Concorso per 3 guardiamarina (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 79 del 04-10-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  3 novembre 2011) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militar ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 04-10-2011
Data Scadenza bando 03-11-2011
Condividi

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  3 novembre 2011)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3
  guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo
  sanitario  militare  marittimo,  per  laureati  in  biologia  o  in
  biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche e  per  laureati
  in odontoiatria. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         della direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato  con
i  decreti  interdirigenziali  2  maggio  2002  e  5   luglio   2010,
concernente, fra l'altro,  requisiti  di  partecipazione,  titoli  di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento  dei  concorsi  e  delle
prove di esame per la nomina ad ufficiale in servizio permanente  dei
ruoli speciali della Marina militare e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto l'articolo 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, concernente le funzioni  di  Dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  stato  (legge
di stabilita' 2011); 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2011 - 2013; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice dell'ordinamento militare" ed, in particolare, il  titolo  II
del libro IV, concernente norme per  il  reclutamento  del  personale
militare, e l'articolo 2186 che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare", come  modificato  e  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme  per  il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Ravvisata la  necessita  di  indire  per  il  2012,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  militare,  un  concorso
straordinario, per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  3  (tre)
guardiamarina in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario militare marittimo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 3 (tre) guardiamarina in servizio  permanente  nel
ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo con la seguente
ripartizione di posti: 
    a) 2 (due) per laureati in biologia o in  biotecnologie  mediche,
veterinarie e farmaceutiche; 
    b) 1 (uno) per laureati in odontoiatria. 
    2. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero  dei  posti,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento   delle
attivita' previste dal concorso o l'ammissione al  corso  applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In  tal   caso   l'Amministrazione   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella gazzetta ufficiale, 4^
serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1.  Al  concorso  di  cui  al  precedente  articolo   1   possono
partecipare concorrenti  di  entrambi  i  sessi,  che  alla  data  di
scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande  indicato  al
successivo articolo 3, comma 1: 
    a) sono cittadini italiani; 
    b) non hanno superato il giorno di compimento  del  32°  anno  di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
    c) godono dei diritti civili e politici; 
    d) sono in possesso di una delle seguenti lauree magistrali e del
diploma di abilitazione all'esercizio della professione: 
    - per i posti di cui al precedente articolo 1, comma  1,  lettera
a): laurea  magistrale  in  biologia  (L.M.  6)  o  in  biotecnologie
mediche,  veterinarie  e   farmaceutiche   (L.M.   9),   diploma   di
abilitazione all'esercizio della professione di biologo e diploma  di
specializzazione  in  patologia  clinica  o  in  microbiologia  o  in
biochimica; 
    - per il posto di cui al precedente articolo 1, comma 1,  lettera
b):  laurea  magistrale  in  odontoiatria  (L.M.  46)  e  diploma  di
abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra. 
    Saranno ritenuti validi anche i diplomi di  laurea  o  le  lauree
specialistiche   conseguiti   secondo   i   precedenti   ordinamenti,
equiparati alle lauree magistrali suindicate (decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 e  successive  modificazioni).  Saranno  inoltre
ritenute valide le lauree che, per la partecipazione ai concorsi  per
l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarate  equiparate  a  quelle
suindicate  con  provvedimento  legislativo  o  amministrativo.  Allo
scopo, gli interessati avranno  cura  di  allegare  alla  domanda  di
partecipazione  la  relativa  attestazione   di   equiparazione.   La
partecipazione al  concorso  dei  concorrenti  che  hanno  conseguito
all'estero  il  titolo  di  studio  prescritto  e'   subordinata   al
riconoscimento,   da    parte    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  dell'equiparazione  del  titolo
stesso ad uno  dei  titoli  precedentemente  elencati.  All'uopo  gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
al concorso l'attestazione  di  equiparazione  al  titolo  di  studio
previsto in Italia; 
    e) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    f) non  sono  stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a meno che
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
    g) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
    h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
    a) al possesso della idoneita' psico-fisica  ed  attitudinale  al
servizio  militare  incondizionato  quale   ufficiale   in   servizio
permanente dei ruoli speciali della  Marina,  da  accertarsi  con  le
modalita'  prescritte  dai  successivi  articoli  8,  9  e   10.   Il
riconoscimento  del  possesso  di  tale  idoneita'  dovra'   comunque
avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di
cui al successivo articolo 12; 
    b) all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
1994, n. 487, del possesso dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta
stabiliti  per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,   da
accertare  d'ufficio  con  le  modalita'   previste   dalla   vigente
normativa. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 1, ad eccezione di quello di  cui  alla  lettera  b),  dovranno
essere mantenuti sino al conferimento della nomina a guardiamarina in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1.  Coloro  che  intendono  partecipare  al   concorso   di   cui
all'articolo 1, comma 1 del presente decreto dovranno: 
    a) redigere la domanda di partecipazione  al  concorso  in  carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato A che costituisce
parte integrante del presente decreto; 
    b)  firmare  per  esteso  la  domanda  (la  firma,   da   apporre
necessariamente in forma autografa, non  richiede  l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il rigetto della
stessa; 
    c) spedire la domanda, a pena di irricevibilita',  esclusivamente
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto 
    - 1^ Divisione reclutamento ufficiali  -  2^  Sezione  -  casella
postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, entro il termine perentorio di
trenta  giorni,  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  gazzetta  ufficiale  della
Repubblica  italiana.  A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno e'  festivo,
il termine di scadenza sara' prorogato al primo giorno  seguente  non
festivo, secondo quanto disposto  dall'articolo  155  del  codice  di
procedura civile. 
    I concorrenti avranno cura  di  conservare  copia  della  domanda
nonche' la ricevuta di spedizione  della  raccomandata  che  dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla  prima
prova scritta, come indicato nel  successivo  articolo  6,  comma  2.
Detti concorrenti, se in servizio, dovranno inoltre presentare  copia
della suddetta domanda di partecipazione, al Comando del reparto/ente
di  appartenenza  ovvero,  se  in  congedo,  al  Centro   documentale
dell'Esercito o ai  Dipartimenti  militari  marittimi/Capitanerie  di
porto ovvero alle Direzioni territoriali del personale della  Regione
aerea competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare  di
Roma, di ascrizione in relazione alla loro residenza. 
    2.  I  concorrenti  residenti  all'estero,  o  che   si   trovano
all'estero per  motivi  di  servizio/lavoro,  potranno  inoltrare  la
domanda,  entro  il  termine  sopraindicato,  anche  per  il  tramite
dell'Autorita'  diplomatica  o  consolare,  ovvero  del  Comando  del
reparto/ente di appartenenza che, dopo aver attestato sulla stessa la
data di presentazione, ne curera' l'immediato  inoltro  all'indirizzo
sopraindicato. Tali concorrenti avranno comunque cura  di  conservare
copia della  domanda,  recante  in  calce  il  visto  e  la  data  di
presentazione dell'Autorita' competente, che  dovra'  essere  esibita
all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come  indicato
nel successivo articolo 6, comma 1. 
    3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze  che,  ai  sensi
dell'articolo 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, possono  derivare  da  dichiarazioni  mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda: 
    a) i propri dati anagrafici (cognome e  nome,  data  e  luogo  di
nascita) e il codice fiscale; 
    b) la residenza ed il recapito al quale desidera  ricevere  tutte
le  comunicazioni  relative  al  concorso,  completo  di  codice   di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica, se  posseduto.  Il  concorrente
dovra', altresi', segnalare tempestivamente,  a  mezzo  telegramma  o
messaggio di  posta  elettronica  (r1d1s2@persomil.difesa.it)  o  fax
(06/517052774) al Ministero della difesa - Direzione generale per  il
personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento  ufficiali
- 2^ Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino
- ogni variazione del recapito indicato nella  domanda  che  venga  a
verificarsi durante l'espletamento  del  concorso.  L'Amministrazione
non assume alcuna  responsabilita'  per  l'eventuale  dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento del recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per
eventuali disguidi postali o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana.  In  caso  di  doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da  allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale  Stato  ha  assolto
eventualmente gli obblighi militari; 
    d) il proprio stato civile; 
    e) il comune nelle cui liste elettorali  e'  iscritto,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    f)  il  possesso  di  una  delle  lauree  magistrali  di  cui  al
precedente articolo 2, comma 1, lettera d), o titolo  equiparato  per
la partecipazione a pubblici concorsi ai sensi del  d.m.  22  ottobre
2004, n. 270 e  successive  modificazioni,  l'Universita'  presso  la
quale e' stata conseguita, la data di conseguimento e il voto; 
    g) il possesso del diploma di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di cui al gia' citato articolo 2, comma  1,  lettera  d),
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito e la relativa data; 
    h) per i concorrenti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a)
il possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica o in
microbiologia o in biochimica di cui al gia' citato art. 2, comma  1,
lettera d), l'Universita' presso cui e' stato conseguito, la data  di
conseguimento e il voto; 
    i) di non aver riportato condanne penali o applicazioni  di  pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  di  non
avere   in   corso   procedimenti   penali   e/o   procedimenti   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  e  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313.  In  caso
contrario dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare  alla
domanda le condanne e i  procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende  un
eventuale procedimento penale per  aver  acquisito  la  qualifica  di
imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1^ Divisione reclutamento  ufficiali  -  2^  Sezione  -
viale dell'Esercito n.  180/186  -00143  Roma  Laurentino,  qualsiasi
variazione   della   sua   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente. Nel redigere tale  attestazione  il
concorrente dovra' tener conto che la Direzione generale, al fine  di
controllare  la  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese,  acquisira'
d'ufficio  il  certificato   del   casellario   giudiziale   di   cui
all'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313; 
    j) il servizio militare eventualmente  prestato  o  in  atto  con
indicazione della durata, del grado rivestito e del reparto o ente di
appartenenza (se in congedo il Centro documentale  dell'Esercito,  il
Dipartimento militare marittimo/Capitanerie di  porto,  la  Direzione
territoriale  del  personale  della  regione  aerea  o   il   Comando
Aeronautica militare di Roma, di ascrizione); 
    k) per i soli concorrenti di sesso maschile: 
    1) la posizione nei confronti degli obblighi di leva; 
    2) di non essere stato dichiarato obiettore di  coscienza  ovvero
ammesso al servizio civile. In caso contrario, decorsi almeno  cinque
anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo secondo le norme
previste per il servizio di leva,  puo'  rinunciare  allo  status  di
obiettore   di   coscienza,   presentando   apposita    dichiarazione
irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il  servizio  civile,  ai
sensi dell'articolo 636, comma 3 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 
    l) gli eventuali  servizi  prestati  come  impiegato  presso  una
pubblica amministrazione e le cause  di  risoluzione  dei  precedenti
rapporti di impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 
    m) l'eventuale possesso di titoli di  merito  ritenuti  utili  ai
fini della valutazione di cui al successivo articolo 7; 
    n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei  titoli  di  preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte  le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso; 
    o) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
    p) di accettare, se vincitore, di prestare servizio in  qualunque
sede  e  di  impegnarsi   a   frequentare   i   corsi   specialistici
eventualmente previsti per il Corpo sanitario militare marittimo; 
    q)  di  essere  a  conoscenza  dell'obbligo,  se  vincitore,   di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13; 
    r) la lingua straniera (non piu' di due lingue  tra  l'araba,  la
cinese, la croata, la francese, l'hindi, l'inglese, la  persiana,  la
russa, la serba, la spagnola e la tedesca, di cui una scelta  tra  la
francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella  quale  desidera
sostenere la prova orale facoltativa; 
    s) l'ultima residenza in Italia  della  famiglia  e  la  data  di
espatrio (solo se cittadino italiano residente all'estero); 
    t) di prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda  ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    u)  di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e   di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
    v) l'eventuale elenco di documenti  o  dichiarazioni  sostitutive
allegati alla domanda di partecipazione. 
    Ai sensi dell'articolo 38, comma 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 dicembre 2000,  n.  445  i  concorrenti  dovranno
allegare alla domanda di partecipazione  copia  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. 
    4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare  alla  domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o  di  preferenza
di cui al precedente comma 3, lettere f), g), k), l), m), e n)  anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. Fermo restando  il  mancato  accoglimento
delle domande nei casi previsti nel presente articolo,  la  Direzione
generale   per   il   personale   militare   potra'    chiedere    la
regolarizzazione  delle  domande  che,  sottoscritte  e  spedite  nei
termini, risultano formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte
o non conformi al modello riportato nel gia'  citato  allegato  A  al
presente decreto. 
    5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma  1,  lettera  c)
del presente articolo, dovranno  provvedere,  per  i  concorrenti  in
servizio, a compilare  apposito  documento  caratteristico  numerato,
chiuso alla data di scadenza del termine per la  presentazione  delle
domande di partecipazione, redatto per  "partecipazione  al  concorso
straordinario ruolo speciale Corpo  sanitario  militare  marittimo  -
anno 2012" (in calce al quale l'interessato  dovra'  apporre  la  sua
firma per presa visione). 
    Il complesso della documentazione  matricolare  e  caratteristica
del personale militare, in servizio o  in  congedo,  sara'  acquisito
d'ufficio dalla Direzione generale per  il  personale  militare  -  I
Reparto -1^ Divisione reclutamento ufficiali - 2^ Sezione per il solo
personale che si presentera' ad entrambe le prove scritte di  cui  al
successivo articolo 4, comma 1, lettera a). 

        
      
                               Art. 4 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) due prove scritte (una di cultura generale e militare  ed  una
di cultura tecnico-scientifica); 
    b) valutazione dei titoli di merito; 
    c) accertamenti psico-fisici; 
    d) accertamenti attitudinali; 
    e) prove di efficienza fisica; 
    f) prova orale; 
    g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  ed  in  corso  di  validita',   rilasciato   da   una
amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'approvazione, con il decreto dirigenziale di cui
al successivo articolo 12, comma 2, della graduatoria di  merito  del
concorso (presumibilmente entro la fine  di  luglio  2012),  tutti  i
concorrenti - compresi quelli di  sesso  femminile  per  i  quali  la
positivita'  del  test  di  gravidanza  abbia  comportato,  ai  sensi
dell'articolo 585 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo  2010,  n.  90,  un  temporaneo  impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica  -dovranno  essere  risultati  idonei  in
tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti  nel  precedente
comma 1. 
    3. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo. 

        
      
                               Art. 5 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
    a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove   scritte,   la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
    b) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
    c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
    d) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
    e) la commissione per le prove di efficienza fisica. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
    a) un ufficiale medico del Corpo sanitario militare marittimo  di
grado non inferiore a contrammiraglio in servizio, presidente; 
    b) due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di  grado
non inferiore a capitano di fregata in servizio, membri; 
    c) un docente o esperto per ognuno dei profili  professionali  di
cui all'articolo 1 (membro tecnico); 
    d) un docente o esperto, che potra' essere  diverso  in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
    e)  un  primo  maresciallo  della  Marina  militare   ovvero   un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore  a  "funzionario  di
amministrazione", segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
    a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo  di  grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
    b)  due  ufficiali  superiori  del   Corpo   sanitario   militare
marittimo, membri; 
    c) un sottufficiale della Marina militare appartenente  al  ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta  commissione
si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina
militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
    a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo  di  grado
non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
    b)  due  ufficiali  superiori  del   Corpo   sanitario   militare
marittimo, membri; 
    c) un sottufficiale della Marina militare appartenente  al  ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali  del
Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione
dovranno essere  diversi  da  quelli  che  hanno  fatto  parte  della
commissione per gli accertamenti psico-fisici di  cui  al  precedente
comma 3. 
    5. La commissione per gli accertamenti attitudinali,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
    a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a capitano  di
vascello, presidente; 
    b) due ufficiali della Marina militare specialisti  in  selezione
attitudinale militare, membri; 
    c) un sottufficiale della Marina militare appartenente  al  ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta  commissione
si avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  specialisti  in  selezione
attitudinale della Marina militare. 
    6. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
    a) un ufficiale superiore  della  Marina  militare  in  servizio,
presidente; 
    b) due ufficiali in servizio della Marina militare, membri; 
    c) un sottufficiale della Marina militare appartenente  al  ruolo
dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta  commissione
si potra'  avvalere  del  supporto  di  ufficiali  e/o  sottufficiali
esperti di settore  della  Marina  militare,  ovvero  di  esperti  di
settore esterni alla Forza armata. 

        
      
                               Art. 6 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I partecipanti al concorso di cui  al  precedente  articolo  1
dovranno sostenere: 
    a) una prova scritta di cultura generale e militare; 
    b) una prova scritta  di  cultura  tecnico-scientifica,  entrambe
della durata massima di sei ore. I relativi  programmi  d'esame  sono
riportati nell'allegato B al  presente  bando.  Dette  prove  scritte
avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno - viale Italia  n.
72, nei giorni 22 e 23 novembre 2011. Eventuali  modificazioni  della
sede  o  delle  date  di  svolgimento  delle  prove  scritte  saranno
pubblicate nella gazzetta ufficiale - 4^  serie  speciale  -  del  15
novembre 2011. Nella stessa gazzetta ufficiale del 15  novembre  2011
tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data  successiva.  I
concorrenti ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro  le
0730 dei giorni suindicati, muniti di carta di identita' o  di  altro
documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,  rilasciato  da
un'amministrazione  dello  Stato,  nonche'  copia  della  domanda  di
partecipazione al concorso e della ricevuta  della  raccomandata  con
cui la stessa e' stata spedita. Essi dovranno  portare  una  penna  a
sfera  ad  inchiostro  indelebile  blu  o  nero.   L'occorrente   per
l'espletamento  della  prova  sara'  loro  fornito   sul   posto.   I
concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle
prove scritte saranno osservate le disposizioni  degli  articoli  11,
12, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in  ciascuna  delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a  21/30.
Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo
raccomandata o telegramma o,  qualora  possibile,  con  messaggio  di
posta elettronica. 
    3. I concorrenti che non avranno superato le  prove  scritte  non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove,  ma
potranno chiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal
45° giorno successivo  alla  data  di  svolgimento  delle  prove,  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n.  180/186
- 00143 Roma Laurentino -  tel.  06/517051012,  oppure  al  Ministero
della difesa - Stato maggiore della Marina - Ufficio relazioni con il
pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196  Roma  -  tel.  06/3680.4442,
ovvero  potranno  consultare  i   siti   «www.difesa.it/concorsi»   o
«www.persomil.difesa.it». 

        
      
                               Art. 7 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. La commissione di cui  al  precedente  articolo  5,  comma  1,
lettera a) procedera' a valutare i titoli dei soli concorrenti che si
siano presentati ad  entrambe  le  prove  scritte,  sempreche'  detti
titoli,  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle domande di partecipazione, siano stati dichiarati
con le modalita' indicate nel precedente articolo 3, ovvero risultino
dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti
dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di  partecipazione  al
concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima  domanda  -  o  in
dichiarazione sostitutiva alla stessa  allegata  -  non  siano  state
fornite le necessarie  informazioni,  non  costituiranno  oggetto  di
valutazione.  La  valutazione  dei  titoli   avverra'   prima   della
correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice.  A  tal  fine  i
concorrenti  potranno   produrre   a   corredo   della   domanda   di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
    a)  attivita'  professionale  svolta  presso  enti   pubblici   o
assimilati: massimo punti 4/30; 
    b) titoli accademici posseduti in aggiunta al  titolo  di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30; 
    c)  attivita'  svolta  senza  demerito  nell'ambito  delle  Forze
armate, Forze di polizia o  Corpi  armati  dello  Stato  o  in  altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30. 

        
      
                               Art. 8 
 
                      Accertamenti psici-fisici 
 
    1.  I  concorrenti  che  supereranno  le  prove  scritte  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona  presumibilmente  nel   mese   di
febbraio/marzo 2012 (durata  presunta  3-4  giorni).  A  tal  fine  i
concorrenti saranno convocati  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  o
telegramma, o, qualora possibile, con messaggio di posta elettronica.
Essi  dovranno  presentarsi  alle  0700  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  amministrazione  dello
Stato.  Coloro  che  non   si   presenteranno   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno presentare,
pena l'esclusione dal concorso: 
    a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva  agonistica  di
tipo B in corso di validita' (non antecedente ad un anno all'atto  di
presentazione) rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico-sportiva italiana  ovvero  a  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio  sanitario
nazionale che  esercitano  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medici
specializzati in medicina dello sport; 
    b) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del torace in
due proiezioni con relativo referto effettuato in data non  anteriore
ai  sei  mesi  precedenti  la  data  fissata  per  gli   accertamenti
psicofisici  (solo  se  esiste  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
Centro di selezione); 
    c) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica  o  privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per  HIV,
in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per  gli
accertamenti; 
    d) certificato, conforme al modello  riportato  nell'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
    e) referto originale degli  esami  sottoelencati,  effettuati  in
data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo  caso  dovra'  altresi'
essere prodotto certificato in originale attestante che  trattasi  di
struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario nazionale): 
    - analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    - emocromo completo; 
    - VES; 
    - glicemia; 
    - creatininemia; 
    - trigliceridemia; 
    - colesterolemia; 
    - bilirubinemia totale e frazionata; 
    - gamma GT; 
    - transaminasemia (GOT e GPT); 
    - markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o copia conforme. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
    a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita,
in data non anteriore  ai  tre  mesi  precedenti  la  visita,  presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il servizio sanitario  nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'
essere  prodotto  anche  certificato  in  originale  attestante   che
trattasi di struttura sanitaria accreditata  col  servizio  sanitario
nazionale). Sara' altresi' ritenuta  valida,  in  alternativa,  copia
autenticata del referto relativo all'esame effettuato,  nei  medesimi
limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso
presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione del
suddetto certificato  comportera'  l'esclusione  dei  concorrenti  di
sesso femminile agli accertamenti psico-fisici; 
    b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su  sangue  o
urine - eseguito, in data non anteriore a  cinque  giorni  lavorativi
precedenti la visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari, o private accreditate con il servizio  sanitario  nazionale
(in quest'ultimo caso dovra' essere  prodotto  anche  certificato  in
originale attestante che trattasi di struttura sanitaria  accreditata
col servizio sanitario nazionale). I concorrenti di  sesso  femminile
che non esibiranno tale referto  saranno  sottoposti,  al  solo  fine
della effettuazione in piena  sicurezza  delle  prove  di  efficienza
fisica e degli esami previsti al  successivo  comma  4,  al  test  di
gravidanza che escluda la sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato
stato di gravidanza impedira' alla concorrente di  essere  sottoposta
alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo  comma  4,
lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di  cui  al  precedente  articolo  5,
comma 1, lettera b): 
    a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2 e 3 del
presente articolo,  necessari  all'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validita'; 
    b) in caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non  potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente  dell'articolo
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di  gravidanza  e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 12. Se in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui  al  precedente  articolo  5,
comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  generale
che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso
per impossibilita' di procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando; 
    c) disporra' quindi per tutti i concorrenti,  tranne  quelli  per
cui ricorra il caso di cui alla precedente  lettera  b),  i  seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio: 
    1) visita cardiologica con ECG; 
    2) visita oculistica; 
    3) visita odontoiatrica; 
    4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    5) visita psichiatrica; 
    6) visita ortopedica; 
    7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti  di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,  cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso  di  positivita',  disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
    8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    9) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    10)  visita  medica  generale.  In  tale  sede   la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  se,  per  la
loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o   contrari   al   decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di  personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
    11)    ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso  l'esame  radiografico),
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario
sottoporre il concorrente ad  indagini  radiologiche,  indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D. 
    5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui
all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle  vigenti  direttive  applicative  emanate  dalla
Direzione generale della sanita' militare, la suddetta commissione di
cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) dovra' accertare il
possesso dei seguenti specifici requisiti: 
    a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore
a m. 1,95 se di sesso maschile e  non  inferiore  a  m.  1,61  e  non
superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; 
    b) apparato visivo: visus  corretto  non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o per  l'anisometropia  sferica  ed  astigmatica
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
    c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata  con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente.  Potra'  essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il
20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000
Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette  direttive
tecniche della Direzione generale della sanita' militare. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra'  conto  delle  caratteristiche  somatofunzionali
nonche'  degli  specifici  requisiti   fisici   suindicati.   Saranno
giudicati: 
    a) idonei i concorrenti in possesso  dei  requisiti  sopraccitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore  LI  2;  per
l'apparato  visivo  VS  e  per  l'apparato  uditivo  AU  valgono  gli
specifici requisiti precedentemente indicati; 
    b) inidonei i concorrenti risultati affetti da: 
    1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare; 
    2)  imperfezioni  ed  infermita'  per  le   quali   e'   prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare ai sensi dell'articolo  582  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  e  della
direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del  Direttore  generale  della
sanita' militare, fermi restanto gli specifici  requisiti  prescritti
dal presente decreto; 
    3)  abuso  sistematico  di  alcool,  uso,  anche   saltuario   od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico; 
    4) malattie o lesioni acute per  le  quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
    5) tutte le malattie dell'occhio e degli  annessi  manifestamente
croniche o di lunga durata o di  incerta  prognosi;  la  presenza  di
alterazioni dei mezzi diottrici  o  del  fondo  oculare  che  possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o  quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli  esiti  di
cheratotomia  radiale;  gli  esiti  di  laserterapia  correttiva   in
presenza di alterazioni  della  corioretina  o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
    6) disturbi dell'eloquio  tali  da  renderlo  non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
    7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non  contemplate  dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del  corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
del ruolo speciale  della  Marina.  La  commissione,  seduta  stante,
comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita  medica
sottoponendogli, per presa visione, il  verbale  contenente  uno  dei
seguenti giudizi: 
    a) "idoneo quale  ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina", con indicazione del profilo sanitario; 
    b) "inidoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina", con indicazione della causa  di  inidoneita'.
concorrenti   che   all'atto   degli   accertamenti   sanitari   sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati. 
    7.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso senza  ulteriori  comunicazioni.  Essi  potranno
tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto  -  1^  Divisione  reclutamento
ufficiali  -  2^  Sezione  -  casella  postale  15317  -  00143  Roma
Laurentino, improrogabilmente entro il  decimo  giorno  successivo  a
quello  della  visita  medica,  anticipandola  via  fax   al   numero
06/517052774, specifica istanza, corredata di  idonea  documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle  cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non  saranno  prese
in considerazione istanze prive della prevista documentazione  ovvero
pervenute   oltre   i   termini   perentori    sopraindicati.    Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente
articolo 5, comma 1,  lettera  c),  la  quale,  solo  se  lo  ritiene
necessario,  potra'   sottoporre   gli   interessati   ad   ulteriori
accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 
    8. In caso di mancato  accoglimento  dell'istanza  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione  da  parte  della  Direzione  generale  per  il
personale militare. 
    10. I concorrenti  dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  degli
ulteriori accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7,  ovvero
che vi hanno rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 9 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  articolo  8,  i  concorrenti  giudicati  idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite "Norme per gli accertamenti attitudinali" e con  riferimento
alla direttiva tecnica  "Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare",  entrambe  emanate  dall'Ispettorato  delle  scuole
della Marina militare e  vigenti  all'atto  dell'effettuazione  degli
accertamenti - si articola nelle seguenti  aree  d'indagine,  a  loro
volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: 
    a)  area  "stile  di  pensiero":  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
    b)  area  "emozioni  e  relazioni":  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
    c) area  "produttivita'  e  competenze  gestionali":  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
    d)  area  "motivazionale":  bisogni   ed   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia; 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
    b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
    c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
    d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale
e sara' diretta espressione degli  elementi  preponderanti  emergenti
dai  diversi  momenti  valutativi  (non   quindi   una   mera   media
aritmetica). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di "inidoneita'" verra' espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore o uguale  a  38/90,  oppure,  pur  non
sussistendo tale condizione,  laddove  il  solo  punteggio  dell'area
stile di pensiero sia  insufficiente  (ossia  inferiore  o  uguale  a
7/90); 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei  seguenti  giudizi:  a)  "idoneo  quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina"; b)
"inidoneo quale ufficiale in servizio permanente del  ruolo  speciale
della Marina" con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli
accertamenti attitudinali e' definitivo e non  comporta  attribuzione
di punteggio  incrementale  utile  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito. Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 10 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  di  cui   al
precedente  articolo  9,  i  concorrenti  giudicati  idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera e), alle prove  di  efficienza  fisica,  che  si  svolgeranno
presso il Centro di selezione della Marina  militare  di  Ancona  e/o
presso  idonee  strutture  sportive  nella  sede  di  Ancona.   Detta
commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove,
del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore  della
Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consisteranno: 
    a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 
    - nuoto 25 metri (qualunque stile); 
    - piegamenti sulle braccia; 
    b) nell'esecuzione a scelta di uno dei seguenti esercizi: 
    - addominali; 
    - corsa piana 1000 metri. Il prospetto delle prove di  efficienza
fisica e' riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante
al presente decreto. In tale allegato sono precisate le modalita'  di
svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni
sui comportamenti da tenersi  in  caso  di  precedente  infortunio  o
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    4. Per conseguire l'idoneita' alle prove di efficienza fisica  il
concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle  prove  obbligatorie
ed in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio
di inidoneita' alle prove di efficienza fisica.  Tale  giudizio,  che
sara' comunicato per iscritto ai concorrenti interessati a cura della
commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e' definitivo
ed inappellabile. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei  saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    5. Al termine delle  prove  di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera e) redigera' il relativo verbale. 
    6. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli  accertamenti
attitudinali e delle  prove  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati, dalle rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di selezione della Marina militare,  al  Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali - 2^  Sezione  -  viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143  Roma  Laurentino,  entro  il  terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. 

        
      
                               Art. 11 
 
                             Prova orale 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale sugli  argomenti  previsti
dal programma riportato nell'allegato B  al  presente  decreto.  Tale
prova avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia
n. 72, presumibilmente nel mese di marzo/aprile 2012. A  tal  fine  i
concorrenti riceveranno la  relativa  convocazione  a  mezzo  lettera
raccomandata o telegramma e,  qualora  possibile,  con  messaggio  di
posta elettronica. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di  due  lingue
scelte fra l'araba, la  cinese,  la  croata,  la  francese,  l'hindi,
l'inglese, la persiana, la russa, la serba, la spagnola e la tedesca,
di cui una scelta tra  la  francese,  l'inglese,  la  spagnola  e  la
tedesca), della durata massima di quindici minuti  per  ognuna  delle
lingue scelte, che sara' svolta con le seguenti modalita': 
    a) breve colloquio di carattere generale; 
    b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi  e  valutazione
personale; 
    c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
    a) fino a 20/30 = 0 punti; 
    b) 21/30 = 0,05 punti; 
    c) 22/30 = 0,10 punti; 
    d) 23/30 = 0,15 punti; 
    e) 24/30 = 0,20 punti; 
    f) 25/30 = 0,25 punti; 
    g) 26/30 = 0,30 punti; 
    h) 27/30 = 0,35 punti; 
    i) 28/30 = 0,40 punti; 
    l) 29/30 = 0,45 punti; 
    m) 30/30 = 0,50 punti. 

        
      
                               Art. 12 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. La graduatoria di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
ripartizione dei posti a concorso di cui all'articolo 1 del  presente
decreto,  sara'  formata  dalla  commissione  esaminatrice,   secondo
l'ordine del punteggio conseguito  da  ciascun  concorrente  ottenuto
sommando: 
    a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
    b) il punteggio riportato nella prova orale; 
    c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
    d) l'eventuale  punteggio  assegnato  per  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti  dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  e  dichiarati  nella  domanda   di   partecipazione   o   in
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.  A  parita'  od  in
assenza di titoli di preferenza, sempre a parita'  di  merito,  sara'
preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del  2°
periodo dell'articolo 3, comma  76  della  legge  n.  127/1997,  come
aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei  nell'altro  profilo  professionale  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1,
comma  2  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  gazzetta  ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Inoltre,  esso  sara'  pubblicato  nel  Foglio
d'ordini  della  Marina  e,  a  puro  titolo  informativo,  nel  sito
«www.persomil.difesa.it». 

        
      
                               Art. 13 
 
                               Nomina 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo,
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui  al  precedente  articolo  1,  comma  2  -  saranno
invitati ad assumere  servizio  in  via  provvisoria,  sotto  riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita'  stabilite  dall'Ispettorato  delle  scuole
della Marina militare. All'atto  della  presentazione  al  corso  gli
ufficiali dovranno: 
    -  produrre  il  certificato   anamnestico   delle   vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato  -  entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche; 
    - contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi  militari
marittimi con una ferma di  cinque  anni  decorrente  dalla  data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento  del  corso   applicativo   medesimo.   Il   rifiuto   di
sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno scoperti
per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale  per  il
personale militare potra' procedere all'ammissione  al  corso,  entro
1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti candidati  idonei,
secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 12. 
    5. Il concorrente di sesso femminile  nominato  guardiamarina  in
servizio permanente  del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  che,
trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 1494  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non  possa  frequentare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine  corso.  Allo  stesso  modo,  al
superamento del corso applicativo  frequentato,  sara'  rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente  comma  5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal  personale  in
servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo  di
durata del corso sara' computato per intero ai  fini  dell'anzianita'
di servizio; 
    b)  se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 

        
      
                               Art. 14 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per  il
personale militare  provvedera'  a  richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nelle
domande  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  eventualmente   prodotte.   Inoltre   verra'   acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 

        
      
                               Art. 15 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La Direzione generale per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in  ogni  momento  dal  concorso  i
concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in  possesso  dei   prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla  nomina  a
guardiamarina in servizio permanente, se  il  difetto  dei  requisiti
verra' accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 16 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente  articolo  4  del  presente
decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per  completare  la
varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute  per  la  permanenza
presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,
anche se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente articolo 4 del presente decreto, nonche' quelli  necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non  superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta'  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 

        
      
                               Art. 17 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    l. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa -Direzione generale per  il
personale militare - l Reparto -1ª Divisione  reclutamento  ufficiali
per le finalita' di gestione del concorso e saranno  trattati  presso
una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. La  comunicazione  di  tali  dati  e'
obbligatoria   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione. Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate
unicamente alle amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
del concorrente, nonche' in caso di esito positivo,  ai  soggetti  di
carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,  completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o  raccolti  in  termini  non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi alloro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei
confronti del Direttore generale  della  Direzione  generale  per  il
personale militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile
del trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria  competenza:
a) i responsabili dei comandi ed enti di cui al  precedente  articolo
3, comma 5; b) i presidenti delle commissioni di  cui  al  precedente
articolo  5;  c)  il  Coordinatore  pro-tempore  della  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 22 settembre 2011 
 
                                Il generale di corpo d'armata: Roggio