Concorso per 1 agrotecnico (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso-Abilitazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 35 del 08-05-2015
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE Concorso (Scad. 8 giugno 2015) Indizione della sessione degli esami di Stato per l'abil ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-05-2015
Data Scadenza bando 08-06-2015
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Concorso (Scad. 8 giugno 2015)

Indizione della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato, per l'anno 2015.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,  n.   1378,   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami  di  Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni; 
    Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n.  251,  nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo  1991,  n.  91,  che
istituisce l'esame di Stato per  il  conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1997,  n.   176,   di
approvazione  del  Regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in  un'unica  sessione
indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione:  del  giorno  di  inizio  delle  prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto  dai  candidati  in
favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1);  delle
modalita'  di  consegna,  da  parte  del  Collegio  nazionale   degli
agrotecnici e  degli  agrotecnici  laureati  (di  seguito  denominato
"Collegio nazionale"), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame
(art.  6,  comma  2);  del  tempo  assegnato  ai  candidati  per   lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche  (art.  11,  comma
1); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi Ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7  comma  2  del  predetto  d.P.R.  n
.328/2001, che stabilisce: " I Decreti ministeriali  che  introducono
modifiche  delle  classi  di  laurea  e   di   laurea   specialistica
definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa
corrispondenza con i titoli previsti dal presente Regolamento,  quali
requisiti di ammissione agli esami di Stato ''; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2013, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Vista la legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante  'disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto di delega ai  Direttori  generali  degli  Uffici
Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e
Bolzano del Direttore generale degli Ordinamenti  Scolastici  del  27
luglio 2011 prot. n. 5213; 
    Visto il dPR 15 marzo 2010 n. 87 recante il "Regolamento  per  il
riordino degli istituti professionali" ed in  particolare  l'allegato
D; 
    Visto il dPR 15 marzo 2010 n. 88 recante il "Regolamento  per  il
riordino degli istituti tecnici" ed in particolare l'allegato D; 
    Considerato che la giurisprudenza di legittimita' afferma che  ai
fini   dell'ammissione   all'esame   di   abilitazione   l'onere   di
documentazione  del  titolo  di  studio  e'  assolto  anche  con   la
produzione di un titolo superiore che  assorba  integralmente  quello
esplicitamente richiesto (TAR Lazio n. 5503/2006); 
    Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 (G.U. 21  agosto
2004 n. 196), recante  "Equiparazioni  dei  diplomi  di  laurea  (DL)
secondo  il  vecchio  ordinamento  alle  nuove  classi  delle  lauree
specialistiche  (LS),  ai  fini  della  partecipazione  ai   concorsi
pubblici"; 
    Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante  "Disciplina
delle classi di laurea" (in G.U. n. 155 del 6 luglio 2007); 
    Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; 
    Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante  "Disposizioni  in
materia di professioni sanitarie", ed in  particolare  l'art.  4,  il
quale  dispone  che,   ai   fini   dell'esercizio   professionale   e
dell'accesso alla formazione post-base, i  diplomi  e  gli  attestati
conseguiti in base alla precedente normativa,  che  abbiano  permesso
l'iscrizione   ai   relativi   albi   professionali   o   l'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o  che  siano
previsti dalla  normativa  concorsuale  del  personale  del  Servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art.  6,  comma
3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso  alla  formazione
post-base, nonche',  al  comma  2,  ad  ulteriori  titoli  conseguiti
conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente  all'emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  gennaio  1997,  n.  58  che
istituisce la figura  professionale  del  tecnico  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 
    Visto il  decreto  ministeriale  27  luglio  2000  che  riferisce
l'equipollenza direttamente alla qualifica di "operatore di vigilanza
e ispezione", per il cui esercizio la normativa  previgente,  di  cui
all'art. 81 del d.m. della Sanita'  30  gennaio  1982,  prevedeva  il
possesso  di  una  serie  di  diplomi  di  maturita'  tecnica  ovvero
equipollenti (parere Consiglio di Stato n. 4335 del 24 ottobre 2012); 
    Vista la nota del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. n. 2100 del 6 giugno 2012  relativa  all'utilizzo
delle equiparazioni previste per i concorsi pubblici  anche  ai  fini
dell'ammissione agli esami di Stato per le professioni regolamentate; 
    Visto  l'art.  1  della  legge  6  giugno  1986  n.  251  recante
"Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici" e  successive
modificazioni  il  quale  prevede  che  possono   accedere   all'albo
professionale, fra gli altri, i  soggetti  in  possesso  del  diploma
rilasciato da apposita scuola diretta  a  fini  speciali,  di  durata
biennale, istituita ai sensi del dPR 10 marzo 1982 n. 162; 
    Visto l'art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che  dichiara
l'equipollenza fra i diplomati delle scuole dirette a  fini  speciali
istituite ai sensi del dPR n. 162/1982, purche' di durata  triennale,
ai diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 19 novembre
1990 n. 341; 
    Considerato in particolare,  il  piano  di  studio  delle  lauree
quadriennali (DL)  Tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei
luoghi di lavoro (d.m. 17 gennaio 1997, n. 58,  l'art.  4,  comma  1,
legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il d.m. 27 luglio 2000); 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami, sono ammessi i  candidati  in  possesso
del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero
di perito agrario, conseguito presso Istituti professionali di  Stato
per l'agricoltura  e  l'ambiente,  nonche'  presso  Istituti  tecnici
agrari statali (parere C.S. n. 4335 del 24 ottobre 2012), paritari  e
legalmente riconosciuti, che,  alla  data  del  giorno  precedente  a
quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
      A - completato il tirocinio ai sensi della  legge  n.  27/2012,
art. 9, comma 6, presso un agrotecnico  o  un  perito  agrario  o  un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da
almeno un triennio (art. 1, comma 2, lett. a, legge n. 251/1986); 
      B - completato un periodo non  superiore  a  diciotto  mesi  di
formazione  e  lavoro,  con  contratto  a  norma  dell'art.   3   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre  1984,  n.  863,  con  mansioni  proprie  del
diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lett. b, legge n. 251/1986); 
      C - completato un periodo non  superiore  a  diciotto  mesi  di
attivita' tecnica subordinata,  anche  al  di  fuori  di  uno  studio
tecnico  professionale,  con  mansioni   proprie   del   diploma   di
agrotecnico (art. 1, comma 2, lett. c, legge n. 251/1986),  o  svolto
attivita' di titolare di impresa agricola (art. 14  del  "Regolamento
per lo svolgimento della pratica, del tirocinio professionale  e  per
il riconoscimento dell'attivita' tecnica subordinata"  approvato  dal
Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e  degli  Agrotecnici  laureati
con deliberazione  28.6.1992  n.  8  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni); 
      D - conseguito il diploma di apposita  scuola  diretta  a  fini
speciali di durata  biennale  istituita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1,  comma  2,
lett. d), legge n. 251/1986); 
      E - conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine  degli  specifici
corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15  novembre
1991 e successive modificazioni ed integrazioni  (art.  2,  comma  2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176); 
      F - frequentato, con esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore,  ovvero  ITS,  della  durata  di  tre
semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei  mesi  coerenti
con le attivita' libero professionali previste  dall'albo  (art.  55,
comma 3, decreto del Presidente della  Repubblica  n.  328/2001).  Il
Collegio nazionale accerta la sussistenza della  detta  coerenza,  da
valutare  in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli
esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
      A - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  C
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
328/2001 e relativa tabella A); 
      B - lauree, comprensive di un tirocinio di  sei  mesi,  di  cui
alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lett. a, decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001); 
      C  -  lauree  specialistiche  di  cui   al   decreto   Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999,  n.  509,  nonche'  lauree  magistrali  di   cui   al   decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'  come  riportate  nella
tabella "E" allegata alla presente ordinanza, nonche' altre classi di
laurea giuridicamente equivalenti. 
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi  secondo  modalita'  stabilite  in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 
    4. Ai fini dell'ammissione, restano validi i periodi di tirocinio
previsti dal regolamento professionale, maturati in epoca  precedente
all'entrata in vigore del dPR 7 agosto 2012, n. 137. 
                               Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente Ordinanza. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art.   9   del   Regolamento,   possono    essere    costituite,
rispettivamente, Commissioni per  candidati  provenienti  da  diverse
sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti  individuati  quali  sedi  d'esame  nella
tabella A dovessero risultare inutilizzabili per motivi  contingenti,
ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in  cui  il
numero delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita'  ricettive
dell'Istituto, possono essere  costituite  Commissioni  ubicate,  ove
necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite del Collegio nazionale. 
                               Art. 4 
 
 
                  Domande di ammissione - Modalita' 
               di presentazione -Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  Ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare,  come  indicato  al  comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo  art.
5, all'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e l'ambiente
- sede regionale o interregionale di esame tra quelli compresi  nella
tabella A - da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed art. 3,  comma  1,
Regolamento). 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico  dell'Istituto
sede   d'esame   prescelto,   devono,   pero',   entro   il   termine
sopraindicato, essere inviate al Collegio nazionale degli Agrotecnici
e  degli  Agrotecnici  laureati  (Ufficio  di  presidenza   -   Poste
Succursale n. 1 - 47122 Forli' - tel.  0543/720908)  che  provvedera'
agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M. 
    3.  Le  domande  devono  pervenire  secondo  una  delle  seguenti
modalita': 
      a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione); 
      b)  a  mano  direttamente  al  Collegio  nazionale   (fa   fede
l'apposita  ricevuta  rilasciata  dal  Collegio,  redatta  su   carta
intestata, recante la  firma  dell'incaricato  alla  ricezione  delle
istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); 
      c)    tramite    posta    elettronica     certificata     (PEC:
agrotecnici@pecagrotecnici.it), direttamente  al  Collegio  Nazionale
(fa fede la stampa che documenta  l'inoltro,  in  data  utile,  della
pec). 
    4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito  o
presentato la domanda con i documenti oltre il  termine  di  scadenza
stabilito, quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali  risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 
    5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
                               Art. 5 
 
 
                  Domande di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata,  sottoscritta,
con marca da bollo (euro  16,00)  e  corredata  della  documentazione
indicata nel successivo art. 6, i candidati,  consapevoli  sia  delle
responsabilita' penali per dichiarazioni mendaci e per  formazione  o
uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto  delle
dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dai  benefici   eventualmente
conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della  Repubblica),
devono dichiarare (articoli 46 e 47  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica): 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo presso il quale intendono
ricevere eventuali comunicazioni relative agli esami con un  recapito
telefonico; 
      di  aver  conseguito  il  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di agrotecnico,  ovvero  di  perito  agrario,  con  precisa
indicazione: dell'Istituto  sede  d'esame;  dell'anno  scolastico  di
conseguimento; del voto riportato; dell'Istituto che ha rilasciato il
diploma se diverso da quello sede d'esame; della  data  del  diploma;
del numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti  in
calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei
diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato
ancora   rilasciato   ovvero   non   sia,   comunque,   in   possesso
dell'interessato, precisare tali circostanze ed  indicare  l'Istituto
che ha rilasciato il relativo  certificato,  se  posseduto,  con  gli
estremi dello stesso (data e numero di protocollo). La  dichiarazione
in argomento non e' richiesta a coloro che sono in  possesso  di  uno
dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere A,  B
e C (diplomi universitari, lauree,  lauree  specialistiche  e  lauree
magistrali); 
      di essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito  di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio
locale; 
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente art. 2, comma 1, dal Presidente del  competente  Collegio)
di uno dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare  in  modo
specifico come indicato al precedente art. 2,  ovvero  di  maturarlo,
salvo imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di  inizio
delle prove d'esame. In relazione ai requisiti di cui  al  precedente
art. 2, comma 1 lettere D e F, comma 2, lettere A, B e C (diplomi  di
apposita scuola diretta a fini  speciali,  corsi  IFTS,  ovvero  ITS,
diplomi  universitari,  lauree,  lauree   specialistiche   e   lauree
magistrali) e comma 3, occorre  dichiarare,  con  fedele  e  completa
trascrizione, il  contenuto  del  diploma  e/o  della  certificazione
posseduta (per i corsi IFTS, ovvero ITS,  e  le  lauree  occorre,  in
particolare,  dichiarare   l'avvenuto   compimento   del   prescritto
tirocinio non inferiore a sei mesi); 
      di non aver prodotto, per  la  sessione  relativa  al  corrente
anno, pena l'esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame. 
    2. Coloro i quali abbiano indicato di dover  ancora  maturare  il
requisito di ammissione sono tenuti a comunicarne l'avvenuto possesso
con apposito  atto  integrativo  dei  contenuti  della  domanda  gia'
presentata, da indirizzare al Dirigente scolastico dell'Istituto sede
d'esame  prescelto,  ma  da  inviare  al  Collegio  nazionale   degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo  svolgimento  delle  prove  (idonei  ausili  ed  eventuali   tempi
aggiuntivi, quali certificati da una competente  struttura  sanitaria
in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove  d'esame
da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con  dichiarazione
ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
personali richieste. 
                               Art. 6 
 
 
               Domande di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere  allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti: 
      breve  curriculum,  in   carta   semplice,   sottoscritto   dal
candidato,  relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli
eventuali ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento: 
        della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario  nella
misura di 49,58 euro  (art.  2  -  capoverso  3  -  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre   1990).   Il
versamento, in favore dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate,
deve  essere  effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio  postale
utilizzando il modello F23 (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio:
quello  della  Agenzia  delle  Entrate  "locale"  in  relazione  alla
residenza anagrafica del candidato); 
        del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame
(da effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a  norma
della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni; 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti del Collegio nazionale 
 
 
    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale verifica la regolarita' delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, tramite i collegi territoriali, (art.  6,
comma  1,  Regolamento),  comunica  al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro  la  data  del  11  settembre
2015,       tramite       posta       elettronica       all'indirizzo
giancarlo.rosci@istruzione.it, il  numero  dei  candidati  ammessi  a
sostenere gli esami, ai fini della determinazione  del  numero  delle
Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche
nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda. 
    2. Il Collegio Nazionale invia, altresi', entro la  data  del  18
settembre   2015,    tramite    posta    elettronica    all'indirizzo
giancarlo.rosci@istruzione.it e a mezzo postale al MIUR  -  Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia  Scolastica
- Ufficio V  -  viale  Trastevere  n.  76  00153  Roma,  gli  elenchi
nominativi, in stretto ordine alfabetico e  numerico,  dei  candidati
ammessi a sostenere gli esami,  distinti  in  relazione  all'Istituto
sede d'esame da loro prescelto e con espressa indicazione del  titolo
di studio posseduto, per consentire al Ministero di  provvedere  alla
loro assegnazione alle Commissioni. 
    3. Il Collegio Nazionale  provvede  a  formare  i  detti  elenchi
previo  puntuale  controllo  (articoli  71  e  72  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle attestazioni dei Collegi locali di cui all'art.  12,  comma  4,
decreto ministeriale  6  marzo  1997,  n.  176,  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, al possesso di uno dei requisiti di  cui  al  precedente
art. 2. 
    4. Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome 
      il nome 
      il luogo e la data di nascita 
      il titolo di studio 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
ancora in corso di maturazione (da  indicare  comunque)  deve  essere
apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  posteriore  al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. 
    5. Gli elenchi, datati e sottoscritti dal presidente del Collegio
Nazionale, devono contenere la seguente attestazione: 
    "Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell'art.
6  del  regolamento  degli  esami   di   Stato   per   l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 6  marzo
1997,  n.  176),   relativamente   ai   candidati,   in   numero   di
..............., di cui all'elenco nominativo che precede: 
      l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti  ed  il
possesso  (salva  indicazione  contraria  relativa  a  candidati  con
requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di  rendere
successiva, analoga attestazione)  di  uno  dei  requisiti  stabiliti
(art. 1, comma 2, legge n. 251/1986; art. 8, comma  3,  ed  art.  55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001); 
      di  aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza; 
      di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e  72  decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000)  delle  dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che  ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'". 
    6.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza. 
    7. Entro la data  del  24  ottobre  2015,  il  suddetto  Collegio
Nazionale  provvede  alla  consegna  delle   domande   ai   dirigenti
scolastici degli Istituti professionali ai quali sono indirizzate,  o
ai dirigenti scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero  in
caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art.  3,
trattenendo  ai  propri  atti  una   fotocopia   della   domanda   di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere  accompagnate  da  altro
originale  dei  medesimi   elenchi,   di   competenza   di   ciascuna
Commissione, gia' trasmessi al Ministero. 
    Detti  elenchi  sono  integrati  con  apposita  nota,  datata   e
sottoscritta, recante indicazione: 
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero; 
      dell'avvenuta maturazione del requisito  di  ammissione  per  i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando  le
successive dichiarazioni, di cui  al  precedente  art.  5,  comma  2,
trasmesse dai candidati). 
    8. Il Collegio Nazionale,  inoltre,  avra'  cura  di  inviare  al
Ministero  le  terne  dei  nominativi  di  docenti  e  professionisti
agrotecnici per la composizione delle Commissioni giudicatrici,  come
previsto dall'art. 7 del d.m. 6.3.1997 n. 176, entro e non  oltre  il
25 settembre 2015. 
    9. Successivamente, il  Collegio  Nazionale  avra'  cura  di  far
pervenire, entro e non oltre  il  settimo  giorno  dall'inizio  delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla Commissione esaminatrice,
la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei  requisiti
di ammissione per i restanti candidati con  la  dicitura  di  cui  al
precedente comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui  al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati). 
                               Art. 8 
 
 
                       Calendario degli esami 
 
 
    1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno  e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 
      3  novembre  2015,  ore  8,30  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti  dal
Regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, dalle
commissioni medesime; 
      4  novembre  2015,  ore  8,30   prosecuzione   della   riunione
preliminare; 
      5  novembre  2015,  ore  8,30  svolgimento  della  prima  prova
scritta; 
      6 novembre 2015,  ore  8,30  svolgimento  della  seconda  prova
scritta o scritto-grafica. 
    2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a  sostenere  le
prove orali ed il  calendario  relativo  alle  prove  stesse  vengono
notificati entro il giorno successivo  al  termine  della  correzione
degli elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'Istituto  sede
degli esami ed inoltrati, per conoscenza, al Collegio  Nazionale,  al
quale spetta, in ogni  caso,  di  effettuare  al  riguardo  eventuali
comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento). 
                               Art. 9 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1.  I  candidati  debbono   presentarsi,   senza   altro   avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali  comunicazioni  ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4),  alle  rispettive  sedi  di
esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle  prove
scritte  o  scritto-grafiche,   muniti   di   valido   documento   di
riconoscimento. 
    2. Gli esami consistono in due prove scritte  o  scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli  argomenti  che  possono  formare  oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B. 
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art.  11,
comma 1, Regolamento). 
    4. Durante le prove e' consentita soltanto  la  consultazione  di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non  programmabili  e
non stampanti (art. 18, comma 4, Regolamento). 
    5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola  delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, Regolamento). 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e   documentati   motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della Commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono,   dalla
Commissione stessa, essere riconvocati in altra data (art. 11,  comma
8, Regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del Regolamento. 
                               Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni  contenute  nel  Regolamento  approvato  con  decreto
ministeriale 6 marzo 1997, n. 176. 
                               Art. 11 
 
 
               Attivita' tecnico-agricola subordinata. 
          Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che intendano far valere lo  svolgimento  di  attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze  di  datori  di  lavoro  pubblici  e
privati, per l'ammissione  all'esame  di  abilitazione  all'esercizio
della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui
circoscrizione  essi  risiedono   domanda   per   il   riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 7 aprile 2015 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
 
---- 
 
    Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal  Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A),  sono  utilizzati
per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti  gli
esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.