Concorso per 26 dottori di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 26
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 89 del 13-11-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO   (scad.  13 dicembre 2012) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca - XXVIII Ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: RENDE
Data di inserimento: 13-11-2012
Data Scadenza bando 13-12-2012
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

CONCORSO   (scad.  13 dicembre 2012)
Concorso  pubblico  per  l'ammissione  ai  corsi  e  alle  scuole  di
  dottorato di ricerca - XXVIII Ciclo. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge n. 442 del  12  marzo  1968  «Istituzione  di  una
Universita' Statale in Calabria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 22 aprile 1968; 
    Visto lo  statuto  di  autonomia  dell'Ateneo,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012; 
    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
    Vista la legge n. 240 del 30  dicembre  2010,  art.  19,  recante
disposizioni in materia di dottorato di ricerca; 
    Considerato che,  nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento,
recante criteri generali per la disciplina del dottorato di  ricerca,
previsto dall'art. 19 della suddetta legge n. 240/2010, si  applicano
le disposizioni normative di seguito indicate: 
    nota ministeriale prot.  n.  640  del  14  marzo  2011,  relativa
all'indizione delle procedure selettive  per  i  corsi  di  dottorato
secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione della dimensione
internazionale dei programmi di  dottorato  per  quanto  riguarda  la
struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e  la
valutazione dei risultati; 
    decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13  luglio  1999  «Regolamento  recante
norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    art. 2, comma 2 del decreto ministeriale n.  224/1999,  il  quale
recita «il numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato  non
puo' essere inferiore a tre»; 
    art. 5 del decreto ministeriale n. 224/1999, il quale prevede che
possano accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; 
    legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede  che  le
universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione  dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e  di  conseguimento  del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le  modalita'  di
conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e
ai requisiti di idoneita' delle  sedi  determinati  con  decreto  del
Ministro; 
    art. 4, comma 5, della legge n. 210/1998, il quale  alla  lettera
c) prevede l'attivazione  dei  corsi  di  dottorato,  assicurando  il
numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare
delle borse di studio da assegnare,  previa  valutazione  comparativa
del merito; 
    decreto del Presidente della Repubblica  n.  387  del  3  ottobre
1997; 
    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  30  aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  28
dicembre  2000  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  270  del  22  ottobre  2004
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato  con   decreto   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»; 
    Visto il regolamento d'Ateneo in materia di dottorato di  ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto  rettorale  n.
1707 del 16 giugno 2008; 
    Visto il regolamento delle scuole di  dottorato  dell'Universita'
della Calabria, approvato con decreto rettorale n. 1708 del 16 giugno
2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  n.  148/2002  «Ratifica  ed  esecuzione   della
Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento  dell'ordinamento  interno»,
ed in particolare l'art. 2 che da'  competenza  alle  Universita'  di
riconoscere il titolo di accesso per il conseguimento del PhD; 
    Vista la nota MIUR n. 602 del  18  agosto  2011  in  merito  alla
dichiarazione di valore dei titoli conseguiti all'estero; 
    Visto il decreto rettorale n. 1039 del 23  maggio  2012,  con  il
quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione delle borse di
dottorato per il XXVIII ciclo; 
    Visto il decreto rettorale n. 1155 del 4 giugno 2012 con il quale
e' stata nominata la commissione borse di dottorato; 
    Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo  per
i corsi e le scuole di dottorato di ricerca - XXVIII ciclo, con  sede
amministrativa presso l'Universita' della Calabria; 
    Visto il parere positivo del nucleo di valutazione interna del 27
giugno 2012 per il rinnovo e nuova istituzione; 
    Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli corsi
e scuole di dottorato, avanzata dalla commissione borse di  dottorato
nell'adunanza dell'11 luglio 2012; 
    Vista la nota prot. n. 18843/2012 del  12  luglio  2012,  con  la
quale  la  commissione  borse  di  dottorato   ha   provveduto   alla
distribuzione delle borse FSE  per  poli  di  innovazione  regionali,
delle borse di Ateneo e delle borse MIUR per ambiti di indagine; 
    Visto il decreto rettorale n. 1543 del  12  luglio  2012  con  il
quale e' stata approvata la proposta di ripartizione delle  borse  di
dottorato della commissione borse di dottorato; 
    Vista la seduta del senato accademico del 16 luglio  2012,  nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei corsi e  delle  scuole  di
dottorato di ricerca per il XXVIII ciclo; 
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 23  luglio
2012 nella quale e' stata rideterminata  la  tassa  di  diritto  allo
studio; 
    Viste le proposte avanzate  dalle  varie  strutture  dell'Ateneo,
relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei corsi e delle scuole
di dottorato di ricerca  -  XXVIII  ciclo,  con  sede  amministrativa
presso l'Universita' della Calabria; 
    Considerato che il presente bando e' cofinanziato  dal  FSE,  dal
PON     e     dall'Ateneo     che     recepisce     per      l'azione
dell'internazionalizzazione le indicazioni dell'intervento D.5 di cui
al decreto rettorale n. 2002 del 27 settembre 2012; 
    Vista la normativa europea e in particolare: 
    regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo  al  FSE  e
recante abrogazione del regolamento (CE) 1784/1999; 
    regolamento  (CE)  1083/2006   del   11   luglio   2006   recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) 1260/1999; 
    regolamento (CE) 1828/2006 del 8  dicembre  2006  che  stabilisce
modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)   1083/2006   del
Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo
di coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al FESR; 
    regolamento (CE) 396/2009 del  6  maggio  2009  che  modifica  il
regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio  2006  relativo  al  FSE  per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 
    Visto il Programma  operativo  regionale  (POR)  Calabria  -  FSE
2007/2013, approvato con decisione della  Commissione  europea  n.  C
(2007) 6711 del 17 dicembre  2007  ed,  in  particolare,  l'obiettivo
operativo N.4 «Promuovere la realizzazione e lo sviluppo  di  reti  e
progetti   di   cooperazione,   a    carattere    transnazionale    e
interregionale, per l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze,
anche attraverso lo scambio di  buone  pratiche,  per  migliorare  ed
innovare le politiche e le azioni previste dal programma nell'asse IV
-    Capitale    umano»    dell'asse    V    «Transnazionalita'     e
interregionalita'»; 
    Vista la nota prot. n. 147080 del 20 ottobre 2011 con la quale la
regione Calabria  trasmetteva  agli  atenei  calabresi  un  invito  a
manifestare  interesse  a  presentare   iniziative   progettuali   di
cooperazione coerenti con l'obiettivo operativo N.4; 
    Visto il progetto RISPEISE «Rapporti internazionali e scambio  di
buone  pratiche  in  edilizia  innovativa  sismicamente   sicura   ed
ecosostenibile»  presentato  dal  dipartimento  di  modellistica  per
l'ingegneria dell'Universita' della Calabria coerente con l'obiettivo
operativo N.4; 
    Vista la nota prot. n. 0215291 del 20 dicembre 2011 con la  quale
il dirigente del  settore  I  del  dipartimento  III,  programmazione
nazionale e  comunitaria,  confermava  la  volonta'  a  procedere  al
finanziamento del progetto RISPEISE; 
    Vista la nota prot. n. 8434 del 10  gennaio  2012  del  dirigente
generale dell'Autorita' di gestione del POR Calabria FSE 2007-2013; 
    Visto il decreto dirigenziale del settore I dipartimento  III  n.
10 del 18 gennaio 2012; 
    Vista la nota  prot.  n.  1200027373  del  25  ottobre  2012  del
direttore del dipartimento di modellistica per l'ingegneria  relativa
alla richiesta di emissione di un bando per tre posti con borsa e tre
senza borsa nell'ambito del suddetto progetto RISPEISE; 
    Viste le linee guida  emanate  della  regione  Calabria  riferite
all'obiettivo operativo M.2 dell'asse IV - Intervento D.5  «Mobilita'
internazionale per giovani laureati  e  ricercatori»,  approvate  con
D.D.R. n. 14401del 18 novembre 2011; 
    Vista altresi' la normativa nazionale e comunitaria in materia di
aiuti di  Stato  alla  ricerca  nonche'  le  specifiche  disposizioni
contenute nelle decisioni, circolari e/o negli orientamenti  adottati
a livello comunitario e nazionale in materia; 
    Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297; 
    Visto il decreto ministeriale  dell'8  agosto  2000,  n.  593,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale del  2  gennaio  2008  «Adeguamento
delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto  2000,  n.  593,
alla disciplina  comunitaria  sugli  aiuti  di  stato  alla  ricerca,
sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»; 
    Visto il  Quadro  strategico  nazionale  (QSN)  per  la  politica
regionale di sviluppo 2007/2013 CCI: 2007IT161UNS 001; 
    Visti i Programmi operativi regionali (POR) FESR e FSE  2007/2013
delle regioni della convergenza; 
    Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e competitivita'»
2007/2013 per le regioni della convergenza (di seguito PON  R  &  C),
CCI: 2007IT161PO006,  cofinanziato  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale (FESR) e dal Fondo  di  rotazione  (FdR)  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie; 
    Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio  2009  tra  il  MIUR,  il
Ministero dello sviluppo economico (MISE) e tre delle  regioni  della
convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonche' gli  ambiti/settori
prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in  essi
richiamati; 
    Visto l'invito - decreto direttoriale MIUR prot. n.1/Ric  del  18
gennaio 2010, alla presentazione di progetti di  ricerca  industriale
nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - regioni convergenza  -  asse  I
«Sostegno ai mutamenti strutturali»  -  obiettivo  operativo  4.1.1.1
«Aree   scientifico-tecnologiche   generatrici   di    processi    di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» -
azione II «Interventi di sostegno della ricerca industriale»; 
    Vista il decreto direttoriale MIUR  prot.  n.  1062/Ric.  del  29
novembre 2011 la relativamente alle  domande  progettuali  ammesse  e
idonee al finanziamento; 
    Considerato che tra le domande progettuali ammesse  e  idonee  al
finanziamento vi sono anche i progetti: 
    1) PON01_01840 «MICROPERLA - Programma di energie  rinnovabili  e
micro-cogenerazione per l'agroindustria»,  finanziato  dal  MIUR  con
decreto  direttoriale  prot.  n.  688/Ric  del  14  ottobre  2011   e
successivamente  rettificato  con  decreto  direttoriale   prot.   n.
466/Ric. del 30 luglio 2012; 
    2)  PON01_00110   «NANOFTALM   -   Piattaforme   nanotecnologiche
innovative per il Delivery di farmaci  in  oftalmologia»,  finanziato
dal MIUR con decreto direttoriale prot.n. 636/Ric del 14 ottobre 2011
- CUP B21H11000120005; 
    Visto altresi'  l'avviso  -  decreto  direttoriale  MIUR  prot.n.
84/Ric del 2 marzo 2012 sui temi Smart  Cities  and  Communities  and
Social  Innovation,  per  la  presentazione   di   idee   progettuali
nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - regioni convergenza - asse II -
sostegno all'innovazione - obiettivo operativo - azioni integrate per
lo  sviluppo  sostenibile  e   per   lo   sviluppo   della   societa'
dell'informazione; 
    Vista la graduatoria delle domande progettuali ammesse  e  idonee
al finanziamento, approvata con decreto direttoriale  MIUR  prot.  n.
585/Ric del 28 settembre 2012; 
    Considerato che tra le domande progettuali ammesse  e  idonee  al
finanziamento vi e' il progetto PON04a2_00271 «Progetto ACI.SmarT per
la costruzione della piattaforma di  servizi  e  strumenti  INMOTO  -
Information and  MObility  for  TOurism»,  finanziato  dal  MIUR  con
decreto direttoriale prot. n. 623/Ric dell'8 ottobre 2012; 
    Vista la  nota  prot.  n.  120025460  del  10  ottobre  2012  del
direttore del dipartimento  di  fisica  relativa  alla  richiesta  di
emissione di un bando per un posto con borsa e un posto  senza  borsa
nell'ambito del suddetto progetto PON01_01840 e un posto con borsa  e
uno senza borsa nell'ambito del suddetto progetto PON01_00110; 
    Vista la  nota  prot.  n.  120027615  del  29  ottobre  2012  del
direttore del dipartimento di sociologia e scienze politiche relativa
alla richiesta di emissione di un bando per un posto con borsa  e  un
posto senza borsa nell'ambito del suddetto progetto PON04a2_00271; 
    Visto il decreto rettorale n. 2207 del 29 ottobre  2012,  con  il
quale alla scuola di dottorato in conoscenze  e  innovazioni  per  lo
sviluppo «Andre Gunder Frank» viene ceduta  la  borsa  di  studio  di
Ateneo attribuita, in fase di ripartizione delle borse, al «corso  di
dottorato in «Impresa, stato e mercato», come proposto  dallo  stesso
collegio docenti nell'adunanza del 2 ottobre 2012; 
    Visto il decreto rettorale n. 2208 del 30 ottobre  2012,  con  il
quale alla scuola in scienze economiche e aziendale viene  attribuita
una  borsa  di  Ateneo  costituita  da  due  annualita'   residue   e
dall'integrazione di un'annualita'; 
    Viste le comunicazioni pervenute dai coordinatori  dei  corsi  di
dottorato  e  dai  direttori  delle  scuole  di  dottorato  circa  le
modalita' di svolgimento delle prove  d'esame  e  altre  informazioni
utili; 
    Vista la convenzione quadro sottoscritta tra l'Universita'  della
Calabria e il Senescyt (Secretaria Nacional de Ciencia y  Tecnologia)
- Ecuador; 
    Visto il Programa de Becas  del  Senescyt  «Convocatoria  abierta
2010 - 2012»  che  mette  a  disposizione  il  finanziamento  per  la
copertura di borse destinate a  programmi  di  dottorato  di  ricerca
verso altri Paesi; 
    Visto che dal suddetto Programma de Becas  del  Senescyt  risulta
che l'Universita' della Calabria  e'  tra  le  possibili  universita'
destinatarie del  finanziamento  messo  a  disposizione  dal  Governo
dell'Ecuador; 
    Vista la lettera di intenti prot. n.  120026881  del  22  ottobre
2012, con la quale il Senescyt si impegna a finanziare e  ad  erogare
direttamente l'intero importo di quattro borse  di  dottorato,  quale
apposite  sovvenzioni,  ai  dottorandi  di  nazionalita'  ecuadoriana
risultati idonei nell'ambito della suddetta convocatoria a condizione
che intendano conseguire il titolo  di  dottore  di  ricerca,  previo
superamento della selezione prevista per i posti messi a concorso con
il presente bando; 
    Considerato che l'importo delle suddette «apposite»  sovvenzioni,
come risulta dalla sopra citata convocatoria, non  risulta  inferiore
all'importo delle borse di dottorato erogate  dall'Universita'  della
Calabria; 
    Vista la stessa lettera di intenti con la quale si stabilisce che
il pagamento della borsa di dottorato per i laureati di  nazionalita'
ecuadoriana rimane sotto l'esclusiva competenza e responsabilita' del
Senescyt che provvedera' a regolare direttamente  i  rapporti  con  i
dottorandi, assegnatari  delle  suddette  sovvenzioni,  per  l'intera
durata del XXVIII ciclo di dottorato; 
    Vista la disponibilita' dei coordinatori dei corsi di «Ingegneria
idraulica per l'ambiente e  il  territorio»  e  del  direttore  della
scuola  «Archimede»  in  scienze  comunicazione   e   tecnologie,   a
sviluppare progetti di ricerca con laureati provenienti  dall'Ecuador
e risultati idonei nella procedura concorsuale in oggetto riservando,
a tal fine, tre posti con borsa finanziata ed erogata dal Senescyt; 
    Considerato che le borse aggiuntive Senescyt saranno assegnate in
presenza dei prerequisiti e delle specifiche contenute  nell'allegato
A dei corsi di dottorato coinvolti; 
    Accertato che la copertura finanziaria per  le  borse  di  Ateneo
sara' assicurata su  apposito  capitolo  del  bilancio  di  esercizio
finanziario 2012, mentre per le sovvenzioni erogate  dal  Senescyt  e
riservate a studenti dell'Ecuador,  nessun  onere  finanziario  e'  a
carico dell'Universita' della Calabria e che la copertura delle borse
FSE e PON saranno definite con apposito disciplinare tra dipartimento
e Ateneo; 
    Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Istituzione e attivazione 
 
 
    1. Sono indetti pubblici concorsi per  l'ammissione  ai  corsi  e
alle scuole di dottorato istituiti e/o attivati presso  l'Universita'
della Calabria, per il XXVIII ciclo - anno accademico  2012/2013,  di
seguito elencati: 
    ingegneri idraulica per l'ambiente e il territorio; 
    scuola archimede in scienze, comunicazione e tecnologie; 
    scuola in conoscenze e innovazioni per lo sviluppo «Andre  Gunder
Frank»; 
    scuola in scienze economiche e aziendali; 
    scuola in scienza e tecnica «Bernardino Telesio». 
    2.  Per  ciascun  dottorato   di   cui   al   comma   precedente,
nell'allegato A - Schede analitiche scuole e corsi  di  dottorato  di
ricerca XXVIII ciclo - anno accademico  2012/2013,  parte  integrante
del presente bando, sono indicati il coordinatore/direttore, l'area e
il settore o i settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento,  i
requisiti      di      ammissione,      le      eventuali      lauree
specialistiche/magistrali richieste per  l'ammissione,  le  eventuali
sedi consorziate, gli obiettivi formativi/curriculari, gli  eventuali
indirizzi/aree, la durata, i posti e  le  borse  di  studio  messi  a
concorso,  i  temi/gli  obiettivi  delle   borse   classificate   per
ambito/settore,  le  modalita'  di  ammissione,   le   modalita'   di
svolgimento delle  prove,  eventuali  titoli  da  presentare  per  la
valutazione,  il  calendario  delle  prove  ed  eventuali   ulteriori
requisiti richiesti. 
    3. I corsi di dottorato sono raggruppati in base alla  scuola  di
dottorato di afferenza, se esistente. 
    4. Le borse di studio finanziate  da  enti  esterni  (italiani  o
stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate solo dopo la
conclusione  degli  accordi  in  itinere,  con  l'approvazione  e  la
sottoscrizione, di norma, delle relative  convenzioni,  pena  la  non
assegnazione delle stesse e conseguente non attivazione dei corsi  di
dottorato interessati, fermo restando quanto  disposto  dall'art.  4,
comma 5 della legge n. 210/1998 e dall'art. 2, comma 2,  del  decreto
ministeriale n. 224/1999. 
    Fermi restando i termini della  data  di  scadenza  previsti  dal
successivo art. 8, il numero delle  borse  di  studio  potra'  essere
aumentato a seguito di ulteriori fondi provenienti da enti pubblici e
privati, nazionali e/o internazionali, che si rendessero  disponibili
dopo  l'emanazione  del  presente  bando,  erogati   all'Ateneo   e/o
direttamente al candidato. L'eventuale aumento delle borse di  studio
puo'  determinare,  previa  richiesta  del  collegio   dei   docenti,
l'incremento dei posti senza borsa,  per  un  numero  di  posti  pari
all'aumento del  numero  delle  borse  ulteriormente  finanziate  nei
limiti  della  offerta  sostenibile  per  ciascun   corso/scuola   di
dottorato. Di tale  incremento  sara'  data  comunicazione  sul  sito
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina decreti e avvisi. 
    Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da  fondi  di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere  assicurata  la
copertura finanziaria per tutto il periodo della  borsa  e  stipulato
allo scopo apposito disciplinare con il dipartimento cui  afferiscono
i docenti che mettono a disposizione i propri fondi. 
    5. Il presente bando e' cofinanziato: 
    dal  Fondo  sociale  europeo  attraverso  il  POR  Calabria   FSE
2007/2013, asse V «Transnazionalita' e interregionalita'»,  obiettivo
operativo N.4 «Promuovere la realizzazione e lo sviluppo  di  reti  e
progetti   di   cooperazione,   a    carattere    transnazionale    e
interregionale, per l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze,
anche attraverso lo scambio di  buone  pratiche,  per  migliorare  ed
innovare le politiche e le azioni previste dal programma nell'asse IV
- Capitale umano»; 
    dal PON R & C 2007/2013 - regioni convergenza - asse I  «Sostegno
ai  mutamenti  strutturali»  -  obiettivo  operativo  4.1.1.1   «Aree
scientifico-tecnologiche generatrici di  processi  di  trasformazione
del sistema produttivo e creatrici di  nuovi  settori»  -  azione  II
«Interventi di sostegno  della  ricerca  industriale»  e  asse  II  -
Sostegno all'innovazione - obiettivo operativo - Azioni integrate per
lo  sviluppo  sostenibile  e   per   lo   sviluppo   della   societa'
dell'informazione. 
    6. Le borse cofinanziate dal  FSE  devono  concludersi  entro  il
termine massimo previsto per l'ammissibilita'  delle  spese  del  POR
Calabria FSE 2007/2013. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                  Requisiti per l'accesso ai corsi 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione alle scuole e ai corsi di dottorato di ricerca di  cui  al
precedente art. 1,  senza  limiti  di  eta'  e  di  cittadinanza,  in
godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
di provenienza, coloro che siano in possesso di: 
    a) diploma di laurea vecchio ordinamento o  laurea  specialistica
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999; 
    b) laurea magistrale in seguito all'ordinamento didattico di  cui
al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; 
    c) titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 
    In ogni caso i candidati  dovranno  possedere  per  l'accesso  al
dottorato  prescelto  esclusivamente  uno  dei   titoli   di   studio
esplicitati per ciascuna scuola/corso di dottorato  nell'allegato  A,
pena la non ammissibilita'. 
    Non possono presentare domanda di partecipazione coloro  i  quali
siano in  possesso  della  sola  laurea  triennale  o  titolo  estero
equipollente. 
    2. I cittadini stranieri, in possesso di  titolo  accademico  che
non sia gia' stato dichiarato equipollente  alla  laurea  magistrale,
dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare  espressa
richiesta, al collegio dei docenti, di riconoscimento del  titolo  di
studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al
quale  intendono  concorrere)  e  corredare  la  domanda  stessa  dei
documenti  utili  a  consentire  tale  dichiarazione,   come   meglio
specificato nel successivo art. 9. 
    Tutti  i  documenti  presentati  dovranno   essere   tradotti   e
legalizzati dalle competenti rappresentanze  italiane  del  Paese  di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    3. Valgono le stesse disposizioni di cui al  precedente  comma  2
per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di  un  titolo  accademico
conseguito all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
ad una laurea magistrale italiana. 
    4. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al  comma  1,
punti a) e b), entro il giorno antecedente  la  data  di  svolgimento
della prima prova  concorsuale.  In  tal  caso,  l'ammissione  verra'
disposta «con riserva» ed il candidato  sara'  tenuto  a  presentare,
pena  esclusione  dal  concorso,  autocertificazione  del  conseguito
diploma di  laurea,  direttamente  al  presidente  della  commissione
giudicatrice il giorno fissato per la prova di esame. Nel caso in cui
sia prevista una valutazione dei titoli per l'ammissione  alle  prove
successive, il candidato dovra' aver conseguito il diploma di  laurea
prima della data prefissata per tale valutazione  e  sara'  tenuto  a
presentare, pena  esclusione  dal  concorso,  autocertificazione  del
conseguito diploma di laurea, all'ufficio dottorato di ricerca. 
    5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di  dottore
di ricerca  possono  partecipare  agli  esami  di  ammissione  ad  un
corso/scuola di dottorato diverso da quello  posseduto,  senza  poter
comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio. 
    6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  puo'  essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le
domande per come stabilito al successivo art. 8. 
    7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla  selezione,  dovranno
presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un  progetto
di  ricerca  della  dimensione  massima  di  tre   pagine,   se   non
diversamente  specificato  nell'allegato   A   relativo   a   ciascun
corso/scuola   di   dottorato,   oltre   alla   eventuale   ulteriore
documentazione richiesta nel suddetto allegato A. 
    8. I candidati, pena la non  ammissibilita'  al  beneficio  della
borsa PON, dovranno: impegnarsi a rispettare le condizioni specifiche
richieste dal PON (la  dichiarazione  e'  inclusa  nella  domanda  di
partecipazione al concorso). 
    9. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui  ai
successivi  articoli  3  e  4,  possono   concorrere   esclusivamente
all'attribuzione di borse PON e Ateneo e ai posti senza borsa. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Ammissibilita' borse FSE 
 
 
    1. I candidati aspiranti alle borse  cofinanziate  dal  FSE,  per
poterne beneficiare dovranno farne esplicita richiesta nella  domanda
di partecipazione  e,  alla  data  di  presentazione  della  suddetta
domanda di partecipazione al concorso, oltre ad  essere  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2, dovranno, pena la non ammissibilita'
al beneficio delle borse FSE: 
    a) possedere lo stato di disoccupazione o di  inoccupazione  tale
condizione,  come  definita  dall'art.  4,  comma  a)   del   decreto
legislativo n.  181  del  21  aprile  2000,  modificato  con  decreto
legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002 in relazione alla definizione
della soglia annuale di reddito, dovra' essere mantenuta per tutta la
durata dell'attivita' di ricerca, pena la decadenza dal  beneficio  e
restituzione di quanto percepito durante il triennio; 
    b) essere residenti in Calabria; 
    c) avere meno di 36 anni compiuti. 
    I requisiti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  dovranno  essere
attestati in fase di sottoscrizione della domanda  di  partecipazione
al concorso,  come  meglio  specificato  al  successivo  art.  8  del
presente bando. 
    2.  Inoltre,  i  candidati,  aspiranti  alle  borse   di   studio
finanziate dal FSE, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle
stesse, dovranno impegnarsi a: 
    a) recarsi presso un  ente  di  ricerca  estero  per  un  periodo
obbligatorio di sei mesi; 
    b) rispettare le condizioni specifiche imposte dal  FSE  e  dalle
linee guida dell'intervento D.5 «Mobilita' internazionale per giovani
laureati e ricercatori» del POR  Calabria  FSE  2007/2013,  asse  IV,
obiettivo operativo M.2. 
    Le dichiarazione di cui ai punti  a)  e  b)  sono  incluse  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    3.  Le  borse  cofinanziate  dal  FSE   sono   assegnate,   dalla
commissione giudicatrice, come meglio specificato nel successivo art.
11, secondo l'ordine di  punteggio  nella  graduatoria  generale,  ai
migliori candidati  che  hanno  fatto  domanda  e  che  rispettano  i
relativi requisiti di ammissibilita' di  cui  al  commi  1  e  2  del
presente articolo. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
       Ammissibilita' borse finanziate ed erogate dal SENESCYT 
 
 
    I candidati aspiranti alle borse di studio finanziate ed  erogate
direttamente   dal   SENESCYT,    pena    la    non    ammissibilita'
all'attribuzione delle borse stesse, dovranno: 
    avere nazionalita' ecuadoriana; 
    aver  superato  apposita  selezione  nel  paese  di   provenienza
«Convocatoria abierta 2010 - 2012» - Programma de Becas,  finalizzata
al finanziamento di programmi di mobilita' verso altri paesi  per  il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
        Ammissibilita' borse dottorato finanziate dall'Ateneo 
 
 
    I  candidati  aspiranti   alle   borse   di   studio   finanziate
dall'Ateneo, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle  borse
stesse, dovranno impegnarsi a  recarsi  presso  un  ente  di  ricerca
estero per un periodo obbligatorio di almeno sei  mesi  da  svolgersi
nel triennio di dottorato (la dichiarazione e' inclusa nella  domanda
di partecipazione al concorso). 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                   Titolari di assegni di ricerca 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione ai dottorati di ricerca, di  cui  al  precedente  art.  1,
senza limiti di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 22 della legge n. 240/2010, siano titolari di contratto  di
assegno per la collaborazione ad attivita' di  ricerca  con  scadenza
oltre i  termini  fissati  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione all'ammissione ai corsi o scuola di dottorato  di  cui
al presente bando. In caso di ammissione ai corsi o scuole,  i  posti
relativi sono da  considerarsi  in  sovrannumero  rispetto  a  quelli
indicati all'art. 1. 
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di  studio,  neppure
nel caso in cui il dottorato prosegua oltre il periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca. 
    3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori  di
una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno  e
quindi svolgere il dottorato con borsa di studio oppure se  mantenere
il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Ai sensi  della  normativa  vigente,  il  pubblico  dipendente
ammesso ai corsi o scuole di dottorato  di  ricerca  e'  collocato  a
domanda, compatibilmente con  le  esigenze  dell'amministrazione,  in
congedo straordinario per motivi  di  studio  senza  assegni  per  il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di  studio  ove
ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle  scuole
e ai corsi di dottorato di  ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di
rinuncia  a  questa,  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  immediatamente  successivi,
e' dovuta la ripetizione  degli  importi  corrisposti  ai  sensi  del
secondo periodo. 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che  siano  iscritti  a
corsi  o  scuole  di  dottorato  per  almeno  un   anno   accademico,
beneficiando di detto congedo. 
    2. Il periodo di congedo straordinario e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza (legge n. 476/1984, legge n. 448/2001, legge n. 240/2010). 

        
      
                               Art. 8 
 
 
              Procedure di presentazione delle domande 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni corso o
scuola di dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere
redatte e  inviate,  pena  esclusione  dalla  procedura  concorsuale,
esclusivamente in versione cartacea (secondo il  modello  disponibile
sul sito web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati), entro  e  non
oltre il giorno di scadenza del presente bando, in duplice copia  (un
originale, debitamente firmato e una copia), con allegata, sempre  in
duplice copia, fotocopia fronte e retro di  un  valido  documento  di
identita', e corredate dalla documentazione richiesta: 
    al successivo comma 6 del presente articolo; 
    nell'allegato A per ciascun corso/scuola di dottorato; 
    all'art. 9 del presente bando (per i candidati stranieri e per  i
candidati in possesso di titolo accademico straniero). 
    La presentazione della domanda cartacea, debitamente sottoscritta
e  corredata  da  quanto  sopra  indicato,  dovra'   avvenire,   pena
esclusione, secondo una delle seguenti modalita': 
    a)  consegna  a  mano  presso   l'ufficio   protocollo   generale
dell'Universita'  della  Calabria,   via   Pietro   Bucci,   edificio
amministrazione - piano terra - Arcavacata di  Rende  (Cosenza),  nei
giorni feriali, dal lunedi' al venerdi',  dalle  ore  9,00  alle  ore
12,00; sulla busta contenente la  domanda  di  partecipazione  dovra'
essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al  concorso
di  dottorato  di  ricerca  XXVIII  ciclo»,  con  l'indicazione   del
mittente; 
    b) spedizione postale, a mezzo raccomandata (1 o 3) con avviso di
ricevimento, indirizzata all'Universita' della Calabria,  via  Pietro
Bucci - cap 87036 - Arcavacata di Rende (Cosenza). Sulla busta dovra'
essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al  concorso
di  dottorato  di  ricerca  XXVIII  ciclo»,  con  l'indicazione   del
mittente. 
    Per il rispetto del termine predetto non fara' fede la  data  del
timbro dell'ufficio  postale  accettante  la  raccomandata  a/r.  Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le  domande  che,  per
qualsiasi causa  di  forza  maggiore,  dovessero  pervenire  dopo  il
termine di scadenza del presente bando, anche  se  spedite  in  tempo
utile. 
    I candidati residenti/domiciliati all'estero  possono,  altresi',
presentare la domanda di partecipazione, con tutta la  documentazione
richiesta: 
    tramite casella di posta  elettronica  certificata  personale  al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it; 
    con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica  non
certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it. 
    Per il rispetto del termine predetto, in tal caso, fara' fede  la
data di ricezione  della  posta  elettronica  e  saranno  considerati
validi solo i documenti allegati in formato .pdf o .tif. 
    L'amministrazione,  qualora  la  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pervenuta tramite PEC, e' autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e  garanzia
di  conoscibilita'  degli  atti  trasmessi  da  parte  del  candidato
straniero. 
    Resta esclusa qualsiasi  diversa  forma  di  presentazione  delle
domande. 
    2. La data di scadenza e' fissata perentoriamente  al  trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione  del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  serie
speciale. 
    3.   L'amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di  comunicazioni  causate  da
inesatte indicazioni della residenza e  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione  del  cambiamento
degli stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
imputabili a terzi. 
    4. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della legge n.
104/1992, come integrata dalla legge n. 17/1999, nonche' della  legge
n. 68/1999, art. 16 comma 1, possono richiedere,  in  relazione  alla
propria  disabilita',  gli  ausili  necessari  ed   eventuali   tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione  previste.  A
tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati  con  la
riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. 
    5. Ogni domanda fara' riferimento ad un unico corso o  scuola  di
dottorato e comportera' il pagamento  del  versamento  di  € 11,00  a
titolo di contributo  per  la  partecipazione  al  concorso.  Quindi,
qualora il candidato  intenda  partecipare  a  piu'  concorsi  dovra'
presentare  altrettante  domande  corredate  ognuna  da  un   diverso
versamento. 
    6. Alla domanda di partecipazione al concorso, in  duplice  copia
(un originale, debitamente firmato  e  una  copia),  pena  esclusione
dalla selezione, dovranno essere allegati: 
    un originale debitamente sottoscritto, del  progetto  di  ricerca
(dimensione massima di tre pagine, se  non  diversamente  specificato
nell'allegato A), e una copia. Il progetto di ricerca potra'  vertere
sui temi di ricerca indicati alla voce borse di studio  dell'allegato
A del presente bando, ove previste (per aspiranti borse di studio)  o
sulle altre tematiche attinenti ai settori  scientifico  disciplinari
di interesse del corso o scuola indicati nello stesso  allegato  (per
tutti gli altri candidati); 
    eventuali   titoli   oggetto    di    valutazione,    specificati
nell'allegato A del presente bando, che potranno essere presentati in
originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale. 
    Successivamente alla pubblicazione della  graduatoria  finale  di
ammissione, i candidati  dovranno  provvedere  a  proprie  spese,  al
ritiro  dei  titoli  presentati,  dietro  presentazione  di   formale
richiesta  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita'  della  Calabria;
trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  suddetta
graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura  di
scarto; 
    fotocopia  della  ricevuta  del  versamento  del  contributo   di
€ 11,00, effettuato sul  c/c  bancario  IBAN  IT  90  F  01030  80880
000000010106 - Codice SWIFT/BIC: PASCITMMXXX, della Banca  Monte  dei
Paschi  di  Siena  ovvero   sul   c/c   postale   260893,   intestati
all'Universita' della Calabria con la seguente  causale:  «Contributo
per l'ammissione alla procedura concorsuale pubblica di dottorato  di
ricerca XXVIII ciclo». Tale  contributo  non  sara'  in  nessun  caso
rimborsato; 
    due  fotocopie,  fronte  e  retro,  di  un  valido  documento  di
identita'. 
    7. Non saranno ritenute valide ai fini  della  partecipazione  al
concorso  e,  conseguentemente  escluse  d'ufficio,  le  domande   di
partecipazione alla selezione: 
    a. pervenute  oltre  il  termine  stabilito  dal  presente  bando
ancorche' spedite nel predetto termine; 
    b. prive della sottoscrizione del candidato; 
    c. prive della fotocopia, fronte e retro, di un valido  documento
di identita'; 
    d. prive della denominazione del corso o scuola di dottorato  per
cui si intende partecipare; 
    e. mancanti del progetto di ricerca ovvero,  ancorche'  presente,
privo della firma del candidato; 
    f. mancanti del curriculum vitae, se richiesto, ovvero, ancorche'
presente, privo della firma del dichiarante; 
    g.  mancanti  dei  titoli  ove  richiesti  per   la   valutazione
selettiva; 
    h. prive  della  fotocopia  della  ricevuta  del  versamento  del
contributo di partecipazione al concorso. 
    Il decreto  rettorale  di  esclusione  dal  concorso  sara'  reso
pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina
decreti e avvisi prima della prima prova concorsuale. 
    I  candidati  non  ammessi  potranno  chiederne  motivazione  con
richiesta scritta intestata  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita'
della Calabria da presentare personalmente all'ufficio protocollo  di
Ateneo, ovvero a mezzo raccomandata, con  allegato  un  documento  di
identificazione con foto, o tramite invio dalla  propria  casella  di
posta     certificata     (PEC)     esclusivamente     all'indirizzo:
amministrazione@pec.unical.it.  non  saranno  fornite  spiegazioni  a
richieste non pervenute secondo le modalita' indicate. 
    8. I candidati ammessi alla selezione sono ammessi  con  riserva.
L'amministrazione   puo'   disporre    in    ogni    momento,    fino
all'approvazione della graduatoria,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti prescritti. 
    Qualora i motivi  che  determinano  l'esclusione,  ai  sensi  del
presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del  concorso,
il Rettore con proprio decreto dispone la decadenza da  ogni  diritto
conseguente alla partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
        Candidati in possesso di titolo accademico straniero. 
 
 
    I candidati in possesso di titolo accademico  straniero  dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea  con
indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa  votazione  (i
cittadini comunitari possono presentare una dichiarazione sostitutiva
di certificazione come previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche) ed una
o piu' lettere di  presentazione  dell'Universita'  presso  la  quale
hanno conseguito il titolo. 
    I cittadini stranieri dovranno, altresi', allegare  alla  domanda
un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme
all'originale del passaporto. 
    I suddetti documenti, allegati alla  domanda  di  partecipazione,
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere tradotti  in  lingua
inglese,  italiana  o  spagnola  e   legalizzati   dalle   competenti
rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di provenienza. 
    Se il titolo accademico e'  stato  dichiarato  equipollente  alla
laurea magistrale italiana, i candidati hanno l'obbligo  di  indicare
gli estremi del provvedimento della dichiarazione di equipollenza. In
assenza, il collegio dei docenti del dottorato  di  ricerca,  per  il
quale  il  candidato  presenta  domanda,  deliberera'  ai  soli  fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca, in merito al  riconoscimento
del titolo di studio estero. 
    A  seguito  della  pubblicazione  della  graduatoria  finale,   i
vincitori in possesso di titoli di  studio  rilasciati  da  autorita'
estere  avranno  cura  di  corredare  i  medesimi   titoli   con   la
«dichiarazione di valore in  loco»  rilasciata  dalle  rappresentanze
diplomatiche-consolari italiane competenti per territorio  contenente
indicazioni precise in merito a: 
    1. stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante; 
    2. requisiti di accesso al corso di studio  conclusosi  con  quel
titolo; 
    3.  durata  legale  del  corso  di  studio  e/o  impegno  globale
richiesto allo studente in crediti o in ore; 
    4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha  rilasciato,  ai
fini accademici. 
    L'Universita' della Calabria si riserva di predisporre tutti  gli
accertamenti in ordine  ai  prescritti  requisiti  per  l'accesso  al
dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
             Prove di ammissione ai corsi e alle scuole 
 
 
    1.  I  nominativi  degli  ammessi  a  sostenere  la  prima  prova
concorsuale saranno resi noti mediante  pubblicazione  sul  sito  web
dell'Ateneo            al             seguente             indirizzo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina decreti e avvisi.
Non saranno attivate da parte di questa Universita'  altre  forme  di
avviso. 
    2. L'esame di ammissione  ai  corsi  e  alle  scuole,  di  norma,
consiste nella eventuale valutazione dei  titoli,  in  una  eventuale
prova scritta ed in una prova orale. Il  candidato  dovra',  inoltre,
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    Per le modalita' di partecipazione al concorso di  ammissione  si
rinvia alle specifiche indicazioni contenute nella  scheda  analitica
di ciascuna scuola e corso di dottorato di  ricerca  XXVIII  ciclo  -
anno accademico 2012/2013, di cui all'allegato A parte integrante del
presente bando. 
    3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione,  le
capacita' e l'attitudine del candidato  alla  ricerca  scientifica  e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. 
    4. Le date per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  fissate
per ciascuna scuola e corso di dottorato all'allegato A del  presente
bando, hanno valore di notifica a  tutti  gli  effetti;  pertanto,  i
candidati ammessi, di cui al comma  1  del  presente  articolo,  sono
tenuti a presentarsi, senza  alcun  ulteriore  preavviso,  presso  la
sede, nel giorno e nell'ora indicati. 
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa. 
    Qualora impedimenti di  qualsiasi  natura  non  consentissero  il
rispetto del calendario  indicato,  sara'  cura  dell'Amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato,  avente  domicilio  in  Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata  a/r  o  telegramma,
eventuali  variazioni;   mentre   i   candidati,   aventi   domicilio
all'estero,   saranno   contattati   esclusivamente   tramite   posta
elettronica. 
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
    5. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dagli  aspiranti  allegati   alla   domanda   di
partecipazione. Nel caso in cui  il  punteggio  dei  titoli  non  sia
esplicitato per i singoli corsi  o  scuole  di  dottorato,  sara'  la
commissione giudicatrice a stabilire il punteggio per la  valutazione
nel corso della seduta  preliminare  e  provvedera'  alla  successiva
valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova  scritta
o orale. 
    Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta  sia  subordinata
alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara'  pubblicato
sul sito indicato per ciascun corso o scuola di dottorato. 
    6.  Le  graduatorie  finali  per  l'ammissione   dei   candidati,
approvate con decreto rettorale,  saranno  rese  note  esclusivamente
mediante affissione all'albo della facolta' o del dipartimento presso
il  quale  si  sono   svolte   le   prove   e   sul   sito   Internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina decreti e avvisi.
I  candidati  non  riceveranno,  pertanto,  alcuna  comunicazione   a
domicilio. 
    7. Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni. 
    Per  esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed,  in
ossequio ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza  ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa  amministrazione,  ai
fini  di  eventuali  esclusioni  per  mancanza   dei   requisiti   di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove
concorsuali. 
    8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati  dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita': 
    a. carta d'identita'; 
    b. patente di guida; 
    c. passaporto; 
    d. qualunque altro valido  documento  d'identita'  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    1. Le commissioni giudicatrici dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione sono  nominate  con  decreto  rettorale  su  proposta  del
collegio dei docenti; le stesse  sono  incaricate  della  valutazione
comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra  i
professori  e  i  ricercatori   universitari   di   ruolo   nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non  piu'  di
due esperti esterni, anche linguistici, di chiara  fama,  italiani  o
stranieri, scelti nell'ambito delle  strutture  pubbliche  e  private
universitarie e di ricerca. 
    2. Ogni commissione, per la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario  attribuisce
al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. 
    3. Sono ammessi alla prova successiva,  in  caso  di  valutazione
titoli selettiva, soltanto  i  candidati  che  abbiano  riportato  un
punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione  dei  titoli.  Sono
ammessi alla prova orale i candidati  che  nella  valutazione  titoli
selettiva e/o  prova  scritta  abbiano  riportato  un  punteggio  non
inferiore a 21/30. 
    4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta  anche  per
via telematica. I candidati impossibilitati a partecipare alla  prova
orale presso la sede, perche' stabilmente residenti  all'estero  alla
data di tale prova, ammessi al  colloquio,  possono  avvalersi  della
possibilita' di sostenere la prova mediante  colloquio  telefonico  o
video-conferenza basata su protocollo IP (ad  esempio  tramite  skype
con webcam).  Il  candidato  interessato  dovra'  manifestare,  nella
domanda di partecipazione  al  concorso,  tale  intenzione  e  dovra'
altresi'  darne  comunicazione  entro  il  giorno   successivo   alla
pubblicazione      dell'esito      della      valutazione      titoli
all'indirizzo:ars@unical.it. In tale  comunicazione  dovra'  indicare
come riportato nel modulo disponibile alla pagina  decreti  e  avvisi
del sito web: http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati: 
    1)  un  recapito  presso  un  istituto   universitario   o   sede
diplomatica; 
    2) il nominativo  di  un  funzionario  che  possa  provvedere  ad
accertarne l'identita' prima del colloquio. 
    La possibilita'  di  utilizzare  tale  procedura  e'  subordinata
all'approvazione della commissione previa verifica della fattibilita'
tecnica. Al fine di poter svolgere tale verifica tecnica i  candidati
interessati devono tener controllata la propria posta elettronica. La
commissione accertera' che siano soddisfatte le condizioni necessarie
per  garantire  la  regolarita'   dello   svolgimento   della   prova
(accertamento  dell'identita'  del  candidato   e   correttezza   del
colloquio) e prendera'  contatto  con  il  candidato  per  concordare
l'orario del colloquio. 
    La prova orale si intende superata con il  conseguimento  di  una
votazione non inferiore a 21/30. 
    5. Al termine di ogni seduta,  la  commissione  giudicatrice  per
l'accesso ai corsi e  alle  scuole  di  dottorato  di  ricerca  rende
pubblici i risultati della  prova  orale,  mediante  affissione,  nel
medesimo  giorno  della  seduta,  all'albo  della  facolta'   o   del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale. 
    6. Espletate le prove di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di merito  sommando  per  ciascun  candidato  il
punteggio delle singole prove, riportando, tra l'altro, l'indicazione
dei candidati idonei che hanno manifestato la volonta'  a  concorrere
per le borse FSE, esplicitando la tematica della borsa attribuita  e,
per le altre borse, l'ambito di ricerca assegnato. 
    7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di  posti  e  di
borse per indirizzi/aree di ricerca, la commissione dovra'  compilare
distinte graduatorie. 
    8.  Per  l'assegnazione   delle   borse   FSE,   la   commissione
giudicatrice verifica il rispetto dei requisiti di ammissione di  cui
all'art. 3, commi 1 e 2, del presente bando, inclusa la coerenza  del
progetto di ricerca presentato con le tematiche  indicate  alla  voce
Borse di Studio di cui all'allegato A. 
    La commissione giudicatrice dovra' provvedere comunque  e  sempre
alla  valutazione  (senza  necessariamente  attribuire  un  punteggio
numerico, se non previsto) della coerenza del progetto di ricerca con
le tematiche di ricerca  indicate  alla  voce  borse  di  studio  ove
presenti per i candidati aspiranti alle borse di studio  a  tema  e/o
con le tematiche inerenti gli obiettivi formativi del corso o  scuola
di dottorato per tutti gli altri candidati. Tale  valutazione  dovra'
essere effettuata o in fase di valutazione titoli, ove prevista, o in
fase preliminare e dovra' essere comunicata all'ufficio dottorato  di
ricerca, che provvedera' a pubblicare gli  eventuali  nominativi  dei
candidati  non  ammissibili  per  l'attribuzione  delle  borse   FSE,
ancorche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1  e  2,
sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina  decreti
e avvisi prima della prova scritta o della prova orale. 
    Le borse di  studio  saranno  assegnate  ai  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, nel  rispetto  della  coerenza
con le tematiche di ricerca, laddove previsto. 
    Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo  l'ordine  di
punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno
fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilita'
di cui all'art. 3 del presente bando. 
    Ciascuna borsa FSE, nel rispetto dei requisiti di  ammissibilita'
di  cui  all'art.  3,  commi  1  e   2,   dovra'   essere   correlata
esplicitamente ad una sola tematica di ricerca. 
    10.  Le  graduatorie  finali  saranno  rese  note  esclusivamente
mediante affissione all'albo della facolta' o del dipartimento presso
il  quale  si  sono   svolte   le   prove   e   sul   sito   Internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorato alla pagina decreti e avvisi. 
    11. Le commissioni  giudicatrici  sono  tenute  a  trasmettere  i
verbali del concorso al Rettore, che  provvede  con  proprio  decreto
all'approvazione degli atti  del  concorso  ovvero  al  rinvio  degli
stessi per eventuali regolarizzazioni;  le  commissioni  giudicatrici
sono tenute, altresi', ad inviare al  collegio  docenti  copia  della
documentazione  degli   eventuali   candidati   stranieri   utilmente
collocati nella graduatoria di  merito,  per  il  riconoscimento  dei
titoli, ove richiesto. 
    Il  giudizio  di  idoneita'  espresso   dal   collegio   docenti,
formalizzato con  apposito  verbale,  sara'  trasmesso  al  Magnifico
Rettore,  corredato  dalla  documentazione  relativa   ai   candidati
valutati, per la successiva approvazione degli atti del concorso e la
nomina dei vincitori. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                  Ammissione ai corsi e alle scuole 
 
 
    1. Il numero  minimo  di  ammessi  per  ciascun  corso/scuola  di
dottorato  non  puo'  essere  inferiore  a  tre,  di  cui   due   con
assegnazione di borsa  di  Ateneo,  FSE,  PON  ovvero  enti  esterni,
pubblici o privati, italiani o stranieri, pena la mancata attivazione
del corso/scuola di dottorato. 
    2. Nel caso di inizio posticipato rispetto  all'inizio  dell'anno
accademico 2012/2013, causa il protrarsi delle procedure concorsuali,
il dottorando dovra' recuperare, con attivita' integrativa, entro  il
primo anno accademico, il periodo tra il 1° novembre 2012 e  la  data
di effettivo inizio del dottorato. 
    3. I candidati saranno ammessi ai corsi  e  alle  scuole  secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni corso e  scuola  di  dottorato,  previo  il
rispetto dei requisiti di ammissione di cui  agli  articoli  2-5  del
presente bando. 
    In caso di rinuncia prima dell'inizio  dei  corsi  da  parte  dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare  all'ufficio  dottorato
di ricerca, utilizzando il modulo inviato con la mail di convocazione
per posta elettronica,  entro  la  data  prevista  per  l'iscrizione,
subentra  altro  candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito. 
    A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di  rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai corsi o scuole,  procedere  a
surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del corso  o  scuola,  il
collegio dei  docenti  valuta  l'opportunita'  di  coprire  il  posto
rimasto  vacante  con  un  altro  candidato  secondo  l'ordine  della
graduatoria generale di merito. 
    4. Nel caso di partecipazione a piu' corsi o scuole  e  di  utile
collocazione in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo corso o scuola di dottorato. 
    5. Gli iscritti ad una scuola di specializzazione, ad un corso di
tirocinio formativo attivo, ad un corso di diploma, ad  un  corso  di
laurea, ad un corso  di  formazione  o,  ad  un  master,  ammessi  al
dottorato di ricerca, hanno l'obbligo di sospendere la frequenza  dei
predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del dottorato. 
    6. Qualora, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei
titoli e delle prove d'esame, due o  piu'  candidati  ottengano  pari
punteggio per un posto senza borsa, e' preferito  il  candidato  piu'
giovane di eta' ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  della  legge  n.
127/1997 come modificato dall'art. 2 della legge n. 191/1998. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Iscrizione 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti  a  presentarsi,
pena decadenza, presso l'ufficio dottorati di ricerca  per  procedere
all'iscrizione  rispettando  la   data   indicata   nella   mail   di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso,  consegnando  i
seguenti documenti: 
    a) domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile  sul
sito Internet  www.unical.it/portale/ricerca/dottorati)  sulla  quale
deve essere apposta una marca da bollo da 14,62; 
    b) attestazione del  versamento  della  tassa  regionale  per  il
diritto allo studio di  euro  140,00  c/c  n.  13790878  intestato  a
Universita' della Calabria  centro  residenziale  c.da  Arcavacata  -
87036 Rende (Cosenza); 
    c) attestazione  del  versamento  della  tassa  di  assicurazione
contro  gli  infortuni  di  euro  3,00  c/c  n.  260893  intestato  a
Universita'  della  Calabria  esattoria  tasse   universitarie   c.da
Arcavacata - 87036 Rende (Cosenza); 
    d) fotocopia del documento di identita' in corso di validita' (in
carta libera); 
    e) fotocopia del codice fiscale; 
    f) fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri). 
    2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono  essere  ritirati
presso  l'ufficio  dottorato  di   ricerca   dell'Universita'   della
Calabria; in caso contrario e'  possibile  compilare  dei  bollettini
postali standard in ogni parte, indicando le due causali. 
    3. I candidati  residenti  o  domiciliati  all'estero,  risultati
vincitori, dovranno confermare la volonta'  di  iscriversi  entro  la
data indicata nella mail di convocazione, inviando una  comunicazione
secondo una delle seguenti modalita': 
    tramite casella di posta  elettronica  certificata  personale  al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it; 
    con firma digitale, qualora sia inviata da posta elettronica  non
certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it, 
    con allegata copia (in formato .pdf o .tif) di  un  documento  di
identita' in corso di  validita'.  Nella  comunicazione  i  candidati
dovranno confermare la scelta della scuola/corso di dottorato. 
    I candidati che non avranno provveduto all'invio  della  conferma
entro la data indicata saranno considerati rinunciatari. In  caso  di
rinuncia degli aventi  diritto  subentreranno  altrettanti  candidati
secondo l'ordine della graduatoria. 
    I candidati che hanno confermato la loro volonta'  di  iscriversi
dovranno completare l'iscrizione all'atto del loro arrivo  in  Italia
presentando la  documentazione  indicata  al  punto  2  del  presente
articolo e dovranno, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti: 
    a) godere dei diritti civili e  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
    b) essere in possesso, fatta eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica. 
    4. Ulteriore documentazione comprovante la  situazione  economica
del candidato potra'  essere  richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo, comma 1, dell'art. 15. 
    5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nel paese di provenienza e  secondo
le disposizioni vigenti nello stato estero. 
    6.  La  mancata  iscrizione  entro  i  termini  stabiliti   sara'
considerata rinuncia  al  posto  (con  o  senza  borsa),  che  verra'
assegnato al candidato che segue  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui agli
articoli 2-5  del  presente  bando.  La  comunicazione  al  candidato
successivo verra' inviata per posta  elettronica;  lo  stesso  dovra'
iscriversi,  rispettando   la   data   indicata   nella   e-mail   di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione  prevista
al precedente comma 1. 
    7. Nel caso in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando  le  sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76
decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000),  il  candidato
decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale iscrizione. 
    L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici  concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione  all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                     Ammissione in sovrannumero 
 
 
    1.  Possono  essere  ammessi  al   dottorato   di   ricerca,   in
sovrannumero,  nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti   con
arrotondamento all'unita' per  eccesso,  i  cittadini  stranieri  che
risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di  studio
conferite  sulla  base  del  merito.  In  particolare,  gli  studenti
stranieri assegnatari di una borsa di studio per la frequenza  di  un
corso o scuola di dottorato erogata dal Governo o  da  enti  pubblici
nazionali o internazionali, eccedenti il  numero  minimo  di  cui  al
precedente art. 12. 
    2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari  di
assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al dottorato. 
    3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e'
effettuata secondo l'ordine della graduatoria di  cui  al  precedente
art. 11. 
    4. Saranno altresi' ammessi al dottorato in  sovrannumero  coloro
che, pur  non  avendo  presentato  domanda  al  concorso,  alla  data
d'inizio ufficiale del dottorato, siano stati selezionati nell'ambito
delle  azioni  del  7°  Programma  quadro  di  ricerca   e   sviluppo
tecnologico dell'Unione europea o di altri programmi di  cooperazione
internazionale (es.: Erasmus Mundus) e siano risultati  vincitori  di
una borsa  di  studio  o  di  un  contratto  di  ricerca  nell'ambito
dell'area scientifico-disciplinare di  interesse  del  dottorato.  La
procedura di selezione si intende superata in  quanto  gia'  avvenuta
nell'ambito  del  progetto  europeo.  Costoro   potranno   presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre  la  data  d'inizio
del dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata  alla  preventiva
approvazione del collegio docenti del dottorato. 
      

        
      
                               Art. 15 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Ai candidati risultati vincitori saranno conferite, sino  alla
concorrenza del numero disponibile, le borse di studio. A parita'  di
merito  verra'  presa  in  considerazione  la  situazione  economica,
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 aprile 2001. 
    2. Ai dottorandi italiani  e  stranieri,  con  reddito  personale
complessivo annuo lordo non superiore a euro 12.911,42 (limite valido
solo per i non titolari di borsa FSE) sara' conferita, ai sensi e con
le modalita' della normativa vigente, una  borsa  di  studio  il  cui
importo  annuale  corrispondera'  a  euro  13.638,47,  al  lordo  del
contributo previdenziale INPS  a  gestione  separata,  a  carico  del
borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. Per i titolari di
borsa FSE, invece, sussistera' l'obbligo di cui all'art. 3, comma  1,
lettera a), del presente bando. 
    Tutte le borse di studio non saranno cumulabili con  altre  borse
di studio conferite a qualsiasi titolo  eccetto  quelle  che  saranno
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
corsisti. 
    L'erogazione della borsa di studio sara' pari  all'intera  durata
del corso. 
    Le borse resteranno soggette al passaggio all'anno successivo del
corsista,  deliberato  dal  collegio  dei  docenti;  la  cadenza  del
pagamento dei ratei sara' di norma mensile, a decorrere dal  mese  di
novembre di ogni anno. 
    3. Chi ha usufruito, in passato, di una borsa di  studio  per  un
corso/scuola di dottorato di  ricerca,  anche  per  un  solo  anno  o
frazione di esso, non potra' usufruirne per un nuovo corso/scuola. 
    4. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, le
borse  di  studio  resteranno  esenti  dall'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive nonche' da  quella  sul  reddito  delle  persone
fisiche. 
    5. L'importo della borsa di studio sara' aumentato, nella  misura
del  50%,  per  eventuali  periodi  di   soggiorno   all'estero   del
dottorando; in tal caso la corresponsione sara' versata  in  anticipo
rispetto al  periodo  di  permanenza,  previa  consegna,  all'ufficio
dottorato di ricerca, della richiesta di maggiorazione corredata,  in
caso di permanenza superiore a sei mesi, dal verbale del collegio dei
docenti o dall'autorizzazione del  coordinatore  del  corso/direttore
della scuola, per periodi inferiori o pari a sei mesi, nonche'  dalla
lettera d'invito dell'ente ospitante. 
    I  dottorandi,  al  rientro   in   sede,   dovranno   consegnare,
all'ufficio dottorato di ricerca, un attestato, rilasciato  dall'ente
ospitante, che certifichi l'effettivo periodo di soggiorno,  pena  la
restituzione di quanto indebitamente percepito. 
    Tali periodi, comunque, non potranno superare,  complessivamente,
la meta' della durata del corso di studi (diciotto mesi per  i  corsi
triennali). 
    6. I  dottorandi  non  titolari  di  borsa  di  studio  potranno,
comunque, recarsi all'estero, previo parere positivo del collegio dei
docenti, per periodi superiori a sei mesi,  o,  per  periodi  pari  o
inferiori a sei mesi,  del  coordinatore  del  corso/direttore  della
scuola. Le predette autorizzazioni, a cura del  dottorando,  dovranno
essere  inviate  all'ufficio  dottorato  di  ricerca  per   opportuna
conoscenza. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                        Perdita dei benefici 
 
 
    1. Su decisione motivata del collegio  dei  docenti,  il  Rettore
potra'  disporre  l'esclusione  dal  dottorato  di   ricerca   o   la
ripetizione dell'anno nonche' la revoca della borsa  di  studio,  nei
seguenti casi: 
    a) giudizio negativo del collegio dei  docenti  relativamente  al
conseguimento  dei  risultati  previsti  per  l'anno   di   dottorato
frequentato; 
    b) attivita' lavorativa svolta dal  dottorando  senza  preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti; 
    c) assenze prolungate ingiustificate. 
    Nei casi suddetti  la  borsa  di  studio  sara'  revocata  ed  il
borsista dovra' restituire i  ratei  percepiti  sin  dall'inizio  del
percorso formativo. 
    2. Ai titolari  delle  borsa  di  studio  d'Ateneo,  in  caso  di
rinuncia del beneficio o abbandono del corso/scuola di dottorato,  si
applicheranno le disposizioni contenute nel regolamento  d'Ateneo  in
materia di dottorati di ricerca, fermo restando l'obbligo di svolgere
il periodo obbligatorio previsto per il  soggiorno  all'estero,  pena
l'integrale restituzione di quanto  percepito,  sin  dall'inizio  del
corso/scuola di dottorato. Tali  corsisti  potranno  rinunziare  alla
propria borsa di studio e chiedere contestualmente, al  collegio  dei
docenti, la formulazione di un programma per  proseguire  l'attivita'
formativa sino al conseguimento del titolo. 
    3. I titolari di borse FSE, invece, saranno soggetti alla  revoca
del beneficio, con contestuale obbligo di restituzione  di  tutte  le
somme percepite, nelle seguenti situazioni: 
    a) esclusione dal dottorato, nei casi  previsti  dal  regolamento
d'Ateneo in materia di dottorati e/o dal presente bando; 
    b) mancato svolgimento del periodo di soggiorno  obbligatorio  di
sei mesi presso un ente di ricerca estero; 
    c) perdita dei requisiti di cui al comma 1, punto  a),  dell'art.
3; 
    d) mancata consegna della documentazione giustificativa riportata
al successivo art. 17; 
    e) rinuncia alla corresponsione della borsa o al corso/scuola  di
dottorato. 
    4.  In  tutte  le  suesposte  situazioni,  il  dottorando  dovra'
restituire tutti i ratei percepiti fino al momento della  revoca  del
beneficio. I dottorandi che perderanno il diritto o rinunceranno alla
fruizione della borsa  potranno,  comunque,  proseguire  il  percorso
formativo in qualita' di corsisti senza borsa. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti avranno l'obbligo di frequentare  i  corsi/scuole
di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo  le
modalita' fissate dal collegio dei docenti. 
    2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso  dell'intera  durata
del dottorato, di essere iscritti a: corso di diploma, laurea,  corso
di  formazione,  master,  scuole  di  specializzazione  e  corsi   di
tirocinio formativo attivo e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di
sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta  la  durata  del
corso di dottorato. 
    3. La frequenza del corso  di  dottorato  potra'  essere  sospesa
soltanto nei seguenti casi, previa  deliberazione  del  collegio  dei
docenti: 
    a) maternita'; 
    b) servizio civile; 
    c) grave e documentata malattia. 
    4.  Al  termine  di  ciascun  anno  di  corso,  gli  iscritti  ai
corsi/scuole di dottorato dovranno presentare  una  particolareggiata
relazione, inerente l'attivita' e le ricerche svolte, al collegio dei
docenti; tal'ultimo ne curera' la conservazione e, previa valutazione
dell'assiduita'  e   dell'operosita'   dimostrata   dal   dottorando,
proporra' al  Rettore  il  proseguimento  del  percorso  formativo  o
l'eventuale esclusione. 
    5. I dottorandi titolari di borsa di studio FSE e Ateneo dovranno
recarsi presso un ente di ricerca estero, per un periodo obbligatorio
di sei mesi. 
    Periodi di studio e ricerca  all'estero  superiori  ai  sei  mesi
obbligatori, saranno possibili secondo le modalita' indicate al comma
5, dell'art. 15. 
    6. I titolari di borsa FSE, inoltre, dovranno: 
    a) osservare tutte  le  disposizioni  riportate  nei  regolamenti
comunitari, nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal
FSE nonche' nel vademecum predisposto dall'area ricerca scientifica e
rapporti    internazionali    disponibile    sul    sito     Internet
www.unical.it/ricerca/dottorati; 
    b) produrre una  relazione  semestrale  inerente  i  contenuti  e
l'andamento del percorso formativo,  redigere  un  diario  di  bordo,
sulla base della modulistica fornita dall'area ricerca scientifica  e
rapporti internazionali,  e  la  relazione  finale,  inoltre,  dovra'
documentare anche la coerenza del percorso formativo con lo specifico
curriculum finanziato dal FSE; 
    c)  predisporre,  eventualmente,  ogni  ulteriore  documentazione
ritenuta  necessaria  dagli  uffici  regionali  per  le  esigenze  di
monitoraggio e rendicontazione dell'intervento; 
    d)  riportare,  su  tutti  i  documenti   e   le   pubblicazioni,
l'esplicito riferimento alla fonte del finanziamento, in particolare,
se di natura tecnico scientifica, cosi'  come  indicato  nelle  linee
guida regionali di cui in premessa; 
    e) fare esplicito riferimento,  nella  tesi  di  dottorato,  alla
fonte  del  cofinanziamento  per  come   previsto   dai   regolamenti
comunitari  e  dalla   normativa   nazionale   per   gli   interventi
cofinanziati  dal  FSE  e  dalle  linee  guida  regionali  citate  in
premessa. 
    7. I dottorandi titolari di borsa di studio  finanziata  dal  PON
sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni  riportate
nei regolamenti comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi
cofinanziati dal PON Ricerca & Competitivita' 2007-2013. 
    8. Previa autorizzazione del collegio dei docenti,  i  dottorandi
potranno svolgere attivita' di supporto alla didattica,  fino  ad  un
massimo di trenta ore per anno  accademico.  Tale  attivita',  per  i
titolari di borsa FSE e PON, non sara' oggetto di rendicontazione  e,
in ogni caso, non dovra' pregiudicare lo  svolgimento  ordinario  del
corso/scuola di dottorato. 
    9.  I  dottorandi,   infine,   saranno   tenuti   a   controllare
periodicamente              la               pagina               web
http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati/ dove saranno  fornite
informazioni varie. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
              Modalita' per il conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di dottore di ricerca verra'  conferito  a  conclusione
del corso/scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico,  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da  una  apposita  commissione,  nominata  dal  Rettore  su
proposta del collegio docenti. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di  legge  presso  le
biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
               Contributi per l'accesso e la frequenza 
 
 
    Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di  studio,  sono
esonerati dal pagamento  delle  tasse,  con  esclusione  della  tassa
regionale per il diritto allo studio e della tassa  di  assicurazione
contro gli infortuni. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto  legislativo  n.  196/2003,  i
dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno   raccolti   presso
l'Universita' della Calabria, per  le  finalita'  di  gestione  della
selezione  e  saranno  trattati   anche   presso   una   banca   dati
automatizzata pure successivamente  all'eventuale  instaurazione  del
rapporto, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo e per fini istituzionali. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta  nel  rispetto  dei
principi di cui al decreto legislativo  n.  196/2003  espressione  di
tacito  consenso  a  che  i  dati  personali  dei  candidati  vengano
pubblicati sul sito Internet dell'Universita' della Calabria. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7  del  citato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai  dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari  tra  cui  il
diritto di far rettificare, aggiornare,  completare  o  cancellare  i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto nel  presente  bando  vale  la  normativa
vigente in materia. 
    Il presente bando sara'  inviato  al  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e sara'  consultabile
sui siti web  di  Ateneo:  www.unical.it/portale/ricerca/dottorati  e
www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi). 
 
      Rende, 31 ottobre 2012 
 
                                                  Il Rettore: Latorre