Concorso per 1 dottore di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' DI TERAMO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 85 del 25-10-2011
Sintesi: UNIVERSITA' DI TERAMO CONCORSO   (scad.  24 novembre 2011) Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXVII ciclo, anno accademico 2011/2012 ...
Ente: UNIVERSITA' DI TERAMO
Regione: ABRUZZO
Provincia: TERAMO
Comune: TERAMO
Data di inserimento: 25-10-2011
Data Scadenza bando 24-11-2011
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UNIVERSITA' DI TERAMO

CONCORSO   (scad.  24 novembre 2011)
Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato  di  ricerca
  relativi al XXVII ciclo, anno accademico 2011/2012 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476; 
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni; 
    Visto il Decreto Rettorale 21 dicembre 1998, n. 257,  recante  la
disciplina delle procedure di esame e di conferimento del  titolo  di
dottore di ricerca; 
    Visto il Decreto Rettorale 6 ottobre 1998, n. 162, in materia  di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento  dei
dati personali; 
    Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, recante  il
regolamento in materia di dottorato di ricerca; 
    Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  recante  disposizioni  legislative  in  materia   di
documentazione amministrativa; 
    Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  9
aprile 2001; 
    Visto il Decreto Rettorale 19 agosto 2008, n. 411, con  il  quale
e' stato emanato il regolamento didattico di Ateneo; 
    Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il Decreto Ministeriale 18 giugno 2008; 
    Visto il decreto-legge n. 78 del 31.05.2010; 
    Acquisito agli atti l'accordo quadro triennale 2011-13, stipulato
in  data  23  febbraio  2011,  tra  la  Fondazione  Tercas  Teramo  e
l'Universita' degli studi di Teramo, che prevede un finanziamento  di
una specifica linea di azione dedicata ai dottorati di ricerca; 
    Acquisito agli atti il protocollo d'intesa, sottoscritto in  data
07.03.2011, tra la Regione Abruzzo e  il  Comitato  di  coordinamento
regionale delle Universita' abruzzesi (Crua); 
    Acquisito agli atti il verbale relativo alla  seduta  del  Senato
Accademico, dell'08.06.2011, riguardante «Dottorati di ricerca  XXVII
ciclo: progetti approvati accordo quadro Fondazione Tercas» ; 
    Acquisito agli atti il verbale relativo alla seduta del Consiglio
di amministrazione di Ateneo, del 05.07.2011, che fissa le  tasse  di
iscrizione ai Dottorati di ricerca XXVII ciclo; 
    Visto il decreto rettorale n° 232 del  12  luglio  2011,  con  il
quale e' stato emanato il «bando di selezione per n° 12  progetti  di
ricerca, nell'ottica della valorizzazione, del potenziamento e  delle
qualificazione delle  iniziative  di  formazione,  nell'ambito  delle
attivita' dei corsi di dottorato di ricerca  a  prevalente  indirizzo
scientifico-tecnologico,  attivati  per   il   XXVII   ciclo   presso
l'Universita' degli studi di Teramo, nell'ambito del P.O. FSE Abruzzo
2007-2013», pubblicato nell'albo  ufficiale  di  Ateneo  in  data  12
luglio 2011; 
    Visto il decreto rettorale n° 288 del 13 settembre 2011,  con  il
quale sono stati approvati gli atti  della  Commissione  giudicatrice
che ha valutato le domande del bando di cui sopra; 
    Acquisito agli atti il parere espresso dal Nucleo di  Valutazione
di Ateneo in data 26  settembre  2011  in  merito  alle  proposte  di
istituzione e di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca per il
XXVII ciclo; 
    Visto il decreto rettorale n° 320 del 5 ottobre 2011, relativo al
finanziamento della borsa di studio del Corso di Dottorato di ricerca
in «Tutela dei  diritti  fondamentali-Diritto  pubblico  italiano  ed
europeo» ciclo XXVII, a valere sui fondi della Fondazione Tercas; 
    Visto il decreto rettorale n° 326 del 11 ottobre  2011,  relativo
alla convenzione tra l'Ateneo e la SISMER srl Bologna  che  determina
il coofinanziamento di una  borsa  di  studio  per  il  Dottorato  di
ricerca in «Biotecnologie molecolari e cellulari» ciclo XXVII; 
    Fatta riserva di eventuali e successive integrazioni al  presente
bando di concorso, compresa la facolta' di revocarlo o di sospenderlo
in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili;   anche   in
riferimento alle risorse finanziarie. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' istituito il XXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca  di
seguito   elencati,   aventi    sede    amministrativa    presso    e
nell'Universita' degli Studi di Teramo, per l'ammissione ai quali  e'
indetto pubblico concorso per esami. 
  
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il numero dei posto e  delle  borse  di  studio  potranno  essere
aumentati a seguito di finanziamenti ottenuti  da  enti  pubblici  di
ricerca o da qualificate strutture produttive private, fermi restando
comunque i termini di scadenza previsti dal  presente  bando  per  la
presentazione delle domande d'ammissione. L'assegnazione dei posti  e
delle borse di studio, in aumento, verra' effettuata  utilizzando  la
graduatoria di merito. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al dottorato di ricerca di  cui  al  precedente  articolo,
senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro i quali siano  in
possesso di diploma di laurea conseguito  ai  sensi  dell'ordinamento
didattico  previgente  il decreto  ministeriale n.   509/1999,   come
modificato   dal decreto   ministeriale 270/2004,   o    di    laurea
specialistica/magistrale. 
    I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono essere  in
possesso  di  analogo  titolo   accademico   conseguito   all'estero,
preventivamente riconosciuto  dalle  competenti  autorita'  ai  sensi
della normativa vigente. 
    La valutazione dei  titoli  di  studio  posseduti  dai  cittadini
appartenenti  all'Unione  Europea  e',   invece,   subordinata   alla
preventiva  acquisizione  del   parere   favorevole   del   Ministero
dell'Istruzione, ai sensi della Legge n. 29/2006. 
    Possono, inoltre, presentare domanda coloro che conseguiranno  il
diploma di laurea entro 21  novembre  2011.  Di  detto  conseguimento
dovranno  dare  comunicazione,  a  pena  di  decadenza,  al   Settore
Attivita' Post Lauream  entro  e  non  oltre  il  30  novembre  2011,
mediante  consegna  del  certificato  di  laurea  o  della   relativa
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione.  In  tal   caso,   il
candidato potra' servirsi dell'allegato B, avendo  cura  di  unire  a
tale dichiarazione la fotocopia di  un  documento  di  identita',  in
osservanza   dell'art.   38   del decreto   del   Presidente    della
Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Per difetto dei requisiti  puo'  essere  disposta,  in  qualsiasi
momento  procedurale,  l'esclusione  dalla  procedura   con   decreto
motivato del  Rettore;  l'eventuale  ammissione  si  dovra'  pertanto
ritenere in ogni caso effettuata con riserva. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                         Esame di ammissione 
 
 
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova  scritta  ed
in un colloquio. Il candidato dovra', inoltre,  dimostrare  la  buona
conoscenza di almeno una lingua straniera tra le  seguenti:  inglese,
francese, tedesco e spagnolo. 
    Le  prove  d'esame  sono  tese  ad  accertare  l'attitudine   del
candidato     alla     ricerca      scientifica      nel      settore
scientifico-disciplinare  o  nei   settori   scientifico-disciplinari
attinenti al dottorato per il quale si concorre. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Domanda e termine di presentazione 
 
 
    Per partecipare al concorso di cui all'art. 1 del presente bando,
l'aspirante candidato dovra' compilare l'apposita domanda seguendo lo
schema di cui all'allegato A, reperibile  anche  per  via  telematica
(www.unite.it, nel link «Ricerca», alla voce «dottorati di  ricerca).
La domanda dovra', quindi, essere  presentata  all'Universita'  degli
Studi di Teramo - Ufficio Protocollo - viale F. Crucioli, 122 - 64100
Teramo, entro il termine perentorio di giorni trenta  decorrenti  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
    La domanda potra' essere consegnata a mano o spedita a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento o con  qualsiasi  altro  mezzo
che   consenta   all'aspirante   candidato   di   avere    conoscenza
dell'avvenuta ricezione. Nel caso di spedizione, fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. 
    Sul plico  contenente  la  domanda  dovra'  essere  riportata  la
dicitura «concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato  -
XXVII ciclo -  in..............»,  nonche'  il  cognome,  il  nome  e
l'indirizzo del candidato. 
    Qualora il candidato voglia presentare domanda di  partecipazione
per l'ammissione a piu' corsi di dottorato  di  ricerca,  dovra'  far
pervenire un plico separato per ciascuna procedura concorsuale. 
    Nella domanda di partecipazione l'interessato  dovra'  dichiarare
sotto la propria responsabilita': 
      
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data ed il luogo di nascita; 
      c) il codice di identificazione personale (codice fiscale); 
      d) la  residenza,  con  l'indicazione  della  via,  del  numero
civico, della citta',  della  provincia,  del  codice  di  avviamento
postale; 
      e) la cittadinanza posseduta; 
      f)   il   diploma   di    laurea    posseduto    o    che    si
conseguira',l'universita' presso la quale e' stato  conseguito  o  si
presume  verra'  conseguito  il   titolo,   nonche'   la   data   del
conseguimento, ovvero il titolo di  studio  conseguito  all'estero  e
riconosciuto equipollente dalle competenti autorita' ai  sensi  della
normativa vigente, con l'indicazione della data del provvedimento  di
riconoscimento dell'Autorita' accademica.  I  cittadini  appartenenti
all'Unione Europea dovranno dichiarare, inoltre, di  aver  provveduto
ad acquisire, ai sensi della Legge n. 29/2006, il  parere  favorevole
del Ministero dell'Istruzione; 
      g) di avere adeguata conoscenza  della  lingua  italiana  (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri); 
      h) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal  collegio  dei
docenti; 
      i) la  lingua  o  le  lingue  straniere,  tra  quelle  indicate
nell'art. 3 del presente bando, per la prova orale; 
      l)  l'indirizzo  dove  si  desidera  che  vengano  inviate   le
eventuali comunicazioni relative al concorso oggetto  della  domanda,
nonche' il  recapito  telefonico  e  l'impegno  a  far  conoscere  le
eventuali successive variazioni. 
    I candidati che intendano fruire della borsa di studio di cui  al
successivo art. 10 del presente bando dovranno  presentare,  inoltre,
dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare il  reddito
personale complessivo annuo  lordo,  servendosi  dell'allegato  B  ed
unendo alla dichiarazione la fotocopia di un documento di  identita',
in  osservanza  dell'art.  38  del decreto   del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Gli aspiranti candidati diversamente abili, per ottenere, secondo
quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  la
concessione degli ausili necessari in relazione alla propria  diversa
abilita', nonche' degli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove d'esame, dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la relativa certificazione medico-sanitaria. 
    L'aspirante candidato dovra' apporre, a pena  di  esclusione,  in
calce alla domanda la propria firma. 
    Fermi restando i casi di esclusione  espressamente  indicati  nel
bando,   potra'   essere   richiesta   in   qualsiasi   momento    la
regolarizzazione  delle  domande  che,  sottoscritte  e  spedite  nei
termini,  dovessero  risultare  formalmente   irregolari   per   vizi
sanabili, inesatte, incomplete o non conformi al modello  di  domanda
allegato al presente decreto. 
    L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni dipendente da  erronea  indicazione  del
recapito da  parte  degli  aspiranti  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame si svolgeranno presso la sede  dell'Universita'
degli Studi di Teramo. 
    Il diario delle prove  d'esame,  con  l'indicazione  del  giorno,
dell'ora e della sede  in  cui  le  medesime  avranno  luogo,  verra'
affisso nell'Albo  Ufficiale  del  Rettorato  dell'Universita'  degli
Studi di Teramo e potra' essere consultato sul sito  web  dell'Ateneo
http://www.unite.it/, nel link «Ricerca»,  alla  voce  «dottorati  di
ricerca», almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove. 
    Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
    Durante lo svolgimento  della  prova  scritta,  ai  candidati  e'
permessa unicamente la consultazione dei dizionari  ed  eventualmente
dei testi di legge non commentati e non annotati. 
    E' assolutamente vietata  l'introduzione  nell'aula  di  telefoni
cellulari e di  qualsivoglia  strumentazione  atta  a  consentire  al
candidato la comunicazione con l'esterno. 
    Per essere ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  di  cui  al
presente articolo, i candidati dovranno presentarsi muniti di  idoneo
documento di riconoscimento. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    La Commissione giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione  al
corso di dottorato di ricerca di cui al presente bando sara'  formata
e nominata in conformita' alla vigente normativa in materia. 
    In relazione alle qualita' accertate, la Commissione dispone, per
la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino
a novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la  prima
prova e fino a trenta punti per la seconda prova. 
    Sara' ammesso al colloquio il candidato  che  avra'  superato  la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.  Il  colloquio
si intendera' superato solo se il candidato otterra' un punteggio non
inferiore a 18/30 ed avra', in ogni caso, dimostrato una  sufficiente
conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte. 
    Espletate  le  prove  di  esame,  la  Commissione  compilera'  la
graduatoria generale di merito  sulla  base  dei  voti  ottenuti  dai
candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio,  si  dara'  la
preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    Le  graduatorie  generali  di  merito  approvate  all'esito   del
presente concorso verranno affisse nell'albo Ufficiale del  Rettorato
dell'Universita' e pubblicate in pari data sul  sito  web  di  Ateneo
all'indirizzo indicato nell'art. 4 del presente bando. 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    Il numero minimo di ammessi al corso non potra' essere  inferiore
a tre. 
    I candidati ammessi a frequentare il corso dovranno,  a  pena  di
decadenza, presentare al Settore Attivita' Post Lauream,  in  duplice
originale, la domanda di iscrizione, servendosi dell'apposito  modulo
reperibile  anche  per  via  telematica   sempre   all'indirizzo   su
richiamato,   nel   link   «Ricerca»,   alla   voce   «dottorati   di
ricerca/modulistica»,  debitamente  compilato  e  firmato,  entro  il
termine perentorio  di  giorni  quindici,  a  far  tempo  dal  giorno
successivo a quello dell'affissione nell'Albo dell'Universita'  della
graduatoria finale di merito e pubblicate in pari data sul  sito  web
di Ateneo. In caso di utile  collocamento  in  piu'  graduatorie,  il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Coloro che non regolarizzeranno l'iscrizione  entro  il  termine,
saranno considerati rinunciatari. 
    Coloro  che  avranno  rilasciato  dichiarazioni  mendaci  saranno
dichiarati decaduti. 
    In caso di rinuncia o di decadenza, subentrera' il candidato che,
in graduatoria,  occupera'  la  posizione  successiva  a  quella  del
rinunciatario o del decaduto. 
    Il subentro si verifichera',  altresi',  qualora  qualcuno  degli
ammessi dovesse rinunciare entro tre mesi dall'inizio  effettivo  del
corso. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                     Ammissione in soprannumero 
 
 
    I cittadini  stranieri  e  i  titolari  di  assegni  di  ricerca,
risultati  idonei  nella  graduatoria  generale  di  merito,  saranno
ammessi  al  corso  di  dottorato,  senza   borsa   di   studio,   in
soprannumero. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso 
 
 
    Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di  dottorato
e' fissato in 1.000 € annuali, da suddividersi in due  rate  di  pari
importo, la I rata da pagare all'atto  di  iscrizione  al  corso;  il
pagamento della II rata dovra' essere effettuato entro il 30 aprile. 
    Sono esonerati dal versamento dei contributi i beneficiari  della
borsa di studio. 
    Tutti gli iscritti al corso sono tenuti  al  versamento  di  euro
77,47 annui, tassa regionale a favore  dell'Azienda  per  il  Diritto
allo Studio. 
    Il Dipartimento, sede del corso  di  dottorato,  provvedera'  con
autonome forme di controllo a verificare il regolare adempimento  dei
suddetti versamenti. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                           Borsa di studio 
 
 
    Le borse di studio, indicate  nel  bando  per  ciascun  corso  di
dottorato di ricerca, verranno assegnate, secondo  l'ordine  definito
nella  graduatoria  generale  di  merito,  sulla  base  del   reddito
personale complessivo annuo lordo non superiore a € 10.329,14. 
    Alla determinazione di  tale  reddito,  che  e'  quello  riferito
all'anno di attribuzione della borsa di studio, concorrono redditi di
origine patrimoniale derivanti da  rendite  e  da  interessi  nonche'
emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con
esclusione  di  quelli  aventi  natura  occasionale  o  derivanti  da
servizio militare di leva. 
    Le borse di studio di dottorato non potranno essere cumulate  con
altre borse di studio a qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere,  utili  ad  integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca  del
dottorando. 
    Chi dovesse aver usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato, anche per un solo anno, non potra' chiedere di fruirne una
seconda volta. 
    Per poter continuare ad usufruire della borsa di studio nel corso
del  triennio,  i  borsisti,  all'atto  di   iscrizione   agli   anni
successivi, dovranno dichiarare  nell'apposito  modulo  di  non  aver
subito modificazioni della fascia di reddito. 
    Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla  fruizione
della borsa di studio, la  medesima  sara'  destinata  al  dottorando
titolare di posto senza borsa, rispettando la graduatoria di merito. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Obblighi dei dottorandi 
 
 
    I partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di  frequentare  il
corso di dottorato  e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 
    Al  termine  di  ciascun  anno  accademico,  i  partecipanti   al
dottorato  avranno  l'obbligo  di  presentare  al  coordinatore   una
relazione  dettagliata  delle  attivita'  e  delle  ricerche  svolte,
controfirmata dal docente responsabile. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                       Conferimento del titolo 
 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  verra'  conferito,   previo
superamento di un esame  finale,  a  coloro  che  avranno  conseguito
risultati  di  rilevante  valore  scientifico,  documentati  da   una
dissertazione finale scritta e accertati da una apposita commissione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande  di
partecipazione,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno  trattati  esclusivamente
per le finalita' di gestione della presente procedura. 
    Il conferimento di tali dati  e'  obbligatorio.  Le  informazioni
cosi'  acquisite  potranno  essere  comunicate  ad  altre   pubbliche
amministrazioni e ad enti  competenti  in  sede  di  controllo  delle
eventuali dichiarazioni sostitutive rese dall'aspirante candidato. 
    L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,  completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o  raccolti  in  termini  non
conformi alla normativa vigente, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti
valere i diritti menzionati  nel  comma  precedente,  e'  il  Rettore
dell'Universita'  degli  Studi  di  Teramo,  nella  sua  qualita'  di
rappresentante legale dell'ente medesimo. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il  responsabile  del
procedimento di cui al presente bando e' il  dott.  Luigi  Renzullo -
Direttore Amministrativo dell'Universita' degli  Studi  di  Teramo  -
viale F.  Crucioli  122  -  64100  Teramo  (tel.  0861/266214  -  fax
0861/266268). 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                                    
 
 
    Per quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia  alla
normativa attualmente vigente in materia. 
 
                                         Il Rettore: Tranquilli Leali