Concorso per 7 periti chimici (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 7
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 28-03-2014
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI Concorrso (Scad. 28 aprile 2014) Selezione, per titoli ed esa ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 28-03-2014
Data Scadenza bando 28-04-2014
Condividi

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Concorrso (Scad. 28 aprile 2014)

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di sette borse di studio per periti chimici in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito industriale capotecnico, specializzazione chimico o tecnologie alimentari, o diploma di maturita' professionale di tecnico delle industrie chimiche, o diploma di maturita' professionale di tecnico chimico biologico.

 
 
                      IL CAPO DELL'ISPETTORATO 
 
    Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10  ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi
presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per  l'esercizio,  tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  Regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter , del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art.
15; 
    Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione  e
della semplificazione  n.  14/2011  per  l'applicazione  delle  nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di
cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016», ed il decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  del  27  dicembre   2013,   recante
«Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2014  e
per il triennio 2014-2016»; 
    Considerato che l'art. 29 del decreto legislativo 8 aprile  2010,
n. 61,  recante  «Tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione  dell'art.  15  della
legge 7 luglio 2009, n. 88», prevede, al comma 3, che i proventi  del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti  al  Capo
17, capitolo di entrata 3373 del  Bilancio  dello  Stato,  denominato
«Sanzioni amministrative pecuniarie relative  alle  protezioni  delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agricoli e alimentari», riassegnati ad  apposito  capitolo  di  spesa
dell'ICQRF,  siano  destinati  al  miglioramento  dell'efficienza   e
dell'efficacia delle  attivita'  di  vigilanza  e  di  controllo  sui
prodotti a denominazione protetta; 
    Vista la disponibilita' finanziaria del capitolo  di  spesa  2414
iscritto sulla Missione 1 «Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e
pesca», Programma 1.4 «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel
settore  agricolo,  agroalimentare,  agroindustriale»   -   CDR   4 -
destinato all'attuazione di quanto  previsto  dal  predetto  art.  29
della legge n. 61/2010; 
    Considerato che per il perseguimento di una  maggiore  efficienza
ed efficacia dell'attivita' di vigilanza e di controllo si ritiene di
destinare la  somma  riassegnata  con  DMT  13293/2014  sul  suddetto
capitolo  di   spesa   2414   «Somme   destinate   al   miglioramento
dell'efficienza e  dell'efficacia  delle  attivita'  di  vigilanza  e
controllo  sui  prodotti  a  denominazione  protetta,  svolte   dall'
Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della  repressione
frodi  dei  prodotti  agro-alimentari,  provenienti  dalle   sanzioni
amministrative  pecuniarie»  alla  promozione  di  una  attivita'  di
ricerca,  di  studio  e  di  accertamenti  analitici  finalizzata  al
miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui  prodotti  a
indicazione geografica; 
    Ritenuto  opportuno,  per  l'espletamento  di  detta   attivita',
avvalersi di borsisti in possesso  di  specifico  diploma  di  scuola
secondaria   superiore,   attinente   l'attivita'   dei    laboratori
dell'Ispettorato; 
    Ritenuto pertanto di procedere all'indizione  di  una  selezione,
per titoli ed esami, per l'attribuzione di sette borse di studio  per
periti chimici in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado di perito industriale capotecnico - specializzazione chimico  o
tecnologie alimentari -, o  diploma  di  maturita'  professionale  di
tecnico  delle   industrie   chimiche,   o   diploma   di   maturita'
professionale di tecnico chimico biologico; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Numero delle borse di studio 
            e sedi di svolgimento dell'attivita' ricerca 
 
 
    E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di sette borse di studio per periti chimici, in possesso  di  diploma
di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  di   perito   industriale
capotecnico - specializzazione chimico o tecnologie alimentari  -,  o
diploma  di  maturita'  professionale  di  tecnico  delle   industrie
chimiche, o diploma di maturita'  professionale  di  tecnico  chimico
biologico da destinarsi presso i Laboratori dell'Ispettorato centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF,  per  il  completamento
della loro  formazione  scientifica  attraverso  la  frequenza  degli
stessi. 
    I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi: 
      Laboratorio di Modena: 2 posti; 
      Laboratorio di Perugia: 1 posto; 
      Laboratorio  di  Conegliano/Susegana   (sede   distaccata   del
Laboratorio di Catania ): 2 posti; 
      Laboratorio di Salerno: 2 posti. 
    Ciascun  borsista  verra'  affidato,  nel  Laboratorio  ICQRF  di
assegnazione, ad un tutor per lo  svolgimento  di  una  attivita'  di
ricerca,  studio  e  di   accertamenti   analitici   finalizzata   al
miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui  prodotti  a
indicazione geografica. 
                               Art. 2 
 
 
              Durata, trattamento economico e normativo 
 
 
    La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente
con la disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori  12  mesi,
con provvedimento del Capo dell'Ispettorato  sentito  il  parere  del
direttore del laboratorio ove il  borsista  ha  svolto  attivita'  di
ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
stato affidato. La durata della borsa nonche'  la  concessione  e  la
durata delle relative proroghe sono in  ogni  caso  subordinate  alla
disponibilita' di bilancio. 
    L'importo  annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in   Euro
15.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge,  verra'
erogato   in   rate   mensili   posticipate.   Restano    a    carico
dell'Amministrazione l'Imposta regionale per le attivita' produttive,
nonche' la copertura assicurativa INAIL. 
                               Art. 3 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 
      1) eta' non superiore ad anni 30; 
      2) diploma di scuola secondaria  di  secondo  grado  di  perito
industriale  capotecnico  -  specializzazione  chimico  o  tecnologie
alimentari - o diploma di maturita' professionale  di  tecnico  delle
industrie chimiche o tecnico chimico biologico ; 
      3) cittadinanza italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea; 
      4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di  studio  e  ricerca
presso laboratori di analisi. 
    I requisiti ed i titoli debbono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   dal   presente   bando   per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
    In caso di titolo di studio conseguito all'estero  e'  necessario
aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge. 
    Non e' compatibile  con  la  fruizione  della  borsa  di  cui  al
presente bando: 
      1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; 
      2)  la  contemporanea  esistenza  di  rapporti  di  lavoro,   a
qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
privati. 
                               Art. 4 
 
 
                 Domanda e termine di presentazione 
 
 
    La domanda di partecipazione alla  selezione,  redatta  in  carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando , dovra' essere
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari - Ufficio VICO IV -  Via  Quintino
Sella n. 42  -  00187  Roma,  entro  e  non  oltre  i  trenta  giorni
successivi a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami».  La  domanda  potra'  altresi'  essere  inoltrata  per  Posta
Elettronica         Certificata          (PEC)          all'indirizzo
aoo.vico@pec.politicheagricole.gov.it entro il predetto  termine;  le
domande inviate a mezzo PEC saranno considerate valide se l'autore e'
identificato dal sistema informatico  attraverso  le  credenziali  di
accesso  relative   all'utenza   personale   di   Posta   Elettronica
Certificata. 
    E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema  di  domanda
dal sito internet del Ministero, www.politicheagricole.it 
    Della data di inoltro fara' fede il  timbro  postale,  ovvero  in
caso di inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di
avvenuta consegna. Le domande inoltrate dopo  il  termine  fissato  e
quelle  che   risultassero   incomplete   non   verranno   prese   in
considerazione. Non sara' altresi' consentito, una volta  scaduto  il
termine,  sostituire  o  integrare  i  titoli  o  i  documenti   gia'
presentati. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  casi  di
dispersione  di  comunicazioni  dovuti  ad  inesatta   o   incompleta
indicazione del recapito da parte  del/la  candidato/a  o  a  mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento  di  indirizzo  indicato
nella domanda, ne' per  eventuali  disguidi  postali,  telegrafici  o
telematici comunque imputabili a  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. 
    Nella domanda  di  ammissione  i  candidati  dovranno  dichiarare
l'indirizzo o la casella di posta elettronica  certificata  al  quale
inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva. 
                               Art. 5 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    Nella domanda  il/la  candidato/a  dovra'  dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita': 
      a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza, il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando  il  codice  di
avviamento postale e, se possibile,  un  recapito  telefonico  ed  un
indirizzo di posta elettronica); 
      b) la sede di laboratorio per la quale concorre;  e'  possibile
presentare domanda per un'unica sede; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea; 
      d) di avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (se
trattasi  di  candidato  appartenente  ad  uno  degli  Stati   membri
dell'Unione europea); 
      e) il possesso del titolo di studio richiesto  all'art.  3  del
presente bando, indicando, altresi', la  data  di  conseguimento,  il
voto di diploma, e l'Istituto dove e' stato conseguito; 
      f) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la  condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti); 
      g) di godere dei diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza (ovvero indicare i motivi del mancato godimento); 
      h) la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva; 
      i) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio
e ricerca presso laboratori di analisi; 
      l) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  recapito  indicato   nella
domanda; 
      m) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della  borsa  di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando  l'Amministrazione  da
tale responsabilita'; 
      n) di autorizzare il trattamento dei dati personali,  ai  sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a  conoscenza  che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. 
    Non saranno prese in considerazione le domande non  sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei  requisiti  sopra  richiesti  e
dell'indicazione della sede di Laboratorio per la quale si  concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa,  dovessero  essere  prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4. 
                               Art. 6 
 
 
                 Documenti da allegare alla domanda 
 
 
    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
      1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso  di
validita'; 
      2)  curriculum  scientifico  professionale,  redatto  in  carta
libera, datato e firmato; 
      3) autocertificazione, resa ai sensi  delle  vigenti  norme  in
materia, del diploma di scuola secondaria di  secondo  grado  di  cui
all'art. 3 del presente bando, recante la votazione conseguita; 
      4)  eventuali  titoli  ed  attestati  relativi   all'esperienza
scientifica professionale  maturata  nell'attivita'  di  ricerca  e/o
analisi; 
      5) eventuali pubblicazioni; 
      6)  elenco  di  tutti  i   documenti,   titoli,   attestati   e
pubblicazioni presentati redatto in carta libera, datato e firmato. 
    Qualora la domanda venga  inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, i documenti predetti dovranno essere allegati in formato
PDF. 
    Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, i titoli ed attestati di cui al  punto  4),  e  i  documenti  in
genere,  qualora  rilasciati  da  pubbliche  amministrazioni,  devono
essere prodotti mediante le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
    I documenti, i titoli e gli attestati non rilasciati da pubbliche
amministrazioni  devono  essere  prodotti  in  originale,  in   copia
autenticata  ovvero  in   copia   fotostatica   dichiarata   conforme
all'originale  mediante  dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di
notorieta' datata e sottoscritta. 
    L'Amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  la  facolta'   di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni prodotte. 
                               Art. 7 
 
 
                       Modalita' di selezione 
 
 
    La  selezione  dei  candidati  sara'  effettuata  in   due   fasi
successive : 
      1) selezione preliminare, per  titoli,  mediante  redazione  di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio  previste
all'art. 1; 
      2) esame  colloquio,  al  quale  sara'  ammesso  un  numero  di
candidati pari al numero dei  posti  a  concorso  per  ciascuna  sede
moltiplicato per dieci, secondo l'ordine della graduatoria di cui  al
precedente punto 1); in caso di ex-aequo,  sara'  data  priorita'  al
candidato/a anagraficamente piu' giovane. 
    Le graduatorie relative alla  fase  preliminare  saranno  redatte
dalla Commissione di cui  al  successivo  art.  8  ed  approvate  con
decreto del Capo dell'Ispettorato; 
    Successivamente all'approvazione,  esse  saranno  pubblicate  nel
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami». 
    I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno  convocati
mediante  raccomandata  A/R   ovvero   mediante   Posta   Elettronica
Certificata per sostenere l'esame colloquio. 
                               Art. 8 
 
 
          Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli 
 
 
    La Commissione di valutazione, unica per entrambe le  fasi  della
selezione,   sara'    nominata    con    provvedimento    del    Capo
dell'Ispettorato. 
    La Commissione  formulera'  le  graduatorie  relative  alla  fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,  sulla  base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente  tabella,  per  ciascuno  dei  quali  verra'  assegnato   il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 10: 
      a) voto di diploma pari a 60/60 oppure a 100/100: punti 2; 
      b) abilitazione professionale post diploma: punti 2; 
      c) altri titoli attinenti attivita' di laboratorio:  max  punti
4; 
      d) pubblicazioni attinenti attivita' di laboratorio nel settore
agroalimentare e/o delle sostanze di uso  agrario  o  forestale:  max
punti 3. 
                               Art. 9 
 
 
                           Esame colloquio 
 
 
    I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno  ammessi  a  sostenere  l'esame  colloquio,  che
vertera' sulle seguenti materie: 
      nozioni   di   chimica   generale,   organica,   inorganica   e
bromatologica; 
      nozioni di tecnologie alimentari; 
      nozioni di analisi chimica strumentale; 
      cenni   sulle   principali   tecniche   analitiche    impiegate
nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario. 
    Ai  candidati  ammessi  sara'  data  comunicazione,  con   almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del  luogo  e  dell'ora  del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. 
    La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 20. Il candidato,  per  ottenere  l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 12. 
                               Art. 10 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,
verranno redatte dalla  Commissione  di  valutazione,  sommando,  per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase  preselettiva  ed  il
voto  ottenuto  nel  colloquio.  In  caso  di  ex-aequo,  sara'  data
priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane. 
    Le graduatorie finali avranno validita' di due anni dalla data di
approvazione. 
    Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel sito internet  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali.  Di  tale
pubblicazione verra' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 11 
 
 
                     Trasparenza amministrativa 
 
 
    La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi  indicati  all'art.  8,  definisce  e  dichiara  nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui  alle
lettere c) e d) dell'art. 8. 
                               Art. 12 
 
 
                 Adempimenti a carico dei vincitori 
 
 
    A pena di decadenza, entro 15  giorni  dalla  data  di  ricezione
della   comunicazione   di   conferimento    della    borsa,    il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione: 
      1) dichiarazione di accettazione, senza  riserve,  della  borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando; 
      2) dichiarazione, sotto la propria  personale  responsabilita',
che non usufruira', durante tutto il periodo di durata  dell'assegno,
di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 
      3) polizza assicurativa per  la  responsabilita'  civile  verso
terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio  da  svolgere  nel
corso della borsa di studio; 
      4) fotocopia del codice fiscale. 
    L'assegnatario della  borsa  di  studio  verra'  sottoposto,  nel
Laboratorio di destinazione,  a  controllo  sanitario  da  parte  del
medico competente, al  fine  di  accertare  l'idoneita'  fisica  allo
svolgimento dell'attivita' di studio e ricerca presso  laboratori  di
analisi.  All'eventuale   esito   negativo   di   tale   accertamento
conseguira' la decadenza dalla fruizione della borsa di studio. 
    In caso di rinuncia o decadenza  del  vincitore,  la  graduatoria
finale potra' essere utilizzata per il conferimento  della  borsa  di
studio ai candidati utilmente collocati. 
    In caso di successiva rinuncia o decadenza di  borsisti  gia'  in
attivita', a discrezione dell'Amministrazione, la graduatoria  finale
potra' essere utilizzata per  il  conferimento  del  periodo  residuo
della borsa di studio, purche' questo non sia inferiore a  mesi  sei,
ai candidati utilmente collocati. 
                               Art. 13 
 
 
     Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' 
 
 
    La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF. 
    L'assegnatario avra' l'obbligo di: 
      1) iniziare presso la sede  assegnata  ed  alla  data  indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive  impartite  dal  direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato  affidato;
non saranno possibili trasferimenti ad altre sedi di laboratorio  nel
corso della fruizione della borsa ; 
      2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere  giustificate
interruzioni nello svolgimento  dell'attivita',  purche'  le  assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo  della  loro  durata,
l'erogazione della borsa di studio; 
      3)  osservare  le  norme  interne  che   regolano   l'attivita'
dell'ICQRF, ivi comprese  quelle  relative  all'orario  di  lavoro  e
quelle applicate dal laboratorio della  sede  assegnata  al  fine  di
realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di  sicurezza
dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 
      4) osservare il  termine  di  preavviso  di  giorni  15,  salvo
motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di
studio. 
                               Art. 14 
 
 
                   Decadenza dalla borsa di studio 
 
 
    L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui  al
predetto art.  13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente  attitudine  sara'
dichiarato  decaduto  dal  godimento  della  borsa  di   studio   con
provvedimento del Capo dell'Ispettorato,  su  proposta  motivata  del
Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal  caso,
come in caso di rinuncia susseguente  all'inizio  dell'attivita',  la
borsa di studio puo' essere conferita ad  altro  candidato  utilmente
collocato nella rispettiva graduatoria, alle  condizioni  specificate
all'art. 12, ultimo comma. 
                               Art. 15 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    L'Amministrazione non restituira'  la  documentazione  presentata
dai candidati. 
                               Art. 16 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le  domande  di
partecipazione alla selezione sono trattati,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per  le  finalita'
della  presente  selezione  e  degli   eventuali   procedimenti   per
l'attribuzione dell'assegno. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
partecipazione  alla  presente  procedura,  pena  l'esclusione  dalla
stessa. 
    Ogni candidato gode dei diritti di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196/2003. 
    Il titolare del trattamento e' individuato  nel  Ministero  delle
politiche   agricole    alimentari    e    forestali,    Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari . 
    Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio VICO
IV della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi  di
controllo e certificazione e tutela del consumatore. 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
nonche' nel sito internet  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
 
      Roma, 11 marzo 2014 
 
                                    Il Capo dell'Ispettorato: Vaccari