Concorso per 41 tenenti in forma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 41
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 15-07-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso (Scad. 14 agosto 2014) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 41 allievi al 7° Corso A.U.F.P. per il conseguiment ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-07-2014
Data Scadenza bando 14-08-2014
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso (Scad. 14 agosto 2014)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 41 allievi al 7° Corso A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Ravvisata la necessita' di reclutare tramite concorso, per titoli
ed esami, 41  (quarantuno)  Allievi  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
(A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a  Tenente
in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo  normale  del  Corpo  degli
Ingegneri,  del  Corpo  di  Commissariato  e  del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito per l'anno 2015; 
    Ritenuto  necessario,  al  fine  di  soddisfare  la   prioritaria
esigenza della Forza Armata di disporre di personale  qualificato  da
impiegare, dopo  la  nomina  a  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,  in
attivita' che richiedono elevata professionalita', prevedere  che  al
concorso  indetto  con  il  presente  decreto   vengano   ammessi   a
partecipare  solo  candidati  in  possesso   di   specifiche   lauree
magistrali e di particolari ulteriori requisiti culturali; 
    Ritenuto  opportuno  prevedere   che   alla   prova   concorsuale
successiva  alla  prova  di  cultura  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti pari a sei  volte  quello  previsto  per  ogni  specifico
indirizzo di  studio  piu'  eventuali  pari  merito,  allo  scopo  di
garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,  foglio  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per  il  Personale  Militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il decreto del Ministero della  Difesa  n.  32/2011  del  4
ottobre 2011, concernente la sua nomina  a  Vice  Direttore  Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di 41 (quarantuno) Allievi al 7° corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina
a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato  e  del  Corpo  Sanitario
dell'Esercito cosi' ripartiti: 
      Corpo degli Ingegneri: n. 18 (diciotto) posti di cui: 
        a) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente
e il territorio; 
        b)  n.  3  (tre)  posti  per  laureati  in  Ingegneria  delle
telecomunicazioni; 
        c) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria informatica; 
        d)  n.  4  (quattro)  posti  per   laureati   in   Ingegneria
elettronica; 
        e) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria dei materiali; 
        f) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria aerospaziale; 
        g) n. 4 (quattro) posti per laureati in Ingegneria civile; 
      Corpo di Commissariato: n. 15 (quindici) posti di cui: 
        h) n. 9 (nove) posti per laureati in Giurisprudenza; 
        i) n. 6 (sei) posti per laureati in Scienze dell'economia; 
      Corpo Sanitario: n. 8 (otto) posti di cui: 
        j) n. 5 (cinque) posti per laureati in Medicina e chirurgia; 
        k) n. 3 (tre) posti per laureati in Medicina veterinaria. 
    2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma  1.
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
sito www.difesa.it/concorsi, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della Difesa. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nel   sito   internet
www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Dei 18 (diciotto) posti relativi al Corpo degli  Ingegneri  di
cui all'art. 1, comma 1., lettere a), b), c), d), e), f) e g),  n.  3
(tre) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai  figli  di  militari
deceduti in servizio che abbiano riportato  il  punteggio  piu'  alto
nelle rispettive graduatorie finali di merito. 
    2. Dei 15 (quindici) posti relativi al Corpo di Commissariato  di
cui all'art. 1, comma 1., lettere h) e i), n. 3 (tre) sono  riservati
ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita'  presso
le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti  in  servizio
che  abbiano  riportato  il  punteggio  piu'  alto  nelle  rispettive
graduatorie finali di merito. 
    3. Degli 8 (otto)  posti  relativi  al  Corpo  Sanitario  di  cui
all'art. 1, comma 1., lettere j) e k), n. 2 (due) sono  riservati  ai
concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso  le
Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio  che
abbiano riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie
finali di merito. 
                               Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Possono concorrere a domanda  per  l'ammissione  al  7°  corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i  sessi
che: 
      a) non hanno superato il giorno di compimento del 38°  anno  di
eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
di partecipazione. Eventuali aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti
dalle vigenti disposizioni di  legge  per  l'ammissione  ai  pubblici
impieghi non trovano applicazione; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato  alla  domanda  di
partecipazione al concorso; 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) sono in possesso di uno dei  seguenti  titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: 
        1. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  a),
laurea magistrale  in  Ingegneria  per  l'ambiente  e  il  territorio
(LM-35); 
        2. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  b),
laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); 
        3. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  c),
laurea magistrale in Ingegneria informatica (LM-32); 
        4. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  d),
laurea magistrale in Ingegneria elettronica (LM-29); 
        5. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  e),
laurea magistrale in Ingegneria dei materiali (LM-53); 
        6. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  f),
laurea magistrale in ingegneria aerospaziale (LM-20); 
        7. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  g),
laurea magistrale  in  Ingegneria  civile  (LM-23)  con  abilitazione
all'esercizio della professione di ingegnere civile; 
        8. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  h),
laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01); 
        9. per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1.,  lettera  i),
laurea magistrale in Scienze dell'economia (LM-56); 
        10. per i posti di cui all'art.  1,  comma  1.,  lettera  j),
laurea magistrale in Medicina e chirurgia  (LM-41)  con  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo; 
        11. per i posti di cui all'art.  1,  comma  1.,  lettera  k),
laurea magistrale in Medicina veterinaria  (LM-42)  con  abilitazione
all'esercizio della professione di medico veterinario. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali, come indicato  dal  decreto  interministeriale  9  luglio
2009. 
    Saranno infine ritenute valide le lauree  conseguite  all'estero,
sempreche'   le   stesse   risultino   riconosciute   dal   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, equiparate  a  una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. A tal fine i  concorrenti  dovranno  allegare  alla
domanda di partecipazione al concorso la  relativa  dichiarazione  di
equiparazione rilasciata dal suddetto Ministero; 
      k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata. 
    2. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio, di
entrambi i sessi. 
    3. Ai fini  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  Allievi
Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  i   concorrenti   dovranno   essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in  Ferma
Prefissata dell'Esercito. Detta  idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi artt. 10,  11  e  12  del  presente
decreto. 
    4. L'ammissione dei  vincitori  al  corso  nonche'  la  nomina  a
Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi artt. 15 e 16 sono
inoltre  subordinate  all'accertamento  d'ufficio,  anche  successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  stabilite  per  l'ammissione   ai   concorsi   nella
magistratura, con le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 
    5.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1., lettera a), devono essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata. 
                               Art. 4 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -  che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale militare, anche  di  futura  pubblicazione  -  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare o  da  Ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con  una
delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale. Con tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali
di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura  di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso, il  cui  modello  e'
pubblicato   nel   citato   portale,    dovra'    essere    compilata
necessariamente on-line e inviata entro il termine perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    La  domanda  di  partecipazione  potra'  essere  presentata   per
soltanto uno dei posti a concorso di cui al precedente art.  1  comma
1.. 
    2. Per  poter  partecipare  al  concorso,  i  candidati  dovranno
accedere al proprio profilo sul portale dei  concorsi,  scegliere  il
concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare  on-line  la
domanda di partecipazione. 
    3. Durante la compilazione della domanda i  concorrenti,  se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste  dal  modello  di
domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza  della
stessa che potra' essere completata e inviata in un secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1.. 
    Per esigenze tecniche connesse con  la  possibilita'  offerta  ai
concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione  dichiarazioni
sostitutive atte  a  dimostrare  il  possesso  di  titoli  di  merito
ritenuti utili ai fini della valutazione di cui  al  successivo  art.
14, il  sistema  consente  il  salvataggio  in  locale  (sul  PC  del
concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia,
riportante la filigrana «DA INVIARE TELEMATICAMENTE», non puo' essere
utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite  il
portale. 
    I   concorrenti,   prima   dell'inoltro    della    domanda    di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini  (file  in
formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni  allegato)
dei documenti/autocertificazioni che intendono  allegare/da  allegare
alla domanda di partecipazione al fine della valutazione  dei  titoli
di  cui   al   successivo   art.   14,   ovvero   quelle   attestanti
l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per
la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato  assegnare  a
tali files il nome corrispondente al  certificato/attestazione  nello
stesso   contenute    (ad    es.:    master.pdf,    equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    4.  Terminata  la  compilazione  della  domanda,  i   concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a  video  e,  successivamente,  una  comunicazione  con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione.  Tale
messaggio, valido  come  ricevuta  di  presentazione  della  domanda,
dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado
di esibirlo all'atto della presentazione per sostenere  la  prova  di
cultura. Dopo l'invio della domanda,  i  concorrenti  potranno  anche
scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio della domanda  tramite  il  portale  si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di
titoli  di  merito  e/o  preferenziali,  si  intenderanno  acquisiti.
Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle  stesse  potranno
essere  inviate  dai  concorrenti,  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo art. 6, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di acquisizione delle domande on-line, l'Amministrazione  si  riserva
di posticipare il termine di scadenza per un numero di giorni pari  a
quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino
e della proroga del termine per la presentazione delle domande  sara'
data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it/concorsi  e
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa,  secondo
quanto previsto dal successivo art. 6. 
    In tal caso resta comunque  invariata,  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma  1.,  la  data  relativa   al   possesso   dei   requisiti   di
partecipazione indicata al precedente art. 3 del presente bando. 
    7. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line  del  portale  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.difesa.it/concorsi
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
4 della legge 8 marzo 1989 n. 101 e all'art. n.  6  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti  che
ne facciano espressa richiesta potranno sostenere, nel  primo  giorno
feriale successivo,  le  prove  previste  nei  giorni  di  festivita'
religiose ebraiche rese note annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'Interno. In caso di  impossibilita'  materiale  o  giuridica  di
svolgimento differito delle prove per i concorrenti che  ne  facciano
richiesta, queste saranno fissate  per  tutti  i  concorrenti  in  un
giorno che non coincida con quello di riposo  sabbatico  o  di  altre
festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo,  il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa,  al
riguardo, che l'accertamento  della  resa  di  dichiarazioni  mendaci
finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di pertinenza; 
      l'esclusione  dal   concorso   o   la   decadenza   a   seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato. 
    10. Il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 6 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale  sezione  sara'  suddivisa  in  un'area  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della  prova
di cultura, calendario  di  svolgimento  delle  prove  di  efficienza
fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili
le comunicazioni di  carattere  personale.  Della  presenza  di  tali
comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di
posta  elettronica,  inviato  all'indirizzo  fornito   in   fase   di
accreditamento,  ovvero  con  sms.  Le  comunicazioni  di   carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni  di  carattere  organizzativo,  le  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o  telegramma  ovvero  con  qualsiasi  altro  mezzo  che
garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it/concorsi. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   situazioni   dichiarate   nella   domanda   di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori  comunicazioni,  mediante
messaggi di posta elettronica (PE) o  posta  elettronica  certificata
(PEC)           rispettivamente            agli            indirizzi:
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it                     e
centro_selezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso al  quale
partecipano.  A  tali  messaggi  dovra'  essere  allegata  copia  per
immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb)  di
un valido documento di  identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione
dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa  e  mobile
da parte dei candidati. 
                               Art. 7 
 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i Comandi/Reparti/Enti  di
appartenenza, tramite messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 
    2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere: 
      a) per il personale in servizio a: 
        redigere,  per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, redatto fino  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con  la  seguente  motivazione:  «partecipazione  al   concorso   per
l'ammissione al  7°  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata
(A.U.F.P.) del ruolo normale dell'Esercito»; 
        predisporre la copia  per  immagine  (file  in  formato  PDF)
salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno
per  ogni  concorrente  alla  proprie   dipendenze   della   seguente
documentazione: 
          1) stato di servizio o foglio matricolare; 
          2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
          3) libretto personale o della cartella personale. 
    La stessa, unitamente ad apposita lettera di  trasmissione  sulla
quale  dovra'  essere   rilasciata   dichiarazione   di   conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile  in  allegato  «A»,  che  costituisce
parte integrante al presente decreto) sara' consegnata al concorrente
che provvedera' a consegnarla al Centro di Selezione  e  Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito  all'atto   della   presentazione   per   lo
svolgimento della prova di cultura di cui al successivo art. 10. 
    Ove particolari esigenze di  carattere  organizzativo  rendessero
impossibile la produzione di  tale  copia  per  immagine,  i  Comandi
dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalita',
copia conforme della suddetta documentazione. 
      b) per il personale in congedo dell'Esercito,  dell'Aeronautica
Militare  e  dell'Arma  dei  Carabinieri  predisporre  la  copia  per
immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico
(CD/DVD)  della  documentazione  di  cui  al  secondo  alinea   della
precedente lettera  a)  da  trasmettere  al  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi  Accademia  e
Scuole Militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno non  oltre  il
trentesimo  giorno  successivo  al  termine  di   scadenza   per   la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Ove
particolari   esigenze   di   carattere   organizzativo    rendessero
impossibile la produzione di  tale  copia  per  immagine,  i  Comandi
dovranno far pervenire al suddetto Centro, entro il trentesimo giorno
successivo alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, copia conforme della suddetta documentazione. 
    3. Per i concorrenti  in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
Militare, fatto salvo l'obbligo per  i  Comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere e  trasmettere  nei  termini  sopraindicati,  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza redatti con la seguente motivazione:  «partecipazione  al
concorso per l'ammissione al 7°  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata  (A.U.F.P.)  del  ruolo  normale  dell'Esercito,   all'11ª
Divisione della Direzione Generale per  il  Personale  Militare.  Gli
stessi  documenti  verranno   resi   disponibili   alle   commissioni
esaminatrici direttamente dalla Direzione Generale per  il  Personale
Militare. 
                               Art. 8 
 
 
             Svolgimento del concorso e spese di viaggio 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di cultura; 
      b) prove di efficienza fisica; 
      c) accertamenti sanitari; 
      d) accertamento attitudinale; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   e   in   corso   di   validita',   rilasciato    da
un'Amministrazione dello Stato. 
    3.  L'Amministrazione  Militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli accertamenti di cui al comma 1., lettere a), b), c)  e  d)  del
presente articolo. 
    4. Le spese per i  viaggi  da  e  per  la  sede  nella  quale  si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma  1.,  lettere
a), b), c) e d) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti.
Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti medesimi, i  concorrenti  potranno  usufruire,  su
richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della  sede  stessa,
di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione  della  difesa.  I
concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire  della  licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti di cui al comma 1., lettere a), b),  c)  e
d) del presente articolo, nonche' al  tempo  strettamente  necessario
per il raggiungimento della sede ove si  svolgeranno  dette  prove  e
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio. 
                               Art. 9 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per  la
valutazione dei titoli e per la formazione delle  graduatorie  finali
di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale; 
      e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 
    2. La commissione esaminatrice di cui  al  precedente  comma  1.,
lettera a), sara' composta da: 
      un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      tre Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Maggiore, membri; 
      un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al  precedente  comma  1.,  lettera  b),
sara' composta da: 
      un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari  di  educazione
fisica, membri; 
      un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado  non
inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. 
    4. La commissione di cui al  precedente  comma  1.,  lettera  c),
sara' composta da: 
      un Ufficiale medico in servizio permanente del Corpo  Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      due Ufficiali medici in servizio permanente del Corpo Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri. 
    5. La commissione di cui al  precedente  comma  1.,  lettera  d),
sara' composta da: 
      un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del
ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, presidente; 
      un  Ufficiale  in  servizio  permanente  del  Corpo   Sanitario
dell'Esercito laureato in psicologia, membro; 
      un  Ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Esercito   perito
selettore attitudinale, membro; 
      un Ufficiale di grado non  inferiore  a  Capitano  in  servizio
permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario  dell'Esercito
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito. 
    6. La commissione di cui al  precedente  comma  1.,  lettera  e),
sara' composta da: 
      un Ufficiale Generale medico del Corpo Sanitario  dell'Esercito
in servizio, presidente; 
      due Ufficiali superiori medici in servizio permanente del Corpo
Sanitario dell'Esercito, membri. 
    Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4. 
    7. I verbali redatti dalle commissioni del  presente  articolo  e
relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma
1., lettere a), b), c), d) ed e) dovranno  essere  inviati,  a  mezzo
corriere, alla Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  I
Reparto  Reclutamento  e  Disciplina  -  1ª  Divisione   Reclutamento
Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione entro il  terzo  giorno  dalla
data di effettuazione della relativa prova o accertamento. 
                               Art. 10 
 
 
                          Prova di cultura 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova  di  cultura,  che  avra'
luogo il giorno 4 settembre 2014, con  inizio  non  prima  delle  ore
08.00,  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito ubicato in Foligno (PG), viale Mezzetti, n. 2. 
    Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento  della
prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, con le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 6 del presente decreto. 
    2. La suddetta data della prova di cultura ha valore di  notifica
a tutti gli effetti nei confronti di tutti.  I  concorrenti  dovranno
presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede  e  nel
giorno  sopraindicati,  entro  le  ore  07.30  muniti  dei  documenti
indicati nei precedenti art. 5, comma 4. e art. 8, comma 2. 
    3. I concorrenti assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno  considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate le disposizioni di cui  agli  artt.  13  e  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva  di  un
test contenente  almeno  100  (cento)  quesiti  a  risposta  multipla
predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice di cui
al precedente art. 8, comma 1., lettera a), su argomenti  di  storia,
geografia, attualita', educazione civica  e  sulla  conoscenza  della
lingua  italiana   (grammatica,   sintassi,   ortografia,   sinonimi,
contrari, frasi da completare)  e  della  lingua  inglese,  intesi  a
valutare  le  capacita'  di   ragionamento   e   le   caratteristiche
attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno  estratti
i test sara' disponibile nel sito internet www.esercito.difesa.it. 
    Prima  dell'inizio   della   prova,   la   predetta   commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa. 
    6. Il punteggio massimo conseguibile in detta  prova  da  ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo: 
      0,30 per ogni risposta esatta; 
      0,05 per ogni risposta errata; 
      0 per ogni risposta multipla ovvero non data. 
    Al termine della prova la commissione  esaminatrice,  sulla  base
dei punteggi  ottenuti  dai  concorrenti,  formera'  una  graduatoria
provvisoria per ciascuno dei  gruppi  di  posti  a  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1., lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), j) e
k) al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove
di efficienza fisica di cui al successivo art. 11. 
    7. Saranno ammessi alle suddette prove,  secondo  l'ordine  delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: 
      n. 12 (dodici), per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1., lettera a); 
      n. 18 (diciotto), per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1., lettera b); 
      n. 12 (dodici), per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1., lettera c); 
      n. 24 (ventiquattro), per i posti di cui al precedente art.  1,
comma 1., lettera d); 
      n. 6 (sei), per i posti di cui al precedente art. 1, comma  1.,
lettera e); 
      n. 12 (dodici), per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1., lettera f); 
      n. 24 (ventiquattro), per i posti di cui al precedente art.  1,
comma 1., lettera g); 
      n. 54 (cinquantaquattro), per i posti di cui al precedente art.
1, comma 1., lettera h); 
      n. 36 (trentasei), per i posti di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1., lettera i); 
      n. 30 (trenta), per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1., lettera j); 
      n. 18 (diciotto), per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1., lettera k). 
    Alle prove di  efficienza  fisica  saranno  ammessi,  inoltre,  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  abbiano  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno  affissi,  a
cura della commissione esaminatrice, all'albo del Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Tali punteggi  contribuiranno
alla  formazione  delle  graduatorie  finali  di  merito  di  cui  al
successivo art. 15. 
    9. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo art.  11  del  presente
decreto, saranno resi noti con  avviso  inserito  nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara' inoltre consultabile  nel  sito  www.difesa.it/concorsi.  Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova  scritta,  a
partire dal quindicesimo giorno successivo a  quello  di  conclusione
della prova stessa, al Ministero della Difesa  -  Direzione  Generale
per il Personale Militare - Sezione relazioni con il pubblico  (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica si  svolgeranno,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 8, comma 1., lettera b), presso
il Centro di Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito  in
Foligno, indicativamente nei primi giorni del mese di novembre 2014. 
    2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e  nell'ora
stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 9,  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal  concorso,  anche  se
l'assenza sia stata determinata da causa di forza  maggiore.  Saranno
previste riconvocazioni solo per quei concorrenti che  si  trovassero
impegnati  in  prove  e/o  accertamenti  di  altri  concorsi  indetti
dall'Amministrazione della Difesa. In tal caso essi dovranno  inviare
all'indirizzo            di             posta             elettronica
concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it,    improrogabilmente
entro il giorno  precedente  alla  data  di  prevista  presentazione,
apposita   richiesta   di   riconvocazione,   corredata   da   idonea
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti  di
tenuta  ginnica,  del  documento  di  riconoscimento   indicato   nel
precedente art.  8,  comma  2  e  delle  eventuali  pubblicazioni  di
carattere tecnico scientifico attinenti  la  professione  di  cui  al
successivo art. 14, comma 2, e dovranno portare al seguito, a pena di
esclusione dal concorso (salvo il referto di  cui  alla  lettera  g),
secondo alinea del presente comma) i seguenti documenti rilasciati in
data non anteriore a tre mesi, se non diversamente indicato, rispetto
alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera e per il nuoto  in  corso  di  validita'  (non
antecedente a un anno all'atto della presentazione agli  accertamenti
psico-fisici), rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport. 
    I concorrenti in servizio  nell'Esercito  potranno  produrre,  in
luogo del  predetto  certificato,  la  dichiarazione  rilasciata  dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio,  da  cui  risulti  l'assenza  di   controindicazioni   allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa  previste  per  detto
personale; 
      b) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio  Sanitario  Nazionale
(SSN), relativo all'accertamento dei markers virali anti HAV,  HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN,  attestante  l'esito  del
test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      d) referto rilasciato  -  in  data  non  anteriore  a  un  mese
rispetto alla data di presentazione per le prove di cui  al  presente
articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, relativo alle  analisi  delle  urine  per  la
ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti  e/o
psicotrope: 
        anfetamine; 
        cocaina; 
        oppiacei e cannabinoidi. 
    Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  della  Difesa   la
facolta' di sottoporre a drug test i vincitori del concorso di cui al
presente decreto; 
      e) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN, relativo all'accertamento
del test intradermico Mantoux o in alternativa  referto  relativo  al
test Quantiferon e, solo per coloro che  risulteranno  positivi  allo
stesso, anche Rx del torace in due proiezioni; 
      f) certificato rilasciato  dal  proprio  medico  di  fiducia  e
controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci  o  alimenti  (e  altre  patologie  di   interesse   per   il
reclutamento). Tale certificato dovra' essere rilasciato in data  non
anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione per le prove
di cui al presente  articolo  e  dovra',  altresi',  essere  conforme
all'allegato  «B»  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto; 
      g)  i  concorrenti  di   sesso   femminile   dovranno   inoltre
presentarsi muniti di: 
        referto e immagini di  ecografia  pelvica  effettuati  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN; 
        referto attestante l'esito del test di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine)  rilasciato  da  struttura   sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  in  data
non anteriore ai cinque  giorni  lavorativi  rispetto  alla  data  di
presentazione per le prove di cui al presente articolo. 
    Le concorrenti che non dovessero esibire  tale  referto,  saranno
sottoposte a detto test al  solo  fine  dell'effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza  fisica  e  dell'eventuale  esame
radiografico del torace. Lo stato di  gravidanza  accertato,  a  cura
della commissione per gli accertamenti sanitari secondo  le  predette
modalita' impedira' alla concorrente di essere  sottoposta  sia  alle
prove di efficienza fisica sia agli accertamenti sanitari. 
    Infatti le preposte  commissioni  non  potranno  in  nessun  caso
procedere agli  accertamenti  previsti  e  dovranno  astenersi  dalla
pronuncia del  giudizio,  a  mente  dell'art.  580  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti delle concorrenti il  cui  stato  di  gravidanza  e'  stato
accertato anche con le modalita' previste dal presente  articolo,  il
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito procedera'
alla convocazione per sostenere le prove di efficienza fisica  e  gli
accertamenti sanitari in altra data compatibile  con  la  definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 15. Se in occasione della
seconda  convocazione   il   temporaneo   impedimento   perdura,   la
commissione  interessata  ne  dara'  notizia  alla  citata  Direzione
Generale   che   escludera'   il   candidato   dal    concorso    per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando; 
    4. I soli concorrenti che  risulteranno  vincitori  del  concorso
dovranno presentare all'inizio del corso, di cui al  successivo  art.
16, i seguenti documenti: 
      certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni    effettuate,
rilasciato da strutture sanitarie pubbliche; 
      referto di  analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio
ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PDH) eseguito  con
metodo  quantitativo  ed  effettuato   presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN. 
    5. I certificati e i referti  sanitari  sopra  indicati  dovranno
essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini  di
legge. 
    6. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le  prestazioni
da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella  in
allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    L'esito  delle  prove  verra'   comunicato   seduta   stante   al
concorrente. 
    7.  I  concorrenti  che   lamentassero   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed  esibire  prima
dell'inizio  delle  prove  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito  il  personale  medico  presente,  adottera'  le  conseguenti
determinazioni, informandone la Direzione Generale per  il  Personale
Militare. Il differimento ad altra  data  della  effettuazione  delle
prove  non  dovra'  essere  successivo  al  20°  giorno  dalla   data
originariamente prevista (estremi inclusi). 
    Allo stesso modo e con i  medesimi  effetti,  i  concorrenti  che
prima dell'inizio delle prove accusassero una  indisposizione  o  che
dovessero  infortunarsi  durante  l'esecuzione  di  una  delle  prove
dovranno  interrompere  l'esecuzione  della  prova  stessa  e   farlo
immediatamente  presente  alla  commissione  la  quale,  sentito   il
personale medico presente, adottera' le  conseguenti  determinazioni.
Non  saranno  pertanto   prese   in   considerazione   richieste   di
differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero  da  parte
di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento le prove  di
efficienza fisica. 
                               Art. 12 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno  sottoposti,  sempre  presso  il  Centro   di   Selezione   e
Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  in  Foligno  e  a  cura  della
commissione di cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  c),
all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica
previsti per il reclutamento degli Ufficiali dei corrispondenti ruoli
normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del
soggetto al momento della visita.  Gli  interessati,  all'atto  della
presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso
informato all'effettuazione del protocollo  diagnostico,  secondo  il
modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte  integrante
del presente decreto.  Nella  circostanza,  la  commissione  per  gli
accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e  rinviera'  ad  altra
data  i  concorrenti  che  all'atto   della   presentazione   vengono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti  in  tempi
compatibili con i termini  della  procedura  concorsuale  e  comunque
entro i successivi trenta giorni. 
    2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare di cui all'art.  582  del  Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e  del  decreto
del Ministero della Difesa 4  giugno  2014,  citati  nelle  premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il  possesso  da  parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile,  e  a
m. 1,61, se di sesso femminile; 
      b) funzionalita'  visiva  uguale  a  16/10  complessivi  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle quattro diottrie  per  la  sola  miopia
anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche  in  un
solo occhio  per  gli  altri  vizi  di  refrazione.  Campo  visivo  e
motilita' oculare normali. Sono ammessi esiti di trattamento LASIK  e
gli esiti di fotocheratoablazione senza  disturbi  funzionali  e  con
integrita' del fondo oculare. 
    Senso cromatico accertato alle tavole  pseudo  isocromatiche.  In
caso  di  dubbio  diagnostico,  sara'  effettuata  la  verifica  alle
matassine colorate; 
      c) perdita uditiva: 
        monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
        bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
        monolaterale o bilaterale isolata tra  20  e  30  dB  per  le
frequenze tra 500 e 3000 Hz e fino a 35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000
Hz. 
    3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti,
prima dell'effettuazione della visita  medica  generale,  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      d) psicologico / psichiatrico; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        birilubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        verifica dell'abuso abituale di alcool in base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di  sospetta
positivita',  il  concorrente  sara'  rinviato  ad  altra  data   per
consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT  (ricerca
ematica della  transferrina  carboidrato  carente)  che  il  medesimo
concorrente  avra'  cura  di  effettuare,  in  proprio,  presso   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN. 
    4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici  e  di
laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a  cura
della medesima commissione, a una visita medica generale. 
    In  sede  di  tale  visita   la   commissione   potra'   disporre
l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali
(compreso   l'esame   radiografico)   nei    casi    meritevoli    di
approfondimento diagnostico al solo fine di  un'adeguata  valutazione
clinica e medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il  concorrente  a
indagini  radiografiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e   la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione
di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato «E»  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
    In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non  idoneo  il
candidato che presenta tatuaggi i quali,  per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con  l'uniforme  di
servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne,  le  cui
caratteristiche       sono       visualizzabili       nel        sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito  alle  Istituzioni  o  possibile  indice  di  personalita'
abnorme (in tal caso da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  con
appropriati test psicodiagnostici). 
    5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle  caratteristiche
somato-funzionali  nonche'  degli  specifici  requisiti  psico-fisici
indicati nel precedente comma 2 del presente articolo. 
    6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui  verra'  attribuito
il seguente profilo sanitario minimo: 
      
 
=====================================================================
|   PS  |   CO  |   AC  |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Al fine di tenere conto delle  caratteristiche  somato-funzionali
la commissione attribuira' a ogni coefficiente 1  (uno)  del  profilo
sanitario un punteggio di  0,5.  Il  punteggio  complessivo  ottenuto
contribuira' alla formazione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 15. 
    7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari,  sottoponendogli  il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale Ufficiale in  Ferma  Prefissata,  ausiliario  del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di  Commissariato
o del Corpo Sanitario dell'Esercito»; 
      «non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di  Commissariato
o del Corpo Sanitario dell'Esercito», con indicazione del motivo. 
    8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da: 
      imperfezioni e infermita' previste dal precitato art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve  (dislalia  -
disartria); 
      stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi  presso
una struttura sanitaria militare; 
      malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi  lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate  dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del  corso
formativo e  con  l'impiego  quale  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,
ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito. 
    9. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno inviare, con  le
modalita' indicate al precedente  art.  6,  comma  3,  al  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito,  improrogabilmente
entro il decimo giorno successivo a  quello  di  effettuazione  degli
accertamenti di  cui  al  presente  articolo,  specifica  istanza  di
riesame, corredata di idonea documentazione rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di non idoneita'. 
    Nel  caso  di  accoglimento  dell'istanza,  il   giudizio   circa
l'idoneita' fisica di cui al precedente comma 7, sara' espresso dalla
commissione di cui al precedente art.  9,  comma  1,  lettera  e),  a
seguito di valutazione della documentazione allegata  all'istanza  di
riesame,  ovvero,  qualora  necessario,  a   seguito   di   ulteriori
accertamenti sanitari disposti. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  commissione   e'   definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi,  saranno
esclusi dal concorso. 
    Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e  il  giudizio  di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari  sara'
confermato. 
                               Art. 13 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui  al  precedente  art.  9,  comma  1,  lettera  d),
eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, finalizzato a  valutare  le  qualita'  attitudinali  e
caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera'  in
una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione. 
    In particolare,  attraverso  il  medesimo,  saranno  valutate  le
potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli  aspetti
motivazionali del concorrente. 
    2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato  seduta  stante  e  per
iscritto all'interessato: 
      «idoneo quale Ufficiale in  Ferma  Prefissata,  ausiliario  del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di  Commissariato
o del Corpo Sanitario dell'Esercito»; 
      «non idoneo quale Ufficiale in Ferma Prefissata, ausiliario del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri o del Corpo di  Commissariato
o del Corpo Sanitario dell'Esercito», con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo. Pertanto i concorrenti  giudicati  «non  idonei»  saranno
esclusi dal concorso. 
    3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 12, comma 1., comma 3. lettera f) 10° alinea e comma 9,  non  e'
stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad  altra  data  dalla
commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente
manifestato  volonta'  di  presentare  istanza  di  riesame,  saranno
ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. 
    Tali  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei  al   termine
dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 14 
 
 
                         Valutazione titoli 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1.,  lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti  di  cui
ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12 del presente  decreto,  assegnando
ai medesimi un punteggio massimo di 10 (dieci). 
    I titoli da valutare e i relativi  punteggi  da  attribuire  sono
riportati  nella  tabella  in  allegato  «F»  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei  titoli  posseduti  ai  fini  della  loro
corretta valutazione da parte della commissione  esaminatrice  e  del
conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del  successivo  art.
17  del  presente  decreto,  da  parte  del  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Qualora sul modello di  domanda
on-line  l'area  relativa  alla  descrizione  dei  titoli  di  merito
posseduti sia  insufficiente  per  elencare  gli  stessi  in  maniera
dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla  domanda
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nell'art. 6 comma 3., del  presente  decreto.  Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova di efficienza  fisica
di cui al precedente art. 11, comma 3. del presente decreto. 
                               Art. 15 
 
 
         Graduatorie finali di merito e ammissione al corso 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e  degli
accertamenti di cui ai precedenti artt.  9,  10,  11  e  12,  saranno
iscritti dalla commissione di cui al precedente  art.  6,  comma  1.,
lettera a) dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di  cui  al
precedente art. 14 - in graduatorie finali  di  merito  distinte  per
Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente
art. 1, comma 1., lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k)
secondo  l'ordine  del  punteggio  finale  di  merito   da   ciascuno
conseguito, ottenuto sommando: 
      il punteggio conseguito nella prova di cultura; 
      l'eventuale punteggio  conseguito  nella  prova  di  efficienza
fisica; 
      l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; 
      il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
    2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma  1.
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno  pubblicate  nel
Giornale Ufficiale della Difesa e, solo  a  titolo  informativo,  nel
sito web www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale. 
    3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del  concorso  si  terra'  conto  delle  riserve  di  posti  previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non  ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria  di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. Nel  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  finali  di
merito,  qualora  taluno  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  1
risultasse non  ricoperto  per  carenza  di  concorrenti  idonei,  si
procedera' alla loro devoluzione  sulla  base  delle  esigenze  della
Forza Armata come appresso indicato: 
      i posti di cui alla  lettera  a)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
e), b), d), f) e g); 
      i posti di cui alla  lettera  b)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
e), a), d), f), e g); 
      i posti di cui alla  lettera  c)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  e),
b), a), d), f) e g); 
      i posti di cui alla  lettera  d)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
e), a), b), f) e g); 
      il posto di cui alla lettera  e)  eventualmente  non  ricoperto
sara' portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere c), d),
a), b), f) e g); 
      i posti di cui alla  lettera  f)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
e), d), a), b) e g); 
      i posti di cui alla  lettera  g)  eventualmente  non  ricoperti
saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle  lettere  c),
e), d), a), b) e f); 
      i posti di cui alle lettere h), i), j) e k)  eventualmente  non
ricoperti saranno portati in aumento a quelli della lettera g). 
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi  3.  e  4.
del presente articolo, nel decreto di approvazione delle  graduatorie
si terra' conto, a parita'  di  merito,  dei  titoli  di  preferenza,
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487  e  posseduti  alla  data   di   scadenza   di
presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione. A  parita'  o  in  assenza  di  titoli  di
preferenza, sara' preferito il concorrente piu'  giovane  d'eta',  in
applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno  1998,  n.
191. 
    6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1.,  lettere  a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j) e  k)  del  presente  decreto,  si
collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito,  tenuto
conto delle riserve di posti di cui al  precedente  art.  2,  nonche'
delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2. e 3.  e  dei
commi 3., 4, e 5 del presente articolo. 
    7. I vincitori riceveranno  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente
l'invito  a  presentarsi  per  assumere   servizio   -sotto   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso
di cui al successivo art. 16- presso l'Accademia Militare, P.zza Roma
15, Modena. 
    8.  I  concorrenti  che  per  qualsiasi  motivo   non   dovessero
presentarsi entro il limite massimo di  quarantotto  ore  dalla  data
indicata nella comunicazione di cui al precedente  comma  7.  saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso.  In  caso
di impossibilita' a ottemperare  tempestivamente  alla  convocazione,
per causa  di  forza  maggiore  riconosciuta  valida  dal  Centro  di
Selezione  e  Reclutamento  Nazionale  dell'Esercito,  potra'  essere
concessa una proroga della data di presentazione che,  comunque,  non
potra' superare i sette giorni. Allo scopo  gli  interessati  avranno
cura di darne tempestiva  e  documentata  notizia  con  le  modalita'
indicate al precedente art. 6, comma 3.,  e  comunque  non  oltre  il
giorno di prevista presentazione. 
    9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti  a  seguito
di rinuncia degli ammessi, il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  di
merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo
giorno successivo alla data di inizio del corso. 
    10. Coloro che non  riceveranno  alcuna  comunicazione  entro  30
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno  ritenersi
non ammessi al corso. 
    Comunque, essi, potranno  chiedere  informazioni  sull'esito  del
concorso alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio
Relazioni con il Pubblico - viale  dell'Esercito  186  -  00143  Roma
(tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a  partire  dal
30° giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali. 
                               Art. 16 
 
 
                 Svolgimento del corso e dimissioni 
 
 
    1. Il corso,  le  cui  modalita'  saranno  definite  dallo  Stato
Maggiore dell'Esercito, avra' una durata complessiva di circa  dodici
settimane. 
    2. I vincitori  ammessi  al  corso  dovranno  presentarsi  presso
l'Accademia Militare -P.zza Roma 15, Modena- muniti di  documento  di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita',
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato  e   della   tessera
sanitaria, nonche' del certificato e del referto di cui al precedente
art. 11, comma 4. 
    3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi Ufficiali in
Ferma  Prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
Ingeneri,  del  Corpo  di  Commissariato  e   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito,  dovranno  contrarre  una  ferma   di   trenta   mesi,
decorrente per tutti dalla data di inizio del corso  medesimo  e,  in
qualita'  di  Allievi,  dovranno  assoggettarsi  alle  leggi   e   ai
regolamenti militari. Coloro  che  non  sottoscriveranno  tale  ferma
saranno   considerati   rinunciatari   all'ammissione   e    rinviati
dall'Accademia Militare. 
    4. All'atto  dell'ammissione  al  corso  i  concorrenti  gia'  in
servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo
di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della Direzione Generale per il Personale Militare 
    La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al  corso
in qualita' di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata,  ausiliari  del
ruolo normale del Corpo degli Ingegneri del Corpo di Commissariato  e
del Corpo Sanitario dell'Esercito. 
    Allo scopo l'Accademia Militare, al termine della prima settimana
di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale
per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli Allievi  gia'
in servizio e di quelli richiamati dal congedo. 
    5. Durante la frequenza del corso e  durante  l'espletamento  del
servizio da Ufficiale in  Ferma  Prefissata  saranno  concessi  dalla
Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  -a  seguito  della
ricezione delle relative domande degli  interessati  trasmesse  dagli
Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze
Armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nel  Corpo  Nazionale  dei
Vigili  del  Fuoco,  solo  ai  vincitori  di  concorsi  che  all'atto
dell'assunzione   in   servizio   siano   tenuti   a    sottoscrivere
l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale. 
    6. Gli Allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni
del grado o che si rendano colpevoli  di  gravi  mancanze  contro  la
disciplina, il decoro o la morale ovvero che non  frequentino  almeno
un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con
determinazione della Direzione Generale per  il  Personale  Militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso: 
      se provenienti dai ruoli dei  Marescialli,  rientreranno  nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e'  in  tali
casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 
    7. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in
servizio  competono  gli  assegni  del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione. 
                               Art. 17 
 
 
               Nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata 
 
 
    1.  Gli  Allievi  che  supereranno  gli  esami  di  fine   corso,
conseguendo il giudizio di idoneita',  saranno  nominati  Tenente  in
Ferma Prefissata,  ausiliario  del  ruolo  normale  del  Corpo  degli
Ingegneri  o  del  Corpo  di  Commissariato  o  del  Corpo  Sanitario
dell'Esercito. 
    2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  presidenziale
di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data  dalla  media  del
punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito  al  termine
del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione Generale
per il Personale Militare, acquisendo i  verbali  di  esame  di  fine
corso dall'Accademia Militare. 
    3. Gli Allievi che non supereranno gli esami  di  fine  corso  in
prima sessione  saranno  ammessi  a  ripeterli  in  una  sessione  di
riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria.
In caso di superamento degli esami  di  tale  sessione  essi  saranno
nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado  che  hanno
superato gli esami in prima  sessione,  con  la  medesima  anzianita'
assoluta. Coloro che invece  non  supereranno  detti  esami,  saranno
dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale  per
il Personale Militare. 
    4. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere: 
      collocati in congedo, a domanda, a decorrere  dal  diciottesimo
mese di servizio. Tuttavia la Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo
di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero  per  proroga  dell'impiego
nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; 
      ammessi, a domanda,  a  una  ulteriore  ferma  annuale,  previa
partecipazione e superamento di apposito concorso, se  bandito  dalla
Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato
Maggiore dell'Esercito; 
      trattenuti in servizio, fino a  un  massimo  di  sei  mesi,  su
proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e previo  loro  consenso,
per consentire l'impiego ovvero la proroga  dell'impiego  nell'ambito
delle operazioni condotte fuori dal territorio  nazionale  ovvero  in
concorso con le Forze di Polizia  per  il  controllo  del  territorio
nazionale. 
    5. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata  potranno  essere  posti  in
congedo  illimitato  prima  della  scadenza  della   ferma,   venendo
collocati  nella  riserva  di   complemento,   per   gravi   mancanze
disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra'
adottato dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  su
proposta dei superiori  gerarchici  competenti  a  esprimere  giudizi
sull'avanzamento. 
    6. Agli  Ufficiali  medesimi  si  applicano  le  norme  di  stato
giuridico previste per gli Ufficiali di complemento. 
                               Art. 18 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere  alle  Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti, la conferma  di  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte  dai  vincitori  del  concorso
medesimo, ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento  nell'Esercito  per  coloro
che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo  Armato  dello
Stato. 
                               Art. 19 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso Allievi  Ufficiali
in Ferma Prefissata dell'Esercito saranno esclusi  con  provvedimento
dalla Direzione Generale per il Personale Militare. 
    2.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in Ferma Prefissata, qualora il  difetto,  anche  di  uno
soltanto, dei  prescritti  requisiti  venisse  accertato  durante  le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a Tenente in Ferma
Prefissata dell'Esercito. 
                               Art. 20 
 
 
    Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata 
 
 
    1. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno
di servizio, potranno partecipare, in relazione al titolo  di  studio
posseduto e qualora siano in  possesso  dei  requisiti  indicati  dal
relativo bando, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento
del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di: 
      a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
      b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Il  servizio  prestato  in  qualita'  di  Ufficiale  in  Ferma
Prefissata  costituisce  titolo  ai  fini  della   formazione   delle
graduatorie di merito. 
    3. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che  avranno  completato  la
ferma di cui al precedente art. 15, comma 3.,  saranno  collocati  in
congedo. 
    4. A  favore  degli  Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito Italiano, nella Marina
Militare e  nell'Aeronautica  Militare  sono  previste  riserve  fino
all'80% dei posti annualmente disponibili per  la  partecipazione  ai
concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta di cui all' all'art. 652 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti  saranno
raccolti  dal  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militare  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente  nonche',  in  caso  di
esito positivo, agli Enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Sono nominati, ognuno per quanto di  competenza,  responsabili
del trattamento dei dati personali: 
      a)  il  Comandante  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale dell'Esercito; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 9. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 8 luglio 2014 
 
                                          Amm. Div.: Pierluigi Rosati