Concorso per 1 ricercatore universitario (toscana) UNIVERSITA' DI PISA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 63 del 14-08-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI PISA CONCORSO   (scad.  13 settembre 2012) Procedura di selezione per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 Di ...
Ente: UNIVERSITA' DI PISA
Regione: TOSCANA
Provincia: PISA
Comune: PISA
Data di inserimento: 27-08-2012
Data Scadenza bando 13-09-2012
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UNIVERSITA' DI PISA

CONCORSO   (scad.  13 settembre 2012)
Procedura di selezione per l'assunzione di  un  ricercatore  a  tempo
  determinato ai sensi dell'articolo 24,  comma  3,  lett.  a)  della
  legge  240/2010  Dipartimento  di  chimica  e  chimica  industriale
  settore concorsuale 03/A2 «Modelli e  metodologie  per  le  scienze
  chimiche»,  settore  scientifico-disciplinare  CHIM/02  -   Chimica
  fisica - Codice selezione RIC 2012/2. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Universita' di Pisa,  emanato  con  decreto
rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240,  in  particolare  l'art.
24; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, del 24 maggio 2011, n. 242; 
    Visto il regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori  a
tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, emanato
con D.R. n 8444 del 29 giugno 2011; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, del 25 maggio 2011, n. 243, Criteri e parametri  per
la valutazione preliminare dei candidati di  procedure  pubbliche  di
selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24,  comma  2,
lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    Vista la nota del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 2 agosto 2011, prot. n. 3822,  portante  «Legge  30
dicembre 2010, n. 240 - Applicazione art. 24 -  Decreto  ministeriale
29  luglio  2011,  n.  336,  recante:  Determinazione   dei   settori
concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art.
15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
    Visto il provvedimento d'urgenza del direttore  del  dipartimento
di chimica e chimica industriale del 2 maggio 2012 con  il  quale  si
richiede l'attivazione di un contratto a  tempo  determinato  di  cui
alla lett. a) dell'art. 24, comma 3 della legge  240/2010  (contratto
«Junior») per lo svolgimento di attivita' di ricerca,  di  didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti per la durata di
anni 3, per il settore concorsuale 03/A2 «Modelli e  metodologie  per
le scienze chimiche»,  settore  scientifico  disciplinare  CHIM/02  -
Chimica fisica; 
    Visto il provvedimento d'urgenza del preside  della  facolta'  di
scienze matematiche,  fisiche  e  naturali  in  data  7  maggio  2012
relativo all'attivita' didattica che il vincitore dovra' svolgere; 
    Considerato  che  la  copertura  finanziaria  e'  garantita   dal
progetto  di  ricerca  europeo  relativo   al   contratto   «EnLight»
nell'ambito del programma «IDEAS»; 
    Vista la delibera in data 23 maggio 2012 con cui il Consiglio  di
amministrazione ha approvato la suddetta proposta; 
    Vista la delibera in data  11  luglio  2012  con  cui  il  Senato
accademico di  questo  Ateneo  ha  espresso  parere  favorevole  alla
richiesta  di  emanazione  di  un  bando  per  ricercatore  a   tempo
determinato a tempo pieno per il settore concorsuale 03/A2 «Modelli e
metodologie   per   le   scienze   chimiche»,   settore   scientifico
disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica, presentata dal dipartimento di
chimica e chimica industriale; 
    Considerato che il dipartimento di chimica e chimica  industriale
ha provveduto ad inviare il mandato  relativo  alla  copertura  della
prima annualita' cosi'  come  previsto  dall'art.  4,  comma  2,  del
regolamento  di  Ateneo  per  l'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
determinato; 
    Preso atto che la delibera del dipartimento di chimica e  chimica
industriale, ai sensi dello Statuto di recente emanazione,  individua
come futura sede dell'attivita' prevista dalla presente selezione  il
costituendo dipartimento di chimica e chimica industriale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Tipologia concorsuale 
 
 
    Ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge  240/2010  e
del regolamento di Ateneo per l'assunzione  di  ricercatori  a  tempo
determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, e' indetta la
procedura di selezione per l'assunzione di  un  ricercatore  a  tempo
determinato con regime di impegno a tempo pieno (denominato contratto
«Junior») per l'attuazione del sottoindicato progetto di  ricerca  di
durata triennale. 
    Dipartimento di chimica e chimica industriale 
    Settore concorsuale 03/A2 «Modelli e metodologie per  le  scienze
chimiche» 
    SSD CHIM/02 - Chimica fisica 
    Durata del contratto: 3 anni 
  Oggetto del contratto. 
    Svolgimento di attivita' di ricerca e di attivita' di  didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
  Attivita' di ricerca. 
    L'attivita'  riguardera'   lo   «Sviluppo,   implementazione   ed
applicazione di modelli computazionali per lo studio di  fenomeni  di
trasferimento di energia in sistemi fotosintetici». 
  Attivita'. 
    L'attivita' di ricerca prevede:  sviluppo  e  implementazione  in
efficienti codici di calcolo, di modelli computazionali per lo studio
di processi  molecolari  in  sistemi  elettronicamente  eccitati  con
particolare riferimento ai processi di trasferimento  di  energia  in
sistemi  light-harvesting;  conduzione  scientifica,  pianificazione,
monitoraggio e reportistica (periodic reports, deliverables) relativa
ai  progetti  di  ricerca  finanziati,  inclusa   la   documentazione
richiesta  ai  fini   della   rendicontazione   di   tali   progetti;
collaborazione al reperimento  di  nuovi  finanziamenti  di  ricerca;
supervisione e coordinamento del lavoro di  altri  collaboratori  del
gruppo  di  ricerca;   pubblicazioni   su   riviste   internazionali,
comunicazioni a congressi internazionali e nazionali. 
  Impegno didattico. 
    L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di
didattica, di didattica integrativa e di servizio  agli  studenti  e'
pari a 350 ore. 
    Il ricercatore e' tenuto  a  svolgere,  nell'ambito  dell'impegno
didattico istituzionale, fino a un massimo di  60  ore  di  didattica
frontale derogabili fino  al  10%  di  didattica  frontale  per  anno
accademico all'interno  della  programmazione  didattica  cosi'  come
definita dal regolamento di ateneo per la disciplina degli  incarichi
di insegnamento. Nel caso in cui  il  contratto  sia  finanziato  con
fondi esterni la suddetta  attivita'  didattica  puo'  essere  svolta
soltanto  se   espressamente   previsto   nell'accordo   con   l'ente
finanziatore. 
    La quantificazione delle attivita' di ricerca, di  didattica,  di
didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 1500  ore
annue per i ricercatori a tempo pieno. 
  Attivita' didattica specifica prevista. 
    Svolgimento di didattica e di servizio agli studenti, soprattutto
nell'ambito del settore di propria competenza  e  di  settori  affini
allo stesso, secondo le esigenze dettate dai corsi di studio  in  cui
e' presente il ssd CHIM/02 e affini. 
    La prova orale accertera' la conoscenza della lingua inglese. 
    I  candidati  possono  presentare  un  numero   massimo   di   12
pubblicazioni scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato. 
    In caso di superamento del limite massimo  di  pubblicazioni,  la
commissione  giudicatrice  valutera'  le  stesse   secondo   l'ordine
indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Requisiti per l'ammissione alla selezione 
 
 
    Alle selezioni sono ammessi  a  partecipare  i  candidati,  anche
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea,  in  possesso
di: 
      dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia
o all'estero; 
      diploma di scuola di  specializzazione  medica  per  i  settori
interessati.  In  tal  caso  il  dottorato   o   titolo   equivalente
costituisce titolo preferenziale. 
    Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attivita' di ricerca, e' titolo valido  per  la  partecipazione  alla
procedura. 
    Non sono ammessi alla  selezione  i  professori  universitari  di
prima  e  seconda  fascia  e  i  ricercatori  gia'  assunti  a  tempo
indeterminato, ancorche' cessati dal servizio per quiescenza. 
    Non saranno inoltre ammessi coloro che hanno avuto  contratti  in
qualita'  di  assegnista  di  ricerca  e  di  ricercatore   a   tempo
determinato ai sensi degli articoli 22  e  24  della  legge  240/2010
presso l'Universita' di Pisa o presso altri Atenei italiani, statali,
non statali o  telematici,  nonche'  gli  enti  di  cui  al  comma  1
dell'art. 22 della legge 240/2010 per un periodo  che,  sommato  alla
durata prevista dal contratto, messo a bando, superi complessivamente
i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei  predetti
rapporti  non  rilevano  i  periodi  trascorsi  in  aspettativa   per
maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
    I contratti sono conferiti  nel  rispetto  del  codice  etico  di
Ateneo; non possono in ogni  caso  essere  attribuiti  a  coloro  che
abbiano un grado di parentela  o  di  affinita',  fino  al  IV  grado
compreso, con un professore appartenente  alla  struttura  presso  la
quale e' attivato l'assegno. 
    I requisiti per ottenere  l'ammissione  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  valutazione
comparativa deve  essere  prodotta,  pena  di  esclusione,  entro  il
termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 
    La domanda deve essere indirizzata a: 
      Magnifico rettore 
      Universita' di Pisa 
      Lungarno Pacinotti, 43 
      56126 Pisa 
      Codice selezione RIC 2012/2 
    Le domande di partecipazione si  considerano  prodotte  in  tempo
utile  anche  se  spedite  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il  timbro
a data dell'ufficio postale accettante. 
    Le domande possono  essere  consegnate  a  mano  presso  l'Unita'
protocollo  dell'Ateneo,  Lungarno  Pacinotti,  43  -  Pisa,  con  il
seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.00  alle  13.00;  il
martedi' e il giovedi' dalle 15.00 alle 17.00. 
    Nella domanda, da compilare avvalendosi del fac simile  (allegato
A al presente bando), il  candidato  deve  dichiarare  sotto  la  sua
personale responsabilita': 
      1) il codice selezione; 
      2) le proprie generalita', la data e il luogo  di  nascita,  la
residenza; 
      3) il dipartimento; 
      4)  il   settore   concorsuale   e   il   settore   scientifico
disciplinare; 
      5) il codice fiscale; 
      6)  il  recapito  prescelto  per  ricevere  ogni  comunicazione
relativa al  presente  bando:  indirizzo  con  codice  di  avviamento
postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica; 
      7) la cittadinanza posseduta; 
      8) il titolo di studio e curriculum  scientifico  professionale
posseduti ai fini dell'ammissione (il  titolo  di  studio  conseguito
all'estero dovra' essere allegato e tradotto in lingua italiana); 
      9) la cittadinanza posseduta; 
      10) il godimento dei diritti civili  e  politici  in  Italia  o
nello Stato di provenienza; 
      11) di non avere riportato condanne penali ovvero le  eventuali
condanne subite, indicando gli estremi delle relative sentenze e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      12) l'idoneita' fisica all'impiego; 
      13) solo per i cittadini italiani di sesso maschile:  posizione
riguardo agli obblighi militari; 
      14) di non essere stato destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero di non essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un
impiego  statale  ai  sensi  dell'art.  127  del  Testo  Unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato; 
      15) di non  ricoprire  attualmente  e  di  non  aver  ricoperto
precedentemente la qualifica di professore  di  prima  o  di  seconda
fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato; 
      16) di non aver superato complessivamente  dodici  anni,  anche
non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal  contratto  di
cui al presente bando, in qualita' di  assegnista  di  ricerca  e  di
ricercatore a tempo  determinato  ai  sensi,  rispettivamente,  degli
articoli 22 e 24 della legge  240/2010  presso  l'Ateneo  di  Pisa  o
presso altri Atenei italiani statali  o  non  statali  o  telematici,
nonche' presso gli enti di cui al comma 1 dell'art.  22  della  legge
240/2010; 
      17) di essere a conoscenza che non  si  potra'  procedere  alla
stipula del contratto di cui al presente bando con coloro che abbiano
un grado di parentela o di affinita' fino  al  quarto  grado  con  un
professore afferente al dipartimento o  alla  struttura  che  propone
l'attivazione del contratto, ovvero  con  il  rettore,  il  direttore
generale o un componente del Consiglio di amministrazione; 
      18) di autorizzare l'Universita' di  Pisa  al  trattamento  dei
propri dati personali cosi' come previsto dall'art. 13 del bando. 
    La  mancanza  nella  domanda  delle  dichiarazioni  di   cui   ai
precedenti punti  comporta  l'esclusione  dalla  partecipazione  alla
valutazione, fatta esclusione, solo per i cittadini stranieri, per la
mancata indicazione del codice fiscale. 
    La firma apposta dal candidato  in  calce  alla  domanda  non  e'
soggetta ad autenticazione. 
    Ogni eventuale variazione  di  quanto  dichiarato  nella  domanda
dovra'    essere    tempestivamente    comunicata    all'Universita'.
L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'   nel   caso   di
irreperibilita' del candidato o di  dispersione  delle  comunicazioni
dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte   del
candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione,
oppure dipendenti da  disguidi  postali  o  telegrafici,  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Documenti da allegare 
 
 
    Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
      a) il curriculum dell'attivita'  scientifica  e  didattica  del
candidato debitamente autocertificato  utilizzando  l'allegato  C  al
presente bando; 
      b) i titoli che  il  candidato  ritiene  utili  ai  fini  della
selezione con relativo elenco; 
      c) pubblicazioni, ivi compresa la tesi  di  dottorato  (massimo
12), con relativo elenco; 
oltre a una fotocopia  del  codice  fiscale  e  di  un  documento  di
identita'. 
    Sia  il  curriculum  che  gli  elenchi   dei   titoli   e   delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato. 
    Sul plico contenente la domanda e i relativi  titoli  nonche'  le
pubblicazioni deve essere riportata la  dicitura  «Domanda  titoli  e
pubblicazioni:  procedura  di  selezione  per   contratto   a   tempo
determinato» e devono essere indicati  chiaramente  il  codice  della
selezione, l'indicazione del  settore  scientifico  disciplinare,  il
dipartimento per il quale l'interessato intende partecipare,  nonche'
il cognome, nome e indirizzo del candidato. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Presentazione dei titoli 
                        e delle pubblicazioni 
 
 
    I titoli debbono essere prodotti in carta semplice. 
    I titoli possono essere prodotti in originale,  oppure  in  copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, compilando l'allegato C. 
    I candidati possono altresi' dimostrare il  possesso  dei  titoli
sopra indicati mediante la  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione di cui all'art. 46  del  D.P.R.  445/2000,  compilando
l'allegato B. 
    I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in  cui
si  tratti  di  comprovare  stati,  fatti   e   qualita'   personali,
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  o  privati
italiani ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I certificati rilasciati  dalle  competenti  autorita'  di  Stati
stranieri devono essere  conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello
Stato stesso e devono altresi' essere  legalizzati  dalle  competenti
autorita' consolari italiane. 
    Le pubblicazioni che i candidati intendono  far  valere  ai  fini
della valutazione, tenendo conto  del  numero  massimo  indicato  dal
presente bando, devono essere presentate unitamente alla domanda e ai
documenti di cui all'art. 4. 
    Le pubblicazioni devono essere prodotte nella  lingua  originale;
dovranno essere tradotte in  una  delle  seguenti  lingue:  italiano,
latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo, solo se l'originale e'
prodotto in una lingua diversa da quelle  gia'  menzionate.  I  testi
tradotti possono essere presentati in  copie  dattiloscritte  insieme
con il testo stampato nella  lingua  originale  accompagnato  da  una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  con  la  quale  si
attesti la conformita' del testo tradotto. 
    I candidati possono produrre le pubblicazioni in originale oppure
possono rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'
di essere a conoscenza del fatto che  le  copie  delle  pubblicazioni
sono conformi all'originale (mediante allegato C). 
    Per le pubblicazioni all'estero deve risultare la data e il luogo
di  pubblicazione  o,  in  alternativa,  il  codice  ISBN   o   altro
equivalente. 
    Per i lavori stampati in Italia entro il 1° settembre 2006 devono
essere adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art.  1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e  successivamente
quelli previsti dalla legge 15 aprile 2006, n. 106  e  dal  D.P.R.  3
maggio 2006, n. 252. 
    Sono considerate valutabili  ai  fini  della  presente  selezione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per  la  pubblicazione
secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere  collettanee
e articoli editi su riviste  in  formato  cartaceo  o  digitale,  con
l'esclusione di note interne o rapporti  dipartimentali,  nonche'  la
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti. 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive. 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa  od  altre  amministrazioni  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Esclusione dalla selezione 
 
 
    L'esclusione dalla partecipazione alla procedura per difetto  dei
requisiti di cui all'art. 3 e' disposta  con  motivato  provvedimento
dirigenziale e notificata al candidato. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Lavori della commissione 
 
 
    La commissione, nominata con decreto del rettore, si  compone  di
almeno  tre  membri  individuati  dalla  struttura  che  ha  proposto
l'attivazione del contratto. 
    La commissione deve concludere i suoi lavori entro  quattro  mesi
dalla data del decreto di  nomina.  Il  rettore,  per  comprovati  ed
eccezionali motivi segnalati dal presidente della  commissione,  puo'
prorogare, per una sola volta e per non piu' di due mesi, il  termine
dei lavori della commissione. 
    Nella prima seduta la commissione provvede a stabilire i  criteri
e le modalita' di valutazione  dei  candidati,  secondo  i  parametri
individuati dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, «Criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di  cui  all'art.
24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240» nonche'
la ripartizione dei punteggi da attribuire a titoli  e  pubblicazioni
tenendo conto di quanto indicato nel predetto decreto ministeriale. 
    La commissione puo' prevedere un punteggio minimo al di sotto del
quale non puo' essere attribuita l'idoneita'. 
    La selezione e' effettuata mediante valutazione  preliminare  dei
candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul  curriculum
e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
    Ai fini dell'ammissione alla  selezione  la  commissione,  per  i
candidati  non  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o   titolo
equivalente e/o di specializzazione medica, puo' essere  chiamata  ad
esprimersi sulla idoneita' del curriculum  scientifico  professionale
allo svolgimento di attivita' di ricerca e, per i  titoli  conseguiti
all'estero,  la  commissione  puo'  essere  chiamata  a   dichiararne
l'equivalenza. 
    A   seguito   della   valutazione   preliminare,   i    candidati
comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10  e  il
20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore  a  sei
unita', sono ammessi alla discussione pubblica  dei  titoli  e  della
produzione  scientifica.  I  candidati  sono   tutti   ammessi   alla
discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 
    I candidati sono convocati tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  almeno  20   giorni   prima   dell'effettuazione   della
discussione  dei   titoli   e   delle   pubblicazioni;   la   mancata
presentazione e' considerata esplicita  e  definitiva  manifestazione
della volonta' di rinunciare alla selezione. 
    Durante la  discussione  dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  e'
prevista anche una prova  orale  volta  ad  accertare  la  conoscenza
della/e lingua/e straniera/e indicata/e nel bando. 
    La commissione dichiarera' l'idoneita' o meno del candidato nella
conoscenza della lingua. 
    A seguito della discussione  viene  attribuito  un  punteggio  ai
titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai  candidati  ammessi.
Nella valutazione dei titoli e delle  pubblicazioni,  la  commissione
puo' avvalersi di  referees  secondo  quanto  stabilito  nella  prima
riunione. 
    All'esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi
complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa  il  vincitore
ovvero dichiara l'assenza di vincitori. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                   Accertamento della regolarita' 
                             degli atti 
 
 
    Gli atti della procedura sono  consegnati  dalla  commissione  al
responsabile del procedimento. 
    Il rettore, entro  trenta  giorni  dalla  consegna,  accerta  con
proprio decreto la regolarita' formale degli  atti  e  l'esito  della
procedura che sara' reso  pubblico  mediante  pubblicazione  all'albo
ufficiale e sul sito web dell'universita'. Dalla data  di  affissione
all'albo  ufficiale  decorrono  i  termini  per  la  proposizione  di
eventuali ricorsi. 
    Dell'esito della procedura e' data comunicazione al  vincitore  e
al dipartimento interessato. Nessuna comunicazione verra'  data  agli
altri candidati. 
    Nel caso in cui riscontri vizi di forma il  rettore  rinvia,  con
provvedimento motivato, gli atti alla  commissione  affinche'  questa
provveda alla regolarizzazione entro i successivi venti giorni. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                        Proposta di chiamata 
 
 
    Il dipartimento procede, entro 60 giorni dall'approvazione  degli
atti, alla proposta di chiamata del vincitore. 
    La delibera e' valida se  approvata  con  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei professori di  prima  e  di  seconda  fascia
afferenti alla struttura. 
    La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il  termine
di cui al comma 1, comporta l'impossibilita' della struttura  che  ha
richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il  medesimo
settore per il periodo di un anno. 
    La delibera contenente la  proposta  di  chiamata  e'  sottoposta
all'approvazione del Consiglio di amministrazione. 
    Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto  prima
della sottoscrizione del contratto, il dipartimento puo' procedere ad
una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                         Rapporto di lavoro 
 
 
    Il vincitore della selezione instaura con l'Universita'  di  Pisa
un rapporto di lavoro a tempo determinato mediante la stipula  di  un
contratto di diritto privato di natura subordinata  sottoscritto  dal
rettore e regolato dal regolamento  di  Ateneo  per  l'assunzione  di
ricercatori a tempo determinato ai sensi  dell'art.  24  della  legge
240/2010,  citato   in   premessa   e   pubblicato   sul   sito   web
dell'Universita' di Pisa. 
    La competenza disciplinare e' regolata dall'art. 10  della  legge
240/2010. 
    Il  vincitore  dovra'  presentare,  ai  fini  della  stipula  del
contratto individuale di lavoro, tutta la documentazione richiesta ai
sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un  rapporto  di
lavoro subordinato a tempo determinato, con compiti di ricerca. 
    Il contratto e' assoggettato a tutti gli adempimenti previsti per
i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Universita'
di Pisa. 
    Il regime delle incompatibilita' e lo  svolgimento  di  ulteriori
incarichi sono regolati dall'art. 14 del citato regolamento di Ateneo
per  l'assunzione  di  ricercatori  a  tempo  determinato  ai   sensi
dell'art. 24 della legge 240/2010. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Proroga del contratto 
 
 
    Il contratto puo' essere prorogato per soli due anni  e  per  una
sola volta, solo per motivate esigenze di completamento del programma
di  ricerca,  da  autorizzarsi  con  delibera   del   Consiglio   del
dipartimento, approvata dal Senato accademico. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Trattamento economico 
 
 
    Il trattamento economico derivante dalla stipula del contratto in
parola e' pari  a  euro  34.898,06  a.l.  comprensivo  del  rateo  di
tredicesima, per tutta la durata del contratto,  corrispondente  alla
retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, con regime
di impegno a tempo pieno. 
    Ai  ricercatori  a  tempo  determinato  non   si   applicano   le
progressioni economiche e di carriera previste per  i  ricercatori  a
tempo indeterminato. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                  Restituzione della documentazione 
 
 
    Al termine della procedura, decorsi 60 giorni dalla pubblicazione
all'albo ufficiale del decreto rettorale di approvazione degli  atti,
questo Ateneo provvede a restituire,  ai  candidati  che  ne  abbiano
fatto  espressa  richiesta,  i  documenti  originali  allegati   alla
domanda, salvo eventuale contenzioso in atto.  I  documenti  dovranno
essere ritirati dall'interessato entro e non oltre  30  giorni  dalla
scadenza del predetto termine. Decorso tale termine l'Universita' non
e'  piu'  responsabile  della  conservazione  e  restituzione   della
documentazione. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Il trattamento dei dati personali  e'  disciplinato  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia  di  protezione
dei dati personali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29
luglio 2003 - serie generale  -  n.  174,  supplemento  ordinario  n.
123/L. 
    I dati personali  trasmessi  dai  candidati  con  le  domande  di
partecipazione alla selezione, sono trattati  esclusivamente  per  le
finalita' di gestione del presente bando. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. 
    L'interessato gode dei diritti di cui alla citata  legge,  tra  i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche'
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di  far  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Ai sensi di quanto disposto dall'art.  5  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento  di  cui  al  presente
bando  e'  la  dott.ssa  Laura  Tangheroni,   area   reclutamento   e
amministrazione del personale, unita' reclutamento docenti e  tecnici
amministrativi, Lungarno Pacinotti, 44 - 56126 Pisa, fax 050-2212167,
e-mail l.tangheroni@adm.unipi.it. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                            Pubblicazione 
 
 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». 
 
                                                  Il rettore: Augello