Concorso per 80 agenti penitenziari femminili (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 80
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 13-12-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  12 gennaio 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 80 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femmi ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-12-2011
Data Scadenza bando 12-01-2012
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO   (scad.  12 gennaio 2012)
Concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
  complessivi 80 allievi agenti del Corpo  di  polizia  penitenziaria
  del ruolo femminile, riservato, ai volontari in ferma prefissata di
  un anno (VFP1). 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto l'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2001,  n.  146,  recante
"Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo  12  della  legge  28
luglio 1999, n. 266 "; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  riguardante  il  Testo  Unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto  Adige  ed  il
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
recante norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  regione
Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego, nonche' il D. P. R. 26  marzo  1977,  n.
104, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino  -  Alto  Adige  in  materia   di   disciplina   transitoria
dell'appartenenza ai gruppi linguistici; 
    Ritenuto di dover riservare la quota di legge dei  posti  che  si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Visto il D. P.  R.  28  dicembre  2000,  n.  445  in  materia  di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative  e  successive
modificazioni; 
    Visto il  D.P.C.M.  23  marzo  1995  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, recante" Determinazione dei compensi  da  corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al  personale  addetto
alla  sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti   dalle
amministrazioni pubbliche "; 
    Vista la legge 23 agosto  2004,  n.  226  recante  "  Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore "; 
    Visto il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con  il
Ministro della Difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'articolo  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
"Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo"; 
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
al Direttore generale del personale e della formazione; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2012)"; 
    Vista  la  nota  25  febbraio  2011,  n.  80619,  con  la   quale
l'Amministrazione penitenziaria  ha  trasmesso  allo  Stato  Maggiore
della  Difesa  i  dati  relativi  alla  programmazione   quinquennale
scorrevole riferita agli anni 2012 - 2016; 
    Vista la nota 24 novembre 2011 , n. SSMD 105793 con la  quale  lo
Stato  Maggiore  della  Difesa  ha  comunicato  la   variazione   del
contingente del Corpo di polizia penitenziaria dei VFP4 " in leasing"
- anno 2012; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di n.  80  allievi  agenti  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria  del  ruolo  femminile  riservato,  ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari  in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma  annuale,  di  cui  al
capo II della medesima legge, in servizio o in congedo. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessivi n. 80 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo femminile, riservato, ai sensi  dell'articolo
16 della legge  23  agosto  2004,  n.  226,  ai  volontari  in  ferma
prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo  II
della medesima legge, i quali, se in servizio, abbiano  svolto,  alla
data di scadenza del termine di presentazione della  domanda,  almeno
sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo,  abbiano  concluso
tale ferma di un anno nelle Forze Armate. Di questi: 
    a) n. 62 candidate saranno  nominate  allievi  agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma prefissata di un anno; 
    b) n. 18 candidate saranno  nominate  allievi  agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver  prestato
servizio nelle  Forze  Armate  in  qualita'  di  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale. 
    2. Numero 1 posti degli  allievi  agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria del ruolo femminile, sono  riservati,  subordinatamente
al  possesso  degli  altri  requisiti,  alle  candidate  che  abbiano
conseguito  l'attestato  di  cui  all'articolo  4  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica   26   luglio   1976,   n.   752,   per
l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
Nella domanda le concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare  in
quale lingua  (italiano  o  tedesco)  intendano  sostenere  la  prova
concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti
agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta  salvo  quanto
previsto dall'articolo 2 dello stesso decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2012 - 2013. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -  4ª
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 

        
      
                               Art. 2 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto  e  quindi
superato gli anni ventotto. Non si applicano le disposizioni di legge
relative all'aumento dei limiti di eta' per l'ammissione ai  pubblici
impieghi; 
    d) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  al  servizio  di
polizia penitenziaria, in  conformita'  alle  disposizioni  contenute
negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, ed in particolare: 
Requisiti fisici 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2) altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza  -  peso,
il tono e l'efficienza delle masse muscolari,  la  distribuzione  del
pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare  la  robusta  costituzione  e  la   necessaria   agilita'
indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
    4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi  quale  somma
del visus dei due occhi con non meno di  5/10  nell'occhio  che  vede
meno; 
    5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle  frequenze
500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente
non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente  di  meno  e  a  15
decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare  entro  il
20%); 
    6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque: 
    devono  essere  presenti  dodici  denti  frontali  superiori   ed
inferiori; 
    e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con
protesi fissa; 
    almeno due coppie contrapposte per ogni  emiarcata  tra  i  venti
denti posteriori; 
    gli elementi delle coppie possono essere  sostituiti  da  protesi
efficienti; 
    il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non  puo'
essere superiore a sedici elementi; 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443. 
Requisiti attitudinali: 
    1) un livello evolutivo  che  consenta  una  valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
    2)  un  controllo  emotivo  contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
    3) una capacita' intellettiva che consenta  di  far  fronte  alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
    4) una adattabilita' che scaturisce dal  grado  di  socievolezza,
dalla predisposizione  al  gruppo,  ai  compiti  ed  all'ambiente  di
lavoro. 
    e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
    f) essere  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'articolo 5,  comma  2,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal Concorso 
 
 
    1. Sono escluse dal  concorso,  le  candidate  che  non  sono  in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, nonche' le candidate
che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la  valutazione
delle qualita' attitudinali. 
    2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano  state
destituite dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono state sottoposte a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  state
dichiarate  decadute   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla  lettera  d)  dell'articolo
127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico- fisica ed  attitudinale  al
servizio di polizia penitenziaria delle candidate. 
    5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le
aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed  agli  accertamenti
concorsuali. 
    6.  Le  concorrenti  che  risultano,  ad   una   verifica   anche
successiva, in difetto  dei  prescritti  requisiti  sono  escluse  di
diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale
della formazione. 
    7. Non sono ammesse al concorso le candidate che  abbiano  svolto
servizio nelle Forze Armate esclusivamente come  volontari  in  ferma
breve (VFB), ovvero volontari in ferma annuale (VFA); 
    8.  Non  sono  ammesse  al  concorso  le  candidate  che  abbiano
presentato  domanda  di  partecipazione  ad  altri  concorsi  indetti
nell'anno 2011 per le carriere iniziali delle altre Forze di  Polizia
ad ordinamento civile e militare e del  Corpo  Militare  della  Croce
Rossa, anche se trasmesse semplicemente a mezzo posta elettronica. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti dalle  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Il mancato  adempimento  determina  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  dei
candidati. 
    4. Le candidate godono dei  diritti  di  cui  al  titolo  II  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti   del   Ministero   della    Giustizia    -    Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia  penitenziaria  -
Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento. 
    5.  Il  responsabile  del  trattamento  e'  il  dirigente   della
Direzione generale del personale e  della  formazione  preposto  alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.   Le   domande   di   partecipazione    al    concorso    sono
obbligatoriamente redatte sull'apposito modello  come  da  fac-simile
allegato al presente bando e,  altresi',  disponibile  sul  sito  web
www.polizia-penitenziaria.it . 
    2. Le  sole  candidate  in  servizio  nelle  Forze  Armate  quali
volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1),  impiegate  in
missione all'estero, potranno compilare la domanda anche  su  modello
non conforme, purche' contenente gli  stessi  dati  di  cui  al  gia'
citato allegato. 
    3.  La  domanda  di  partecipazione   al   concorso,   datata   e
sottoscritta dagli interessati pena la nullita'  della  stessa,  deve
essere trasmessa entro il termine perentorio di  giorni  trenta,  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  4ª  Serie
Speciale  "Concorsi  ed  Esami",  al  Ministero  della  Giustizia   -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
del personale e della formazione -  Servizio  dei  Concorsi,  polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma. 
    4. La domanda di cui al precedente comma e' inoltrata: 
    a) per il personale impiegato in  Italia,  al  Comando  di  Corpo
presso il quale la candidata presta servizio,  che  provvedera'  alla
sua trasmissione all'indirizzo  di  cui  al  comma  3)  del  presente
articolo; 
    b) per il personale impiegato in missione all'estero,  presso  il
Reparto  in  teatro  operativo  fuori  area  da  cui   dipende,   che
provvedera'  alla  sua  trasmissione  con  il  mezzo   piu'   celere.
Dell'avvenuta presentazione della  domanda  fara'  fede  la  ricevuta
rilasciata dal Comando del Reparto cui essa viene presentata; 
    c) per le candidate in congedo, a mezzo raccomandata  con  avviso
di  ricevimento  all'indirizzo  di  cui  al  comma  3)  del  presente
articolo. A tal fine fara' fede il  timbro  e  la  data  dell'Ufficio
postale accettante. L'avviso di ricevimento dovra' essere  conservato
dal candidato, al fine di documentare l'avvenuto invio della  domanda
entro i termini prescritti. Sulla busta, sul tagliando di  spedizione
e sull'avviso  di  ricevimento  deve  essere  riportato  il  seguente
codice: VFP1/05; 
    d) per le candidate in congedo residenti all'estero,  tramite  la
competente autorita'  diplomatica  o  consolare,  che  provvedera'  a
trasmetterla all'indirizzo di cui al comma 3. 
    5. Nella presentazione delle domande: 
    a) i Comandi di Corpo interessati  per  i  militari  in  servizio
dovranno compilare ed inoltrare all'indirizzo di cui al comma  3  del
presente articolo,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  al
concorso, l'estratto della documentazione di servizio,  previsto  dal
decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  197  ,  redatto  come  da
fac-simile in allegato 2, chiuso tassativamente alla data di scadenza
di presentazione delle domande. Domande  ed  attestati  senza  essere
spillati dovranno essere recapitati all'indirizzo di cui al comma  3)
entro e non oltre  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
scadenza della domanda; 
    b) le candidate in congedo di cui al precedente comma 3, lett. c)
e  d)   dovranno   obbligatoriamente   allegare   alla   domanda   di
partecipazione  al  concorso  copia  conforme   dell'estratto   della
documentazione di  servizio,  previsto  dal  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 197,  redatto  come  da  fac-simile  in  allegato  2,
rilasciato dall'ultimo Reparto/Ente di servizio all'atto del  congedo
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1). 
    6.  Il  Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria   non
risponde, comunque, di eventuale mancata ricezione dovuta a  disguidi
postali, ad altre cause non imputabili a propria  inadempienza  o  ad
eventi di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                     Compilazione della domanda 
 
 
    1. La concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello  di  domanda  dopo  aver  preso  visione  delle  disposizioni
previste dal presente bando, di cui sottoscrive la piena  conoscenza,
pena nullita' della stessa. Nel modello deve  essere  indicata  dalla
concorrente,  nell'apposito  campo  "CODICE  CONCORSO"  in   alto   a
sinistra, la sigla "VFP1/05". 
    2. Le aspiranti sono, inoltre, tenute a segnalare tempestivamente
all'indirizzo di cui al comma 3 dell'articolo 5 del presente bando  -
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  -  con  dichiarazione
sottoscritta, completa di copia fotostatica di un  proprio  documento
di identita' in corso di validita': 
    - ogni variazione di indirizzo; 
    - ogni cambio di Reparto di appartenenza; 
    - l'eventuale congedamento da volontario in ferma  prefissata  di
un anno (VFP1) con la relativa data; 
    - la Forza Armata (Esercito, Marina o Aeronautica)  ove  svolgere
eventualmente la ferma prefissata quadriennale (VFP4), segnalando con
1, 2 e 3 l'ordine di preferenza. 
    3. La concorrente con la sottoscrizione della domanda esprime  il
consenso alla raccolta  e  trattazione  dei  dati  personali  che  la
riguardano, necessari all'espletamento  dell'iter  concorsuale  e  si
assume le responsabilita'  penali  ed  amministrative  per  eventuali
dichiarazioni mendaci. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  -  4^  Serie  Speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni. 
    2.  Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª  Serie  Speciale,  tutte  le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    3.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  della  prova
d'esame di  cui  al  successivo  articolo  9  del  presente  decreto,
nominata con decreto del Direttore generale  del  personale  e  della
formazione, e' composta da un presidente scelto tra i funzionari  con
qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e/o  Ufficiale  del
disciolto  Corpo  degli  Agenti  di  Custodia  e  da  altri   quattro
funzionari del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con
qualifica   non   inferiore   all'ottava   ovvero   un    funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 
    2. Svolge le funzioni di  segretario  un  funzionario  del  ruolo
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria  ovvero  un  funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    4. Qualora il numero delle candidate superi il  numero  di  mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                            Prova d'esame 
 
 
    1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'articolo 3,  sono  tenute  a  presentarsi,
munite di un idoneo documento di  riconoscimento  e  fotocopia  dello
stesso,  per  sostenere  la  prova  d'esame,   il   cui   superamento
costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione  al
concorso, nei giorni e nell'ora  indicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed Esami" del
27 aprile 2012, ovvero in quella la  quale  la  stessa  avesse  fatto
rinvio.   Detto   avviso   sara'   disponibile   anche    sul    sito
www.polizia-penitenziaria.it 
    2. La comunicazione di cui al comma 1 ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti nei confronti delle candidate. 
    3. Le candidate che non  si  presentino  nel  giorno  e  nell'ora
previsti a sostenere la prova sono considerate escluse dal concorso. 
    4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su  una  serie
di domande a risposta sintetica o  a  scelta  multipla,  relative  ad
argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della
scuola dell'obbligo. 
    5. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi  della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    6.  La  Commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri   di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 
    7. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione  all'atto
della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 
    8. La prova si  intende  superata  dalle  candidate  che  abbiano
riportato la votazione di almeno sei decimi. 
    9. Ferma restando la riserva di cui all'articolo 1, comma 2,  del
presente bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di  cui  al
successivo articolo 11, le  candidate  risultate  idonee  alla  prova
scritta e classificatesi tra i primi 350 in ordine di  merito.  Sono,
inoltre,  ammesse  le  candidate  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo  posto.  Qualora  il
numero  delle  idonee  al  termine  degli  accertamenti  di  cui   ai
successivi articoli 11 e 12 risulti inferiore al numero dei  posti  a
concorso, ovvero per ulteriori ed  eventuali  esigenze  sopravvenute,
l'Amministrazione si riserva la facolta'  di  convocare  un'ulteriore
aliquota di candidate risultate idonee alla prova culturale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame e' fatto divieto  alle  candidate  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova e' vietato  alle  candidate  di  portare
seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere,
calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro  e
con l'esterno. 
    3. La candidata che contravviene a tali disposizioni  e'  esclusa
dal concorso. 
    4. L'esito della prova culturale e'  comunicato  unicamente  alle
candidate  ammesse  ai  successivi   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate non  escluse
dalla partecipazione al concorso sono tenute a sottoporsi, nel luogo,
giorno ed ora  che  saranno  loro  preventivamente  comunicati,  alla
visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'articolo  106  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443  anche  da  medici  del
Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del  Ministero
della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui  al
secondo comma dell'articolo  120  del  medesimo  decreto  legislativo
443/92. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  la  candidata  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta ai  sensi
del quarto comma dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti  medici
individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui   al   secondo   comma
dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.
443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal Direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  Le  candidate  che   risultano   idonee   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o  Ufficiale
del disciolto Corpo degli Agenti  di  Custodia,  e  composta  da  due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto  Corpo
degli Agenti di  Custodia  con  qualifica  non  inferiore  all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e  da  due  psicologi  o  medici
specializzati in psicologia individuati ai  sensi  dell'articolo  132
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
da un  funzionario  dell'Amministrazione  penitenziaria  appartenente
all'area terza. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  Commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  Giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Avverso  al  giudizio  di  non  idoneita'  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  Commissione  di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta  da  due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo  le
modalita' di cui  al  secondo  comma  dell'articolo  120  del  citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                    Documentazione Amministrativa 
 
 
    1.  Alle  candidate  risultate  idonee  verranno  consegnati  due
modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria: 
    a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, che dovra' essere compilato in  ogni  sua  parte  dalla
candidata e consegnato in sede di esame di accertamento  psico-fisico
ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non  autenticata  del
proprio documento d'identita', con il quale egli attesti i  requisiti
per la  partecipazione  alle  riserve  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso  e  quelli  necessari  per  dimostrare  il
possesso di eventuali  titoli  di  precedenza  e/o  preferenza  nella
nomina, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    b) dichiarazione sostitutiva  di  certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovante il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione
medesima. 
    Non e' ammesso il  riferimento  a  documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1.  Ultimata  la  prova  d'esame  e  i  successivi   accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, la Commissione di  cui  all'articolo  8
redige per le sole aspiranti idonee  alle  prove  la  graduatoria  di
merito secondo: 
    a) il punteggio conseguito nella prova d'esame; 
    b) i titoli  di  seguito  indicati,  tratti  dall'estratto  della
documentazione di servizio  di  cui  al  fac-simile  in  allegato  2,
rilasciata dalle competenti Autorita' Militari: 
    valutazione  del  periodo  di  servizio  svolto  in  qualita'  di
Volontario in ferma prefissata di un anno; 
    missioni in teatro operativo fuori area; 
    valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica; 
    riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
    titoli di studio; 
    conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o piu'  lingue
straniere; 
    esito dei concorsi di  istruzione,  specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
    numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite; 
    eventuali altri attestati e brevetti. 
    2. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante  il
periodo prestato dalle candidate quali volontari in ferma  prefissata
di un anno (VFP1), posseduti alla data di scadenza  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso. 
    3.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice determina i punteggi massimi da  attribuire  a  ciascuna
categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata  nei  confronti  delle
sole candidate che abbiano superato la prova scritta  d'esame  e  che
siano   risultate   idonee   agli   accertamenti   psico-fisici    ed
attitudinali. 
    5. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della Commissione, che fanno parte integrante  degli  atti
del concorso. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                      Approvazione Graduatoria 
 
 
    1. Il  Direttore  generale  del  personale  e  della  formazione,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'articolo 5, del D.
P. R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale del Ministero  della  Giustizia  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale "Concorsi ed Esami". 
    4. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le impugnazioni previste dalla legge. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. Delle concorrenti giudicate idonee, fatta salva la riserva  di
posti di  cui  all'art.  1,  comma  2  ,  utilmente  collocate  nella
graduatoria: 
    a ) n. 62 candidate, saranno nominate allievi  agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma prefissata di un anno; 
    b) n. 18 candidate, saranno nominate  allievi  agenti  del  ruolo
femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver  prestato
servizio nelle  Forze  Armate  in  qualita'  di  volontari  in  ferma
prefissata quadriennale. 
    2. Le candidate di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  che  non  si
presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede  e  nel  termine
loro assegnato per la frequenza del prescritto corso  di  formazione,
saranno dichiarate decadute dalla nomina  e  saranno  sostituite,  in
ordine  di  graduatoria,  dalle  candidate  vincitrici  di   cui   al
precedente comma 1, lettera b). 
    3. Analoga procedura verra' seguita, a cura del  Ministero  della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, per sostituire
gli idonei vincitori destinati all'incorporamento nelle Forze  Armate
per la prevista ferma prefissata  quadriennale  (VFP4),  che  non  si
dovessero presentare per il compimento della citata ferma. 
    4. La  nomina  delle  vincitrici  e'  disposta  con  decreto  del
Direttore generale del personale e della formazione 
    5. Le vincitrici di cui al comma  1,  lett.  a)  sono  ammesse  a
frequentare il  corso  di  formazione  professionale  previsto  dalle
disposizioni vigenti. 
    6. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  17,  comma  2,  del
presente bando, le vincitrici di  cui  al  comma  1,  lett.  b)  sono
ammesse a frequentare il corso di formazione  professionale  previsto
dalle  disposizioni  vigenti  al  termine  della   ferma   prefissata
quadriennale. 
    7. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    8. Le candidate dichiarate vincitrici del concorso, superati  gli
esami  di  fine  corso,  devono  permanere  nella   sede   di   prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    9. Le  candidate  dichiarate  vincitrici  dei  posti  di  cui  al
precedente articolo 1, comma 2 sono  assegnate  come  prima  sede  di
servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
Ammissione dei volontari alla  ferma  prefissata  quadriennale  nelle
                            Forze Armate 
 
 
    1. La graduatoria di merito  sara'  inviata,  a  cura  di  questa
Amministrazione, al Ministero della Difesa - Direzione  Generale  per
il Personale Militare. 
    2. Le candidate di cui al precedente articolo 16, comma 1,  lett.
b), saranno ammesse  a  svolgere  la  ferma  prefissata  quadriennale
(VFP4) nelle Forze Armate. Nell'ultimo semestre della predetta  ferma
le candidate saranno convocate per la verifica del  mantenimento  dei
requisiti psico-fisici, nonche' di quelli morali e  di  condotta.  Le
candidate  giudicate  non  idonee  saranno  dichiarate  escluse   dal
concorso. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo degli Organi di
tutela. 
      Roma, 29 novembre 2011 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita