Concorso per 461 allievi marescialli (lazio) COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 461
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 21 del 17-03-2017
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso (Scad. 18 aprile 2017) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 461 allievi marescialli all'89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrin ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-03-2017
Data Scadenza bando 18-04-2017
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso (Scad. 18 aprile 2017)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 461 allievi marescialli all'89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza» e, in particolare, l'art. 35, comma 1,  che  prevede  che  i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il
70%  dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso  attraverso  un
concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»  e,  in  particolare,  l'art.  68
concernente la riduzione e rimodulazione degli organici; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  3
maggio 2006, come modificato dal decreto  ministeriale  15  settembre
2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del  ruolo
ispettori della Guardia di finanza; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visti gli articoli 636, 794, 861, 864,  867,  1033,  1494,  1495,
1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139,  2141,  2147,  2151  e  2157  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a: 
    10 unita', a favore dei candidati in possesso  dell'attestato  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752; 
    23 unita', a  favore  dei  candidati  appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'art. 2151,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
decreto  legislativo  n.  66/2010,  sempreche'  in   possesso   degli
ulteriori requisiti previsti dal presente bando; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2017/2018,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'89° corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
      a) n. 415 allievi marescialli del contingente ordinario; 
      b) n. 46 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
        1) n. 31 per  la  specializzazione  «nocchiere  abilitato  al
comando» (NAC); 
        2) n. 15 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM). 
    2. Dei suddetti quattrocentoquindici  posti  per  il  contingente
ordinario,  subordinatamente  al  possesso  degli   altri   requisiti
prescritti dall'art. 2: 
      a)  10 sono riservati ai candidati in  possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 23 sono riservati al coniuge e ai figli  superstiti,  ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    3. 9 dei  15  posti  disponibili  per  il  contingente  di  mare,
specializzazione «tecnico di macchine», sono  riservati  ai  militari
del Corpo, in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,  il  corso
per «motorista navale» presso la  Scuola  Nautica  della  Guardia  di
finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui  all'art.  2,
comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I  militari  in  possesso
dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di
cui al  comma  1,  lettera  b),  con  esonero  dalle  relative  prove
concorsuali. A tal  fine,  i  posti  disponibili  sono  assegnati  ai
militari   giudicati   meritevoli   che   abbiano    conseguito    la
specializzazione di  «motorista  navale»  con  maggior  punteggio  di
merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a  parita'  di
punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A  parita'  di  grado,  e'
prevalente l'anzianita' di servizio e, a  parita'  della  stessa,  la
maggiore eta'. 
    4. La specializzazione «motorista navale» deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario o per una o piu' specialita' del contingente  di  mare,  le
unita'   disponibili   sono   compensate,   secondo    le    esigenze
dell'amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui  al
comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per  il  concorso
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali  e  l'ordine  in  esso
stabilito. 
    8. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare, consistente  in  questionari  a  risposta
multipla; 
      b) prova scritta di composizione italiana; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) prova orale di cultura generale; 
      f) esame facoltativo in una o piu' lingue  estere,  consistente
in una prova scritta e una prova orale per ciascuna lingua prescelta; 
      g) prova facoltativa di informatica. 
    9. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili. 
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  e  al   ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento del Corpo della guardia di finanza che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
giorno del compimento del 35° anno di eta'; 
        2) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Universita'  statali  o
legalmente riconosciute. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur
non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno
scolastico 2016/2017; 
        3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        4) non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio,  «non
idonei» all'avanzamento; 
        5) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di  compimento  del
26° anno di eta'; 
        2) godano dei diritti civili e politici; 
        3) non  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo  o
alla navigazione; 
        4) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        5)  non  siano,  alla  data  dell'effettivo   incorporamento,
imputati o condannati per  delitti  non  colposi,  ne'  sottoposti  a
misura di prevenzione; 
        6) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        7) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza; 
        8) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        9) siano in possesso, alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di cui all'art.  3,  comma  1,  di  un
diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che  consenta
l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali  o
legalmente riconosciute. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur
non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno
scolastico 2016/2017. 
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  conservati
fino alla data di effettivo incorporamento. 
    3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti Autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  Maggiore  del  Comando  interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  Regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  Maggiore  e  Capi  Reparto  del  Comando
Generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
Articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  Articolazioni  del
Comando Generale di diretta collaborazione del  Comandante  Generale,
del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  Generale,  Comandante  del  Centro
informatico   amministrativo   nazionale,   Comandante   del   Centro
logistico, Comandante del reparto  tecnico  logistico  amministrativo
degli  istituti  di  istruzione,  Comandante  del   reparto   tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del  Centro
Navale  e  Comandante  del  Centro  di  Aviazione,  relativamente  al
personale dipendente. 
    4. Per la valutazione del requisito di cui al  comma  1,  lettera
a), punto 4), si fa riferimento alla data del  provvedimento  con  il
quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al  grado
superiore. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. Il concorrente, ai fini della presentazione della  domanda  di
partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On  line»,
puo' scegliere una delle seguenti modalita': 
      a) «SPID», sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale; 
      b) «PEC», posta elettronica certificata. 
    3. Al termine della procedura  di  compilazione  dell'istanza,  i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: 
      a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore  «codice  alfanumerico»  generato  automaticamente  dal
sistema e riportato in corrispondenza  dello  spazio  riservato  alla
firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale; 
      b)  lettera  b),  devono  inviare  direttamente  mediante   PEC
all'indirizzo        del        Centro        di         reclutamento
concorsoAM.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui  al  comma  1,
l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia  fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  Il
«numero di protocollazione» della domanda dovra' essere esibito,  ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La  relativa  ricevuta
di accettazione della PEC dovra'  essere,  altresi',  conservata  per
tutta la durata del concorso. Non sono considerate valide le  domande
di partecipazione meramente compilate sul portale «Concorsi On  line»
ma non inviate. 
    4.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione  e  accertata  dall'amministrazione,  sara'
considerata  comunque  valida  l'istanza  presentata  utilizzando  il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a  mezzo  casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). 
    Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page  del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 
    5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia  della
domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente
per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e
2. 
    Per i militari in forza al Comando generale copia  della  domanda
deve essere consegnata al Quartier generale. 
    6. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse,
utilizzando le medesime  modalita'  previste  nei  precedenti  commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    7. Le domande di partecipazione al concorso sono: 
      a) restituite agli interessati per essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione  se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle  dichiarazioni  prescritte  dall'art.  4.  Tuttavia,  eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti  esclusivamente  i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC,  numero  di  utenza
telefonica fissa e/o  mobile)  saranno  comunicate  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it; 
      b) archiviate nel caso in cui: 
        1) siano compilate con  la  procedura  di  cui  al  comma  2,
lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al
comma 3, lettera b); 
        2) pervengano secondo le modalita'  di  cui  al  comma  4  in
assenza dei relativi presupposti; 
        3) siano presentate oltre il termine di cui al  comma  1.  In
caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: 
          (a) lettera a), fa  fede  la  data  riportata  nei  sistemi
informatici del Corpo; 
          (b) lettera b), fa fede la data riportata  sulla  «ricevuta
di avvenuta accettazione»; 
        4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo
le modalita' di cui al comma 4; 
        5) non  siano  regolarizzate  entro  i  cinque  giorni  dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a). 
    8. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  7  sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente.  Per  il  contingente  di   mare,   e'   consentita   la
partecipazione per una sola specializzazione. 
    10. Tutti i candidati, le cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione. 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere; 
      b) il reparto cui e' in forza; 
      c) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2016/2017,  indicando   l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      e) di non essere stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  «non
idoneo» all'avanzamento; 
      f)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art.  20  nonche'
di quelli stabiliti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Le  certificazioni  attestanti  il
possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi
previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 5, comma 4; 
      g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      h) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'art. 1, comma 3, devono  farne  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale». 
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)   il   contingente   (ordinario   o   mare   con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
      e) di godere dei diritti civili e politici; 
      f) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti  non  colposi,  ne'  di  essere  sottoposto   a   misura   di
prevenzione; 
      g) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      h)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  e  il   reparto   di
appartenenza; 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2016/2017,  indicando   l'Istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      m) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  decaduto
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolto,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate e di polizia; 
      n)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico  e  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica; 
      o) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      p)  l'eventuale   possesso   dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art.  20  nonche'
di quelli stabiliti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Le  certificazioni  attestanti  il
possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei  casi
previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 5, comma 4; 
      q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      r) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    4. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
      a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte  tra
le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
      b) prova di informatica. 
    5. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  a),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,   gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere le previste prove scritta e orale. 
    6. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  b),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto. 
    7. I candidati, inoltre,  nella  domanda,  devono  dichiarare  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11, 13, 16  e  20,  concernenti,  tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle  graduatorie
finali di merito. 
    8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro  di  reclutamento  provvede  a  richiedere  il   giudizio   di
meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1,  lettera
a), punto 3), riferito alla data  di  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1. 
    I dati presenti  negli  atti  matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.), che dovra' essere  aggiornato
e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del  Comando
generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data
di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art.  11,  il
Centro  di  reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e  dello  stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
    c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  psico-fisici
di cui all'art. 14 devono presentare in  tale  sede  o  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it,  i   certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che  conferiscono  i  titoli  preferenziali   e/o   maggiorativi   di
punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'art.  20  nonche'  di  quelli
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, corredati  da  copia  fronte/retro  del  proprio
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    La   documentazione   pervenuta   oltre   l'ultimo   giorno    di
effettuazione della visita medica di primo accertamento non e'  presa
in considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione. 
    I candidati che concorrono per i posti riservati di cui  all'art.
1,   comma   3,   devono   inviare   a   mezzo   PEC,   all'indirizzo
concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it,  la  citata  documentazione   al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre
2017, pena la non valutazione. 
    5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie  finali  di
cui all'art. 20, devono  far  pervenire  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it,  a  pena  di  decadenza,   entro
trenta giorni dalla data di comunicazione  dell'esito  del  concorso,
domanda diretta al  Ministero  della  difesa,  con  cui  chiedono  di
rinunciare a detto status per  conseguire  l'ammissione  alla  Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in  qualita'  di
allievo maresciallo, corredata  da  copia  fronte/retro  del  proprio
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
Generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
        1) due ufficiali della Guardia di finanza; 
        2)  due  professori  in  possesso   del   prescritto   titolo
accademico nelle materie oggetto di esame. 
    La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per  le
altre fasi concorsuali,  da  due  ulteriori  sottocommissioni,  fermo
restando  l'unico  Presidente.  Alle  stesse,  aventi   la   medesima
composizione di quella originaria,  non  puo'  essere  attribuito  un
numero di candidati inferiore a 500; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque  ufficiali
medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      e)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati al servizio incondizionato nel Corpo,  composta  da  dodici
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni esaminatrici per  l'esame  facoltativo  di
una o piu'  lingue  estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  b),
integrate, rispettivamente, da: 
      a)  docenti  abilitati  all'insegnamento  delle  lingue  estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore  in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa; 
      b) un ufficiale o un ispettore  in  servizio  permanente  della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  e),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
    7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi   di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento. 
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso di  validita',  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione, sosterranno la prova preliminare, consistente in  domande
dirette ad accertare le  abilita'  linguistiche,  ortogrammaticali  e
sintattiche della lingua italiana, a partire dal 2 maggio 2017. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  21
aprile  2017,  mediante   avviso   pubblicato   nel   sito   internet
www.gdf.gov.it e presso l'ufficio centrale relazioni con il  pubblico
della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma  (numero
verde: 800669666). 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art.  1,  comma
2,  lettera  a),  che  abbiano  fatto  richiesta,  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta  e
orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto,  l'assistenza
di  personale  qualificato  conoscitore  della  lingua  stessa,   per
ottenere  chiarimenti  sulle  modalita'  di  esecuzione  della  prova
preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,  comunque,  di
comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  6,  comma
1, lettera b). 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare,  da  parte  dei  candidati,  saranno  rese   disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). 
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto,  i  criteri
cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati. 
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta, di cui all'art. 11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi: 
      a) 1.660 posti della graduatoria del contingente ordinario; 
      b) 148 posti della graduatoria del contingente di  mare,  cosi'
distinti: 
        1)  124  posti  della  graduatoria  per  la  specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» (NAC); 
        2)  24  posti  della  graduatoria  per  la   specializzazione
«tecnico di macchine» (TDM). 
    13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i  concorrenti  che
abbiano   conseguito   lo   stesso    punteggio    del    concorrente
classificatosi, nell'ambito delle  predette  graduatorie,  all'ultimo
posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 
    14. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di  sabato  domenica  e
festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della  predetta
prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 11 
 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del  giorno  30
maggio 2017, nella sede che sara'  resa  nota  con  l'avviso  di  cui
all'art. 10, comma 14, che ha valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i concorrenti. 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di una prova di composizione italiana unica per  tutti  i
candidati. 
    3. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno rese note con l'avviso di cui al comma 1. 
                               Art. 12 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera  b),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 - commi 1 e 3 - 13, 14  e
15, del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.
487, e successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi  e  contrari.  Tali  testi  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
                               Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalle
sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b). 
    2. Le sottocommissioni assegnano a ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a venti ventesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di 10 ventesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della  relativa  correzione  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro il  22  giugno
2017, con avviso  disponibile  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  o
presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica (solo se  non
appartenenti   al   Corpo)    e    all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso  che  sara'  reso  noto  sempre  sul  sito  internet
www.gdf.gov.it a partire dal giorno successivo a  quello  di  cui  al
comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a)  1°,   2°   e   3°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica; 
      b) 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera c), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e alle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    I candidati che concorrono per  il  contingente  di  mare  devono
comunque avere, per la specializzazione: 
      a) «nocchiere abilitato  al  comando»  (NAC):  acutezza  visiva
uguale o superiore  a  complessivi  16/10  e  non  inferiore  a  7/10
nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e  motilita'
oculare   normali;    senso    cromatico    normale    alle    tavole
pseudoisocromatiche; 
      b) «tecnico di macchine» (TDM): visus corretto 10/10 in ciascun
occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie
per  la  miopia,  3  diottrie  per  l'ipermetropia,  1  diottria  per
l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse; la  correzione  totale  non
dovra'  comunque  superare  3  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico
composto, 3 diottrie per l'astigmatismo  ipermetropico  composto  con
lente  cilindrica  non  superiore  a  1  diottria,  3  diottrie   per
l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria,
2 diottrie per l'anisometropia sferica e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che,  alla  data  del  22  giugno  2017,  prestano
servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti  alla
visita medica. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire in originale  al  Centro  di
reclutamento improrogabilmente entro il  quindicesimo  giorno  solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine,
la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
ovvero pervenga oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici; 
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      d)   difetto   di   senso   cromatico   normale   alle   tavole
pseudoisocromatiche,  per  i  candidati   che   concorrono   per   il
contingente di mare specializzazione «nocchiere abilitato al comando»
(NAC). 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  c)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 15 
 
 
Documentazione  da  produrre  in  sede  di  visita  medica  di  primo
                            accertamento 
 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la
seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a  sessanta
giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  3),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        1) stato di buona salute; 
        2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
        3)     presenza/assenza     di      gravi      manifestazioni
immuno-allergiche; 
        4) presenza/assenza di gravi intolleranze e  idiosincrasie  a
farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta,  o  somministrata,  nei  30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo  sopra  indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre l'11 settembre 2017, non consenta di rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dal concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 16 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera e), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera e), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    5. I candidati  risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario  e
le modalita' comunicati con l'avviso di cui  all'art.  13,  comma  6,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 17 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 6, comma 1, lettera b), e consiste in: 
      a) un esame di storia ed educazione civica (durata  massima  15
minuti); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), 
nei limiti del programma riportato in allegato 4. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi. 
    4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti  dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punto di merito non inferiore a 10 ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a  10
ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    8. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto  dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato a ogni candidato. 
    9.   Prima   dell'effettuazione    della    prova    orale,    le
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),  fissano  in
apposito atto i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  della
stessa. 
                               Art. 18 
 
 
                          Prove facoltative 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue
estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5. 
    2. L'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'art.
1,  comma  2,  lettera  a),  puo'  richiedere  di  sostenere  l'esame
facoltativo di lingua straniera in inglese, francese  o  spagnolo.  A
tal proposito,  lo  stesso  puo'  essere  assistito,  sul  posto,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 
    4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la  prova  scritta  che
per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente,  che
nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra  10
e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della  graduatoria  finale  di
merito la maggiorazione di cui all'art. 20, comma 3, lettera a). 
    5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 17, e'  sottoposto  alla  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5. 
    6. Analogamente a quanto previsto al  comma  2,  l'aspirante  che
concorre per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
a), puo' essere assistito,  nel  corso  della  prova  facoltativa  di
conoscenza dell'informatica,  da  personale  qualificato  conoscitore
della lingua tedesca, per  ottenere  i  chiarimenti  necessari  sulle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate  a
norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 
    8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5,
un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che  riporta  un  voto
compreso  tra  10  e  20  ventesimi,  consegue  nel  punteggio  della
graduatoria finale di merito la maggiorazione  di  cui  all'art.  20,
comma 3, lettera b). 
    9. Prima dell'effettuazione delle prove  facoltative  di  cui  al
presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse. 
                               Art. 19 
 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: 
      a)   sostenere    la    prova    preliminare,    l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e  la  prova  orale,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 10, 14, 16 e 17, e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive  nonche'  delle  prove
facoltative di cui all'art. 18, i presidenti  delle  sottocommissioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno  facolta'
- su istanza dell'interessato, esclusivamente per  documentate  cause
di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della  Guardia  di
finanza,  su  richiesta  del  reparto  di  appartenenza,   solo   per
improvvise e improrogabili esigenze di servizio  -  di  anticipare  o
posticipare  la  convocazione  dei  candidati,   nel   rispetto   del
calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso  il
Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  ufficio  concorsi,
sezione allievi marescialli, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia, deve essere  anticipata  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it 
    Eventuali variazioni di  tali  recapiti  saranno  rese  note  con
avviso pubblicato sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  sulla  rete
intranet del Corpo; 
      b) sostenere la prova scritta, nella  data  prevista  dall'art.
11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,
escluso dal concorso. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 20 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  b),
predispongono  distinte  graduatorie  finali   di   merito   per   il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente  di
mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 8, a esclusione delle lettere f)
e g). 
    I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e b), non beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. In tali  casi,  gli  stessi  sono  iscritti  nella
graduatoria  finale  di  merito   per   il   contingente   ordinario,
nell'ordine del punteggio conseguito. 
    3. Per la formazione delle graduatorie  e'  presa  come  base  la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata: 
      a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di  esame  di
cui all'art. 18, per ogni lingua estera conosciuta: 
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi; 
      b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di  prova  di
cui all'art. 18: 
        1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso  tra  i  10  e  i  12
ventesimi; 
        2) 1 ventesimo, per un voto compreso  tra  i  12,01  e  i  15
ventesimi; 
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi; 
      c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili  e  di
servizio posseduti dall'aspirante: 
        1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor  militare  o
al valor civile; 
        2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o al valor civile  o  per  promozione  straordinaria  per  merito  di
guerra; 
        3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o al valor civile, per ogni croce  di  guerra  al  valor  militare  o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio; 
        4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a sei mesi di campagna  di  guerra  e  per  ogni  encomio  solenne  o
attestato di benemerenza; 
        5) 1 ventesimo, per  gli  appartenenti  al  Corpo  che  siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; 
        6)  2  ventesimi,  per  gli  ufficiali  e   i   sottufficiali
provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza; 
        7)  1  ventesimo,  al  concorrente  appartenente   al   ruolo
«sovrintendenti»; 
        8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato; 
        9)  0,50  ventesimi,  ai  concorrenti  aventi  i   gradi   di
finanziere scelto o finanziere nonche' per i  militari  in  ferma  di
leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle  Forze  armate
(esclusa l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti,  magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,  radiomontatori,  operatori  meccanografici,   piloti   di
elicottero,  nocchieri,  meccanici  e   motoristi   navali,   tecnici
elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio,  che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 
        10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei mesi di effettivo servizio nella  Guardia  di  finanza,  fino  al
massimo di  4  ventesimi.  Nel  computo  del  servizio  prestato,  e'
considerato anche il  tempo  trascorso  per  infermita'  riconosciuta
dipendente da causa di servizio, in luoghi di  cura,  in  licenza  di
convalescenza o in aspettativa; 
      d) 2  ventesimi,  per  il  diploma  di  laurea,  ovvero  laurea
specialistica, o titolo equipollente (con esclusione,  quindi,  delle
lauree c.d. «triennali» o di «I livello»); 
      e) 0,25 ventesimi, per i  candidati  del  contingente  di  mare
iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria; 
      f) 1 ventesimo, per i candidati  del  contingente  di  mare  in
possesso del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla  data  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di motorista  navale  e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, ed e' maggiorata dai  punteggi  di
cui al presente articolo. 
    7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 4. 
    8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione, qualora risultante  dalla  documentazione  personale,
sara' acquisita d'ufficio. 
    9. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso,  tenuto  conto  delle  riserve  di
posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    10. Tali graduatorie sono rese note con avviso sul sito  internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
                               Art. 21 
 
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi al corso di formazione in qualita'  di  allievi  marescialli,
previo superamento (solo per  i  non  appartenenti  al  Corpo)  della
visita medica di incorporamento, alla  quale  sono  sottoposti  prima
della firma dell'atto di arruolamento,  da  parte  del  dirigente  il
Servizio  sanitario  della   Scuola   Ispettori   e   Sovrintendenti,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha la durata di due  anni
accademici. 
    3. Entro venti giorni dall'inizio del corso,  con  determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  del  concorso
altri  concorrenti  idonei   nell'ordine   delle   graduatorie,   per
ricoprire: 
      a) i posti resisi,  comunque,  disponibili  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori; 
      b) altri posti, nel limite di  un  decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui  gli  aspiranti
dovrebbero conseguire la  nomina  al  grado  di  maresciallo,  ovvero
secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 9. 
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del  Corpo,
a un corso di laurea individuato dal Comando generale  della  Guardia
di finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in  situazioni
comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'. 
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
      a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio; 
      b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento  economico  e
per  la  determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai   fini   del
trattamento previdenziale. 
    7. Ai sensi dell'art. 43, comma 7,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
    8. Il Comando generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    9. Per i soli candidati non appartenenti al  Corpo,  l'ammissione
al  corso  di  formazione  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata  al
superamento  della  visita  medica  di   incorporamento,   cui   sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a  cura  del
dirigente  il   Servizio   sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti  della  Guardia  di   finanza.   Quest'ultimo,   nello
svolgimento dei propri  lavori,  si  avvarra'  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza,  reiterando,  al  fine   di   verificare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti  gli  accertamenti
previsti dall'art. 14. 
    10. I concorrenti, convocati dal  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  15,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    11.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  dirigente  il  Servizio
sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta,  ai  sensi
del presente articolo, la non idoneita'  psico-fisica  dei  candidati
devono essere notificati agli interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 22 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere   comunicati   a   mezzo   casella   di   PEC    all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it, al massimo entro tre  giorni  dall'inizio  del
corso. Il Comandante della Scuola Ispettori  e  Sovrintendenti  della
Guardia di finanza provvede a  valutarli  e,  se  indipendenti  dalla
volonta'  dell'interessato,  a  stabilire  un  ulteriore  termine  di
presentazione. I giorni di assenza maturati sono  computati  ai  fini
della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal   corso,   secondo   le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate  al  candidato  a
cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva. 
                               Art. 23 
 
 
        Spese per la partecipazione al concorso e concessione 
                della licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La  rimanente
licenza straordinaria per esami,  fino  alla  concorrenza  di  giorni
trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli  esami  orali,
solo a coloro che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  agli
accertamenti attitudinali. Per i militari frequentatori di corso,  le
assenze maturate  per  la  fruizione  della  predetta  licenza,  sono
computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo  restando
il  tetto  massimo  di  quarantacinque  giorni   annui   di   licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 24 
 
 
                 Nomina a maresciallo, completamento 
        della formazione e assegnazione alle sedi di servizio 
 
 
    1. Al termine del corso di cui all'art. 21, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa,  a  completamento  della  formazione  di
base. 
    2. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo. 
                               Art. 25 
 
 
           Trattamento economico degli allievi marescialli 
 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
                               Art. 26 
 
 
                 Sito internet e informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
                               Art. 27 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  30  giugno   2003,   n.   196,   e   successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza. 
      Roma, 6 marzo 2017 
 
                                             Gen. C.A. Giorgio Toschi 
                                                           
Programma della prova orale del concorso  per   l'ammissione  all'89°
                      Corso allievi marescialli 
 
 
                     Storia ed educazione civica 
 
Storia 
    L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870. 
    L'Europa imperialista e coloniale  dopo  il  1878  (Congresso  di
Berlino). 
    Fasi della prima guerra mondiale  sotto  il  profilo  militare  e
diplomatico. 
    Situazione socio-economica e culturale europea durante  il  primo
conflitto mondiale. 
    La  rivoluzione  sociale  in  Russia  e  la  nascita  dell'Unione
Sovietica: dallo zarismo a Stalin. 
    La crisi del dopoguerra in Italia: l'affermazione del Fascismo. 
    La Germania nazista. 
    Fine dell'isolazionismo statunitense e la crisi del 1929. 
    Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo  militare  e
diplomatico. 
    Storia della resistenza italiana. 
    La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra. 
    La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e  le  rispettive
sfere d'influenza. 
    La caduta dei regimi comunisti europei. 
    Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo. 
    Problemi politici, economici e religiosi del  Medio  Oriente  dal
secondo dopoguerra ad oggi. 
    Prima    e    seconda    guerra    del    Golfo:     implicazioni
politico-economiche. 
    La guerra civile nella ex Jugoslavia:  da  Tito  alla  formazione
delle Repubbliche balcaniche. 
Educazione civica 
    La Costituzione della Repubblica Italiana: 
      struttura e linee fondamentali; 
      principi fondamentali; 
      diritti e doveri dei cittadini; 
      gli organi costituzionali; 
      gli enti locali. 
    L'Unione Europea: 
      origini, evoluzione e obiettivi 
      Istituzioni e Organi 
    Altre organizzazioni e associazioni per la  cooperazione  Europea
(E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa). 
    L'O.N.U. 
    Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O). 
 
                              Geografia 
 
L'Italia 
    Confini, superficie, popolazione e religione. 
    Le Alpi  e  gli  Appennini:  suddivisione  tradizionale,  cime  e
valichi importanti. 
    Mari, coste, golfi, isole e penisole. 
    Fiumi e laghi. 
    Le pianure. 
    Agricoltura, allevamento e pesca. 
    Risorse minerarie ed energetiche. 
    Industria e artigianato. 
    Il commercio e le altre attivita' terziarie. 
    Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime. 
L'Europa 
    Territorio ed elementi fisici del continente europeo. 
    Aspetti politico economici degli Stati e  territori  appartenenti
a: 
      Penisola Iberica; 
      Regione Carpatico-Danubiana; 
      Penisola Balcanica; 
      Regione Scandinava; 
      Regno Unito ed Irlanda; 
      Paesi del Benelux; 
      Regione Francese; 
      Europa Centrale; 
      Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia; 
      Paesi Baltici. 
 
                             Matematica 
 
Aritmetica ed algebra 
    Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q,
R. 
    Operazioni sui radicali. 
    Calcoli  percentuali.  Interesse,  sconto,  montante  semplice  e
composto. 
    Progressioni aritmetiche e geometriche. 
    Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative. 
    Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le  frazioni
algebriche. 
    Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni. Principi
di equivalenza. Regola di Cartesio. 
    Funzioni di  una  variabile.  Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche. 
    Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di
1° e 2° grado. 
    Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite. 
    Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. 
Geometria 
    Rette, semirette, segmenti, angoli. 
    Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli. 
    Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni  regolari
e cerchio. 
    Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 
    Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita'  diretta  e  inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze. 
    Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili.  Teoremi  di
Euclide. 
 
                                Tesi 
                     Storia ed educazione civica 
 
Tesi n. 1 
    a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo  dal  1848  al
1870 
    b. fine dell'isolazionismo statunitense e la crisi del 1929 
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura 
    d. l'Unione Europea: Istituzioni ed Organi 
Tesi n. 2 
    a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal
secondo dopoguerra ad oggi 
    b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo  militare
e diplomatico 
    c. l'ONU 
    d.  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana:   gli   organi
costituzionali 
Tesi n. 3 
    a.   prima   e   seconda   guerra   del    Golfo:    implicazioni
politico-economiche 
    b. storia della resistenza italiana 
    c.  la   Costituzione   della   Repubblica   Italiana:   principi
fondamentali 
    d.  altre  organizzazioni  e  associazioni  per  la  cooperazione
Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa) 
Tesi n. 4 
    a. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla  formazione
delle Repubbliche balcaniche 
    b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra 
    c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini 
    d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.) 
Tesi n. 5 
    a. l'Europa imperialista e coloniale dopo il 1878  (Congresso  di
Berlino) 
    b.  la  formazione  dei  blocchi  contrapposti  USA-URSS   e   le
rispettive sfere d'influenza 
    c. la Costituzione: gli enti locali 
    d. l'Unione Europea: storia, obiettivi e struttura 
Tesi n. 6 
    a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo  militare  e
diplomatico 
    b. la caduta dei regimi comunisti europei 
    c.  la  Costituzione  della  Repubblica  Italiana:   gli   organi
costituzionali 
    d. l'Unione Europea: Istituzioni e Organi 
Tesi n. 7 
    a. situazione socio-economica  e  culturale  europea  durante  il
primo conflitto mondiale 
    b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo 
    c.  la   Costituzione   della   Repubblica   Italiana:   principi
fondamentali 
    d.  altre  organizzazioni  e  associazioni  per  la  cooperazione
Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa) 
Tesi n. 8 
    b. la rivoluzione sociale in  Russia  e  la  nascita  dell'Unione
Sovietica: dallo zarismo a Stalin 
    c. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal
secondo dopoguerra ad oggi 
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura 
    d. l'O.N.U. 
Tesi n. 9 
    a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo 
    b.   prima   e   seconda   guerra   del    Golfo:    implicazioni
politico-economiche 
    c. la Costituzione: gli enti locali 
    d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.) 
Tesi n. 10 
    a. la Germania Nazista 
    b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla  formazione
delle Repubbliche balcaniche 
    c. la Costituzione della Repubblica Italiana:  diritti  e  doveri
dei cittadini 
    d. l'Unione Europea: storia, obiettivi e struttura 
 
                              Geografia 
 
Tesi n. 1 
    a. l'Italia 
      (1) confini, superficie, popolazione e religione 
      (2)  principali  linee  di  comunicazione  terrestri,  aeree  e
marittime 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Penisola Iberica 
Tesi n. 2 
    a. l'Italia 
      (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime  e
valichi importanti 
      (2) il commercio e le altre attivita' terziarie 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Regione Carpatico-Danubiana 
Tesi n. 3 
    a. l'Italia 
      (1) le pianure 
      (2) industria e artigianato 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Penisola Balcanica 
Tesi n. 4 
    a. l'Italia 
      (1) fiumi e laghi 
      (2) risorse minerarie ed energetiche 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Regione Scandinava 
Tesi n. 5 
    a. l'Italia 
      (1) mari, coste, golfi, isole e penisole 
      (2) agricoltura, allevamento e pesca 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti al Regno Unito ed all'Irlanda 
Tesi n. 6 
    a. l'Italia 
      (1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime  e
valichi importanti 
      (2) industria e artigianato 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti ai Paesi del Benelux 
Tesi n. 7 
    a. l'Italia 
      (1) fiumi e laghi 
      (2) il commercio e le altre attivita' terziarie 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Regione francese 
Tesi n. 8 
    a. l'Italia 
      (1) confini, superficie, popolazione e religione 
      (2) agricoltura, allevamento e pesca 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti all'Europa centrale 
Tesi n. 9 
    a. l'Italia 
      (1) mari, coste, golfi, isole e penisole 
      (2)  principali  linee  di  comunicazione  terrestri,  aeree  e
marittime 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti alla Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia 
Tesi n. 10 
    a. l'Italia 
      (1) le pianure 
      (2) risorse minerarie ed energetiche 
    b. l'Europa 
      (1) territorio ed elementi fisici del continente europeo 
      (2)  aspetti  politico  economici  degli  Stati   e   territori
appartenenti ai Paesi Baltici 
 
                             Matematica 
 
Tesi n. 1 
    a. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R 
    b. Scomposizione  in  fattori  di  polinomi.  Operazioni  con  le
frazioni algebriche 
    c. Rette, semirette, segmenti, angoli 
    d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
Tesi n. 2 
    a. Operazioni sui radicali 
    b. Equazioni e disequazioni  di  1°  e  2°  grado.  Applicazione.
Principi di equivalenza. Regola di Cartesio 
    c.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli 
    d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze 
Tesi n. 3 
    a. Calcoli percentuali. Interesse, sconto,  montante  semplice  e
composto 
    b. Funzioni di una variabile. Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche 
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio 
    d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide 
Tesi n. 4 
    a. Progressioni aritmetiche e geometriche 
    b. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado 
    c. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze 
    d. Rette, semirette, segmenti, angoli 
Tesi n. 5 
    a. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative 
    b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite. 
    Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole 
    c. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
    d.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio 
Tesi n. 6 
    a. Funzioni di una variabile. Funzioni  implicite  ed  esplicite:
retta, esponenziali, logaritmiche 
    b. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z,
Q, R 
    c. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide 
    d.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli 
Tesi n. 7 
    a. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi
di 1° e 2° grado 
    b. Operazioni sui radicali 
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio 
    d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa.
Teorema di Talete e sue conseguenze 
Tesi n. 8 
    a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite. 
    Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole 
    b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto,  montante  semplice  e
composto 
    c. Rette, semirette, segmenti, angoli 
    d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni  simili.  Teoremi
di Euclide 
Tesi n. 9 
    a. Scomposizione  in  fattori  di  polinomi.  Operazioni  con  le
frazioni algebriche 
    b. Progressioni aritmetiche e geometriche 
    c.  Uguaglianza  di  figure  piane:  criteri  di  congruenza  dei
triangoli 
    d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
Tesi n. 10 
    a. Equazioni e disequazioni  di  1°  e  2°  grado.  Applicazione.
Principi di equivalenza. Regola di Cartesio 
    b. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative 
    c.  Misure  riguardanti  triangoli,   parallelogrammi,   poligoni
regolari e cerchio 
    d. Rette, semirette, segmenti, angoli 
                                                             Allegato 
 
Programma delle  prove  facoltative  del  concorso  per  l'ammissione
                  all'89° Corso allievi marescialli 
 
 
               Prove scritta e orale di lingua estera 
 
    La prova scritta consistera' in un dettato, nel corso  del  quale
il candidato dovra' dar prova di  scrivere  correttamente  la  lingua
prescelta. 
    Con la prova  orale,  della  durata  massima  di  15  minuti,  il
candidato  dovra'  dimostrare  di  parlare  correntemente  la  lingua
prescelta, attraverso: 
      a) la lettura di un brano; 
      b) una conversazione guidata che abbia  come  spunto  il  brano
letto. 
    Durante lo svolgimento della prova non e'  consentito  l'uso  del
vocabolario. 
 
                        Prova di informatica 
 
    La prova, svolta  con  l'ausilio  del  personal  computer,  avra'
durata massima di 15 minuti e si articolera' sulla base del  seguente
programma: 
      a) concetti di base della tecnologia dell'informazione; 
      b) uso del computer e gestione dei file; 
      c) elaborazione testi; 
      d) foglio elettronico; 
      e) navigazione e ricerca sul web.