Concorso per 1 avvocato (puglia) REGIONE PUGLIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: DIR N. 67 del 16-09-2016
Sintesi: REGIONE PUGLIA Concorso (Scad. 14 novembre 2016) Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto di Professionisti Avvocati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia. ...
Ente: REGIONE PUGLIA
Regione: PUGLIA
Provincia: BARI
Comune: BARI
Data di inserimento: 19-09-2016
Data Scadenza bando 14-11-2016
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REGIONE PUGLIA

Concorso (Scad. 14 novembre 2016)

Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto di Professionisti Avvocati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia.


ART. 1 Oggetto
1. La Regione Puglia intende formare un elenco di avvocati singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale in controversie nelle quali la Regione Puglia è parte ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, co. 1 lett. d) n. 1) e 2) del Codice dei Contratti.
2. L’iscrizione nell’Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico ed è subordinata all’esito positivo della domanda e della documentazione trasmessa.
3. L’Elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti sezioni:
1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto costituzionale;
4) Diritto del lavoro;
5) Diritto tributario;
6) Diritto penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile);
7) Diritto civile, commerciale, lavoro, tributario, procedure esecutive, per controversie di valore determinato o determinabile non superiore a € 25.000,00.
4. La sezione n. 7 è riservata agli avvocati che non possiedono il requisito dell’iscrizione all’Albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.
ART. 2 Ambito applicativo
1. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del Codice dei Contratti, i servizi legali di rappresentanza e patrocinio legale potranno essere conferiti ai professionisti iscritti nell’Elenco nei casi previsti dall’art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2006:
a) incompatibilità degli avvocati regionali con l’oggetto dell’affare da trattare;
b) eccedente carico di lavoro segnalato dall’Avvocatura regionale;
c) motivata opportunità.
2. L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a professionisti non iscritti nell’Elenco con affidamento diretto adeguatamente motivato (come ad esempio straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità difensiva).
ART. 3 Requisiti occorrenti per l’iscrizione
1. Possono presentare domanda di iscrizione singoli professionisti, anche se facenti parte di studi associati o società tra professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti all’Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle magistrature superiori e in possesso di comprovata esperienza professionale quinquennale riferita a una o più delle sezioni da 1 a 6 indicate al comma 3 dell’art. 1.
b) essere in possesso della sola iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati per la sezione n. 7.
c) assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965;
d) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati in danno della P.A. che incidono sulla moralità professionale;
e) non aver subito provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione forense;
f) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 32 quater del codice penale;
g) non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
h) accettare incondizionatamente le condizioni di incarico stabilite al successivo art. 6.
i) accettare di sottoscrivere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
2. Il professionista dovrà indicare una o più sezioni dell’Elenco (Diritto civile e commerciale; Diritto amministrativo; Diritto costituzionale; Diritto del lavoro; Diritto tributario; Diritto penale) cui intende essere iscritto.
A tal fine, il curriculum deve contenere l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i prescelta/e da 1 a 6. Per la sezione sub 7 è richiesta la sola iscrizione all’Albo degli Avvocati.
3. I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, utilizzando il modulo allegato
1. debitamente compilato e sottoscritto, contenente anche l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e alle dichiarazioni di impegno, nonchè la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
4. Alla domanda relativa alle sole iscrizioni nelle sezioni da 1 a 6 deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum in formato europeo, datato e firmato, con l’indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i dell’Elenco prescelta/e.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista.
ART. 4 Modalità di presentazione della domanda
1. In sede di prima formazione dell’Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.
La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: coordinatore.avvocatura@pec.rupar.puglia.it con oggetto: “Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco aperto di professionisti avvocati da utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda e gli allegati dovranno essere inviati tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all’iscrizione nell’Elenco ed essere contenuti in un’unica e-mail in formato PDF non modificatile.
La partecipazione all’Avviso comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.
All’esito dell’esame delle istanze sarà data comunicazione, a mezzo PEC, delle sole domande non ammesse.
ART. 5 Formazione ed aggiornamento dell’Elenco
1. La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l’individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale. L’iscrizione del professionista nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
2. Le domande da inserire nell’Elenco saranno esaminate da una apposita Commissione nominata con decreto dell’Avvocato Coordinatore. L’iscrizione non può aver luogo in caso di:
- mancanza, incompletezza, o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dal modulo di domanda allegato 1.;
- mancanza degli allegati di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 3;
- assenza della sottoscrizione di cui al comma 5 dell’art. 3.
L’inserimento in Elenco avverrà secondo l’ordine alfabetico. I professionisti saranno inclusi nelle sezioni da 1 a 6 dell’Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato e nella sezione 7 in ragione della sola iscrizione all’Albo professionale degli avvocati.
Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all’elenco. 3. L’Elenco è aggiornato, di norma, al 30 giugno di ogni anno mediante l’inserimento degli avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all’art. 4 comma 1 e le cancellazioni necessarie.
4. L’Elenco, con i successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “consulenti e collaboratori” come indicato dall’ art. 10, c. 8, lett. d), art. 15, c. 1, lett. b), c), d), c. 2) d.lgs. n. 33/2013, art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 del sito istituzionale dell’Ente.
ART. 6 Modalità di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi saranno conferiti con delibera della Giunta regionale. Qualora sussistano ragioni di urgenza, il Presidente della Giunta regionale può procedere alla nomina del difensore e al conferimento del mandato difensivo, salvo ratifica della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. g), dello Statuto della Regione Puglia.
2. La Giunta regionale o il Presidente nei casi di urgenza potranno attingere dall’Elenco nel rispetto del principio della parità di genere tenendo conto dei criteri di seguito elencati in ordine di priorità:
a) connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva).
b) appartenenza all’Albo degli avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento;
c) esperienza e qualificazione professionale in relazione all’oggetto e all’incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum allegato all’istanza, per gli incarichi relativi alle sezioni da 1 a 6;
d) rotazione.
3. Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà:
- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso;
- attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non avere incarichi giudiziari pendenti in contraddittorio con la Regione Puglia ovvero indicare gli incarichi in contraddittorio pendenti: in tale ultima ipotesi, l’Amministrazione potrà comunque procedere all’affidamento dell’incarico ove sia necessario garantire la continuità difensiva, subordinatamente alla verifica, da parte dell’Avvocato Coordinatore, della insussistenza di obiettive situazioni di conflitto di interesse.
- obbligarsi a sottoscrivere le condizioni economiche di incarico di cui all’art. 7, comma 1 del presente Avviso;
- comunicare gli estremi della polizza professionale;
- inviare un preventivo di parcella;
- trasmettere un parere in ordine al “rischio di soccombenza”.
ART. 7 Determinazione del compenso
1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell’affidamento del singolo incarico, la convenzione professionale secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.
2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all’atto del conferimento dell’incarico ai sensi dell’art. 13, comma 2, della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l’intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri e i parametri di quantificazione stabiliti dalla Regione Puglia in vigore al momento del conferimento. Attualmente, essi sono stabiliti dalle DGR n. 1985/2012 e n. 2697/2012 consultabili sul sito istituzionale dell’Ente. Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico a più professionisti, questi matureranno un unico compenso.
3. Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 30% dell’importo pattuito, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l’integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia.
Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in .base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e le spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l’acconto. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.
ART. 8 Obblighi del professionista.
1. Il professionista cui venga affidato l’incarico defensionale si obbliga:
a) a comunicare prontamente all’Avvocatura regionale l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
b) a non azionare procedure monitorie in danno della Regione prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni di affidamento (art. 1, comma 4-ter, L.R. n. 18/2006);
c) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione, fermo restando quanto disposto dall’art. 1 comma 4 bis della L.R. n. 18/2006;
d) a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 1423 del 4 luglio 2014, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
e) a collaborare con l’Ente nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
f) in caso di sentenza sfavorevole per la Regione Puglia, il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati saranno trattati con le seguenti modalità: • trattamento elettronico; • trattamento manuale. Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Puglia nella persona del suo Presidente, con sede in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33. Il responsabile del trattamento dei dati è l’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale. In relazione al presente trattamento, l’interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs 196/2003.
Art. 10 Assunzione dell’incarico, recesso e cancellazione dall’Elenco
1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni singolo incarico.
Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione prevista dall’art. 7 comma 1. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.
2. La cancellazione dei professionisti dall’Elenco avviene nei seguenti casi: 1. richiesta di cancellazione avanzata dal professionista; 2. perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, comunque accertata; 3. aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all’affidamento dell’incarico; 4. non aver assolto l’incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempienze 5. aver rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva all’affidamento; 6. altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Alla cancellazione dall’Elenco provvede l’Avvocato Coordinatore, o suo delegato, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell’Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.
ART. 11 Norme finali
1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Regione Puglia avranno luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti.
4. Per ogni informazione inerente il presente Avviso gli interessati possono rivolgersi all’Avvocatura regionale (recapiti telefonici: 080.5406246 dott.ssa Enrica Messineo - 080.5407737 dott.ssa Graziana Matera).
Al fine dell’adeguata pubblicità, il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.P. L’avviso nella sua interezza, ogni sua eventuale modifica e il modulo di domanda verranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione. puglia.it e sul portale www.empulia.it. L’Avviso verrà altresì trasmesso agli Ordini forensi della Regione Puglia.
La pubblicazione dell’Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e pubblicazione dell’Elenco non costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.
Responsabile della tenuta dell’Elenco è l’Avvocato Coordinatore o suo delegato. Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è la dott.ssa. Enrica Messineo (tel. 080.5406246 — email: e.messineo@regione.puglia.it).
Bari,___________
L’AVVOCATO COORDINATORE
Avv. Rossana Lanza