Concorso per 1 giudice onorario (campania) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 18-04-2014
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI Concorso (Scad. 28 maggio 2014) Bando relativo alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario del Tribuna ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-04-2014
Data Scadenza bando 28-05-2014
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Concorso (Scad. 28 maggio 2014)

Bando relativo alla procedura di selezione per la nomina a giudice onorario del Tribunale di Napoli Nord

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto che con il decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  155,
recante "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici
del pubblico ministero, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge  14
settembre 2011, n. 148", sono stati istituiti il Tribunale di  Napoli
Nord e la Procura della Repubblica  presso  il  Tribunale  di  Napoli
Nord; 
    Vista la delibera  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura
adottata nella seduta del 15 gennaio 2014 con  la  quale  sono  stati
approvati i bandi relativi alle procedure per la nomina  dei  giudici
onorari  da  assegnare  al  Tribunale  di  Napoli  Nord  e  dei  vice
procuratori onorari da destinare alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Napoli Nord; 
    Visti gli articoli 42-ter, 42-quater,  42-quinquies  e  42-sexies
del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  recante  "Ordinamento
Giudiziario", relativi ai giudici onorari di tribunale; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della  legge  7  agosto
1990, n. 241, secondo cui, per stabilire  maggiore  efficienza  nella
loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso  della
telematica, nei rapporti interni, tra le  diverse  amministrazioni  e
tra queste e i privati; 
    Vista la circolare del Consiglio superiore della magistratura  n.
Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003,  e  successive  modificazioni,
relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici  onorari  di
tribunale,  le  cui  linee  ispiratrici  vanno  confermate   se   non
espressamente in contrasto con il presente decreto; 
    Ritenuta  l'opportunita',  sussistendo  ragioni  di  urgenza,  di
derogare  alle  previsioni  delle  predette  circolari,  nelle  parti
relative  ai  procedimenti  per  la  nomina  ed  alle  modalita'   di
presentazione e di acquisizione dei documenti attestanti il  possesso
dei requisiti e dei titoli di preferenza  ai  fini  della  formazione
delle graduatorie; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Apertura dei termini 
 
 
    1. Sono aperti i termini per la presentazione delle  domande  per
la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina a giudice
onorario del Tribunale di Napoli Nord. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
 
    1. Possono partecipare alla procedura di selezione per la  nomina
a  giudice  onorario  coloro  che  sono  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) idoneita' fisica e psichica; 
      d) eta' non inferiore ai venticinque anni  e  non  superiore  a
sessantanove annicon riferimento alla  data  della  deliberazione  di
nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura; 
      e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede
il Tribunale di Napoli Nord alla data della deliberazione  di  nomina
da parte del Consiglio superiore della magistratura, fatta  eccezione
per coloro che esercitano la professione di avvocato  o  le  funzioni
notarili; 
      f)  laurea  in  giurisprudenza,   conseguita   in   una   delle
Universita' della Repubblica o presso una Universita'  estera  di  un
Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza; 
      g) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a  misure
di prevenzione o di sicurezza; 
      h) condotta incensurabile, cosi' come  previsto  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
    2. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la presentazione della domanda, salvo quanto previsto
al comma 1, lettere d) ed e), e devono  permanere  al  momento  della
nomina. 
                               Art. 3 
 
 
                Domanda di partecipazione, modalita' 
                   e termine per la presentazione 
 
 
    1.  La  presentazione  della  domanda  di   partecipazione   alla
procedura di selezione deve avvenire compilando e  inviando  per  via
telematica  al  Consiglio  superiore  della  magistratura  l'apposito
modulo  (Mod.  NG),  reperibile  sul  sito  internet  del   Consiglio
superiore della magistratura "www.csm.it",  alla  voce  "Magistratura
onoraria →  Giudice  onorario  Tribunale  Napoli  Nord",  e  altresi'
consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con  avviso
di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto  per
esteso, unitamente ai moduli "Mod. NG.1", "Mod. NG.2" e  "Mod.  NG.3"
reperibili sul medesimo sito  internet  "www.csm.it",  al  Presidente
della Corte di appello di Napoli entro e non oltre il termine  di  40
(quaranta) giorni a decorrere dalla data  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del  Ministero  della
Giustizia che recepisce il presente bando. 
    2.  L'omissione  anche  di  una  soltanto  delle   modalita'   di
presentazione  sopraindicate   determina   l'inammissibilita'   della
domanda. 
    3. Per le domande spedite a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  fa  fede  la  data   risultante   dal   timbro   apposto
dall'ufficio postale accettante. 
    4. L'Amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata  ricezione  della  domanda  cartacea,  ne'  per  la   mancata
restituzione dell'avviso  di  ricevimento  della  domanda,  dovute  a
disguidi postali o comunque imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso
fortuito o di forza maggiore. 
    5. L'Amministrazione non provvede a  regolarizzare,  integrare  o
modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di
cui al comma 1. 
    6. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni; 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la  laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento; 
      m) di avere la residenza in un comune  compreso  nel  distretto
della Corte di appello di Napoli, in cui  ha  sede  il  Tribunale  di
Napoli Nord, ovvero di avere richiesto il cambio di residenza  in  un
comune compreso nel distretto della Corte di appello di Napoli, fatta
eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato  o  le
funzioni notarili; 
      n) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza; 
      o) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      p)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      q) di non essere mai stato  revocato  o  non  confermato  nelle
funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai
sensi dell'art. 43 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento); 
      r) di non versare in nessuna delle  cause  di  incompatibilita'
previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.
12; 
      s) di non versare in nessuna causa di incompatibilita' ai sensi
dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 
      t) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme  di
cui al  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive
modificazioni, nel circondario del Tribunale presso il quale  intende
svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende  che  possano  dar
luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale. 
    7. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i  titoli  di
preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in  possesso
fra quelli  elencati  al  successivo  art.  5,  che  dovranno  essere
documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6. 
    8. In calce alle dichiarazioni rese (Mod. NG),  l'aspirante  deve
apporre la propria firma per esteso,  consapevole  delle  conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 4 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    1. Alla domanda di nomina (Mod. NG), consegnata o fatta pervenire
alla Corte di appello di Napoli nei termini di cui all'art. 3,  comma
1,   dovranno    essere    allegati    dall'interessato,    a    pena
d'inammissibilita' della domanda stessa: 
      a) nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o
dal datore di lavoro allo svolgimento delle  funzioni  di  magistrato
onorario, nel caso in cui  l'aspirante  alla  nomina  sia  dipendente
pubblico o privato; 
      b) dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  con  la
quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza  di  cause
di incompatibilita' ai  sensi  dell'art.  19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941,  n.  12,  utilizzando  l'apposito  modulo  (Mod.  NG.1)
reperibile  sul  sito  internet   del   Consiglio   superiore   della
magistratura; 
      c)  dichiarazione  con  cui  l'aspirante  si  impegna   a   non
esercitare la professione forense  nell'ambito  del  circondario  del
tribunale presso il quale svolgera' le funzioni di giudice onorario e
a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi  successive,  in
procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici, nonche'  a  cessare
dalle funzioni di magistrato onorario o di componente laico di  altri
organi giudicanti entro  e  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
comunicazione  del  decreto  ministeriale  di   nomina,   utilizzando
l'apposito modulo  (Mod.  NG.2)  reperibile  sul  sito  internet  del
Consiglio superiore della magistratura; 
      d)  dichiarazione  con  cui  l'aspirante  si  impegna   a   non
esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui  al  decreto
legislativo  4  marzo  2010,  n.  28,  e  successive   modificazioni,
nell'ambito del circondario del Tribunale  presso  il  quale  intende
svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende  che  possano  dar
luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere
tale incarico nel corso del rapporto onorario, utilizzando l'apposito
modulo  (Mod.  NG.3)  reperibile  sul  sito  internet  del  Consiglio
superiore della magistratura; 
    2. Alla domanda trasmessa  per  posta  deve  essere  allegata  la
fotocopia di un documento di identita', ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 5 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 42-ter del regio decreto 30  gennaio  1941,
n. 12 (Ordinamento Giudiziario), costituisce titolo di preferenza per
la nomina, nell'ordine sotto riportato, l'esercizio  effettivo  anche
pregresso: 
      a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; 
      b) della professione  di  avvocato,  anche  nella  qualita'  di
iscritto nell'elenco speciale previsto  dall'art.  3,  quarto  comma,
lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (ora art. 15,
comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  recante
"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), o  di
notaio; 
      c) dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'  o
negli istituti superiori statali; 
      d) delle funzioni  inerenti  ai  servizi  delle  cancellerie  e
segreterie giudiziarie con qualifica di  dirigente  o  con  qualifica
corrispondente alla soppressa carriera direttiva; 
      e) delle funzioni con qualifica di dirigente  o  con  qualifica
corrispondente    alla    soppressa    carriera    direttiva    nelle
amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. 
    2. Costituisce, altresi', titolo di  preferenza,  in  assenza  di
quelli sopra indicati,  il  conseguimento  del  diploma  biennale  di
specializzazione per le professioni legali di  cui  all'art.  16  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
    3.  Nella  valutazione  comparativa  dei  candidati  aventi  pari
titoli, sono considerati i seguenti ulteriori criteri: 
      a) tra i titolari delle funzioni indicate alle lettere a),  c),
d) ed e) del comma 1 prevale la maggiore anzianita' di servizio; 
      b) tra i titolari delle qualifiche di cui alla lettera  b)  del
comma  1  prevale  la  maggiore  anzianita'  di  iscrizione  all'albo
professionale; 
      c) a residuale parita' prevale il miglior  voto  di  laurea  in
giurisprudenza; 
    4.  Ove  non  risulti  dirimente   l'applicazione   dei   criteri
enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'. 
    5.  I  titoli  di  preferenza  conseguiti  o  comunque   prodotti
dall'aspirante oltre il termine  di  scadenza  per  la  presentazione
delle domande non possono essere  presi  in  considerazione  ai  fini
della formazione e definizione della graduatoria. 
                               Art. 6 
 
 
           Modalita' di presentazione della documentazione 
 
 
    1.  La  documentazione  attestante  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza ai fini della formazione della graduatoria, con esclusione
delle funzioni ed incarichi conferiti dal Consiglio  superiore  della
magistratura, nonche' l'autocertificazione relativa al  possesso  del
requisito della residenza in un comune compreso nel  distretto  della
Corte di appello di Napoli in cui ha  sede  il  Tribunale  di  Napoli
Nord, per coloro che all'atto della  domanda  abbiano  dichiarato  di
avere richiesto il cambio di residenza,  deve  essere  inviata  entro
quindici giorni dalla comunicazione all'aspirante della  proposta  di
nomina prevista dal successivo  art.  7,  comma  7,  direttamente  al
Consiglio superiore della magistratura esclusivamente per via fax  ai
numeri  064453734  -   064452916   ovvero   per   posta   elettronica
all'indirizzo "protocollo.csm@giustiziacert.it". 
    2. Ai  sensi  dell'art.  40  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' essere  autocertificato  il
possesso dei titoli di preferenza relativi  all'appartenenza  ad  una
delle qualifiche o categorie riportate al comma 1 dell'art. 5 e  alla
perdurante permanenza delle qualifiche stesse ovvero alla  perdurante
iscrizione negli albi professionali,  nonche'  al  conseguimento  del
diploma di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
    3. I documenti comprovanti il possesso dei titoli  di  preferenza
devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo  inizio
(presa di  possesso,  iscrizione  all'albo,  ecc.)  e  di  cessazione
dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. 
    Per le attivita' e funzioni in corso deve  essere  indicata  come
data finale quella di scadenza del  termine  di  presentazione  della
domanda di nomina prevista dal bando di concorso. 
    4. La mancanza, nel documento attestante il titolo di preferenza,
dell'indicazione della data iniziale  e  di  quella  finale,  per  le
attivita' e funzioni non in corso, costituisce  causa  di  esclusione
dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini  della  formazione
della graduatoria. 
    5. Entro sei mesi dalla delibera consiliare di nomina dei giudici
onorari di tribunale, gli interessati potranno  richiedere,  mediante
istanza  proposta  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  la
restituzione della documentazione prodotta. 
    Decorso il  termine  suddetto,  la  documentazione  non  ritirata
verra' stralciata e distrutta. 
                               Art. 7 
 
 
                     Procedimento per la nomina 
 
 
    1. Il Presidente della Corte di appello procede alla convocazione
del Consiglio giudiziario. 
    2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio: 
      a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura
della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso  il  comune  di
residenza dell'aspirante; 
      b) il certificato penale; 
      c) il rapporto informativo del Prefetto; 
      d)  il  parere  del  competente  Consiglio  dell'ordine   degli
avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante  svolga
la professione forense o la funzione di notaio. 
    3. Il Consiglio giudiziario, acquisiti i documenti ed i pareri di
cui al comma 2, provvede all'istruzione delle  domande,  valutando  i
titoli ed  i  requisiti  degli  aspiranti,  e  formula  una  proposta
motivata di nomina. 
    4. La motivazione  deve  in  particolare  riguardare  i  seguenti
punti: 
      a) il  possesso  da  parte  degli  aspiranti  alla  nomina  dei
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 42-ter,  secondo
comma,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
Giudiziario); 
      b) l'inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente
che non potranno essere  proposte  per  la  nomina  persone  che  non
abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte
del Consiglio superiore della magistratura  o  siano  state  da  esso
revocate; 
      c) l'inesistenza di  fatti  e  circostanze  che,  tenuto  conto
dell'attivita'  svolta  dagli  aspiranti  e   delle   caratteristiche
dell'ambiente,  possano   ingenerare   il   timore   di   parzialita'
nell'amministrazione della giustizia; 
      d) l'idoneita' degli aspiranti ad  assolvere  degnamente  ed  a
soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta
da provate garanzie di professionalita' e da accertati  requisiti  di
credibilita' ed indipendenza; 
      e) la valutazione  sulla  eventuale  pendenza  di  procedimenti
penali a carico degli aspiranti. 
    5. Nel  caso  di  aspiranti  che  esercitino  la  professione  di
avvocato o di notaio, il Consiglio giudiziario, nella redazione delle
proposte, dovra'  tenere  conto  dei  pareri  motivati  espressi  dai
Consigli degli Ordini di appartenenza. 
    6. Il Consiglio giudiziario invia la proposta con i relativi atti
entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui  all'art.  3,
comma 1, al Consiglio superiore della magistratura che  procede  alla
designazione dei candidati in relazione ai posti da coprire. 
    7.  La  proposta  di  designazione  formulata  dalla   competente
Commissione  del  Consiglio  superiore   della   magistratura   viene
comunicata all'aspirante  a  mezzo  telefono,  ai  numeri  telefonici
indicati nella domanda  di  nomina,  ovvero  per  posta  elettronica,
all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa. 
    8. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto  all'art.
6, comma 1, dei  documenti  attestanti  il  possesso  dei  titoli  di
preferenza per  la  nomina  costituisce  causa  di  esclusione  dalla
valutazione dei titoli per  la  formazione  della  graduatoria  e  di
eventuale revoca della proposta di nomina da parte  della  competente
Commissione consiliare. 
    La     mancata     produzione      nello      stesso      termine
dell'autocertificazione relativa  al  possesso  del  requisito  della
residenza in un comune compreso nel distretto della Corte di  appello
di Napoli in cui ha sede il Tribunale di Napoli Nord, per coloro  che
all'atto della domanda  abbiano  dichiarato  di  avere  richiesto  il
cambio di residenza, costituisce causa di revoca  della  proposta  di
nomina da parte della competente Commissione consiliare. 
    9. L'eventuale rinuncia alla proposta  di  nomina  dovra'  essere
comunicata al Consiglio superiore della magistratura,  esclusivamente
per via  fax  ai  numeri  064453734  -  064452916  ovvero  per  posta
elettronica  all'indirizzo  "protocollo.csm@giustiziacert.it",  entro
tre giorni dalla ricezione della comunicazione di cui  al  precedente
comma 7. 
    10.  Coperti  i  posti  vacanti,  la  graduatoria  potra'  essere
utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore  della  magistratura
per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti  fino  alla
pubblicazione del successivo bando di concorso. 
    11. La nomina a giudice onorario del  Tribunale  di  Napoli  Nord
disposta con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
comporta la decadenza dell'eventuale domanda presentata per la nomina
a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso  il
Tribunale di Napoli Nord. 
    12. In caso di esaurimento della graduatoria, il Presidente della
Corte  di  appello  puo'  richiedere  al  Consiglio  superiore  della
magistratura l'attivazione della procedura di nomina. 
    13. Ad avvenuta nomina, sara' cura del Presidente  del  Tribunale
comunicare al Ministero della giustizia  ed  al  Consiglio  superiore
della   magistratura   l'avvenuta   presa   di   possesso,   mediante
trasmissione del relativo verbale. 
    Dovra', altresi', essere comunicata dal Presidente del  Tribunale
la  mancata  presa  di  possesso  nel  termine  stabilito   ai   fini
dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico. 
                               Art. 8 
 
 
             Informazioni disponibili sul sito internet 
             del Consiglio superiore della magistratura 
 
 
    1.  Le  informazioni  relative  alle  fasi  della  procedura   di
selezione saranno disponibili  all'indirizzo  internet  "www.csm.it",
alla voce "Magistratura onoraria → Giudice onorario Tribunale  Napoli
Nord". In particolare saranno disponibili il punteggio riportato,  le
informazioni  concernenti  l'elenco  dei  candidati,  la  graduatoria
provvisoria e la graduatoria deliberata dal Consiglio superiore della
magistratura fino  ai  candidati  sottoposti  a  valutazione  per  la
copertura dei posti vacanti. 
                               Art. 9 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1. Ai fini di consentire ai giudici onorari di tribunale di nuova
nomina una  indispensabile  formazione  professionale,  la  struttura
territoriale della formazione decentrata, sentito il  Presidente  del
Tribunale, curera' che i giudici  onorari,  subito  dopo  la  nomina,
effettuino un periodo di tirocinio della durata di quattro mesi  (due
nel settore civile e due  in  quello  penale)  prima  dell'assunzione
delle funzioni giudiziarie. 
    Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione
decentrata,  individuera'  per  ciascun  settore  un  magistrato   di
riferimento. 
    2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei  fascicoli,
svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad
udienze dibattimentali tenute da magistrati professionali. 
    3.  Il  Consiglio  giudiziario,  d'intesa  con  la  struttura  di
formazione decentrata,  provvede  alla  periodica  organizzazione  di
incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari  di
tribunale, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati  e  di
rappresentanti dell'avvocatura. 
    4.  Al  termine  del  tirocinio,  i  magistrati  di  riferimento,
esprimono  in  una   relazione   una   valutazione   sulla   qualita'
dell'impegno  e  sulla  professionalita'  del   magistrato   onorario
nell'esame e nello  studio  degli  atti  processuali,  nonche'  sulla
redazione  delle  minute  dei  provvedimenti   e   sulle   attitudini
all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. 
    5. Nell'ipotesi in cui anche  in  un  solo  settore  vi  sia  una
valutazione negativa dell'attivita' svolta dal  magistrato  onorario,
il Presidente  del  Tribunale  valuta  se  rinnovare  il  periodo  di
tirocinio per ulteriori due mesi. 
    6. Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio  sia
ancora  negativo,  il  Presidente  del  Tribunale   redige   apposita
relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico di cui
all'art. 42-sexies, comma 2, lettera c), del regio decreto 30 gennaio
1941,  n.  12  (Ordinamento  Giudiziario),  secondo  quanto  previsto
dall'art. 13 della circolare consiliare n. prot. P-10358/2003 del  26
maggio 2003, e successive modificazioni. 
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai  candidati  saranno  raccolti  e
trattati presso il  Consiglio  giudiziario  competente  e  presso  il
Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili  ai  soli  fini
della procedura di selezione. 
    2. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della partecipazione alla procedura di selezione. 
    3. I dati forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni e ai soggetti interessati  dal  procedimento  per  la
nomina, indicati dall'art. 42-ter del regio decreto 30 gennaio  1941,
n. 12 e dalla circolare del Consiglio superiore della magistratura n.
Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003, e successive modificazioni. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di
accesso  ai  dati  che  lo   riguardano,   nonche'   alcuni   diritti
complementari  tra  cui  il  diritto  di   rettificare,   aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    5. Il Consiglio superiore  della  magistratura  ed  il  Consiglio
giudiziario  territorialmente  competente   sono   responsabili   del
trattamento dei dati personali. 
                               Art. 11 
 
 
                           Norma di rinvio 
 
 
    1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa  espresso
rinvio alla circolare  del  Consiglio  superiore  della  magistratura
relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici  onorari  di
tribunale n. prot. P-10358/2003 del  26  maggio  2003,  e  successive
modificazioni. 
                               Art. 12 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1. I requisiti  per  l'ammissione  alla  procedura  di  selezione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la spedizione delle domande di partecipazione salvo  quanto  previsto
all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e). 
    L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni  od  integrazioni
documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni  documentali
oltre i termini ultimi per  la  presentazione  della  domanda  e  dei
documenti relativi ai titoli di preferenza. 
      Roma, 7 aprile 2014 
 
                                                 Il Ministro: Orlando