Concorso per 1 dottore di ricerca (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 97 del 09-12-2011
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO   (scad.  15 dicembre 2011) Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Culture e Linguaggi» - XXVII ciclo - a.a. 2011/2012. ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 09-12-2011
Data Scadenza bando 15-12-2011
Condividi

UNIVERSITA' DI PERUGIA

CONCORSO   (scad.  15 dicembre 2011)
Bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato  di  ricerca
  in «Culture e Linguaggi» - XXVII ciclo - a.a. 2011/2012. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224,
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto l'art. 29 dello Statuto dell'Ateneo; 
    Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi  di
dottorato  dell'Universita'  degli  studi  di  Perugia,  emanato  con
decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Vista la delibera del Senato Accademico in data 19  luglio  2011,
relativa all'approvazione delle proposte di  istituzione/rinnovo  dei
Corsi di Dottorato di ricerca relativi all'anno accademico  2011/2012
(XXVII ciclo), ed al riparto di n.  34  borse  di  Dottorato  tra  le
Scuole di Dottorato; 
    Vista la delibera del Consiglio di  Amministrazione  in  data  21
luglio   2011,   concernente   l'approvazione   delle   proposte   di
istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca  relativi  all'
anno accademico 2011/2012 (XXVII ciclo), la copertura finanziaria  di
n.34 borse di studio di dottorato e  l'autorizzazione  all'emanazione
del relativo bando di concorso; 
    Visti i verbali della scuola di dottorato di ricerca in  «Scienze
Umanistiche» concernenti l'attribuzione di una  borsa  di  studio  al
corso di dottorato di ricerca in «Culture e linguaggi»; 
    Visto il decreto rettorale n. 1389 del 3 agosto 2011, con cui  e'
stato stabilito l'ammontare del contributo per  la  partecipazione  a
prove d'accesso e sono state stabilite le  fasce  di  contributo  per
l'accesso, nonche' la frequenza  ai  corsi  a  decorrere  dall'  anno
accademico 2011/2012; 
    Visto il  decreto  del  direttore  del  Dipartimento  di  uomo  e
territorio in data 22 novembre 2011 concernente il  finanziamento  di
una borsa di studio di durata triennale per il corso di dottorato  di
ricerca in «Culture e linguaggi», ed  il  relativo  versamento  della
prima annualita' del suddetto finanziamento; 
    Visto il decreto rettorale  n.  2130  del  29  novembre  2011  di
istituzione e attivazione del suddetto corso di dottorato di ricerca; 
    Vista la nota del coordinatore del corso suddetto del 30 novembre
2011, con cui viene richiesta l'immediata  emanazione  del  Bando  di
concorso, in deroga alla normativa vigente; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Indizione 
 
                                Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione di cui al precedente articolo  coloro  i  quali  siano  in
possesso, alla data di scadenza del presente  bando,  di  diploma  di
laurea conseguito secondo  l'ordinamento  precedente  all'entrata  in
vigore del decreto ministeriale  n.  509/1999,  come  modificato  dal
decreto  ministeriale  n.  270/2004,  o  di  laurea  specialistica  o
magistrale, conseguita presso Universita' italiane, in conformita'  a
quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in  merito
alle lauree richieste per  l'ammissione,  ovvero  di  analogo  titolo
accademico  conseguito  presso  Universita'  straniere,  riconosciuto
equipollente  o  di  cui  si  chiede  l'equipollenza  ai  soli   fini
dell'ammissione al corso. 
    I candidati con titolo di studio  conseguito  presso  Universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti  utili
a consentire al Consiglio della Scuola interessata  la  dichiarazione
di equipollenza in parola, in particolare: il diploma di  laurea,  in
originale o copia autenticata, corredato di traduzione  ufficiale  in
lingua   italiana,   legalizzato   (ove   necessario)   e    relativa
dichiarazione di valore a cura  della  Rappresentanza  Diplomatica  o
Consolare  Italiana  competente   per   territorio   nel   Paese   di
conseguimento del titolo. 
    Le  domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate ammissibili. 
    Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A
e A1 (quest'ultimo solo in caso di richiesta  di  equipollenza),  che
fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi  in
essi richiesti. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta  semplice,
in forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione/atto  di
notorieta', ai sensi degli art. 46 e 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato (Allegato  A
- Allegato A1 nel caso di richiesta di equipollenza), e corredata  di
tutta  la  relativa  documentazione,  dovra'  essere  indirizzata  al
Magnifico Rettore dell'Universita' degli studi di  Perugia  -  Piazza
dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia e  dovra'  pervenire  entro  il
termine perentorio del 15 dicembre 2011. 
    Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della  domanda
e della relativa documentazione: 
      consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ateneo nei  giorni
ed orari di apertura dello stesso; 
      spedizione a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento  al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa  che  saranno  irricevibili  le   domande   e   la   relativa
documentazione che perverranno oltre il termine del 15 dicembre  2011
sopraindicato, ancorche' spedite entro il termine stesso; 
      trasmissione  mediante  posta   elettronica   certificata   del
candidato all'indirizzo  PEC  protocollo@cert.unipg.it;  non  saranno
ritenute valide la  domanda  e  la  documentazione  trasmesse  da  un
indirizzo di posta elettronica non certificata o da una PEC intestata
a persona diversa dal candidato, ovvero trasmesse ad altro  indirizzo
di posta elettronica dell'Ateneo; 
      trasmissione a mezzo fax ai numeri 075/5852067 - 075/5852267. 
    Si precisa che, ai fini del rispetto del termine  perentorio  del
15 dicembre 2011 per la presentazione della domanda di partecipazione
e della relativa documentazione, fara' fede solo il timbro di  arrivo
del Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le  domande
e la relativa documentazione  che  perverranno  oltre  tale  termine,
ancorche'  spedite  entro   il   termine   del   15   dicembre   2011
primaindicato. 
    La domanda deve essere sottoscritta con  firma  autografa,  senza
necessita' di autenticazione, in  presenza  del  dipendente  addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata  unitamente  a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita',  pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in  corso  di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000,  dichiarare  in  calce  alla
fotocopia dello stesso che i dati  ivi  contenuti  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio. 
    Ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 12 del 3 settembre 2010, la trasmissione  via  PEC  equivale  alla
sottoscrizione  con  firma  autografa  in  presenza  del   dipendente
addetto. 
    Nella domanda l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000: 
      1. le proprie generalita', la data e il luogo  di  nascita,  la
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero  telefonico,
il fax e l'indirizzo di posta elettronica,  con  espresso  impegno  a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto  riguarda
i cittadini stranieri  comunitari  ed  extracomunitari,  si  richiede
l'indicazione di un recapito italiano o della propria  Ambasciata  in
Italia, eletta quale proprio domicilio; 
      2.  indicazione  del  singolo  ed  esatto  nome  del  corso  di
dottorato,  per  il  quale  presenta  domanda  di  partecipazione  al
concorso per l'ammissione; 
    3. la propria cittadinanza; 
    4. di possedere adeguata conoscenza della lingua  italiana  (solo
per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari); 
    5. il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art.  1
quale requisito di ammissione, nonche' la  data  di  conseguimento  e
l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito
presso una Universita' straniera; 
    6. la/e lingua/e straniera/e  la  cui  conoscenza  sara'  oggetto
della prova di lingua in sede di prova orale; 
    7. la lingua in cui si chiede di  sostenere  tutte  le  prove  di
esame (se diversa da quella italiana); 
    8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 
    9. di essere/non essere cittadino  extracomunitario  titolare  di
Borsa di studio M.A.E.; 
    10. di optare per la cittadinanza italiana  nel  caso  di  doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana; 
    11. solo per i portatori di  handicap:  l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n.104 (si dovra' produrre, in allegato alla  domanda
di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia
autenticata, attestante la disabilita' che da'  diritto  ai  benefici
richiesti, a pena di decadenza dai benefici stessi); 
    12. di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione pervenga
motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l'invio per  via
telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda,
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
184/2006, di copia della comunicazione con la quale  si  notifica  la
richiesta  di  accesso  e  la  possibilita'  di  presentare  motivata
opposizione a detta richiesta, anche per via telematica, entro  dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa; 
    13. di accettare  tutte  le  previsioni  contenute  nel  presente
Bando. 
    (N.B.) Ai fini della corretta redazione  della  domanda  e  della
corretta produzione della documentazione richiesta  per  l'ammissione
al presente concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa  che
le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.  46
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  (con  cui
possono  essere  dichiarati  stati,  qualita'   personali   e   fatti
tassativamente elencati  nell'art.  46  citato)  e  le  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui  possono  essere
dichiarati stati, qualita'  personali,  fatti  che  siano  a  diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato  che  la
fotocopia di un atto, di un documento, di una  pubblicazione,  di  un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme all'originale)
possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai
cittadini dell'Unione europea; i cittadini di Stati non  appartenenti
all'Unione  europea  regolarmente  soggiornanti  in  Italia   possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47
limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai   fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti  pubblici  italiani,
salvo che le leggi o i regolamenti concernenti  l'immigrazione  e  la
condizione dello straniero non dispongano diversamente, e  salvo  che
l'utilizzabilita'  delle  dichiarazioni  sostitutive   suddette   sia
consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese  di
provenienza, nei limiti di tali previsioni. 
    Le dichiarazioni sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta'   sono   regolarmente   rese    se    sono    sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero  se  sono
sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia   fotostatica   non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia (viene allegato
al bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato B). 
    L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000.  Qualora
dal  controllo  emerga  la  non  veridicita'  del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto  dall'art.  76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
    A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare: 
      fotocopia di un documento di identita'; 
      quietanza attestante il versamento di € 60,00 da effettuarsi su
apposito modulo (contraddistinto, oltre che dal nome  del  dottorato,
anche dal numero che il corso stesso ha come riferimento  nel  Bando)
scaricabile   al   sito   web   all'indirizzo   www.unipg.it/studenti
«Dottorati di ricerca» (in nessun caso si procedera' al rimborso  del
sopra citato contributo); 
    titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme: 
      per i candidati che hanno conseguito il  titolo  di  studio  in
Italia: certificazione, in originale o  copia  autenticata,  o  copia
dichiarata conforme all'originale, conformemente all'allegato  B,  ai
sensi degli articoli  19  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000,  ovvero  autocertificazione  resa  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi  dell'art.  46,
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso del titolo di studio posseduto,  richiesto  ai
sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la  data  di
conseguimento, l'Universita' che  lo  ha  rilasciato  e  la  relativa
votazione; 
      per i candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero: il diploma di laurea in originale  o  copia  autenticata,
corredato di traduzione ufficiale  in  lingua  italiana,  legalizzato
(ove necessario) e relativa dichiarazione  di  valore  a  cura  della
Rappresentanza  Diplomatica  o  Consolare  Italiana  competente   per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonche' i documenti
utili  a  consentire  al  Consiglio  della  Scuola   interessata   la
dichiarazione di equipollenza (vedere N.B.); 
    i titoli valutabili in relazione al corso di dottorato di cui  al
presente Bando (vedere successivo art.4 ), nel rispetto  delle  forme
di seguito specificate a pena di non valutazione: 
      originale o copia autenticata; 
      (limitatamente ai soggetti a  cio'  autorizzati,  vedere  N.B.)
copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi  dell'art.  19  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,   mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.  47
dello stesso decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,
resa utilizzando l'Allegato B; 
      (limitatamente ai soggetti a  cio'  autorizzati,  vedere  N.B.)
autocertificazione  del  possesso  dei  titoli,  effettuata  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'Allegato B; tale forma  di
presentazione del titolo non e' valida per  le  tesi  di  laurea,  le
pubblicazioni e le lettere di referenza, che presuppongono,  ai  fini
della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti; 
      ai  titoli  redatti  in  lingue  diverse  da  quelle  italiana,
francese, inglese, tedesca  e  spagnola,  deve  essere  allegata  una
traduzione,  in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al   testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi  in  cui
e' consentito (vedere  N.B.),  redatta  dal  candidato  e  dichiarata
conforme al testo originale  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000  utilizzando
l'Allegato B. 
    Sono valutabili ai fini del presente  concorso  le  pubblicazioni
(ivi compresi gli estratti di stampa) edite entro la data di scadenza
del termine per la  presentazione  delle  domande,  purche'  prodotte
secondo le modalita' sopraindicate. 
    Per le  pubblicazioni  stampate  in  Italia  anteriormente  al  2
settembre 2006 devono essere stati adempiuti gli obblighi di  cui  al
Decreto  Luogotenenziale  n.  660/1945;   se   stampate   in   Italia
successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito
legale nelle forme di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 252 del 3 maggio 2006. 
    Sul plico contenente la domanda  e  gli  allegati  sopraindicati,
comprese  le  pubblicazioni,  deve  essere  riportata  la   dicitura:
«Domanda  di  ammissione  al  corso  di  dottorato  di   ricerca   in
............................................. dell'Universita'  degli
studi di Perugia - XXVII CICLO», nonche' il mittente. 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
    Non  saranno  prese   in   considerazione   le   domande   e   la
documentazione prevista dal presente articolo che non siano  prodotte
nel termine stabilito dal presente decreto. 
    Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita'  di
presentazione delle  domande  possono  essere  richiesti  all'Ufficio
Concorsi  (numeri  telefonici  075/5852219   -2045-2333-   e   -mail:
concorsi@unipg.it - rossana.ragni@unipg.it). 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'Amministrazione
universitaria,  inoltre,  non  assume  alcuna   responsabilita'   per
eventuale  mancato  oppure  tardivo  recapito   delle   comunicazioni
relative   al   concorso   per   cause   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione stessa, ma imputabili a  disguidi  postali  o  a
disguidi tecnici del mezzo di  trasmissione  prescelto,  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Selezione per l'accesso 
 
 
    Corso di dottorato afferente alla scuola di dottorato in «Scienze
umanistiche» dottorato n. 21]: Culture e Linguaggi  -  Selezione  per
titoli ed esami, in cui: 
      sono titoli valutabili: 
    la tesi di laurea; 
    le pubblicazioni; 
    le esperienze professionali o altri titoli; 
    le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri; 
    le prove d'esame  consistono  in  una  prova  scritta  ed  in  un
colloquio,  intese  ad  accertare  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca    scientifica,     nel     settore     o     nei     settori
scientifico-disciplinari di riferimento del corso  di  dottorato  per
cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova  orale
comprende anche la verifica della conoscenza di  una  o  piu'  lingue
straniere, nel rispetto delle competenze linguistiche indicate  nella
domanda di  partecipazione.  La  Commissione  dispone  di  un  numero
complessivo di 100 punti, di cui 30 punti  riservati  ai  titoli,  40
punti riservati alla prova scritta e 30 punti alla  prova  orale.  La
Commissione procede alla determinazione,  nella  seduta  preliminare,
dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'accesso. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dalla  Commissione  prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova  orale
soltanto i candidati che nella prova  scritta  abbiano  riportato  un
punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si  intende  superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 
    Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato,  in
una lingua diversa dall'italiano. Tale  richiesta  del  candidato  e'
subordinata alla espressa accettazione  da  parte  della  Commissione
giudicatrice, che sara' comunicata  ai  candidati  prima  dell'inizio
delle prove d'accesso. 
    Al termine di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale,  la
Commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. 
    Ultimata la prova orale, la  Commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
attribuito alle due prove e alla valutazione dei titoli. 
    Diario prove. Le prove d'esame si svolgeranno come segue: 
      prova scritta: 21 dicembre 2011, ore 9; 
      prova orale: 21 dicembre 2011, ore 15. 
    Le prove si svolgeranno presso l'aula V della Facolta' di Lettere
e Filosofia, Piazza Morlacchi, 11 - Perugia. 
    Il presente diario ha valore di convocazione formale e, pertanto,
non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
    La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel
luogo  di  espletamento  della  prova  sopraindicati   equivarra'   a
implicita rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque ne  sia
la causa. 
    Per essere ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  di  cui  al
presente articolo, i candidati dovranno  essere  muniti  di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto,
patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla  conduzione  di  impianti  termici,  porto  d'armi,
tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o
di altra  segnatura  equivalente,  rilasciate  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    I predetti documenti non devono essere scaduti  per  decorso  del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi. 
    Qualora  l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento   di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita',  gli  stati,
le qualita' personali e i fatti  in  esso  contenuti  possono  essere
comprovati mediante esibizione dello  stesso,  purche'  l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
    I   verbali   della    selezione    devono    essere    trasmessi
all'Amministrazione    che    provvede    con    Decreto    rettorale
all'approvazione degli atti del  concorso,  ovvero  al  rinvio  degli
stessi   alla   Commissione   per   eventuali   regolarizzazioni   ed
integrazioni. Dopo l'approvazione, la  graduatoria  viene  pubblicata
all'Albo on-line dell'Universita' e resa  disponibile  sul  sito  web
all'indirizzo  www.unipg.it/studenti,   alla   voce   «dottorati   di
ricerca». 
    Ai candidati e' consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti
dalla legge n. 241/1990, dal decreto del Presidente della  Repubblica
n. 184/2006 e dal Regolamento di Ateneo in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso.  L'Amministrazione  puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    La Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al  corso
di dottorato di ricerca sara' formata e nominata in conformita'  alla
normativa vigente presso l'Universita' degli studi di Perugia. 
    La  Commissione  dovra'  espletare  tutte  le  prove  concorsuali
previste dal bando di concorso entro e  non  oltre  60  giorni  dalla
notifica della nomina. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    I  candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   della
graduatoria di merito, fino alla concorrenza  del  numero  dei  posti
messi a concorso per il corso di dottorato. In  caso  di  parita'  di
merito, ai fini della graduatoria prevale il candidato  piu'  giovane
di eta', ma per l'assegnazione  delle  borse  di  studio  prevale  la
valutazione della situazione economica  determinata  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    I candidati ammessi  al  corso  decadono  qualora  non  procedano
all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro il
30 dicembre 2011.  In  tal  caso  subentra  altro  candidato  secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora  qualcuno  degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Per quanto riguarda l'ammissione di idonei  in  soprannumero,  si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2  punto  c,  dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3,  del  Regolamento  d'Ateneo  in
materia di Scuole e di Corsi di dottorato. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Documenti per l'immatricolazione 
 
 
    I candidati ammessi al corso devono presentare, entro il  termine
perentorio del 30 dicembre 2011, i seguenti documenti: 
      a) domanda di iscrizione al corso contenente: 
        autocertificazione di cittadinanza; 
        autocertificazione del diploma  di  laurea  con  la  relativa
votazione; 
        in  caso  di  eventuale   iscrizione   ad   una   scuola   di
specializzazione o corso di laurea, l'impegno scritto  a  sospenderne
la frequenza; 
        dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato. 
      b) fotocopia del documento di identita' in corso di validita'. 
    I  cittadini  comunitari  ed  extracomunitari  devono  essere  in
possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della   cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione  del  corso  di
dottorato di ricerca - XXVII  ciclo  -  di  cui  al  presente  bando,
l'importo delle borse non puo' essere inferiore a quanto  determinato
dall'art. 1, 1° comma, lettera a) legge n. 3 agosto  1998  n.  315  e
successive modificazioni. Esso e' aumentato del 50 per cento in  caso
di soggiorno all'estero. Per le borse di studio  finanziate  da  Enti
esterni,   l'eventuale   incremento   dell'importo   conseguente   ad
attuazioni  di  disposizioni  legislative  e/o  regolamentari,  sara'
corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva  erogazione  da
parte dell'Ente finanziatore. 
    Le borse sono assegnate dalla  commissione  giudicatrice  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale  la
valutazione della situazione economica  determinata  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    Ove un vincitore borsista, rinunci in corso  d'anno  alla  borsa,
questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte
residua. Nel caso di borsa finanziata  in  base  ad  un  accordo  con
soggetti pubblici e/o  privati,  in  cui  sia  stato  specificato  un
progetto di ricerca, il dottorando subentrante  dovra'  accettare  di
proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia  alla  borsa  s'intende
definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il Corso. 
    L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un  Corso  e'  di
regola compatibile con altri  redditi,  nei  limiti  stabiliti  dalla
legge. 
    Se e' ammesso al Corso un pubblico dipendente, il suo trattamento
e' quello previsto dalle leggi in materia. 
    La borsa e' erogata per l'intera durata del Corso.  Il  pagamento
avviene al massimo ogni bimestre. 
    Ove una o piu' borse attribuite al  Corso  non  siano  assegnate,
esse,  su  richiesta  del  Consiglio  della  Scuola,  possono  essere
utilizzate per la stessa Scuola  nel  successivo  ciclo.  L'eventuale
importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione  di
un dottorando, che non sia stata assegnata ad  altro  dottorando  non
borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla
medesima Scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare
il residuo.  In  caso  contrario  l'importo  residuo  sara'  comunque
riassegnato l'anno successivo alla stessa Scuola. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
               Contributi per l'accesso e la frequenza 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Attivita' dei dottorandi 
 
 
    Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione  del  corso  di
dottorato di ricerca - XXVII ciclo - di  cui  al  presente  bando,  i
diritti ed i doveri del dottorando  sono  stabiliti  dai  regolamenti
delle Scuole. 
    In ogni caso il dottorando ha diritto: 
      a) ad essere seguito da un tutore; 
      b) alla verifica  annuale  del  suo  progetto  formativo  e  di
ricerca; 
      c) alla sospensione della frequenza in caso di maternita' o  di
grave malattia. Se la sospensione  dura  piu'  di  trenta  giorni  e'
sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine
della sospensione. 
    In ogni caso il dottorando ha il dovere: 
      a) di svolgere il programma formativo stabilito; 
      b) di non compiere attivita' incompatibili con la frequenza del
Corso e comunque di rendere noto lo  svolgimento  di  ogni  ulteriore
attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza
del Corso; 
      c) di presentare al collegio dei docenti, al  termine  di  ogni
anno,  la  relazione  sulle  attivita'  svolte  e  sullo   stato   di
avanzamento della ricerca; 
      d) d'iscriversi, se ammessi, all'anno successivo  entro  il  31
dicembre di ogni anno; 
      e) di non iscriversi contemporaneamente a piu' Corsi o  ad  una
Scuola di specializzazione; 
      f) di presentare, al termine del Corso, una tesi di ricerca che
giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati; 
      g) di versare i contributi di cui all'art. 28  del  Regolamento
d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di dottorato. 
    Il dottorando e' escluso: 
      a) in caso  di  giudizio  negativo  del  collegio  dei  docenti
espresso a fine anno  o  per  gravi  inadempienze  nell'attivita'  di
formazione; 
      b) in caso di svolgimento di  attivita'  incompatibili  con  la
frequenza del Corso, fra le quali rientrano le prestazioni di  lavoro
non autorizzate dal collegio dei docenti; 
      c) per assenze ingiustificate; 
      d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali. 
    L'esclusione e' deliberata dal collegio dei  docenti  e  disposta
dal Direttore della  Scuola.  L'interessato  puo'  appellarsi,  entro
quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  al   Senato
Accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta  giorni
anche  eventualmente  per  mezzo  di  una  Commissione  appositamente
costituita. 
    L'esclusione comporta la revoca  della  borsa  con  l'obbligo  di
restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno  per  cui  e'
stato  emesso  il  provvedimento.  In   ogni   caso   il   dottorando
inadempiente non sara' ammesso a  sostenere  l'esame  finale  per  il
conseguimento del titolo. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Conferimento del titolo 
 
 
    Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione  del  corso  di
dottorato di ricerca - XXVII ciclo - di cui  al  presente  bando,  il
titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Rettore e si consegue a
seguito  del  superamento  dell'esame   finale,   consistente   nella
discussione pubblica della tesi da tenersi entro il  28  febbraio  di
ogni anno. L'esame puo' essere ripetuto una sola volta, senza proroga
della borsa di studio. La tesi puo' essere redatta  anche  in  lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. 
    Successivamente al rilascio del  titolo,  l'Universita'  cura  il
deposito di copia della tesi finale presso le  biblioteche  nazionali
di Roma e Firenze. 
    Gli  accordi  di  cooperazione  interuniversitari  internazionale
possono prevedere  specifiche  procedure  per  il  conseguimento  del
titolo. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
    Restituzione della documentazione presentata per l'ammissione 
 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data  di  pubblicazione   all'Albo   on-line   dell'Universita'   del
provvedimento di approvazione degli atti del concorso, non computando
il  periodo  di  sospensione  dei  termini  giudiziari,  ed  entro  i
successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona  munita  di  delega.  Trascorsi  i  termini  di  cui   sopra,
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Universita' degli studi di Perugia, per le  finalita'  di  gestione
della presente procedura e saranno trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. 
    Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Perugia. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Responsabile del procedimento di cui al presente  decreto  e'  la
dott.ssa  Rossana  Ragni  -  e-mail:   rossana.ragni@unipg.it,   tel.
075/5852219 - fax 075/5855168. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il  presente   decreto   verra'   pubblicato   all'Albo   on-line
dell'Ateneo,  nel  sito  web  al   seguente   indirizzo   telematico:
http://www.unipg.it/studenti, alla  voce  «dottorati  di  ricerca»  e
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per quanto non previsto  nel  presente  bando,  si  rimanda  alla
normativa vigente in materia di  dottorati  di  ricerca  e  a  quanto
stabilito dal Regolamento d'Ateneo in materia di Scuole e di Corsi di
Dottorato, emanato con decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008. 
      Perugia, 1° dicembre 2011 
 
                                                  Il rettore: Bistoni