Concorso per 4 allievi ufficiali piloti di complemento della marina militare (lazio) 86 allievi ufficiali in ferma prefissata della marina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 90
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 13 del 17-02-2017
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 20 marzo 2017) Bando unico dei concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-02-2017
Data Scadenza bando 20-03-2017
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 20 marzo 2017)

Bando unico dei concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare al 16° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l'ammissione di complessivi 86 (ottantasei) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina Militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, del Corpo Sanitario militare marittimo e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto al 17° corso AUFP.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il  decreto  ministeriale  16  settembre  2003  concernente
«Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da  adottare  per
l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per
l'assestamento  del  bilancio  dello  Stato  e  dei   bilanci   delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016»; 
    Visto l'art. 2214-bis del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, il quale prevede, dal 1° gennaio 2017, l'unificazione  dei  ruoli
normali e speciali degli Ufficiali appartenenti al  Corpo  del  genio
navale e al Corpo delle armi navali della  Marina  militare,  con  la
costituzione dei ruoli normale e speciale del corpo del  Genio  della
Marina, articolati, ove previsto,  nelle  specialita'  genio  navale,
armi navali e infrastrutture; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0054544 del 12  agosto  2016
dello Stato Maggiore della Marina, con la quale e'  stato  trasmesso,
tra l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati  per  l'anno  2017
dal Comando generale delle Capitanerie di porto; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22  agosto  2016
dello  Stato  Maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno  2017  e  consistenze  previsionali  per  il
triennio 2017-2019 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 0081275 del 25 novembre 2016 con la
quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per  l'anno
2017 un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  4
(quattro) Allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) del Corpo di
Stato Maggiore della Marina militare al 16° corso di pilotaggio aereo
con obbligo di ferma di  anni  12  (dodici)  e  per  l'ammissione  di
complessivi 86 (ottantasei) Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata
della Marina militare, ausiliari del  ruolo  normale  del  Corpo  del
Genio della Marina - specialita' infrastrutture, del Corpo  sanitario
militare marittimo e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale
del Corpo delle capitanerie di porto al 17° corso AUFP; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 -registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014,  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore  generale  per
il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica  4
ottobre 2016 -registrato presso la Corte  dei  conti  il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore Vincenzo Melone
a Comandante generale delle Capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione di 4 (quattro) Allievi ufficiali piloti  di  complemento
(AUPC) del Corpo di Stato Maggiore della Marina militare al 16° corso
di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12  (dodici)  e  per
l'ammissione di complessivi  86  (ottantasei)  allievi  Ufficiali  in
ferma prefissata della Marina militare, ausiliari del  ruolo  normale
del Corpo del genio della Marina -  specialita'  infrastrutture,  del
Corpo sanitario militare marittimo e ausiliari del  ruolo  normale  e
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di porto al 17°  corso
AUFP, con il numero di posti di seguito indicati: 
      a) per l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di
complemento, n. 4 (quattro) posti per il Corpo di Stato Maggiore; 
      b) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale: 
        1) n. 8 (otto) posti per il Corpo del genio  della  Marina  -
specialita' infrastrutture; 
        2)  n.  8  (otto)  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo - medici; 
        3) n. 40 (quaranta) posti per il Corpo delle  Capitanerie  di
porto; 
      c) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, n. 30 (trenta) posti per il
Corpo delle Capitanerie di porto. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo/Corpo  potranno  subire  modificazioni,  fino  alla   data   di
approvazione della relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse
necessario soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse  alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del  Corpo  di  Stato
Maggiore, del Corpo del  genio  della  Marina,  del  Corpo  sanitario
militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti  per  tutti  gli  interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della Difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Dei 4 (quattro) posti per il Corpo di Stato  Maggiore  di  cui
all'art. 1, comma 1., lettera a), 1 (uno) e' riservato al  coniuge  e
ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e  delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    2. Degli 8 (otto) posti per il Corpo del  genio  della  Marina  -
specialita' infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  b),
numero 1), 1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito
il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai figli  di
militari deceduti in servizio, che  abbiano  riportato  il  punteggio
piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito. 
    3. Degli 8 (otto) posti per il Corpo sanitario militare marittimo
- medici di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), numero 2), 1  (uno)
e' riservato ai concorrenti che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  Militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    4. Dei 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di  cui
all'art. 1, comma  1.,  lettera  b),  numero  3),  4  (quattro)  sono
riservati  ai  concorrenti  che  abbiano  conseguito  il  diploma  di
maturita' presso le Scuole  Militari  ovvero  ai  figli  di  militari
deceduti in servizio, che abbiano riportato il  punteggio  piu'  alto
nella relativa graduatoria finale di merito. 
    5. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo delle  Capitanerie  di  cui
all'art.  1,  comma  1.,  lettera  c),  3  (tre)  sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nella  relativa  graduatoria
finale di merito. 
    6. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettive graduatorie di merito. 
                               Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
giovani che: 
      a) hanno compiuto il: 
        17°(diciassettesimo) anno di eta' e non superato il giorno di
compimento del 23° (ventitreesimo) alla data di scadenza del  termine
di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso  per
l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        17° (diciassettesimo) anno di eta' e non  hanno  superato  il
giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di eta'  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle  domande,  qualora  si
partecipi al concorso per l'ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali
in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettere b) e c). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre  l'arruolamento
volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore
esercente la potesta' o dal tutore; 
      c) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) godono dei diritti civili e politici; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) qualora si partecipi al concorso  per  l'ammissione  al  16°
corso Allievi Ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a): non  sono  stati  espulsi  da
corsi per Allievi Ufficiali piloti o navigatori di  una  delle  Forze
Armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei  Corpi  Armati  dello  Stato
perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi  per  mancanza
di  attitudine  al  volo  o  alla  navigazione  aerea  o  per  motivi
psico-fisici; 
      l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per i 4 (quattro) posti per il Corpo di Stato Maggiore  da
ammettere al 16° corso Allievi Ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale, previsto  dall'art.  1  della  legge  11
dicembre 1969, n. 910 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  per
l'ammissione ai corsi universitari; 
        2) per gli 8 (otto) posti per il Corpo del genio della Marina
- specialita' infrastrutture,  da  ammettere  al  17°  corso  Allievi
Ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo  normale,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), una delle seguenti classi
di   lauree   magistrali:    LM-4    (architettura    e    ingegneria
edile-architettura), LM-23 (ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei
sistemi  edilizi),  LM-26   (ingegneria   della   sicurezza),   LM-35
(ingegneria per l'ambiente e il territorio) e  LM-48  (pianificazione
territoriale,   urbanistica   e   ambientale),    con    abilitazione
all'esercizio di una  delle  seguenti  professioni,  ai  sensi  degli
articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 328 del 2001: 
          architetto; 
          pianificatore territoriale; 
          ingegnere civile e ambientale; 
        3) per gli 8 (otto) posti per  il  Corpo  Sanitario  militare
marittimo - medici, da ammettere al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in
ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale,  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b), numero 2), laurea magistrale LM-41  (medicina  e
chirurgia) con abilitazione all'esercizio della relativa professione; 
        4) per i 40 (quaranta) posti per il Corpo  delle  capitanerie
di porto, da ammettere  al  17°  corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera  b),  numero  3),  una  delle  seguenti  classi   di   lauree
magistrali: LM-4 (architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6
(biologia),  LMG/01  (giurisprudenza),  LM-18  (informatica),   LM-23
(ingegneria civile), LM-24 (ingegneria dei  sistemi  edilizi),  LM-27
(ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (ingegneria elettronica),
LM-31 (ingegneria gestionale), LM-32 (ingegneria informatica),  LM-33
(ingegneria meccanica), LM-34 (ingegneria navale), LM-35  (ingegneria
per l'ambiente e il territorio), LM-48 (pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale), LM-54 (scienze chimiche),  LM-60  (scienze
della natura), LM-72 (scienze e tecnologie della navigazione),  LM-74
(scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio), LM-91 (tecniche e metodi per la societa'
dell'informazione), LM-92 (teorie della comunicazione); 
        5) per i 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie  di
porto,  da  ammettere  al  17°  corso  Allievi  Ufficiali  in   ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di
durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso
annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  per  l'ammissione  ai  corsi
universitari. 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  studio  conseguiti
secondo un precedente ordinamento  equiparati  alle  predette  lauree
magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Saranno  altresi'  ritenute  valide  le  sole  lauree  magistrali
conseguite in territorio nazionale,  riconosciute  per  legge  o  per
decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per  la
partecipazione al concorso indetto con il presente  decreto.  In  tal
caso i concorrenti dovranno  produrre  e  allegare  alla  domanda  di
candidatura la relativa  documentazione  probante.  Inoltre,  saranno
ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguiti  all'estero  e
riconosciuti equipollenti, ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di
legge, a quelli conseguiti  in  Italia.  A  tal  fine  i  concorrenti
dovranno produrre, a pena di esclusione: 
      per la laurea magistrale,  una  dichiarazione  di  equipollenza
rilasciata dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
      per i diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione
di  equipollenza  rilasciata  da  un  Ufficio  scolastico   regionale
nell'ambito provinciale di  loro  scelta,  ovvero  una  dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; 
      m) qualora partecipanti al concorso  per  l'ammissione  al  17°
corso Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata  (AUFP),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1,  lettere  b)  e  c):  non  sono  gia'  in
servizio quali Ufficiali Ausiliari in  ferma  prefissata,  ovvero  si
trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma  come
Ufficiali Ausiliari in ferma prefissata. 
    2. Ai fini dell'ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali  piloti
di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), i  concorrenti  dovranno  essere  riconosciuti  in  possesso  dei
requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio
militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio  aereo  per  Allievi
Ufficiali  piloti  di  complemento  della  Marina   militare.   Detta
idoneita' sara' accertata con le modalita'  indicate  nei  successivi
articoli 11, 12, 13 e 14 del presente decreto. 
    3. Ai fini dell'ammissione al  17°  corso  Allievi  Ufficiali  in
ferma prefissata, ausiliari dei  ruoli  normale  e  speciale  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti  dovranno  essere
riconosciuti in possesso dei  requisiti  d'idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in  ferma
prefissata della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con
le modalita' indicate  nei  successivi  articoli  11,  12  e  13  del
presente decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Ufficiale. 
                               Art. 4 
 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari, ovvero attraverso il sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale militare, anche  di  futura  pubblicazione  -  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (user e password) per poter accedere al
proprio profilo nel  portale.  Con  tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  per  uno
soltanto dei ruoli/Corpi di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1.
Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello  stesso
comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei
requisiti rispettivamente previsti, un  solo  altro  ruolo/Corpo  tra
quelli elencati alle lettere b) e c) della medesima  disposizione  ai
fini dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma
4. 
    3. I candidati che alla data di presentazione della domanda  sono
minorenni dovranno, a  pena  di  esclusione,  allegare  alla  stessa,
secondo  le  modalita'  descritte  ai  commi  successivi,  copia  per
immagini  dell'atto  di  assenso  riportato  nell'allegato  «A»   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    4. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb  per  ogni
allegato) dei documenti/autocertificazioni  che  intendono  o  devono
allegare (eventuale atto di assenso di cui al  precedente  comma  1.)
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   15,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio  posseduto,  qualora  conseguito
all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza.
E' cura del candidato assegnare a tali files il  nome  corrispondente
al  certificato/attestazione  nello   stesso   contenute   (ad   es.:
atto_assenso.pdf,        titoli_merito.pdf,        equiparazione.pdf,
titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei  concorrenti  fornire,  in
dette  autocertificazioni,  precise  e  dettagliate  informazioni  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da  parte  della   commissione   esaminatrice   e   del   conseguente
accertamento degli stessi,  ai  sensi  del  successivo  art.  19  del
presente decreto. 
    5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    6. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle domande. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nei  siti  www.persomil.difesa.it  e  www.marina.difesa.it,   secondo
quanto previsto dal successivo art. 6. In tal  caso,  resta  comunque
invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle
domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei
requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3. 
    9. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    11.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di  partecipazione  al  concorso  si   intenderanno   acquisiti.   Il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    12. La Direzione generale per il personale militare o Ente  dalla
stessa delegato  alla  gestione  del  concorso,  potra'  chiedere  la
regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 6 
 
 
                   Comunicazione con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento della prova scritta, calendari  di  svolgimento
degli  accertamenti  psico-fisici,  attitudinali  e  delle  prove  di
efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno  rese
disponibili le comunicazioni  di  carattere  personale.  I  candidati
ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni  mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase
di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati potranno inviare dichiarazioni integrative  o  modificative
delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione,  nonche'
eventuali  ulteriori  comunicazioni,  mediante  messaggi   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo:    marinaccad.concorsi@marina.difesa.it    o     posta
elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account
di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it , indicando  il
concorso al quale partecipano e allegando copia  per  immagine  (file
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Navale, l'oggetto
di  tutte  le  comunicazioni  inviate  dai  candidati  dovra'  essere
preceduto dal Codice  «16°_AUPC_MM_2017»,  qualora  si  partecipi  al
concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), oppure  dal  Codice
«17°_AUFP_MM_2017», qualora si partecipi al concorso di cui  all'art.
1, comma 1., lettere b) e c). 
                               Art. 7 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) prova scritta; 
      b) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al  concorso
per l'ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per  i
partecipanti al  concorso  per  l'ammissione  al  16°  corso  Allievi
Ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a); 
      g) valutazione dei titoli. 
    2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma  1.,
lettere a), b), c), d), e) ed f) i concorrenti  dovranno  esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    3. All'atto dell'approvazione delle  graduatorie  di  merito  dei
concorsi - indicativamente entro  il  mese  di  agosto  2017  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c),
indicativamente entro il mese di ottobre 2017 - tutti i  concorrenti,
compresi quelli di sesso femminile per i  quali  la  positivita'  del
test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art.  580  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui al precedente comma 1. 
    4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettere a), b), c), d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e  alloggio
per la permanenza nelle  sedi  di  svolgimento,  sono  a  carico  dei
concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno  fruire
della licenza straordinaria per  esami  limitatamente  ai  giorni  di
svolgimento di tali fasi, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il  rientro
alla sede di servizio. 
    5.  L'Amministrazione  Militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  comma  1  del  presente
articolo. 
                               Art. 8 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la  prova  scritta,  per  la
prova di lingua inglese, per la  valutazione  dei  titoli  e  per  la
formazione delle graduatorie; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) la commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova
di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la  formazione
delle graduatorie, di cui al precedente comma 1,  lettera  a),  sara'
composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
in servizio del Corpo delle capitanerie di porto, presidente; 
      b) due Ufficiali Superiori  di  cui  uno  del  Corpo  di  Stato
Maggiore - pilota e uno del Corpo del genio della Marina, membri; 
      c) un Sottufficiale appartenente  al  Ruolo  Marescialli  della
Marina, segretario senza diritto di voto. 
    3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b)  due  Ufficiali  Superiori  del  Corpo  sanitario   militare
marittimo - medici, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  Medici
specialisti e/o di specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello
non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un Sottufficiale del  Ruolo  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale. 
    5. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente; 
      b) un Ufficiale in servizio, membro; 
      c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di  personale  esperto
del settore. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  ai
concorsi dal presente decreto - a una prova  scritta,  a  cura  della
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,
lettera a), che avra' luogo nella sede di Ancona, presumibilmente nel
mese di marzo 2017. Il diario di detta prova, contenente tra  l'altro
l'indicazione della sede di svolgimento della prova  medesima,  sara'
reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dal 20 marzo 2017
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi.  Tale  avviso  sara'  inoltre
consultabile nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 
    2.  Tutti  concorrenti  che  hanno  presentato  la   domanda   di
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1.,  lettere  a),
b) e c) - sia per l'ammissione al 16° corso Allievi Ufficiali  piloti
di complemento che per l'ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in
ferma prefissata - e che non riceveranno comunicazione di  esclusione
dovranno  presentarsi  nel  giorno  previsto,  almeno  un'ora   prima
dell'inizio della prova esibendo,  all'occorrenza,  il  messaggio  di
avvenuta  acquisizione  della  domanda  ovvero  copia  della   stessa
ottenuta  dal  concorrente  medesimo  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 5, comma 5. Gli  stessi  dovranno  avere  al  seguito
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  in  corso  di
validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche'  una
penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione,  i
concorrenti interessati dovranno  consegnare  copia  delle  eventuali
pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di
cui al successivo art. 15. 
    3. Inoltre, i  soli  concorrenti  partecipanti  al  concorso  per
l'ammissione al 16° corso Allievi  ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a),  dovranno
portare al seguito e consegnare al  personale  preposto,  a  pena  di
esclusione dal predetto concorso, il referto rilasciato da  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale,  in  data  non  anteriore  a  due  mesi
rispetto  a  quella  di  svolgimento  della  prova,  di  analisi   di
laboratorio  concernente  il   dosaggio   enzimatico   del   glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed  espresso  in
percentuale  di  attivita'  enzimatica,  al   fine   di   determinare
l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza  che  alla
luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea. 
    4. I concorrenti di cui al precedente comma 3,  che  risultassero
affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non  presentassero  il
referto ivi previsto, saranno  ammessi,  previa  comunicazione  prima
dell'inizio della prova scritta, alla procedura concorsuale  relativa
all'altro ruolo/Corpo indicato nei termini di cui al precedente  art.
5, comma 2. 
    5. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute  a  causa  di  forza  maggiore,  salvo  quanto
previsto dal precedente art. 1, comma 6. 
    6.  La  prova  della  durata  di  60  minuti  consistera'   nella
somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a
risposta multipla e si svolgera' secondo le disposizioni di cui  agli
articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico,
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento.  Prima
dell'inizio  della  prova  la  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, lettera a), rendera' note ai  concorrenti
le modalita'  di  svolgimento  della  prova  medesima.  Il  punteggio
conseguibile  per  ciascun  concorrente  e'  di  100  (cento)   punti
attribuiti con le seguenti modalita': 
      punti 1 (uno) per ogni risposta esatta; 
      punti -0,15 (meno zero  virgola  quindici)  per  ogni  risposta
errata o multipla; 
      punti 0 (zero) per ogni risposta non data. 
    I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova  contribuiranno
alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
15. 
    7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione  del  numero
delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative  alla
sola prova scritta distinte per concorso,  ruolo  e  Corpo,  al  solo
scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova  di
lingua inglese, di cui al successivo  art.  10,  se  partecipanti  al
concorso per l'ammissione al 16° corso Allievi  ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
ovvero agli accertamenti psico-fisici, di cui al successivo art.  11,
se partecipanti al concorso per l'ammissione  al  17°  corso  Allievi
Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso indicati: 
      a) per l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di
complemento  del  Corpo  di  Stato  Maggiore,   45   (quarantacinque)
concorrenti; 
      b) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale: 
        1)  per  il  Corpo  del  genio  della  Marina  -  specialita'
infrastrutture, 40 (quaranta); 
        2) per il Corpo sanitario militare  marittimo  -  medici,  40
(quaranta); 
        3)  per  il   Corpo   delle   Capitanerie   di   porto,   160
(centosessanta); 
      c) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle  Capitanerie
di porto, 120 (centoventi). 
    Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi  accertamenti  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  avranno  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    8. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione per la prova di lingua inglese, di  cui  al  successivo
art. 10 e per gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art.
11 del presente  decreto,  saranno  resi  noti  con  avviso  inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso   sara'   inoltre   consultabile   nei   siti
www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 
    9. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova
scritta, a partire dal quindicesimo giorno  successivo  a  quello  di
conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione
generale per  il  personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il
pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it)  ovvero
all'Accademia Navale - Ufficio concorsi  (tel.  0586/238531;  e-mail:
marinaccad@marina.difesa.it). 
    10. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data
di conclusione della prova scritta, dovra' inviare i relativi verbali
alla Direzione generale per il personale militare - I  Reparto  -  1ª
Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia Navale. 
                               Art. 10 
 
 
                       Prova di lingua inglese 
 
 
    1. I soli concorrenti partecipanti al concorso  per  l'ammissione
al  16°  corso  Allievi  Ufficiali  piloti  di  complemento   (AUPC),
risultati idonei alla prova di cultura, di cui al precedente art.  9,
comma 6., lettera a), saranno convocati, con  le  modalita'  indicate
nel precedente  art.  9,  comma  7.,  presso  l'Accademia  Navale  di
Livorno, per essere sottoposti, a cura della commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), indicativamente nel
mese di maggio 2017, alla prova di lingua inglese. 
    2.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma  1.,   saranno
sottoposti all'accertamento del livello di  conoscenza  della  lingua
inglese attraverso la somministrazione di un test, il  cui  risultato
dara' luogo all'attribuzione di un punteggio  espresso  in  centesimi
che sara' comunicato seduta stante al concorrente. 
    3. Il test consistera' in un accertamento di «listening» e in uno
di «reading» e si intendera' superato con il punteggio minimo  di  30
centesimi in ciascuno  di  essi.  Pertanto,  i  concorrenti  che  non
otterranno il punteggio  minimo  sopraindicato  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    4.  L'esito  della  prova,  il  calendario  con   i   giorni   di
convocazione e le modalita' di  presentazione  per  gli  accertamenti
psico-fisici di cui al  successivo  art.  11  del  presente  decreto,
saranno resi  noti  con  avviso  inserito  nell'area  pubblica  della
sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale  avviso  sara'
inoltre    consultabile    nei    siti    www.persomil.difesa.it    e
www.marina.difesa.it 
    5. La commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla  data
di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i  concorrenti,
dovra' inviare i relativi verbali  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  Ufficiali
e  Sottufficiali  -  3ª  Sezione,  per   il   tramite   del   Comando
dell'Accademia Navale. 
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti di cui ai precedenti art. 9, comma 7, e art. 10,
comma 4, saranno convocati presso il Centro di selezione della Marina
Militare, via della Marina, 1 - 67127 Ancona, indicativamente: 
      a) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), nel mese di giugno 2017; 
      b) per i concorrenti partecipanti al concorso per  l'ammissione
al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nel  mese  di  settembre
2017; 
nel giorno e nell'ora indicati nelle comunicazioni  di  cui  ai  gia'
citati articoli 9, comma 7, e 10, comma 4. 
    I concorrenti che non si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora
indicati saranno considerati rinunciatari  ed  esclusi  dal  concorso
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 6. 
    2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di
selezione della Marina Militare di  Ancona,  dovranno  consegnare  la
seguente documentazione  sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico
del torace in due proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con
reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione  laterale  e  dei
seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari o  private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), e  rilasciato  in  data
non  anteriore  ai  tre  mesi  da  quella   di   presentazione   agli
accertamenti psico-fisici, ovvero  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita'  previste  dalla  legge  del  referto  relativo   all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    Solo  per  i  concorrenti  che  partecipano   al   concorso   per
l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), detto esame
dovra'   essere   presentato   obbligatoriamente    all'atto    della
presentazione  per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica   al
pilotaggio, di cui al successivo art. 14, qualora  gli  stessi  siano
ammessi  a  tale   accertamento   perche'   risultati   idonei   agli
accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove
di efficienza fisica; 
      b) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),  referto  e
tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi da  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
        1) velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
        2) costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
        3) filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
        4) prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
        5) tracciato da effettuare  sulle  longitudinali  (esterne  -
interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
    Sara'  altresi'  ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia  resa
conforme secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge  del  referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Detto esame  dovra'  essere  presentato  obbligatoriamente  anche
all'atto  della  presentazione  per   l'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica al pilotaggio, di cui al successivo art. 14,  qualora  i
concorrenti siano  ammessi  a  tale  accertamento  perche'  risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento  attitudinale
e alle prove di efficienza fisica; 
      c) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici; 
      d) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato  da  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,  di  analisi
di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), espresso in  percentuale  di  attivita'
enzimatica; 
      e) referto delle analisi  del  sangue  di  cui  al  sottostante
elenco,  effettuate  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,   anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione
agli accertamenti psico-fisici (ad eccezione di quello riguardante il
gruppo sanguigno): 
        1) emocromo completo con formula leucocitaria; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia totale e frazionata; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia diretta e indiretta; 
        9) gamma GT; 
        10) azotemia; 
        11) uricemia 
        12) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e  anti
HCV; 
        13) attestazione del gruppo sanguigno. 
    E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo  agli
esami effettuati, nei medesimi limiti  temporali  di  cui  sopra,  in
occasione di un precedente concorso presso  una  struttura  sanitaria
militare; 
      f) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «B»
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti e delle  principali  patologie.  Tale  certificato
dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      g) referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,  attestante
l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per  anticorpi
per HIV, in data non anteriore ai tre  mesi  rispetto  alla  data  di
presentazione agli accertamenti psicofisici; 
      h) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto  in  corso  di  validita'  (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli  accertamenti
psico-fisici), rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport; 
      i) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o  urine)  effettuato  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque  giorni  rispetto
alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, in data  non  anteriore  ai  tre
mesi  rispetto  alla  data   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      j)  originale  dell'attestazione  che   l'eventuale   struttura
sanitaria  privata  presso  cui  vengono  prodotti  i   referti,   e'
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. 
    3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati  di
cui al precedente comma 2 comportera'  l'esclusione  del  concorrente
dagli  accertamenti  psico-fisici  e  quindi  dal   concorso,   fatta
eccezione per quelli di cui alle lettere a), d), ed  e),  n.  13.  In
particolare,  il  referto  di  analisi  di  laboratorio,  di  cui  al
precedente comma 2, lettera d), concernente  il  dosaggio  enzimatico
del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  dovra'  comunque  essere
presentato   dai    concorrenti,    qualora    vincitori,    all'atto
dell'incorporamento. 
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. 
    5. La commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici,  di
cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo, necessari per l'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  non  potra'  in
nessun caso  procedere  agli  accertamenti  di  cui  alla  successiva
lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio,  a  mente
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, secondo il quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti  dei  candidati  il  cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato anche con  le  modalita'  previste  dal
presente articolo, la Direzione generale per  il  personale  militare
procedera'  alla  convocazione  al  predetto  accertamento  in   data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 13. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia  alla  citata  Direzione
generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal
concorso  per  l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b),  del  presente
comma, il seguente protocollo diagnostico: 
        1)  visita  medica  generale  preliminare,  propedeutica   ai
successivi accertamenti, volta a valutare eventuali  elementi  motivo
di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma  7  e
comma 9;  in  tale  sede  la  commissione,  giudichera'  inidoneo  il
candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura,  siano
deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
        2) visita cardiologica con ECG; 
        3) visita oculistica e visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica con test e colloquio; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamine,
cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi   e   barbiturici.   In   caso   di
positivita',  disporra'  sul  medesimo  campione  test  di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni    ulteriore    indagine,    clinico-specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale,  ritenuta  utile  per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente,  ivi
compreso  (se  non  consegnato  dal  concorrente)  l'eventuale  esame
radiografico in caso di  dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si
rendera'   necessario   sottoporre   il   concorrente   a    indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «C»,
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    6.  Gli  interessati,  all'atto  della  presentazione,   dovranno
rilasciare   apposita    dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione  del  protocollo  medesimo,  nonche'  sottoscrivere
un'informativa relativa  ai  protocolli  vaccinali  previsti  per  il
personale militare all'atto dell'incorporamento  secondo  il  modello
riportato nell'allegato «D»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    7. Sulla scorta del vigente elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  e  dalla  vigente   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale
4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8,  comma  1,
lettera b)  dovra'  accertare  il  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti fisici: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,  nonche'  dalla
Direttiva  tecnica  edizione  2016  dell'Ispettorato  generale  della
Sanita' Militare, citati nelle premesse; 
      b) apparato visivo: 
        1)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente art.  1,  comma  1,  lettera  a),  visus
minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile  anche  con
uso di lenti, con visus minimo naturale di  8/10  per  occhio.  Senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
        2)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al 17°  corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b), e c), visus
corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver  corretto
con lenti ben  tollerate  il  vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'
superare le  3  diottrie  per  la  miopia  e  l'astigmatismo  miopico
composto,  le  3  diottrie  per   l'ipermetropia   e   l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per  l'astigmatismo  miopico  e
ipermetropico  semplice  e  per  la   componente   cilindrica   negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto  o  per
l'anisometropia sferica  e  astigmatica  purche'  siano  presenti  la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle  tavole
pseudoisocromatiche. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: 
        1)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a),  la
funzionalita' uditiva  e'  saggiata  con  esame  audiometrico  tonale
liminare in camera  silente.  Potra'  essere  tollerata  una  perdita
uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per tutte le frequenze; 
        2)  per  i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso   per
l'ammissione al 17°  corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b),  e  c),  la
funzionalita' uditiva sara' verificata con esame audiometrico  tonale
liminare in camera  silente.  Potra'  essere  tollerata  una  perdita
uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000  Hz  e  una
perdita uditiva bilaterale  con  P.P.T.  compresa  entro  il  20%.  I
deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da  6000  a  8000  Hz
saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo  quanto
previsto dalle vigenti direttive tecniche; 
      d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i  quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con  moderna  protesi  fissa  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    Non sara' comunque consentita la presenza di  granulomi  dentari,
otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi  clinicamente  e/o
radiologicamente rilevanti, protesi mobili; 
      e) solo per i  concorrenti  che  partecipano  al  concorso  per
l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di  complemento
(AUPC), di cui al precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a),  dati
somatici: 
        1) distanza vertice-glutei  non  superiore  a  centimetri  98
(novantotto) e/o non inferiore a centimetri 85 (ottantacinque); 
        2) distanza glutei-ginocchia non superiore  a  centimetri  65
(sessantacinque) e/o non inferiore a centimetri 56 (cinquantasei); 
        3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90
(novanta)  e/o  non  inferiore  a  centimetri  74,5  (settantaquattro
virgola cinque). 
    8.  I  concorrenti,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei  365  (trecentosessantacinque)  giorni  antecedenti  la  data  di
presentazione  agli  accertamenti  di  cui  al   presente   articolo,
nell'ambito  dei  quali  sono  stati   sottoposti   ad   accertamenti
specialistici  e   strumentali,   dovranno   produrre   la   seguente
documentazione: 
      a) verbale di notifica della precedente idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
      b) referti degli esami previsti al precedente comma 2,  lettere
c), e), f) i) - solo per i concorrenti di sesso femminile - e j). 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della sopracitata  documentazione,  sottoporra'  i  concorrenti  agli
accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera  c),  numeri  1),
7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo  di
inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7; per i
soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al  16°
corso Allievi Ufficiali piloti  di  complemento  (AUPC),  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1., lettera a), la commissione provvedera' a
verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7., lettera e),
se non precedentemente misurati. 
    9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio incondizionato quali Ufficiali piloti di  complemento  della
Marina  militare  o  Ufficiali  in  ferma  prefissata  della   Marina
militare. La commissione, al termine degli accertamenti,  provvedera'
a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive  vigenti,  sulla  base  delle  risultanze
della visita  medica  generale  e  degli  accertamenti  eseguiti,  il
profilo   sanitario   che   terra'   conto   delle    caratteristiche
somato-funzionali, nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
suindicati. 
    10. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  dalla
vigente   direttiva   tecnica   riguardante   l'accertamento    delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; 
      b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui
al precedente art. 1, comma  1,  lettera  a),  ritenuti  altresi'  in
possesso del seguente profilo somato funzionale: 
  
 
  =================================================================
  |  PS   |  CO   |  AC   |  AR   |  AV   |  LS   |  LI   |  AU   |
  +=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
  |   2   |   2   |   1   |   1   |   2   |   2   |   2   |   1   |
  +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 
      c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione
al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere b), e c),  ritenuti  altresi'  in
possesso di un profilo somato-funzionale con coefficienti 1  o  2  in
tutti gli apparati ad eccezione della  carenza  accertata,  totale  o
parziale,  dell'enzima  G6PD,   la   quale,   indipendentemente   dal
coefficiente   assegnato   alla   caratteristica    somato-funzionale
dell'apparato AV-EM,  non  puo'  essere  motivo  di  inidoneita'  con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12  luglio  2010,  n.  109,  citata  nelle  premesse.   Altresi',   i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit  G6PD  dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'allegato  «E»
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di  analisi
di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della   definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-MM,  limitatamente  alla  carenza
del predetto enzima, al coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la
dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a) abuso sistematico di  alcool,  stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 17  e  18
del presente decreto; 
      c) malformazioni e infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale: 
        Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale; 
        Ufficiale  in  ferma  prefissata  della  Marina  militare  (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD); 
      d)  mancato  possesso  dei  parametri  fisici  correlati   alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente  attiva  rientranti  nei  valori  limite  di  cui  al
precedente comma 7, lettera a). 
    12.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'  a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) se partecipanti al concorso per l'ammissione  al  16°  corso
Allievi Ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        «idoneo quale Allievo Ufficiale pilota di  complemento  della
Marina militare», con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 8; 
        «inidoneo quale Allievo Ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo; 
      b) se partecipanti al concorso per l'ammissione  al  17°  corso
Allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        «idoneo quale Allievo Ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare», con indicazione del profilo  sanitario  di  cui  al
precedente comma 8; 
        «inidoneo quale Allievo Ufficiale in ferma  prefissata  della
Marina militare», con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   psico-fisici   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
    13. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la
formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.  16,
saranno sottoposti a ulteriore valutazione  sanitaria  a  cura  della
stessa  commissione  medica  per  verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con  riserva
a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non  hanno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale
giudizio sara' comunicato  seduta  stante  agli  interessati  con  le
modalita' di cui al precedente comma 9, del presente articolo. 
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Successivamente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente  art.  11,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  8,
comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente  nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento in Forza  Armata  nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare» emanate rispettivamente  dal  Comando  Scuole  della
Marina militare  e  dallo  Stato  Maggiore  della  Marina  e  vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area «produttivita' e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  «motivazionale»:  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti   dai    diversi    momenti    valutativi.    Al    termine
dell'accertamento  attitudinale  la   commissione   esprimera',   nei
riguardi  di  ciascun  candidato,  un   giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'  espresso  se  il
concorrente riporta un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla  vigente  normativa
tecnica. 
    3.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      c) se partecipanti al concorso per l'ammissione  al  16°  corso
Allievi Ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        «idoneo quale Allievo Ufficiale pilota di  complemento  della
Marina militare»; 
        «inidoneo quale Allievo Ufficiale pilota di complemento della
Marina militare», con indicazione del motivo; 
      d) se partecipanti al concorso per l'ammissione  al  17°  corso
Allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        «idoneo quale Allievo Ufficiale  in  ferma  prefissata  della
Marina militare»; 
        «inidoneo quale Allievo Ufficiale in ferma  prefissata  della
Marina militare», con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 13 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente
art. 12 i concorrenti giudicati idonei  saranno  sottoposti,  a  cura
della commissione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), alle prove
di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture
sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'  avvalere,
per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza Armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in  gomma  o  altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. I concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 16°
corso Allievi Ufficiali piloti di complemento,  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera  a),  saranno  sottoposti,  a  cura  della  preposta
commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da
effettuarsi nei tempi e con le modalita' riportate nella  tabella  in
allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto: 
      a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di
metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo  di  80  secondi.  La
prova, se superata, dara' luogo  all'attribuzione  di  un  punteggio,
utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui  al
successivo art. 16; 
      b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza  minima  di  metri
18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova,  se
superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio; 
      c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo  di  2
(due) minuti. La prova sara' considerata superata se  il  concorrente
avra' effettuato almeno 4 trazioni e non dara' luogo ad  attribuzione
di alcun punteggio. 
    4. I concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 17°
corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma
1, lettere b)  e  c),  saranno  sottoposti,  a  cura  della  preposta
commissione,  alle  prove  di  efficienza  fisica  che  consisteranno
nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il  cui  esito  comporta  un
giudizio di idoneita' o inidoneita', con  eventuale  attribuzione  di
punteggi incrementali premianti la performance del concorrente, e  di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali.  Tali
punteggi incrementali saranno utili ai fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui al  successivo  art.  16.  Il  prospetto
delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato «G»,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,   dove   sono
contenute anche le modalita' di svolgimento  degli  esercizi  nonche'
quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione  dei  punteggi
incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o  di
infortunio  durante  l'effettuazione  delle   prove.   Gli   esercizi
obbligatori e facoltativi sono i seguenti: 
      a) esercizi obbligatori: 
        1) nuoto di metri 25 (qualunque stile); 
        2) piegamenti sulle braccia; 
        3) addominali; 
      b) esercizio facoltativo: 
        1) trazioni alla sbarra. 
    L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di
candidati, verra'  stabilito  dalla  commissione  in  funzione  della
disponibilita' degli impianti sportivi. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente  dovra'  essere  risultato  idoneo  in  tutte  le   prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai
concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta  commissione,
sono definitivi e inappellabili.  I  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    6. Le commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere  b),  c)  e
d), entro il terzo giorno dalla data di  conclusione  dei  rispettivi
accertamenti  e  prove,  dovra'  inviare  i  relativi  verbali   alla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª
Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il
tramite del Comando dell'Accademia Navale. 
                               Art. 14 
 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio 
 
 
    1. I soli concorrenti partecipanti al concorso  per  l'ammissione
al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui
al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a),  giudicati  idonei  agli
accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove
di efficienza fisica, di cui ai precedenti  articoli  11,  12  e  13,
saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente  art.  6,
comma 1, presso un Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica
Militare, per essere sottoposti, indicativamente nel mese  di  luglio
2017, all'accertamento del possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla
normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per
piloti. 
    2.   Il   competente   Istituto    di    medicina    aerospaziale
dell'Aeronautica Militare,  seduta  stante,  comunichera'  a  ciascun
concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale
contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di  navigazione  aerea
per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea  per  piloti
quale Allievo Ufficiale pilota di complemento. 
    3. Il giudizio riportato negli accertamenti di  cui  al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
    4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica  Militare
dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia  Navale
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
marinaccad@postacert.difesa.it, anticipandolo a mezzo fax  al  numero
0586/238222. 
                               Art. 15 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a) provvedera'  alla  valutazione  dei  titoli  di  merito
dichiarati  nelle  domande  di  partecipazione  o  in   dichiarazioni
sostitutive, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  eventualmente  allegate  alle
domande stesse, dai  concorrenti  che  saranno  risultati  idonei  al
termine delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  ai  precedenti
articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, assegnando ai medesimi dei  punteggi
per il possesso dei titoli specificatamente elencati  nei  successivi
commi 2. e 3. 
    2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al 16° corso Allievi Ufficiali piloti di complemento (AUPC),  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 
      a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti  10
(dieci); 
      b) per il  possesso  di  licenza  di  pilota  privato  punti  5
(cinque). 
    Ai fini di una corretta valutazione da  parte  della  commissione
esaminatrice, detti titoli dovranno essere  espressamente  dichiarati
nella domanda di partecipazione allegando copia  per  immagini  (file
formato  PDF)  dell'originale  del  brevetto   rilasciato   dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 
    3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione
al 17° corso Allievi Ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui  al
precedente  art.  1,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  la  commissione
esaminatrice disporra' di un punteggio massimo di 16  (sedici)  punti
come di seguito specificato: 
      a) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera b): ulteriori titoli  di  studio  universitari  posseduti  in
aggiunta a quello prescritto per la partecipazione  al  concorso  per
ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 (quattro)  punti,
cosi' ripartiti: 
        1) per la laurea magistrale  con  voto  compreso  tra  106  e
110/110 e lode: punti4 (quattro); 
        2) per la laurea magistrale  con  voto  pari  o  inferiore  a
105/110: punti 2 (due); 
        3) per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale titolo
sara'  valutato  dalla   commissione   esaminatrice   solo   se   non
propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta  per
la partecipazione al concorso; 
      b) per i soli posti a concorso di cui  all'art.  1,  comma  1),
lettera c): ulteriori diplomi di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al  concorso
per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo  di  4  (quattro)
punti cosi' ripartiti: 
        1) per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado
con voto compreso tra 55/60 e 60/60  ovvero  tra  91/100  e  100/100:
punti 4 (quattro); 
        2) per i diplomi di istruzione secondaria  di  secondo  grado
con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 2 (due); 
      c) titoli di servizio: fino a un  massimo  di  punti  6  (sei),
cosi' ripartiti: 
        1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di
Ufficiale di Complemento: punti 1 (uno); 
        2) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di  servizio  prestato  nella  Marina  Militare:
punti  0,25  (zero  virgola  venticinque)  con  attribuzione  di   un
punteggio massimo di punti 1,5 (uno virgola cinque); 
        3) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione di semestre di servizio prestato in  altra  Forza  Armata  o
Corpo Armato dello Stato: punti 0,125 (uno virgola  centoventicinque)
con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5  (zero  virgola
cinque); 
        4) per il servizio di leva assolto in qualita' di  ausiliario
non nelle Forze Armate o nei Corpi Armati  dello  Stato:  punti  0,25
(zero virgola venticinque); 
        5) per ogni semestre di servizio o in  proporzione  per  ogni
frazione  di  semestre  di  servizio  prestato  alle  dipendenze   di
pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20  (zero  virgola
venti) con attribuzione di un punteggio massimo di  punti  0,8  (zero
virgola otto); 
        6) per il  possesso  delle  seguenti  ricompense  militari  e
civili conseguite durante il periodo di servizio prestato  nel  ruolo
dei volontari in s.p., attribuzione di  un  punteggio  massimo  di  5
(cinque) punti: 
          per ogni medaglia  d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile: punti 5 (cinque); 
          per ogni medaglia d'argento al valor militare  o  al  valor
civile: punti 4 (quattro); 
          per ogni medaglia di bronzo al valor militare  o  al  valor
civile: punti 3 (tre); 
          per ogni croce al valor militare: punti 2 (due); 
          per ogni decorazione al valore  o  al  merito  delle  Forze
Armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque); 
          per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi:
punti 0,75 (zero virgola settantacinque); 
      d) altri titoli: fino a un massimo  di  punti  6  (sei),  cosi'
ripartiti: 
        1) per ogni specializzazione a carattere universitario: punti
4 (quattro); 
        2) per ogni dottorato di ricerca: punti 4 (quattro); 
        3)  per  il  diploma  di  abilitazione  all'esercizio   della
professione, laddove non previsto quale requisito di  partecipazione:
punti 2 (due); 
        4) per il possesso del  brevetto  di  assistente  bagnanti  o
bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si  evidenzia  che  altri
tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non  costituiscono
titolo di merito): punti 0,50 (zero virgola cinquanta); 
        5) per il possesso della patente nautica:  punti  0,50  (zero
virgola cinquanta); 
        6) per il brevetto di pilota commerciale  di  velivolo  o  di
elicottero: punti 1 (uno); 
        7)   per   ogni   pubblicazione   a   stampa   di   carattere
tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale
e che sia riportata in riviste  scientifiche,  con  esclusione  delle
tesi di laurea  o  di  specializzazione  (solo  se  dichiarata  nella
domanda): punti 0,50 (zero virgola cinquanta). Per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione  avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto  dei  singoli
autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e'  di
punti 3 (tre). 
    I punti di  cui  alla  lettera  d)  numeri  1),  2),  e  3)  sono
attribuibili per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1),
lettera b); i punti di cui alla lettera d), numeri 4), 5),  6),  e  7
sono attribuibili ai posti a concorso di cui all'art.  1,  comma  1),
lettere b) e c). 
    I titoli  di  merito  non  aventi  validita'  illimitata  perche'
soggetti a scadenza devono essere in corso  di  validita'  fino  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    4. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma  3  del
presente articolo. 
    5. I titoli di merito dovranno  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande.  E'
onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su  ciascuno
dei titoli posseduti, tra quelli indicati nei precedenti commi  2.  e
3.,  ai  fini  della  loro  corretta  valutazione  da   parte   della
commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi,
ai sensi del successivo art. 19. 
    6. Qualora sul modello di domanda on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel precedente art. 5 del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della  presentazione  per  la  prova  scritta  di  cui
all'art. 9 del presente decreto. 
                               Art. 16 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma
1, lettera a), al termine della valutazione  dei  titoli  di  merito,
provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: 
      a) per l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore, di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della Marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera b), numero 1); 
      c) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  sanitario
militare marittimo - Medici, di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 2); 
      d) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP),  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
b), numero 3); 
      e) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari  del  ruolo  speciale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto, di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c). 
    2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1. saranno formulate
come di seguito specificato: 
      a) per l'ammissione al 16° corso Allievi  Ufficiali  piloti  di
complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore, di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a), la graduatoria di merito  sara'  formata
secondo l'ordine dei  punteggi  ottenuti  dalla  media  dei  punteggi
conseguiti  nelle  seguenti  prove,  ai  quali  sono   attribuiti   i
coefficienti a fianco di ciascuna riportati: 
        1) punteggio conseguito nella prova scritta: 1,2; 
        2) punteggio conseguito  all'accertamento  «listening»  della
prova di lingua inglese: 1,5; 
        3)  punteggio  conseguito  all'accertamento  «reading»  della
prova di lingua inglese: 1,5; 
        4) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1. 
    Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto  l'eventuale  punteggio
riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 15; 
      b) per l'ammissione al 17° corso  Allievi  Ufficiali  in  ferma
prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del  Corpo  del  genio
della  Marina  -  specialita'  infrastrutture,  del  Corpo  sanitario
militare marittimo - Medici e del Corpo delle capitanerie  di  porto,
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), le graduatorie
di merito saranno formate  secondo  l'ordine  dei  punteggi  ottenuti
sommando: 
        1) il punteggio conseguito nella prova scritta; 
        2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza
fisica; 
        3) il punteggio conseguito nella valutazione  dei  titoli  di
merito. 
    3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: 
      a) delle riserve di posti previste  dall'art.  2  del  presente
decreto; 
      b) a parita' di merito,  dei  titoli  di  preferenza,  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' o in assenza di titoli di  preferenza,  sempre  a
parita' di  merito,  sara'  preferito  il  concorrente  piu'  giovane
d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della  legge  15  maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  9  della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
      c) dei posti resi disponibili per il ruolo  normale  del  Corpo
del genio della Marina, eventualmente non ricoperti per insufficienza
di concorrenti idonei, che  potranno  essere  portati  in  aumento  a
quelli disponibili  per  il  Corpo  sanitario  militare  marittimo  e
viceversa; 
      d) dei posti resi disponibili per il ruolo  normale  del  Corpo
delle  capitanerie  di  porto,  eventualmente   non   ricoperti   per
insufficienza di concorrenti idonei, che potranno essere  portati  in
aumento a quelli disponibili per il ruolo speciale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto e viceversa. 
    Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che,  nei  limiti  dei
posti  disponibili,  si  collocheranno   utilmente   nelle   predette
graduatorie di merito. 
    4. Le graduatorie di merito  saranno  approvate  dalla  Direzione
generale per il personale  militare  con  distinti  decreti  come  di
seguito specificato: 
      un decreto dirigenziale per la graduatoria di cui al precedente
comma 1., lettera a); 
      un decreto interdirigenziale  per  le  graduatorie  di  cui  al
precedente comma 1., lettere b), c) e d); 
      un decreto interdirigenziale  per  la  graduatoria  di  cui  al
precedente comma 1., lettera e). 
    Le stesse saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa,
per la quale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale.  Inoltre  saranno  pubblicate  nel  portale  dei
concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it 
    5. Il  Comando  dell'Accademia  Navale  sara'  autorizzato  dalla
Direzione generale per il  personale  militare  a  convocare  per  la
frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi.  Se  alcuni  dei  posti
rimarranno  scoperti  per  rinuncia,  decadenza  o  dimissioni  degli
ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avra' facolta' di procedere
ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine  delle
rispettive graduatorie di merito fino al decimo giorno dalla data  di
inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti  previste
in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. 
    6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno  essere
richieste   successivamente    all'avvenuta    pubblicazione    delle
graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per  il
personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico   (tel.
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 17 
 
 
Svolgimento del 16° corso Allievi  Ufficiali  Piloti  di  Complemento
                           (AUPC) e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 16, comma 2., lettera a),  saranno  ammessi
al corso di pilotaggio aereo sotto riserva  dell'accertamento,  anche
successivo all'ammissione,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,  secondo  le  modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per
assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  Comando
dell'Accademia Navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72  -  57127
Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando  medesimo,  riconosciuta  la
validita' del motivo addotto, potra' concedere un  differimento  alla
data di presentazione  che  in  nessun  caso  sara'  successivo  alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della Direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo  i
concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati  dal  congedo  saranno
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, a cura della Direzione  generale  per  il  personale
militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione  al
corso in qualita' di Allievo Ufficiale pilota  di  complemento.  Allo
scopo l'Accademia Navale, al termine dei  primi  quindici  giorni  di
corso, dovra'  fornire  alle  competenti  Divisioni  della  Direzione
generale per il personale  militare  gli  elenchi  dettagliati  degli
Allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di  settembre  2017,
si svolgera' con le seguenti modalita', previste  dalla  sezione  II,
capo III, titolo III del libro IV del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 citato nelle premesse: 
      a) gli ammessi  al  corso,  inclusi  i  militari  in  servizio,
saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi  e  ai  regolamenti
militari, con il grado di  Comune  di  2ª  Classe  Allievo  Ufficiale
pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere  una
ferma di dodici anni, decorrente  dalla  data  di  inizio  del  corso
suddetto.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale   ferma   saranno
considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio  aereo
e rinviati dall'Accademia Navale; 
      b) gli stessi saranno promossi Comune  di  1ª  Classe  dopo  un
primo periodo di istruzione della  durata  di  tre  mesi  e  Sergente
pilota di complemento all'atto  del  conseguimento  del  brevetto  di
pilota di aeroplano; 
      c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di  complemento  che
avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto
di pilota militare e gli esami teorici  conseguiranno,  se  giudicati
idonei ad assumere il grado, la  nomina  a  Guardiamarina  pilota  di
complemento conferita  con  decreto  di  nomina  del  Ministro  della
difesa. 
    6. La Direzione generale per il personale militare,  su  proposta
del Comando Scuole della Marina Militare, ha  facolta'  di  espellere
dal corso gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza  di
attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno  ritenuti
non pienamente  idonei  a  proseguire  i  corsi  stessi.  I  suddetti
frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale pilota  di
complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per
il personale militare, dalla ferma dodecennale  contratta  all'inizio
del corso. 
    Gli Allievi, gia' militari, se  non  conseguiranno  la  nomina  a
Guardiamarina pilota di complemento, rientreranno nella categoria  di
provenienza e, se tale categoria non  prevede  il  ricollocamento  in
congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio. 
    7. Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o  che
saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di  Guardiamarina  di
complemento,  pur  avendo  superato  le  prove  prescritte   per   il
conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina
a pilota  militare.  In  tale  qualita'  saranno  tenuti  a  prestare
servizio con il grado di Sergente di complemento per  un  periodo  di
sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 
    8.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    9. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione. 
                               Art. 18 
 
 
             Svolgimento del 17° corso Allievi Ufficiali 
                in ferma prefissata (AUFP), e nomina 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
di merito di cui al precedente art. 16, comma 2., lettere b), c),  d)
ed e), saranno ammessi  al  corso  sotto  riserva  dell'accertamento,
anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3  del
presente decreto.  Gli  ammessi  riceveranno,  secondo  le  modalita'
previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a  presentarsi  per
assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno. 
    2.  E'  fatto  loro  obbligo  di   presentarsi   il   giorno   di
convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna  comunicazione
essi saranno considerati rinunciatari e,  pertanto,  non  ammessi  al
corso di pilotaggio aereo. In caso di  impossibilita'  a  ottemperare
tempestivamente  alla  convocazione  per  causa  di  forza  maggiore,
comunicata  entro  la  data  di  prevista  presentazione  al  Comando
dell'Accademia Navale - Ufficio concorsi - viale Italia, 72  -  57127
Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando  medesimo,  riconosciuta  la
validita' del motivo addotto, potra' concedere un  differimento  alla
data di presentazione  che  in  nessun  caso  sara'  successivo  alla
conclusione della prima settimana del corso di formazione. 
    3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari
in servizio, muniti di valido documento di  riconoscimento  provvisto
di  fotografia  e  della  tessera  sanitaria.  Gli   stessi   saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dei  requisiti  di  idoneita'  al  servizio  militare  e
saranno sottoposti  alle  vaccinazioni  obbligatorie  previste  dalla
normativa sanitaria in ambito militare per il servizio  in  Patria  e
all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo  scopo  di
evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della Direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione generale per il personale militare. La  cancellazione
avra' effetto dalla data  di  ammissione  al  corso  in  qualita'  di
Allievo Ufficiale in ferma prefissata. Allo scopo l'Accademia Navale,
al termine dei primi quindici giorni di corso,  dovra'  fornire  alle
competenti  Divisioni  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia' alle  armi  e  di
quelli richiamati dal congedo. 
    5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo  ottobre-novembre
2017, si svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale
26 settembre 2002, citato  nelle  premesse.  Gli  ammessi  al  corso,
inclusi  i  militari  in  servizio,   saranno   assunti,   e   quindi
assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con  la  qualifica
di Allievi Ufficiali  in  ferma  prefissata  della  Marina  militare,
ausiliari del ruolo normale  del  Corpo  del  genio  della  Marina  -
specialita' infrastrutture, ausiliari del  ruolo  normale  del  Corpo
sanitario militare marittimo - medici e ausiliari del ruolo normale e
del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di  porto  e  dovranno
obbligatoriamente sottoscrivere una ferma volontaria di trenta  mesi.
Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati
rinunciatari  all'ammissione  al  corso  e  rinviati   dall'Accademia
Navale. 
    6. Agli Allievi Ufficiali in ferma prefissata  durante  il  corso
compete il trattamento economico previsto per gli  Allievi  Ufficiali
dell'Accademia  Navale,  ovvero  gli  assegni  del  grado   rivestito
all'atto dell'ammissione. 
    7. Gli Allievi che dimostreranno di non  possedere  il  complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per  bene  assolvere  le
funzioni del grado o che  si  rendono  colpevoli  di  gravi  mancanze
contro  la  disciplina,  il  decoro  o  la  morale  ovvero  che   non
frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal  corso
previa determinazione  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare. 
    Gli Allievi comunque dimessi dal corso: 
      a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza
e, se tale categoria non prevede il  ricollocamento  in  congedo,  il
periodo di durata del  corso  sara'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      c) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Gli Allievi che supereranno gli esami di  fine  corso  saranno
nominati, rispettivamente: 
      a) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo del genio della Marina; 
      b) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo; 
      c) Sottotenenti di Vascello in ferma prefissata, ausiliari  del
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; 
      d) Guardiamarina  in  ferma  prefissata,  ausiliari  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 
    L'anzianita' assoluta sara' fissata dal  decreto  di  nomina  del
Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla
media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al
termine del  corso  di  formazione.  La  predetta  media,  che  sara'
espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia Navale. Dopo la
nomina gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere ammessi alla
frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia  Navale,
della durata e con le modalita' che  saranno  stabilite  dal  Comando
delle Scuole della Marina. 
    9. Gli Allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami in tale  sessione,  sono  nominati
Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che  hanno  superato
tutti gli  esami  in  prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi
dal corso previa  determinazione  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. Durante la frequenza del corso e durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  ferma  prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza - i nulla  osta  al  transito  in  altre
Forze armate o Corpi Armati dello Stato,  nonche'  nella  Polizia  di
Stato, nel Corpo della Polizia penitenziaria e  nel  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo
nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo
indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al  termine
della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia  previsto
il transito nel servizio permanente. 
    11. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda
per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese  di
servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a
un massimo di sei mesi per  esigenze  d'impiego  ovvero  per  proroga
dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale
ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di
servizio. 
    12. Gli Ufficiali in ferma prefissata potranno essere: 
      a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di
apposito  concorso  per  titoli,  qualora  bandito  dalla   Direzione
generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal
decreto ministeriale 30 settembre 2005; 
      b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato Maggiore della Marina e  previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal  territorio  nazionale  ovvero  a
bordo  di  unita'  navali  impegnate  fuori  dalla  normale  sede  di
servizio. 
    13.  Agli  Allievi  Ufficiali,  una  volta  incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto  di  prestare
il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un  eventuale
successivo impiego presso gli Organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    14. Agli Ufficiali in ferma prefissata si applicano le  norme  di
stato giuridico previste per gli Ufficiali di complemento. 
                               Art. 19 
 
 
         Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli
enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la
conferma di quanto dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3.  Verranno  acquisiti  d'ufficio  dal  Comando   dell'Accademia
Navale: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina  Militare  per
coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo  Armato
dello Stato. 
                               Art. 20 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I  concorrenti  che  risultassero  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione  al  corso  Allievi
Ufficiali in ferma prefissata della Marina militare  saranno  esclusi
dal Comando dell'Accademia Navale. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale  in  ferma  prefissata,  se  il  difetto  dei  prescritti
requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso,
ovvero dopo la nomina. 
                               Art. 21 
 
 
   Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento 
 
 
    1. I Guardiamarina Piloti di complemento, dopo aver maturato  due
anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per  l'avanzamento  e,
se idonei, promossi al grado di Sottotenente  di  Vascello  ai  sensi
dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  citato
nelle premesse. 
    2. Gli Ufficiali Piloti di complemento in ferma  dodecennale,  se
in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  potranno   partecipare   a
specifici concorsi, per titoli, per il transito nel Ruolo speciale in
servizio permanente effettivo ai  sensi  dell'art.  667  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 
                               Art. 22 
 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in ferma prefissata 
 
 
    1.  Per  l'avanzamento  ad  anzianita'  al  grado  superiore,   i
Guardiamarina in ferma prefissata ausiliari del  ruolo  speciale  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto  sono  valutati  dai   superiori
gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado  e,
se idonei, promossi con tale decorrenza. 
    2. Gli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato un anno
di servizio, possono partecipare, sempreche' non  hanno  superato  il
giorno di compimento del  40°  anno  di  eta',  ai  concorsi  per  il
reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in ferma prefissata
costituisce titolo ai fini  della  formazione  delle  graduatorie  di
merito. 
                               Art. 23 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita'  di
gestione del reclutamento e saranno trattati presso  una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
concorrente, nonche', in caso di esito positivo  del  concorso,  agli
enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato
decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    4. I dati sensibili e giudiziari saranno,  inoltre,  trattati  ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90. 
    5. Sono nominati, ognuno per quanto di  competenza,  responsabili
del trattamento dei dati personali: 
      a) il Comandante dell'Accademia Navale; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 3 febbraio 2017 
 
                                    Gen. D. c. (li.): Paolo Gerometta 
Amm. Isp. (CP): Vincenzo Melone 
                                                   Allegati A-B-C-D-E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                         Allegato "F" 
 
                             (art. 13, comma 3, lettera a) del bando) 
 
                 Prove di efficienza fisica per AUPC 
 
1. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI  EFFICIENZA  FISICA  E  DI
  ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO NELLA PROVA DI NUOTO 
    a. Prova di nuoto: 
      il concorrente dovra'  aver  cura  di  mangiare  in  tempi  e/o
quantita' tali da non ingenerare il rischio  di  congestione.  Dovra'
presentarsi  munito  di  costume  da  bagno  e  cuffia,  l'uso  degli
occhialini da piscina e' facoltativo.  Per  essere  giudicato  idoneo
alla prova  il  concorrente,  alla  ricezione  dell'apposito  segnale
prodotto (che  coincidera'  con  lo  start  del  cronometro),  dovra'
iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza
ricorrere ad alcun  appoggio  sui  galleggianti  divisori  di  corsia
eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneita' alla  prova),
e percorrere la distanza di  50  (cinquanta)  metri  entro  il  tempo
massimo  di  80  (ottanta)  secondi.  A   ciascun   concorrente,   la
commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
seguente tabella. 
      
 
=====================================================================
|       tempo impiegato (secondi)       | punteggio (in centesimi)  |
+=======================================+===========================+
|          minore o uguale 40           |            100            |
+---------------------------------------+---------------------------+
|           da 40,01 a 44,99            |            90             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|             da 45 a 49,99             |            80             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|             da 50 a 54,99             |            70             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|             da 55 a 59,99             |            60             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|             da 60 a 64,99             |            50             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|             da 65 a 69,99             |            40             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|             da 70 a 74,99             |            30             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|              da 75 a 80               |            20             |
+---------------------------------------+---------------------------+
|       maggiore o uguale a 80,01       |    Prova non superata     |
+---------------------------------------+---------------------------+
 
    b. Prova di nuoto subacqueo in apnea: 
      per essere giudicato idoneo alla  prova,  il  candidato  dovra'
nuotare in apnea con il  corpo  totalmente  immerso,  per  almeno  18
(diciotto) metri nel tempo massimo di 2  (due)  minuti,  partendo  da
fermo senza l'ausilio della spinta  da  bordo  piscina  e  senza  mai
riemergere con la testa. Un  membro  della  commissione,  osservatore
dell'esercizio, provvedera' alla misurazione del percorso  effettuato
e del tempo impiegato. La prova, se  superata,  non  dara'  luogo  ad
attribuzione di alcun punteggio. 
    c. Trazioni alla sbarra: 
    per essere giudicato idoneo  alla  prova,  il  concorrente,  alla
ricezione dell'apposito segnale  prodotto  (che  coincidera'  con  lo
start  del  cronometro),  dovra'  eseguire  l'esercizio,  effettuando
minimo 4 (quattro) trazioni entro il limite massimo di 2 (due) minuti
e  senza  soluzione  di  continuita'  nel  rispetto  delle   seguenti
modalita'. Partendo da posizione completamente sospesa, con  le  mani
in presa su una sbarra orizzontale, egli  dovra'  sollevarsi  fino  a
raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per  poi  tornare
nella posizione iniziale. Il concorrente potra' scegliere il ritmo  a
lui piu' consono e indifferentemente  la  presa  palmare  o  dorsale,
senza mai toccare il suolo o eventuale altro appiglio  (pali  o  muri
laterali) con le scarpe. Un  membro  della  commissione,  osservatore
dell'esercizio, provvedera' al conteggio a voce alta  degli  esercizi
correttamente  eseguiti  dal  concorrente,  non  conteggiando  quelli
eseguiti in  maniera  errata  e  comunicando  lo  scadere  del  tempo
disponibile per la prova. La prova, se superata, non dara'  luogo  ad
attribuzione di alcun punteggio. 
2. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' NELLE PROVE DI  EFFICIENZA
  FISICA 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di  efficienza  fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di
cui  al  precedente  punto  1.,  lettere  a.,  b.  e  c.  Qualora  il
concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola  prova,  sara'
giudicato inidoneo alle prove di efficienza  fisica.  Tale  giudizio,
definitivo e inappellabile, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    Il  punteggio  conseguito  nella  prova  di  nuoto,  di  cui   al
precedente punto 1., lettera a., concorrera'  alla  formazione  della
graduatoria di merito di cui all'art. 16 del bando. 
3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO 
    I concorrenti affetti da  postumi  di  infortuni  precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle
prove  idonea  certificazione  medica  che   sara'   valutata   dalla
commissione per  le  prove  di  efficienza  fisica.  Questa,  sentito
l'Ufficiale  medico,   adottera'   le   conseguenti   determinazioni,
eventualmente  autorizzando  il  differimento  ad  altra  data  della
effettuazione delle prove. 
    I  concorrenti  che  prima  dell'inizio  delle  prove   dovessero
accusare una indisposizione  o  che  dovessero  infortunarsi  durante
l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare  immediatamente
la  commissione  la  quale,  sentito  l'Ufficiale  medico  designato,
adottera'  le  conseguenti  determinazioni.  Non  saranno  prese   in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
formulate da concorrenti che abbiano portato comunque  a  compimento,
anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica. 
    I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno  ottenuto  dalla
commissione l'autorizzazione al  differimento  dell'effettuazione  di
tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno  convocati
-  mediante  avviso  inserito  nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi - per sostenere  le  prove  in
altra data. Tale data non potra', in alcun caso, essere successiva al
20°  (ventesimo)  giorno  a  decorrere  dalla  data   originariamente
prevista per l'esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi). 
    Ai    concorrenti    che    risulteranno    impossibilitati    ad
effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella  nuova
convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale
data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita'  alle  prove
di efficienza fisica. 
    Tale   giudizio,   definitivo   e   inappellabile,    comportera'
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
 
                              -------- 
                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
    a. Prova di nuoto. 
    Il  concorrente  dovra'  aver  cura  di  mangiare  in  tempi  e/o
quantita' tali da non ingenerare il rischio  di  congestione.  Dovra'
presentarsi  munito  di  costume  da  bagno  e  cuffia,  l'uso  degli
occhialini da piscina e' facoltativo.  Per  essere  giudicato  idoneo
alla prova  il  concorrente,  alla  ricezione  dell'apposito  segnale
prodotto (che  coincidera'  con  lo  start  del  cronometro),  dovra'
iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e senza
ricorrere ad alcun  appoggio  sui  galleggianti  divisori  di  corsia
eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneita' alla  prova),
e percorrere la distanza di 25 (venticinque)  metri  entro  il  tempo
massimo indicato nella tabella  di  cui  al  precedente  punto  1.  A
ciascun concorrente, la commissione assegnera' un punteggio secondo i
criteri stabiliti nella tabella precedente. 
    b. Piegamenti sulle braccia. 
    Il concorrente dovra' indossare tuta da ginnastica e/o  maglietta
e idonee scarpe da ginnastica. Dovra' iniziare la prova in  posizione
prona, completamente disteso con il palmo  delle  mani  poggiato  sul
pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le  gambe
unite e con la punta dei  piedi  in  appoggio  a  terra.  Per  essere
giudicato  idoneo  alla  prova   il   concorrente,   alla   ricezione
dell'apposito segnale prodotto (che  coincidera'  con  lo  start  del
cronometro), dovra' eseguire, entro il  limite  massimo  di  2  (due)
minuti e senza soluzione di continuita', un numero maggiore o  uguale
a quelli indicati nella tabella di cui al precedente punto 1., con le
seguenti modalita': 
      sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in
posizione allineata, estendendo completamente le braccia; 
      una volta raggiunta la posizione di  massima  estensione  delle
braccia, abbassare il corpo (capo  -  tronco  -  arti  inferiori)  in
posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento
con il petto e con il viso; 
      ripetere i piegamenti senza interruzioni. 
    Un  membro   della   commissione,   osservatore   dell'esercizio,
provvedera' al conteggio a voce alta dei soli esercizi  correttamente
eseguiti dal concorrente, non conteggera' invece quelli  eseguiti  in
maniera scorretta e comunichera' lo scadere del tempo disponibile per
la prova. A ciascun concorrente che, dopo aver  raggiunto  il  numero
minimo di piegamenti  previsti  per  l'idoneita'  alla  prova,  avra'
deciso di proseguire  l'esercizio  senza  soluzione  di  continuita',
nello  stesso  tempo  massimo  di  2  (due)  minuti   stabilito   per
l'idoneita'  alla  prova,  la  commissione  assegnera'  un  punteggio
secondo i criteri stabiliti nella tabella precedente. 
    c. Addominali. 
    Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indicato
di flessioni del tronco entro il limite massimo di  2  (due)  minuti,
con le seguenti modalita' di esecuzione: 
      partenza dalla posizione supina, mani  dietro  la  nuca,  gambe
flesse e piedi bloccati da altro concorrente; 
      sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale; 
      da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a
sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare. 
    Un  membro   della   commissione,   osservatore   dell'esercizio,
conteggera' a voce alta i soli esercizi  eseguiti  correttamente  dal
concorrente,  non  conteggera'  invece  quelli  eseguiti  in  maniera
scorretta e comunichera' lo scadere  del  tempo  disponibile  per  la
prova. 
    d. Trazioni alla sbarra (prova facoltativa). 
    Il concorrente, alla  ricezione  dell'apposito  segnale  prodotto
(che coincidera'  con  lo  start  del  cronometro),  dovra'  eseguire
l'esercizio, entro il limite massimo di 2 minuti e senza soluzione di
continuita'. Partendo da posizione completamente sospesa, con le mani
in presa su una sbarra orizzontale, egli  dovra'  sollevarsi  fino  a
raggiungere, con il mento, il livello della sbarra, per  poi  tornare
nella posizione iniziale. Il concorrente potra' scegliere il ritmo  a
lui piu' consono e indifferentemente  la  presa  palmare  o  dorsale,
senza  mai  toccare  il  suolo  con  le  scarpe.  Un   membro   della
commissione, osservatore dell'esercizio, provvedera' al  conteggio  a
voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente,  non
conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta  e  comunicando  lo
scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente, la
commissione assegnera' un punteggio secondo i criteri stabiliti nella
tabella precedente. 
4. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' NELLE PROVE DI  EFFICIENZA
  FISICA 
    Per essere giudicato idoneo alle prove di  efficienza  fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di
efficienza fisica obbligatorie. 
    Qualora il concorrente non consegua l'idoneita' anche in una sola
prova obbligatoria, sara' giudicato inidoneo alle prove di efficienza
fisica prescindendo dal risultato delle eventuali  prove  facoltative
sostenute. Tale giudizio,  definitivo  e  inappellabile,  comportera'
l'esclusione dal concorso. 
    Il mancato superamento di uno o piu' degli  esercizi  facoltativi
non determinera' il giudizio  di  inidoneita'  ma  ad  essi,  qualora
eseguiti dai concorrenti, saranno attribuiti i punteggi  incrementali
stabiliti dalle tabelle precedenti. 
    La somma di detti punteggi e dei punteggi conseguiti nelle  prove
obbligatorie di nuoto e piegamenti sulle braccia concorrera', sino ad
un massimo di punti 3 (tre), alla  formazione  delle  graduatorie  di
merito di cui all'art. 16 del bando. 
5. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO 
    I concorrenti affetti da  postumi  di  infortuni  precedentemente
subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle
prove  idonea  certificazione  medica  che   sara'   valutata   dalla
commissione per le prove di efficienza fisica. 
    Questa, sentito  l'Ufficiale  medico,  adottera'  le  conseguenti
determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento  ad  altra
data della effettuazione delle prove. 
    I  concorrenti  che  prima  dell'inizio  delle  prove   dovessero
accusare una indisposizione  o  che  dovessero  infortunarsi  durante
l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno informare  immediatamente
la  commissione  la  quale,  sentito  l'Ufficiale  medico  designato,
adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle  prove  formulate  da  concorrenti  che  abbiano
portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le  prove
di efficienza fisica. 
    I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno  ottenuto  dalla
commissione l'autorizzazione al  differimento  dell'effettuazione  di
tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno  convocati
-  mediante  avviso  inserito  nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale dei concorsi - per sostenere  le  prove  in
altra data. Tale data non potra', in alcun caso, essere successiva al
20°  (ventesimo)  giorno  a  decorrere  dalla  data   originariamente
prevista per l'esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi). 
    Ai    concorrenti    che    risulteranno    impossibilitati    ad
effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella  nuova
convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale
data, la commissione attribuira' giudizio di inidoneita'  alle  prove
di efficienza fisica. 
    Tale giudizio, che e' definitivo,  comportera'  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.