Concorso per 1 componente del collegio sindacale (piemonte) AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: DIR N. 65 del 10-09-2014
Sintesi: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 Concorso (Scad. 11 ottobre 2014) Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita' alla designazione a componente del collegio sindacale dell'ASL TO4. Premessa - ...
Ente: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
Regione: PIEMONTE
Provincia: TORINO
Comune: CHIVASSO
Data di inserimento: 11-09-2014
Data Scadenza bando 11-10-2014
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

Concorso (Scad. 11 ottobre 2014)

Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita' alla designazione a componente del collegio sindacale dell'ASL TO4.


Premessa
- Nel corso del mese di novembre p.v. scade il mandato del Collegio Sindacale dell’ASL TO4 e pertanto si rende necessario provvedere ad indire avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla designazione a componente del Collegio Sindacale dell’Azienda.
- L’art. 3, comma 1 quater, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nonché l’art. 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, recante “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali”, prevedono il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali;
- Ai sensi dell’art. 3 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Conferenza dei sindaci;
- L’art. 5 del regolamento sul funzionamento e le attribuzioni della Conferenza dei sindaci stabilisce (al punto 5) che la Conferenza “designa un componente del Collegio Sindacale dell’ASL”;
- Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale dell’ASL, ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 10/95.
1. Requisiti e criteri generali di ammissione
Possono presentare la candidatura coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1, comma 1, lett. g del D.Lgs 27.01.2010, n. 39, nonché all’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20.06.2012 n. 144 (già registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’abrogato D.Lgs n. 88/1992), ovvero, ai sensi dell’art. 3 ter, comma 3 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali.
In analogia a quanto previsto dalla Regione Piemonte, con DGR n. 60-4638 del 24 settembre 2012, quali criteri generali di designazione a componente del Collegio sindacale, si richiede:
a) il possesso di un’esperienza almeno triennale di revisione, svolta nell’arco degli ultimi dieci anni presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria;
b) l’assenza di sospensioni dall’esercizio dell’attività di controllo dei conti.
Con riferimento alla lettera a) l’attività revisionale, affinché possa considerarsi utile, deve essere stata effettivamente prestata, non essendo sufficiente la titolarità di funzioni supplenti.
Non rilevano inoltre, ai fini dell’integrazione dell’esperienza professionale almeno triennale, i periodi temporali inerenti incarichi revocati a seguito di violazione dei doveri d’ufficio, né sono cumulabili tra loro le esperienze professionali di durata inferiore ad un anno.
Con riferimento alla lettera b), pur dovendosi dare atto dell’avvenuta abrogazione del DPR n. 99/1998, per effetto dell’entrata in vigore, in applicazione dell’art. 43 del D.Lgs 27.01.2010 n. 39, dei regolamenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze (DM nn. 144 e 145, entrambi del 20.06.2012), si sottolinea come, nelle more dell’individuazione –da operare secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 3, della l.r.n. 39/1995 e smi- di rinnovati e più puntuali criteri di designazione, l’assenza di sospensioni dall’iscrizione all’odierno registro dei revisori legali, ancorché svincolata dai riferimenti testuali di cui all’abrogato art. 39 del DPR n. 99/1998, continuerà a costituire utile indice valutativo dei candidati, attesa l’inclusione, da parte dell’art 24 del citato DLgs n. 39/2010, della “sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni”, nel novero delle sanzioni che possono essere disposte dal competente Ministero in presenza di accertate “irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale”.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Visto il DL 24.6.2014 n. 90 (art. 6 c. 1), che ha modificato l'art. 5 c. 9 del DL 95/2012-L 135/2012 si ritiene che un criterio per la designazione sia non essere collocati in quiescenza.
2. Compiti del collegio sindacale
Il Collegio sindacale esercita le funzioni di cui all’art. 14 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10, e, a norma dell’art. 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. :
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda alla Conferenza dei Sindaci.
3. Regime delle incompatibilità
Non possono essere designati componenti dei Collegi sindacali coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 13, comma 4, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, ovvero:
a) i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale dell’ASL TO4;
b) i dipendenti dell’Azienda TO4, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita con l’Azienda medesima;
c) i fornitori dell’Azienda TO4, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell’Azienda;
d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all’attività dell’Azienda TO4, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219, comma 2;
e) i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASL TO4, ai sensi della deliberazione n. 12/2013 della CIVIT .
Ai sensi dell’articolo 15, legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. non possono comunque ricoprire le cariche di componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per il delitto previsto dall’articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.
4. Informazioni sul compenso dei componenti il Collegio Sindacale
Ai sensi dell’art. 3 comma 13 del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ai componenti del Collegio Sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale. Al Presidente del Collegio è riconosciuta una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti. Compete altresì ai componenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i Dirigenti regionali (articolo 13, comma 13 della L. R. 24 gennaio 1995, n. 10).
Il trattamento economico annuo riconosciuto ai componenti dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali del Piemonte è determinato tenuto inoltre conto delle prescrizioni di cui all’art. 61 comma 14 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133.
5. Informazioni sul procedimento
La Struttura responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del regolamento in materia di procedimento amministrativo dell’ASL TO4 (deliberazione n. 1618 del 18.11.2010), è la SC Affari Generali – sede legale di Chivasso – via Po, 11, ai seguenti recapiti:
Carla Ciamporcero tel. 011/9176336 email : affarigenerali@aslto4.piemonte.it Emilia Cioffi tel. 011/9176520 - fax 011.9176332 email : collegiosindacale@aslto4.piemonte.it
6. Presentazione dell’istanza
L’ istanza, da presentare in bollo, formulata secondo il modello allegato al presente avviso, scaricabile dal sito Internet dell’ASL TO4 www.aslto4.piemonte.it (sezione “L’ASL da te”), dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) residenza;
4) codice fiscale;
5) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;
6) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs 27.01.2010, n. 39, nonché all’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 20.06.2012 n. 144 (già registro dei Revisori contabili di cui all’abrogato D.Lgs n. 88/1992), specificandone gli estremi identificativi, ovvero la condizione di funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componente dei Collegi sindacali;
8) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti, compresa l’indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione;
10) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
11) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla nomina, o altrimenti ostative all’assunzione della carica, previste dall’art. 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, dall’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., e della deliberazione n. 12/2013 della CIVIT (ovvero l’indicazione delle situazioni di incompatibilità, con l’impegno a rimuoverle anteriormente all’assunzione del mandato);
12) possesso dell’esperienza professionale, almeno triennale, di attività revisionale effettivamente svolta, anche in periodi non continuativi, nell’arco degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso, presso enti, aziende, istituzioni pubbliche o private operanti in regime di contabilità economica ordinaria, come dichiarato nel curriculum formativo e professionale (laddove non venga specificato il giorno ed il mese di inizio e fine mandato, lo stesso si intenderà decorrere dall’ultimo giorno del primo anno di riferimento al primo giorno dell’ultimo anno di riferimento);
13) di non avere riportato, ai sensi dell’art. 24, lett. b) del DLgs n. 39 /2010, provvedimenti di sospensione dall’iscrizione all’odierno Registro dei revisori legali;
14) di essere o non essere collocato in quiescenza;
15) indirizzi di recapito postale, telefonico, e-mail, ai fini delle comunicazioni relative al presente avviso e l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione oggettiva dichiarata;
16) di autorizzare l’ASL TO4, ai sensi del DLgs 30.6.2003 n. 196, al trattamento dei dati personali, esclusivamente ai fini dell’espletamento della procedura di designazione;
Con riferimento al punto 9), si precisa che ai sensi del comma 1-bis dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per tutti gli effetti disciplinati dal medesimo articolo, la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di procedura penale è equiparata a condanna.
All’istanza dovrà essere allegato, a pena d’inammissibilità, un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato, da cui dovranno desumersi:
- l’esperienza/e professionale/i svolta/e nell’arco degli ultimi dieci anni, di cui al punto 12 di cui sopra, indicando per ciascuna di esse il periodo temporale di svolgimento (giorno, mese, anno di inizio e fine mandato) e l’ente presso cui ha avuto luogo;
- i titoli di studio conseguiti e le ulteriori esperienze professionali ritenute utili ai fini della valutazione della candidatura;
- le cariche elettive, e non, ricoperte.
Le firme poste in calce all’ istanza ed al curriculum, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario addetto o se all’istanza è allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del dichiarante.
Le candidature, indirizzate al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL TO4 dovranno essere inviate al seguente indirizzo: via Aldisio, 2 Ivrea (To) e dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora il termine di presentazione delle istanze cada in giorno festivo, il medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. Non saranno esaminate le candidature pervenute oltre la data sopra indicata.
Non farà fede il timbro postale di avvenuta spedizione.
Le istanze spedite a mezzo posta dovranno recare sulla busta il riferimento “Candidatura a componente del Collegio sindacale dell’ASL TO4” Le istanze potranno essere inviate, anche, tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” al seguente indirizzo di posta:
direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it nel qual caso farà fede la data di ricevimento dell’istanza all’indirizzo di posta dell’ASL TO4.
Le istanze inviate tramite PEC dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:
- esclusivamente file in formato pdf.
- file aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2MB
- sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D. Lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
* che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
* che le firme siano valide al momento della ricezione.
Nel caso di istanze inviate tramite PEC il pagamento dell’imposta di bollo deve essere assolto con le modalità previste per i documenti informatici dal decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 23 gennaio 2004 n. 13138 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto”).
Le istanze possono essere consegnate direttamente presso la SC Affari Generali dell’ASL TO4 a Chivasso, via Po, 11 – 3^ piano –esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 16.00.
E’ ammessa la consegna dell’istanza da parte di terzi muniti di delega, allegando copia del documento di identità (fronte e retro) del delegante, in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione:
- le istanze presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso sul BUR della Regione Piemonte;
- le istanze presentate oltre il termine di scadenza dell’Avviso;
- le istanze presentate in difformità all’Avviso.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’istante, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, ovvero per gli eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Struttura responsabile del procedimento, potrà, assegnando un breve termine, invitare gli istanti alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
7. Informazioni
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali e giudiziari riferiti all’istante saranno oggetto di trattamento da parte dell’ASL TO4 esclusivamente ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla costituzione dell’elenco dei candidati per la designazione a componente del Collegio sindacale da parte della Conferenza dei Sindaci.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi.
L’interessato può far valere i diritti attribuiti dall’articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto.
8. Norme finali
La Conferenza dei Sindaci dell’ ASL TO4 si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza obbligo di notifica e senza che i candidati possano accampare pretese o diritti di sorta.
Il Presidente della Conferenza dei sindaci dell’ASL TO 4
Carlo Della Pepa