Concorso per 1 dirigente di ricerca (toscana) IRPET - ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: DIR N. 12 del 15-02-2017
Sintesi: IRPET - ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA Concorso (Scad. 10 marzo 2017) Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale con qualifica dirigenziale con co ...
Ente: IRPET - ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA
Regione: TOSCANA
Provincia: FIRENZE
Comune: FIRENZE
Data di inserimento: 15-02-2017
Data Scadenza bando 10-03-2017
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IRPET - ISTITUTO REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA TOSCANA

Concorso (Scad. 10 marzo 2017)

Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale con qualifica dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente di Ricerca”.


Art. 1
Indizione ed oggetto della selezione
Con determinazione del Direttore n. 6 del 31.01.2017 è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di personale con qualifi ca dirigenziale, nel profi lo professionale di ‘Dirigente di ricerca’, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, d’ora in avanti denominato IRPET.
L’assunzione del vincitore è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis, del d.lgs. 165/2001.
L’IRPET garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo: http://www.irpet.it, sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana (BURT), nonché per estratto sulla Gazzetta uffi ciale della Repubblica italiana- 4a serie speciale “Concorsi ed esami”.
L’IRPET si riserva di prorogare i termini, modifi care, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il presente bando di concorso.
Art. 2
Competenze professionali richieste
Il profi lo professionale richiesto è quello di “Dirigente di ricerca” con competenze in materia di metodi quantitativi e di modelli macroeconomici fi nalizzati all’analisi, alla interpretazione e alla previsione delle dinamiche dell’economia regionale, nel contesto dell’economia nazionale ed internazionale.
Al dirigente saranno attribuite le funzioni di responsabile dell’Area di ricerca dell’IRPET “Macroeconomia regionale”, con specifi che competenze in materia di ricerca, studio e analisi dei temi economici legati ai modelli di sviluppo regionale con particolare riferimento sia all’analisi congiunturale che strutturale.
In particolare è richiesta la conoscenza approfondita di:
- contabilità regionale: fonti disponibili, metodi di stima dei conti economici regionali fi nalizzati all’analisi congiunturale;
- analisi macroeconomica regionale: teorie e modelli macroeconomici che abbiano come ambito di riferimento l’economia regionale;
- strumenti per la valutazione dell’impatto sull’economia regionale di azioni di politica economica o in generale di avvenimenti esterni;
- metodi e strumenti per la costruzione di modelli di previsione;
- studio della evoluzione dell’economia regionale sia dal punto di vista congiunturale che strutturale: principali caratteristiche dello sviluppo regionale e nazionale con particolare riferimenti agli anni più recenti.
La direzione della predetta Area di ricerca comporta altresì il possesso di consolidata capacità di conduzione di gruppi di lavoro, di gestione di progetti di ricerca, di coordinamento organizzativo, di programmazione e di controllo economico-fi nanziario, di relazioni esterne con i vari interlocutori istituzionali e con i soggetti di interesse.
Art. 3
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi, purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali;
2) età non inferiore ad anni 18;
3) idoneità fi sica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge n. 104/1992;
4) godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini non italiani, nello Stato di appartenenza o di provenienza;
5) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dall’assunzione presso pubbliche Amministrazioni, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l’impiego presso pubbliche Amministrazioni;
6) non essere stato destituito o licenziato dall’impiego da pubbliche Amministrazioni per motivi disciplinari, ovvero persistente insuffi ciente rendimento; ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7) essere in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) o di laurea magistrale/specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o ai sensi del D.M. 270/2004 (nuovo ordinamento) o di diploma universitario o altro diploma accademico di II livello rilasciato da Scuole e/o Istituzioni di alta formazione dichiarato equiparato e/o equipollente a lauree universitarie conseguite ai sensi dei citati D.M. 509/99 e 270/04. I candidati in possesso di titolo di studio estero devono produrre copia autentica del medesimo, tradotta in lingua italiana e legalizzata, nonché indicare gli estremi della dichiarazione di equiparazione del predetto titolo resa dalla competente autorità nei termini stabiliti dalla legislazione vigente o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta della medesima e di produrla al momento dell’eventuale assunzione. La richiesta di equiparazione deve essere rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Le relative informazioni sono disponibili all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it;
8) (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; il presente requisito deve permanere anche all’atto dell’eventuale assunzione;
9) avere maturato la seguente esperienza professionale:
- essere dipendenti a tempo indeterminato dell’IRPET o di altre pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio nella categoria professionale immediatamente inferiore alla qualifi ca dirigenziale, considerando utili a tale fi ne anche gli anni in cui i predetti dipendenti abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche;
- oppure essere dipendenti di enti pubblici economici o di aziende private, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre anni.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo l’esclusione dal concorso stesso o la risoluzione dal contratto di lavoro.
Art. 4
Domanda di partecipazione alla selezione
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione redatta in carta libera, utilizzando, anche in copia fotostatica, l’apposito modello (allegato A al presente bando) entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana (BURT).
La domanda dovrà essere presentata, a pena di irricevibilità, secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ad IRPET, Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, via Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze;
- consegnata a mano direttamente all’uffi cio protocollo dell’IRPET, presso la sede di via Pietro Dazzi 1, 50141, Firenze, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
- trasmessa mediante posta elettronica certifi cata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’IRPET: protocollo.irpet@postacert.toscana.it. La domanda e gli altri allegati dovranno essere trasmessi in un unico file (in formato PDF).
Sull’esterno della busta o nell’oggetto della mail inviata tramite posta elettronica certifi cata dovrà essere riportato il nome, il cognome del candidato e l’indicazione del seguente oggetto: “Selezione pubblica per Dirigente di ricerca”.
Ai fi ni del rispetto del termine perentorio per la partecipazione alla selezione:
- Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite mediante raccomanda con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui sopra (a tal fi ne farà fede la data del timbro dell’Uffi cio Postale di partenza) purché pervenute all’IRPET entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del presente bando.
- Il rispetto del termine per le domande consegnate a mano è comprovato dalla ricevuta rilasciata dall’Uffi cio protocollo dell’IRPET.
- Per gli invii a mezzo posta elettronica certifi cata, la data di presentazione della domanda è comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’assenza della notifi ca “ricevuta di avvenuta consegna” indica che la domanda non è stata ricevuta. È onere del candidato verifi care l’effettiva ricezione della domanda da parte di IRPET attraverso la notifi ca di cui sopra. Nel caso di mancata ricevuta di consegna il candidato può contattare il numero dell’Uffi cio protocollo IRPET (0554591237) dalle ore 9,30 alle ore 12,30 o inviare email a: ufficio.protocollo@irpet.it
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente quello personale del candidato. Non è consentito al candidato l’utilizzo di caselle di posta elettronica certifi cata di soggetti diversi. La domanda presentata mediante casella PEC intestata al candidato le cui credenziali siano state rilasciate previa identifi cazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65 comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, non necessita di firma.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certifi cata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere contenuta in una sola mail inviata per PEC; non saranno accettate mail contenenti singoli documenti o documenti parziali anche ad integrazione della domanda di partecipazione precedentemente trasmessa. Nel caso di ricezione di più mail, verrà presa in esame solo l’ultima mail ricevuta, secondo l’ordine cronologico, dal sistema di PEC dell’IRPET.
Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della dicitura richiesta all’esterno della busta o nell’oggetto della mail trasmessa per posta elettronica certifi cata, nonché in particolare disguidi nel recapito a mezzo posta elettronica certifi cata determinati dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certifi cata, ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certifi catore per l’accettazione e consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.In ogni caso, non sarà imputabile ad IRPET alcuna responsabilità per ritardi o disguidi del servizio postale o del servizio di posta elettronica certifi cata che determinino il recapito della domanda oltre il termine previsto, ovvero che comportino la dispersione della domanda per motivi non imputabili ad IRPET, compresa la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause non imputabili ad IRPET ma ai gestori della PEC del candidato.
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
a) nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
b) di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero la cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi, purché con un’adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle prove concorsuali;
c) (solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea) di essere regolarmente soggiornante nel territorio italiano nei modi specifi cati al precedente articolo 3, punto 8;
d) il godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini non italiani, tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento dello Stato di appartenenza o di provenienza;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data, del luogo di conseguimento, dell’Università o Istituto universitario che lo ha rilasciato, della relativa classe di laurea; (per i candidati in possesso di titolo di studio estero) allegare copia autentica del titolo, tradotta in lingua italiana e legalizzata ed indicare gli estremi della dichiarazione di equiparazione del titolo emessa dalla competente autorità o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta della predetta dichiarazione e di produrla al momento dell’eventuale assunzione;
f) l’esperienza professionale maturata in conformità a quanto richiesto al precedente articolo 3, punto 9;
g) di possedere ogni altro requisito generale e specifico previsto dal bando di concorso;
h) di non essere stato destituito dall’impiego, o licenziato oppure dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuffi ciente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, specificandone la natura;
j) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari;
k) l’eventuale possesso dei titoli che conferiscono preferenza a parità di punteggio ai sensi della vigente normativa, con specifi cazione dei titoli stessi (articolo 16 del regolamento di accesso all’impiego e per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET, reperibile sul sito informatico dell’IRPET, nella sezione ‘Amministrazione’, ‘Atti’, ‘Regolamenti’, al seguente link: http://www.irpet.it/storage/doc/Regolamentoborse%20 di%20studio.pdf);
l) l’indirizzo presso il quale devono pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale e del recapito telefonico ed eventualmente dell’indirizzo di posta elettronica; i candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali, successive variazioni dei suddetti dati;
m) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sono documentabili.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, dell’ausilio eventualmente necessario, nonché dell’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento della prova di idoneità.
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, deve essere fi rmata in calce dal candidato (ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo posta elettronica certifi cata secondo le modalità stabilite dal presente bando) e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’IRPET non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafi ci o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, i candidati devono allegare, pena la non valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9:
- il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto;
- dichiarazione sostitutiva di certifi cazione o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativa al possesso dei titoli di cui all’art. 9, redatta secondo il modello allegato al presente bando (Allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, primo comma, del medesimo D.P.R. 445/2000, le pubblicazioni e gli altri documenti utili per la valutazione dei titoli possono essere prodotti in originale, in copia autentica oppure in copia fotostatica, purché sia resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (inclusa nel modello ‘B’ sopra indicato) nella quale il candidato dichiari che la copia fotostatica è conforme all’originale. I titoli e le documentazioni prodotte nei termini suddetti devono essere documentabili.
Ciascun candidato potrà presentare massimo 10 (dieci) pubblicazioni. Il candidato non deve allegare le citate pubblicazioni alla domanda di partecipazione ma dovrà consegnarle il giorno della prova scritta in originale o in copia autentica, ovvero in copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva di certifi cazione in cui si dichiara, ai sensi e per gli effetti degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2001 che le copie delle pubblicazioni allegate sono conformi all’originale (allegando altresì fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità).
Nel modello (allegato B al presente bando) trasmesso insieme alla domanda di partecipazione, dovrà comunque essere riportato l’elenco analitico delle pubblicazioni (nel numero massimo di 10) che verranno presentate in sede di prova scritta, pena la non valutazione delle stesse.
Non saranno valutate pubblicazioni cartacee che non siano state presentate il giorno della prova scritta ovvero che non rispondano all’elencazione contenuta nel modello allegato B. In caso di presentazione di un numero di pubblicazioni superiore a 10 (dieci), la Commissione valuterà solo quelle indicate nelle prime dieci posizioni dell’elencazione fatta nel modello allegato B.
I candidati in possesso di titoli accademici e di servizio conseguiti all’estero devono allegare la traduzione in lingua italiana autenticata e legalizzata di ciascuno di essi.
Art. 6
Motivi di irricevibilità della domanda e di esclusione dalla selezione
Costituiscono motivi di irricevibilità della domanda:
- la presentazione o spedizione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando o con modalità diverse da quelle indicate nel bando;
- la mancanza della fi rma in calce alla domanda, ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo posta elettronica certifi cata secondo le modalità stabilite dal presente bando.
Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:
- la mancanza di uno dei requisiti per l’ammissione di cui al precedente articolo 3;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate alle lettere da a) a m) previste nel precedente art. 4 “Domanda di partecipazione alla selezione”;
- la mancanza di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità allegata alla domanda
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative certifi cazioni o gli atti di notorietà, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’ammissione dei candidati alla selezione è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione, con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. L’IRPET, con provvedimento motivato del Direttore, può disporre in qualunque momento, anche successivo all’espletamento delle prove concorsuali, l’esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione.
Art. 7
Modalità delle selezioni
La selezione di cui al presente bando avverrà mediante la valutazione dei titoli e l’effettuazione di esami costituiti da una prova scritta e da una prova orale.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione, ed in particolare quelle concernenti:
- gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, nonché di quelli ammessi con riserva;
- i risultati della valutazione dei titoli;
- gli esiti della prova scritta ed orale.
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet www.irpet.it, nella sezione dedicata “Amministrazione Trasparente”- “Bandi di concorso”-“Accesso all’impiego”. Tale forma di pubblicità sostituisce la comunicazione individuale ai candidati ed ha valore di notifi ca ad ogni effetto di legge. I candidati non riceveranno, pertanto, nessuna comunicazione postale al riguardo.
Il calendario ed i luoghi di effettuazione della prova scritta e dalla prova orale sono indicati nel successivo art.11.
Tutti i candidati non esclusi sono, pertanto, tenuti a presentarsi a sostenere le prove, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun altro avviso nel giorno, luogo e orario stabiliti nel presente bando ovvero comunicati secondo le modalità sopra indicate.
L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura concorsuale, anche successivo all’espletamento della prova d’esame, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione.
La valutazione dei titoli avverrà prima dell’effettuazione della prova orale per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.
La durata massima del procedimento concorsuale è stabilita in 90 giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.
Art. 8
Composizione della commissione e determinazione dei punteggi
Per l’espletamento della selezione di cui al presente bando sarà costituita una commissione esaminatrice, in conformità a quanto stabilito all’art. 21 del vigente regolamento per l’accesso all’impiego e per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET.
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti per ciascun candidato, così suddivisi:
- punti 25 per i titoli;
- punti 30per la prova scritta;
- punti 45 per la prova orale.
L’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli ed alle prove di esame avviene sulla base di distinti criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione esaminatrice e risultanti dal verbale della seduta.
La valutazione dei titoli sarà effettuata successivamente alla prova scritta, per i soli candidati che abbiano superato quest’ultima ai sensi dell’art. 10.
La votazione fi nale è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nelle prove di esame. Non saranno valutati utili ai fini della determinazione del punteggio i titoli che rappresentano un requisito di accesso alla selezione.
Art. 9
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, secondo il criterio di attinenza alle competenze professionali indicate all’art. 2 del presente bando e sulla base dei documenti prodotti dai candidati, ovvero delle dichiarazioni sostitutive di certifi cazioni e di atti di notorietà prodotti dai candidati nei modi disposti al precedente art. 5 del presente bando, per le categorie di titoli e con i punteggi di seguito indicati:
a) Titoli di servizio
Ai titoli di servizio sono attribuiti fi no ad un massimo di punti 10. Saranno valutati i periodi di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, istituti di ricerca pubblici o privati, Università, aziende pubbliche o private, enti pubblici, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto professionale, alle competenze indicate nell’art. 2 del presente bando (Competenze professionali richieste).
b) Titoli culturali e formativi atti ad evidenziare il livello di qualificazione professionale complessivamente acquisito dal candidato, con specifi co riferimento alle competenze professionali cui attiene il posto oggetto della selezione, ai sensi dell’art. 2 del bando, fino a punti 7 così suddivisi:
- voto di laurea: alla tesi di laurea sono attribuiti fino ad un massimo di punti 1, a condizione che vi sia attinenza con il profi lo professionale richiesto in base all’art. 2, sulla base del voto di laurea;
- conseguimento di borse di studio o di specializzazione o master , aventi la durata di almeno 1 anno, su tematiche inerenti l’oggetto della selezione ed il profi lo e le competenze di cui all’art. 2, conseguite presso Università, l’IRPET o analoghi Istituti di ricerca: fi no ad un massimo di punti 2;
- conseguimento del titolo di dottore di ricerca o altro equivalente straniero nelle materie attinenti al posto oggetto di selezione di cui all’art. 2: fino ad un massimo di punti 4.
c) Titoli scientifi ci e professionali
Ai titoli scientifi ci e professionali su temi attinenti il profi lo professionale oggetto di selezione ai sensi dell’art. 2 sono attribuiti fi no ad un massimo di punti 8 così suddivisi:
- pubblicazioni fi no a punti 3;
- altri titoli ed esperienze professionali risultanti dal curriculum: fi no a punti 5. Nell’ambito del curriculum sono valutate le attività di ricerca e di lavoro pubblico e privato attinenti al posto oggetto di selezione ed idonee ad evidenziale il livello di qualifi cazione professionale complessivamente acquisito dal candidato.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli che siano già stati considerati come requisito di ammissione alla presente procedura ai sensi del precedente art.3 punto 9).
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, a seguito dell’effettuazione della prova scritta, per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta ai sensi del successivo art. 10 e risultino ammessi alla selezioni.
I punteggi per titoli saranno attributi dalla commissione esaminatrice secondo criteri generali approvati preventivamente dalla stessa tenendo conto del livello di qualifi cazione professionale richiesto e dell’attinenza alle competenze indicate all’art. 2. Non saranno valutati titoli non attinenti all’ambito di materie ed attività riconducibili al tema oggetto della selezione.
Per la valutazione dei titoli accademici e di servizio conseguiti all’estero si rimanda a quanto stabilito al precedente articolo 5, terzo capoverso.
I risultati relativi all’attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati secondo le modalità indicate al precedente articolo 7, prima dello svolgimento della prova orale.
Art. 10
Prove di esame
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale. Le predette prove tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre alla preparazione dei candidati sulle materie oggetto di esame, sia sotto il profi lo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
La prova scritta consiste nell’esecuzione di un elaborato a carattere teorico-pratico, unitamente o disgiuntamente a quesiti, anche nella forma di elaborazione di progetti e costruzione di modelli di analisi, da risolvere in un tempo predeterminato, tendente ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati, nonché la conoscenza dell’uso delle principali applicazioni informatiche, su una o più delle seguenti materie:
1. statistiche economiche regionali: fonti statistiche disponibili a livello regionale (quali, a titolo esemplificativo: conti economici, commercio internazionale, mercato del lavoro), con riferimento anche ai metodi di stima;
2. analisi macroeconomica regionale: teorie e modelli macroeconomici regionali;
3. metodi e strumenti per la costruzione di modelli di previsione e per analisi di impatto;
4. elementi di conoscenza delle caratteristiche dello sviluppo economico nazionale e toscano.
Durante le prove scritte i candidati non possono portare con sé carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; è consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
L’elenco dei candidati che hanno conseguito l’ammissione alla prova orale sarà pubblicata sul sito dell’IRPET secondo le modalità di cui all’art. 7.Tale comunicazione ha valore di notifi ca a tutti gli effetti.
La prova orale verte in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, che mira ad accertare la preparazione, le abilità e conoscenze del candidato.
Nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, nonché le conoscenze sull’ordinamento dell’IRPET e su nozioni generali dell’ordinamento di Regione Toscana.
Per i candidati stranieri le prove di esame saranno altresì volte ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
Risulteranno idonei i candidati che avranno superato la prova orale con un punteggio non inferiore a 36/45 (trentasei/quarantacinquesimi).
Art. 11
Diario delle prove
La prova scritta si terrà il giorno 24 marzo 2017 alle ore 10:00 presso la sede dell’IRPET, in via Pietro Dazzi 1, 50141, Firenze.
La data della prova orale verrà pubblicata sul sito web dell’IRPET con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto all’effettuazione della stessa.
Eventuali variazioni delle date e/o della sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito web dell’IRPET, secondo le modalità di cui all’art. 7.
Tali comunicazioni avranno valore di notifi ca a tutti gli effetti.
Tutti i candidati ammessi alla selezione sono, pertanto, tenuti a presentarsi a sostenere le prove, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun altro avviso nel giorno, luogo e orario stabiliti nel presente bando ovvero comunicati secondo le modalità sopra indicate.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non si presenteranno alle prove nei luoghi, alle date ed orari sopra stabiliti ovvero comunicati nei modi previsti al presente articolo. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.
I candidati ammessi a sostenere la prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altre cause di forza maggiore, dovranno darne tempestiva comunicazione al presidente della commissione esaminatrice, pena l’esclusione dalla selezione, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla commissione idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. La commissione esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga giustifi cata l’assenza alla prova, può disporre, in relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare i candidati interessati a sostenere il colloquio in data successiva, purché non oltre dieci giorni dalla prima convocazione.
Le donne che hanno partorito o subito interruzioni di gravidanza nel giorno stabilito per lo svolgimento della prova orale o nella settimana che la precede, possono chiedere di effettuare la prova in una data diversa. La proroga è concessa su richiesta dell’interessata, previa comunicazione al presidente della commissione, da effettuare, pena la perdita di tale diritto, entro e non oltre il giorno successivo alla data fi ssata per lo svolgimento della prova orale, tenuto conto della certifi cazione medica rilasciata dalla Azienda sanitaria locale competente per territorio, da presentare alla commissione esaminatrice entro i tre giorni successivi a quello della richiesta. La richiesta di rinvio della prova può essere presentata anche dalle candidate gestanti che si trovano nella settimana che precede la data presunta del parto, previa presentazione di specifi ca certifi cazione rilasciata dal medico specialista.
Il periodo di proroga non può essere superiore, in alcun caso, alle quattro settimane a decorrere dal giorno del parto o della interruzione della gravidanza.
La commissione esaminatrice può disporre in qualunque momento visita fi scale nei confronti dei candidati di cui ai precedenti comma.
Art. 12
Graduatorie
Espletate le prove, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati con l’indicazione del punteggio complessivo da ciascuno conseguito, e trasmette i verbali al Direttore dell’IRPET, che, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria applicando eventuali diritti di precedenza e di preferenza dichiarati dal candidato nella domanda, ai sensi di quanto previsto all’art. 16 del vigente regolamento di accesso all’impiego e per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET.
Qualora riscontri irregolarità, il Direttore rinvia motivatamente gli atti alla commissione esaminatrice.
La commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modifi care gli atti, ovvero confermandoli motivatamente, e li trasmette poi defi nitivamente al Direttore.
La graduatoria approvata è pubblicata sul BURT. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del relativo provvedimento di approvazione, salvo diversa disposizione recata dalla legge statale e regionale vigenti nel tempo in materia.
La graduatoria è approvata sotto la condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti per l’accesso all’impiego presso l’IRPET disposti dal presente bando. A tal fine, prima della sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro i vincitori, nonché i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, possono essere invitati dalla competente struttura dell’IRPET a confermare le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo 4 del presente bando.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere confermate qualora le stesse sostituiscano atti la cui validità temporale è scaduta al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere nuovamente confermate quando i requisiti dalle stesse certifi cati devono essere posseduti dai candidati sia al momento della presentazione della domanda di ammissione alla selezione che al momento dell’assunzione.
Entro i sei mesi successivi alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, l’IRPET procede ai controlli previsti dalla normativa sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e fermo restando quanto stabilito in materia di sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dal successivo art. 76 del medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dall’impiego.
Art. 13
Assunzione e trattamento economico
L’assunzione del vincitore della selezione, o eventualmente di altro candidato utilmente collocato in graduatoria, avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno.
L’effi cacia del predetto contratto è subordinata al superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi, non prorogabile né rinnovabile.
Entro la data di assunzione, il vincitore della selezione in possesso di titoli conseguiti all’estero rilevanti ai fi ni dell’ammissione al concorso dovranno produrre la dichiarazione di equiparazione dei medesimi, resa dalla competente autorità nei modi previsti dalla legislazione vigente.
Il trattamento economico spettante è quello previsto dal C.C.N.L. dell’area Dirigenza del comparto “Regioni - Autonomie Locali” vigente alla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro. La retribuzione di posizione e di risultato sono stabilite dalla contrattazione integrativa decentrata.
Prima della sottoscrizione del contratto di lavoro il soggetto individuato dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30.3.01, n. 165 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’IRPET (visibile sul sito istituzionale dell’IRPET, Amministrazione Trasparente).
In ogni caso l’immissione in servizio presso l’IRPET rimane subordinata alle disposizioni di legge nazionale o regionale nel tempo vigenti, nel caso esse dovessero stabilire per qualsiasi causa l’impossibilità per l’IRPET di procedere all’immissione in servizio dei vincitori. Il vincitore della selezione, o eventualmente altro candidato utilmente collocato in graduatoria, prima dell’assunzione può essere sottoposto a cura dell’IRPET a visita medica tendente ad accertarne l’idoneità fi sica al servizio al quale si riferisce la selezione.
Art. 14
Restituzione della documentazione presentata
1. I candidati potranno richiedere, con apposita istanza da presentare decorsi 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul BURT del provvedimento di approvazione della graduatoria ed entro sei mesi dalla stessa, la restituzione della documentazione presentata.
L’IRPET procederà alla restituzione trascorsi i termini di legge per eventuali impugnative e fatto salvo che non vi sia contenzioso in atto.
2. L’interessato, previo accordo telefonico (0554591237) e o tramite email (uffi cio.protocollo@ irpet.it), dovrà presentarsi personalmente presso IRPET, via Pietro Dazzi 1, Firenze, per ritirare la documentazione suddetta; oppure potrà delegare per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona munita di delega e fotocopia documento identità del candidato. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell’IRPET.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1, IRPET disporrà del materiale secondo le proprie determinazioni, senza alcuna responsabilità.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, registrati e conservati presso l’IRPET, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, per le fi nalità di gestione delle selezioni e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le fi nalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fi ni della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico- economica del candidato.
Il trattamento dei dati è effettuato dagli incaricati autorizzati, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, nel rispetto della normativa in materia.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione i candidati autorizzano l’IRPET a trattare i dati personali per le fi nalità sopra specifi cate. Gli interessati godono dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali fi gura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettifi care, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Il titolare del trattamento è IRPET, via Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze, tel. n. 055-459111, fax n. 055-4591240.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Attività amministrative e fi nanziarie dell’IRPET.
Art. 16
Disposizioni finali
L’IRPET si riserva la facoltà di prorogare i termini, modifi care, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato del Direttore, il presente bando.
Il responsabile del procedimento concorsuale, ai sensi della art. 4 della legge 7.8.1990, n. 241, viene individuato nel dott. Carlo Pagliazzi,dirigente amministrativo dell’IRPET (0554591253).
Per eventuali informazioni relative al presente bando è possibile contattare la dott.ssa Giulia Bonatti, al numero 0554591263, o e-mail giulia.bonatti@irpet.it.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni contenute nel regolamento di accesso all’impiego e per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET, nel testo vigente a seguito di determinazione del Direttore n. 31 del 10.9.2013.
Il Direttore
Stefano Casini Benvenuti