Concorso per 88 dottori di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 88
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 80 del 12-10-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA CONCORSO   (scad.  12 novembre 2012) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca - XXVIII ciclo. ...
Ente: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: RENDE
Data di inserimento: 12-10-2012
Data Scadenza bando 12-11-2012
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

CONCORSO   (scad.  12 novembre 2012)
Concorso  pubblico  per  l'ammissione  ai  corsi  e  alle  scuole  di
  dottorato di ricerca - XXVIII ciclo. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la Legge n. 442 del  12  marzo  1968  «Istituzione  di  una
Universita' Statale in Calabria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 22 aprile 1968; 
    Visto lo  Statuto  di  autonomia  dell'Ateneo,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012; 
    Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
    Vista Legge n.  240  del  30  dicembre  2010,  art.  22,  recante
disposizioni in materia di Assegni di Ricerca; 
    Vista la Legge n. 240 del 30  dicembre  2010,  art.  19,  recante
disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca; 
    Considerato che,  nelle  more  dell'emanazione  del  Regolamento,
recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di  Ricerca,
previsto dall'art. 19 della suddetta Legge n. 240/2010, si  applicano
le disposizioni normative di seguito indicate: 
      Nota Ministeriale prot. n. 640  del  14  marzo  2011,  relativa
all'indizione delle procedure selettive  per  i  Corsi  di  Dottorato
secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione della dimensione
internazionale dei programmi di  Dottorato  per  quanto  riguarda  la
struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e  la
valutazione dei risultati; 
      Decreto Ministeriale n. 224  del  30  aprile  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  162  del  13  luglio  1999  «Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di Ricerca»; 
      Art. 2, comma 2, del D.M. n.  224/1999,  il  quale  recita  «il
numero minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non puo' essere
inferiore a tre»; 
      Art. 5 del D.M. n.  224/1999,  il  quale  prevede  che  possano
accedere al  Dottorato  di  Ricerca,  senza  limitazioni  di  eta'  e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; 
      Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le
Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione  dei
Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e  di  conseguimento  del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le  modalita'  di
conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e
ai requisiti di idoneita' delle  sedi  determinati  con  Decreto  del
Ministro; 
      Art. 4, comma 5, della Legge n. 210/1998, il quale alla lettera
c) prevede l'attivazione  dei  Corsi  di  Dottorato,  assicurando  il
numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare
delle borse di studio da assegnare,  previa  valutazione  comparativa
del merito; 
      Decreto del Presidente della Repubblica n. 387  del  3  ottobre
1997; 
      Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  28
dicembre  2000  «Testo  Unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto  il  Decreto  Ministeriale  n.  270  del  22  ottobre  2004
«Modifiche  al  Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  Atenei,  approvato  con   Decreto   del   Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»; 
    Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di  Ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n.  1707  del  16
giugno 2008; 
    Visto il Regolamento delle Scuole di  Dottorato  dell'Universita'
della Calabria, approvato con D.R. n.  1708  del  16  giugno  2008  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la Legge 148/2002 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sul riconoscimento dei titoli  di  studio  relativi  all'insegnamento
superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997,  e
norme di adeguamento dell'ordinamento  interno»,  ed  in  particolare
l'art. 2 che da' competenza alle Universita' di riconoscere il titolo
di accesso per il conseguimento del PhD; 
    Vista  la  nota  MIUR  n.  602  del  18/08/2011  in  merito  alla
dichiarazione di valore dei titoli conseguiti all'estero; 
    Viste le note ministeriali prot. n. 545 del 04 marzo 2011 e prot.
n.  606  del  17.03.2010,  aventi  per  oggetto:  Assegnazione  borse
aggiuntive dottorato di ricerca; 
    Vista la nota ministeriale prot. n. 339/bis del 16 febbraio  2012
«Esercizio finanziario 2011. Fondo per  il  sostegno  dei  giovani  -
Borse aggiuntive di dottorato di ricerca»; 
    Visto il Programma  Operativo  Regionale  (POR)  Calabria  -  FSE
2007/2013, approvato con Decisione della  Commissione  Europea  n.  C
(2007) 6711 del 17 dicembre  2007  ed,  in  particolare,  l'Obiettivo
Operativo M.2 «Sostenere la realizzazione di percorsi individuali  di
alta formazione per giovani laureati e ricercatori  presso  organismi
di riconosciuto prestigio nazionale e  internazionale»  dell'Asse  IV
«Capitale Umano»; 
    Visto il Piano Regionale per le Risorse Umane  -  Piano  d'Azione
2011/2013, approvato con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  della
Calabria n. 227 del 20 maggio 2011 e, nello  specifico,  l'Intervento
D.5 «Mobilita' internazionale per giovani laureati e ricercatori»; 
    Visto il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al
FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999; 
    Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio  2006  recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999; 
    Visto il Regolamento (CE)  1828/2006  del  8  dicembre  2006  che
stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento  (CE)  1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE  e  sul
Fondo di Coesione e del Regolamento  (CE)  1080/2006  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al FESR; 
    Visto il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica
il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al  FSE  per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 
    Visto il Decreto Rettorale n. 1039 del 23  maggio  2012,  con  il
quale sono stati fissati i criteri per la ripartizione delle borse di
dottorato per il XXVIII ciclo; 
    Visto il Decreto Rettorale n. 1155 del 04/06/2012 con il quale e'
stata nominata la Commissione Borse di Dottorato; 
    Viste le proposte avanzate  dalle  varie  strutture  dell'Ateneo,
relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei Corsi e delle Scuole
di Dottorato di Ricerca - XXVIII  ciclo  -  con  sede  amministrativa
presso l'Universita' della Calabria; 
    Visto il parere del Nucleo di Valutazione interna del  27  giugno
2012; 
    Vista la proposta di ripartizione delle borse per i singoli Corsi
e Scuole di Dottorato, avanzata dalla Commissione Borse di  Dottorato
nell'adunanza dell'11 luglio 2012; 
    Vista la nota prot. n. 18843/2012 del  12  luglio  2012,  con  la
quale  la  Commissione  Borse  di  Dottorato   ha   provveduto   alla
distribuzione delle borse FSE  per  Poli  di  Innovazione  Regionali,
delle borse di Ateneo e delle borse MIUR per ambiti di indagine; 
    Visto il Decreto Rettorale n. 1543 del  12  luglio  2012  con  il
quale e' stata approvata la proposta di ripartizione delle  borse  di
dottorato della Commissione Borse di Dottorato, per un totale  di  42
borse di cui 16 borse biennali FSE, 14 borse di  Ateneo  e  12  borse
MIUR; 
    Vista la seduta del Senato Accademico del 16 luglio  2012,  nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e  delle  Scuole  di
Dottorato di Ricerca per il XXVIII ciclo; 
    Vista la nota Prot. n. 120019842 del 19 luglio 2012 con la  quale
il Direttore della Scuola di Scienza e Tecnica  «Bernardino  Telesio»
comunica di voler utilizzare le borse di cui alla  nota  ministeriale
prot. n. 339/bis del 16 febbraio  2012  per  il  XXVIII  ciclo  della
scuola di dottorato; 
    Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23  luglio
2012 nella quale e' stata rideterminata  la  tassa  di  diritto  allo
studio; 
    Vista la nota Prot. n. 120019991 del 24 luglio 2012 con la  quale
il Coordinatore  del  corso  in  Ingegneria  dei  materiali  e  delle
strutture della Scuola Pitagora in Scienze  Ingegneristiche  comunica
di voler utilizzare le borse di cui alla nota ministeriale  prot.  n.
339/bis del 16 febbraio  2012  per  il  XXVIII  ciclo  del  corso  di
dottorato; 
    Vista la nota prot. n. 20231/2012 del 26 luglio 2012 con la quale
la Commissione Borse di Dottorato ha  provveduto  alla  rimodulazione
della distribuzione della borse di dottorato FSE e Ateneo; 
    Visto il Decreto Rettorale n. 1696 del 26 luglio con il quale  e'
stata approvata la rimodulazione della distribuzione delle borse  FSE
nel rispetto degli Ambiti prioritari regionali; 
    Viste le Linee Guida  emanate  della  Regione  Calabria  riferite
all'Obiettivo Operativo M.2 dell'Asse IV - Intervento D.5  «Mobilita'
internazionale per giovani laureati e ricercatori - annualita' 2012»,
approvate con D.D.R. n. 12089 del 29 agosto 2012; 
    Vista la Convenzione rep. n.  1320,  stipulata  il  04  settembre
2012, tra  il  Dipartimento  11  «Cultura,  Istruzione,  Universita',
Ricerca, Alta Formazione, Beni Culturali» della  Regione  Calabria  e
l'Universita' della Calabria per il suddetto Intervento D.5,  il  cui
schema e' stato approvato con D.D.R. n. 12089 del 29 agosto  20122012
e che prevede la copertura finanziaria di n. 16 borse di  studio  per
il biennio 2012/2013 e 2013/2014; la terza annualita' sara' garantita
con fondi di Ateneo; 
    Visto l'Allegato 2 delle Linee Guida sopra  citate,  che  prevede
per l'Universita'  della  Calabria  che  n.  13  borse  biennali  FSE
ricadano negli ambiti/settori  strategici  dei  Poli  di  Innovazione
della Regione Calabria e n. 3 borse  biennali  FSE  in  altri  ambiti
disciplinari; 
    Viste le comunicazioni pervenute per il  finanziamento  di  n.  4
posti aggiuntivi per Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca, da parte
di enti esterni e Dipartimenti; 
    Viste le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato  e
dei Direttori  delle  Scuole  di  Dottorato  circa  le  modalita'  di
svolgimento delle prove d'esame e altre informazioni utili; 
    Visto  il  Progetto  EUDIME  finanziato  nell'ambito  del   bando
EAC/29/09-Erasmus Mundus Action 1,  numero  di  riferimento  progetto
511944-1-2010-1-IT-EMJD; 
    Visto il Decreto Rettorale n. 2218 del 10  ottobre  2011  con  il
quale e' stato pubblicato il Bando di selezione per la partecipazione
al progetto di dottorato ERASMUS MUNDUS EUDIME; 
    Visto il Decreto Rettorale n. 1988 del 26 settembre 2012, con  il
quale al corso di Dottorato in «Ingegneria  meccanica»  della  Scuola
Pitagora in Scienze Ingegneristiche viene ceduta la borsa  di  studio
di Ateneo attribuita, in fase di ripartizione delle borse, al  «Corso
di Dottorato in «Ricerca Operativa» della Scuola ISIMR, come proposto
dallo stesso Collegio Docenti nell'adunanza del 12 settembre 2012; 
    Visto che per i corsi in «Ingegneria idraulica per  l'ambiente  e
il territorio» della Scuola Pitagora  in  Scienze  Ingegneristiche  e
«Impresa,  stato  e  mercato»,  nonche'  per  la  Scuola  in  Scienze
Economiche e Aziendali non e' stato raggiunto il numero minimo  di  2
(due) posti  previsti  per  l'attivazione  delle  relative  procedure
concorsuali e, pertanto, non risultano nel presente bando; 
    Vista la nota Prot.  n.  0316411  del  26  settembre  2012  della
Regione Calabria, relativa all'autorizzazione alla pubblicazione  del
presente Bando per l'ammissione ai Corsi e alle Scuole di Dottorato -
XXVIII ciclo  con  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  della
Calabria; 
    Accertato che la copertura finanziaria per le  borse  FSE,  MIUR,
Ateneo  sara'  assicurata  su  apposito  capitolo  del  bilancio   di
esercizio finanziario 2012; 
    Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Istituzione e Attivazione 
 
 
    1. Nell'ambito  dei  Corsi  e  Scuole  di  Dottorato  di  Ricerca
istituiti presso l'Universita' della Calabria, per il XXVIII ciclo  -
anno  accademico  2012/2013,  sono  indetti  pubblici  concorsi   per
l'ammissione agli stessi. 
    Per ciascun Dottorato, nell'Allegato A - Schede Analitiche Scuole
e Corsi di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013,  parte
integrante    del    presente     bando,     sono     indicati     il
coordinatore/direttore,   l'area   e   il   settore   o   i   settori
scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti  di  ammissione,
le   eventuali   lauree   specialistiche/magistrali   richieste   per
l'ammissione,  le   eventuali   sedi   consorziate,   gli   obiettivi
formativi/curriculari, gli eventuali  indirizzi/aree,  la  durata,  i
posti e le borse di studio messi a  concorso,  i  temi/gli  obiettivi
delle  borse  classificate  per  ambito/settore,  le   modalita'   di
ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, eventuali titoli
da presentare per  la  valutazione,  il  calendario  delle  prove  ed
eventuali ulteriori requisiti richiesti. 
    2. I Corsi di Dottorato sono raggruppati in base alla  Scuola  di
Dottorato di afferenza, se esistente. 
    3. Le borse di studio finanziate  da  enti  esterni  (italiani  o
stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate solo dopo la
conclusione  degli  accordi  in  itinere,  con  l'approvazione  e  la
sottoscrizione, di norma, delle relative  convenzioni,  pena  la  non
assegnazione delle stesse e conseguente non attivazione dei Corsi  di
Dottorato interessati, fermo restando  quanto  disposto  dall'art.  4
comma 5 della Legge n. 210/1998 e dall'art. 2, comma 2, del  D.M.  n.
224/1999. 
    Fermi restando i termini della  data  di  scadenza  previsti  dal
successivo art. 8, il numero delle  borse  di  studio  potra'  essere
aumentato a seguito di ulteriori fondi provenienti da Enti Pubblici e
Privati, nazionali e/o internazionali, che si rendessero  disponibili
dopo  l'emanazione  del  presente  bando,  erogati   all'Ateneo   e/o
direttamente al candidato. L'eventuale aumento delle borse di  studio
puo'  determinare,  previa  richiesta  del  Collegio   dei   Docenti,
l'incremento dei posti senza borsa,  per  un  numero  di  posti  pari
all'aumento del  numero  delle  borse  ulteriormente  finanziate  nei
limiti  dell'offerta  sostenibile   per   ciascun   corso/scuola   di
dottorato. Di tale  incremento  sara'  data  comunicazione  sul  sito
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi. 
    Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da  fondi  di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere  assicurata  la
copertura finanziaria per tutto il periodo della  borsa  e  stipulato
allo scopo apposito disciplinare con il Dipartimento cui  afferiscono
i docenti che mettono a disposizione i propri fondi. 
    4. Il presente bando e' cofinanziato dal  Fondo  Sociale  Europeo
attraverso il POR Calabria FSE 2007/2013, Asse IV  «Capitale  Umano»,
Obiettivo  Operativo  M2  «Sostenere  la  realizzazione  di  percorsi
individuali di alta formazione per  giovani  laureati  e  ricercatori
presso   organismi   di   riconosciuto    prestigio    nazionale    e
internazionale». Nello  specifico,  le  borse  cofinanziate  dal  FSE
rientrano nell'ambito del Piano Regionale  per  le  Risorse  Umane  -
Piano d'Azione 2011/2013 - Intervento D.5  «Mobilita'  internazionale
per giovani laureati e  ricercatori»,  attuato  dal  Dipartimento  11
«Cultura, Istruzione, Universita',  Ricerca,  Alta  Formazione,  Beni
Culturali» della Regione Calabria, con  l'obiettivo  di  aumentare  e
istituzionalizzare lo svolgimento di periodi di formazione all'estero
nell'ambito dei Corsi di Dottorato offerti  dalle  Universita'  della
Regione, con particolare riferimento a quelli nelle aree di interesse
dei  Poli  di   Innovazione   Regionali:   Trasporti,   Logistica   e
Trasformazione; Beni Culturali; Tecnologie dell'Informazione e  delle
Telecomunicazioni; Filiere Agroalimentari di Qualita'; Tecnologie dei
Materiali  e  della  Produzione;  Tecnologie  della  Salute;  Energie
Rinnovabili ed Efficienza  Energetica;  Tecnologie  per  la  Gestione
Sostenibile delle Risorse Ambientali; Risorse  Acquatiche  e  Filiere
Alimentari della Pesca. 
    5. Il biennio di attivita' di studio e ricerca  cofinanziato  dal
FSE deve concludersi entro il 31 dicembre 2014 e, comunque, non oltre
il termine massimo previsto per l'ammissibilita' delle spese del  POR
Calabria FSE 2007/2013. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
        Programma Operativo Regione Calabria - FSE 2007/2013 
 
 
    1.  Il  presente  bando,  cofinanziato  dal  Programma  Operativo
Regione Calabria FSE  2007/2013,  e'  sottoposto  al  rispetto  della
normativa ministeriale vigente in materia di  Dottorato  di  Ricerca,
dei Regolamenti Comunitari e delle norme nazionali per gli interventi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e, in particolare,  di  quanto
previsto dal POR Calabria FSE 2007/2013 - Asse IV  Capitale  Umano  -
Obiettivo Operativo  M.2  «Sostenere  la  realizzazione  di  percorsi
individuali di alta formazione per  giovani  laureati  e  ricercatori
presso   organismi   di   riconosciuto    prestigio    nazionale    e
internazionale» e dal Piano Regionale per le Risorse  Umane  -  Piano
d'Azione 2011/2013 - Intervento  D.5  «Mobilita'  internazionale  per
giovani laureati e ricercatori» attuato dal Dipartimento 11 «Cultura,
Istruzione, Universita', Ricerca, Alta  Formazione,  Beni  Culturali»
della Regione Calabria. 
    2. La ripartizione delle borse cofinanziate dal POR Calabria  FSE
2007/2013, di cui  all'Allegato  B,  parte  integrante  del  presente
bando, e'  conforme  alle  previsioni  contenute  nelle  Linee  Guida
regionali di cui in premessa, relativamente alle ricadute  di  almeno
l'80% delle borse negli ambiti individuati dal POR Calabria 2007/2013
per la realizzazione dei Poli di Innovazione  regionali,  di  cui  al
comma 4 dell'art. 1 del presente bando. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                  Requisiti per l'accesso ai corsi 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di  cui  al
precedente art. 1,  senza  limiti  di  eta'  e  di  cittadinanza,  in
godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
di provenienza, coloro che siano in possesso di: 
      a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
ai sensi del D.M. 509/99; 
      b) Laurea Magistrale in seguito  all'ordinamento  didattico  di
cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004; 
      c) Titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 
    In ogni caso i candidati  dovranno  possedere  per  l'accesso  al
Dottorato  prescelto  esclusivamente  uno  dei   titoli   di   studio
esplicitati per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato  nell'Allegato  A,
pena la non ammissibilita'. 
    Non possono presentare domanda di partecipazione coloro  i  quali
siano in possesso della sola laurea triennale. 
    2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia  gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, nella domanda di
partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio  dei
Docenti,  di  riconoscimento  del   titolo   di   studio   presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al  quale  intendono
concorrere) e corredare la  domanda  stessa  dei  documenti  utili  a
consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo
art. 9. 
    Tutti  i  documenti  presentati  dovranno   essere   tradotti   e
legalizzati dalle competenti rappresentanze  italiane  del  Paese  di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    3. Valgono le stesse disposizioni di cui al  precedente  comma  2
per i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea  conseguita
all'estero, che non sia gia' stata  dichiarata  equipollente  ad  una
laurea italiana. 
    4. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al  comma  1,
punti a) e b), entro il giorno antecedente  la  data  di  svolgimento
della prima prova  concorsuale.  In  tal  caso,  l'ammissione  verra'
disposta "con riserva" ed il candidato  sara'  tenuto  a  presentare,
pena  esclusione  dal  concorso,  autocertificazione  del  conseguito
diploma di  laurea,  direttamente  al  Presidente  della  Commissione
Giudicatrice il giorno fissato per la prova di esame. Nel caso in cui
sia prevista una valutazione dei titoli per l'ammissione  alle  prove
successive, il candidato dovra' aver conseguito il diploma di  laurea
prima della data prefissata per tale valutazione  e  sara'  tenuto  a
presentare, pena  esclusione  dal  concorso,  autocertificazione  del
conseguito diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 
    5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di  Dottore
di Ricerca  possono  partecipare  agli  esami  di  ammissione  ad  un
Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello  posseduto,  senza  poter
comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio. 
    6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  puo'  essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le
domande per come stabilito al successivo art. 8. 
    7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla  selezione,  dovranno
presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un  progetto
di  ricerca  della  dimensione  massima  di  n.  3  pagine,  se   non
diversamente  specificato  nell'allegato   A   relativo   a   ciascun
Corso/Scuola   di   Dottorato,   oltre   alla   eventuale   ulteriore
documentazione richiesta nel suddetto allegato A. 
    8. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui  al
successivo art. 4, possono concorrere esclusivamente all'attribuzione
di borse non cofinanziate dal FSE e ai posti senza borsa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                      Ammissibilita' borse FSE 
 
 
    1. I candidati aspiranti alle borse  cofinanziate  dal  FSE,  per
poterne beneficiare dovranno farne esplicita richiesta nella  domanda
di partecipazione  e,  alla  data  di  presentazione  della  suddetta
domanda di partecipazione al concorso, oltre ad  essere  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 1, dovranno, pena la non ammissibilita'
al beneficio delle borse FSE: 
      a) possedere lo stato di disoccupazione o di inoccupazione tale
condizione, come definita dall'art. 4 comma a) del D. Lgs n. 181  del
21 aprile 2000, modificato con d.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002  in
relazione alla definizione della soglia annuale  di  reddito,  dovra'
essere  mantenuta  per  tutto  il  primo  biennio  dell'attivita'  di
ricerca, pena la decadenza dal beneficio  e  restituzione  di  quanto
percepito durante il biennio stesso; 
      b) essere residenti in Calabria; 
      c) avere meno di 36 anni compiuti. 
    I requisiti di cui alle lettere  a),  b)  e  c)  dovranno  essere
attestati in fase di sottoscrizione della domanda  di  partecipazione
al concorso,  come  meglio  specificato  al  successivo  art.  8  del
presente bando. 
    2.  Inoltre,  i  candidati,  aspiranti  alle  borse   di   studio
finanziate dal FSE, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle
stesse, dovranno impegnarsi a: 
      a) recarsi presso un ente di  ricerca  estero  per  un  periodo
obbligatorio di 6  mesi,  da  svolgersi  inderogabilmente  nel  primo
biennio del dottorato; 
      b) rispettare le condizioni specifiche imposte dal FSE e  dalle
Linee Guida dell'Intervento D.5 «Mobilita' internazionale per giovani
laureati e ricercatori» del POR  Calabria  FSE  2007/2013,  Asse  IV,
Obiettivo Operativo M.2. 
    Le dichiarazione di cui ai punti  a)  e  b)  sono  incluse  nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    3.  Le  borse  cofinanziate  dal  FSE   sono   assegnate,   dalla
Commissione Giudicatrice, come meglio specificato nel successivo art.
11, secondo l'ordine di  punteggio  nella  graduatoria  generale,  ai
migliori candidati  che  hanno  fatto  domanda  e  che  rispettano  i
relativi requisiti di ammissibilita' di  cui  al  comma  1  e  2  del
presente articolo. 
    4.  Ciascuna  borsa  FSE,   nel   rispetto   dei   requisiti   di
ammissibilita' sopra citati, dovra' essere  correlata  esplicitamente
ad uno e un solo Polo di Innovazione Regionale  di  riferimento,  che
dovra' essere rispettato per tutta la durata del percorso formativo. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
               Ammissibilita' borse dottorato non FSE 
 
 
    I candidati aspiranti alle borse di studio finanziate da Ateneo e
MIUR, pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle borse stesse,
dovranno impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un
periodo obbligatorio di almeno 6 mesi da svolgersi  nel  triennio  di
dottorato   (la   dichiarazione   e'   inclusa   nella   domanda   di
partecipazione al concorso). 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                   Titolari di assegni di ricerca 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione ai Dottorati di Ricerca, di  cui  al  precedente  art.  1,
senza limiti di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, siano titolari di contratto  di
assegno per la collaborazione ad attivita' di  ricerca  con  scadenza
oltre i  termini  fissati  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato  di  cui
al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole,  i  posti
relativi sono da  considerarsi  in  sovrannumero  rispetto  a  quelli
indicati all'art. 1. 
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di  studio,  neppure
nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca. 
    3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori  di
una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno  e
quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se  mantenere
il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Ai sensi  della  normativa  vigente,  il  pubblico  dipendente
ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato  di  Ricerca  e'  collocato  a
domanda, compatibilmente con  le  esigenze  dell'amministrazione,  in
congedo straordinario per motivi  di  studio  senza  assegni  per  il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di  studio  ove
ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle  Scuole
e ai Corsi di Dottorato di  Ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di
rinuncia  a  questa,  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  Dottorato  di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  immediatamente  successivi,
e' dovuta la ripetizione  degli  importi  corrisposti  ai  sensi  del
secondo periodo. 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
Dottore di Ricerca, ne' i pubblici dipendenti che  siano  iscritti  a
Corsi  o  Scuole  di  Dottorato  per  almeno  un   anno   accademico,
beneficiando di detto congedo. 
    2. Il periodo di congedo straordinario e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza (Legge 476/1984, Legge 448/2001, Legge 240/2010). 

        
      
                               Art. 8 
 
 
              Procedure di presentazione delle domande 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso o
Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere
redatte ed inviate, pena esclusione dalla procedura concorsuale,  sia
in forma elettronica che  in  forma  cartacea,  secondo  le  seguenti
modalita': 
      in  forma  elettronica,  collegandosi  alla  procedura  on-line
disponibile  dal  giorno  successivo   a   quello   della   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana   4ª   Serie   Speciale,   all'indirizzo   web:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati; 
      la procedura on-line sara' automaticamente chiusa alle  ore  12
del giorno di scadenza del presente bando. Il termine indicato e'  da
intendersi perentorio ed e' responsabilita' del candidato  accertarsi
della corretta conclusione della procedura elettronica; 
      in versione cartacea (stampata dalla procedura di  compilazione
online), sempre entro e non oltre il giorno di scadenza del  presente
bando, in duplice copia (un  originale,  debitamente  firmato  e  una
copia), con allegata, sempre in duplice  copia,  fotocopia  fronte  e
retro  di  un  valido  documento  di   identita',   corredata   dalla
documentazione richiesta: 
        al successivo comma 6 del presente articolo; 
        nell'Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato; 
        all'art. 9 del presente bando (per i  candidati  stranieri  e
per i candidati in possesso di titolo accademico straniero). 
    La presentazione della domanda cartacea, debitamente sottoscritta
e  corredata  da  quanto  sopra  indicato,  dovra'   avvenire,   pena
esclusione, secondo una delle seguenti modalita': 
      a)  consegna  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo   Generale
dell'Universita'  della  Calabria,   Via   Pietro   Bucci,   Edificio
Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei  giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle  ore  12  -  Sulla
busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere riportata
la dicitura: «Domanda di partecipazione al Concorso di  Dottorato  di
Ricerca XXVIII ciclo», con l'indicazione del mittente; 
      b) spedizione postale, a mezzo raccomandata (1 o 3) con  avviso
di  ricevimento,  indirizzata  all'Universita'  della  Calabria,  Via
Pietro Bucci - CAP 87036 - Arcavacata  di  Rende  (CS).  Sulla  busta
dovra' essere riportata la dicitura: «Domanda  di  partecipazione  al
Concorso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo», con l'indicazione del
mittente. 
    Per il rispetto del termine  predetto  fara'  fede  la  data  del
timbro dell'Ufficio  postale  accettante  la  raccomandata  A/R.  Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le  domande  che,  per
qualsiasi causa di forza maggiore,  dovessero  pervenire  oltre  i  5
(cinque) giorni naturali e consecutivi al  termine  di  scadenza  del
presente bando, anche se spedite in tempo utile. 
    I candidati residenti/domiciliati all'estero  possono,  altresi',
presentare la domanda di partecipazione, con tutta la  documentazione
richiesta: 
      tramite casella di posta elettronica certificata  personale  al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it; 
      con firma digitale, qualora sia inviata  da  posta  elettronica
non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it. 
    Per il rispetto del termine predetto, in tal caso, fara' fede  la
data di ricezione  della  Posta  elettronica  e  saranno  considerati
validi solo i documenti allegati in formato .PDF o .TIF. 
    L'Amministrazione,  qualora  la  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pervenuta tramite PEC, e' autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e  garanzia
di  conoscibilita'  degli  atti  trasmessi  da  parte  del  candidato
straniero. 
    Resta esclusa qualsiasi  diversa  forma  di  presentazione  delle
domande. 
    2.  La  data  di  scadenza  e'  fissata  perentoriamente  al  30°
(trentesimo) giorno successivo a quello della data  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4ª Serie Speciale. 
    3.   L'Amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di  comunicazioni  causate  da
inesatte indicazioni della residenza e  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione  del  cambiamento
degli stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
imputabili a terzi. 
    4. I candidati in situazione di handicap, ai  sensi  della  Legge
104/92,  come  integrata  dalla  Legge  17/99,  nonche'  della  Legge
68/1999, art. 16 comma  1,  possono  richiedere,  in  relazione  alla
propria  disabilita',  gli  ausili  necessari  ed   eventuali   tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione previste. 
    A tale riguardo, i dati sensibili saranno  custoditi  e  trattati
con la riservatezza prevista dal d.lgs. 196/03. 
    5. Ogni domanda fara' riferimento ad un unico Corso o  Scuola  di
Dottorato e  comportera'  il  pagamento  del  versamento  di  € 11,00
(undici/00) a titolo di contributo per la partecipazione al concorso.
Quindi, qualora il candidato  intenda  partecipare  a  piu'  concorsi
dovra' presentare altrettante domande corredate ognuna da un  diverso
versamento. 
    6. Alla domanda di partecipazione al concorso, in  duplice  copia
(un originale, debitamente firmato  e  una  copia),  pena  esclusione
dalla selezione, dovranno essere allegati: 
      un originale debitamente sottoscritto, del progetto di  ricerca
(dimensione massima di n. 3 pagine, se non  diversamente  specificato
nell'Allegato A), e n. 1 copia. Il progetto di ricerca potra' vertere
sui temi di ricerca indicati alla voce Borse di studio  dell'Allegato
A del presente bando (per aspiranti borse FSE, MIUR ed enti  esterni)
o sulle altre tematiche attinenti ai settori scientifico disciplinari
di interesse del corso o scuola indicati nello stesso  allegato  (per
tutti gli altri candidati); 
      eventuali   titoli   oggetto   di   valutazione,    specificati
nell'Allegato A del presente bando, che potranno essere presentati in
originale o in semplice copia dichiarata conforme all'originale. 
    Successivamente alla pubblicazione della  graduatoria  finale  di
ammissione, i candidati  dovranno  provvedere  a  proprie  spese,  al
ritiro  dei  titoli  presentati,  dietro  presentazione  di   formale
richiesta  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita'  della  Calabria;
trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  suddetta
graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura  di
scarto; 
      fotocopia della  ricevuta  del  versamento  del  contributo  di
€ 11,00 (undici/00), effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90  F  01030
80880 000000010106 - Codice SWIFT/BIC: PASCITMMXXX, della Banca Monte
dei  Paschi  di  Siena  ovvero  sul  c/c  postale  260893,  intestati
all'Universita' della Calabria con la seguente  causale:  «Contributo
per l'ammissione alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato  di
Ricerca XXVIII ciclo». Tale  contributo  non  sara'  in  nessun  caso
rimborsato. 
      due fotocopie, fronte  e  retro,  di  un  valido  documento  di
identita'. 
    7. Non saranno ritenute valide ai fini  della  partecipazione  al
concorso  e,  conseguentemente  escluse  d'ufficio,  le  domande   di
partecipazione alla selezione: 
      a. parzialmente compilate on-line; 
      b. non spedite in  versione  cartacea  ancorche'  correttamente
compilate on-line; 
      c. spedite oltre il termine stabilito  dal  presente  bando  o,
ancorche' spedite nel predetto termine,  pervenute  a  questo  Ateneo
dopo 5 (cinque) giorni  naturali  e  consecutivi  alla  scadenza  del
bando; 
      d. prive della sottoscrizione del candidato; 
      e.  prive  della  fotocopia,  fronte  e  retro,  di  un  valido
documento di identita'; 
      f. prive della denominazione del Corso o  Scuola  di  Dottorato
per cui si intende partecipare; 
      g. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente,
privo della firma del candidato; 
      h.  mancanti  del  curriculum  vitae,  se  richiesto,   ovvero,
ancorche' presente, privo della firma del dichiarante; 
      i.  mancanti  dei  titoli  ove  richiesti  per  la  valutazione
selettiva; 
      j. prive della fotocopia  della  ricevuta  del  versamento  del
contributo di partecipazione al concorso. 
    Il Decreto  Rettorale  di  esclusione  dal  concorso  sara'  reso
pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina
Decreti e Avvisi prima della prima prova concorsuale. 
    I candidati non ammessi potranno chiedere  la  motivazione  della
non ammissione con richiesta scritta intestata al  Magnifico  Rettore
dell'Universita'   della   Calabria   da   presentare   personalmente
all'Ufficio Protocollo di Ateneo, a mezzo raccomandata, con  allegato
un documento di identificazione  con  foto,  o  tramite  invio  dalla
propria   casella   di   posta   certificata   (PEC)   esclusivamente
all'indirizzo:  amministrazione@pec.unical.it.  Non  saranno  fornite
spiegazioni a richieste non pervenute secondo le modalita' indicate. 
    8. I candidati ammessi alla selezione sono ammessi  con  riserva.
L'Amministrazione   puo'   disporre    in    ogni    momento,    fino
all'approvazione della graduatoria,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti prescritti. 
    Qualora i motivi  che  determinano  l'esclusione,  ai  sensi  del
presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del  concorso,
il Rettore con proprio Decreto dispone la decadenza da  ogni  diritto
conseguente alla partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
        Candidati in possesso di titolo accademico straniero 
 
 
    I candidati in possesso di titolo accademico  straniero  dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea  con
indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa  votazione  (i
cittadini comunitari possono presentare una dichiarazione sostitutiva
di certificazione come previsto dal D.P.R. n. 445  del  28.12.2000  e
successive  modifiche)  ed  una  o  piu'  lettere  di   presentazione
dell'Universita' presso la quale hanno conseguito il titolo. 
    I cittadini stranieri dovranno, altresi', allegare  alla  domanda
un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme
all'originale del passaporto. 
    I suddetti documenti, allegati alla  domanda  di  partecipazione,
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere tradotti  in  lingua
inglese,  italiana  o  spagnola  e   legalizzati   dalle   competenti
rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di provenienza. 
    Se il titolo accademico e'  stato  dichiarato  equipollente  alla
laurea italiana, i candidati hanno l'obbligo di indicare gli  estremi
del provvedimento della dichiarazione di equipollenza. In assenza, il
Collegio dei Docenti del  Dottorato  di  Ricerca,  per  il  quale  il
candidato presenta domanda, deliberera' ai soli fini  dell'ammissione
al Dottorato di Ricerca, in merito al riconoscimento  del  titolo  di
studio estero. 
    A  seguito  della  pubblicazione  della  graduatoria  finale,   i
vincitori in possesso di titoli di  studio  rilasciati  da  autorita'
estere  avranno  cura  di  corredare  i  medesimi   titoli   con   la
«dichiarazione di valore in  loco»  rilasciata  dalle  Rappresentanze
diplomatiche-consolari italiane competenti per territorio  contenente
indicazioni precise in merito a: 
      1. stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante; 
      2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con  quel
titolo; 
      3. durata legale  del  corso  di  studio  e/o  impegno  globale
richiesto allo studente in crediti o in ore; 
      4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai
fini accademici. 
    L'Universita' della Calabria si riserva di predisporre tutti  gli
accertamenti in ordine  ai  prescritti  requisiti  per  l'accesso  al
dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
             Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole 
 
 
    1.  I  nominativi  degli  ammessi  a  sostenere  la  prima  prova
concorsuale saranno resi noti mediante  pubblicazione  sul  sito  web
dell'Ateneo            al             seguente             indirizzo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi.
Non saranno attivate da parte di questa Universita'  altre  forme  di
avviso. 
    2. L'esame di ammissione  ai  Corsi  e  alle  Scuole,  di  norma,
consiste nella eventuale valutazione dei  titoli,  in  una  eventuale
prova scritta ed in una prova orale. Il  candidato  dovra',  inoltre,
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    Per le modalita' di partecipazione al concorso di  ammissione  si
rinvia alle specifiche indicazioni contenute nella  Scheda  Analitica
di ciascuna Scuola e Corso di Dottorato di  Ricerca  XXVIII  ciclo  -
A.A. 2012/2013, di cui all'Allegato A parte integrante  del  presente
bando. 
    3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione,  le
capacita' e l'attitudine del candidato  alla  ricerca  scientifica  e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. 
    4. Le date per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  fissate
per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato all'Allegato A del  presente
bando, hanno valore di notifica a  tutti  gli  effetti;  pertanto,  i
candidati ammessi, di cui al comma  1  del  presente  articolo,  sono
tenuti a presentarsi, senza  alcun  ulteriore  preavviso,  presso  la
sede, nel giorno e nell'ora indicati. 
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa. 
    Qualora impedimenti di  qualsiasi  natura  non  consentissero  il
rispetto del calendario  indicato,  sara'  cura  dell'Amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato,  avente  domicilio  in  Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata  A/R  o  telegramma,
eventuali  variazioni;   mentre   i   candidati,   aventi   domicilio
all'estero,   saranno   contattati   esclusivamente   tramite   posta
elettronica. 
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
    5. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dagli  aspiranti  allegati   alla   domanda   di
partecipazione. Nel caso in cui  il  punteggio  dei  titoli  non  sia
esplicitato per i singoli Corsi  o  Scuole  di  Dottorato,  sara'  la
Commissione Giudicatrice a stabilire il punteggio per la  valutazione
nel corso della seduta  preliminare  e  provvedera'  alla  successiva
valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova  scritta
o orale. 
    Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta  sia  subordinata
alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara'  pubblicato
sul sito indicato per ciascun Corso o Scuola di Dottorato. 
    6.  Le  graduatorie  finali  per  l'ammissione   dei   candidati,
approvate con Decreto Rettorale,  saranno  rese  note  esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il  quale  si  sono   svolte   le   prove   e   sul   sito   internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi.
I  candidati  non  riceveranno,  pertanto,  alcuna  comunicazione   a
domicilio. 
    7. Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni. 
    Per  esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed,  in
ossequio ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza  ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa  Amministrazione,  ai
fini  di  eventuali  esclusioni  per  mancanza   dei   requisiti   di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove
concorsuali. 
    8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati  dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita': 
      a. carta d'identita'; 
      b. patente di guida; 
      c. passaporto; 
      d. qualunque altro valido documento d'identita'  ai  sensi  del
D.P.R. n. 445/2000. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Commissioni Giudicatrici 
 
 
    1. Le Commissioni Giudicatrici dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione sono  nominate  con  Decreto  Rettorale  su  proposta  del
Collegio dei Docenti; le stesse  sono  incaricate  della  valutazione
comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra  i
professori  e  i  ricercatori   universitari   di   ruolo   nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non  piu'  di
due esperti esterni, anche linguistici, di chiara  fama,  italiani  o
stranieri, scelti nell'ambito delle  strutture  pubbliche  e  private
universitarie e di ricerca. 
    2. Ogni Commissione, per la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario  attribuisce
al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. 
    3. Sono ammessi alla prova successiva,  in  caso  di  valutazione
titoli selettiva, soltanto  i  candidati  che  abbiano  riportato  un
punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione  dei  titoli.  Sono
ammessi alla prova orale i candidati  che  nella  valutazione  titoli
selettiva e/o  prova  scritta  abbiano  riportato  un  punteggio  non
inferiore a 21/30. 
    4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta  anche  per
via telematica. I candidati impossibilitati a partecipare alla  prova
orale presso la sede, perche' stabilmente residenti  all'estero  alla
data di tale prova, ammessi al  colloquio,  possono  avvalersi  della
possibilita' di sostenere la prova mediante  colloquio  telefonico  o
video-conferenza basata su protocollo IP (ad  esempio  tramite  skype
con webcam).  Il  candidato  interessato  dovra'  manifestare,  nella
domanda di partecipazione  al  concorso,  tale  intenzione  e  dovra'
altresi'  darne  comunicazione  entro  il  giorno   successivo   alla
pubblicazione  dell'esito  della  valutazione  titoli  all'indirizzo:
ars@unical.it. In tale comunicazione dovra' indicare  come  riportato
nel modulo disponibile alla pagina Decreti e  Avvisi  del  sito  web:
http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati: 
      1)  un  recapito  presso  un  istituto  universitario  o   sede
diplomatica; 
      2) il nominativo di un  funzionario  che  possa  provvedere  ad
accertarne l'identita' prima del colloquio. 
    La possibilita'  di  utilizzare  tale  procedura  e'  subordinata
all'approvazione della Commissione previa verifica della fattibilita'
tecnica. Al fine di poter svolgere tale verifica tecnica i  candidati
interessati devono tener controllata la propria posta elettronica. La
Commissione accertera' che siano soddisfatte le condizioni necessarie
per  garantire  la  regolarita'   dello   svolgimento   della   prova
(accertamento  dell'identita'  del  candidato   e   correttezza   del
colloquio) e prendera'  contatto  con  il  candidato  per  concordare
l'orario del colloquio. 
    La prova orale si intende superata con il  conseguimento  di  una
votazione non inferiore a 21/30. 
    5. Al termine di ogni seduta,  la  Commissione  Giudicatrice  per
l'accesso ai Corsi e  alle  Scuole  di  Dottorato  di  Ricerca  rende
pubblici i risultati della  prova  orale,  mediante  affissione,  nel
medesimo  giorno  della  seduta,  all'Albo  della  Facolta'   o   del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale. 
    6. Espletate le prove di  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria generale di merito  sommando  per  ciascun  candidato  il
punteggio delle singole prove, riportando, tra l'altro, l'indicazione
dei candidati idonei che hanno manifestato la volonta'  a  concorrere
per le borse FSE, con  esplicita  indicazione  di  un  solo  Polo  di
Innovazione Regionale di riferimento per ognuno di essi. 
    7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di  posti  e  di
borse per indirizzi/aree di ricerca, la Commissione dovra'  compilare
distinte graduatorie. 
    8.  Per  l'assegnazione   delle   borse   FSE,   la   Commissione
Giudicatrice verifica il rispetto dei requisiti di ammissione di  cui
all'art. 4, commi 1 e 2, del presente bando, inclusa la coerenza  del
progetto  di  ricerca  presentato  con  le  tematiche  dei  Poli   di
Innovazione Regionali di riferimento, indicate  alla  voce  Borse  di
Studio di ogni Scuola/Corso di Dottorato di cui all'Allegato A. 
    La Commissione Giudicatrice dovra' provvedere comunque  e  sempre
alla  valutazione  (senza  necessariamente  attribuire  un  punteggio
numerico, se non previsto) della coerenza del progetto di ricerca con
le tematiche dei Poli di Innovazione Regionali di riferimento  per  i
candidati che hanno presentato istanza per le  borse  finanziate  dal
FSE, con gli ambiti di indagine MIUR  per  le  borse  «Fondo  Giovani
MIUR», con le tematiche proposte  dai  finanziatori  esterni  per  le
borse dagli stessi finanziate, e/o  con  le  tematiche  inerenti  gli
obiettivi formativi del Corso o Scuola di  Dottorato  per  tutti  gli
altri candidati. Tale valutazione dovra' essere effettuata o in  fase
di valutazione titoli, ove prevista, o in fase preliminare  e  dovra'
essere comunicata all'Ufficio Dottorato di Ricerca, che provvedera' a
pubblicare gli eventuali nominativi dei candidati non ammissibili per
l'attribuzione delle borse FSE, ancorche' in possesso  dei  requisiti
di    cui    all'art.    4,    commi    1    e    2,     sul     sito
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e  Avvisi
prima della prova scritta o della prova orale. 
    9. La Commissione  Giudicatrice  assegnera'  prioritariamente  le
borse FSE e riportera' nel  verbale,  per  ciascuna  valutazione,  le
motivazioni di una diversa assegnazione. 
    Successivamente, assegnera' le altre borse (Ateneo, MIUR ed altri
Enti) ai candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito,
nel rispetto della coerenza con  le  tematiche  di  ricerca,  laddove
previsto. 
    Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo  l'ordine  di
punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno
fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilita'
di cui all'art. 4 del presente bando. 
    Ciascuna borsa FSE, nel rispetto dei requisiti di  ammissibilita'
di  cui  all'art.  4,  commi  1  e   2,   dovra'   essere   correlata
esplicitamente ad uno e un solo  Polo  di  Innovazione  Regionale  di
riferimento. 
    10.  Le  graduatorie  finali  saranno  rese  note  esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il  quale  si  sono   svolte   le   prove   e   sul   sito   internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorato alla pagina Decreti e Avvisi. 
    11. Le Commissioni  Giudicatrici  sono  tenute  a  trasmettere  i
verbali del concorso al Rettore, che  provvede  con  proprio  Decreto
all'approvazione degli atti  del  concorso  ovvero  al  rinvio  degli
stessi per eventuali regolarizzazioni;  le  Commissioni  Giudicatrici
sono tenute, altresi', ad inviare al  Collegio  docenti  copia  della
documentazione  degli   eventuali   candidati   stranieri   utilmente
collocati nella graduatoria di  merito,  per  il  riconoscimento  dei
titoli, ove richiesto. 
    Il  giudizio  di  idoneita'  espresso   dal   Collegio   docenti,
formalizzato con  apposito  verbale,  sara'  trasmesso  al  Magnifico
Rettore,  corredato  dalla  documentazione  relativa   ai   candidati
valutati, per la successiva approvazione degli atti del concorso e la
nomina dei vincitori. 
    12. L'Ateneo comunichera' alla Regione  Calabria  l'esito  finale
delle  selezioni,  trasmettendo  copia  della  documentazione   delle
relative Commissioni Giudicatrici. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                  Ammissione ai Corsi e alle Scuole 
 
 
    1. Il numero  minimo  di  ammessi  per  ciascun  Corso/Scuola  di
Dottorato  non  puo'  essere  inferiore  a  tre,  di  cui   due   con
assegnazione di borsa FSE, MIUR, Ateneo ovvero Enti esterni, pubblici
o privati, italiani o stranieri, pena la mancata attivazione. 
    2. Nel caso di inizio posticipato rispetto  all'inizio  dell'anno
accademico 2012/2013, causa il protrarsi delle procedure concorsuali,
il dottorando dovra' recuperare, con attivita' integrativa, entro  il
primo anno accademico, il periodo tra il 1 novembre 2012 e la data di
effettivo inizio del dottorato. 
    3. I candidati saranno ammessi ai Corsi  e  alle  Scuole  secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni Corso e  Scuola  di  Dottorato,  previo  il
rispetto dei requisiti di ammissione di cui  agli  articoli  3-5  del
presente bando. 
    In caso di rinuncia prima dell'inizio  dei  corsi  da  parte  dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare  all'Ufficio  Dottorato
di Ricerca, utilizzando il modulo inviato con la mail di convocazione
per posta elettronica,  entro  la  data  prevista  per  l'iscrizione,
subentra  altro  candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito. 
    A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di  rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai Corsi o Scuole,  procedere  a
surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del Corso  o  Scuola,  il
Collegio dei  Docenti  valuta  l'opportunita'  di  coprire  il  posto
rimasto  vacante  con  un  altro  candidato  secondo  l'ordine  della
graduatoria generale di merito. 
    4. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole  e  di  utile
collocazione in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato. 
    5. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Tirocinio Formativo Attivo, ad un Corso di Diploma, ad  un  Corso  di
Laurea, ad un Corso  di  Formazione  o,  ad  un  Master,  ammessi  al
Dottorato di Ricerca, hanno l'obbligo di sospendere la frequenza  dei
predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del Dottorato. 
    6. Qualora, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei
titoli e delle prove d'esame, due o  piu'  candidati  ottengano  pari
punteggio per un posto senza borsa, e' preferito  il  candidato  piu'
giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della  Legge  127/97
come modificato dall'art. 2 della Legge 191/1998. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Iscrizione 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti  a  presentarsi,
pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca  per  procedere
all'iscrizione  rispettando  la   data   indicata   nella   mail   di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso,  consegnando  i
seguenti documenti: 
      a) Domanda di iscrizione al primo anno  di  corso  (disponibile
sul  sito  internet  www.unical.it/portale/ricerca/dottorati)   sulla
quale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62; 
      b) Attestazione del versamento della  Tassa  Regionale  per  il
Diritto allo Studio di  euro  140,00  C/C  n.  13790878  intestato  a
Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata  87036
Rende (CS); 
      c) Attestazione del versamento  della  tassa  di  assicurazione
contro  gli  infortuni  di  euro  3,00  C/C  n.  260893  intestato  a
Universita'  della  Calabria  Esattoria  Tasse   Universitarie   C.da
Arcavacata 87036 Rende (CS); 
      d) Fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
(in carta libera); 
      e) Fotocopia del codice fiscale; 
      f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri). 
    2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono  essere  ritirati
presso  l'Ufficio  Dottorato  di   Ricerca   dell'Universita'   della
Calabria; in caso contrario e'  possibile  compilare  dei  bollettini
postali standard in ogni parte, indicando le due causali. 
    3. I candidati  residenti  o  domiciliati  all'estero,  risultati
vincitori, dovranno confermare la volonta'  di  iscriversi  entro  la
data indicata nella mail di convocazione, inviando una  comunicazione
secondo una delle seguenti modalita': 
      tramite casella di posta elettronica certificata  personale  al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it; 
      con firma digitale, qualora sia inviata  da  posta  elettronica
non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it. 
    con allegata copia (in formato .pdf o .tif) di  un  documento  di
identita' in corso di  validita'.  Nella  comunicazione  i  candidati
dovranno confermare la scelta della Scuola/Corso di dottorato. 
    I candidati che non avranno provveduto all'invio  della  conferma
entro la data indicata saranno considerati rinunciatari. In  caso  di
rinuncia degli aventi  diritto  subentreranno  altrettanti  candidati
secondo l'ordine della graduatoria. 
    I candidati che hanno confermato la loro volonta'  di  iscriversi
dovranno completare l'iscrizione all'atto del loro arrivo  in  Italia
presentando la  documentazione  indicata  al  punto  2  del  presente
articolo e dovranno, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti: 
      a) godere dei diritti civili e politici anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica. 
    4. Ulteriore documentazione comprovante la  situazione  economica
del candidato potra'  essere  richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo, comma 1, dell'art. 15. 
    5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nel paese di provenienza e  secondo
le disposizioni vigenti nello stato estero. 
    6.  La  mancata  iscrizione  entro  i  termini  stabiliti   sara'
considerata rinuncia  al  posto  (con  o  senza  borsa),  che  verra'
assegnato al candidato che segue  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui agli
articoli 3-5  del  presente  bando.  La  comunicazione  al  candidato
successivo verra' inviata per posta  elettronica;  lo  stesso  dovra'
iscriversi,  rispettando   la   data   indicata   nella   e-mail   di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione  prevista
al precedente comma 1. 
    7. Nel caso in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando  le  sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt.  75  e  76
D.P.R.  445/2000),  il  candidato  decade  automaticamente  d'ufficio
dall'eventuale iscrizione. 
    L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici  concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione  all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                     Ammissione in sovrannumero 
 
 
    1.  Possono  essere  ammessi  al   Dottorato   di   Ricerca,   in
sovrannumero,  nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti   con
arrotondamento all'unita' per  eccesso,  i  cittadini  stranieri  che
risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di  studio
conferite  sulla  base  del  merito.  In  particolare,  gli  studenti
stranieri assegnatari di una borsa di studio per la frequenza  di  un
Corso o Scuola di Dottorato erogata dal Governo o  da  Enti  pubblici
nazionali o internazionali, eccedenti il  numero  minimo  di  cui  al
precedente art. 12. 
    2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari  di
assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato. 
    3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e'
effettuata secondo l'ordine della graduatoria di  cui  al  precedente
art. 11. 
    4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in  sovrannumero  coloro
che, pur  non  avendo  presentato  domanda  al  concorso,  alla  data
d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito
delle  azioni  del  7°  Programma  Quadro  di  Ricerca   e   Sviluppo
Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di  cooperazione
internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano  risultati  vincitori  di
una borsa  di  studio  o  di  un  contratto  di  ricerca  nell'ambito
dell'Area Scientifico-Disciplinare di  interesse  del  Dottorato.  La
procedura di selezione si intende superata in  quanto  gia'  avvenuta
nell'ambito  del  progetto  europeo.  Costoro   potranno   presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre  la  data  d'inizio
del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata  alla  preventiva
approvazione del Collegio Docenti del Dottorato. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Ai candidati risultati vincitori saranno conferite, sino  alla
concorrenza del numero disponibile, le borse di studio. A parita'  di
merito  verra'  presa  in  considerazione  la  situazione  economica,
determinata ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
    2. Ai dottorandi italiani  e  stranieri,  con  reddito  personale
complessivo annuo lordo non superiore a euro 12.911,42 (limite valido
solo per i non titolari di borsa FSE) sara' conferita, ai sensi e con
le modalita' della normativa vigente, una  borsa  di  studio  il  cui
importo  annuale  corrispondera'  a  euro  13.638,47,  al  lordo  del
contributo previdenziale INPS  a  gestione  separata,  a  carico  del
borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. Per i titolari di
borsa FSE, invece, sussistera' l'obbligo di cui all'art. 4, comma  1,
lettera a), del presente bando. 
    Tutte le borse di studio non saranno cumulabili con  altre  borse
di studio conferite a qualsiasi titolo  eccetto  quelle  che  saranno
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
corsisti. 
    L'erogazione della borsa di studio sara' pari  all'intera  durata
del corso. 
    Le borse resteranno soggette al passaggio all'anno successivo del
corsista,  deliberato  dal  Collegio  dei  Docenti;  la  cadenza  del
pagamento dei ratei sara' di norma mensile, a decorrere dal  mese  di
novembre di ogni anno. 
    3. Chi ha usufruito, in passato, di una borsa di  studio  per  un
corso/scuola di dottorato di  ricerca,  anche  per  un  solo  anno  o
frazione di esso, non potra' usufruirne per un nuovo corso/scuola. 
    4. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984, le
borse  di  studio  resteranno  esenti  dall'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive nonche' da  quella  sul  reddito  delle  persone
fisiche. 
    5. L'importo della borsa di studio sara' aumentato, nella  misura
del  50%,  per  eventuali  periodi  di   soggiorno   all'estero   del
dottorando; in tal caso la corresponsione sara' versata  in  anticipo
rispetto al  periodo  di  permanenza,  previa  consegna,  all'Ufficio
Dottorato di Ricerca, della richiesta di maggiorazione corredata,  in
caso di permanenza superiore a sei mesi, dal verbale del Collegio dei
Docenti o dall'autorizzazione del  Coordinatore  del  Corso/Direttore
della Scuola, per periodi inferiori o pari a sei mesi, nonche'  dalla
lettera d'invito dell'ente ospitante. 
    I  dottorandi,  al  rientro   in   sede,   dovranno   consegnare,
all'Ufficio Dottorato di Ricerca, un attestato, rilasciato  dall'ente
ospitante, che certifichi l'effettivo periodo di soggiorno,  pena  la
restituzione di quanto indebitamente percepito. 
    Tali periodi, comunque, non potranno superare,  complessivamente,
la meta' della durata del corso di studi (diciotto mesi per  i  corsi
triennali). 
    6. I  dottorandi  non  titolari  di  borsa  di  studio  potranno,
comunque, recarsi all'estero, previo parere positivo del Collegio dei
Docenti, per periodi superiori a sei mesi,  o,  per  periodi  pari  o
inferiori a sei mesi,  del  Coordinatore  del  Corso/Direttore  della
Scuola. Le predette autorizzazioni, a cura del  dottorando,  dovranno
essere  inviate  all'Ufficio  Dottorato  di  Ricerca  per   opportuna
conoscenza. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                        Perdita dei benefici 
 
 
    1. Su decisione motivata del Collegio  dei  Docenti,  il  Rettore
potra'  disporre  l'esclusione  dal  Dottorato  di   Ricerca   o   la
ripetizione dell'anno nonche' la revoca della borsa  di  studio,  nei
seguenti casi: 
      a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente  al
conseguimento  dei  risultati  previsti  per  l'anno   di   dottorato
frequentato; 
      b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza  preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti; 
      c) assenze prolungate ingiustificate. 
    Nei casi suddetti  la  borsa  di  studio  sara'  revocata  ed  il
borsista dovra' restituire i  ratei  percepiti  sin  dall'inizio  del
percorso formativo. 
    2. Ai titolari delle borsa di studio d'Ateneo/Miur,  in  caso  di
rinuncia del beneficio o abbandono del corso/scuola di dottorato,  si
applicheranno le disposizioni contenute nel Regolamento  d'Ateneo  in
materia di dottorati di ricerca, fermo restando l'obbligo di svolgere
il periodo obbligatorio previsto per il  soggiorno  all'estero,  pena
l'integrale restituzione di quanto  percepito,  sin  dall'inizio  del
corso/scuola di dottorato. Tali  corsisti  potranno  rinunziare  alla
propria borsa di studio e chiedere contestualmente, al  Collegio  dei
docenti, la formulazione di un programma per  proseguire  l'attivita'
formativa sino al conseguimento del titolo. 
    3. I titolari di borse FSE, invece, saranno soggetti alla  revoca
del beneficio, con contestuale obbligo di restituzione  di  tutte  le
somme percepite, nelle seguenti situazioni: 
      a) esclusione dal Dottorato, nei casi previsti dal  Regolamento
d'Ateneo in materia di dottorati e/o dal presente bando; 
      b) mancato svolgimento, durante il primo biennio,  del  periodo
di soggiorno obbligatorio di 6 mesi presso un ente di ricerca estero; 
      c) perdita dei requisiti di cui al comma 1, punto a), dell'art.
4; 
      d)  mancata  consegna   della   documentazione   giustificativa
riportata al successivo art. 17; 
      e) rinuncia alla corresponsione della borsa o  al  Corso/Scuola
di dottorato. 
    4.  In  tutte  le  suesposte  situazioni,  il  dottorando  dovra'
restituire tutti i ratei percepiti fino al momento della  revoca  del
beneficio. I dottorandi che perderanno il diritto o rinunceranno alla
fruizione della borsa  potranno,  comunque,  proseguire  il  percorso
formativo in qualita' di corsisti senza borsa. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    1. Gli iscritti avranno l'obbligo di frequentare  i  Corsi/Scuole
di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo  le
modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso  dell'intera  durata
del Dottorato, di essere iscritti a: Corso di Diploma, Laurea,  Corso
di  Formazione,  Master,  Scuole  di  Specializzazione  e  Corsi   di
Tirocinio Formativo Attivo e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di
sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta  la  durata  del
Corso di Dottorato. 
    3. La frequenza del Corso  di  Dottorato  potra'  essere  sospesa
soltanto nei seguenti casi, previa  deliberazione  del  Collegio  dei
Docenti: 
      a) maternita'; 
      b) servizio civile; 
      c) grave e documentata malattia. 
    4.  Al  termine  di  ciascun  anno  di  corso,  gli  iscritti  ai
Corsi/Scuole di Dottorato dovranno presentare  una  particolareggiata
relazione, inerente l'attivita' e le ricerche svolte, al Collegio dei
Docenti; tal'ultimo ne curera' la conservazione e, previa valutazione
dell'assiduita'  e   dell'operosita'   dimostrata   dal   dottorando,
proporra' al  Rettore  il  proseguimento  del  percorso  formativo  o
l'eventuale esclusione. 
    5. I dottorandi titolari di  borsa  di  studio  dovranno  recarsi
presso un ente di ricerca estero, per un periodo  obbligatorio  di  6
mesi da svolgersi nell'arco del triennio. 
    Per i titolari di  borsa  FSE,  invece,  il  periodo  di  ricerca
all'estero,  sopra  previsto,  dovra'  svolgersi,   inderogabilmente,
nell'arco del primo biennio. 
    Periodi di studio e ricerca  all'estero  superiori  ai  sei  mesi
obbligatori, saranno possibili secondo le modalita' indicate al comma
5, dell'art. 15. 
    6. I titolari di borsa FSE, inoltre, dovranno: 
      a) osservare tutte le disposizioni  riportate  nei  Regolamenti
Comunitari, nelle norme nazionali per gli interventi cofinanziati dal
FSE nonche' nel vademecum predisposto dall'Area Ricerca Scientifica e
Rapporti    Internazionali    disponibile    sul    sito     internet
www.unical.it/ricerca/dottorati; 
      b) produrre una relazione semestrale  inerente  i  contenuti  e
l'andamento del percorso formativo,  redigere  un  diario  di  bordo,
sulla base della modulistica fornita dall'Area Ricerca Scientifica  e
Rapporti Internazionali, ed un Progress report alla fine del biennio;
la relazione finale, inoltre, dovra' documentare  anche  la  coerenza
del percorso formativo con lo  specifico  curriculum  finanziato  dal
FSE; 
      c) predisporre, eventualmente,  ogni  ulteriore  documentazione
ritenuta  necessaria  dagli  Uffici  Regionali  per  le  esigenze  di
monitoraggio e rendicontazione dell'intervento; 
      d)  riportare,  su  tutti  i  documenti  e  le   pubblicazioni,
l'esplicito riferimento alla fonte del finanziamento, in particolare,
se di natura tecnico scientifica, cosi'  come  indicato  nelle  Linee
Guida regionali di cui in premessa; 
      e) fare esplicito riferimento, nella tesi  di  dottorato,  alla
fonte  del  cofinanziamento  per  come   previsto   dai   Regolamenti
Comunitari  e  dalla   normativa   nazionale   per   gli   interventi
cofinanziati  dal  FSE  e  dalle  Linee  guida  regionali  citate  in
premessa. 
    7. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti,  i  dottorandi
potranno svolgere attivita' di supporto alla didattica,  fino  ad  un
massimo di 30 ore per anno accademico. Tale attivita', per i titolari
di borsa FSE, non sara' oggetto di rendicontazione e, in  ogni  caso,
non dovra' pregiudicare lo svolgimento ordinario del corso/scuola  di
dottorato. 
    8.  I  dottorandi,   infine,   saranno   tenuti   a   controllare
periodicamente              la               pagina               web
http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati dove saranno  fornite
informazioni varie. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
              Modalita' per il conseguimento del titolo 
 
 
    Il titolo di Dottore di Ricerca verra'  conferito  a  conclusione
del Corso/Scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico,  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da  una  apposita  Commissione,  nominata  dal  Rettore  su
proposta del Collegio Docenti. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di  legge  presso  le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
    Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di  studio,  sono
esonerati dal pagamento  delle  tasse,  con  esclusione  della  Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa  di  Assicurazione
contro gli infortuni. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, i  dati  personali
forniti dai candidati saranno  raccolti  presso  l'Universita'  della
Calabria, per le finalita' di  gestione  della  selezione  e  saranno
trattati   anche   presso   una   banca   dati   automatizzata   pure
successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto,  per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto  medesimo  e  per  fini
istituzionali. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta  nel  rispetto  dei
principi di cui al d.lgs. n. 196/2003 espressione di tacito  consenso
a che i dati personali dei  candidati  vengano  pubblicati  sul  sito
internet dell'Universita' della Calabria. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7  del  citato
d.lgs. tra i quali figura il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui  il  diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto nel  presente  bando  vale  la  normativa
vigente in materia. 
    Il presente bando: 
      e' stato sottoposto e approvato dalla Regione Calabria  che  ne
ha verificato la conformita' del rispetto della normativa del  FSE  e
secondo  quanto  fissato  dalla  convenzione  e  dalle  Linee   Guida
regionali citate in premessa. 
      sara'  inviato  al  Ministero  dell'Istruzione,  Universita'  e
Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, 4ª Serie Speciale. 
      e'     consultabile     sui     siti     web     di     Ateneo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati                             e
www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi)  e  sul  sito  della
Regione Calabria http://www.regione.calabria.it/istruzione 
 
      Rende, 27 settembre 2012 
 
                                                  Il rettore: Latorre