Concorso per 25 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 25
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 22 del 20-03-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  19 aprile 2012) Concorso pubblico, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito italiano di venticinque volonta ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-03-2012
Data Scadenza bando 19-04-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO   (scad.  19 aprile 2012)
Concorso pubblico, per  titoli,  per  l'accesso  al  Centro  sportivo
  dell'Esercito italiano di venticinque volontari in ferma prefissata
  quadriennale (VFP 4), in qualita' di atleta. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni,  recante  le  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e  successive  modifiche  e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento Militare» e, in particolare,  il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle  determinazioni  generali  del  Ministero  della  difesa,   del
Segretariato  generale  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri  emanati  in  attuazione  della  precedente
normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare», come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n.  270  e,
in particolare, il libro IV, concernente norme  per  il  reclutamento
del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  183  e,  in  particolare,
l'articolo 28 che prevede la possibilita' di fissare, per particolari
discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti  -
minimo e massimo - di eta'  per  il  reclutamento  degli  atleti  dei
gruppi sportivi delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    Visti i fogli n. 215 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 05.02.11/09.04 del
2 febbraio 2012 e n. 801 Cod. id. RESTAV3 Ind. cl. 05.02.11/09.04 del
28 febbraio 2012, con i quali  lo  Stato  maggiore  dell'Esercito  ha
inviato  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di  concorso,
per titoli, per il reclutamento, per il  2012,  di  25  volontari  in
ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per  titoli,  per  il
reclutamento di 25 volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  in
qualita' di atleta; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  generale  per  il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per il 2012, un concorso pubblico, per titoli, per
l'accesso  al  Centro   sportivo   dell'Esercito   italiano   di   25
(venticinque) volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4),  in
qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito
indicate: 
      a) scherma: 1  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'
spada; 
      b) nuoto: 
        1 atleta di sesso  femminile  nella  specialita'  200/400/800
metri stile libero; 
        1 atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'  50/100/200
metri rana; 
        1 atleta di sesso maschile nella specialita' 50/100/200 metri
dorso; 
        1 atleta di sesso maschile nella specialita' 5/10 km in acque
libere; 
      c) ciclismo: 1 atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'
pista/cross/strada; 
      d) ginnastica: 1 atleta di sesso  femminile  nella  specialita'
artistica; 
      e) judo: 1 atleta di sesso femminile nella categoria +78 kg; 
      f) taekwondo: 
        1 atleta di sesso maschile nella categoria - 74 kg; 
        1 atleta di sesso femminile nella categoria - 49 kg; 
      g)  sollevamento  pesi:  1  atleta  di  sesso  maschile   nella
categoria 56 kg; 
      h) tiro a segno: 1 atleta di sesso maschile  nella  specialita'
pistola automatica; 
      i) sci alpino: 
        2 atlete di sesso femminile; 
        2 atleti di sesso maschile; 
      j) sci di fondo: 
        2 atlete di sesso femminile; 
        1 atleta di sesso maschile; 
      k) snowboard: 2 atleti  di  sesso  maschile  nella  specialita'
snowboarder cross; 
      l) biathlon: 1 atleta di sesso maschile; 
      m) sci alpinismo: 1 atleta di sesso maschile; 
      n) equitazione: 2 atleti di sesso  maschile  nella  specialita'
salto agli ostacoli. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate l'Amministrazione della  difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal concorso  o  le  ammissioni  alla  ferma
prefissata quadriennale in  qualita'  di  atleta  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale -
4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i  concorrenti  che  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 35° anno di eta'; 
      d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Esercito; 
      e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) avere tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di volontario  in  servizio  permanente.  Ai
sensi dell'articolo 957 del decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, non si applicano i limiti di  altezza  previsti
per il reclutamento del personale militare di  cui  all'articolo  587
del predetto decreto; 
      l) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      m) non essere stato ammesso al servizio civile in  qualita'  di
obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli obblighi di leva
quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi  i  casi,  la
successiva rinuncia. 
    2. I concorrenti,  oltre  ai  suddetti  requisiti,  devono  avere
conseguito   nella   disciplina/specialita'    prescelta    risultati
agonistici almeno di livello nazionale certificati,  in  originale  o
copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  dal  Comitato  olimpico
nazionale italiano (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
ovvero, per le discipline sportive non federate od affiliate al CONI,
dal comitato sportivo militare. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  utile  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione   al   concorso   e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino  alla  data  di
effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale  in  qualita'
di atleta nell'Esercito,  pena  l'esclusione  dal  concorso  disposta
dalla Direzione generale per il personale militare. 
    4. Non possono partecipare al presente  concorso  i  militari  in
servizio permanente nelle Forze armate. 
    5.  I  concorrenti  che  risulteranno,   anche   a   seguito   di
accertamenti successivi, in difetto  di  uno  o  piu'  dei  requisiti
previsti dal presente articolo saranno esclusi dal  concorso  ovvero,
se dichiarati vincitori, decadranno dalla  nomina  con  provvedimento
adottato  dalla  Direzione  generale  per  il   personale   militare.
Pertanto, i concorrenti che non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con  riserva
alle varie fasi del concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Compilazione e inoltro delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: 
      a)  redatta  in  carta  semplice  esclusivamente   sul   modulo
riportato nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, osservando le  istruzioni  riportate  in  calce  al
modello stesso, disponibile anche nei siti  www.persomil.difesa.it  e
www.difesa.it/concorsi. La mancata compilazione dei campi evidenziati
nel modulo comporta l'esclusione dal concorso. I candidati  che  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande  sono
minorenni   dovranno   compilare,   unitamente   alla   domanda    di
partecipazione, l'atto  di  assenso,  conforme  all'allegato  B,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, che dovra'  essere
sottoscritto da entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore; 
      b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente.  La
mancata  sottoscrizione  rendera'  la  domanda  irricevibile   e   il
concorrente sara' escluso dal concorso; 
      c) presentata, a pena  di  irricevibilita',  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello  di  pubblicazione  del  presente   decreto   nella   Gazzetta
Ufficiale, secondo le seguenti modalita': 
        1)  dai  concorrenti  civili  e  dai  militari  in   congedo,
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  alla
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  3ª
Divisione - 4ª Sezione, viale dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma,
corredata di una fotocopia del  documento  d'identita'.  A  tal  fine
fanno  fede  la  data  e  il  timbro  apposti  dall'ufficio   postale
accettante; 
        2) dai concorrenti in servizio a qualsiasi titolo nelle Forze
armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del servizio
permanente, presso il comando di appartenenza che dovra' provvedere a
trasmetterla alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare,
all'indirizzo indicato al precedente punto 1), nei successivi  cinque
giorni dalla data di presentazione, corredata delle certificazioni di
cui al seguente comma 5. I comandi di appartenenza dovranno, inoltre,
comunicare ogni variazione relativa ai militari stessi. 
    2. I concorrenti  residenti  all'estero  potranno  presentare  la
domanda di partecipazione, entro il  termine  sopraindicato,  per  il
tramite  dell'Autorita'  diplomatica  o  consolare,  che  ne  curera'
l'inoltro alla Direzione generale per il personale  militare  con  la
massima sollecitudine. In tali casi, per  la  data  di  presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da  parte
della predetta Autorita'. 
    3. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita'  per
la mancata o tardiva ricezione delle  domande  trasmesse  tramite  il
servizio  postale  o  per  la  mancata  restituzione  dell'avviso  di
ricevimento,  dovuta  a  disguidi  postali  non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa. 
    4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a  manifestare
esplicitamente  il  consenso  a  raccolta  e  trattazione  dei   dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter  concorsuale,  si  assume  la  responsabilita'   penale   e
amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  degli
articoli 75 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare,  sotto  forma  di
autocertificazione, quanto segue: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) di essere cittadino italiano; 
      e) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  comune  di
residenza; 
      f) di essere in possesso del diploma di  istruzione  secondaria
di primo grado; 
      g) recapito presso il quale ricevere le comunicazioni  relative
al concorso. Eventuali  variazioni  del  suddetto  recapito  dovranno
essere comunicate tempestivamente  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare all'indirizzo  indicato  al  precedente  comma  1,
lettera c), punto  1).  L'Amministrazione  della  difesa  non  assume
responsabilita' per la dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da
inesatta indicazione del recapito da  parte  del  concorrente,  o  da
mancata ovvero tardiva  comunicazione  di  eventuali  variazioni  del
recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
a forza maggiore. I concorrenti  in  servizio  riceveranno  eventuali
comunicazioni relative al concorso presso il proprio comando/ente  di
appartenenza; 
      h) di non essere in atto imputato in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia; 
      j) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      k) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      l)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      m) di non essere stato ammesso al servizio civile  in  qualita'
di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli  obblighi  di
leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i  casi,
la successiva rinuncia; 
      n) eventuali titoli di preferenza di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni e integrazioni; 
      o) di aver preso conoscenza di ogni disposizione  indicata  nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito. 
    5.  Alla  domanda  di  partecipazione  i   concorrenti   dovranno
allegare,  anche  ai  fini   della   valutazione   dei   titoli,   la
certificazione di cui al precedente articolo 2, comma 2 relativa al: 
      a) conseguimento, nella  disciplina/specialita'  prescelta,  di
risultati agonistici almeno di livello nazionale; 
      b) possesso dei titoli  riportati  al  successivo  articolo  5,
comma 1. 
    I concorrenti che non documenteranno il possesso  di  almeno  uno
dei  requisiti  previsti  dal  presente  comma,  non  potendo  essere
valutati dalla commissione di cui al successivo articolo 4, comma  1,
lettera a), saranno esclusi  dal  concorso  con  provvedimento  della
Direzione generale per il personale militare. 
    6. L'Amministrazione della difesa procedera' ai controlli,  anche
a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive  rilasciate
dai concorrenti ai sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della
dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli  75
e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, decadra'  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  e   sara'
segnalato alla competente Procura della Repubblica. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata,  saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b)   commissione   per   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  tenente,  membro
esperto del settore; 
      c) un  funzionario  amministrativo  designato  dalla  Direzione
generale per il personale militare, membro; 
      d)  un  sottufficiale   appartenente   al   ruolo   marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      b)  un  ufficiale  medico  di  grado  inferiore  a  quello  del
presidente, membro; 
      c) un ufficiale abilitato  alla  professione  di  psicologo  di
grado non inferiore a tenente, ovvero uno psicologo civile  abilitato
alla professione  appartenente  all'Amministrazione  della  difesa  o
convenzionato, ovvero un  ufficiale  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      d) un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione di cui  al  precedente  articolo  4,  comma  1,
lettera a) provvedera' a definire i criteri di valutazione dei titoli
indicati  nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, e ad assegnare il relativo punteggio. 
    2.  Saranno  ritenuti  validi  i  titoli  sportivi  conseguiti  e
posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. 
    3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati  inidonei  e,  quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
       Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale 
 
 
    1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di  partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del  possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della Direzione generale per
il personale militare, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e
attitudinale secondo i criteri e le modalita' di seguito indicate. 
    2.  L'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale
sara' effettuato dalla commissione di cui al precedente  articolo  4,
comma 1, lettera b) presso il Centro di selezione volontari in  ferma
prefissata di un anno dell'Esercito di Roma, sito in via Damiata 1/A,
il 23 e 24 aprile 2012. 
    3. Pertanto, i concorrenti ai  quali  non  sia  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 23 aprile 2012 alle
08,00  presso  il  predetto   Centro   di   selezione.   La   mancata
presentazione agli accertamenti comporta l'esclusione dal concorso. 
    La Direzione generale per il personale militare potra'  concedere
eventuali differimenti a seguito  di  valutazione  insindacabile  dei
motivi dell'impedimento. La richiesta in tal senso,  corredata  dalla
necessaria documentazione, dovra' pervenire alla  predetta  Direzione
generale, per fax al n. 06517052798, entro il 16 aprile 2012. 
    La Direzione  generale  per  il  personale  militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero  di
candidati di presentarsi agli accertamenti nel giorno  stabilito,  di
prevedere una data di recupero  degli  accertamenti  stessi.  In  tal
caso,   di   cio'   sara'   dato    avviso    nei    siti    internet
www.difesa.it/concorsi,         www.persomil.sgd.difesa.it          e
www.esercito.difesa.it, definendone le  modalita'  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
    4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti,  a  pena
di esclusione dal concorso, muniti di: 
      a) valido documento di riconoscimento; 
      b) certificato di stato di buona salute,  conforme  al  modello
riportato  in  allegato  D,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, rilasciato  dal  medico  di  fiducia  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  precedenti  la  visita,   che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      c)  referto,  rilasciato  da  struttura  pubblica   o   privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai tre mesi precedenti la visita, attestante  l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. 
    La mancata presentazione di tale referto, nonche' del certificato
di stato di buona salute, determinera' la  sospensione  del  giudizio
del  candidato   da   parte   della   competente   commissione   fino
all'acquisizione della predetta documentazione che dovra' avvenire, a
pena di esclusione dalla  procedura  concorsuale,  entro  il  termine
ultimo   previsto   per    lo    svolgimento    degli    accertamenti
fisio-psico-attitudinali; 
      d)  referto,  rilasciato  da  struttura  pubblica   o   privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai  sei  mesi  precedenti  la   visita,   dell'analisi   del   sangue
concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        bilirubina totale e frazionata; 
        gamma GT, ALT e AST; 
        markers dell'epatite B e C, in data non anteriore ai tre mesi
precedenti la visita; 
      e) certificato di idoneita' ad attivita'  sportiva  agonistica,
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale e
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati  in
medicina dello sport; 
      f)  referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, in data  non
anteriore a un mese precedente la visita, attestante l'esito negativo
della  ricerca  urinaria  dei  cataboliti  delle  seguenti   sostanze
stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina,  cannabinoidi  (THC),
anfetamine. Resta  impregiudicata  la  facolta'  dell'Amministrazione
della difesa di sottoporre a drug test i vincitori di concorso; 
      g) se concorrenti di sesso femminile: 
        referto attestante l'esito di  ecografia  pelvica  effettuata
presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con  il
servizio sanitario nazionale, in  data  non  anteriore  ai  tre  mesi
precedenti la visita di selezione; 
        referto attestante l'esito di test  di  gravidanza  (mediante
analisi su campione di sangue o urine)  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con  il  servizio  sanitario
nazionale, entro i cinque giorni lavorativi  precedenti  la  data  di
presentazione agli accertamenti sanitari. In caso di positivita',  la
commissione non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti
previsti in quanto,  ai  sensi  dell'articolo  585  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  citato  nelle
premesse, lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  la
Direzione generale per il personale militare procedera' ad una  nuova
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 7,  comma
1.  Se  in  occasione  della  seconda  convocazione   il   temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  generale
che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal bando. 
    Se i concorrenti ne sono gia' in  possesso,  potranno  presentare
l'esame radiografico del  torace  in  due  proiezioni,  con  relativo
referto. 
    Tutta la documentazione  sanitaria  sopraindicata  dovra'  essere
presentata in originale o copia conforme. 
    5.  La  commissione,  presa  visione  ed   acquisita   tutta   la
documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, effettuera'  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) esame spirometrico; 
      c) esame optometrico; 
      d) esame audiometrico; 
      e) visita psicologica e/o psichiatrica; 
      f) verifica dell'abuso di alcool; 
      g)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso  da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici); 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Sui  concorrenti  che,  all'atto  degli  accertamenti   sanitari,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza   per   le   quali   risultera'   clinicamente   probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciare  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  in  tempi  contenuti,  la  commissione  non
esprimera'  alcun  giudizio,  ne'  definira'  il   relativo   profilo
sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti  in
data utile che, comunque, non potra' in alcun modo oltrepassare i  10
giorni dalla data prevista per il completamento delle visite mediche. 
    6.  La  commissione   provvedera'   a   definire,   per   ciascun
concorrente, secondo i criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario,  comunicando  l'esito  della
selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo  di  notifica
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)  «idoneo  quale  volontario  atleta  in   ferma   prefissata
quadriennale», con indicazione del profilo sanitario; 
      b)  «inidoneo  quale  volontario  atleta  in  ferma  prefissata
quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    La commissione determinera' l'idoneita',  rispettivamente,  sulla
base della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della
sua compatibilita' con la disciplina sportiva da svolgere  e  con  la
piu' generale idoneita' al servizio militare. 
    Saranno comunque giudicati inidonei agli accertamenti sanitari  i
concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate dalla Direzione generale della sanita' militare; 
      b)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali   e'   prevista
l'attribuzione, nelle caratteristiche  somatofunzionali  del  profilo
sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei  al  servizio  militare,  dei
coefficienti: 
        1) superiore a 2, per il profilo PS; 
        2) superiore a 4, per i restanti profili; 
      c) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislasia  -
disartria); 
      d) stato di tossicodipendenza o tossi cofi l i a, da accertarsi
presso una struttura sanitaria militare; 
      e) tutte le  imperfezioni  e  infermita'  non  contemplate  dai
precedenti  alinea  comunque  incompatibili  con  l'espletamento  del
servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale. 
    7. I concorrenti  risultati  idonei  agli  accertamenti  sanitari
saranno sottoposti ad una serie di accertamenti attitudinali come  da
direttive tecniche vigenti. 
    Tali accertamenti consistono  in  prove  volte  a  verificare  il
possesso  delle  qualita'  attitudinali   e   caratteriologiche   che
assicurano l'assolvimento dei compiti previsti per il  volontario  in
ferma prefissata quadriennale dell'Esercito. 
    8. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' o  di  inidoneita'  quale  atleta
militare. 
    Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sara'  comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ciascuno apposito foglio di
notifica. 
    9. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti e' definitivo e,
nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso. 
    Tali provvedimenti  sono  adottati,  su  delega  della  Direzione
generale per il personale militare, dalla competente  commissione  di
cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera b). 
    10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera
g), 2° alinea, ogni temporaneo impedimento ai suddetti  accertamenti,
certificato dalle sopracitate commissioni, comporta l'esclusione  dal
concorso se tale stato persiste oltre  il  decimo  giorno  successivo
alla  data  ultima  programmata  per  l'effettuazione  dei   predetti
accertamenti. 
    11. I concorrenti, durante l'effettuazione delle visite  mediche,
fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare,
se disponibili. 
    Al   fine   di   poter   usufruire   di   alloggio    a    carico
dell'Amministrazione (eventualmente gia'  dal  giorno  precedente  la
presentazione),   i   concorrenti   dovranno   chiedere   l'eventuale
disponibilita' direttamente al Centro di selezione volontari in ferma
prefissata di un  anno  dell'Esercito.  La  richiesta  dovra'  essere
avanzata dal lunedi' al venerdi' telefonicamente al n. 06324842186, a
mezzo   fax   al   n.   06324842168,   via    e-mail    all'indirizzo
giuseppe.mavilia@esercito.difesa.it,  indicando  anche  un   recapito
telefonico presso cui poter essere contattati. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione valutatrice di cui  all'articolo  4,  comma  1,
lettera a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per ciascuna
delle discipline/specialita' indicate al precedente articolo 1  sulla
base del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella  valutazione
dei titoli di cui al precedente articolo 5. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  In
caso di ulteriore parita' sara' data  precedenza  al  concorrente  di
piu' giovane eta'. 
    3.  Le  suddette  graduatorie  saranno  approvate   con   decreto
dirigenziale adottato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare e pubblicate nel giornale ufficiale della  difesa.  Di  tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta   Ufficiale.   La
pubblicazione avra' valore di notifica. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
            Ammissione alla ferma prefissata quadriennale 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui  al
precedente articolo 7, saranno convocati dalla Direzione generale per
il personale militare ed incorporati presso le seguenti sedi: 
      Centro sportivo olimpico dell'Esercito di Roma, per gli  atleti
degli sport olimpici; 
      Reparto attivita' sportive di Courmayeur, per gli atleti  degli
sport invernali; 
      Centro militare di equitazione di Montelibretti, per gli atleti
degli sport equestri, 
dove  frequenteranno  uno  specifico  corso  formativo  volto  a  far
acquisire le conoscenze necessarie  per  l'assolvimento  dei  compiti
militari di base. 
    2. All'atto della presentazione i  predetti  concorrenti  saranno
sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente o
da  parte  di  un  ufficiale  medico  del   servizio   sanitario   di
riferimento,  ad  una  visita  medica  al  fine  di   verificare   il
mantenimento dei requisiti fisici. Se emergono  possibili  motivi  di
inidoneita', i  citati  concorrenti  saranno  immediatamente  inviati
presso il Centro di selezione volontari in  ferma  prefissata  di  un
anno dell'Esercito di Roma al fine di verificarne  l'idoneita'  quale
volontario di truppa in qualita' di atleta. Nel caso di  giudizio  di
permanente inidoneita' o di temporanea  inidoneita'  superiore  a  20
giorni per infermita'  non  dipendente  da  causa  di  servizio,  gli
interessati saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma
prefissata quadriennale con provvedimento  della  Direzione  generale
per il personale militare. Se, alla data di  prevista  presentazione,
il militare in servizio e' in licenza di convalescenza  scadente  nei
20   giorni   successivi   alla   predetta   data,   sara'    escluso
dall'ammissione alla ferma prefissata  quadriennale  in  qualita'  di
atleta con provvedimento della Direzione generale  per  il  personale
militare. Il provvedimento di esclusione e' definitivo. 
    3.  I  concorrenti  che  non   si   presenteranno   all'ente   di
assegnazione  entro  il  termine  fissato  nella   comunicazione   di
convocazione saranno considerati rinunciatari. 
    4. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno essere ripianati ,  in  base
all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa  alla
stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con
altri  concorrenti   idonei   relativi   a   graduatorie   di   altra
disciplina/specialita'  secondo  le  esigenze  definite  dalla  Forza
armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione. 
    5. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di
atleta decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di  prevista
presentazione  presso   l'ente   designato   e,   per   gli   effetti
amministrativi, da quella di effettiva  presentazione  presso  l'ente
medesimo. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  dispone
l'esclusione dalla procedura concorsuale se il concorrente: 
      a) non e' in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di
cui all'articolo 2 del bando; 
      b) ha presentato la domanda di partecipazione al  concorso  non
utilizzando il modulo riportato in  allegato  A  al  presente  bando,
ovvero ha presentato la stessa incompleta dei dati essenziali chiesti
dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del bando; 
      c) non ha inoltrato la domanda  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c) del bando; 
      d) ha omesso la firma della domanda o la firma non e' in  forma
autografa e in originale; 
      e) non ha presentato la domanda  entro  il  termine  perentorio
previsto dall'articolo 3, comma 1 lettera c) del bando; 
      f)  non  ha  documentato  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 2, comma 2 del bando; 
      g) riporta nella valutazione dei titoli di merito un  punteggio
inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'articolo  5,  comma  3
del bando; 
      h)  non  ha  mantenuto,  all'atto   della   presentazione   per
l'incorporamento  presso  l'ente  designato  dalla  Forza  armata,  i
requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti tra quelli previsti dal presente  decreto  sara'  disposta,
con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il  personale
militare, l'esclusione dalla procedura  concorsuale  o  la  decadenza
dalla ferma, se gia' incorporati. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti   presso   la
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  3ª
Divisione per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e  saranno
trattati presso una banca dati automatizzata,  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati, ai fini della partecipazione  al
concorso, e' obbligatorio. Le medesime informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai
sensi del citato decreto legislativo. 
    5. Il titolare del trattamento e' il Direttore  generale  per  il
personale militare  che  nomina,  ognuno  per  la  parte  di  propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a)  i  responsabili  degli  enti/comandi  di  appartenenza  dei
militari in servizio; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo
4; 
      c) il coordinatore della 3ª Divisione della Direzione  generale
per il personale militare. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                           Norme di rinvio 
 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 14 marzo 2012 
 
                                           Il direttore generale      
                                      (Gen. C.A. Francesco TARRICONE)