Concorso per 12 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 88 del 08-11-2011
Sintesi: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA CONCORSO   (scad.  9 dicembre 2011) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato in scienze umane e sociali, XXVII ciclo - Anno acca ...
Ente: UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 08-11-2011
Data Scadenza bando 09-12-2011
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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

CONCORSO   (scad.  9 dicembre 2011)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla  Scuola
  di dottorato in  scienze  umane  e  sociali,  XXVII  ciclo  -  Anno
  accademico 2011/2012. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca"; 
    Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia; 
    Visto il "Regolamento di disciplina del  Dottorato  di  ricerca",
emanato  con  D.R.  n.  58  del  7.03.2006  e  successive  modifiche,
approvate dal C.A. e dal C.D.A. del 26.07.2010 ed emanate con D.R. n.
224 del 4.08.2010; 
    Visto il "Regolamento della Scuola di Dottorato in Scienze  Umane
e Sociali dell'Universita' per Stranieri  di  Perugia",  emanato  con
D.R. n. 210 del 30.07.2010; 
    Visto  il  D.P.C.M.  9.4.2001  in  materia  di   uniformita'   di
trattamento sul diritto agli studi universitari,  adottato  ai  sensi
dell'art. 4 della legge 2.12.91, n. 390; 
    Visto  il  Regolamento  in  materia  di  contributi  universitari
emanato con D.P.R. n. 306 del 25.07.1997; 
    Visto il D.M. n.  270  del  22.10.04  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il D.M. 18.06.2008 con il quale e' stato fissato  l'importo
annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato  di  ricerca
in € 13.638,47 al  lordo  degli  oneri  previdenziali  a  carico  del
percipiente; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicata nella G.U.  n.
10 del 14.01.2011, art. 19 recante modifiche all'art. 2  della  legge
n. 476 del 13 agosto 1984, in  materia  di  collocamento  in  congedo
straordinario dei dipendenti pubblici per motivi di studio; 
    Visti i pareri positivi espressi dal Nucleo  di  Valutazione  con
relazione del 24.06.2011; 
    Visto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,  con  Nota
del 9.06.2011, ha comunicato di aver inserito il progetto "Scuola  di
Dottorato"  nel  proprio  Documento   di   Programmazione   Triennale
2011-2013, finanziando per l'anno 2011 la somma di € 38.000,00; 
    Viste le deliberazioni del Consiglio Accademico e  del  Consiglio
di Amministrazione del 13.07.2011, con le quali  e'  stata  approvata
per  gli  aspetti  di  rispettiva  competenza   l'attivazione   degli
indirizzi: 
      Comunicazione della Letteratura e  della  Tradizione  Culturali
Italiane nel mondo; 
      Cooperazione alla pace e allo sviluppo; 
      Scienza del Libro e della Scrittura; 
      Scienze del Linguaggio, 
nell'ambito della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali, per
la durata di tre anni con l'ammissione di dodici dottorandi,  di  cui
la meta' con borsa di studio; 
    Visto il verbale del  Consiglio  della  Scuola  di  Dottorato  in
Scienze Umane e Sociali del 18.10.2011, con il quale si e' deliberato
in merito alla ripartizione delle risorse fra gli indirizzi; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Indizione 
 
 
    E' indetto presso l'Universita' per Stranieri di Perugia pubblico
concorso, per titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  alla  Scuola  di
Dottorato in Scienze Umane e Sociali, XXVII ciclo: 
      durata: tre anni; 
      sede: Universita' per stranieri di Perugia; 
      posti disponibili: dodici; 
      borse disponibili: sei. 
    Nell'ambito della Scuola sono distinti i seguenti indirizzi. 
    Indirizzo: Comunicazione della  letteratura  e  della  tradizione
culturale italiana nel Mondo. 
    Posti disponibili 2. 
    Borse disponibili 1. 
    Coordinatore prof. Fabio Danelon. 
    Indirizzo: Cooperazione alla pace e allo sviluppo. 
    Posti disponibili 4. 
    Borse disponibili 2. 
    Coordinatore prof.ssa Dianella Gambini. 
    Indirizzo: Scienza del libro e della scrittura. 
    Posti disponibili 2. 
    Borse disponibili 1. 
    Coordinatore prof.ssa Giovanna Zaganelli. 
    Indirizzo: Scienze del linguaggio. 
    Posti disponibili 4. 
    Borse disponibili 2. 
    Coordinatore prof.ssa Sandra Covino. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione ai dottorati di ricerca  di  cui  al  precedente  articolo
coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del  presente
bando,  di  diploma  di  laurea  conseguito   secondo   l'ordinamento
precedente alla entrata in vigore del D.M.  509/99,  come  modificato
dal D.M. 270/2004, o di laurea  specialistica/magistrale,  conseguita
presso universita' italiane, ovvero di titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere. 
    2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio che non
sia    gia'    stato    dichiarato    equipollente    alla     laurea
specialistica/magistrale  o  del  vecchio  ordinamento,  dovranno   -
unicamente ai  fini  dell'ammissione  al  dottorato  -farne  espressa
menzione nella domanda di partecipazione al concorso e  corredare  la
domanda stessa dei documenti (certificato di laurea, corsi seguiti  e
loro durata, esami superati, ecc.) utili a consentire al Collegio dei
docenti la  dichiarazione  di  equipollenza  in  parola,  tradotti  e
legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o  consolari
italiane  all'estero  secondo  le  norme  vigenti  in   materia   per
l'ammissione  di  studenti  stranieri  ai  corsi  di   laurea   delle
universita' italiane. 
    3. Per i cittadini italiani in possesso di un  titolo  accademico
straniero, che non sia stato  gia'  dichiarato  equipollente  ad  una
laurea italiana specialistica/magistrale o del  vecchio  ordinamento,
valgono le stesse disposizioni di cui al comma precedente. 
    4. Le domande che perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate valide. 
    5.  Gli  interessati  devono  redigere  le  domande  secondo   il
fac-simile Modello A allegato al presente bando. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    1. La domanda di ammissione al concorso,  da  redigere  in  carta
semplice secondo lo schema allegato (Modello A)  al  presente  bando,
debitamente firmata, a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
Magnifico Rettore dell'Universita' per Stranieri di Perugia -  Piazza
Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia - e inviata a mezzo raccomandata  con
avviso di ricevuta o presentata al  Servizio  Protocollo  dell'Ateneo
nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 13, entro il
termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4^ Serie speciale - «Concorsi ed esami». 
    Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di  sabato
o festivo, la scadenza e' posticipata al primo giorno feriale utile. 
    2. Si considerano presentate in tempo utile le domande spedite  a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a  data  dell'Ufficio  Postale
accettante. 
    3. Nella domanda, da redigere in lingua italiana con chiarezza  e
precisione,   il   candidato   deve   indicare   sotto   la   propria
responsabilita': 
      a) il cognome e  il  nome  (cognome  da  nubile  per  le  donne
coniugate), la data e il luogo di  nascita,  il  codice  fiscale  (se
posseduto), la residenza e, se possibile, il  numero  telefonico,  il
fax e l'indirizzo  di  posta  elettronica,  con  espresso  impegno  a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto  riguarda
i cittadini  comunitari  e  stranieri,  ove  possibile,  un  recapito
italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in  Italia,  eletta
quale domicilio; 
      b) la propria cittadinanza; 
      c) di possedere un'adeguata conoscenza  della  lingua  italiana
(solo per i cittadini comunitari e stranieri); 
      d) il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi  dell'art.
2 quale requisito di ammissione, nonche' la  data  di  conseguimento,
l'Universita'  che  lo  ha  rilasciato  e   la   relativa   votazione
conseguita, ovvero il titolo equipollente se  conseguito  presso  una
universita' straniera; 
      e) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal  collegio  dei
docenti; 
      f) la/e lingua/e straniera/e la cui conoscenza sara' oggetto di
prova in sede di esame; 
      g) di essere/non essere lavoratore dipendente; 
      h)  di  prestare  o  non  prestare  servizio  presso  pubbliche
amministrazioni; 
      i) di avere/non avere gia' usufruito  in  precedenza  di  altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; 
      l) di avere/non avere gia' conseguito il titolo di  dottore  di
ricerca; 
      m) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 
      n) per i soli portatori di handicap:  l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992 n. 104 (si dovra' produrre, in allegato alla  domanda
di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia
autenticata, attestante la disabilita' che da'  diritto  ai  benefici
richiesti, a pena di decadenza dai benefici richiesti). 
    Alla domanda i concorrenti devono allegare: 
      fotocopia di un documento d'identita' in corso di validita'; 
      per i candidati che  hanno  conseguito  il  titolo  in  Italia:
certificazione, in originale o copia autenticata, o copia  dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli articoli 19  e  47  del  D.P.R.
445/2000  ovvero  autocertificazione  resa   mediante   dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione,  ai  sensi   dell'art.   46   D.P.R.
28.12.2000, attestante il possesso del titolo conseguito; 
      per i candidati che hanno conseguito il titolo  all'estero:  il
diploma di laurea in originale  o  copia  autenticata,  corredato  di
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario)
e dichiarato di valore a  cura  della  Rappresentanza  Diplomatica  o
Consolare  italiana  competente   per   territorio   nel   Paese   di
conseguimento del titolo; 
      tesi di laurea in unica  copia.  I  candidati  in  possesso  di
titolo di studio conseguito presso una universita'  straniera  devono
allegare alla tesi di laurea la traduzione in lingua italiana  ovvero
ampia e dettagliata sintesi; 
      progetto di ricerca oggetto di valutazione  in  sede  di  prova
orale; 
      eventuali pubblicazioni, in unica copia, originale o  in  copia
dichiarata   conforme   all'originale    dal    candidato    mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',   conformemente
all'allegato (Mod. B); 
      per i lavori stampati in Italia  devono  essere  adempiuti  gli
obblighi  previsti  dal  decreto   legislativo   Luogotenenziale   n.
660/1945; 
      eventuali   altri   titoli   in   carta   libera    (esperienze
professionali, ecc.) in unica  copia  o  autocertificazione  mediante
dichiarazione   sostitutiva    di    certificazione,    conformemente
all'allegato (Mod. C) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
      elenco in carta semplice delle eventuali  pubblicazioni  e  dei
titoli presentati in allegato alla domanda. 
    4. I cittadini  italiani  e  stranieri,  in  possesso  di  titolo
conseguito all'estero non ancora  riconosciuto  equipollente,  devono
esplicitamente richiederne l'equipollenza,  secondo  quanto  disposto
dal precedente art. 2,  comma  2  e  3,  allegando  alla  domanda  di
partecipazione al concorso i documenti (certificato di laurea,  corsi
seguiti e loro durata, esami superati, ecc.) utili  a  consentire  al
Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. L'ammissione al corso  e'  per  titoli  ed  esami.  Gli  esami
consistono in una prova scritta  e  in  un  colloquio.  Il  candidato
dovra'  inoltre  dimostrare  la  conoscenza  di  una  o  piu'  lingue
straniere. 
    2. Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare la preparazione
e i requisiti culturali del candidato, nonche' la sua attitudine alla
ricerca scientifica e la  buona  conoscenza  di  una  o  piu'  lingue
straniere. 
    Materie su cui vertera' l'esame: 
      Indirizzo in Comunicazione della letteratura e della tradizione
culturale italiana nel mondo: la  prova  scritta  e  la  prova  orale
verteranno sulle discipline inerenti il corso di dottorato di ricerca
in "Comunicazione della  letteratura  e  della  tradizione  culturale
italiana nel mondo", articolato nei due curricula  "italianistica"  e
"storia della cultura". Le prove si incentreranno su  temi,  testi  e
documenti   letterari,   storici   e   iconografici   particolarmente
significativi in tal senso.  La  prova  scritta  sara'  distinta  per
ciascun curriculum. Il candidato, al  momento  della  prova  scritta,
dovra' indicare il curriculum prescelto. Nella prova orale in  specie
sara' elemento di discussione e di valutazione anche il  progetto  di
ricerca presentato dal candidato; 
      Indirizzo in Cooperazione alla pace e allo sviluppo: l'esame di
ammissione consiste in: 
        1. una prova scritta che vertera' sulle  conoscenze  di  base
relative agli ambiti delle Relazioni  internazionali  e  degli  Studi
sulla pace; 
        2. una prova orale consistente in  un  colloquio  sui  titoli
presentati (principalmente le  competenze  acquisite  nei  precedenti
percorsi formativi e le eventuali pubblicazioni) e sulla  discussione
del progetto di ricerca che  si  intende  svolgere  (da  allegare  in
versione scritta alla domanda). 
    Al termine del  colloquio,  il  candidato  dovra'  dimostrare  la
conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, e di una  seconda
lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. 
      Indirizzo in Scienza del libro  e  della  scrittura:  la  prova
scritta e la prova orale  verteranno  sulle  discipline  inerenti  il
corso e saranno incentrate principalmente sul libro, sulle  forme  di
comunicazione ad esso legate e sulla loro evoluzione  nel  campo  dei
media anche in riferimento  al  progetto  di  ricerca  elaborato  dai
candidati. 
      Indirizzo in Scienze del linguaggio: il Corso di  dottorato  e'
articolato  in  due  curricula;  i  candidati  dovranno  indicare  il
curriculum prescelto al momento della prova scritta, che vertera'  su
conoscenze di base relative agli ambiti della linguistica generale  e
della linguistica applicata, per il primo curriculum, e  agli  ambiti
della  linguistica  e  della  filologia  italiana,  per  il   secondo
curriculum. La prova orale sara' volta ad accertare, per  entrambi  i
curricula, le competenze acquisite nei precedenti percorsi  formativi
e gli interessi scientifici dei candidati, anche  in  riferimento  al
progetto di ricerca da  loro  elaborato.  La  prova  orale  prevedra'
altresi'  l'accertamento  della  conoscenza  di  almeno  due   lingue
straniere. 
    3. Il diario delle  prove,  con  l'indicazione  della  sede,  del
giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno  luogo,  sara'
disponibile nel  sito  internet  http://www.unistrapg.it/  il  giorno
10.11.2011. 
    Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
    4. Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire  un
documento di riconoscimento in corso di validita'. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
                         e suoi adempimenti 
 
 
    1. La commissione  giudicatrice  del  concorso  sara'  formata  e
nominata in conformita' alla normativa vigente  presso  l'Universita'
per Stranieri di Perugia. 
    2. La commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di 100 punti, di cui 20 riservati ai titoli,  40  alla  prova
scritta e 40 alla prova orale. 
    3. Al colloquio e' ammesso il candidato  che  abbia  superato  la
prova scritta con una votazione non inferiore a 25/40. 
    4. Il colloquio si intende superato se il candidato  ottiene  una
votazione di almeno 25/40. 
    5. La valutazione dei titoli,  previa  indicazione  dei  criteri,
precedera' la prova scritta; le relative votazioni saranno pubblicate
prima di tale prova. 
    6. Le votazioni riportate nella prova scritta saranno  pubblicate
prima della prova orale. 
    7.  Alla  fine  della  seduta  dedicata  alla  prova   orale   la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione dei  voti  riportati  da  ognuno  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione, e' affisso all'albo della struttura  presso  cui  si  e'
svolta la prova, lo stesso giorno. 
    8. Espletate le prove del concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ogni candidato nei titoli e  nelle  singole  prove,  per
ogni  corso  di  dottorato.  In  caso  di  parita'  di  merito,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  prevale  la  valutazione  della
situazione economica, determinata ai sensi della  normativa  vigente;
in ordine ai posti senza borsa di studio precede  il  candidato  piu'
giovane d'eta'. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    1. Le graduatorie di merito,  approvate  all'esito  del  presente
concorso,   vengono   pubblicate   sul   sito    web    e    all'Albo
dell'Universita'. 
    I  candidati  sono  ammessi  ai  Corsi  secondo  l'ordine   della
graduatoria approvata dall'amministrazione  universitaria  fino  alla
concorrenza dei posti messi a concorso. 
    2. I candidati ammessi ai corsi decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito  del
concorso. In tal caso subentra altro candidato  secondo  l'ordine  di
graduatoria. Lo stesso accade in caso di rinuncia o di  decadenza  da
parte di alcuno degli aventi diritto, purche' non  sia  trascorso  un
mese dall'inizio del corso. 
    3.  Qualora  risultino  candidati  argentini   ammessi,   costoro
potranno partecipare al Bando CUIA che cofinanziera' la borsa con  il
60% del minimo lordo fissato dal MIUR. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                     Domanda di immatricolazione 
 
 
    1.  I  candidati  collocati  utilmente  in  graduatoria  ai  fini
dell'ammissione  al  corso,  devono  presentare   o   far   pervenire
all'Amministrazione  universitaria,  pena  la  decadenza,  entro   il
termine perentorio di giorni 15, che decorrono dal giorno  successivo
a quello della pubblicazione  nel  sito  web  dell'Universita'  della
relativa graduatoria di merito, ovvero a quello del ricevimento della
comunicazione da parte dell'Ufficio competente in caso di scorrimento
della graduatoria medesima, i seguenti documenti: 
    Domanda di iscrizione al corso contenente: 
      autocertificazione di cittadinanza; 
      autocertificazione  del  diploma   di   laurea   con   relativa
votazione; e contenente le seguenti dichiarazioni: 
        a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non  iscriversi
ad altro corso di laurea, di dottorato, ad un master universitario  o
ad una scuola di specializzazione, per  tutta  la  durata  del  corso
suindicato; 
        b) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza  di  altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; 
        c) di essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  ed
ottenuto il collocamento in aspettativa a  decorrere  dalla  data  di
inizio del corso e per tutta la sua durata; 
        d)  di  svolgere/non  svolgere   attivita'   esterne,   anche
occasionali e di breve durata, specificando  in  caso  affermativo  i
termini del rapporto; 
        e) di  impegnarsi,  qualora  intraprenda  attivita'  esterne,
anche occasionali  e  di  breve  durata,  a  darne  comunicazione  al
Coordinatore  del  corso  e,  per   conoscenza,   all'Amministrazione
Universitaria, affinche' il Collegio dei Docenti si esprima circa  la
compatibilita' o meno tra la frequenza al corso di  dottorato  e  gli
impegni derivanti dalle suddette attivita'; 
        f)  di  impegnarsi,  qualora  ammesso  al   dottorato   senza
fruizione della  borsa  di  studio,  a  dare  comunque  comunicazione
all'Amministrazione universitaria dell'attivita' di lavoro dipendente
dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato; 
        g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni  nazionali  o
straniere utili ad integrare, con soggiorni  all'estero,  l'attivita'
di ricerca del dottorato; 
        h) i portatori di handicap con invalidita' pari  o  superiore
al  66%  dichiareranno  il  loro  status  al  fine  dell'esonero  dal
pagamento del contributo. 
    La domanda di iscrizione dovra', inoltre, essere corredata di: 
      fotocopia di un documento d'identita', in corso di validita'  e
debitamente firmata; 
      n. 2 fotografie recenti e di  uguale  formato  (cm  4  x  4,5),
firmate a tergo; 
      solo da parte di  coloro  che  non  usufruiscono  di  borsa  di
studio: ricevuta del versamento di Euro 577,47  relativo  alla  prima
rata del  contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  da
effettuarsi  sul  conto  di  tesoreria  n.   000029465268   intestato
all'Universita' per Stranieri di Perugia presso  Unicredit  Banca  di
Roma sportello Perugia-Universita' - ABI: 03002, CAB  03016,  CIN  O,
con la seguente causale: «1°  rata  di  iscrizione  al  dottorato  di
ricerca indirizzo in........................». 
    2. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare  la  propria
iscrizione  entro   i   termini   sopracitati   saranno   considerati
rinunciatari e coloro che avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci
saranno dichiarati decaduti; in tali ipotesi, i posti vacanti saranno
assegnati ad altri aspiranti  che  seguono  nella  graduatoria  degli
idonei. 
    3. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna  responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente  da  inesatte
indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per  eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'Amministrazione stessa. 
    4.  L'esclusione  dalla  partecipazione  al  corso  puo'   essere
disposta, per  difetto  dei  requisiti,  in  qualunque  momento,  con
provvedimento motivato del Rettore. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                     Ammissione in sovrannumero 
 
 
    I candidati idonei, se titolari di assegni di  ricerca  ai  sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  possono
essere ammessi al Dottorato di Ricerca  in  sovrannumero  nel  limite
della meta' dei posti istituiti. Possono altresi' essere  ammessi  al
Dottorato di Ricerca, in sovrannumero, nel  limite  della  meta'  dei
posti istituiti,  i  cittadini  stranieri  che  risultino  idonei  un
graduatoria, purche' titolari di borse di studio conferite sulla base
del merito. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. La borsa di studio concessa dall'Universita' per  Stranieri  e
quelle eventualmente messe a disposizione da istituzioni pubbliche  o
private prima della scadenza  del  bando  vengono  assegnate,  previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito  nella
graduatoria di merito formulata dalla Commissione  giudicatrice,  per
un importo annuale lordo pari a Euro 13.638,47. 
    2. La durata della Borsa di studio e' pari all'intera durata  del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del Collegio dei Docenti. 
    3. In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di  decadenza
di un dottorando titolare di borsa di studio, la borsa  stessa  sara'
attribuita, rispettando l'ordine  della  graduatoria,  al  primo  dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita': 
      qualora non sia trascorso un  mese  dall'inizio  del  corso  la
borsa verra' attribuita per intero e l'Amministrazione  universitaria
restituira' al borsista subentrante la la  rata  del  contributo  per
l'accesso e la frequenza ai corsi; 
      qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso  la
borsa  verra'  attribuita  per  la  parte  residua  e   il   borsista
subentrante non dovra'  corrispondere  le  rate  del  contributo  per
l'accesso e la frequenza  ai  corsi  dovute  successivamente  al  suo
subentro. 
    4. Le Borse di dottorato non possono essere  cumulate  con  altre
Borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne  che  con  quelle
concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare  con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    5. Gli eventuali  periodi  di  soggiorno  all'estero,  finanziati
dall'Universita' mediante l'elevazione  del  50%  dell'importo  della
borsa di dottorato in proporzione  ed  in  relazione  ai  periodi  di
permanenza all'estero,  devono  essere  debitamente  autorizzati  dal
Rettore, su richiesta del  dottorando.  Tale  richiesta  deve  essere
corredata da dichiarazione del Coordinatore del corso attestante  che
l'attivita' per la  quale  si  chiede  la  mobilita'  del  dottorando
rientra nell'ambito dell'attuazione  del  programma  di  studi  e  di
ricerca a suo tempo formulati. 
    6. I periodi di soggiorno all'estero non possono  in  alcun  caso
superare nove mesi nel triennio di durata del corso. 
    7. Il pagamento della Borsa viene effettuato in  rate  bimestrali
posticipate,  previa  attestazione  di   frequenza   rilasciata   dal
Coordinatore  del  corso,  da   far   pervenire   all'Amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese  successivo  alla  scadenza
della rata. 
    8. In caso di mancata corresponsione di  una  rata,  per  ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata  con  le  rate  successive,  previa
dichiarazione,  nel  caso  di  inizio   ritardato,   da   parte   del
Coordinatore del  corso,  dell'avvenuto  recupero  dell'attivita'  di
ricerca relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del  corso
stesso. 
    9. Chi abbia usufruito di una Borsa di studio  per  un  corso  di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere  di  fruirne  una
seconda volta. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Contributo per l'accesso 
                       e la frequenza al corso 
 
 
    Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato con le modalita' indicate al precedente  art.
7  da  coloro  che  non  usufruiscono  della  borsa  di  studio,   e'
commisurato alle seguenti classi di reddito equivalente: 
 
    

-----------------------------------------------------------
       Fasce      Tassa      Contributi     Totale tasse e
                regionale   universitari    contributi
-----------------------------------------------------------
fino a € 10.000   77,47        500,00          577,47
-----------------------------------------------------------
Da € 10.001 a     77,47        600,00          677,47
€ 20.000
-----------------------------------------------------------
da € 20.001 a     77,47        750,00          827,47
€ 30.000
-----------------------------------------------------------
da € 30.001 a     77,47        950,00        1.027,47
€ 40.000
-----------------------------------------------------------
da € 40.001 a     77,47      1.200,00        1.277,47
€ 50.000
-----------------------------------------------------------
oltre € 50.001    77,47      1.500,00        1.577,47
-----------------------------------------------------------
Portatori
handicap
(invalidita'      77,47          0,00           77,47
pari o
superiore
al 66%)   
-----------------------------------------------------------

    
 
    Il contributo va versato come segue: 
      1° rata: € 577,47: all'atto dell'iscrizione; 
      2° rata: pari alla differenza fra l'importo dovuto  sulla  base
della classe di reddito di appartenenza e l'importo versato per la 1°
rata: entro il 30 aprile 2012. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    1. I dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  il  corso  di
dottorato e di compiere continuativamente attivita' di  studio  e  di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo  le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2.  L'onere  di  provvedere  alla  copertura   assicurativa   per
infortuni e per responsabilita' civile per l'intera durata del  corso
e' a carico dell'Universita'. 
    3. Ai dipendenti pubblici  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  si
applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 476  del
13.08.1984; dall'art. 52, comma 57, legge n.  448  del  28.12.2001  e
dall'art. 19, legge 240 del 30.12.2010. 
    4. E' consentito l'esercizio  di  attivita'  compatibili,  previa
autorizzazione del Collegio  dei  Docenti.  Tali  attivita'  esterne,
occasionali e di breve durata, non devono  in  alcun  modo  porsi  in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 
    5. Per tutta la durata del corso e'  vietato  lo  svolgimento  di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato. 
    6. Il servizio militare, la maternita' e le assenze per  grave  e
documentata malattia possono comportare  la  sospensione  del  corso,
previa  autorizzazione  del  Collegio  dei  docenti.   In   caso   di
sospensione di durata  superiore  a  trenta  giorni,  verra'  sospesa
l'erogazione della borsa di studio, che  verra'  ripresa  al  termine
della sospensione. 
    7. Nel caso di assenza ingiustificata o  di  inadempimento  degli
obblighi,  il  Collegio  dei  docenti  potra'  proporre  con  propria
delibera l'esclusione del  dottorando  dal  corso.  In  tal  caso  il
dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento
all'anno in questione,  della  borsa  di  studio  oppure  delle  rate
eventualmente riscosse. 
    8. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata attivita' didattica  rivolta  agli  studenti  dei  corsi  di
laurea, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio  dei
Docenti, d'intesa con la Facolta'. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Conseguimento titolo 
 
 
    1. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal Rettore e si consegue all'atto del  superamento  dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 
    2. La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' formata  e
nominata in conformita' al "Regolamento di disciplina  del  dottorato
di ricerca", emanato con D.R. n. 58/2006 e successive modifiche. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Accordi internazionali di tesi 
                      di dottorato in co-tutela 
 
 
    Nell'ambito di apposito accordo internazionale di  co-tutela,  da
perfezionare  di  norma  entro  il  1°  anno  di   corso,   stipulato
dall'Universita'  per  Stranieri  di  Perugia  con  una   Universita'
straniera, la tesi di dottorato di ricerca puo' essere  svolta  sotto
la direzione comune di due direttori di tesi, uno per ciascuna  delle
due istituzioni. 
    Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca  puo'  effettuarsi,  per
periodi alternati, presso le due strutture. 
    La tesi, discussa presso la sede dell'Universita'  per  Stranieri
di Perugia, sara' redatta e discussa in italiano e completata  da  un
riassunto  nella  lingua  dell'Universita'  cooperante  e  presentata
oralmente in tale lingua. 
    La commissione giudicatrice sara' composta da  studiosi  espressi
dalle due istituzioni in numero pari  e  ,  in  seguito  a  relazione
favorevole, sara' rilasciato, da parte delle Universita'  contraenti,
un titolo congiunto. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                  Restituzione della documentazione 
                     presentata per l'ammissione 
 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data di pubblicazione del provvedimento di  approvazione  degli  atti
del concorso ed entro i successivi due mesi,  la  restituzione  della
documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona munita di delega. 
    Trascorsi i termini di  cui  sopra,  l'Universita'  non  e'  piu'
responsabile  della  conservazione   e   della   restituzione   della
documentazione. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Responsabile del procedimento di cui al presente  decreto  e'  il
rag. Ubaldo Andreani - e-mail: dottorato@unistrapg.it;  telefono  075
5746228; fax 075 5724324. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                        Trattamento dei dati 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si  informa  che  i
dati   personali   forniti    dai    candidati    saranno    raccolti
dall'Universita'  per  Stranieri  di  Perugia  per  le  finalita'  di
gestione della selezione. 
    I dati forniti dai candidati  saranno  inoltre  trattati  per  lo
svolgimento  delle  funzioni   istituzionali   dell'Universita'   per
Stranieri  di  Perugia  nei  limiti  stabiliti   dalle   leggi,   dai
regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza,  correttezza,
riservatezza e necessita'. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per tutto cio' che non e' previsto  nel  presente  bando,  si  fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3.7.98, al D.M. 30.4.99
e al "Regolamento di disciplina del dottorato di ricerca" emanato con
D.R. n. 58 del 7.03.2006 e successive modifiche. 
    Il presente bando di concorso con il facsimile per la domanda  di
ammissione  ed  i  Modelli  B  e  C  e'  disponibile  nel  sito   web
dell'Universita' per  Stranieri  di  Perugia  al  seguente  percorso:
http://www.unistrapg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni 
 
      Perugia, 19 ottobre 2011 
 
                                                 Il rettore: Giannini