Avviso per la formazione di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso l’Arpa Puglia – Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico.


• Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 149 del 29/03/2017;
• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
• Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
L’ARPA Puglia intende formare un elenco di persone idonee cui attingere al fine di conferire, su richiesta del Centro Regionale Aria, l’incarico di esaminatore di odore presso il Laboratorio olfattometrico di Bari ovvero in altra sede regionale dell’Agenzia. A tal fine, il candidato dovrà impegnarsi a rendere la propria prestazione anche in altra sede regionale dell’Agenzia.
Il rapporto di lavoro sarà instaurato, volta per volta su richiesta del Direttore del Centro Regionale Aria, previo preavviso di almeno tre giorni, nella forma di contratto di lavoro autonomo occasionale da svolgere in orari diurni in sedute di analisi della durata di circa 3 ore.
Il Laboratorio olfattometrico impiega la tecnica analitica dell’olfattometria dinamica, regolamentata dalla norma UNI EN 13725/2004. Questa tecnica prevede che i campioni di aria prelevati presso i siti ritenuti fonte di inquinamento siano valutati da un punto di vista olfattivo da un gruppo di persone (panel) attraverso l’impiego di uno strumento, l’olfattometro. Tale strumento diluisce i campioni e li distribuisce, per una valutazione dell’odore, ai soggetti che costituiscono il panel.
ARTICOLO 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1. Per l’ammissione al presente avviso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi nella domanda nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, salva la necessaria produzione di certificazione medica.
• REQUISITI GENERALI
A. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
B. Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
C. Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001);
D. Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001);
E. Essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001);
F. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
G. Età non inferiore agli anni 18;
H. Idoneità fisica all’impiego;
I. Avere il godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini membri dell’Unione Europea);
J. Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
K. Di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
2. Per l’ammissione alla procedura, sono richiesti i seguenti REQUISITI SPECIFICI:
a) Non essere affetti da riniti, sinusiti o altri disturbi che possano determinare l’alterazione della percezione olfattiva;
b) Non essere soggetti allergici.
I suddetti requisiti specifici devono essere attestati su certificazione medica.
ARTICOLO 2 – ATTIVITA’ SPECIFICA DA AFFIDARE ALL’ESAMINATORE
1. All’esaminatore sarà richiesto di sottoposi a sessioni di analisi olfattometrica, ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725:2004, che consiste nell’annusare campioni di aria opportunamente diluiti da un olfattometro e le cui risposte, gestite da apposito sistema di controllo software, saranno elaborate per determinare la concentrazione di odore del campione, espressa in unità odorimetriche (oue), come previsto dalla citata norma.
2. L’esaminatore deve assicurare le proprie prestazioni per la durata di almeno una sessione di misura completa. Poiché una sessione di misura di una dozzina di campioni può durare circa due ore, l’esaminatore deve garantire la propria disponibilità per almeno tre ore per sessione. Inoltre, affinché il laboratorio possa rispettare la corretta procedura tecnica prevista, e cioè l’intervallo massimo di 30 ore fra campionamento e analisi, è spesso necessario programmare le prestazioni durante il mattino, con conseguente esigenza di poter contare su persone disponibili ad una adeguata flessibilità e variabilità di orario per le prestazioni richieste.
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
1. Le suddette attività verranno svolte dal prestatore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro prefissato nei confronti del committente, fatto salvo unicamente l’obbligo di esecuzione della prestazione quando richiesto di volta in volta nell’arco di tempo e secondo le modalità qui di seguito riportate.
2. L’esaminatore deve fornire la disponibilità ad osservare il seguente codice di comportamento, così come prescritto dalla norma tecnica UNI EN 13725/2004:
a) Divieto assoluto di fumare, mangiare, bere (eccetto acqua), o masticare chewing-gum o dolciumi nei trenta minuti antecedenti la prova e durante la prova stessa;
b) Massima attenzione a non interferire con la percezione olfattiva propria o degli altri membri del gruppo a causa di scarsa igiene personale o, al contrario, con l’uso eccessivo di profumi, deodoranti, lozioni, cosmetici, ecc.;
c) Disponibilità a partecipare alle misurazioni per periodi di tempo continuativi, al fine di garantire le necessarie economie di scala al laboratorio che deve effettuare verifiche dei requisiti di conformità degli esaminatori;
d) Non comunicare agli altri membri del gruppo di prova i risultati delle proprie scelte.
e) Rispetto delle prescrizioni preliminari alla prestazione, relative all’obbligo di presenza nel Laboratorio olfattometrico almeno 15 minuti prima dell’inizio delle misure, per abituare le proprie capacità percettive all’ambiente neutro dello stesso.
f) Osservare l’obbligo di sottoporsi periodicamente alla verifica di conformità dei requisiti tramite prova con alcol butilico prescritta dalla norma UNI EN 13725:2004, secondo cui le risposte di ciascun esaminatore al materiale di riferimento per l’olfattometria (alcol butilico) devono rispettare dei precisi criteri di accuratezza e precisione.
3. è necessaria l’autoesclusione dalla sessione di misura dell’esaminatore che soffra di raffreddore o di qualsiasi indisposizione che interferisca con le capacità percettive (allergie, sinusiti, ecc.).
ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
1. I risultati ottenuti dall’esecuzione dei lavori sono di proprietà dell’ARPA Puglia.
2. Il prestatore non potrà comunicarli a terzi in alcun caso.
ARTICOLO 5 – COMPENSO
1. A ciascun esaminatore viene assicurato un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 38,00 (trentotto/ 00), per ogni sessione di misura completa la cui durata massima è stimata pari a tre ore. Qualora sia necessaria una presenza superiore a tre ore, il predetto compenso sarà aumentato in misura proporzionale al maggior impegno orario richiesto.
2. La liquidazione del compenso agli esaminatori avverrà, di norma, con cadenza trimestrale, previa presentazione di apposita notula da parte dell’interessato, convalidata dal Responsabile del “Centro Regionale Aria”. Il trattamento fiscale e contributivo avverrà sulla base della vigente normativa in materia per i rapporti occasionali.
ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE
1. Per l’inclusione nell’elenco, i candidati verranno sottoposti ad una verifica iniziale, da parte di una apposita Commissione Tecnica, per testare la soglia olfattiva, che deve rientrare in un range definito, secondo i criteri stabiliti dalla norma UNI EN 13725/2004. A tale scopo, la verifica verrà eseguita attraverso una prova con un odorante di riferimento (n-butanolo) ed espletata in tre sessioni, con un giorno di pausa tra le singole sessioni. Nessun compenso è previsto per tali sessioni di verifica.
2. La presenza del candidato alle tre sessioni di verifica della soglia olfattiva è essenziale per l’inserimento nell’elenco. La mancata presenza del candidato, per qualsiasi motivo, determina la sua esclusione.
ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ
1. Durante le prove olfattometriche, saranno assicurate le procedure necessarie per garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori addetti alla prestazione.
2. Il prestatore esonera il committente da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione; così pure in caso di morte, invalidità permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso. A tal fine, il prestatore, che sarà inserito nell’elenco di cui al successivo art. 8, stipulerà idonea polizza assicurativa per la durata di un anno.
ARTICOLO 8 – FORMAZIONE DELL’ELENCO
1. Qualora le domande all’avviso pubblico in argomento siano in numero superiore a 200, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con un sorteggio pubblico, ad ammettere soltanto 200 candidati alla successiva fase di verifica della soglia olfattiva di cui all’art. 6.
2. Esperita la verifica della soglia olfattiva per ciascun candidato sorteggiato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sorteggiare pubblicamente, fra i candidati idonei alla verifica, fino a un numero massimo di 50 unità. Le unità così sorteggiate saranno inserite nell’elenco da cui si attingerà, di volta in volta, per la costituzione del panel al fine di eseguire le analisi olfattive. Contestualmente, si procederà a ulteriore sorteggio pubblico per l’estrazione della lettera alfabetica da cui sarà dato inizio alla chiamata del primo panel per le analisi olfattive, come da successivo punto 4.
3. La formazione dell’elenco sarà in ordine alfabetico e non pone in essere alcuna formazione di graduatoria, né attribuzione di punteggi o di altre classificazioni neanche con riferimento all’ordine di arrivo delle domande, ma costituisce riferimento per l’individuazione di persone cui sarà possibile conferire incarichi di esaminatore di odore, ogniqualvolta perverrà richiesta del Dirigente del Centro Regionale Aria.
4. Il panel che, di volta in volta, sarà chiamato per l’analisi olfattiva sarà composto da 6 unità. Il criterio con cui sarà effettuata la chiamata per la formazione del panel, attingendo dall’elenco, sarà quello alfabetico, con inizio dalla lettera che verrà estratta a sorte, contestualmente al sorteggio pubblico di cui al punto 2.
5. L’elenco sarà reso pubblico sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
6. L’utilizzo dell’elenco dovrà garantire il pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione ed imparzialità nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico. La scelta dell’esaminatore di odori verrà operata secondo il criterio della rotazione, al fine di evitare il cumulo degli incarichi.
7. L’iscrizione dell’esaminatore di odore nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
8. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di modificare o di annullare il presente avviso senza l’obbligo di comunicare le motivazioni ai candidati, i quali non potranno avanzare alcuna pretesa o diritti.
ARTICOLO 9 – VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO.
1. L’elenco ha validità fino ad eventuale successiva revoca o pubblicazione di nuovo avviso.
2. L’elenco sarà aggiornato con cadenza, di regola, annuale, a seguito di apposito Avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia, all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”).
ARTICOLO 10 - CONTRATTO.
1. Per ciascuna singola prestazione, sarà stipulato tra l’ARPA Puglia e il candidato regolare contratto di lavoro autonomo occasionale.
2. La richiesta di prestazione avverrà con preavviso di tre giorni, salvo urgenze.
3. L’attività sarà svolta in orari diurni, in sedute di analisi della durata di circa 3 ore, presso il Laboratorio Olfattometrico di Arpa Puglia.
ARTICOLO 11 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.
1. Sarà disposta la cancellazione degli idonei iscritti in elenco:
a. Quando non abbiano rispettato le modalità di espletamento dell’incarico di cui all’art. 3
b. Non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
c. Non si siano presentati, senza oggettivo motivo impeditivo, alla richiesta di prestazione;
d. Non diano comunicazione di eventuale indisponibilità sopravvenuta almeno due giorni prima della prestazione richiesta;
e. Siano responsabili di gravi inadempienze.
2. Il candidato che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà, in ogni momento, chiederne la cancellazione.
3. Il candidato presente nell’elenco è tenuto a comunicare, tempestivamente, all’ARPA Puglia ogni variazione dei requisiti che hanno dato titolo all’inserimento nell’elenco.
4. L’ARPA Puglia si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al momento della candidatura, richiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei relativi documenti.
ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente Avviso (allegato A).
2. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
3. Le domande di partecipazione alla procedura, allegata al presente avviso, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrate mediante una delle seguenti modalità:
A) A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo “concorsiarpapuglia@pec.it”, riportante nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione all’Avviso per la formazione di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso l’ARPA PUGLIA – CENTRO REGIONALE ARIA - LABORATORIO OLFATTOMETRICO”.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione alla procedura. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 2MB) soltanto in formato PDF, con i seguenti allegati:
• Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta. Se la domanda è spedita tramite P.E.C., la sottoscrizione è ammessa con firma digitale o con scansione dell’originale, con firma autografa;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione. La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
B) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari;
C) Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ARPA Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
In tali ultimi due casi, le domande dovranno riportare sulla busta, oltre al destinatario e al mittente, la dicitura “Domanda di partecipazione all’Avviso per la formazione di un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo occasionale presso l’ARPA PUGLIA – CENTRO REGIONALE ARIA - LABORATORIO OLFATTOMETRICO”.
4. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura. Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali.
5. La domanda si considera prodotta in tempo utile se PERVENUTA entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
6. L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
7. La data di ricezione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo dell’ARPA PUGLIA o dalla data della P.E.C.
8. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali.
ARTICOLO 13 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1) Nella domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e firmata, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la sussistenza di tutti i requisiti generali e specifici e delle condizioni di partecipazione previsti ed elencati sub. Art. 1 del presente Avviso.
2) Nella domanda, il candidato deve dichiarare:
a. Che il compenso omnicomprensivo di € 38,00 è congruo e rappresenta il giusto compenso per l’attività da espletare
b. Di esonerare il committente da qualsiasi responsabilità per danni, di qualsiasi natura, causati dallo stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione, così pure in caso di morte, invalidità permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso;
c. Di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la durata di un anno, a seguito dell’inserimento nell’elenco;
d. Di essere disponibile a rendere la propria prestazione anche in altra sede regionale dell’Agenzia.
4. Si fa presente che, per coloro che inoltreranno la domanda di partecipazione a mezzo PEC nonché per coloro che eleggeranno in domanda il proprio domicilio digitale, ogni comunicazione relativa al presente Avviso verrà effettuata, esclusivamente, all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato.
5. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di aver preso completa visione dell’avviso e di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto ed esprimere, nella stessa domanda, il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
6. All’esito dell’esame delle istanze, sarà data comunicazione delle sole domande non ammesse.
ARTICOLO 14 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. A corredo della domanda, i candidati devono allegare la seguente documentazione:
a) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
b) Certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1, comma 2, lett. A) e B). Tale certificazione non è sostituibile con autocertificazione
c) Eventuale documentazione attestante l’esperienza maturata nel settore specifico.
2. I modelli della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00, sono reperibili sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpa.puglia.it, link “Concorsi”, sezione “Modulistica”.
3. Alle suddette dichiarazioni sostitutive, i candidati dovranno allegare – pena la mancata valutazione dei titoli autocertificati – una fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
4. In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
ARTICOLO 15 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
1) Costituiscono motivi di non ammissione alla procedura selettiva:
A. La trasmissione, la spedizione o la consegna della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza previsto dall’avviso;
B. La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso;
C. La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti dall’art. 14;
D. La mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione;
E. La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
F. La mancata presentazione della copia fotostatica del permesso di soggiorno o della attestazione dello status di rifugiato, nei casi previsti.
2) Sarà, comunque, pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), l’elenco dei candidati ammessi, che vale a tutti gli effetti come comunicazione
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini del presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, da ARPA Puglia esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di iscrizione nell’elenco. Pertanto, il candidato, con la sottoscrizione della domanda, dà il consenso al trattamento dei dati personali.
3. I candidati godono del diritto di accesso ai dati personali e degli altri diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.
4. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia, in persona del legale rappresentante. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane.
ARTICOLO 17 - NORME FINALI
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di modificare o di annullare il presente avviso, nonché di non procedere al conferimento dell’incarico in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
2. La partecipazione all’avviso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali nonché alle norme del Codice Civile.
4. Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460512-506 – E-mail personale@arpa.puglia.it, secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
5. Il presente avviso, nonché i modelli di autocertificazione, sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”).
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Vito BRUNO